Fonte

RU 2009 1517

Ordinanza
concernente la deduzione dei costi di immobili
del patrimonio privato in materia di imposta federale
diretta

Modifica del 25 marzo 2009

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 24 agosto 19921 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta è modificata come segue:

Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sui costi di immobili)

Art. 1 cpv.1

Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi (art. 32 cpv. 2 LIFD).

Art. 8

Abrogato

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.

25 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova in materia di imposta federale diretta