Fonte

RU 2013 3111

Ordinanza
sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette
(O-CITES)

del 4 settembre 2013

Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 marzo 20121 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (LF-CITES); visto l’articolo9 capoverso2 della legge federale del 20 giugno 19862 sulla caccia (LCP); visto l’articolo6 capoverso3 della legge federale del 21 giugno 19913 sulla pesca (LFSP),
ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza si applica:

  1. alle specie di fauna e di flora protette ai sensi della LF-CITES, alle parti di tali animali e piante, nonché ai loro prodotti derivati;

  2. agli animali delle specie per le quali la LCP prevede un’autorizzazione della Confederazione all’importazione, al transito o all’esportazione, come pure alle parti di tali animali e ai loro prodotti derivati; e

  3. alle specie, razze e varietà allogene di pesci e di gamberi, per le quali la LFSP prevede un’autorizzazione della Confederazione all’importazione e all’introduzione.

Gli ibridi fino alla quarta generazione (F4 di animali di cui agli allegati I–III della Convenzione del 3 marzo 19734 sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES) sono considerati animali delle specie di cui agli allegati I–III CITES.

Art. 2 Partite

Per partite si intendono gli esemplari di animali o piante trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, provenienti dallo stesso speditore e destinati allo stesso destinatario.

RS 453.0

Capitolo 2 Obblighi relativi all’importazione, al transito e all’esportazione

Art. 3 Autorizzazioni e certificati dello Stato d’esportazione e dello Stato di riesportazione

Gli esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES5 possono essere importati o fatti transitare soltanto in presenza di una delle autorizzazioni o di uno dei certificati seguenti:

  1. autorizzazione all’esportazione dello Stato di esportazione;

  2. certificato di riesportazione dello Stato di riesportazione;

  3. certificato preconvenzione di cui all’articolo VII paragrafo 2 CITES dell’organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione o dello Stato di riesportazione;

  4. certificato di cui all’articolo VII paragrafo 5 CITES dell’organo di gestione della CITES dello Stato di esportazione.

Lʼautorizzazione o il certificato devono attestare compiutamente l’origine degli esemplari di cui agli allegati I‒III CITES a cui si riferiscono. L’originale o una sua traduzione autenticata deve essere in una lingua ufficiale svizzera o in inglese o in spagnolo.

Art. 4 Responsabilità per i documenti

Chi importa, fa transitare o esporta esemplari secondo l’articolo1 capoverso1 è responsabile della completezza della documentazione necessaria.

Art. 5 Dichiarazione

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) stabilisce in un’ordinanza quali esemplari secondo lʼarticolo1 capoverso1 lettere a e b devono essere dichiarati al momento dellʼimportazione, del transito e dellʼesportazione. Gli animali di specie cacciabili ai sensi della LCP, destinati alla messa in libertà, devono essere dichiarati soltanto al momento dell’importazione.

Gli esemplari devono essere dichiarati allʼAmministrazione federale delle dogane (AFD) conformemente alla dichiarazione descritta nella legislazione sulle dogane. In caso di importazione degli esemplari in un’enclave doganale svizzera, di transito degli esemplari per un’enclave doganale svizzera o di esportazione degli esemplari da un’enclave doganale svizzera, la dichiarazione deve avvenire presso un ufficio designato dall’Ufficio federale di veterinaria (UFV).

Con la dichiarazione occorre presentare all’AFD o all’ufficio designato dall’UFV le autorizzazioni necessarie secondo la LF-CITES e la LCP, nonché le autorizzazioni e i certificati necessari secondo l’articolo3.

Art. 6 Persone soggette all’obbligo di dichiarazione

Sono soggette all’obbligo di dichiarazione:

  1. le persone di cui all’articolo26 della legge del 18 marzo 20056 sulle dogane (LD);

  2. le persone che: 1. importano esemplari in un’enclave doganale svizzera; 2. fanno transitare esemplari per un’enclave doganale svizzera; oppure 3. esportano esemplari da un’enclave doganale svizzera.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione è tenuta a:

  1. provvedere affinché gli esemplari da dichiarare siano dichiarati presso l’AFD o l’ufficio designato dall’UFV;

  2. presentare la documentazione necessaria e, su richiesta, fornire informazioni sull’identità e la provenienza degli esemplari;

  3. esibire le partite al competente organo di controllo;

  4. all’atto del controllo fisico, provvedere al disimballaggio, alla preparazione e alla presentazione delle partire da controllare, come pure al reimballaggio e al carico delle partite controllate; e

  5. su richiesta degli organi di controllo, mettere loro gratuitamente a disposizione la manodopera o i mezzi tecnici ausiliari che si rendono necessari, in particolare per esaminare gli animali pericolosi.

Art. 7 Registrazione di dati relativi all’importazione nel sistema d’informazione

Chi importa a titolo professionale esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES7 che vengono riesportati è tenuto a registrare e gestire i dati relativi all’importazione nel sistema d’informazione di cui all’articolo 21 LF-CITES.

Capitolo 3 Autorizzazioni

Sezione 1 Autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione di

esemplari delle specie di fauna e di flora di cui agli allegati I–III CITES

Art. 8 Condizioni generali per il rilascio delle autorizzazioni

Un’autorizzazione all’importazione, al transito o all’esportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES8 è rilasciata soltanto se le condizioni di cui agli articoli III–VI CITES sono adempiute. Le autorità competenti sono designate negli articoli40 capoverso1 e 42.

Per gli esemplari di una specie animale di cui all’allegato I CITES allevati in cattività per scopi commerciali e per gli esemplari di una specie vegetale secondo l’allegato I CITES riprodotti artificialmente per scopi commerciali valgono le condizioni di cui all’articolo IV CITES in virtù dellʼarticolo VII paragrafo 4 CITES.

Nel caso delle specie di fauna di cui all’allegato I CITES, la cui conservazione dipende essenzialmente dalla detenzione in cattività degli animali, le condizioni secondo l’articolo III CITES vanno adempiute anche se gli animali sono allevati in cattività. Il DFI stabilisce in un’ordinanza l’elenco delle specie di fauna interessate.

Nel caso delle specie di cui agli allegati I–III CITES, gravemente minacciate o frequentemente oggetto di commercio illegale, l’UFV può chiedere documenti e informazioni supplementari che attestino la legalità della circolazione degli esemplari.

Art. 9 Condizioni supplementari per le autorizzazioni all’importazione

Un’autorizzazione all’importazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES9 è rilasciata se, oltre all’articolo8, sono adempiute anche le condizioni seguenti:

  1. per l’importazione di animali vivi, la cui detenzione è consentita soltanto con un’autorizzazione secondo l’articolo7 capoverso3 della legge del 16 dicembre 200510 sulla protezione degli animali (LPAn) oppure secondo l’articolo 10 LCP, è richiesta una siffatta autorizzazione alla detenzione;

  2. per l’importazione di animali vivi delle specie di cui all’allegato I CITES prelevati dall’ambiente naturale, le installazioni per la custodia presso il destinatario devono essere conformi alle raccomandazioni della commissione tecnica (art. 42);

  3. per l’importazione di caviale occorre dimostrare che l’esportazione dal Paese d’origine è avvenuta entro i18 mesi precedenti.

Art. 10 Condizioni supplementari per l’autorizzazione all’esportazione e alla riesportazione

Un’autorizzazione all’esportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES11 è rilasciata se, oltre ad adempiere l’articolo8. è dimostrato che:

  1. gli esemplari sono stati acquistati legalmente;

  2. gli esemplari sono discendenti di esemplari che sono o erano messi legalmente in circolazione.

Un’autorizzazione alla riesportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES è rilasciata se, oltre ad adempiere l’articolo8, è dimostrato che gli esemplari sono stati importati conformemente alla LF-CITES e alla presente ordinanza.

Nel caso del caviale, l’esportazione dal Paese d’origine non deve essere avvenuta oltre i18 mesi precedenti.

Art. 11 Acquisto di esemplari preconvezione

Per gli esemplari di cui agli allegati I–III CITES12 acquistati prima che la CITES fosse applicabile (acquisto dei cosiddetti esemplari preconvenzione), è rilasciata un’autorizzazione all’importazione previa presentazione di un certificato preconvenzione emesso dall’organo di gestione della CITES del Paese di provenienza.

Per la riesportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato se il richiedente attesta che all’importazione è stato presentato un certificato preconvenzione emesso dall’autorità di gestione della CITES del Paese di provenienza.

Per l’esportazione dei suddetti esemplari è rilasciato un certificato preconvenzione se il richiedente fornisce una prova sufficiente dell’acquisto di esemplari preconvenzione.

Art. 12 Autorizzazioni permanenti allʼimportazione

Il DFI stabilisce in un’ordinanza per quali categorie di esemplari di cui allʼarticolo

capoverso1 lettera a sono concesse autorizzazioni permanenti all’importazione.

L’UFV rilascia l’autorizzazione permanente se:

  1. la sede sociale del richiedente si trova nel territorio doganale svizzero o in un’enclave doganale svizzera; e

  2. il richiedente garantisce l'osservanza delle prescrizioni della LF-CITES e della presente ordinanza.

Art. 13 Certificati dell’UFV per ripetuti transiti al confine

L’UFV rilascia certificati per ripetuti transiti nei casi seguenti:

  1. possesso personale di animali vivi di cui agli allegati I–III CITES13 (certificate of ownership), se gli animali sono tenuti nell’abitazione del richiedente e sono marcati individualmente;

  2. animali vivi di cui agli allegati I–III CITES, appartenenti a un circo, se marcati individualmente e: 1. sono stati acquistati prima che la CITES fosse applicabile, oppure 2. sono stati allevati in cattività;

  3. esemplari delle specie di cui agli allegati I‒III CITES appartenenti a mostre itineranti se: 1. sono stati acquistati prima che la CITES fosse applicabile, oppure 2. se sono stati allevati in cattività oppure se si tratta di piante riprodotte artificialmente;

  4. possesso personale di strumenti musicali costituiti da esemplari di animali o piante di cui agli allegati I–III CITES, se gli strumenti musicali sono inequivocabilmente identificabili;

  5. animali vivi delle specie di cui allʼarticolo1 capoverso1 lettera a non elencati negli allegati I–III CITES.

Gli esemplari devono essere stati acquistati conformemente alla LF-CITES e alla presente ordinanza.

Il domicilio o la sede sociale del proprietario degli esemplari deve essere in Svizzera.

L’UFV registra gli animali vivi.

I certificati valgono come autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione. Non sono trasferibili.

La validità dei certificati è di tre anni al massimo.

Art. 14 Certificati per ripetuti transiti al confine rilasciati da organi di gestione della CITES stranieri

I certificati per ripetuti transiti al confine rilasciati da un organo di gestione della CITES straniero valgono come autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione di esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES14.

Art. 15 Procedura d’autorizzazione semplificata per l’esportazione e la riesportazione

Per esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES15 l’UFV può prevedere una procedura d’autorizzazione semplificata per l’esportazione e la riesportazione se:

  1. la circolazione degli esemplari in questione non ha effetti negativi sulla conservazione della specie interessata o se questi sono trascurabili; e

  2. il richiedente è registrato presso l’UFV.

Sezione 2 Autorizzazioni all’importazione di esemplari vivi di specie non

domestiche di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi che possono essere facilmente confusi con esemplari delle specie di cui agli allegati I–III CITES

Art. 16

Per l’importazione di esemplari vivi di specie non domestiche di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi, la cui detenzione è consentita soltanto con un’autorizzazione secondo l’articolo7 capoverso 3 LPAn16 oppure secondo l’articolo 10 LCP, sono rilasciate autorizzazioni secondo lʼarticolo7 capoverso1 lettera b LF-CITES se è disponibile una siffatta autorizzazione alla detenzione.

Sezione 3 Autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione

ai sensi della LCP e della LFSP

Art. 17 Domande

Le domande di autorizzazione secondo l’articolo9 capoverso1 lettere a e c LCP e l’articolo6 capoverso1 lettera a LFSP devono essere indirizzate all’UFV.

Art. 18 Autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione di esemplari protetti e soggetti alla LCP

Autorizzazioni all’importazione, al transito e all’esportazione di animali indigeni di specie protette ai sensi della LCP, nonché di parti o prodotti dei medesimi (art. 9 cpv.1 lett. a LCP) sono rilasciate dietro presentazione di un certificato dell’autorità del Paese d’origine preposta alla caccia e alla protezione della natura attestante l’acquisto legale.

Per l’importazione di animali vivi destinati alla detenzione e la cui detenzione è ammessa soltanto previa autorizzazione secondo l’articolo7 capoverso 3 LPAn17 o l’articolo 10 LCP, oltre ad adempiere il capoverso1 è richiesta una siffatta autorizzazione alla detenzione.

Per l’importazione di animali vivi destinati alla messa in libertà, oltre ad adempiere il capoverso1 è richiesta la conferma da parte dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) dell’adempimento delle condizioni per la messa in libertà secondo l’articolo8 capoverso1 dell’ordinanza del 29 febbraio 198818 sulla caccia.

Art. 19 Autorizzazioni all’importazione di esemplari cacciabili e soggetti alla LCP

L’importazione di animali indigeni cacciabili ai sensi della LPC destinati alla messa in libertà (art.9 cpv.1 lett. c LPC) è autorizzata se l’UFAM conferma che:

  1. vi è il consenso delle autorità preposte alla caccia e alla protezione della natura e del paesaggio del Cantone di destinazione degli animali;

  2. vi sono garanzie che la sottospecie degli animali da importare è identica a quella degli esemplari indigeni della specie;

  3. gli animali sono catturati, tenuti, trasportati e preparati alla messa in libertà in modo da poter sopravvivere allo stato libero;

  4. le condizioni di vita e le misure di protezione nella zona di messa in libertà garantiscono lo sviluppo e il mantenimento di un effettivo cacciabile; e

  5. non è pregiudicato il mantenimento della biodiversità.

Art. 20 Autorizzazioni all’importazione di pesci e crostacei allogeni incluse le loro uova

L’importazione di pesci e crostacei, incluse le loro uova, considerati d’altri Paesi secondo l’articolo6 capoverso1 dell’ordinanza del 24 novembre 199319 concernente la legge federale sulla pesca (OLFP) e che non sono esentati dall’autorizzazione secondo l’articolo8 capoverso 1 OLFP èautorizzata se l’UFAM conferma che sono adempiute le condizioni di cui all’articolo6 capoverso 2 LCP.

Sezione 4 Revoca di autorizzazioni e certificati

Art. 21

L’UFV può revocare un’autorizzazione, un’autorizzazione permanente o un certificato se:

  1. le condizioni di rilascio non sono più adempiute;

  2. sono state commesse ripetute infrazioni della LF-CITES o delle prescrizioni attuative emanate in base ad essa; oppure

  3. è stata commessa una grave violazione della LF-CITES o delle prescrizioni attuative emanate in base ad essa.

Capitolo 4 Deroghe all’obbligo di dichiarazione e di autorizzazione

Art. 22 Oggetti adibiti a uso privato e trasloco di masserizie

Per gli esemplari morti di specie protette ai sensi della LF-CITES non è necessaria alcuna autorizzazione secondo l’articolo 7 LF-CITES, nessuna autorizzazione e nessun certificato secondo l’articolo3 e nessuna dichiarazione secondo l’articolo 5 se è dimostrato che si tratta di oggetti adibiti ad uso personale o di trasloco di masserizie e che sono di origine legale. È fatto salvo lʼobbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane.

Sono considerati oggetti adibiti ad uso personale gli esemplari morti che il loro possessore o proprietario utilizza personalmente nella vita quotidiana e porta con sé nei suoi spostamenti.

Per trasloco di masserizie si intende l’importazione, il transito o l’esportazione di esemplari morti all’atto del cambiamento di residenza. Sono equiparati al trasloco di masserizie l’importazione, il transito o l’esportazione di esemplari morti da parte di persone che hanno soggiornato per almeno un anno fuori dal Paese in cui risiedono.

La deroga di cui al capoverso1 non si applica:

  1. agli esemplari delle specie di cui all’allegato I CITES20, se il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente e gli esemplari sono importati in tale Stato;

  2. agli esemplari delle specie di cui all’allegato II CITES se: 1. il proprietario li ha acquistati fuori dallo Stato in cui risiede abitualmente, 2. sono importati nello Stato in cui il proprietario risiede abitualmente, 3. nello Stato in cui sono stati acquistati sono stati prelevati dall’ambiente naturale, e 4. lo Stato in cui sono stati prelevati dall’ambiente naturale esige per la loro esportazione autorizzazioni all’esportazione.

Il capoverso4 non si applica agli esemplari preconvenzione.

Dietro raccomandazione della Conferenza delle Parti, il DFI può, in virtù dell’articolo XI CITES, stabilire per determinati esemplari morti delle specie di cui agli allegati I–III CITES quantitativi massimi per le deroghe di cui al capoverso1.

Art. 23 Scambi tra istituzioni scientifiche

I prestiti, le donazioni o gli scambi a fini non commerciali tra istituzioni scientifiche di esemplari conservati di animali e piante, nonché di piante vive di cui agli allegati I–III CITES21, secondo lʼarticolo VII paragrafo 6 CITES, non necessitano di autorizzazioni secondo l’articolo7 capoverso1 lettera a LF-CITES, di autorizzazioni e certificati secondo l’articolo3 e di dichiarazioni secondo l’articolo5 se:

  1. le istituzioni scientifiche interessate sono riconosciute dall’UFV; e

  2. gli esemplari sono muniti di un’etichetta rilasciata dal competente organo di gestione della CITES.

È fatto salvo l’obbligo di dichiarazione ai sensi della legislazione sulle dogane.

Art. 24 Riconoscimento di istituzioni scientifiche in Svizzera

L’UFV riconosce come istituzioni scientifiche:

  1. le istituzioni accessibili a tutti e dirette secondo principi scientifici;

  2. gli istituti universitari;

  3. gli istituti federali di ricerca o le istituzioni scientifiche equivalenti.

Per il riconoscimento devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. l’istituzione deve disporre di una collezione permanente di esemplari di fauna o di flora di cui agli allegati I–III CITES22;

  2. la collezione deve servire anzitutto per scopi di ricerca o didattici e, a tal fine, essere accessibile a tutti;

  3. la legalità della circolazione di esemplari delle specie figuranti negli allegati I–III CITES deve essere attestata su etichette, in cataloghi o altri registri. Se tali esemplari sono ceduti a tempo determinato o indeterminato, è necessario tenerne un controllo.

L’UFV può subordinare il riconoscimento dell’istituzione a oneri e condizioni per escludere un uso commerciale degli esemplari.

Art. 25 Procedura di riconoscimento

Il riconoscimento è valido due anni. L’UFV lo rinnova d’ufficio fintantoché le condizioni sono adempiute.

LʼUFV può revocare il riconoscimento se ne è fatto un uso abusivo.

Art. 26 Riconoscimento di istituzioni scientifiche all’estero

Le istituzioni estere registrate presso il competente organo di gestione della CITES sono considerate riconosciute.

Le istituzioni situate negli Stati che non sono parte contraente della CITES23 possono essere riconosciute dall’UFV d’intesa con il Segretariato della CITES.

Art. 27 Deroghe all’obbligo di autorizzazione per le specie di cui agli allegati II e III CITES

Se le condizioni di cui allʼarticolo8 capoverso 2 LF-CITES sono adempiute, il DFI può prevedere deroghe all’obbligo di autorizzazione all’importazione e al transito di esemplari di specie di cui agli allegati II e III CITES24.

Capitolo 5 Esecuzione

Sezione 1 Controlli e misure in Svizzera

Art. 28

Gli organi di controllo sequestrano gli esemplari se constatano la mancanza di documenti validi o della prova della legalità della circolazione. Possono fissare un termine congruo affinché la persona responsabile presenti la documentazione richiesta o comprovi la legalità della circolazione.

L’UFV confisca gli esemplari se la documentazione richiesta non è presentata entro il termine stabilito o non è fornita la prova della legalità della circolazione.

Se gli organi di controllo constatano che viene meno il controllo degli effettivi conforme alle prescrizioni possono disporre l'istituzione, entro un congruo termine, di un registro di controllo.

Sezione 2 Controlli e misure all’atto dell’importazione,

del transito e dell’esportazione

Art. 29 Compiti dellʼAFD e dell’ufficio designato dall’UFV

L’AFD:

  1. dichiara le partite in importazione al competente organo di controllo, sempreché sia previsto un controllo secondo l’articolo30 capoverso1; e

  2. riscuote le tasse per le partite in importazione dichiarate, esclusi quelli per il controllo di piante vive provenienti dallʼUnione europea (art.40 cpv. 2 lett. c).

All’atto dell’importazione in un’enclave doganale svizzera, del transito attraverso un’enclave doganale svizzera o dell’esportazione da un’enclave doganale svizzera lʼufficio designato dallʼUFV assolve i seguenti compiti:

  1. effettua i controlli di cui agli articoli 30–32;

  2. adotta misure secondo gli articoli 34–36; e

  3. provvede affinché il pagamento delle tasse sia garantito.

Art. 30 Controllo delle partite in importazione

IlDFI stabilisce in unʼordinanza per quali esemplari soggetti a dichiarazione occorre procedere a un controllo documentale all’atto dell’importazione e per quali esemplari e in quali casi occorre inoltre procedere a un controllo d’identità e a un controllo fisico.

Le partite che non sono controllate presso gli uffici devono essere presentate all’organo di controllo competente entro due giorni lavorativi dalla dichiarazione, se ciò viene disposto dall’UFV. Le partite possono essere modificate prima del controllo soltanto se necessario per il benessere degli animali vivi e delle piante vive.

L’UFV può concordare con i destinatari autorizzati di cui all’articolo 101 dell’ordinanza del 1° novembre 200625 sulle dogane e con i depositari di cui all’articolo52 capoverso 1 LD26 i controlli da effettuare e il luogo del controllo. Nell’accordo è stabilito come depositare o custodire gli esemplari fino al momento del controllo e quali informazioni devono essere registrate.

D’intesa con l’AFD, l’UFV può affidare agli organi delle dogane il controllo della documentazione e delle partite.

Art. 31 Controllo delle partite in transito

Gli organi di controllo ispezionano le partite in transito a campione o in caso di sospetto.

Art. 32 Controllo delle partite in esportazione

L’AFD controlla la documentazione relativa alle partite in esportazione. Certifica lʼesportazione se ritenuta regolare.

All’atto dell’esportazione da un’enclave doganale svizzera il controllo documentale è effettuato dall’ufficio designato dall’UFV.

Gli organi di controllo possono effettuare un controllo d’identità e un controllo fisico.

Art. 33 Depositi franchi doganali e depositi doganali aperti

Le partite provenienti dall’estero e depositate in depositi franchi doganali o in depositi doganali aperti sono controllate secondo le disposizioni relative all’importazione.

La persona soggetta all’obbligo di dichiarazione deve dichiarare le partite all’AFD al momento del loro immagazzinamento e presentare le autorizzazioni e i certificati richiesti.

Gli organi di controllo ispezionano le partite depositate o in uscita dal deposito a campione o in caso di sospetto. I controlli possono comprendere un controllo documentale, un controllo d’identità e un controllo fisico.

Alle partite trasferite all’estero da un deposito franco doganale o da un deposito doganale aperto si applica l’articolo32 capoversi1 e 3. La persona soggetta a dichiarazione deve presentare le autorizzazioni e i certificati richiesti all’AFD all’atto della dichiarazione in vista della procedura di transito.

Art. 34 Contestazioni

Gli organi di controllo contestano le partite non conformi alle prescrizioni. Sono in particolare oggetto di contestazione:

  1. le partite per le quali mancano i documenti richiesti o la cui documentazione è incompleta;

  2. le partite per le quali vi è un sospetto fondato che contengono esemplari di cui allʼarticolo1 capoverso1 lettere a o b in circolazione illegalmente; oppure

  3. le partite non sono state dichiarate o esibite agli organi di controllo.

Art. 35 Respingimento, rilascio con riserva

In casi eccezionali, gli organi di controllo possono disporre il respingimento di partite o il rilascio con riserva se le partite o i documenti differiscono dalle norme prescritte anche soltanto in misura trascurabile.

Art. 36 Sequestro

Gli organi di controllo sequestrano esemplari:

  1. nei casi di cui all’articolo15 capoverso1 lettere a–e LF-CITES;

  2. se manca l’autorizzazione richiesta secondo la LCP e un respingimento per motivi di protezione degli animali non è ragionevolmente sostenibile o se gli esemplari non sono stati dichiarati o esibiti agli organi di controllo.

In caso di transito per aeroporti nazionali sequestrano esemplari di cui all’allegato I CITES27 o animali vivi se sono riscontrate irregolarità.

Possono fissare alla persona responsabile un congruo termine per permetterle di rimediare alle irregolarità che hanno comportato la contestazione.

Art. 37 Rilascio

L’UFV rilascia gli esemplari confiscati quando è stato posto rimedio all'irregolarità contestata.

Art. 38 Confisca

L’UFV confisca esemplari sequestrati:

  1. nei casi di cui all’articolo16 capoverso 1 LF-CITES;

  2. se entro il termine fissato l’autorizzazione richiesta in virtù della LPC non è stata presentata o gli esemplari non sono stati presentati agli organi di controllo.

Sezione 3 Esemplari sequestrati e confiscati

Art. 39

Gli organi di controllo depositano o custodiscono temporaneamente gli esemplari sequestrati in una struttura designata dall’UFV o in un altro luogo adeguato.

Se muoiono esemplari sequestrati vivi, essi sono destinati a uno degli scopi previsti dall’UFV o eliminati, previa presentazione di una dichiarazione di rinuncia da parte del proprietario.

L’UFV:

  1. previa consultazione e alle spese dello Stato esportatore rinvia a quest’ultimo gli esemplari confiscati;

  2. trasferisce gli esemplari confiscati in una struttura designata dall’UFV o in un altro luogo adeguato e conforme agli scopi della CITES28;

  3. aliena gli esemplari confiscati, se ciò è consentito dalla CITES; oppure

  4. elimina gli esemplari confiscati, se il loro respingimento allo Stato di esportazione o la loro alienazione sono impossibili e se il loro immagazzinamento e la loro custodia sono inopportuni o impraticabili.

Quando esemplari confiscati sono alienati, il ricavato deve essere utilizzato per finanziare progetti di ricerca e interventi intesi a raggiungere gli scopi della CITES, se possibile nei Paesi di origine degli esemplari in questione.

L’eliminazione degli esemplari sequestrati o confiscati è disciplinata dall’ordinanza del 25 maggio 201129 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.

Sezione 4 Organizzazione esecutiva

Art. 40 UFV

L’organo di gestione secondo l’articolo IX paragrafo1 lettera a CITES30 è l’UFV.

L’UFV:

  1. intrattiene relazioni con gli altri Stati contraenti e con la Segreteria della CITES (art. IX par. 2 CITES);

  2. fissa i periodi in cui l’UFV, nonché le organizzazioni e le persone di diritto privato o pubblico a cui sono assegnati compiti esecutivi effettuano i controlli;

  3. riscuote le tasse per i controlli delle piante vive provenienti dall’Unione europea;

  4. organizza corsi di formazione, perfezionamento e aggiornamento destinati agli organi di controllo e, a tal fine, può avvalersi della collaborazione di altri servizi;

  5. emana direttive tecniche concernenti: 1. la procedura relativa al controllo dei documenti e dell’identità, nonché al controllo fisico, 2. i moduli da utilizzare, 3. la trasmissione di informazioni e atti, 4. l’archiviazione e 5. la presentazione di rapporti all’UFV;

  6. informa il pubblico circa l’attuazione della CITES e, mediante tali informazioni, promuove una consapevolezza del pubblico per le questioni della conservazione delle specie negli scambi internazionali; e

  7. può designare esperti che gli organi di controllo possono consultare in singoli casi.

D’intesa con l’Ufficio federale dell’agricoltura, l’UFV emana istruzioni all’attenzione del Servizio fitosanitario federale, conformemente all’articolo54 dell’ordinanza del 27 ottobre 201031 sulla protezione dei vegetali.

Art. 41 Organi di controllo

Gli organi di controllo sono:

  1. l’UFV;

  2. il Servizio fitosanitario federale;

  3. l’AFD;

d. i servizi veterinari cantonali, i veterinari cantonali, nonché altre organizzazioni o persone di diritto privato o pubblico a cui vengono assegnati compiti esecutivi dal DFI.

A fini esecutivi, l’AFD può avvalersi della collaborazione degli altri organi di controllo di cui al capoverso1.

Art. 42 Commissione tecnica

La commissione tecnica di cui all’articolo 19 LF-CITES è la Commissione federale per gli affari riguardanti la Convenzione sulla protezione delle specie.

La Commissione è formata da nove membri al massimo ed è composta da esperti in zoologia, botanica, detenzione di animali selvatici, nonché in protezione delle specie di fauna e di flora. Il Consiglio federale ne designa il presidente.

Capitolo 6 Tasse e costi

Art. 43 Tasse

Le tasse sono stabilite secondo l’ordinanza del 30 ottobre 198532 sulle tasse dell’UFV.

Art. 44 Costi delle misure adottate in presenza di irregolarità

I costi delle misure adottate in presenza di irregolarità sono a carico della persona responsabile. Essi comprendono in particolare i costi dell’immagazzinamento o della custodia degli esemplari interessati da irregolarità, nonché dell’eliminazione, risultanti fino alla decisione di confisca o di rilascio oppure fino alla presentazione di una dichiarazione di rinuncia da parte del proprietario.

Se durante l’immagazzinamento o la custodia gli esemplari interessati da irregolarità subiscono danni non riconducibili ad una condotta inappropriata degli organi di controllo, i danni in questione sono a carico della persona responsabile.

Art. 45 Garanzia di pagamento

Alla persona responsabile può essere chiesto il deposito di una cauzione al fine di garantire la copertura dei costi seguenti:

  1. i costi di identificazione se si sospetta un’indicazione inesatta della specie di fauna o di flora;

  2. i costi di immagazzinamento e di custodia degli esemplari interessati da irregolarità.

Gli esemplari controllati possono essere trattenuti fino al pagamento delle tasse e alla copertura dei costi o finché il pagamento e la copertura sono garantiti.

Capitolo 7 Sistema d’informazione

Sezione 1 Disposizioni generali

Art. 46 Gestione del sistema d’informazione

L’UFV provvede alla gestione del sistema d’informazione secondo l’articolo 21 LF-CITES (sistema d’informazione).

Art. 47 Scopo del sistema d’informazione

Il sistema d’informazione serve all’UFV, al Servizio fitosanitario federale nonché alle organizzazioni e alle persone di diritto privato o pubblico incaricati di compiti esecutivi, per il trattamento dei dati di cui necessitano nel quadro dell’esecuzione della LF-CITES e della presente ordinanza:

  1. per svolgere la procedura d’autorizzazione;

  2. per l’attività di controllo; e

  3. per l’applicazione di decisioni.

Il sistema d’informazione consente ai richiedenti il disbrigo elettronico delle domande di autorizzazione alla riesportazione.

Sezione 2 Contenuto del sistema d’informazione e diritti di accesso

Art. 48 Registrazione di dati nel sistema d’informazione

La registrazione di dati nel sistema d’informazione compete:

  1. all’UFV;

  2. al Servizio fitosanitario federale;

  3. alle organizzazioni e alle persone di diritto privato o pubblico incaricati di compiti esecutivi;

  4. alle persone e alle imprese che importano a titolo professionale esemplari di cui agli allegati I–III CITES33 che vengono riesportati;

  5. alle persone e alle imprese che presentano domande di autorizzazione alla riesportazione mediante il sistema d’informazione.

Art. 49 Dati concernenti l’importazione e il transito

Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati concernenti l’importazione e il transito di esemplari:

  1. dati concernenti domande di autorizzazione pendenti: 1. informazioni sull’importatore (nome e cognome o ditta, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica), 2. informazioni sul fornitore (nome e indirizzo), 3. informazioni sul luogo di destinazione della partita, 4. informazioni sulla specie di fauna o di flora (indicazione della specie di fauna o di flora e del tipo di merce, della quantità di merce e informazioni sulla sua provenienza), 5. allegati alle domande di autorizzazione;

  2. autorizzazioni rilasciate e domande respinte;

  3. decisioni relative a misure amministrative;

  4. informazioni sugli esemplari confiscati; e

  5. dati relativi alle importazioni registrate conformemente all’articolo7.

I collaboratori dell’UFV incaricati dell’esecuzione della LF-CITES hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di cui al capoverso1. Sono autorizzati a registrare, a consultare e a trattare i dati in questione.

I collaboratori del Servizio fitosanitario federale incaricati dell’esecuzione della LF-CITES e le organizzazioni e persone di diritto privato o pubblico a cui sono affidati compiti esecutivi possono consultare mediante procedura di richiamo i dati di cui al capoverso1 lettera b di cui necessitano per lo svolgimento dei loro compiti. Possono registrare nel sistema d’informazione le decisioni emesse nel quadro del controllo delle partite destinate all'importazione o al transito e consultarle mediante procedura di richiamo.

Le persone e le imprese che importano a titolo professionale esemplari di cui agli allegati I–III CITES34 che sono riesportati possono consultare mediante procedura di richiamo i dati di cui al capoverso1 lettera e da esse registrati.

Art. 50 Dati concernenti l’esportazione e la riesportazione

Il sistema d’informazione contiene i seguenti dati concernenti l’esportazione e la riesportazione di esemplari:

  1. dati concernenti domande di autorizzazione pendenti: 1. informazioni sull’esportatore (nome e cognome o ditta, indirizzo, recapito telefonico, indirizzo di posta elettronica), 2. informazioni sull’importatore nel Paese di destinazione (nome e cognome o ditta, indirizzo), 3. informazioni sulla specie di fauna o di flora (indicazione della specie di fauna o di flora e del tipo di merce, della quantità di merce e informazioni sulla sua provenienza), 4. in caso di riesportazione: informazioni supplementari che dimostrano la legalità della precedente importazione degli esemplari (n. di lasciapassare, n. di certificato);

  2. autorizzazioni rilasciate e domande respinte;

  3. decisioni relative a misure amministrative;

  4. informazioni sugli esemplari confiscati.

I collaboratori dell’UFV incaricati dell’esecuzione della LF-CITES hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati di cui al capoverso1. Sono autorizzati a registrare, consultare e trattare i dati in questione.

Il DFI stabilisce in un’ordinanza quali organi di gestione della CITES esteri e quali organizzazioni sovranazionali e internazionali possono consultare mediante procedura di richiamo le autorizzazioni all’esportazione e alla riesportazione rilasciate.

I richiedenti che presentano domande di riesportazione mediante il sistema d’informazione possono consultare mediante procedura di richiamo i dati relativi alle loro domande pendenti e i dati relativi alle autorizzazioni alla riesportazione che sono state loro rilasciate.

Sezione 3 Disbrigo elettronico di domande di autorizzazione alla riesportazione

Art. 51 Svolgimento

Per il disbrigo elettronico di domande di autorizzazione alla riesportazione, i richiedenti sono tenuti a registrare nel sistema d’informazione i dati relativi alle loro importazioni. I dati sono verificati e convalidati dall’UFV ai fini di una loro ulteriore utilizzazione nel sistema d’informazione.

I richiedenti possono consultare i dati relativi alle loro importazioni mediante procedura di richiamo. In base a tali dati possono presentare domande di autorizzazione alla riesportazione mediante il sistema d’informazione.

Nel quadro della domanda di autorizzazione i richiedenti possono registrare e trattare dati nel sistema d’informazione. In particolare possono, mediante procedura di richiamo, accedere ai dati relativi ai destinatari dei loro esemplari e trattare tali dati.

Le autorizzazioni alla riesportazioni concesse dall’UFV sono:

  1. rilasciate dall’UFV; oppure

  2. rilasciate da una camera di commercio che ha accesso al sistema d’informazione, designata dal richiedente previo consenso dell’UFV ad autorizzare la riesportazione.

La camera di commercio può stampare un’unica copia delle autorizzazioni alla riesportazione da essa rilasciate. Il suo rappresentante firma l'autorizzazione alla riesportazione.

Art. 52 Accesso di terzi nel quadro del disbrigo delle domande di autorizzazione alla riesportazione

I richiedenti possono delegare a terzi la gestione dei loro dati nel sistema d’informazione.

Le camere di commercio che hanno accesso al sistema d’informazione possono consultare mediante procedura di richiamo le autorizzazioni alla riesportazione a esse assegnate previo consenso dell’UFV.

I richiedenti, le terze persone da questi autorizzate e le camere di commercio possono accedere al sistema d’informazione mediante certificati, nome d’utente e password individuali.

Sezione 4 Protezione dei dati, sicurezza informatica, archiviazione

e cancellazione dei dati

Art. 53 Protezione dei dati

L’UFV provvede affinché siano rispettate le disposizioni in materia di protezione dei dati. Emana un regolamento interno che definisce le misure organizzative e tecniche appropriate ai fini della protezione dei dati.

Art. 54 Diritti delle persone interessate

I diritti delle persone i cui dati sono trattati nel sistema d’informazione, in particolare i diritti d’accesso, di rettifica e di cancellazione dei dati, sono retti dalla legge federale del 19 giugno 199235 sulla protezione dei dati.

Se le persone interessate vogliono far valere i loro diritti, devono comprovare la loro identità e presentare una domanda scritta all’UFV.

Art. 55 Rettifica di dati

La rettifica dei dati inesatti spetta a chi ha inserito i dati nel sistema d’informazione.

Art. 56 Sicurezza informatica

Le misure atte a garantire la sicurezza informatica sono rette dall’ordinanza del 9 dicembre 201136 sull’informatica nell’Amministrazione federale.

Art. 57 Archiviazione e cancellazione dei dati

L’archiviazione dei dati avviene secondo le disposizioni della legge del 26 giugno 199837 sull’archiviazione.

I dati relativi alle autorizzazioni rilasciate e agli esemplari confiscati non sono cancellati. I dati concernenti domande respinte e decisioni relative a misure amministrative sono cancellati dopo30 anni

Capitolo 8 Disposizioni penali

Art. 58

Infrazioni degli articoli3 capoverso1 e 30 capoverso2 sono punibili secondo l’articolo26 capoverso 5 LF-CITES.

Capitolo 9 Disposizioni finali

Art. 59 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.

Art. 60 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2013.

4 settembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

Allegato

(art. 59) Abrogazione e modifica di altri atti normativi

I

L’ordinanza del 18 aprile 200738 sulla conservazione delle specie è abrogata.

II

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 1° novembre 200639 sulle dogane Allegato 2, numero 2 Per merci sensibili si intendono: 2. animali e piante, parti di tali animali o piante, nonché loro derivati ai sensi dell’articolo1 dell’ordinanza del 4 settembre 201340 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette;

2. Ordinanza del 4 aprile 200741 sul trattamento dei dati nell’AFD Titolo dell’allegato C 10 Protezione delle specie (art. 95 LD in combinato disposto con gli art. 28, 34–38,40 e 41 dell’O del4 set. 201342 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette) 3. Ordinanza del 18 aprile 200743 concernente l’importazione degli animali da compagnia

Art. 2 cpv.4

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 23 aprile 200844 sulla protezione degli animali e dell’ordinanza del 4 settembre 201345 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

4. Ordinanza del 30 ottobre 198546 sulle tasse dell’UFV Sostituzione di un’espressione Fatto salvo l’articolo25, in tutto l’atto normativo lʼespressione «Ufficio federale» è sostituita da «UFV».

Ingresso visto l’articolo7 capoverso2 della legge del 16 dicembre 200547 sulla protezione degli animali; visto l’articolo45 capoverso2 della legge del 9 ottobre 199248 sulle derrate alimentari; visto l’articolo56 della legge del 1° luglio 196649 sulle epizoozie; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199750 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione; visto l’articolo 65 capoverso1 della legge del 15 dicembre 200051 sugli agenti terapeutici; visto l’articolo20 capoverso4 della legge del 16 marzo 201252 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette; visto l’allegato11 dell’accordo del 21 giugno 199953 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli,

Art. 1 Campo d’applicazione

La presente ordinanza disciplina le tasse per le decisioni e le prestazioni di servizi dell’Ufficio federale di veterinaria (UFV) nei settori della salute animale, delle derrate alimentari, della protezione degli animali e della circolazione delle specie di fauna e di flora protette.

Art. 15 cpv.1 frase introduttiva, cpv. 3–5

In caso d’importazione di partite di animali e prodotti animali, le tasse per i controlli da parte del servizio veterinario di confine ammontano a:

Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo41 capoverso1 dell’ordinanza del 4 settembre 201354 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette (O-CITES) all'importazione di esemplari di animali sono rette dai capoversi1 e 2.

Le tasse per i controlli di partite da parte degli organi di controllo secondo l’articolo41 capoverso 1 O-CITES all'importazione di esemplari di piante ammontano a:

  1. per le piante vive:30 franchi per partita per il controllo documentale e 30 franchi per partita per il controllo dʼidentità e il controllo fisico;

  2. per parti di piante e prodotti derivati di origine vegetale: 60 franchi per partita.

Se in caso di importazione di piante vive è riscossa una tassa per il controllo secondo l’articolo17 dell’ordinanza del 27 ottobre 201055 sulla protezione dei vegetali, si rinuncia alla riscossione della tassa di cui al capoverso4 lettera a.

5. Ordinanza del 29 febbraio 198856 sulla caccia

Art. 7 cpv.2

Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 4 settembre 201357 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette relative all’importazione, al transito e all’esportazione.

6. Ordinanza del 24 novembre 199358 concernente la legge federale sulla pesca

Art. 9 cpv.1

L’autorizzazione di importare e conseguentemente di immettere specie, razze e varietà di pesci e di gamberi d’altri Paesi è retta dall’articolo20 dell’ordinanza del 4 settembre 201359 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.