RU 2015 4539
Ordinanza
concernente la ricerca agronomica
(ORAgr)
Modifica del 28 ottobre 2015
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 23 maggio 20121 concernente la ricerca agronomica è modificata come segue:
Art. 6
Abrogato Titolo dopo l’articolo 12
Sezione 3a Consiglio della ricerca agronomica
Art. 12a
Il Consiglio della ricerca agronomica ai sensi dell’articolo 117 LAgr è una commissione consultiva secondo l’articolo 8a capoverso2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Esso esamina periodicamente la qualità, l’attualità, l’efficienza e l’efficacia della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione, tenendo conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.
D’intesa con l’UFAG, esso può:
commissionare valutazioni di istituzioni promosse dall’UFAG o di taluni ambiti delle stesse riguardanti i settori della ricerca e della consulenza;
commissionare valutazioni di Agroscope o di taluni ambiti dello stesso;
istituire comitati e incaricarli di trattare singole questioni.
L’UFAG accorda al Consiglio della ricerca agronomica il necessario sostegno.