Fonte

RU 2012 3431

Ordinanza
concernente la ricerca agronomica
(ORAgr)

del 23 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 177 capoverso1 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr),
ordina:

Sezione 1 Scopo e orientamento

Art. 1 Scopo

La ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione elabora le conoscenze scientifiche e le basi tecniche per:

  1. la prassi, la formazione e la consulenza agricole e agroalimentari;

  2. le decisioni di politica agricola;

  3. l’esecuzione di compiti stabiliti dalla legge.

Art. 2 Orientamento

La ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione tiene conto del contesto nazionale e internazionale.

Essa persegue gli obiettivi seguenti:

  1. promuovere un’agricoltura multifunzionale e competitiva e una filiera alimentare competitiva;

  2. contribuire alla sicurezza alimentare e alla salute umana e animale;

  3. favorire uno sfruttamento ecologicamente sostenibile delle risorse e contribuire al mantenimento e alla promozione della biodiversità come pure a sviluppare e curare paesaggi rurali diversificati.

Essa è in particolare orientata alle esigenze di:

a. i produttori, i trasformatori e i commercianti attivi nell’agricoltura e nella filiera alimentare, inclusi i livelli a monte e a valle, le persone attive nella formazione e nella consulenza;

RS 915.7

  1. i consumatori;

  2. l’Amministrazione.

Sezione 2 Agroscope

Art. 3 Principi

La Confederazione gestisce una stazione di ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare denominata Agroscope.

Agroscope è parte integrante dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG).

Art. 4 Organizzazione

L’UFAG assicura la direzione di Agroscope per il tramite del Consiglio Agroscope. Il direttore dell’UFAG presiede il Consiglio Agroscope.

Agroscope è diretta da un responsabile.

Agroscope è suddivisa in settori.

L’UFAG emana un regolamento interno e delle competenze concernente la conduzione, l’organizzazione, i compiti e le competenze di Agroscope e del Consiglio Agroscope.

Art. 5 Compiti di Agroscope

Agroscope ha i seguenti compiti:

  1. ricerca e sviluppo a favore del settore agricolo e della filiera alimentare;

  2. predisposizione delle basi decisionali per la legislazione federale, perizie, valutazioni e monitoraggio ai sensi della ricerca settoriale della Confederazione;

  3. compiti esecutivi nell’ambito della legislazione sull’agricoltura e di convenzioni con altri uffici federali.

Agroscope rende accessibili agli interessati e al pubblico i risultati della propria attività, in particolare mediante la consulenza, l’insegnamento, pubblicazioni con orientamento pratico e scientifiche, perizie, manifestazioni e offerte di perfezionamento professionale, per quanto interessi pubblici o privati preponderanti non vi si oppongano.

Art. 6 Consiglio della ricerca agronomica

Il Consiglio della ricerca agronomica (Consiglio della ricerca) ai sensi dell’articolo 117 LAgr è una commissione consultiva secondo l’articolo 8a capoverso 2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Esso esamina periodicamente la qualità, l’attualità, l’efficienza e l’efficacia della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione. A tale scopo può commissionare valutazioni della ricerca, di taluni ambiti della stessa o di singoli settori di Agroscope d’intesa con l’UFAG.

D’intesa con il Consiglio Agroscope, può istituire comitati incaricati di trattare determinate questioni concrete.

Esso tiene conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.

L’UFAG accorda al Consiglio della ricerca il necessario sostegno.

Art. 7 Collaborazione

Agroscope collabora con altre istituzioni, segnatamente con le amministrazioni pubbliche, le autorità, le scuole universitarie, altri istituti di formazione, le organizzazioni professionali o specializzate e i centri di consulenza, nonché con i produttori attivi nell’agricoltura e nella filiera alimentare, l’artigianato e l’economia.

Agroscope collabora inoltre con la comunità scientifica nazionale e internazionale, in particolare nel quadro di progetti di ricerca e di sviluppo comuni. A tale scopo si adopera per ottenere i mezzi finanziari necessari presso organi riconosciuti di promozione della ricerca a livello nazionale e internazionale.

Art. 8 Diritti su beni immateriali

Appartengono alla Confederazione tutti i diritti sui beni immateriali prodotti nell’esercizio della loro attività di servizio da persone legate da un rapporto di lavoro con Agroscope, fatta eccezione per i diritti d’autore.

Agroscope decide in merito all’esercizio dei diritti sui beni immateriali che appartengono alla Confederazione.

Qualora Agroscope collabori con terzi, la proprietà e l’esercizio dei diritti sui beni immateriali devono essere disciplinati contrattualmente.

I diritti esclusivi di uso di programmi informatici creati dalle persone di cui al capoverso1 appartengono ad Agroscope. Agroscope può pattuire con gli aventi diritto la cessione dei diritti d’autore su altre categorie d’opere.

Art. 9 Conduzione mediante mandato di prestazioni e preventivo globale

Il Consiglio federale attribuisce all’UFAG un mandato di prestazioni quadriennale per la conduzione di Agroscope.

L’UFAG conclude annualmente con Agroscope una convenzione sulle prestazioni.

Art. 10 Tasse

Agroscope riscuote tasse per le prestazioni che fornisce e le relative spese.

Le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 16 giugno 20063 sulle tasse UFAG.

Per le pubblicazioni le tasse sono stabilite in base all’ordinanza del 23 novembre 20054 sugli emolumenti per le pubblicazioni.

Sezione 3 Mandati di ricerca e contributi per la ricerca

Art. 11 Mandati di ricerca

Entro i limiti del credito stanziato, l’UFAG può affidare a istituti di ricerca pubblici o privati, in Svizzera o all’estero, mandati conformi allo scopo e all’orientamento della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli1 e 2.

L’UFAG conclude un contratto con gli istituti di ricerca ai quali decide di affidare i mandati di ricerca.

La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali dev’essere disciplinata contrattualmente.

Art. 12 Contributi per la ricerca

Su domanda ed entro i limiti del credito stanziato, l’UFAG può concedere a istituti di ricerca pubblici o privati contributi destinati alla realizzazione di progetti di ricerca conformi allo scopo e all’orientamento della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione definiti negli articoli1 e 2.

I contributi ammontano al massimo al 75 per cento dei costi comprovati e riconosciuti dall’UFAG.

Se decide di assegnare un contributo per la ricerca, l’UFAG stipula un contratto con il richiedente. Può subordinare il versamento dei contributi a determinate condizioni.

La questione della proprietà e dell’esercizio dei diritti sui beni immateriali dev’essere disciplinata contrattualmente.

Sezione 4 Disposizioni finali

Art. 13 Esecuzione

L’UFAG è incaricato dell’esecuzione della presente ordinanza.

Art. 14 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’ordinanza del 27 ottobre 20105 concernente la ricerca agronomica è abrogata.

L’ordinanza del 14 giugno 19996 sull’organizzazione del Dipartimento federale dell’economia è modificata come segue:

Art. 7 cpv.3

Agroscope è subordinata all’UFAG. Agroscope è il centro di competenza della Confederazione per le questioni di ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare. Essa sostiene gli sforzi dell’agricoltura intesi a produrre derrate alimentari di alta qualità, competitive e conformi al principio dello sviluppo sostenibile. L’organizzazione e i compiti di Agroscope sono disciplinati negli articoli 114 e 115 della legge del 29 aprile 19987 sull’agricoltura e nell’ordinanza del 23 maggio 20128 concernente la ricerca agronomica.

Art. 16 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

23 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova