Fonte

RU 2010 6125

Ordinanza
sull’energia
(OEn)

Modifica del 10 dicembre 2010

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’energia è modificata come segue:

Art. 3e

Il Dipartimento verifica periodicamente il calcolo del prezzo di costo e della rimunerazione secondo le appendici1.1–1.5 e li adegua in caso di mutamento considerevole delle circostanze.

Esso prende in considerazione in particolare l’economicità a lungo termine, l’evoluzione delle tecnologie, dei prezzi delle fonti di energia primaria e dei canoni per i diritti d’acqua, l’andamento del mercato dei capitali e, per gli impianti di cogenerazione, dei prezzi dell’energia per il riscaldamento. L’economicità a lungo termine, misurata in funzione delle opportunità di mercato a lungo termine, può essere presa in considerazione mediante correzioni dell’importo della rimunerazione o della sua riduzione annua.

II

Le appendici1.2,2.2,2.3,2.4,2.6,2.7,2.8,2.9,2.10 e 2.11 sono modificate secondo la versione qui annessa.

III

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2011.

10 dicembre 2010 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Appendice 1.2

Condizioni di raccordo per gli impianti fotovoltaici

Art. N. 3 .1 e 3.6

3.1 La rimunerazione per gli impianti nuovi è calcolata come segue:

Categoria di impianto Classe di potenza Rimunerazione (cent./kWh) Messa in esercizio Fino al 2009 2010 dal 2011 Impianti isolati ≤10 kW 65 53.3 42.7 ≤30 kW 54 44.3 39.3 ≤100 kW 51 41.8 34.3 ≤1000 kW 49 40.2 30.5 Impianti annessi ≤10 kW 75 61.5 48.3 ≤30 kW 65 53.3 46.7 ≤100 kW 62 50.8 42.2 ≤1000 kW 60 49.2 37.8 Impianti integrati ≤10 kW 90 73.8 59.2 ≤30 kW 74 60.7 54.2 ≤100 kW 67 54.9 45.9 ≤1000 kW 62 50.8 41.5 3.6 Agli impianti per i quali i gestori hanno ricevuto una decisione positiva prima del 1° febbraio 2010 si applicano i tassi di rimunerazione dell’anno 2010. Si applica inoltre il tasso di riduzione di cui al numero 4.1.

Appendice 2.2

Esigenze per l’efficienza energetica di frigoriferi e congelatori domestici elettrici con raccordo alla rete e relative combinazioni

Art. N. 8

magazzino in Svizzera possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011, conformemente alle esigenze della presente appendice2 valide il 31 dicembre 2009.

Appendice 2.3

Esigenze per l’efficienza energetica di lampade elettriche per uso domestico con raccordo alla rete (fonti di luce)

Art. N. 8

magazzino in Svizzera possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011, conformemente alle esigenze della presente appendice3 valide il 31 dicembre 2009.

Appendice 2.4

Esigenze per l’efficienza energetica di lavatrici domestiche elettriche con raccordo alla rete

Art. N. 8

Appendice 2.6

Esigenze per l’efficienza energetica delle lavasciugatrici domestiche combinate con raccordo alla rete

Art. N. 8

Appendice 2.7

Esigenze per l’efficienza energetica dei forni elettrici con raccordo alla rete

Art. N. 8

Appendice 2.8

Esigenze per l’efficienza energetica di apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio con raccordo alla rete nei modi stand-by e spento

Art. N. 7

7.1 Gli apparecchi che, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera e che non soddisfano le esigenze del numero 2 della presente appendice possono essere commercializzati fino al 31 dicembre 2011. 7.2 In deroga al numero 7.1:

  1. gli apparecchi audio a prezzi elevati (prodotti di alta gamma) che non soddisfano le esigenze del numero2 possono essere commercializzati anche dopo il 31 dicembre 2011 purché, al più tardi dal 31 dicembre 2009, si trovino in giacenza in magazzino in Svizzera presso un commerciante al dettaglio e si tratti di un numero di pezzi ridotto; entro il 1° ottobre 2011, i commercianti al dettaglio devono notificare tutte le giacenze di questi apparecchi previste per il 31 dicembre 2011 all’Ufficio federale dell’energia; quest’ultimo tiene un corrispondente registro; le vendite successive devono anch’esse essere notificate;

  2. le apparecchiature domestiche che non soddisfano le esigenze del numero2 possono essere commercializzate fino al 31 dicembre 2011, se si trovano in giacenza in magazzino in Svizzera al più tardi dal 31 dicembre 2010.

Appendice 2.9

Esigenze per l’efficienza energetica di set top box con raccordo alla rete

Art. N. 7

Appendice 2.10

Esigenze per l’efficienza energetica di motori elettrici normalizzati con raccordo alla rete

Art. N. 8

Appendice 2.11

Esigenze per l’efficienza energetica di dispositivi di alimentazione esterni con raccordo alla rete (alimentatori)

Art. N. 7