Fonte

RU 2014 1687

Ordinanza
sull’allevamento di animali
(OAlle)

Modifica del 21 maggio 2014

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 31 ottobre 20121 sull’allevamento di animali è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 144 capoverso2, 146, 147a capoverso2 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura,

Titolo prima dell’art. 5

Sezione 2 Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento

Art. 5 cpv. 3

Un’organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se:

  1. soddisfa i requisiti di cui al capoverso1 lettere b, c e j; o

  2. soddisfa i requisiti di cui al capoverso1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell’atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.

Art. 15 cpv.2 lett. c e g nonché cpv. 7 e 8

I contributi sono i seguenti:

  1. 5 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR

  2. 1 franco per ogni prima diagnosi nel quadro dell’esame dello stato di salute con il metodo ICAR

Il contributo versato per ogni campione di latte di cui al capoverso2 lettera c è calcolato in base al numero di campioni di latte per il quale è stata presentata una domanda moltiplicato per l’aliquota di cui al capoverso2 lettera c, meno la somma dei contributi per prime diagnosi secondo il capoverso2 lettera g diviso per il numero di campioni di latte.

Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell’esame dello stato di salute.

Art. 22 cpv. 4

Le misure zootecniche possono essere computate soltanto per gli animali il cui proprietario durante l’anno di contribuzione è membro attivo (membro individuale o collettivo) dell’organizzazione di allevamento riconosciuta ed è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 23 cpv. 1bis

Alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 5 capoverso 3 lettera b sono assegnati al massimo 150 000 franchi l’anno.

II

L’allegato1 è modificato come segue:

Art. N. 1

Art. 15 Giorno di riferimento/ Termine per la

… Esami della produzione di carne 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre Esami dello stato di salute 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre

Art. N. 3

3. Allevamento di suini

Art. 17 Giorno di riferimento/ Termine per la

Animali iscritti nel libro genealogico Effettivo medio di animali iscritti 15 dicembre nel libro genealogico nei giorni di riferimento: 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre Esami nell’azienda 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre Esami in una stazione 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre

Art. 17 Giorno di riferimento/ Termine per la

Esami nell’azienda concernenti 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre l’odore di verro Infrastruttura necessaria alla realizzazione 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici

Art. N. 4 Titolo della colonna

Art. 18 Giorno di riferimento/ Termine per la

Art. N. 7

7. Allevamento di api mellifere

Art. 21 Periodo di riferimento Termine per la presentazione

Animali iscritti nel libro genealogico 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre (regina) Determinazione della purezza 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre Esame funzionale nell’apiario 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre sperimentale con campione conosciuto e con campione reso anonimo e stima dei valori genetici Stazione di fecondazione A e B 1° dicembre–30 novembre 15 dicembre

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova