RU 2009 2411
Decreto federale
che approva il rinnovo dell’Accordo tra la Svizzera
e la Comunità europea ed i suoi Stati membri sulla libera circolazione
delle persone e approva e traspone nel diritto svizzero il Protocollo
relativo all’estensione alla Bulgaria e alla Romania dell’Accordo
sulla libera circolazione delle persone
del 13 giugno 2008
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 14 marzo 20082,
decreta:
Art. 1
L’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) è rinnovato per un periodo indeterminato.
Art. 2
Il Protocollo del 27 maggio 20084 relativo all’estensione alla Bulgaria e alla Romania dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone è approvato.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo.
Art. 3
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 20 dicembre 19465 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 153a cpv.1 lett. a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/716 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 19997 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazionedelle persone), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 20048 e del 27 maggio 20089 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7210 nella loro versione aggiornata;
Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 2008
Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 200811 relativo all’estensione dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
2. Legge federale del 19 giugno 195912 sull’assicurazione per l’invalidità
Art. 80a cpv.1 lett. a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7113 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199914 tra la Confederazione Svizzera, da una 200415 e del 27 maggio 200816 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
1408/71 e n. 574/7217 nella loro versione aggiornata;
3. Legge federale del 6 ottobre 200618 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 32 cpv.1 lett. a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7119 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 199920 tra la Confederazione Svizzera, da una 200421 e del 27 maggio 200822 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione
n. 1408/71 e n. 574/7223 nella loro versione aggiornata;
4. Legge federale del 25 giugno 198224 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 89a cpv.1
Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell’Accordo del 21 giugno 199925 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 200426 e del 27 maggio 200827 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.
5. Legge del 17 dicembre 199328 sul libero passaggio
Art. 25b cpv.1
Per i salariati e gli indipendenti cittadini svizzeri o di uno Stato membro della Comunità europea (CE) ovvero apolidi o rifugiati residenti in Svizzera o nel territorio di uno Stato membro della CE che sono o sono stati sottoposti alla legislazione in materia di sicurezza sociale della Svizzera o di uno o più Stati membri della CE nonché per i loro familiari, in merito alle prestazioni comprese nel campo di applicazione della presente legge si applicano anche le disposizioni sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale previste nell’Accordo del 21 giugno 199929 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione), nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 200430 e del 27 maggio 200831 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea.
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
6. Legge federale del 18 marzo 199432 sull’assicurazione malattie
Art. 95a cpv.1 lett. a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7133 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199934 tra la Confederazione Svizzera, da una 200435 e del 27 maggio 200836 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
1408/71 e n. 574/7237 nella loro versione aggiornata;
7. Legge federale del 20 marzo 198138 sull’assicurazione contro gli infortuni
Art. 115a cpv.1 lett. a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7139 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione
l’Accordo del 21 giugno 199940 tra la Confederazione Svizzera, da una 200441 e del 27 maggio 200842 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
1408/71 e n. 574/7243 nella loro versione aggiornata;
8. Legge del 25 settembre 195244 sulle indennità di perdita di guadagno
Art. 28a cpv.1 lett. a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7145 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199946 tra la Confederazione Svizzera, da una 200447 e del 27 maggio 200848 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
1408/71 e n. 574/7249 nella loro versione aggiornata;
9. Legge federale del 20 giugno 195250 sugli assegni familiari nell’agricoltura
Art. 23a cpv.1 lett. a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7151 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
l’Accordo del 21 giugno 199952 tra la Confederazione Svizzera, da una 200453 e del 27 maggio 200854 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
1408/71 e n. 574/7255 nella loro versione aggiornata;
10. Legge del 24 marzo 200656 sugli assegni familiari
Art. 24 cpv.1 lett. a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7157 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
a. l’Accordo del 21 giugno 199958 tra la Confederazione Svizzera, da una 200459 e del 27 maggio 200860 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo Allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/7261 nelle loro versioni rivedute;
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del21 mar. 1972, che stabilisce le modalità
11. Legge del 25 giugno 198262 sull’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 83 cpv.1 lett. nbis
L’ufficio di compensazione:
nbis. garantisce, unitamente ai Cantoni, la collaborazione nell’ambito della rete EURES (European Employment Services) secondo l’articolo11 dell’allegato I all’Accordo del 21 giugno 199963 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 200464 e del 27 maggio 200865 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea;
Art. 121 cpv.1 lett. a
Per le persone designate nell’articolo2 del regolamento n. 1408/7166 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
l’Accordo del 21 giugno 199967 tra la Confederazione Svizzera, da una 200468 e del 27 maggio 200869 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi
1408/71 e n. 574/7270 nella loro versione aggiornata;
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del14 giu. 1971, relativo all’applicazione
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del21 mar. 1972, che stabilisce le modalità 12. Legge del 23 giugno 200071 sugli avvocati L’allegato è modificato come segue: Elenco dei titoli professionali negli Stati membri dell’UE e dell’AELS secondo le direttive 77/249/CEE e 98/5/CE Completamento dell’elenco Bulgaria Aдвокат Romania Avocat
Art. 4
Al più tardi prima del prossimo allargamento dell’Unione europea, il Consiglio federale sottopone all’Assemblea federale un rapporto sugli effetti del rinnovo degli Accordi bilaterali, segnatamente della libera circolazione delle persone, nonché sugli effetti delle misure collaterali. Le sottopone inoltre proposte volte a migliorare gli Accordi o le misure collaterali, sempre che tali miglioramenti siano necessari nell’interesse della Svizzera.
Art. 5
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d
n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore delle leggi federali elencate nell’articolo3.
Consiglio degli Stati, 13 giugno 2008 Consiglio nazionale, 13 giugno 2008 Il presidente: Christoffel Brändli Il presidente: André Bugnon Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
Il presente decreto è stato accettato dal popolo l’8 febbraio 2009.72
Conformemente all’articolo5 capoverso2, le modifiche delle leggi all’articolo 3 entrano in vigore il 1° giugno 200973.
13 maggio 2009 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Hans-Rudolf Merz |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |
Il decreto sull’entrata in vigore è stato oggetto di una decisione presidenziale il12 mag. 2009.