Fonte

RU 2008 2275

Ordinanza
sulle epizoozie
(OFE)

Modifica del 14 maggio 2008

Il Consiglio federale
ordina:

I

L’ordinanza sulle epizoozie del 27 giugno 19951 è modificata come segue:

Art. 2 lett. i

Abrogato

Art. 4 lett. gbis

Sono considerate epizoozie da combattere le seguenti malattie:

gbis. febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»);

Abrogato

Titolo prima dell’art. 239a

Sezione 8a Febbre catarrale ovina (Blue tongue o «malattia della lingua blu»)

Art. 239a In generale

Sono considerati ricettivi alla febbre catarrale ovina tutti i ruminanti e camelidi tenuti in cattività.

La febbre catarrale ovina è diagnosticata quando, in un effettivo di ruminanti ricettivi è stato messo in evidenza il virus della Blue tongue almeno in un animale.

Art. 239b Sorveglianza

Dopo avere consultato i Cantoni, l’Ufficio federale stabilisce un programma:

a. per la sorveglianza degli effettivi di animali ricettivi;

b. per la sorveglianza delle specie di zanzare vettrici del virus della Blue tongue.

Art. 239c Caso di sospetto

In caso di sospetta epizoozia di Blue tongue o di contagio della medesima, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo sospetto. Egli ordina inoltre:

  1. l’esame del virus della Blue tongue sugli animali sospetti ;

  2. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

Il sospetto è considerato confutato quando non si è più riscontrato nessun virus.

L’Ufficio federale emana prescrizioni tecniche riguardo al prelievo dei campioni e al loro esame, nonché riguardo ai provvedimenti per ridurre la popolazione delle zanzare vettrici.

Art. 239d Caso di epizoozia

Qualora la presenza della malattia della Blue tongue sia stabilita, il veterinario cantonale ordina il sequestro semplice di 1° grado dell’effettivo infetto. Egli ordina inoltre:

  1. l’abbattimento e l’eliminazione degli animali gravemente ammalati;

  2. provvedimenti atti a ridurre la popolazione di zanzare nelle immediate vicinanze degli animali.

Il veterinario cantonale leva il sequestro quando tutti gli animali ricettivi dell’effettivo:

  1. sono stati sottoposti due volte a esame sierologico a distanza di almeno 60 giorni e non è stato riscontrato alcun nuovo contagio; oppure

  2. sono stati vaccinati almeno 60 giorni prima contro la malattia della Blue tongue.

Art. 239e Zona delimitata a causa della Blue tongue

La zona della Blue tongue comprende un territorio del raggio di circa 100 km intorno all’effettivo infetto. La determinazione della zona della Blue tongue tiene conto della situazione geografica, delle possibilità di controllo e delle osservazioni epidemiologiche.

L’Ufficio federale determina l’ampiezza della zona della Blue tongue dopo aver consultato i Cantoni. Esso revoca il sequestro della zona dopo aver consultato i Cantoni, se durante almeno due anni non si è più constatata la malattia della Blue tongue presso animali ricettivi.

L’Ufficio federale stabilisce le condizioni alle quali è permesso trasferire all’esterno della zona della Blue tongue gli animali ricettivi, il loro seme, ovuli ed embrioni.

Art. 239f Periodi e territori privi di vettori

L’Ufficio federale, dopo avere consultato i Cantoni, può dichiarare privi del vettore periodi e territori nei quali non sia stata osservata nessuna attività o un’attività ridotta degli insetti che possono essere vettori del virus della Blue tongue.

Durante i periodi e nei territori privi di vettore, il veterinario cantonale può rinunciare, completamente o parzialmente, al sequestro e ai provvedimenti per ridurre la presenza di zanzare vettrici e per le vaccinazioni.

Art. 239g Vaccinazioni

L’Ufficio federale, dopo avere consultato i Cantoni, può prescrivere vaccinazioni contro la Blue tongue per gli animali ricettivi. Esso stabilisce in un’ordinanza i territori all’interno dei quali è prescritta la vaccinazione nonché il tipo e l’impiego di vaccini.

Art. 239h Indennità

Perdite di animali giusta l’articolo 32 capoverso1 lettere b a d della legge non sono indennizzate.

II

Modifica del diritto vigente Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 14 novembre 20072 concernente l’allevamento di animali

Art. 1 cpv.3

Nel quadro dei crediti autorizzati possono essere sostenute con contributi le organizzazioni d’allevamento riconosciute per provvedimenti di salvaguardia della salute degli effettivi.

2. Ordinanza del 23 novembre 20053 concernente la banca dati sul traffico di animali

Art. 3 cpv.1 lett. i e 3

Nella banca dati sono registrati i seguenti dati:

i. stato della vaccinazione riguardo alla Blue tongue per animali della specie bovina.

I dati di cui al capoverso1 lettere g–i vanno notificati dai Cantoni al gestore. I dati di cui al capoverso1 lettera h vanno notificati entro una settimana dal momento in cui i risultati di laboratorio sono noti e i dati di cui al capoverso1 lettera i vanno notificati entro una settimana dalla vaccinazione.

Art. 6 cpv.1

La tracciabilità e lo stato sanitario di un singolo animale riguardo alla BVD, come pure lo stato sanitario dell’azienda detentrice di animali riguardo alla BVD possono essere consultati da chiunque.

Art. 9 cpv.1

I detentori di animali possono consultare illimitatamente e gratuitamente i dati concernenti la loro persona, la loro azienda, gli animali che vi si trovano o vi si sono trovati nonché la rispettiva tracciabilità e lo stato sanitario riguardo alla BVD e lo stato della vaccinazione riguardo alla Blue tongue.

3. Ordinanza del 18 aprile 20074 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali

Art. 45 cpv.1

Contro le decisioni del servizio veterinario di confine la persona soggetta all’obbligo di dichiarazione e il proprietario degli animali o dei prodotti animali contestati possono fare opposizione per iscritto presso l’UFV entro cinque giorni. L’opposizione non ha effetto sospensivo; quest’ultimo può essere accordato dall’UFV su domanda.

4. Ordinanza del 18 aprile 20075 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

Art. 7 cpv.5

Se i testi legislativi o le modifiche di testi legislativi di cui al capoverso4 riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, i riferimenti possono essere pubblicati dall’UFV.

5. Ordinanza del 18 aprile 20076 concernente l’importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi

Art. 8 cpv.5

Se i testi legislativi o le modifiche di testi legislativi di cui al capoverso4 riguardano dettagli tecnici d’importanza secondaria, i riferimenti possono essere pubblicati dall’UFV.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2008.

14 maggio 2008 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova