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642.116

Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sui costi di immobili)

del 24 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 2010)

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:

Sezione 1 Spese di manutenzione

Art. 1 Costi effettivi

Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi (art. 32 cpv. 2 LIFD).3

Sono assimilate ai beni immobili le quote di comproprietà d’un fondo (art. 655

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Art. 2 Deduzione complessiva

Invece della somma effettiva delle spese e dei premi nonché degli investimenti destinati al risparmio di energia assimilati alle spese di manutenzione (sezione 2), il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD).

Detta deduzione complessiva ammonta al:

  1. 10 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;

  2. 20 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio ha più di 10 anni.

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Art. 3 Alternative per il contribuente

Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva.

RU 1992 1792

Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1517).

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1517).

Art. 4 Esclusione della deduzione complessiva

Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali.

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Sezione 2 Investimenti destinati al risparmio di energia

e alla protezione dell’ambiente

Art. 5 Definizione di investimenti

Per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. Tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi, in edifici esistenti.

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Art. 6 Restrizione concernente gli investimenti sovvenzionati

Quando i provvedimenti di cui all’articolo5 sono sovvenzionati da collettività pubbliche, il contribuente può avvalersi della deduzione soltanto per la parte delle spese che deve sopportare personalmente.

Art. 7 Determinazione degli investimenti

Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, stabilisce che cosa si intenda per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a fare uso di energie rinnovabili.

Art. 85

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Sezione 3 Disposizioni finali

Art. 9 Attuazione

L’attuazione dei compiti risultanti dalla presente ordinanza nonché l’emanazione delle necessarie disposizioni incombono al Dipartimento federale delle finanze (art. 32 cpv.2 e art. 102 cpv. 1 LIFD) e all’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 102 cpv. 2 LIFD).

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.