Fonte

RU 2015 4539

Ordinanza
concernente la ricerca agronomica
(ORAgr)

Modifica del 28 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 23 maggio 20121 concernente la ricerca agronomica è modificata come segue:

Art. 6

Abrogato Titolo dopo l’articolo 12

Sezione 3a Consiglio della ricerca agronomica

Art. 12a

Il Consiglio della ricerca agronomica ai sensi dell’articolo 117 LAgr è una commissione consultiva secondo l’articolo 8a capoverso2 dell’ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Esso esamina periodicamente la qualità, l’attualità, l’efficienza e l’efficacia della ricerca per l’agricoltura e la filiera alimentare della Confederazione, tenendo conto degli obiettivi politici del Consiglio federale in materia di agricoltura, alimentazione, ricerca, economia, ambiente e società.

D’intesa con l’UFAG, esso può:

  1. commissionare valutazioni di istituzioni promosse dall’UFAG o di taluni ambiti delle stesse riguardanti i settori della ricerca e della consulenza;

  2. commissionare valutazioni di Agroscope o di taluni ambiti dello stesso;

  3. istituire comitati e incaricarli di trattare singole questioni.

L’UFAG accorda al Consiglio della ricerca agronomica il necessario sostegno.