Fonte

RU 2012 7065

Ordinanza
che adegua ordinanze alle nuove basi legali
in materia di metrologia

del 7 dicembre 2012

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 6 marzo 20001 sul traffico pesante

Art. 16 cpv.6

Le disposizioni penali della legge federale del 17 giugno 20112 sulla metrologia sono applicabili agli apparecchi di misura per la riscossione della tassa secondo l’articolo 15 capoverso1.

2. Ordinanza del 28 marzo 20073 sul controllo della circolazione stradale

Art. 9 cpv.2, frase introduttiva, e 4

Per i controlli mediante ausili tecnici, l’USTRA disciplina, d’intesa con l’Istituto federale di metrologia:

Per sperimentare nuovi ausili tecnici, l’USTRA può rilasciare un permesso d’esercizio temporaneo basato su un rapporto di prova dell’Istituto federale di metrologia e può definire i margini tecnici di tolleranza conformi allo stato della tecnica.

3. Ordinanza del 19 giugno 19954 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali

Art. 3 cpv.1 lett. d

Per quanto concerne le autorità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:

d. METAS per l’Istituto federale di metrologia;

4. Ordinanza del 19 giugno 19955 concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali Appendice 2 n. 2 Servizio d’esame Competente per:

… Istituto federale di metrologia Luci, catarifrangenti, dispositivi di segnala- (METAS) zione nonché limitatori di velocità, odocro- Lindenweg 50 nografi, registratori di fine percorso e controlli 3084 Wabern di funzionamento di dischi per odocronografi, carte e carta da stampa per odocronografi digitali nonché trasmissione luminosa e riflessione dei vetri dei veicoli …

5. Ordinanza del 22 giugno 19946 sulla radioprotezione

Art. 46 cpv.2

La riferibilità giusta l’articolo 45 capoverso2 lettera c è fissata, nel caso concreto, dall’Istituto federale di metrologia (METAS) e controllata da un servizio da esso riconosciuto.

6. Ordinanza dell’11 dicembre 19787 sull’indicazione dei prezzi Ingresso visti gli articoli 16, 16a, 17 e 20 della legge federale del 19 dicembre 19868 contro la concorrenza sleale; visto l’articolo 12b della legge del 30 aprile 19979 sulle telecomunicazioni; visto il capo IV del regolamento (CE) n. 1008/200810 nella sua versione vincolante per la Svizzera conformemente al numero1 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 199911 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo (Accordo sul trasporto aereo),

Art. 9 cpv.2

Le quantità sono indicate secondo le prescrizioni della legge federale del 17 giugno 201112 sulla metrologia.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.

7 dicembre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 set. 2008 recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (rifusione).