642.116
Ordinanza concernente la deduzione dei costi di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sui costi di immobili)
del 24 agosto 1992 (Stato 1° gennaio 2010)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 32 della legge federale del 14 dicembre 19902 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:
Sezione 1 Spese di manutenzione
Art. 1 Costi effettivi
Il contribuente che possiede immobili privati può dedurre le spese di manutenzione, le spese di riattazione di immobili di nuova acquisizione, i premi d’assicurazione e le spese d’amministrazione da parte di terzi (art. 32 cpv. 2 LIFD).3
Sono assimilate ai beni immobili le quote di comproprietà d’un fondo (art. 655
Art. 2 Deduzione complessiva
Invece della somma effettiva delle spese e dei premi nonché degli investimenti destinati al risparmio di energia assimilati alle spese di manutenzione (sezione 2), il contribuente può avvalersi di una deduzione complessiva (art. 32 cpv. 4 LIFD).
Detta deduzione complessiva ammonta al:
10 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio risale al massimo a 10 anni prima;
20 per cento del reddito lordo della pigione o del valore locativo se, all’inizio del periodo fiscale, l’edificio ha più di 10 anni.
Art. 3 Alternative per il contribuente
Per ogni periodo fiscale e per ognuno dei propri immobili, il contribuente può scegliere tra la deduzione dei costi effettivi e la deduzione complessiva.
RU 1992 1792
Introdotto dal n. I dell’O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1517).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 1517).
Art. 4 Esclusione della deduzione complessiva
Non è possibile avvalersi della deduzione complessiva per beni immobili utilizzati da terzi principalmente a fini commerciali.
Sezione 2 Investimenti destinati al risparmio di energia
e alla protezione dell’ambiente
Art. 5 Definizione di investimenti
Per investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell’ambiente si intendono le spese sostenute per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a far uso di energie rinnovabili. Tali provvedimenti riguardano l’installazione di nuovi elementi di costruzione o di impianti nonché la sostituzione di quelli vecchi, in edifici esistenti.
Art. 6 Restrizione concernente gli investimenti sovvenzionati
Quando i provvedimenti di cui all’articolo5 sono sovvenzionati da collettività pubbliche, il contribuente può avvalersi della deduzione soltanto per la parte delle spese che deve sopportare personalmente.
Art. 7 Determinazione degli investimenti
Il Dipartimento federale delle finanze, d’intesa con il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie, stabilisce che cosa si intenda per provvedimenti che contribuiscono a razionalizzare il consumo di energia o a fare uso di energie rinnovabili.
Art. 85
Sezione 3 Disposizioni finali
Art. 9 Attuazione
L’attuazione dei compiti risultanti dalla presente ordinanza nonché l’emanazione delle necessarie disposizioni incombono al Dipartimento federale delle finanze (art. 32 cpv.2 e art. 102 cpv. 1 LIFD) e all’Amministrazione federale delle contribuzioni (art. 102 cpv. 2 LIFD).
Art. 10 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995.