RU 2013 1111
Ordinanza
sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Ordinanza sulle borse, OBVM)
Modifica del 10 aprile 2013
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 2 dicembre 19961 sulle borse è modificata come segue:
Titolo dopo l’art. 53a
Capitolo 4a Quotazione principale
Art. 53b
(art. 20 cpv.1 e 22 cpv. 1 LBVM)
I titoli di partecipazione di una società con sede all’estero sono considerati quotati principalmente in Svizzera se la società è tenuta ad adempiere almeno gli stessi obblighi delle società con sede in Svizzera per quanto riguarda la quotazione e il mantenimento della quotazione presso una borsa in Svizzera.
La borsa pubblica i titoli di partecipazione di società con sede all’estero quotati principalmente in Svizzera.
Le società con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera pubblicano il numero complessivo attuale dei titoli di partecipazione emessi e i relativi diritti di voto.
Titolo dopo l’art. 55
Capitolo 5a Deroghe al divieto di abuso di informazioni privilegiate e di
manipolazione del mercato
Art. 55a Oggetto
Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono i casi in cui i comportamenti che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 e 33f capoverso 1 della legge sono ammessi.
Art. 55b Riacquisto di titoli di partecipazione propri
Fatto salvo l’articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un’offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della legge è ammesso se:
il programma di riacquisto dura al massimo tre anni;
il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
il volume dei riacquisti non supera al giorno il 25 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
il prezzo di acquisto non supera: 1. l’ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, o 2. il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero1;
durante le interruzioni della negoziazione e all’asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi;
le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacquisto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipazione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni: 1. sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, 2. sono pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, e 3. non superano al giorno il 5 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;
il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un'inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto.
Fatto salvo l’articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell’ambito di un’offerta pubblica (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della legge è ammesso se:
il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa;
il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il 20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;
il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un'inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e
i singoli riacquisti sono pubblicati dall’emittente al più tardi il giorno di borsa successivo al termine del programma di riacquisto.
La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi1 lettere b e c e
lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori.
Si presume che gli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della legge non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:
l’ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o
il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.
Art. 55c Periodi di blackout
L’articolo 55b capoversi1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di partecipazione propri è effettuato:
mentre l’emittente rinvia la notifica di un fatto che potrebbe influenzare i corsi secondo le disposizioni della borsa;
durante dieci giorni di borsa prima della notifica dei risultati finanziari; o
più di nove mesi dopo il giorno di riferimento dell’ultima chiusura consolidata pubblicata.
È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:
un commerciante di valori mobiliari incaricato prima dell’apertura del programma di riacquisto e che prende le sue decisioni, nel quadro dei parametri fissati dall’emittente, senza essere influenzato da quest’ultima;
un’unità di negoziazione protetta da barriere informative, per quanto l’emittente sia un commerciante di valori mobiliari.
I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell’offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni.
Art. 55d Contenuto dell’inserzione di riacquisto
L’inserzione di riacquisto ai sensi dell’articolo 55b capoversi1 lettera g e 2 lettera c deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
informazioni sull’emittente, in particolare: 1. la sua identità, 2. il capitale emesso, 3. la sua partecipazione al capitale proprio, 4. le partecipazioni degli azionisti ai sensi dell’articolo 20 della legge;
il tipo, lo scopo e l’oggetto del programma di riacquisto;
il calendario.
Art. 55e Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori mobiliari
Le operazioni su valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della legge sono ammesse se:
sono effettuate entro 30 giorni dal collocamento pubblico dei valori mobiliari da stabilizzare;
sono effettuate al massimo al prezzo di emissione oppure, in caso di commercio con diritti preferenziali o di conversione, al massimo al prezzo di mercato;
il periodo massimo durante il quale le operazioni su valori mobiliari possono essere eseguite e il nome del commerciante di valori immobiliari competente per la loro esecuzione sono pubblicati prima dell’inizio del commercio dei valori mobiliari da stabilizzare;
durante le interruzioni della negoziazione e nell’asta di apertura o di chiusura non vengono fissati corsi;
sono annunciate alla borsa al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esecuzione e pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla scadenza del termine di cui al capoverso1; e
l’emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esercizio di un’opzione di sovrallocazione sul momento dell’esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.
Art. 55f Altre operazioni ammesse su valori mobiliari
Le seguenti operazioni su valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della legge:
operazioni su valori mobiliari per attuare la propria decisione di effettuare un’operazione su valori mobiliari, in particolare l’acquisto da parte dell’offe- rente potenziale di valori mobiliari della società mirata in vista della pubblicazione di un’offerta pubblica di acquisto, a condizione che la decisione non sia stata presa sulla base di un’informazione privilegiata;
le operazioni su valori mobiliari della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e della Banca nazionale svizzera (BNS) nell’ambito dei loro compiti pubblici, a condizione che non siano effettuate a scopo d’investimento.
Art. 55g Comunicazione ammessa di informazioni privilegiate
La comunicazione di un’informazione privilegiata a una persona non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 33e capoverso1 lettera b della legge se:
questa persona necessita dell’informazione privilegiata per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o
la comunicazione è indispensabile in vista della conclusione di un contratto e il detentore dell’informazione: 1. avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l’informazione privilegiata, e 2. documenta la trasmissione dell’informazione privilegiata e l’avvertimento ai sensi del numero1.
Art. 58 Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2013
Fatto salvo l’articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un programma di riacquisto in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 aprile 2013 è ammesso, se le condizioni di cui all’articolo 55b capoverso1 lettere c–h sono rispettate dall’entrata in vigore. L’articolo 55b capoversi 3 e 4 è applicabile.
Fatto salvo l’articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put nell’ambito di un programma di riacquisto in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 aprile 2013 è ammesso, se le condizioni di cui all’articolo 55b capoverso 2 lettere c e d sono rispettate dall’entrata in vigore. L’articolo 55b capoversi 3 e 4 è applicabile.
II
La presente modifica entra il vigore il 1° maggio 2013.
10 aprile 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |