RU 2010 4577
Ordinanza 11
sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari
del 24 settembre 2010
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 9bis, 10 capoverso1 e 33ter della legge federale del 20 dicembre 19461 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS); visto l’articolo3 capoverso1 della legge federale del 19 giugno 19592 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI);
visti gli articoli 16a capoverso2, 16f capoverso1 e 27 capoverso2 della legge del 25 settembre 19523 sulle indennità di perdita di guadagno (LIPG),
ordina:
Sezione 1 Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 1 Tavola scalare dei contributi
I limiti della tavola scalare dei contributi dei salariati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare i contributi e delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente sono stabiliti come segue: Franchi
limite superiore secondo gli articoli 6 capoverso1 e 8 capoverso 1 LAVS 55 700.–
limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LAVS 9 300.–
Art. 2 Contributo minimo delle persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente e delle persone senza attività lucrativa
Il limite del reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS è fissato a 9200 franchi.
Il contributo minimo per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente secondo l’articolo 8 capoverso 2 LAVS e per le persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 10 capoverso 1 LAVS è fissato a 387 franchi all’anno. Nell’assicurazione facoltativa il contributo minimo secondo l’articolo2 capoversi 4 e 5 LAVS è di 774 franchi all’anno.
RS 831.108
Art. 3 Rendite ordinarie
L’importo minimo della rendita completa di vecchiaia, secondo l’articolo 34 capoverso 5 LAVS, è fissato a 1160 franchi.
Le rendite complete e parziali in corso sono adeguate aumentando l’attuale reddito annuo medio determinante del 1160 − 1140 =1,8 per cento. Sono applicate le 1140 tavole delle rendite valide dal 1° gennaio 2011.
Le nuove rendite complete e parziali non devono essere inferiori a quelle precedenti.
Art. 4 Livello dell’indice
Le rendite adeguate in virtù dell’articolo3 capoverso2 corrispondono a 210,9 punti dell’indice delle rendite. Questo indice rappresenta, secondo l’articolo 33ter capoverso 2 LAVS, il valore risultante dalla media aritmetica dei due valori seguenti:
194,0 punti per l’evoluzione dei prezzi, corrispondente a un livello di 104,8 punti (dicembre 2005 = 100) dell’indice nazionale dei prezzi al consumo;
227,8 punti per l’evoluzione dei salari, corrispondente a un livello di 2287 punti (giugno 1939 = 100) dell’indice dei salari nominali.
Art. 5 Altre prestazioni
Oltre alle rendite ordinarie, anche le altre prestazioni dell’AVS e dell’AI il cui importo dipende dalla rendita ordinaria in virtù della legge o dell’ordinanza sono aumentate in misura corrispondente.
Sezione 2 Assicurazione per l’invalidità
Art. 6
bis Il contributo minimo secondo l’articolo3 capoverso 1 LAI delle persone senza attività lucrativa assicurate obbligatoriamente è di 65 franchi all’anno; quello delle persone senza attività lucrativa assicurate facoltativamente è di 130 franchi.
Sezione 3 Indennità di perdita di guadagno per chi presta servizio e in caso
di maternità
Art. 7 Indennità totale massima
L’indennità totale massima secondo l’articolo 16a LIPG rimane invariata a 245 franchi al giorno.
L’importo massimo dell’indennità secondo l’articolo 16f capoverso 1 LIPG rimane invariato a 196 franchi al giorno.
Art. 8 Livello dell’indice
Il nuovo importo dell’indennità totale massima rimane invariato e corrisponde a un livello di 2218 punti dell’indice dei salari dell’Ufficio federale di statistica (giugno
Art. 9 Contributo minimo
Il contributo minimo delle persone senza attività lucrativa secondo l’articolo 27 capoverso 2 LIPG è di 23 franchi all’anno.
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 10 Diritto previgente: abrogazione
L’ordinanza 09 del 26 settembre 20084 sugli adeguamenti all’evoluzione dei prezzi e dei salari nell’AVS/AI/IPG è abrogata.
Art. 11 Entrata in vigore e scadenza
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
L’articolo 9 è applicabile fino al 31 dicembre 2015.
24 settembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Doris Leuthard |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |