RU 2015 1849
Ordinanza
sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni
concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac
del 12 giugno 2015
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge federale del 16 dicembre 20051 sugli stranieri (LStr);
visti gli articoli17 capoverso 6, 112b capoverso2 e 119 della legge del 26 giugno 19982 sull’asilo (LAsi),
ordina:
I
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 24 ottobre 20073 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
Art. 1 cpv.1 e 3
La presente ordinanza si applica in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen e Dublino non prevedano disposizioni derogatorie.
Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’allegato 4.
Art. 82a Comunicazione di dati a uno Stato Dublino
Nel quadro dell’applicazione degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino4, prima del trasferimento di uno straniero nel competente Stato vincolato da uno di tali accordi (Stato Dublino), la SEM trasmette a detto Stato i seguenti dati:
i dati personali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) 1560/20035; e
le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata conformemente all’allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003,
Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’all. 4.
Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag.3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 118/2014, GU L 39 dell’8.2.2014, pag.1.
qualora tali informazioni siano necessarie ai fini dell’assistenza medica o del trattamento medico.
Le informazioni di cui al capoverso1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere trasmesse eccezionalmente senza consenso esplicito, qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.
La procedura è retta dagli articoli31 e 32 del regolamento (UE) 604/20136 e dagli articoli 8 paragrafo3 e 15a del regolamento (CE) 1560/2003.
Art. 83a Riconoscimento delle decisioni di allontanamento estere
Le autorità cantonali degli stranieri possono allontanare nel loro Stato d’origine o di provenienza, secondo le condizioni previste dalla direttiva 2001/40/CE7, gli stranieri oggetto di una decisione di allontanamento passata in giudicato presa da uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen8, la quale constati che non sono adempite le condizioni d’entrata secondo l’articolo 5 paragrafo1 del Codice frontiere Schengen9.
I Cantoni verificano se l’esecuzione dell’allontanamento nello Stato d’origine o di provenienza è ancora ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile ed emanano una decisione.
Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE e alla decisione 2004/191/CE10. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.
Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 giu. 2013, membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del2.6.2001, pag.34.
Gli Acc. di associazione alla normativa di Schengen sono riportati nell’all.3.
Regolamento (CE) 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del15 mar. 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen); GU L 105 del13.4.2006, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 1051/2013; GU L 295 del 6.11.2013, pag.1.
Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del27.2.2004, pag. 55.
Art. 87 cpv. 4
L’immagine del volto e le due impronte digitali di cui all’articolo 71c sono utilizzate per il rilascio di una carta di soggiorno conformemente al regolamento (CE) 1030/200211. L’accesso a tali dati è disciplinato dall’ordinanza SIMIC (allegato 1).
Titolo prima dell’art. 87a
Capitolo 10a Eurodac
Art. 87a Esperto in dattiloscopia
Nel quadro delle consultazioni Eurodac secondo l’articolo 111i capoverso 6 LStr, la verifica delle impronte digitali è affidata a un esperto dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia conformemente all’articolo 102ater LAsi.
La procedura è retta dall’articolo 11 dell’ordinanza3 dell’11 agosto 199912 sull’asilo (OAsi 3). L’esperto trasmette il risultato della propria verifica alla SEM, nonché ai servizi (Corpo guardie di confine, polizie cantonali e comunali) che hanno proceduto al confronto Eurodac.
Art. 87b Diritto d’accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac
La procedura relativa all’esercizio del diritto d’accesso e del diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac è retta dall’articolo 11a OAsi 313.
Art. 87c Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac
La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 195814 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia.
Art. 87d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e sicurezza dei dati
Gli articoli 11c e 12 OAsi 315 si applicano per analogia alla vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac e alla sicurezza dei dati.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 71c.
Art. 88a Situazione particolare dei minorenni non accompagnati
Nel quadro della procedura di allontanamento può essere chiarito, facendo capo a metodi scientifici, se l’età indicata dalla persona interessata corrisponde all’età effettiva.
Per il minorenne non accompagnato, se non è possibile designare subito un curatore o un tutore, l’autorità cantonale competente nomina immediatamente una persona di fiducia conformemente all’articolo 64 capoverso 4 o all’articolo 64a capoverso
LStr per la durata della procedura d’allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore oppure fino al raggiungimento della maggiore età.
La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di stranieri e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene il minorenne non accompagnato nella procedura di allontanamento, comprese le procedure concernenti misure coercitive ordinate secondo gli articoli 73–81 LStr.
Essa adempie segnatamente i compiti seguenti:
consulenza nel quadro della procedura di allontanamento e della procedura concernente l’adozione di misure coercitive;
sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova;
assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.
Qualora sia nominata una persona di fiducia o siano ordinate misure tutorie, la competente autorità cantonale ne informa senza indugio le altre autorità cantonali e federali che partecipano alla procedura, nonché il minorenne.
Le persone incaricate dell’audizione di minorenni devono tenere conto degli aspetti specifici della minore età.
Alla presente ordinanza è aggiunto un nuovo allegato 4 secondo la versione qui annessa (appendice 1).
2. Ordinanza del 22 ottobre 200816 concernente l’entrata e il rilascio del visto
Art. 8 cpv.3 e 3bis
L’obbligo ha effetto a decorrere dalla data d’entrata nello spazio Schengen e si estingue dodici mesi dopo tale data.
Abrogato
3. Ordinanza1 dell’11 agosto 199917 sull’asilo
Art. 1a, frase introduttiva e lett. e
Nella presente ordinanza s’intendono per:
e. famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 604/201318.
Art. 7, rubrica e cpv. 2bis e 3
Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo (art.17 cpv.2, 3 e 6 LAsi)
L’attività della persona di fiducia inizia con l’interrogazione sommaria secondo l’articolo26 capoverso 2 LAsi e si protrae fino al passaggio in giudicato della decisione riguardante la domanda d’asilo. Nella procedura Dublino, l’attività si protrae fino al trasferimento del minore nello Stato Dublino competente e si estende anche alle procedure di cui agli articoli 76a e 80a della legge federale del 16 dicembre 200619 sugli stranieri (LStr).
La persona di fiducia deve disporre di conoscenze del diritto in materia di asilo e del diritto concernente la procedura Dublino. Accompagna e sostiene nella procedura d’asilo o nella procedura Dublino il minorenne non accompagnato e adempie segnatamente i compiti seguenti:
consulenza prima delle interrogazioni e durante le stesse;
sostegno nell’indicazione e acquisizione di mezzi di prova;
assistenza in particolare nei contatti con le autorità e con le istituzioni sanitarie.
Art. 11a cpv.2 lett. b e cpv.3
La SEM può parimenti autorizzare l’entrata se:
b. la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/201320 e il richiedente l’asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d’origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.
Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 giu. 2013,
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.
La SEM può autorizzare l’entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013.
Art. 16b cpv. 4
La SEM informa senza indugio l’autorità cantonale competente per l’assegnazione di un luogo di soggiorno e per il divieto di accedere a un dato territorio secondo l’articolo 74 LStr21 sui motivi dell’assegnazione a un centro speciale.
Art. 29a cpv.1 e 4
La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d’asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201322.
La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l’asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200323.
Art. 29b Ripresa della procedura d’asilo conformemente alla competenza secondo Dublino
La ripresa della procedura d’asilo è constatata in una decisione incidentale.
Se un richiedente l’asilo è stato assegnato a un Cantone nel corso di una precedente procedura d’asilo, tale Cantone è competente anche in caso di ripresa della procedura d’asilo.
Art. 29c Riconoscimento delle decisioni in materia di asilo e di allontanamento
La SEM può emanare una decisione di non entrata nel merito conformemente all’articolo 31a capoverso1 lettera f LAsi, fondandosi su una decisione in materia di asilo e di allontanamento emanata dallo Stato Dublino competente, se:
la decisione in materia di asilo e di allontanamento constata che le condizioni per la concessione di una protezione non sono soddisfatte; oppure
si tratta di una decisione di non entrata nel merito riguardante una domanda reiterata che non contiene elementi nuovi.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.
Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo; GU L 222 del 5.9.2003, pag.3; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 118/2014, GU L 39 del 8.2.2014, pag.1.
Le spese di esecuzione dell’allontanamento sono rimborsate conformemente all’articolo 7 della direttiva 2001/40/CE24 e alla decisione 2004/191/CE25. La SEM è l’organo di contatto ai sensi di detta decisione.
Art. 46 cpv.1
Le persone bisognose di protezione con un permesso di dimora giusta l’articolo 33 LStr26 ricevono un permesso B della durata massima di un anno. Il Cantone di dimora lo proroga, di volta in volta, al massimo di un anno, fatto salvo il capoverso2.
4. Ordinanza3 dell’11 agosto 199927 sull’asilo
Art. 6b Comunicazione di dati a uno Stato Dublino
Nel quadro dell’applicazione degli Accordi d’associazione alla normativa di Dublino28, prima del trasferimento di un richiedente l’asilo nel competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino), la SEM deve comunicare a detto Stato i seguenti dati:
i dati personali di cui all’allegato VI del regolamento (CE) 1560/200329; e
le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale della persona interessata, di cui all’allegato IX del regolamento (CE) 1560/2003, laddove siano necessarie ai fini dell’assistenza medica e del trattamento medico.
Le informazioni di cui al capoverso1 lettera b possono essere trasmesse soltanto tra professionisti sanitari o tra persone soggette a un corrispondente segreto professionale e soltanto con il consenso esplicito della persona interessata o del suo rappresentante. Se, per motivi fisici o giuridici, la persona interessata non è in grado di dare il proprio consenso, le informazioni possono essere comunicate eccezionalmente senza consenso esplicito qualora la tutela di interessi vitali della persona interessata o di una terza persona lo richieda.
Direttiva 2001/40/CE del Consiglio, del 28 mag. 2001, relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 149 del2.6.2001, pag.34.
Decisione 2004/191/CE del Consiglio, del 23 feb. 2004, che definisce i criteri e le modalità pratiche per la compensazione degli squilibri finanziari risultanti dall’applicazione della direttiva 2001/40/CE del Consiglio relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di paesi terzi, versione della GU L 60 del27.2.2004, pag. 55.
Gli Acc. di associazione alla normativa di Dublino sono menzionati nell’all. 4.
Regolamento (CE) 1560/2003 della Commissione, del2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag.3; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 118/2014, GU L 39 dell’8.2.2014, pag.1.
La procedura è retta dagli articoli31 e 32 del regolamento (UE) 604/201330 e dagli articoli 8 paragrafo3 e 15a del regolamento (UE) 1560/2003.
Art. 11 Esperto in dattiloscopia
La verifica dei risultati delle consultazioni Eurodac è affidata a un esperto in dattiloscopia dei Servizi AFIS DNA dell’Ufficio federale di polizia (fedpol).
In caso di risultato positivo della consultazione Eurodac, la SEM lo rende accessibile ai Servizi AFIS DNA. L’esperto procede alla verifica il più presto possibile e trasmette senza indugio l’esito della sua verifica alla SEM.
Se dalla verifica emerge che le impronte digitali non corrispondono, la SEM cancella senza indugio il risultato della consultazione.
La SEM informa la Commissione europea e l’Agenzia eu-LISA quanto prima possibile ma al più tardi entro tre giorni lavorativi della mancata corrispondenza delle impronte digitali.
I Servizi AFIS DNA devono parimenti esaminare le impronte digitali, se:
dopo la concessione della protezione internazionale a una persona da parte di uno Stato Dublino e dopo il corrispondente contrassegno dei dati in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per apposizione del contrassegno; oppure
al momento della cancellazione anticipata dei dati di una persona in Eurodac, la SEM è informata del fatto che essa ha già registrato i dati di tale persona e ottiene le impronte digitali del sistema centrale per cancellazione.
Art. 11a Diritto d’accesso e diritto di rettifica o di cancellazione dei dati Eurodac
Chiunque fa valere il proprio diritto d’accesso, il proprio diritto di rettifica o il proprio diritto di cancellazione dei dati Eurodac deve fornire tutte le indicazioni necessarie alla propria identificazione, comprese le impronte digitali, e presentare una domanda scritta alla SEM.
Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 giu. 2013,
La SEM tratta la domanda di diritto d’accesso d’intesa con l’autorità che ha registrato i dati o con lo Stato che ha trasferito i dati all’unità centrale.
Essa registra le domande di diritto d’accesso e le trasmette all’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT). Informa l’IFPDT in merito alle modalità secondo cui ha trattato le domande.
Se una persona fa valere il proprio diritto di rettifica o di cancellazione di dati Eurodac che non sono stati registrati da autorità svizzere, la SEM contatta entro un termine adeguato gli Stati che hanno registrato i dati e trasmette loro la domanda. La SEM informa la persona interessata della trasmissione della domanda.
La SEM tratta senza indugio le domande d’accesso, di rettifica o di cancellazione.
Essa conferma per scritto e senza indugio alla persona interessata tutte le rettifiche o cancellazioni di dati. Se non è disposta a rettificare o cancellare i dati, ne rende noti i motivi.
Le indicazioni necessarie per l’identificazione di cui al capoverso1, comprese le impronte digitali, sono cancellate senza indugio dopo il trattamento della domanda.
Art. 11b Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac
La responsabilità in caso di danni in relazione con la gestione di Eurodac è retta dalla legge del 14 marzo 195831 sulla responsabilità, in particolare dagli articoli 19a–19c, che si applicano per analogia.
Art. 11c Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’IFPDT coopera con il Garante europeo della protezione dei dati; per quest’ultimo funge da referente nazionale.
L’IFPDT è l’autorità nazionale secondo gli articoli 29 paragrafi 11–13 e 30 del regolamento (UE) 603/201332. Gli incombono i compiti definiti in tali articoli.
Regolamento (UE) 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 giu. 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag.1.
Art. 12 Sicurezza dei dati
La sicurezza dei dati è retta:
dall’ordinanza del 14 giugno 199333 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati;
dal capitolo dell’ordinanza del 9 dicembre 201134 sull’informatica nell’Amministrazione federale concernente la sicurezza informatica;
dalle istruzioni del Consiglio federale del 14 agosto 201335 sulla sicurezza TIC nell’Amministrazione federale.
L’allegato 5 della presente ordinanza è modificato secondo l’appendice2.
5. Ordinanza del 4 settembre 201336 sulle fasi di test
Art. 5 Persona di fiducia per il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato
(in deroga all’art.17 cpv.3 lett. b LAsi)
Fintanto che il richiedente l’asilo minorenne non accompagnato soggiorna in un centro della Confederazione, il rappresentante legale di cui all’articolo 25 adempie altresì i compiti di una persona di fiducia.
L’attività della persona di fiducia secondo l’articolo 7 capoverso3 dell’ordinanza 1 dell’11 agosto 199937 sull’asilo (OAsi 1) inizia, dopo l’assegnazione a un Cantone conformemente all’articolo19 o all’articolo21 capoverso2, appena il minorenne non accompagnato lascia il Centro della Confederazione.
Nel quadro della procedura Dublino, l’attività della persona di fiducia prosegue fino al trasferimento del minorenne nello Stato Dublino competente e, nel quadro della procedura celere, fino all’esecuzione dell’allontanamento.
Art. 9 cpv. 6
Il soggiorno nei centri della Confederazione dura al massimo 140 giorni. Esso può essere prolungato di un periodo appropriato se questo agevola una rapida conclusione della procedura d’asilo o una rapida esecuzione dell’allontanamento.
Le istruzioni possono essere consultate al seguente indirizzo Internet dell’Organo direzione informatica della Confederazione (ODIC): www.isb.admin.ch > Temi > Sicurezza > Basi per la sicurezza > Istruzioni sulla sicurezza informatica.
Art. 11 cpv. 6
Le rimanenti disposizioni della presente ordinanza quanto ai centri della Confederazione, nonché l’articolo 16b OAsi 138 sono applicati per analogia anche ai centri cantonali o comunali.
Art. 16 cpv. 4
Il confronto dei dati conformemente all’articolo 102abis capoversi2 e 3 LAsi e la domanda di ammissione o riammissione indirizzata al competente Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (Stato Dublino) sono effettuati durante la fase preparatoria.
Art. 18 cpv.3
Le decisioni di non entrata nel merito prese nel quadro della procedura Dublino vanno notificate entro tre giorni lavorativi dall’approvazione, da parte dello Stato Dublino interpellato, della domanda di trasferimento secondo gli articoli 22 e 25 del regolamento (UE) 604/201339.
Art. 21 cpv.2
Le persone nei cui confronti è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento nelle fasi di test sono assegnate al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Il numero di tali persone è computato nella quota parte del Cantone secondo la chiave di riparto di cui all’articolo21 capoverso 1 OAsi1.
Art. 39, rubrica e cpv.3
Ordine di carcerazione (in deroga agli art. 80 cpv.1, secondo e terzo periodo e 80a cpv.1 lett. a LStr)
Riguardo alle persone che soggiornano in un centro della Confederazione, la competenza di ordinare la carcerazione nel quadro della procedura Dublino (art. 76a LStr) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro.
Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del26 giu. 2013, 6. Ordinanza SIMIC del 12 aprile 200640 L’allegato1 della presente ordinanza è modificato secondo l’appendice3.
II
Fatti salvi i capoversi2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2015.
Gli articoli 11 e 12 OAsi 341 e gli articoli 87a–87d, nonché 88a OASA42 entrano in vigore il 20 luglio 2015.
L’allegato 5 dell’OAsi3 e l’allegato1 dell’ordinanza SIMIC43 entrano in vigore il 1° ottobre 2015.
Appendice 1
(cifra I 1)
Allegato 4
(art.1 cpv. 3) Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono gli accordi seguenti:
Accordo del 26 ottobre 200444 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);
Accordo del 17 dicembre 200445 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;
Protocollo del 28 febbraio 200846 tra la Confederazione Svizzera, Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera;
Protocollo del 28 febbraio 200847 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera.
Appendice 2
(cifra I 4)
Allegato 5
Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati nel sistema d’informazione MIDES Catalogo dei dati MIDES, n. 1 Campi dati MIDES SEM Partner SEM I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza AFIS 1. Dati di base Cognome B B A A A B A B B A A Nome B B A A A B A B B A A Data e ora del deposito della domanda d’asilo B B A A A B A B B A A N. SIMIC A A A A A A A A A A A N. personale MIDES A A A A A A A A A A A Numero d’incarto Asilo A A A A A A A A A A A Categoria d’asilo – statuto B B A A A B A B B A A Numero di controllo personale (PCN) A A A A A A A A A A A Identificazione B B A A A B A B A A A Codice Dublino B B A A A B A A A A A Data di nascita B B A A A B A B B A A Sesso B B A A A B A B B A A Nazionalità B B A A A B A B B A A Lingua B B A A A B A B B A A Seconda lingua B B A A A B A B B A A Stato civile B B A A A B A B B A A Rappresentante legale B B A A A A A A A A A Campi dati MIDES SEM Partner SEM I II III IV V VI VII VIII IX PolAer Sicurezza Assistenza AFIS Persona di fiducia B B A A A A A A A A A Tipo di persona (principale/secondaria) B B A A A A A A B A A Tipo di relazione B B A A A A A A B A A Statuto della persona B B A A A A A A A A A Statuto della dattiloscopia B B A A A A A A B A B Statuto provvedimenti sanitari di confine B B A A A A A A B B A
Appendice 3
(cifra I 6)
Allegato 1
(art. 4 cpv. 3) Livelli d’accesso e autorizzazioni per il trattamento dei dati Catalogo dei dati SIMIC, n. V. n. 3 lett. c Campi dati SIMIC SEM Partner SEM MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt CdA AFC AFD I II III IV V I II III IV
c. Procedura In generale: Tipo di pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Tipo di trattamento B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Data e ora del deposito della B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A domanda Stato della procedura B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Cognomi e indirizzo degli interessati B A B A A A A A A A A A A A A A A Cantone di attribuzione B A B A A A A A A A A A A A A A A A Data di apertura della pratica B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Data del disbrigo della pratica B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Passaggio in giudicato B A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Termini B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A Codice d’osservazione B A B A A A A A Data di deposito e di evasione del B A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ricorso Campi dati SIMIC SEM Partner SEM MIGRA UCL OCF CP ASC Fedpol SIC TAF I UCC RSE DFAE TAF II UFG COM Cit CDF SCAR AFCt CdA AFC AFD I II III IV V I II III IV Collaboratore specialista competente A A B B A A A A A A A A A A A A A A A Rilevamento delle impronte digitali : N. di controllo del processo (NCP) B A B A A A A A A A B A A A A A Luogo, data e ora del rilevamento B A B A A A A A A A B A A A A A