916.443.14
Ordinanza concernente l’importazione di animali da compagnia (OIAC)
(OIAC)
del 18 aprile 2007 (Stato 1° ottobre 2013)
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 25 capoverso1 della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie, ordina:
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’importazione di animali da compagnia da:
2 Stati membri dell’Unione europea (UE);
altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia;
altri Stati e territori3 con una situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia;
Stati e territori in cui la presenza di rabbia urbana non può essere esclusa.
Gli Stati e territori di cui al capoverso1 lettere a–c sono elencati nell’allegato1.
Art. 2 Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica all’importazione di animali da compagnia che:
accompagnano il proprietario o un’altra persona fisica che se ne assume la responsabilità per conto del proprietario; e
non sono destinati a essere oggetto di un passaggio di proprietà o a essere importati a fini commerciali.
La presente ordinanza si applica agli animali da compagnia provenienti da Stati e territori non membri dell’UE4 soltanto se gli animali importati sono al massimo cinque.
RU 2007 2769
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Nuova espr. giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2865). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, l’ordinanza del 27 giugno 19955 sulle epizoozie, l’ordinanza del 18 aprile 20076 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali e l’ordinanza del 18 aprile 20077 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi sono applicabili.
Sono fatte salve le disposizioni dell’ordinanza del 23 aprile 20088 sulla protezione degli animali e dell’ordinanza del 4 settembre 20139 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette.10
Art. 3 Definizioni
1I termini utilizzati nella presente ordinanza sono definiti nell’ordinanza del 18 aprile 200711 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali.
Per animali da compagnia si intendono gli animali elencati nell’allegato 2 che vengono tenuti nell’economia domestica per l’interesse che suscitano o come compagni oppure che sono previsti per una siffatta utilizzazione.
Con il termine importazione s’intende anche l’importazione temporanea.
Art. 412 Modifica degli allegati
L’Ufficio federale di veterinaria può aggiornare gli allegati 1–4 della presente ordinanza integrandovi le prescrizioni tecniche armonizzate a livello internazionale.
Art. 513
Art. 6 Responsabilità
Se previsto dalla presente ordinanza, chiunque importi un animale da compagnia deve esibire agli organi di controllo un passaporto per animali da compagnia o un certificato veterinario attestante il rispetto delle disposizioni della presente ordinanza.
L’importazione di animali da compagnia non conformi alle norme della presente ordinanza è vietata.
Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’all. all’O del 4 set. 2013 sulla circolazione delle specie di fauna e di flora protette, in vigore dal 1° ott. 2013 (RU 2013 3111).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Art. 714 Posti d’ispezione frontalieri riconosciuti
L’importazione diretta per via aerea di animali da compagnia provenienti da Stati e territori di cui all’articolo1 lettere c e d deve avvenire esclusivamente attraverso uno dei tre aeroporti nazionali di Zurigo, Ginevra o Basilea.
Gli animali importati illegalmente attraverso un altro aeroporto sono respinti dalle autorità doganali. Qualora il respingimento immediato non fosse possibile, l’Amministrazione delle dogane lo comunica all’autorità competente del Cantone in cui si trova l’aeroporto. Quest’ultima adotta le misure di cui all’articolo 22.15
Sezione 2 Importazione di cani, gatti e furetti
Art. 816 Identificazione
Cani, gatti e furetti devono essere muniti di un microchip che soddisfa i requisiti tecnici seguenti:
chip passivo RFID;
tecnologia HDX o FDX-B conforme alla norma ISO 1178417;
leggibile mediante un lettore conforme alla norma ISO 1178518.
Se un animale è munito di un altro microchip, la persona che lo accompagna deve fornire a ogni controllo i mezzi necessari per la lettura dello stesso.
Gli animali per i quali può essere dimostrato che sono stati contrassegnati, prima del 3 luglio 2011, con un tatuaggio leggibile non necessitano di un microchip.
L’identificazione deve essere effettuata prima della vaccinazione antirabbica conformemente all’articolo 12 e prima di un’eventuale titolazione conformemente all’articolo 16 capoverso 2 lettera b. Essa deve essere annotata nel passaporto per animali da compagnia o nel certificato di vaccinazione e nel rapporto di analisi in cui è definita la titolazione.
Art. 9 Passaporto per animali da compagnia
Il passaporto per animali da compagnia è un documento rilasciato per cani, gatti e furetti provenienti dagli Stati di cui all’articolo1 capoverso1 lettere a e b. Esso deve rispettare i requisiti di cui all’allegato 3 numero1. Nei passaporti per animali da compagnia rilasciati da Stati e territori non comunitari l’emblema dell’UE e i dati
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Il testo di tali norme può essere ottenuto presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (snv); Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur; www.snv.ch.
che rinviano a essa devono essere sostituiti dai dati concernenti il Paese in questione.19
Le annotazioni nel passaporto per animali da compagnia possono essere effettuate soltanto da un veterinario abilitato dall’autorità competente.
Art. 1020 Certificato veterinario
Il certificato veterinario è un documento rilasciato per cani, gatti e furetti provenienti dagli Stati e dai territori di cui all’articolo1 capoverso1 lettere c e d. Esso deve:
soddisfare i requisiti di cui all’allegato 3 numero 2;
contenere un’attestazione dei rapporti di proprietà firmata dalla persona di cui all’articolo 2 capoverso1 lettera a.
Il certificato veterinario deve essere compilato e firmato da:
un veterinario ufficiale designato dall’autorità competente del Paese di provenienza; o
un veterinario abilitato dall’autorità competente; in tal caso le annotazioni devono essere confermate dall’autorità competente.
In caso di entrata diretta in Svizzera, il certificato veterinario è valido dieci giorni dalla data di rilascio o fino al controllo eseguito dal posto d’ispezione frontaliero riconosciuto, a seconda di quale data sia precedente. In caso di entrata in Svizzera attraverso gli Stati membri dell’UE, il certificato veterinario può essere utilizzato al posto di un passaporto per animali da compagnia; esso è valido per una durata di quattro mesi dalla data di rilascio o fino alla data di scadenza del certificato di vaccinazione, a seconda di quale data sia precedente.
Art. 1121 Traduzione dei documenti
Se il passaporto per animali da compagnia o il certificato veterinario non sono emessi in una delle lingue ufficiali o in inglese, devono essere accompagnati da una traduzione in una lingua ufficiale o in inglese.
Art. 12 Vaccinazione antirabbica
La vaccinazione antirabbica deve essere effettuata con un vaccino appartenente a una delle seguenti categorie:
a. vaccino inattivato di almeno un’unità antigenica per dose (norma OMS); oppure
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
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b. principio attivo ricombinato esprimente la glicoproteina immunizzante del virus della rabbia in un vettore del virus vivo.22 1bis Il vaccino, se viene somministrato:
in Svizzera, deve essere omologato conformemente alla legge del 15 dicembre 200023 sugli agenti terapeutici;
in uno Stato membro dell’UE, deve essere approvato per la commercializzazione conformemente alle prescrizioni europee;
in uno Stato terzo, deve soddisfare gli standard internazionali elencati nell’allegato 4.24 2 La vaccinazione antirabbica è considerata valida a partire:25
dal 21° giorno successivo alla fine del protocollo di vaccinazione;
dalla vaccinazione di richiamo se il vaccino viene somministrato durante il periodo di validità indicato dal fabbricante.
La validità della vaccinazione corrisponde a quella indicata dal fabbricante se la data di scadenza è stata riportata nel passaporto o nel certificato di vaccinazione da un veterinario abilitato. In caso contrario, la sua durata è di un anno.
La vaccinazione è considerata una vaccinazione primaria in assenza di un certificato veterinario attestante la vaccinazione precedente.
La vaccinazione deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del fabbricante.
Art. 13 Obbligo di notifica
1I cani devono essere notificati entro dieci giorni dall’importazione all’ufficio designato dal Cantone di domicilio secondo l’articolo 16 capoverso5 dell’ordinanza del 27 giugno 199526 sulle epizoozie.
Fanno eccezione i cani di detentori stranieri che vengono importati temporaneamente per vacanze o soggiorni di breve durata.
Art. 14 Cani, gatti e furetti provenienti dall’UE o da altri Stati europei che
utilizzano il passaporto per animali da compagnia
Cani, gatti e furetti provenienti da Stati membri dell’UE o da Stati di cui all’articolo1 lettera b devono essere accompagnati dal passaporto per animali da compagnia.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Introdotto dal n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 (RU 2012 2865).
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Gli animali devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità secondo l’articolo 12. La vaccinazione deve essere iscritta nel passaporto.
I cani e i gatti di età inferiore a tre mesi possono essere importati senza vaccinazione, purché siano accompagnati dal passaporto per animali da compagnia e da un certificato veterinario attestante che:
sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia; o
accompagnano la madre, dalla quale sono ancora dipendenti.
Art. 15 Cani, gatti e furetti provenienti da altri Stati e territori con una situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia
Cani, gatti e furetti provenienti da Stati di cui all’articolo1 capoverso1 lettera c devono essere accompagnati da un certificato veterinario.
Gli animali devono essere stati sottoposti a vaccinazione antirabbica in corso di validità secondo l’articolo 12. La vaccinazione deve essere iscritta nel certificato veterinario.
Cani e gatti di età inferiore a tre mesi possono essere importati senza vaccinazione, purché siano accompagnati da un attestato veterinario certificante che:27
sono sempre stati tenuti nel luogo in cui sono nati, senza entrare in contatto con animali selvatici che possono essere stati esposti all’infezione del virus della rabbia; o
accompagnano la madre, dalla quale sono ancora dipendenti.
Cani, gatti e furetti provenienti dal territorio d’importazione o da uno Stato di cui all’articolo1 capoverso1 lettere a o b che dispongono di un passaporto per animali da compagnia e sono stati vaccinati contro la rabbia secondo l’articolo 12, possono essere importati o reimportati senza certificato veterinario dopo un soggiorno temporaneo in uno Stato o in un territorio di cui all’articolo1 capoverso1 lettera c.28
Art. 16 Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori in cui la presenza
di rabbia urbana non può essere esclusa
Cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo1 capoverso 1 lettera d devono essere accompagnati da un certificato veterinario.
Il certificato veterinario deve essere attestare che:
a. 29 la vaccinazione antirabbica è stata effettuata con un vaccino di cui all’articolo 12 capoversi1 e 1bis;
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
b. è stata effettuata una titolazione degli anticorpi contro la rabbia in un laboratorio riconosciuto dalla Commissione della Comunità europea; l’UFV pubblica in Internet30 una lista dei laboratori riconosciuti.
La titolazione di anticorpi neutralizzanti, che deve essere di almeno 0,5 Ul/ml, è rilevata su un campione di sangue prelevato da un veterinario abilitato almeno
giorni dopo la vaccinazione e tre mesi prima dell’importazione.
Il termine di tre mesi non si applica in caso di reimportazione di un animale da compagnia il cui passaporto attesti una titolazione regolamentare degli anticorpi effettuata prima che il suddetto animale abbia lasciato il territorio d’importazione o il territorio dell’UE.31
In caso di una vaccinazione di richiamo secondo l’articolo 12 capoverso 2 lettera b non è necessario ripetere la titolazione.
Non è richiesto il certificato veterinario per cani, gatti e furetti:
32 provenienti dal territorio d’importazione o da Stati di cui all’articolo1 capoverso1 lettere a e b;
33 che sono stati sottoposti alla vaccinazione antirabbica e alla titolazione secondo il capoverso 3 nel territorio d’importazione o in un uno Stato di cui all’articolo1 capoverso1 lettere a e b; e
la cui vaccinazione e titolazione sono iscritte nel passaporto per animali da compagnia o sono specificamente attestate.
Per cani, gatti e furetti provenienti da Stati e territori di cui all’articolo1 capoverso
lettera d che vengono importati attraverso un aeroporto nazionale è necessario un permesso dell’UFV. Le domande devono essere presentate all’UFV al più tardi 21 giorni prima dell’arrivo degli animali.
Sezione 3 Altri animali da compagnia
Art. 17
Per gli animali da compagnia diversi da cani, gatti e furetti un certificato veterinario è richiesto soltanto se la categoria in questione figura nell’allegato 3 numero 2.34
Sono fatte salve le misure previste dall’articolo 24 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966 sulle epizoozie.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ago. 2008, in vigore dal 1° ott. 2008
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Sezione 4 Importazione di animali da compagnia destinati a Stati membri
dell’UE
Art. 1835
L’importazione di animali da compagnia destinati a essere introdotti in Stati membri dell’UE che applicano restrizioni supplementari all’importazione è disciplinata dai requisiti di cui all’allegato 3 numero 3.
Sezione 5 Controlli e misure
Art. 19 Informazione e formazione
L’UFV provvede a informare i viaggiatori e a formare gli organi di controllo.
Art. 2036 Controlli al momento dell’importazione per via aerea
Per gli animali da compagnia importati per via aerea direttamente dagli Stati e dai territori di cui all’articolo1 capoverso1 lettere c e d è obbligatorio un controllo documentale e un controllo d’identità qualora siano prescritti documenti. Tali controlli sono eseguiti dall’Amministrazione delle dogane; quest’ultima può far ricorso al servizio veterinario di confine.
Se le condizioni d’importazione non sono soddisfatte, il servizio veterinario di confine adotta le misure di cui all’articolo 22.
Art. 2137 Controlli al momento dell’importazione da Stati europei
Il controllo documentale e il controllo d’identità sono eseguiti dall’Amministrazione delle dogane se gli animali da compagnia provengono da:
Stati di cui all’articolo1 capoverso1 lettere a e b; oppure
Stati e territori di cui all’articolo1 capoverso1 lettere c e d e in precedenza hanno soggiornato in uno Stato membro dell’UE.
Se le condizioni d’importazione non sono soddisfatte, l’Amministrazione delle dogane lo comunica all’autorità competente del Cantone in cui è avvenuto il controllo. Questa autorità adotta le misure di cui all’articolo 22.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Art. 22 Misure
Gli animali da compagnia che non soddisfano le condizioni d’importazione devono essere respinti.
Se non possono essere respinti immediatamente, devono essere posti in isolamento a spese e a rischio dell’importatore.38
Se non sono riesportati entro dieci giorni, gli animali possono essere confiscati e abbattuti.39
Se sono scoperti quando si trovano già nel territorio svizzero, il veterinario cantonale può confiscare gli animali, ordinarne il respingimento o, qualora ciò non sia possibile, abbatterli.
Sezione 6 Entrata in vigore
Art. 23
La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012 Allegato 140 (art.1 cpv. 2) Lista degli Stati e dei territori Si applica lʼallegato II del regolamento (CE) n. 998/200341 che nella versione vigente prevede la seguente suddivisione:
a. Tutti gli Stati membri dell’UE, inclusi: Azzorre e Madeira Baleari, Isole Canarie, Ceuta e Melilla Faeröer Gibilterra Groenlandia Guyana Francese, Guadalupa, Martinica e Riunione
b. Altri Stati europei che utilizzano il passaporto per animali da compagnia: Andorra Città del Vaticano Islanda Monaco Norvegia San Marino
c. Altri Stati e territori con situazione epizooziologica favorevole riguardo alla rabbia: Antigua e Barbuda Antille Olandesi Argentina Aruba Ascensione Australia Bahrein Barbados Bermuda Bielorussia Bosnia e Erzegovina Canada Cile
Nuovo testo giusta il n. II cpv.1 dell’O del9 mag. 2012 (RU 2012 2865). Aggiornato dal
n. I cpv.1 dell’O dell’UFV del26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2141).
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, GU L 146 del13.6.2003, pag.1; modificato in ultimo dal regolamento (UE)
n. 517/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag.1.
Emirati Arabi Uniti Figi Giamaica Giappone Hong Kong Isole Cayman Isole Falkland Isole Vergini britanniche Malaysia Maurizio Mayotte Messico Montserrat Nuova Caledonia Nuova Zelanda Polinesia Francese Russia Sant’Elena Saint Kitts e Nevis Saint Lucia Saint Pierre e Miquelon Saint Vincent e Grenadine Singapore Stati Uniti d’America (inclusi Guam, Isole Vergini americane, Marianne settentrionali, Puerto Rico e Samoa americane) Taiwan (Taipei cinese) Trinidad e Tobago Vanuatu Wallis e Futuna Allegato 242 (art. 3 cpv. 2) Lista degli animali da compagnia Si applica l’allegato I del regolamento (CE) n. 998/200343 che nella versione vigente prevede gli animali da compagnia seguenti: 1. Cani, 2. gatti, 3. furetti, 4. conigli domestici, 5. roditori, 6. uccelli, a eccezione del pollame ai sensi della direttiva 90/539/CEE44 e della direttiva 2009/158/CE45, 7. rettili, 8. anfibi, 9. pesci d’acquario, 10. animali invertebrati, a eccezione di api e crostacei.
Nuovo testo giusta il n. II cpv.1 dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, GU L 146 del13.6.2003, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE)
n. 52/2012, GU L 18 del 21.1.2012, pag.1.
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE, GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2012/112/UE, GU L 50 del23.2.2012, pag. 51.
Direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova, GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74; modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione 2011/879/UE, GU L 343 del23.12.2011, pag. 105.
Allegato 346 (art.9, 10, 17 e 18) Requisiti
Passaporto per animali da compagnia (art. 9) Si applicano i requisiti fissati negli allegati I e II della decisione 2003/803/CE47.
Certificato veterinario 2.1 Cani, gatti e furetti (art. 10) Si applicano i requisiti fissati nell’allegato II della decisione di esecuzione 2.2 Animali da compagnia (art. 17) Si applicano i requisiti fissati negli allegati II e III della decisione 2007/25/CE49.
Importazione di animali da compagnia destinati a Stati membri dell’UE (art. 18) Si applicano i requisiti fissati negli articoli 1–10 e negli allegati I e II del regolamento delegato (UE) n. 1152/201150.
Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del9 mag. 2012 (RU 2012 2865). Aggiornato dal n. I cpv. 2 dell’O dell’UFV del26 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2141).
Decisione 2003/803/CE della Commissione, del 26 novembre 2003, che stabilisce un modello di passaporto per i movimenti intracomunitari di cani, gatti e furetti, versione della GU L 312 del 27.11.2003, pag.1.
Decisione di esecuzione 2011/874/UE della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce l’elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati le importazioni di cani, gatti e furetti e i movimenti a carattere non commerciale di più di cinque cani, gatti e furetti verso l’Unione e i modelli di certificati per le importazioni e i movimenti a carattere non commerciale di detti animali verso l’Unione, versione della GU L 343 del 23.12.2011, pag. 65.
Decisione 2007/25/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, relativa a talune misure di protezione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e ai movimenti di volatili al seguito dei rispettivi proprietari all’interno della Comunità, versione della GU L8 del 13.1.2007, pag. 29; modificata in ultimo dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74.
Regolamento delegato (UE) n. 1152/2011 della Commissione, del 14 luglio 2011, che completa il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure sanitarie preventive necessarie alla lotta contro l’infezione dei cani da Echinococcus multilocularis, versione della GU L 296 del 15.11.2011, pag.6.
Allegato 451 Requisiti dei vaccini antirabbici somministrati nei Paesi terzi I vaccini devono soddisfare i requisiti di cui ai capitoli1.1.8 e 2.1.13 del Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres52 dell’Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
Introdotto dal n. II cpv. 2 dell’O del9 mag. 2012, in vigore dal 1° giu. 2012
Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les animaux terrestres, versione 2011; www.oie.int/fr/normes-internationales/manuel-terrestre/acces-en-ligne/