RU 2014 771
Ordinanza
concernente gli animali dell’esercito
del 26 marzo 2014
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 150 capoverso1 della legge militare del 3 febbraio 19951 (LM),
ordina:
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina l’acquisto, il noleggio, la vendita nonché l’utilizzo di animali dell’esercito da parte del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS).
Art. 2 Animali dell’esercito
Nella presente ordinanza si intendono per:
animali dell’esercito: gli animali utilizzati per l’istruzione e l’impiego nell’esercito;
cavalli dell’esercito: i cavalli da sella, i cavalli del treno e i muli utilizzati come animali dell’esercito;
cani dell’esercito: i cani utilizzati come animali dell’esercito.
Art. 3 Utilizzo
I cavalli dell’esercito sono utilizzati come cavalli da sella, cavalli da tiro e cavalli da soma.
I cani dell’esercito sono utilizzati come cani da salvataggio, cani da difesa e cani da ricerca.
Art. 4 Acquisto, noleggio e vendita
II DDPS può acquistare o noleggiare animali dell’esercito presso i militari.
Può vendere animali dell’esercito a militari che ne necessitano per la loro attività militare. La vendita può essere subordinata alla comprovata conclusione di un’assicurazione di responsabilità civile per detentori di animali.
L’acquisto e il noleggio di animali dell’esercito presso terzi nonché la vendita e la consegna a personale federale o a terzi sono disciplinati mediante contratto.
RS 514.42
Art. 5 Origine
Per quanto riguarda i cavalli dell’esercito, il venditore deve attestare la loro origine. In particolare:
i cavalli da sella devono provenire dall’allevamento indigeno di cavalli mezzo sangue;
i cavalli del treno devono provenire dall’allevamento indigeno della razza del Giura;
i muli devono provenire da una giumenta indigena della razza del Giura.
Se i cavalli dell’esercito idonei di origine indigena non sono in numero sufficiente, è ammesso il ricorso a cavalli dell’esercito di origine estera.
Per quanto riguarda i cani dell’esercito non occorre attestare alcuna origine.
Art. 6 Custodia durante il servizio militare e indennità
II DDPS provvede all’alloggio, al nutrimento e alla cura degli animali dell’esercito durante il servizio militare.
Indennizza i militari per l’utilizzo degli animali dell’esercito durante il servizio militare o durante le attività fuori del servizio comandate.
Art. 7 Responsabilità
La Confederazione risponde secondo gli articoli 135–143 LM per i danni causati da animali dell’esercito o da questi subiti durante il servizio militare.
Art. 8 Delega di compiti
II DDPS può delegare a terzi i compiti seguenti:
l’acquisto e l’addestramento degli animali dell’esercito;
la custodia e l’allenamento degli animali dell’esercito;
i trattamenti veterinari onerosi o che devono essere eseguiti al di fuori del servizio militare.
Art. 9 Disposizioni d’esecuzione
Il DDPS emana le disposizioni d’esecuzione.
Disciplina segnatamente:
la competenza per l’acquisto, il noleggio e la vendita di animali dell’esercito;
la custodia degli animali dell’esercito durante il servizio militare;
le condizioni alle quali gli animali possono essere acquistati o noleggiati come animali dell’esercito;
l’addestramento e l’impiego degli animali dell’esercito;
il diritto all’acquisto di un animale dell’esercito;
l’obbligo di custodia, di allenamento e di notifica degli acquirenti di una animale dell’esercito nonché l’utilizzo di tale animale al di fuori dei servizi militari;
le indennità ai militari.
Art. 10 Abrogazione di altri atti normativi
I seguenti atti normativi sono abrogati: 1. ordinanza del 17 febbraio 19992 concernente i cavalli dell’esercito; 2. ordinanza del 10 giugno 19963 sui cavalli noleggiati per i servizi d’istruzione.
Art. 11 Modifica di un altro atto normativo
L’ordinanza del 29 novembre 19954 concernente l’amministrazione dell’esercito è modificata come segue:
Art. 135 –138a
Abrogati
Art. 168 cpv.1 lett. b n. 4–8 nonché d n. 14 e 16
Sono competenti per decidere in prima istanza sulle pretese di carattere pecuniario:
le Forze terrestri nei casi che concernono: 4.–8. Abrogati
la Base logistica dell’esercito nei casi che concernono: 14. le pretese di militari riguardanti la vendita e l’utilizzo di animali dell’esercito nonché la cura di animali dell’esercito ammalati o feriti, 16. la consegna di cavalli dell’esercito di proprietà della Confederazione per lo sport, le attività fuori del servizio e manifestazioni speciali;
Art. 12 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 14 aprile 2014.
26 marzo 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter |
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova |