RU 2012 6235
Legge federale
sulla metrologia
(LMetr)
del 17 giugno 2011
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 95 capoverso1 e 125 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20102,
decreta:
Sezione 1 Oggetto
Art. 1
La presente legge disciplina:
le unità di misura legali e la loro utilizzazione;
l’immissione sul mercato e il controllo degli strumenti di misurazione;
l’indicazione della quantità per i consumatori;
l’ora ufficiale in Svizzera;
i compiti della Confederazione e dei Cantoni in materia di metrologia.
Sezione 2 Unità di misura legali
Art. 2 Principi
Le unità di base sono quelle stabilite con la Risoluzione 12 dell’11a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1960 e con la Risoluzione3 della 14a Conferenza generale dei pesi e delle misure del 1971 (Trattato del 20 maggio 18753 sullo stabilimento di un Ufficio internazionale di pesi e misure). Esse comprendono le seguenti unità:
RS 941.20 Grandezza Denominazione dell’unità Simbolo
Lunghezza metro m
Massa chilogrammo kg
Tempo secondo s
Intensità di corrente elettrica ampere A
Temperatura termodinamica kelvin K
Quantità di sostanza mole mol
Intensità luminosa candela cd
Il Consiglio federale disciplina i dettagli. Può segnatamente:
attribuire particolari denominazioni e simboli alle unità derivate dalle unità di base;
stabilire ulteriori unità di misura per fini particolari e disciplinarne l’utilizzazione.
Art. 3 Obbligo di utilizzare le unità di misura legali
Le grandezze fisiche o chimiche sono espresse in unità di misura legali se usate negli ambiti seguenti:
commercio e transazioni commerciali;
salute dell’essere umano e dell’animale;
protezione dell’ambiente;
sicurezza pubblica;
determinazione ufficiale di fatti.
Il Consiglio federale può autorizzare l’utilizzazione di unità di misura diverse da quelle legali se tale utilizzazione è conforme all’uso e non vi si oppone alcun interesse pubblico preponderante.
Sezione 3 Strumenti di misurazione
Art. 4 Definizioni
Per strumenti di misurazione si intendono le misure materializzate, i materiali di riferimento, gli apparecchi per la misurazione e i sistemi destinati a determinare i valori di una grandezza fisica o chimica e i rispettivi metodi di misurazione.
Per campione di riferimento si intende uno strumento di misurazione destinato a determinare, rappresentare, conservare o riprodurre uno o più valori di grandezza.
Art. 5 Strumenti di misurazione sottoposti alla legge
Il Consiglio federale definisce quali strumenti di misurazione utilizzati negli ambiti di cui all’articolo3 capoverso1 sono sottoposti alla presente legge.
Art. 6 Riferibilità
I risultati delle misurazioni devono poter essere rapportati a un campione di riferimento appropriato attraverso una catena ininterrotta di misurazioni comparative.
Il Consiglio federale può stipulare trattati internazionali sul riconoscimento reciproco dei campioni di riferimento nazionali.
Art. 7 Immissione sul mercato
Gli strumenti di misurazione possono essere immessi sul mercato soltanto se garantiscono un livello di sicurezza metrologica sufficientemente elevato quando utilizzati conformemente alle pertinenti disposizioni.
Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza metrologica per gli strumenti di misurazione. Al riguardo tiene conto del diritto internazionale.
Art. 8 Certificazione del rispetto dei requisiti essenziali
Il rispetto dei requisiti essenziali è certificato mediante una procedura di ammissione, una procedura di valutazione della conformità o un’altra procedura equivalente.
Il Consiglio federale emana disposizioni sulle procedure di cui al capoverso1, nonché sulla marcatura degli strumenti di misurazione e sui documenti da redigere.
Art. 9 Verifica della stabilità di misurazione
Chi utilizza uno strumento di misurazione deve far verificare regolarmente la conformità ai requisiti delle caratteristiche metrologiche dello strumento.
Il Consiglio federale può stabilire che occorre controllare anche l’assemblaggio, lo stato, l’utilizzazione o la funzionalità dello strumento.
Il Consiglio federale emana disposizioni sul controllo della stabilità di misurazione, sulla frequenza dei controlli e sulla marcatura dello strumento di misurazione sottoposto a verifica.
Art. 10 Obblighi per l’utilizzazione di strumenti di misurazione
Chi utilizza uno strumento di misurazione deve assicurarsi che:
sia marcato secondo gli articoli8 capoverso2 e 9 capoverso3;
la stabilità di misurazione sia verificata nel rispetto dei termini previsti;
sia adatto all’utilizzazione prevista;
sia utilizzato correttamente.
Art. 11 Obblighi di annunciare e di informare
Il Consiglio federale può prevedere obblighi di annunciare e di informare per chi immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione oppure per chi certifica la loro conformità.
Art. 12 Controlli successivi
Gli organi esecutivi verificano il rispetto degli articoli 7–11 durante l’intero periodo di utilizzazione degli strumenti di misurazione.
Art. 13 Competenze degli organi esecutivi
Gli organi esecutivi hanno diritto all’informazione e all’assistenza gratuite e al libero accesso agli strumenti di misurazione.
Gli organi esecutivi possono ritirare dal mercato gli strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti e vietarne o limitarne l’immissione sul mercato o l’utilizzazione.
Il Consiglio federale disciplina gli obblighi degli utilizzatori di strumenti di misurazione in caso di controlli e i provvedimenti degli organi esecutivi quando gli strumenti di misurazione non soddisfano i requisiti.
Sezione 4 Indicazione della quantità
Art. 14
Chiunque offre in vendita ai consumatori merci o servizi misurabili è tenuto a indicarne la quantità in unità di misura legali.
Il Consiglio federale può, in casi particolari, stabilire deroghe all’obbligo d’indicare la quantità, segnatamente quando lo svolgimento della transazione ne risulterebbe eccessivamente complicato.
Esso fissa contenuto e forma dell’indicazione della quantità.
Esso può emanare prescrizioni sul contenuto effettivo e sull’imballaggio.
Sezione 5 Definizione dell’ora
Art. 15
In Svizzera vige l’ora dell’Europa centrale. Essa corrisponde al tempo universale coordinato aumentato di un’ora.
Il Consiglio federale può introdurre l’ora legale per adeguare l’ora a quella vigente nei Paesi vicini. L’ora legale corrisponde all’ora dell’Europa centrale aumentata di un’ora.
Sezione 6 Esecuzione
Art. 16 Esecuzione da parte dei Cantoni
Ai Cantoni compete la verifica della stabilità di misurazione e dell’indicazione della quantità, nonché l’esecuzione dei controlli successivi.
Il Consiglio federale disciplina in dettaglio i compiti e le competenze dei Cantoni.
Esso può delegare ai Cantoni ulteriori compiti esecutivi nell’ambito dell’immissione sul mercato.
La Confederazione vigila sull’esecuzione.
Art. 17 Normative cantonali
1I Cantoni disciplinano le competenze territoriali e materiali dei propri organi esecutivi.
Essi designano un’autorità di vigilanza.
Fatta salva l’approvazione dell’Istituto federale di metrologia, possono costituire regioni comuni di esecuzione o di vigilanza.
Art. 18 Esecuzione da parte della Confederazione
L’ammissione degli strumenti di misurazione compete alla Confederazione.
Il Consiglio federale può attribuire alla Confederazione la competenza per alcuni compiti definiti nell’articolo 16 capoverso1.
L’Istituto federale di metrologia può incaricare persone di diritto pubblico o privato di adempiere i compiti di cui al capoverso2. Il Consiglio federale disciplina i requisiti, i diritti, gli obblighi di tali persone e la loro vigilanza.
Sezione 7 Emolumenti
Art. 19
Gli organi esecutivi riscuotono emolumenti per le decisioni e le prestazioni previste negli articoli 16 e 18.
Il Consiglio federale disciplina la riscossione degli emolumenti, in particolare:
il loro ammontare;
le modalità di riscossione;
la responsabilità nel caso in cui più persone siano tenute a versare gli emolumenti;
la prescrizione del diritto di riscuotere gli emolumenti.
Al riguardo, esso tiene conto del principio di equivalenza e del principio della copertura dei costi.
Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla riscossione degli emolumenti se la decisione o la prestazione riveste un interesse pubblico preponderante.
Può prevedere che i Cantoni e le persone di cui all’articolo 18 capoverso3 versino una quota forfettaria degli emolumenti da loro riscossi all’Istituto federale di metrologia per le sue prestazioni.
Sezione 8 Disposizioni penali
Art. 20 Strumenti di misurazione non conformi alle prescrizioni, violazione dell’obbligo d’informazione
È punito con la multa fino a 10 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
immette sul mercato o utilizza strumenti di misurazione che non soddisfano i requisiti della presente legge;
nega agli organi esecutivi informazioni, assistenza o libero accesso agli strumenti di misurazione.
La pena è della multa fino a 5000 franchi se l’autore ha agito per negligenza.
Art. 21 Violazione delle prescrizioni sull’indicazione della quantità
È punito con la multa fino a 20 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
omette l’indicazione della quantità prescritta;
immette sul mercato merci preimballate che non sono conformi alle norme sul contenuto effettivo.
La pena è della multa fino a 10 000 franchi se l’autore ha agito per negligenza.
Art. 22 Punibilità secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
In caso di falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzati di marchi di conformità, si applicano le disposizioni penali previste dagli articoli 23–28 della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio.
Art. 23 Infrazioni commesse nell’azienda
Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli6 e 7 della legge federale del 22 marzo 19745 sul diritto penale amministrativo.
Art. 24 Competenza
Il perseguimento penale compete ai Cantoni.
L’Istituto federale di metrologia può denunciare le infrazioni alle autorità cantonali competenti.
Sezione 9 Disposizioni finali
Art. 25 Diritto previgente: abrogazione
Le seguenti leggi federali sono abrogate: 1. legge federale del 9 giugno 19776 sulla metrologia; 2. legge federale del 21 marzo 19807 sull’ora.
Art. 26 Modifica del diritto vigente
La legge federale del 19 dicembre 19868 contro la concorrenza sleale è modificata come segue:
Art. 16 cpv.1, primo periodo e cpv.3
Per le merci offerte in vendita ai consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salvo le eccezioni previste dal Consiglio federale. …
Abrogato
Art. 16a Indicazione del prezzo unitario per merci e servizi misurabili
Per merci e servizi misurabili offerti in vendita ai consumatori devono essere indicati la quantità e il prezzo, nonché il prezzo unitario per permettere di fare confronti.
Il Consiglio federale può emanare disposizioni, la cui osservanza esonera dall’obbligo d’indicare il prezzo unitario.
Art. 19 cpv.2 lett. a
Sottostanno all’obbligo d’informare:
a. le persone e le ditte che offrono in vendita merci al consumatore o le producono, ne fanno commercio o le acquistano.
Art. 24 cpv.1 lett. a ed e
Chiunque, intenzionalmente:
a viola l’obbligo di indicare i prezzi (art. 16) o il prezzo unitario (art. 16a);
e. contravviene alle disposizioni esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi e all’indicazione del prezzo unitario (art. 16, 16a e 20),
Art. 27 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 17 giugno 2011 Consiglio nazionale, 17 giugno 2011 Il presidente: Hansheiri Inderkum Il presidente: Jean-René Germanier Il segretario: Philippe Schwab Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 6 ottobre 2011.9
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2013.
16 dicembre 2011 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |