836.1
Legge federale sugli assegni familiari nell’agricoltura (LAF)
(LAF)
del 20 giugno 1952 (Stato 1° giugno 2009)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31bis capoverso 3 lettera b e 64bis della Costituzione federale2;3 visto il messaggio del Consiglio federale del 15 febbraio 19524, decreta:
I.5 Applicabilità della LPGA
Art. 1
Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20006 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili agli assegni familiari nell’agricoltura, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
Ia. Assegni familiari7 1. Assegni familiari per i lavoratori agricoli Art. 1a8 Persone aventi diritto
Hanno diritto agli assegni familiari per i lavoratori agricoli le persone rimunerate, che sono occupate in un’azienda agricola come salariati.
RU 1952 839
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980 (RU 1980 276 280; FF 1979 II 693). Secondo la medesima disp. i titoli marginali diventano titoli centrali.
[CS 1 3; RU 1996 2502]. A queste disposizioni corrispondono gli art. 104 e 123 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
Nuovo testo giusta il n. I 11 della LF del 8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Introdotto dal n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).
I membri della famiglia del capo d’azienda occupati nella stessa hanno parimenti diritto agli assegni familiari; sono eccettuati:
gli ascendenti e discendenti del capo d’azienda;
i generi o le nuore del capo d’azienda, che verosimilmente assumeranno l’azienda in proprio.
I lavoratori agricoli hanno diritto agli assegni per l’economia domestica soltanto se dimorano in Svizzera con la loro famiglia (art. 13 cpv. 2 LPGA9. Il versamento di assegni per i figli e di assegni di formazione per i figli residenti all’estero è retto dall’articolo4 capoverso 3 della legge federale del 24 marzo 200610 sugli assegni familiari (LAFam).11
Il Consiglio federale emana disposizioni particolari sulle nozioni di azienda agricola e di lavoratore agricolo.
Art. 2 Specie di assegni; importi
Gli assegni familiari per i lavoratori agricoli comprendono un assegno per l’economia domestica, nonché assegni per i figli e assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam12.13
L’assegno per l’economia domestica è di 100 franchi il mese.14
Gli importi degli assegni per i figli e degli assegni di formazione corrispondono a quelli minimi stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e 2 LAFam15; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.16
…17
Art. 3 Assegno per l’economia domestica
Hanno diritto all’assegno per l’economia domestica:
a. 18 i lavoratori agricoli che vivono in comunione domestica con il coniuge o con i figli;
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1973, in vigore dal 1° apr. 1974 (RU 1974 689; FF 1973 I 1151).
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.2; RU 2008 6255).
Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 1983 (RU 1984 350; FF 1983 IV 205). Abrogato dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RS 836.2).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
i lavoratori che vivono nella comunione domestica del loro datore di lavoro se il loro coniuge o i loro figli hanno una loro propria economia domestica, le spese della quale devono essere sopportate dal lavoratore;
i lavoratori agricoli che vivono nell’economia domestica del datore di lavoro con il loro coniuge o con i loro figli.
Se ambedue i coniugi hanno diritto all’assegno per l’economia domestica come lavoratori agricoli, sarà pagato un solo assegno, spettante, per metà a ciascun coniuge. Di regola, i due importi sono versati insieme. L’assenza temporanea del coniuge o dei figli dalla comunione domestica non pregiudica il diritto all’assegno.19
I lavoratori agricoli vedovi senza figli hanno diritto all’assegno per l’economia domestica fintanto che conservano, dopo la morte del coniuge, la loro economia domestica, ma al massimo per la durata di un anno.
Il diritto all’assegno per l’economia domestica nasce il primo giorno del mese in cui è costituita l’economia domestica. Esso si estingue alla fine del mese in cui l’economia domestica è sciolta.
Art. 420 Diritto agli assegni familiari
Per la manodopera a contratto fisso sono versati soltanto assegni interi. Ha diritto agli assegni chi paga i contributi AVS su un reddito annuo da attività lucrativa pari almeno alla metà dell’importo annuo della rendita completa minima di vecchiaia dell’AVS.
Art. 4a21 Pagamento del salario in uso nella località Il versamento degli assegni familiari è subordinato alla condizione che il salario pagato dal datore di lavoro corrisponda almeno alle aliquote in uso nella località per i lavoratori agricoli.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 1983, in vigore dal 1° apr. 1984 (RU 1984 350 352; FF 1983 IV 205).
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore
Introdotto dal n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.2).
2. Assegni familiari per gli agricoltori indipendenti22
Art. 523 Persone aventi diritto
Hanno diritto agli assegni familiari per agricoltori indipendenti i contadini di condizione indipendente occupati principalmente o accessoriamente nell’agricoltura e gli alpigiani indipendenti.
Il Consiglio federale definisce le nozioni di attività agricola esercitata a titolo principale o accessorio e di attività di alpigiano.
Art. 624 Delimitazione delle regioni di montagna
Le disposizioni concernenti il catasto della produzione agricola sono determinanti per l’assegnazione delle aziende alla regione di montagna.
Art. 725 Specie e ammontare degli assegni
Gli assegni familiari per gli agricoltori indipendenti comprendono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam26. Gli importi di questi assegni corrispondono a quelli stabiliti nell’articolo 5 capoversi 1 e
LAFam; nelle regioni di montagna tali importi sono aumentati di 20 franchi.
Art. 8 Compensazione
Gli assegni familiari agli agricoltori indipendenti possono essere compensati con le quote e i contributi dovuti dagli stessi conformemente alla legge federale del 20 dicembre 194627 su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (detta qui di seguito «legge sull’AVS») e all’articolo 18 della presente legge.
Nuova espr. giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323 324; FF 2006 5815). Di detta modifica é stato tenuto conto in tutto il presente testo.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323 324; FF 2006 5815).
Nuovo testo giusta il n. 114 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RS 836.2; RU 2008 6255).
3. Disposizioni comuni
Art. 928 Assegni per i figli e assegni di formazione
Danno diritto agli assegni per i figli e agli assegni di formazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 LAFam29 le persone di cui all’articolo4 capoverso 1 LAFam.
Le seguenti disposizioni della LAFam, con le relative deroghe alla LPGA30, si applicano per analogia:
articolo 6 (divieto del cumulo degli assegni);
articolo 7 (concorso di diritti);
articolo 8 (assegni familiari e contributi di mantenimento);
articolo 9 (versamento a terzi);
articolo 10 (esclusione dell’esecuzione forzata).
Art. 1031 Esercizio concomitante delle attività di lavoratore agricolo e di piccolo contadino32
I lavoratori agricoli, gli agricoltori indipendenti e gli alpigiani indipendenti hanno diritto ad assegni familiari conformemente alla presente legge soltanto se non riscuotono già altri assegni dello stesso genere per lo stesso figlio. Nessuno può ricevere simultaneamente gli assegni familiari come lavoratore agricolo, come agricoltore indipendente e come alpigiano indipendente. Il Consiglio federale disciplina i dettagli di questo concorso di diritti.33
Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo principale e sono temporaneamente attivi come lavoratori agricoli possono scegliere per questo periodo tra i due tipi di assegni familiari.34
Gli agricoltori indipendenti che esercitano la loro attività a titolo accessorio e gli alpigiani hanno diritto agli assegni familiari soltanto per il periodo di lavoro nel proprio podere agricolo o sull’alpe.35
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2008 323 324; FF 2006 5815).
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore
Il diritto agli assegni familiari sussiste anche durante il congedo di maternità secondo l’articolo 329f del Codice delle obbligazioni36.37
Art. 11 e 1238
II. Organizzazione
Art. 13 Compiti delle casse di compensazione
La fissazione e il versamento degli assegni familiari, nonché la riscossione dei contributi dei datori di lavoro in conformità dell’articolo 18, spettano alle casse cantonali di compensazione istituite in virtù dell’articolo 61 della legge sull’AVS39 (dette qui di seguito «casse di compensazione»).
Art. 14 Richiesta e versamento degli assegni familiari
Chi pretende gli assegni familiari deve farne richiesta alla cassa di compensazione competente.
In deroga all’articolo 19 capoverso 1 LPGA40, gli assegni familiari devono essere versati trimestralmente agli agricoltori indipendenti occupati principalmente nell’agricoltura e alla fine dell’anno agli agricoltori indipendenti occupati accessoriamente nell’agricoltura e agli alpigiani.41
…42
Art. 15 Regolamento dei conti e dei pagamenti
Le casse di compensazione devono tenere una contabilità distinta dei contributi dei datori di lavoro nell’agricoltura e degli assegni familiari versati, e regolare i conti con l’Ufficio centrale di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
Per il regolamento dei conti e dei pagamenti sono applicabili per analogia le disposizioni della legge sull’AVS43.
Introdotto dal n. 4 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 2005 1429 1437; FF 2202 6713, 2003 1014 2529).
Abrogati dal n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RS 830.1).
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Art. 16 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro
La revisione delle casse e gli eventuali controlli dei datori di lavoro in conformità dell’articolo 68 della legge sull’AVS44 devono estendersi anche all’esecuzione della presente legge.
Art. 1745
III. Finanziamento
Art. 18 Assegni familiari ai lavoratori agricoli
I datori di lavoro nell’agricoltura devono pagare un contributo pari al 2 per cento dei salari in contanti e in natura versati al loro personale agricolo sempre che per detti salari siano dovuti contributi in conformità della legge sull’AVS46.47 2I contributi alle spese di amministrazione previsti nell’articolo 69 della legge sull’AVS devono essere riscossi parimente sui contributi dovuti dai datori di lavoro, in conformità del capoverso 1.
Per la riscossione dei contributi arretrati sono applicabili le disposizioni della legge sull’AVS, comprese le rispettive deroghe alla LPGA48.49
La parte delle spese, incluse le spese di amministrazione, sostenute dalle casse di compensazione per il versamento degli assegni familiari, per quanto non sia coperta dai contributi dei datori di lavoro, è assunta per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.50
Art. 1951 Assegni familiari agli agricoltori indipendenti
Le spese derivanti dal versamento degli assegni familiari agli agricoltori indipendenti, incluse le spese d’amministrazione sostenute dalle casse di compensazione per il versamento di detti assegni, sono assunte per due terzi dalla Confederazione e per un terzo dai Cantoni. I Cantoni possono far partecipare i Comuni al pagamento del loro contributo.
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 dic. 1979, in vigore dal 1° apr. 1980
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957 (RU 1958 195).
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 dic. 1957 (RU 1958 195).
Art. 20 Riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti
Una riserva per l’ordinamento degli assegni familiari ai lavoratori agricoli e agli agricoltori indipendenti è costituita mediante prelevamento di un terzo del Fondo previsto dall’articolo 1 capoverso 1 lettera c del decreto federale del 24 marzo 194752 che istituisce speciali fondi prelevati dalle entrate dei fondi centrali di compensazione.
La riserva è alimentata mediante un versamento annuo stabilito dal Consiglio federale ma assommante almeno al 4 per cento dell’ammontare della medesima all’inizio dell’anno.53
…54
Art. 2155 Contributi dei Cantoni
I contributi dei Cantoni sono calcolati in base all’importo degli assegni familiari pagati nel Cantone.
Il Consiglio federale riduce proporzionalmente i contributi dei Cantoni mediante il versamento di cui all’articolo 20 capoverso 2.
IV. Contenzioso e disposizioni penali
Art. 2256 Particolarità concernenti il contenzioso
In deroga all’articolo58 capoverso 1 LPGA57, i ricorsi sono giudicati dal tribunale delle assicurazioni del luogo della cassa di compensazione.
In deroga all’articolo58 capoverso 2 LPGA , i ricorsi di persone all’estero sono giudicati dal Tribunale amministrativo federale. Il Consiglio federale può prevedere che tale competenza sia attribuita al tribunale delle assicurazioni del Cantone in cui ha domicilio o sede il datore di lavoro dell’assicurato. L’articolo 85bis capoversi 2 e
LAVS58 è applicabile per analogia.59
[CS 5 807; RU 1954 460. RU 2008 3455 n. I 14]
Nuovo testo giusta il n. I della LF del10 ott. 1969, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 73 74; FF 1969 I 769).
Nuovo testo giusta il n. II27 della LF del6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779 5817; FF 2005 5349).
Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. alla LF del6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto
Nuovo testo giusta il n. 114 dell’all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).
Art. 23 Disposizioni penali
Gli articoli 87 a 91 della legge sull’AVS60 sono applicabili alle persone che violano le prescrizioni della presente legge in uno dei modi specificati da detti articoli.
V.61 Relazione con il diritto europeo
Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/7163 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:
64 l’Accordo del 21 giugno 199965 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 200466 e del 27 maggio 200867 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti
1408/71 e n. 574/7268 nella loro versione aggiornata;
69 la Convenzione del 4 gennaio 196070 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.
Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.
Introdotto dal n. I 11 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte, e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701 722; FF 1999 5092).
Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 14 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali), in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979 993; FF 2004 5203 5863).
Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
Nuovo testo giusta l’art. 3 n. 9 del DF del 13 giu. 2008 (rinnovo dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania), in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2411 2420; FF 2008 1823).
Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art.58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
VI.71 Disposizioni esecutive e finali
Art. 2472 Relazione con il diritto cantonale
A complemento della presente legge, i Cantoni possono stabilire assegni più elevati o diversi e finanziarli riscuotendo contributi speciali.
Art. 25 73 Applicabilità della LAFam74 e della LAVS75 76
Nella misura in cui la presente legge e la LPGA77 non prevedono un’esaustiva regolamentazione d’esecuzione, si applicano per analogia le disposizioni della LAFam e della LAVS.78
L’articolo 49a della legge sull’AVS si applica per analogia al trattamento di dati personali; l’articolo 50a della legge sull’AVS è applicabile alla comunicazione di dati, incluse le deroghe alla LPGA.
La responsabilità per danni degli organi dell’AVS di cui all’articolo 49 della legge sull’AVS è retta dall’articolo 78 LPGA e dagli articoli 52,70 e 71a della legge sull’AVS.
Art. 26 Entrata in vigore ed esecuzione
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1953.
Il Consiglio federale è incaricato di eseguirla; esso emana le disposizioni esecutive.
Originaria Sez. V.
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’Ass. fed. del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453 3470; FF 2002 715).
Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. alla L del 24 mar. 2006 sugli assegni familiari, in vigore