RU 2007 6037
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)
Modifica del 14 novembre 2007
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
La modifica del 28 settembre 20071 dell’ordinanza del 17 gennaio 19612 sull’assicurazione per invalidità è modificata come segue:
N. II/3 (modifica dell’O del 15 gen. 19713 sulle prestazioni complementari Disposizione finale della modifica del 28 settembre 2007
La prestazione complementare annua di un figlio che dà diritto ad una rendita per figli dell’AI e che al 31 dicembre 2007 convive con un genitore separato o divorziato che al 1° gennaio 2008, a causa della soppressione della rendita completiva in corso dell’AI, perde il diritto alla prestazione complementare (art. 4 cpv. 2 LPC) è calcolata sulla base delle spese riconosciute e dei redditi determinanti del figlio e del genitore con cui convive.
Il calcolo di cui al capoverso1 non è applicabile, se:
il figlio non convive più con il genitore;
i genitori separati tornano a convivere o il genitore con cui convive il figlio si risposa.
La competenza di stabilire e versare la prestazione complementare spetta al Cantone che fino al 31 dicembre 2007 versava la prestazione complementare al genitore che ha perso il diritto alla medesima in seguito alla 5a revisione dell’AI. In caso di cambiamento del Cantone di domicilio sono applicabili le norme generali in materia di competenza.