RU 2009 1517
Ordinanza
concernente la deduzione dei costi di immobili
del patrimonio privato in materia di imposta federale
diretta
Modifica del 25 marzo 2009
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 agosto 19921 concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta è modificata come segue:
Introduzione di un titolo abbreviato (Ordinanza sui costi di immobili)
Art. 1 cpv.1
Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi (art. 32 cpv. 2 LIFD).
Art. 8
Abrogato
II
La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2010.
25 marzo 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova in materia di imposta federale diretta