RU 2012 5433
Ordinanza
sugli atti pubblici in forma elettronica
(OAPuE)
Modifica del 21 settembre 2012
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 settembre 20111 sugli atti pubblici in forma elettronica è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 3
La prova dell’abilitazione a redigere atti pubblici è fornita mediante una conferma di ammissione separata tratta dal registro dei pubblici ufficiali rogatori per l’atto pubblico in questione e contenente le seguenti informazioni:
l’attestazione che il titolare è abilitato a redigere atti pubblici;
la designazione della professione o della funzione secondo il diritto cantonale, nonché la sigla del Cantone abilitante;
il rinvio all’iscrizione nel registro.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) stabilisce in un’ordinanza i formati elettronici riconosciuti e disciplina le prescrizioni tecniche e organizzative.
Titolo prima dell’art. 14a
Sezione 4 Disposizioni finali
Art. 14a Disposizione transitoria della modifica del 21 settembre 2012
Fino all’allestimento del registro ai sensi dell’articolo 7, il DFGP può emanare disposizioni su come può essere fornita la prova dell’abilitazione a redigere atti pubblici, senza richiamo della conferma di ammissione ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2. Queste disposizioni sono valevoli non oltre il 31 dicembre 2013.
Titolo prima dell’art. 15
Abrogato
Art. 15, rubrica
Entrata in vigore
II
La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2012.
21 settembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |