Fonte

954.11

Ordinanza sulle borse e il commercio di valori mobiliari
(Ordinanza sulle borse, OBVM)

del 2 dicembre 1996 (Stato 1° maggio 2013)

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 24 marzo 19951 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (LBVM, detta qui di seguito legge), ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza contiene:

  1. definizioni (art. 2–5);

  2. disposizioni sull’organizzazione delle borse (art. 6–12);

  3. disposizioni sull’approvazione dei regolamenti delle borse (art. 13);

  4. condizioni di autorizzazione per le borse estere (art. 14);

  5. disposizioni relative all’esclusione di borse dall’assoggettamento e all’assoggettamento di organizzazioni analoghe alle borse (art. 15–16);

  6. 2 condizioni di autorizzazione per i commercianti svizzeri di valori mobiliari, comprese le disposizioni sulle direzioni, i fondi propri, la ripartizione dei rischi e il rendiconto (art. 17–29);

  7. disposizioni sui commercianti esteri di valori mobiliari (art. 38–53);

  8. disposizioni relative all’annullamento dei titoli restanti (art. 54–55);

  9. disposizioni sulla dominazione delle borse e dei commercianti da parte estera (art. 56);

  10. disposizioni finali e transitorie (art. 57–58).

RU 1997 85

Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,

Art. 2 Commerciante di valori mobiliari

(art. 2 lett. d LBVM)

Sono commercianti di valori mobiliari (commercianti) ai sensi della legge i commercianti per conto proprio, le ditte di emissione e i fornitori di derivati, sempre che siano principalmente attivi nel campo finanziario.

I market maker e i commercianti che operano per il conto di clienti sono commercianti ai sensi della presente legge, anche quando non sono principalmente attivi nel campo finanziario.

Non sono considerati commercianti:

  1. la Banca nazionale svizzera;

  2. le direzioni dei fondi ai sensi della legge federale del 18 marzo 19943 sui fondi di investimento;

  3. gli istituti di assicurazione ai sensi della legge del 23 giugno 19784 sulla sorveglianza degli assicuratori;

  4. gli istituti della previdenza professionale ai quali è applicabile l’articolo 71 della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e sottoposti a una sorveglianza.

Art. 3 Categorie di commercianti

(art. 2 lett. d LBVM)

Sono commercianti per conto proprio i commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari.

Le ditte di emissione sono commercianti che assumono professionalmente fermo o in commissione valori mobiliari emessi da terzi e li offrono pubblicamente sul mercato primario.

I fornitori di derivati sono commercianti che creano professionalmente derivati che offrono pubblicamente sul mercato primario per conto proprio o per conto di terzi.

I market maker sono commercianti che negoziano professionalmente per conto proprio e a breve scadenza valori mobiliari e fissano i corsi di singoli valori mobiliari pubblicamente e durevolmente oppure su richiesta.

I commercianti che operano per il conto di clienti sono commercianti che negoziano professionalmente valori mobiliari in nome proprio e per il conto di clienti e che:

[RU 1994 2523, 2000 2355 all. n. 27, 2004 1985 all. n. II 4, 2006 2197 all. n. 135. RU 2006 5379 all. n . I]. Vedi ora la LF del23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (RS 951.31).

[RU 1978 1837, 1988 414, 1992 288 all. n. 66 733 disp. fin. art. 7 n. 3 2363 all. n. 2, 1993 3204, 1995 1328 all. n. 2 3517 I 12 5679, 2000 2355 all n. 28, 2003 232, 2004 1677 all. n. 4 2617 all. n. 12. RU 2005 5269 all. n. I 3]. Vedi ora la LF del del 17 dic. 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori (RS 961.01).

  1. tengono personalmente o presso terzi conti per il commercio di valori mobiliari, oppure,

  2. conservano personalmente o in nome proprio presso terzi i valori mobiliari dei clienti.

Non sono considerati clientela ai sensi del capoverso5:

  1. le banche e i commercianti svizzeri e esteri oppure altre imprese sottoposte a una sorveglianza da parte dello Stato;

  2. gli azionisti o i soci che vantano una partecipazione determinante nei confronti del debitore o le persone aventi vincoli economici o familiari con loro;

  3. gli investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.

Le offerte presentate a persone ai sensi del capoverso 6 non sono considerate pubbliche a mente dei capoversi 2, 3 e 4.

Art. 4 Standardizzazione e idoneità alla diffusione in vasta scala

(art. 2 lett. a LBVM) Le cartevalori, i diritti valori e i derivati offerti pubblicamente in uguale struttura e taglio o collocati presso più di20 clienti sono considerati standard e idonei al commercio su vasta scala, sempre che non siano stati creati specialmente per singole controparti.

Art. 5 Derivati

(art. 2 lett. a LBVM) I derivati sono contratti finanziari il cui prezzo viene stabilito in funzione:

  1. di valori patrimoniali, come azioni, obbligazioni, materie prime, metalli preziosi;

  2. di aliquote di riferimento come valute, saggi di interesse e indici.

Capitolo 2 Borse

Sezione 1 Organizzazione

Art. 6 Organo per l’ammissione di valori mobiliari

(art. 3 cpv. 2 lett. a e c, nonché art. 4 cpv. 1 LBVM)

Nell’organo competente per l’ammissione dei valori mobiliari devono essere rappresentati equamente gli emittenti e gli investitori.

La borsa stabilisce nei suoi regolamenti la rappresentanza degli emittenti e degli investitori.

Art. 7 Direzione

(art. 3 cpv. 2 lett. a e c, nonché art. 4 cpv. 1 LBVM) La direzione deve essere personalmente indipendente dall’organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo.

Art. 8 Organo interno di vigilanza

(art. 3 cpv. 2 lett. a e c, art. 4 cpv.1, nonché art. 6 LBVM)

L’organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo istituisce un organo interno di vigilanza. Tale organo deve essere personalmente e organizzativamente indipendente dalla direzione.

L’organo interno di vigilanza deve disporre di personale sufficiente e competente.

La nomina del capo è sottoposta all’approvazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA).6

La borsa stabilisce nel suo regolamento i compiti e le competenze dell’organo interno di vigilanza.

Art. 9 Collaboratori responsabili

(art. 3 cpv. 2 lett. b LBVM) Si considerano collaboratori responsabili della borsa ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge:

  1. i membri dell’organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo e della direzione;

  2. il capo dell’organo interno di vigilanza.

Art. 107

Art. 11 Inchieste

(art. 3 cpv. 2 lett. a e c, art. 4 cpv.1, nonché art. 6 cpv. 2 LBVM) In caso di sospetto di infrazioni alle prescrizioni legali o di altre irregolarità la FINMA8 può ordinare alla borsa, a una società di audit9 o ad altre persone competenti di effettuare le inchieste necessarie.

Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,

Nuova espr. giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363). Di detta mod. é stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Art. 12 Operazioni con l’estero

(art. 3 cpv. 2 lett. a, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) La borsa dà notifica alla FINMA prima di ammettere come membri commercianti esteri o di erigere all’estero una filiale, una succursale o una rappresentanza.

Sezione 2 Approvazione dei regolamenti delle borse

Art. 13

(art. 4 cpv. 2 LBVM)

All’atto dell’approvazione dei regolamenti delle borse, la FINMA verifica in particolare se queste:

  1. garantiscono la trasparenza e la parità di trattamento degli investitori; e

  2. assicurano il buon funzionamento dei mercati di valori mobiliari.

Prima di prendere la sua decisione essa può sentire il parere della Commissione della concorrenza. Quest’ultima si esprime sulla neutralità concorrenziale dei regolamenti e indica se essi non favoriscono accordi che ostacolano la concorrenza.

Sezione 3 Condizioni di autorizzazione per le borse estere

Art. 14

(art. 3 cpv. 3, nonché art. 37 LBVM)

Le borse organizzate secondo il diritto estero devono richiedere l’autorizzazione della FINMA prima di poter garantire ai commercianti in Svizzera l’accesso alle loro installazioni.

La FINMA concede l’autorizzazione se:

  1. le borse estere sono sottoposte a una sorveglianza adeguata; e

  2. le autorità di sorveglianza estere competenti: 1. non formulano obiezioni all’attività transfrontaliera delle borse estere, 2. garantiscono di comunicare alla FINMA le infrazioni alle prescrizioni legali e altre irregolarità da parte di commercianti svizzeri di valori mobiliari, e 3. sono in grado di prestare assistenza amministrativa alla FINMA.

Essa può negare l’autorizzazione in virtù dell’articolo 37 della legge.

Sezione 4 Esclusione dall’assoggettamento

Art. 15

(art. 3 cpv. 4 LBVM)

Una borsa può essere esclusa totalmente o parzialmente dall’assoggettamento alla legge se:

  1. il volume d’affari presso questa borsa è insignificante rispetto alla cifra d’affari globale di tutti i valori mobiliari o di categorie di valori mobiliari trattati presso le borse svizzere; e

  2. il commercio disciplinato e trasparente dei valori mobiliari ammessi a questa borsa sarebbe pregiudicato dall’assoggettamento totale.

La FINMA decide in merito all’esclusione totale o parziale dall’assoggettamento.

Sezione 5 Assoggettamento di organizzazioni analoghe alle borse

Art. 16

(art. 3 cpv. 4 LBVM) La FINMA decide in merito all’assoggettamento totale o parziale alla legge di organizzazioni analoghe alle borse.

Capitolo 3 Commercianti svizzeri

Sezione 1 Condizioni di autorizzazione

Art. 17 Richiesta di autorizzazione

(art. 10 cpv. 2 e 5, art. 12–14, nonché art. 17 cpv. 1 LBVM)

Il commerciante presenta una richiesta di autorizzazione alla FINMA. Questa deve contenere tutte le indicazioni necessarie, in particolare informazioni su:

  1. il campo di attività (art. 18);

  2. l’organizzazione (art. 19);

  3. 10 il sistema di controllo interno (art. 20);

  4. la sede della direzione (art. 21);

  5. il capitale minimo o la garanzia (art. 22);

  6. i collaboratori responsabili e le persone che possiedono una partecipazione determinante (art. 23);

Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,

  1. i fondi propri e la ripartizione dei rischi (art. 29);

  2. la società di audit11 (art. 30).

Il commerciante allega alla richiesta di autorizzazione i documenti necessari, in particolare gli statuti o il contratto di società, nonché i regolamenti.

Art. 18 Descrizione del campo di attività

Il commerciante deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il campo materiale e geografico di attività.

Deve in particolare indicare:

  1. quali tipi di valori mobiliari negozia e quali altri affari tratta;

  2. su quali mercati opera;

  3. per conto di quale genere di clienti agisce.

Il campo materiale e geografico di attività deve corrispondere ai mezzi finanziari e all’organizzazione aziendale.

Deve indicare alla FINMA le borse svizzere o estere delle quali intende divenire membro.

Se intende esercitare una filale, una succursale o una rappresentanza all’estero, il commerciante deve fornire alla FINMA tutte le indicazioni necessarie alla valutazione dell’attività all’estero, in particolare:

  1. un piano di attività che descriva segnatamente il tipo di affari prospettati e le strutture organizzative;

  2. l’indirizzo della sede all’estero;

  3. i nomi delle persone alle quali è affidata l’amministrazione e la direzione;

  4. la società di audit;

  5. l’autorità di sorveglianza nel Paese ospite.

Art. 19 Organizzazione

Il commerciante provvede ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fondati la FINMA può ammettere eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori funzioni.

I market maker e i commercianti che operano per il conto di clienti ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari.

Nuova espr. giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,

Per l’accertamento, la limitazione e la sorveglianza dei rischi ai sensi dell’articolo

capoverso1,12 il commerciante stabilisce in un regolamento o in direttive interne:

  1. i principi della gestione dei rischi;

  2. la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio.

Art. 2013 Sistema di controllo interno

Il commerciante provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno.

In particolare affida a un servizio indipendente dalla direzione la revisione interna (organo di revisione interno o ispettorato). Quest’ultimo verifica anche l’osservanza dell’obbligo di informazione, di diligenza e di lealtà ai sensi dell’articolo 11 della legge.

In singoli casi fondati la FINMA può esonerare il commerciante dall’obbligo di istituire un organo di revisione interno.

Art. 21 Sede della direzione

(art. 10 cpv. 2 lett. a, cpv. 3 e 5 LBVM)

Il commerciante deve essere effettivamente diretto dalla Svizzera. Sono fatte salve le direttive e le decisioni generali nell’ambito della gestione di gruppo, sempre che il commerciante faccia parte di un gruppo attivo nel campo finanziario e sottoposto ad un’adeguata sorveglianza di gruppo da parte delle autorità estere di sorveglianza.

Le persone alle quali è stata affidata la gestione del commerciante devono avere il loro domicilio in una località dalla quale possono esercitare effettivamente e responsabilmente la gestione.

Art. 22 Capitale minimo e garanzia

(art. 10 cpv. 2 lett. b e cpv. 3 LBVM)

Il commerciante deve disporre di un capitale minimo di1,5 milioni di franchi, interamente liberato. In caso di fondazione con conferimento di beni in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit riconosciuta dalla FINMA; tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in un commerciante.

Nel caso delle persone fisiche e delle società di persone il capitale si compone:

  1. dei conti di capitale; e

  2. 14 degli averi dei soci illimitatamente responsabili, se da una dichiarazione scritta risulta irrevocabilmente che, in caso di liquidazione, fallimento o procedura di risanamento, sono di grado posteriore ai crediti di tutti gli altri cre-

Questo art. ha ora un nuovo testo.

Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 mar. 2004, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2004 2781).

ditori e che non possono essere compensati con i crediti del commerciante o garantiti con i suoi valori patrimoniali.

Gli averi di cui al capoverso 2 possono essere imputati soltanto se risulta da una dichiarazione scritta depositata presso la società di audit l’obbligo del commerciante di non ridurre al di sotto del limite del capitale minimo alcuna delle due componenti del capitale senza l’accordo preliminare della società di audit.

La FINMA può autorizzare le persone fisiche e le società di persone a depositare una garanzia minima di1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi 2 e 3, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di versamento in contanti su un conto bancario bloccato.

In singoli casi fondati la FINMA può autorizzare un’altra soglia di garanzia.

Per le banche si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 1° giugno 201215 sui fondi propri (OFoP).16

Art. 23 Indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti

(art. 10 cpv. 2 lett. d, cpv. 3, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM)

Il commerciante deve fornire nella sua richiesta di autorizzazione indicazioni sui collaboratori responsabili e sulle persone che possiedono partecipazioni determinanti. La richiesta contiene in particolare:

  1. nel caso delle persone fisiche: indicazioni sulla nazionalità, il domicilio, le partecipazioni determinanti ad altre società e le procedure giudiziarie e amministrative in corso, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziario;

  2. nel caso delle società: gli statuti o i contratti di società, un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente, una descrizione del campo di attività, della situazione finanziaria e, se del caso, della struttura di gruppo, nonché indicazioni sulle procedure giudiziarie e amministrative concluse o in corso.

Per le persone che possiedono partecipazioni determinanti la richiesta di autorizzazione contiene inoltre:

  1. le quote di partecipazione;

  2. la dichiarazione di cui all’articolo 28 capoverso 2.

Sono collaboratori responsabili del commerciante ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge:

a. i membri dell’organo supremo di direzione, di sorveglianza e di controllo, nonché della direzione;

Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. 6 all’O del 1° giu. 2012 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5441).

b. 17 capo dell’organo di revisione interno.

Sono persone che possiedono partecipazioni determinanti (qualificate) ai sensi dell’articolo 10 capoverso 2 lettera d della legge le persone fisiche e giuridiche che possiedono direttamente o indirettamente almeno il 10 per cento del capitale o dei diritti di voto di un commerciante o che possono influenzare altrimenti in modo determinante la sua attività.

Art. 24 Iscrizione nel registro di commercio

Il commerciante di nuova fondazione può iscriversi al registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione d’esercizio da parte della FINMA.

Sezione 2 Direzione

Art. 25 Modificazione delle condizioni di autorizzazione

(art. 10 cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM)

Il commerciante notifica alla FINMA tutte le modificazioni delle condizioni di autorizzazione, in particolare:

  1. tutte le modificazioni degli statuti o dei contratti di società e dei regolamenti;

  2. l’intenzione di erigere una filiale, una succursale o una rappresentanza all’estero, unitamente alle indicazioni di cui all’articolo 18 capoverso5;

  3. la cessazione o ogni importante modificazione dell’attività della filiale, della succursale o della rappresentanza all’estero;

  4. per quanto concerne la filiale, la succursale o la rappresentanza all’estero, il cambiamento della società di audit o dell’autorità estera di sorveglianza competente.

Il cambiamento dei collaboratori responsabili deve unicamente essere notificato alla società di audit.

Il commerciante può notificare le modificazioni degli statuti per iscrizione nel registro di commercio e mettere in vigore le modificazioni dei regolamenti soltanto quand’esse sono state approvate dalla FINMA.

Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,

Art. 2618 Contratti di pegno

Per i contratti di pegno si applica l’articolo 3319 dell’ordinanza del 17 maggio 197220 sulle banche.

Art. 27 Appartenenza ad una borsa

(art. 10 cpv. 2 lett. a, cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM) Ogni anno, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio commerciale, il commerciante notifica alla FINMA i nominativi delle borse svizzere e estere delle quali è membro.

Art. 28 Acquisto e alienazione di partecipazioni determinanti

(art. 10 cpv. 2 lett. d, cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM)

Tutte le persone fisiche e giuridiche devono dare notifica alla FINMA prima di acquistare o alienare direttamente o indirettamente una partecipazione determinante a un commerciante organizzato secondo la legislazione svizzera. Tale obbligo di notifica sussiste anche quando una partecipazione determinante viene in tal modo aumentata o diminuita, nel senso che supera, raggiunge o scende al disotto della soglia del20, del 33 o del 50 per cento del capitale o dei diritti di voto.

Le persone che possiedono una partecipazione determinante devono dichiarare alla FINMA se acquistano la partecipazione per conto proprio o a titolo fiduciario per conto di terzi e se hanno concesso opzioni o diritti analoghi per questa partecipazione.

Il commerciante notifica alla FINMA le persone che adempiono le condizioni di cui al capoverso1 non appena ne ha notizia.

Entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio commerciale, il commerciante trasmette alla FINMA un elenco delle partecipazioni determinanti. L’elenco contiene indicazioni sull’identità e la quota di partecipazione di tutte le persone che possiedono una partecipazione determinante il giorno della chiusura, nonché eventuali modificazioni rispetto all’anno precedente.

Le notifiche ai sensi dei capoversi 3 e 4 contengono inoltre indicazioni e documentazione ai sensi del capoverso 2 e dell’articolo23 capoverso1, sempre che la FINMA non ne disponga già in virtù di una precedente notifica.

Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,

Questo art. è abrogato. Vedi oggi la LF del 3 ott. 2008 sui titoli contabili (RS 957.1).

Sezione 3 Disposizioni sui fondi propri, la ripartizione dei rischi e il rendiconto

Art. 2921 Fondi propri, ripartizione dei rischi e rendiconto

Le disposizioni dell’ordinanza 29 settembre 200622 sui fondi propri e le disposizioni dell’ordinanza del 17 maggio 197223 sulle banche relative ai conti annuali (art. 23 segg.) si applicano anche ai commercianti di valori mobiliari.

In singoli casi fondati la FINMA può eccezionalmente:

  1. autorizzare facilitazioni;

  2. ordinare inasprimenti in merito ai fondi propri e alle disposizioni sulla ripartizione dei rischi; in particolare essa può esigere che il commerciante di valori mobiliari documenti i fondi propri a brevi intervalli di tempo conformemente all’articolo 13 dell’ordinanza del 29 settembre 2006 sui fondi propri.

3I fondi propri dei commercianti di valori mobiliari non soggetti alla legge dell’8 novembre 193424 sulle banche devono ammontare almeno a un quarto dei costi complessivi annuali, qualora:

  1. le esigenze di cui agli articoli 42 e 43 OFoP25 siano inferiori; e

  2. i fondi propri di base di qualità primaria secondo l’articolo 21 OFoP non raggiungano 10 milioni di franchi.26 4 Per costi complessivi s’intendono gli oneri iscritti, nel conto economico dell’ultimo esercizio, nelle posizioni1.5.1 (spese per il personale),1.5.2 (spese per il materiale), 2.2 (ammortamenti sugli immobilizzi) e 2.3 (rettifiche di valore, accantonamenti e perdite) di cui all’articolo 25a capoverso1 dell’ordinanza sulle banche del 17 maggio 1972.

Art. 29a27 Garanzia dei depositi

L’articolo 1928 dell’ordinanza del 17 maggio 197229 sulle banche è applicabile ai commercianti di valori mobiliari che devono garantire delle liquidità supplementari secondo l’articolo 37h capoverso 3 della legge dell’8 novembre 193430 sulle banche.

Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all.7 all’O del29 set. 2006 sui fondi propri e la ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4307).

Nuovo testo giusta il n. 3 all’all. 6 dell’O del 1° giu. 2012 sui fondi propri, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 5441).

Introdotto dal n. III dell’O del30 set. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4849).

Questo art. è abrogato. Vedi oggi l’art. 18 dell’O del30 nov. 2012 sulla liquidità (RS 952.06).

Nell’ambito della sua attività di verifica, la società di audit esamina se sono presenti le liquidità supplementari necessarie e indica il risultato di tale esame nel suo rapporto di audit.31

Art. 30 a 3732

Capitolo 4 Commercianti esteri

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 38 Commercianti esteri

Sono commercianti esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:

  1. possiedono all’estero un’autorizzazione di commerciante;

  2. utilizzano nella ragione sociale, nella designazione dello scopo sociale o nei documenti commerciali la locuzione «commerciante di valori mobiliari» o una locuzione di significato analogo; oppure

  3. esercitano il commercio di valori mobiliari ai sensi dell’articolo 2 lettera d della legge.

Se la direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, il commerciante deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative ai commercianti svizzeri.

Art. 39 Obbligo di autorizzazione

(art. 10 cpv. 3 e 4, nonché art. 38 LBVM)

Il commerciante estero necessita dell’autorizzazione della FINMA se:

  1. occupa in Svizzera persone che, a titolo professionale e permanente, in Svizzera e dalla Svizzera: 1. negoziano per lui valori mobiliari, tengono conti della clientela o lo impegnano giuridicamente (succursale), 2. sono attive per lui diversamente dal numero1, in particolare gli trasmettono ordini della clientela e lo rappresentano a scopo pubblicitario o ad altri scopi (rappresentanza);

  2. intende divenire membro di una borsa con sede in Svizzera (membro estero di una borsa).

Nuovo testo giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,

Abrogati dal n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari, con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5363).

Se viene a conoscenza di altre attività transfrontaliere, la FINMA può informarne le competenti autorità estere di sorveglianza alle condizioni previste dall’articolo 38 della legge.

Art. 40 Diritto applicabile

Alle attività in Svizzera dei commercianti esteri si applicano le disposizioni della legge e della presente ordinanza relative ai commercianti svizzeri, sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti.

La FINMA può assoggettare interamente i commercianti esteri alle disposizioni relative ai commercianti svizzeri, sempre che il diritto applicabile alla sede principale del commerciante estero non garantisca ai commercianti svizzeri agevolazioni equivalenti e nessun trattato internazionale vi si opponga.

Sezione 2 Succursali

Art. 41 Condizioni di autorizzazione

(art. 10 cpv. 3 e 4, nonché art. 37 LBVM)

La FINMA accorda ai commercianti esteri l’autorizzazione di erigere una succursale, se:

  1. il commerciante estero dispone di un’organizzazione appropriata, di sufficienti mezzi finanziari e di personale qualificato per gestire una succursale in Svizzera;

  2. il commerciante estero è sottoposto ad una sorveglianza adeguata che include la succursale;

  3. le competenti autorità estere di sorveglianza non sollevano obiezioni quanto all’apertura della succursale;

  4. le competenti autorità estere di sorveglianza si impegnano a comunicare immediatamente alla FINMA l’insorgere di avvenimenti che potrebbero seriamente pregiudicare gli averi della clientela presso la succursale;

  5. le competenti autorità estere di sorveglianza sono in grado di prestare assistenza amministrativa alla FINMA;

  6. la succursale è organizzata in funzione della sua attività e dispone di un regolamento che ne descrive esattamente il campo di attività e prevede un’organizzazione amministrativa corrispondente a questa attività;

  7. i collaboratori responsabili della direzione della succursale (art.23 cpv. 3) offrono la garanzia di un’attività irreprensibile;

  8. il commerciante estero fornisce la prova che la ragione sociale della succursale può essere iscritta nel registro di commercio.

Se il commerciante estero fa parte di un gruppo attivo nel campo finanziario, la FINMA può subordinare l’autorizzazione alla condizione del suo assoggettamento ad un’adeguata sorveglianza su base consolidata da parte delle autorità estere di sorveglianza.

Gli articoli 12 a 14 della legge non sono applicabili alle succursali dei commercianti esteri.

Art. 42 Iscrizione nel registro di commercio

Il commerciante estero può iscrivere la succursale al registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto l’autorizzazione d’apertura da parte della FINMA.

Art. 43 Succursali multiple

Se apre più succursali in Svizzera, il commerciante estero deve:

  1. richiedere l’autorizzazione per ognuna di esse;

  2. designare una delle succursali come responsabile dei rapporti con la FINMA.

Le succursali devono adempiere in comune le condizioni della legge e della presente ordinanza. Un solo rapporto di audit33 è sufficiente.

Art. 44 Garanzie

La FINMA può obbligare la succursale a fornire garanzie ove la protezione degli investitori lo esiga.

Art. 45 Allestimento del conto annuale e delle chiusure intermedie della succursale

La succursale può allestire il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili al commerciante estero, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di rendiconto.

Devono essere allibrati separatamente i crediti e gli impegni:

  1. nei confronti di commercianti esteri;

  2. nei confronti di imprese o società immobiliari attive nel settore finanziario, se: 1. il commerciante estero forma con esse un’entità economica; oppure 2. si deve supporre che il commerciante estero è legalmente o di fatto tenuto a sostenere simili imprese.

Nuova espr. giusta il n. 9 dell’all. all’O del15 ott. 2008 sugli audit dei mercati finanziari,

Il capoverso 2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.

La succursale trasmette tre esemplari dei suoi conti annuali e delle chiusure intermedie alla FINMA. La pubblicazione non è richiesta.

Art. 46 Pubblicazione del rapporto di gestione del commerciante estero

Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio commerciale la succursale mette a disposizione della stampa o di qualsiasi interessato il rapporto di gestione del commerciante estero e ne trasmette una copia alla FINMA.

Il rapporto di gestione del commerciante estero deve essere redatto in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

Art. 4734

Art. 48 Dissoluzione di una succursale

Prima di procedere alla dissoluzione di una succursale, il commerciante estero richiede l’autorizzazione della FINMA.

Sezione 3 Rappresentanze

Art. 49 Condizioni di autorizzazione

(art. 10 cpv. 4, nonché art. 37 LBVM)

La FINMA accorda ai commercianti esteri l’autorizzazione di erigere una rappresentanza, se:

  1. il commerciante estero è sottoposto ad una sorveglianza adeguata;

  2. le competenti autorità estere di sorveglianza non sollevano obiezioni quanto all’apertura della rappresentanza;

  3. i dirigenti che ne sono responsabili offrono la garanzia di un’attività di rappresentanza irreprensibile.

Gli articoli 12 a 14, 16 e 17 della legge non sono applicabili alle rappresentanze dei commercianti esteri.

Art. 50 Rappresentanze multiple

Se apre più rappresentanze in Svizzera, il commerciante estero deve:

  1. richiedere l’autorizzazione per ognuna di esse;

  2. designare una delle rappresentanze come responsabile delle relazioni con la FINMA.

Art. 51 Rapporto di gestione

Entro quattro mesi dalla fine dell’esercizio commerciale la rappresentanza mette a disposizione della FINMA il rapporto di gestione del commerciante estero rappresentato.

Art. 52 Dissoluzione di una rappresentanza

Il commerciante estero notifica alla FINMA la dissoluzione della rappresentanza.

Sezione 4 Membri esteri di una borsa

Art. 53 Commercianti esteri35

(art. 10 cpv. 4, nonché art. 37 LBVM)

La FINMA concede l’autorizzazione al commerciante estero che intende affiliarsi ad una borsa con sede in Svizzera, se:

  1. il commerciante estero sottostà ad un’adeguata sorveglianza;

  2. le competenti autorità estere di sorveglianza non formulano obiezioni quanto all’attività in Svizzera del commerciante estero; e

  3. le competenti autorità estere di sorveglianza sono in grado di fornire assistenza amministrativa alla FINMA.

Gli articoli 12 a 14, 16 e 17 della legge non sono applicabili ai membri esteri delle borse.

Art. 53a36 Commercianti per conto proprio esteri non sottoposti a sorveglianza (art. 10 cpv. 4 e 37 LBVM)

La FINMA può concedere l’autorizzazione di membro estero di una borsa al commerciante per conto proprio estero che nello Stato di sede non sottostà ad un’adeguata sorveglianza, se egli adempie le condizioni di cui all’articolo 10 capoverso 2 della legge.

Introdotto dal n. I dell’O del29 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3461).

Essa può negare l’autorizzazione in virtù dell’articolo 37 della legge.

Il commerciante per conto proprio deve fornire alla FINMA e alla borsa tutte le informazioni e i documenti necessari per l’adempimento della loro attività di vigilanza.

La FINMA può esonerare il commerciante per conto proprio dall’osservanza degli articoli 12–14, 16 e 17 della legge, se è tenuto conto in altro modo dell’obiettivo di protezione di tali disposizioni.

Capitolo 4a:37 Quotazione principale

Art. 53b

(art.20 cpv.1 e 22 cpv. 1 LBVM)

I titoli di partecipazione di una società con sede all’estero sono considerati quotati principalmente in Svizzera se la società è tenuta ad adempiere almeno gli stessi obblighi delle società con sede in Svizzera per quanto riguarda la quotazione e il mantenimento della quotazione presso una borsa in Svizzera.

La borsa pubblica i titoli di partecipazione di società con sede all’estero quotati principalmente in Svizzera.

Le società con sede all’estero i cui titoli di partecipazione sono quotati principalmente in Svizzera pubblicano il numero complessivo attuale dei titoli di partecipazione emessi e i relativi diritti di voto.

Capitolo 5 Offerte pubbliche di acquisto: annullamento dei titoli restanti

Art. 54 Calcolo dei diritti di voto

(art. 33 cpv. 1 LBVM) Per accertare se la soglia del 98 per cento ai sensi dell’articolo 33 capoverso1 della legge è stata superata o meno, oltre che delle azioni in possesso diretto si tiene conto:

  1. delle azioni i cui diritti di voto sono in sospeso;

  2. delle azioni che l’offerente possiede indirettamente o d’intesa con terzi al momento della richiesta di annullamento dei titoli restanti.

Art. 55 Procedura

(art. 33 LBVM)

Se l’offerente intenta contro la società un’azione in vista dell’annullamento dei titoli restanti, il giudice ne informa il pubblico e comunica agli altri azionisti che

Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1111).

possono partecipare alla procedura. A tale scopo il giudice fissa un termine minimo di tre mesi a contare del giorno della prima pubblicazione.

La pubblicazione prevista dal capoverso1 viene effettuata tre volte nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il giudice può prescrivere in via eccezionale altre forme adeguate di pubblicazione.

Se partecipano alla procedura, gli altri azionisti sono liberi di agire indipendentemente dalla società convenuta.

L’annullamento è pubblicato immediatamente del Foglio ufficiale svizzero di commercio o altrove, su apprezzamento del giudice.

Capitolo 5a:38 Deroghe al divieto di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato

Art. 55a Oggetto

Le disposizioni del presente capitolo stabiliscono i casi in cui i comportamenti che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 e 33f capoverso 1 della legge sono ammessi.

Art. 55b Riacquisto di titoli di partecipazione propri

Fatto salvo l’articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un’offerta pubblica di riacquisto (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della legge è ammesso se:

  1. il programma di riacquisto dura al massimo tre anni;

  2. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;

  3. il volume dei riacquisti non supera al giorno il25 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;

  4. il prezzo di acquisto non supera: 1. l’ultimo prezzo di chiusura realizzato indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, o 2. il miglior prezzo corrente offerto indipendentemente sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui al numero1;

Introdotto dal n. I dell’O del 10 apr. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1111).

  1. durante le interruzioni della negoziazione e all’asta di apertura e di chiusura non vengono fissati corsi;

  2. le vendite di titoli di partecipazione propri durante il programma di riacquisto sono effettuate esclusivamente per adempiere i programmi di partecipazione dei collaboratori oppure soddisfano le seguenti condizioni:

1. sono annunciate alla borsa il giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, 2. sono pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla loro esecuzione, e 3. non superano al giorno il5 per cento del volume giornaliero medio trattato sulla linea ordinaria di negoziazione nei trenta giorni precedenti la pubblicazione del programma di riacquisto;

  1. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un'inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e

  2. i singoli riacquisti sono annunciati alla borsa quale parte del programma di riacquisto e pubblicati dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo al riacquisto.

Fatto salvo l’articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri, al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put, nell’ambito di un’offerta pubblica (programma di riacquisto) che rientra nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della legge è ammesso se:

  1. il programma di riacquisto dura almeno dieci giorni di borsa;

  2. il volume complessivo dei riacquisti non supera il 10 per cento del capitale e dei diritti di voto e il20 per cento della quota liberamente negoziabile dei titoli di partecipazione;

  3. il contenuto essenziale del programma di riacquisto è pubblicato mediante un'inserzione di riacquisto prima dell’inizio del programma e rimane accessibile al pubblico per tutta la durata del programma; e

  4. i singoli riacquisti sono pubblicati dall’emittente al più tardi il giorno di borsa successivo al termine del programma di riacquisto.

La Commissione delle offerte pubbliche di acquisto può, in singoli casi, autorizzare riacquisti di un volume superiore a quello previsto dai capoversi1 lettere b e c e

lettera b, se ciò è conciliabile con gli interessi degli investitori.

Si presume che gli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della legge non siano violati se il prezzo di acquisto pagato su una linea separata di negoziazione supera al massimo del 2 per cento:

  1. l’ultimo prezzo di chiusura realizzato sulla linea ordinaria di negoziazione; o

  2. il miglior prezzo corrente offerto sulla linea ordinaria di negoziazione, per quanto quest’ultimo sia inferiore al prezzo di cui alla lettera a.

Art. 55c Periodi di blackout

L’articolo 55b capoversi1 e 2 non si applica al riacquisto di titoli di partecipazione propri, se il programma di riacquisto è annunciato o se il riacquisto di titoli di partecipazione propri è effettuato:

  1. mentre l’emittente rinvia la notifica di un fatto che potrebbe influenzare i corsi secondo le disposizioni della borsa;

  2. durante dieci giorni di borsa prima della notifica dei risultati finanziari; o

  3. più di nove mesi dopo il giorno di riferimento dell’ultima chiusura consolidata pubblicata.

È fatto salvo il riacquisto al prezzo di mercato effettuato da:

  1. un commerciante di valori mobiliari incaricato prima dell’apertura del programma di riacquisto e che prende le sue decisioni, nel quadro dei parametri fissati dall’emittente, senza essere influenzato da quest’ultima;

  2. un’unità di negoziazione protetta da barriere informative, per quanto l’emittente sia un commerciante di valori mobiliari.

I parametri di cui al capoverso 2 lettera a devono essere stati fissati prima della pubblicazione dell’offerta di riacquisto e possono essere adeguati una volta al mese durante il programma di riacquisto. Se i parametri sono fissati o adeguati entro uno dei termini di cui al capoverso1, il riacquisto può essere effettuato soltanto dopo un termine di attesa di 90 giorni.

Art. 55d Contenuto dell’inserzione di riacquisto

L’inserzione di riacquisto ai sensi dell’articolo 55b capoversi1 lettera g e 2 lettera c deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

  1. informazioni sull’emittente, in particolare: 1. la sua identità, 2. il capitale emesso, 3. la sua partecipazione al capitale proprio, 4. le partecipazioni degli azionisti ai sensi dell’articolo20 della legge;

  2. il tipo, lo scopo e l’oggetto del programma di riacquisto;

  3. il calendario.

Art. 55e Stabilizzazione dei prezzi dopo il collocamento pubblico di valori mobiliari

Le operazioni su valori mobiliari volte a stabilizzare il corso di un valore mobiliare ammesso al commercio in una borsa o in un’istituzione analoga alla borsa in Svizzera e che rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della legge sono ammesse se:

a. sono effettuate entro30 giorni dal collocamento pubblico dei valori mobiliari da stabilizzare;

  1. sono effettuate al massimo al prezzo di emissione oppure, in caso di commercio con diritti preferenziali o di conversione, al massimo al prezzo di mercato;

  2. il periodo massimo durante il quale le operazioni su valori mobiliari possono essere eseguite e il nome del commerciante di valori immobiliari competente per la loro esecuzione sono pubblicati prima dell’inizio del commercio dei valori mobiliari da stabilizzare;

  3. durante le interruzioni della negoziazione e nell’asta di apertura o di chiusura non vengono fissati corsi;

  4. sono annunciate alla borsa al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esecuzione e pubblicate dall’emittente al più tardi il quinto giorno di borsa successivo alla scadenza del termine di cui al capoverso1; e

  5. l’emittente informa il pubblico al più tardi il quinto giorno di borsa successivo all’esercizio di un’opzione di sovrallocazione sul momento dell’esercizio nonché sul numero e il tipo dei valori mobiliari interessati.

Altre operazioni ammesse su valori mobiliari Le seguenti operazioni su valori mobiliari sono ammesse anche se rientrano nel campo d’applicazione degli articoli 33e capoverso1 lettera a e 33f capoverso1 della

  1. operazioni su valori mobiliari per attuare la propria decisione di effettuare un’operazione su valori mobiliari, in particolare l’acquisto da parte dell’offerente potenziale di valori mobiliari della società mirata in vista della pubblicazione di un’offerta pubblica di acquisto, a condizione che la decisione non sia stata presa sulla base di un’informazione privilegiata;

  2. le operazioni su valori mobiliari della Confederazione, dei Cantoni, dei Comuni e della Banca nazionale svizzera (BNS) nell’ambito dei loro compiti pubblici, a condizione che non siano effettuate a scopo d’investimento.

Comunicazione ammessa di informazioni privilegiate La comunicazione di un’informazione privilegiata a una persona non rientra nel campo d’applicazione dell’articolo 33e capoverso1 lettera b della legge se:

  1. questa persona necessita dell’informazione privilegiata per adempiere i suoi obblighi legali o contrattuali; o

  2. la comunicazione è indispensabile in vista della conclusione di un contratto e il detentore dell’informazione:

1. avverte il destinatario che non è consentito sfruttare l’informazione privilegiata, e 2. documenta la trasmissione dell’informazione privilegiata e l’avvertimento ai sensi del numero1.

Capitolo 6 Relazioni con l’estero

Art. 56 Dominazione estera

(art. 37, art. 10 cpv. 6, nonché art. 35 cpv. 2 LBVM)

Le borse e i commercianti organizzati secondo il diritto svizzero sono ritenuti dominati dall’estero se persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti vi partecipano direttamente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o vi esercitano altrimenti un influsso determinante.

Si considerano persone straniere:

  1. le persone fisiche che non possiedono la nazionalità svizzera o un permesso di dimora in Svizzera;

  2. le persone giuridiche e le società di persone che hanno la loro sede all’estero oppure quelle con sede in Svizzera e dominate da persone ai sensi della lettera a.

Le borse e i commercianti che passano sotto dominazione straniera devono chiedere l’autorizzazione della FINMA. Lo stesso dicasi delle borse e dei commercianti dominati dall’estero in caso di cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

I membri dell’amministrazione e della direzione della borsa o del commerciante comunicano alla FINMA tutti i fatti che lasciano presupporre una dominazione estera della borsa o del commerciante o un cambiamento delle persone straniere che possiedono partecipazioni determinanti.

Alle banche sotto dominazione estera si applicano esclusivamente le prescrizioni della legge federale dell’8 novembre 193439 su le banche e le casse di risparmio.

Capitolo 7 Disposizioni finali

Art. 57 Modificazione del diritto vigente

…40

Art. 5841 Disposizione transitoria della modifica del 10 aprile 2013

Fatto salvo l’articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo di mercato nell’ambito di un programma di riacquisto in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 aprile 2013 è ammesso, se le condizioni di cui all’articolo 55b capoverso1 lettere c–h sono rispettate dall’entrata in vigore. L’articolo 55b capoversi 3 e 4 è applicabile.

Le mod. possono essere consultate alla RU 1997 85.

Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2013, in vigore dal 1° mag. 2013 (RU 2013 1111).

Fatto salvo l’articolo 55c, il riacquisto di titoli di partecipazione propri al prezzo fisso o mediante emissione di opzioni put nell’ambito di un programma di riacquisto in corso al momento dell’entrata in vigore della modifica del 10 aprile 2013 è ammesso, se le condizioni di cui all’articolo 55b capoverso 2 lettere c e d sono rispettate dall’entrata in vigore. L’articolo 55b capoversi 3 e 4 è applicabile.

Art. 59 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 1997, fatto salvo il capoverso 2.

L’entrata in vigore degli articoli 54 e 55, nonché dell’articolo 58 capoversi 8 a 11 sarà stabilita ulteriormente.42

L’entrata in vigore è stata fissata al 1° gen. 1998 dall’art. 2 dell’O del 13 ago. 1997 (RU 1997 2044).