Fonte

Modifica: Scambio di note del 14 agosto 2013 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac») Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 20141 (Stato 4 febbraio 2014) Missione della Svizzera Bruxelles, 14 agosto 2013 presso l’Unione europea Commissione europea Segretariato generale SG.A.3 Bruxelles La Missione della Svizzera presso l’Unione europea porge i complimenti al Segretariato generale della Commissione europea e ha l’onore di accusare ricezione della notifica della Commissione del 3 luglio 2013, emessa in virtù dell’articolo 4 paragrafo 2 primo periodo dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea, firmato a Lussemburgo il 26 ottobre 20043, relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (qui di seguito Accordo di associazione), del tenore seguente: «Ho il piacere di notificare […] il «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli RU 2013 5505 1 Le seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (RS 0.142.392.680.01)

RU 2014 407

Correzione

Scambio di note del 14 agosto 2013

tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale (Sviluppo dell’acquis «Dublino/Eurodac»)

(RU 2013 5505; RS 0.142.392.680.01)

Nota a piè di pagina

Invece di: Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 20141 1 Le seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) sono applicate provvisoriamente dalla Svizzera: art. 1–18 par. 1, 19–27 par. 3, 27 par. 4–6, 29–49.

Leggasi: Applicato provvisoriamente dalla Svizzera dal 1° gennaio 20141 1 Le seguenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) sono applicate provvisoriamente dalla Svizzera: art. 1–18 par. 1, 19–27 par. 2, 27 par. 4–6, 29–49.

4 febbraio 2014 Cancelleria federale

del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. Correzione