RU 2009 1
Legge federale
sui diritti politici
Modifica del 5 ottobre 2007
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 15 settembre 20061; visto il parere del Consiglio federale dell’8 novembre 20062,
decreta:
I
La legge federale del 17 dicembre 19763 sui diritti politici è modificata come segue:
Art. 10a Informazione degli aventi diritto di voto
Il Consiglio federale informa costantemente gli aventi diritto di voto sui testi sottoposti a votazione federale.
In tal ambito rispetta i principi della completezza, dell’oggettività, della trasparenza e della proporzionalità.
Espone le posizioni principali sostenute durante il processo decisionale parlamentare.
Non sostiene una raccomandazione di voto che diverga dalla posizione dell’Assemblea federale.