RU 2016 1249
Codice penale svizzero
e Codice penale militare
Modifica del 19 giugno 2015
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 4 aprile 20121,
decreta:
I
Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Codice penale2
Titolo prima dell’art. 34
Titolo terzo: Delle pene e delle misure
Capo primo Delle pene
Sezione 1 Della pena pecuniaria e della pena detentiva
Art. 34 cpv.1, primo periodo, e 2
Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. …
Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta fino a10 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
Art. 35 cpv.1, primo periodo
L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento. …
Art. 36 cpv. 3–5 e 37–39
Art. 40
3. Pena 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva Durata una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 36) o di una multa (art. 106) non pagate.
La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Art. 41
Pena detentiva in 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena luogo della pena pecuniaria pecuniaria se:
una pena detentiva appare giustificata per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita. 2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena 3 Rimane salva la pena detentiva pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria non pagata (art. 36).
Art. 42 cpv.1, 2 e 4
Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’articolo 106.
Art. 43, titolo marginale, nonché cpv. e 31
2. Pena detentiva 1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena decon condizionale parziale tentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte da eseguire.
Art. 46 cpv.1
Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 49.
Art. 51, secondo periodo
… Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena
Art. 67 cpv.1, 3, frase introduttiva, e 4
Se alcuno, nell’esercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minorenni:
Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: tratta di esseri umani (art. 182), coazione sessuale (art. 189), violenza carnale (art. 190), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191), atti sessuali con persone ricoverate, detenute od imputate (art. 192), sfruttamento dello stato di bisogno (art. 193) o promovimento della prostituzione (art. 195).
Art. 67c cpv.9
Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l’articolo 294 e le disposizioni sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura.
Art. 67f
3a. Espulsione 1 Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena detentiva superiore a un anno o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64.
L’espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza o, se la pena o la misura è eseguita, appena il condannato è liberato.
L’espulsione può essere pronunciata a vita se, mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente, il condannato commette un nuovo reato per il quale il giudice ordina una sanzione ai sensi del capoverso1.
Art. 77b
Semiprigionia 1 A richiesta del condannato, una pena detentiva non superiore a dodici mesi o una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi possono essere eseguite in forma di semiprigionia se:
non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati; e
il condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana. 2 Il detenuto continua a svolgere il suo lavoro o la sua formazione od occupazione fuori del penitenziario, ma vi trascorre il tempo di riposo e il tempo libero. 3 Anziché in un penitenziario, la semiprigionia può svolgersi in un reparto speciale di uno stabilimento adibito al carcere preventivo, purché il condannato sia debitamente assistito. 4 Se il condannato non adempie più le condizioni dell’autorizzazione o se, nonostante diffida, non sconta la semiprigionia conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità d’esecuzione, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario.
Art. 79
Art. 79a
Lavoro di 1 Se non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o compubblica utilità metta nuovi reati, a sua richiesta possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità:
una pena detentiva non superiore a sei mesi;
una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a sei mesi; o
una pena pecuniaria o una multa. 2 Le pene detentive sostitutive non possono essere eseguite in forma di lavoro di pubblica utilità. 3 Il lavoro di pubblica utilità deve essere prestato a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. È prestato gratuitamente. 4 Quattro ore di lavoro di pubblica utilità corrispondono a un giorno di pena detentiva, a un’aliquota giornaliera di pena pecuniaria o, per le contravvenzioni, a un giorno di pena detentiva sostitutiva. 5 L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine di due anni al massimo per prestare il lavoro di pubblica utilità. Nel caso di una multa il termine è di un anno al massimo. 6 Se, nonostante diffida, il condannato non presta il lavoro di pubblica utilità conformemente alle condizioni e oneri stabiliti dall’autorità d’esecuzione o nel termine fissato, la pena detentiva è eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia o si procede all’esazione della pena pecuniaria o della multa.
Art. 79b
Sorveglianza 1A richiesta del condannato, l’autorità d’esecuzione può ordinare elettronica l’impiego di apparecchi elettronici e la loro applicazione fissa sul corpo del condannato (sorveglianza elettronica):
per l’esecuzione di una pena detentiva o pena detentiva sostitutiva da venti giorni a dodici mesi; o
in luogo del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni, per una durata da tre a dodici mesi. 2 L’autorità d’esecuzione può ordinare la sorveglianza elettronica soltanto se:
non vi è da attendersi che il condannato si dia alla fuga o commetta nuovi reati;
il condannato dispone di un alloggio fisso;
il condannato svolge un lavoro, una formazione o un’occupazione regolari per almeno venti ore alla settimana o è possibile assegnargli una tale attività;
gli adulti che vivono con il condannato nella stessa abitazione vi acconsentono; e
il condannato approva il piano di esecuzione allestito per lui. 3 Se le condizioni di cui al capoverso2 lettera a, b o c non sono più adempiute o se il condannato viola gli obblighi stabiliti nel piano di esecuzione, l’autorità d’esecuzione può porre fine all’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica e ordinare che la pena detentiva sia eseguita in regime ordinario o in forma di semiprigionia oppure limitare il tempo libero spettante al condannato.
Art. 107 e 172bis
Art. 380 cpv.2 lett. c
Il condannato è tenuto a partecipare in modo adeguato alle spese di esecuzione:
c. mediante deduzione di una quota del reddito realizzato per il tramite di un’attività nell’ambito della semiprigionia, dell’esecuzione in forma di sorveglianza elettronica, del lavoro esterno o del lavoro e alloggio esterni.
Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato secondo il diritto anteriore a una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, l’esecuzione di una pena può essere sospesa (art. 42 cpv. 1) soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
2. Codice penale militare del 13 giugno 19273
Titolo prima dell’art.28
Capo terzo: Delle pene e delle misure I. Della pena pecuniaria, della pena detentiva e della degradazione
Art. 28 cpv.1, primo periodo, e 2
Salvo diversa disposizione della legge, la pena pecuniaria ammonta almeno a3 aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. …
Di regola un’aliquota giornaliera ammonta almeno a30 franchi e al massimo a 3000 franchi. Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica dell’autore lo richiede, può essere ridotta fino a10 franchi. Il giudice ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica dell’autore al momento della pronuncia della sentenza, tenendo segnatamente conto del suo reddito e della sua sostanza, del suo tenore di vita, dei suoi obblighi familiari e assistenziali e del minimo vitale.
Art. 29 cpv.1, primo periodo, e 4
L’autorità d’esecuzione fissa al condannato un termine da uno a sei mesi per il pagamento. …
Per l’esecuzione della pena pecuniaria in forma di lavoro di pubblica utilità si applica l’articolo 79a del Codice penale svizzero4.
Art. 30 cpv. 3–5 e 31–33
Art. 34
3. Pena 1 La durata minima della pena detentiva è di tre giorni; rimane salva Durata una pena detentiva più breve pronunciata in sostituzione di una pena pecuniaria (art. 30) o di una multa (art. 60c) non pagate.
La durata massima della pena detentiva è di venti anni. La pena detentiva è a vita se la legge lo dichiara espressamente.
Art. 34a
Pena detentiva in 1 Il giudice può pronunciare una pena detentiva invece di una pena peluogo della pena pecuniaria cuniaria se:
una pena detentiva appare giustificata per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti; o
una pena pecuniaria non potrà verosimilmente essere eseguita. 2 Il giudice deve motivare in modo circostanziato la scelta della pena 3 Sono salvi gli articoli30 e 81 capoverso1 bis.
Art. 36 cpv.1, 2 e 4
Il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva non superiore a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti.
Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi, con o senza condizionale, la sospensione è possibile soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa ai sensi dell’articolo 60c.
Art. 37, titolo marginale, nonché cpv. e 31
2. Pena detentiva 1 Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena decon condizionale parziale tentiva di un anno a tre anni se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore.
La parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 del Codice penale svizzero5 non sono applicabili alla parte da eseguire.
Art. 40 cpv.1
Se, durante il periodo di prova, il condannato commette un crimine o un delitto e vi è pertanto da attendersi ch’egli commetterà nuovi reati, il giudice revoca la sospensione condizionale. Se la pena di cui è revocata la sospensione condizionale e la nuova pena sono dello stesso genere, il giudice pronuncia una pena unica in applicazione analogica dell’articolo 43.
Art. 44, secondo periodo
… Un giorno di carcere corrisponde a un’aliquota giornaliera di pena
Art. 50 cpv.1, 3, frase introduttiva, e 4
Se alcuno, nellʼesercizio di unʼattività professionale o extraprofessionale organizzata, ha commesso un crimine o un delitto per il quale è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi e sussiste il rischio che abusi della sua attività per commettere altri crimini o delitti, il giudice può interdirgli in tutto o in parte lʼesercizio di tale attività o di altre attività analoghe per un tempo da sei mesi a cinque anni.
Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero6 per aver commesso uno dei reati seguenti, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con minori:
Se alcuno è stato condannato a una pena detentiva superiore a sei mesi o a una delle misure di cui agli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero per aver commesso uno dei reati seguenti su un maggiorenne particolarmente vulnerabile, il giudice gli interdice per dieci anni lʼesercizio di qualsiasi attività professionale o extraprofessionale organizzata implicante un contatto regolare con maggiorenni particolarmente vulnerabili: coazione sessuale (art. 153), violenza carnale (art. 154), atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 155), abuso della posizione militare (art. 157).
Art. 50c cpv.9
Se, durante il periodo di prova, il condannato disattende un’interdizione di esercitare un’attività o un divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate, sono applicabili l’articolo 294 del Codice penale svizzero e le disposizioni del Codice penale svizzero sulla revoca della sospensione condizionale della pena, nonché sul ripristino dell’esecuzione della pena o della misura.
Art. 50ebis
3a. Espulsione 1 Il giudice può espellere dal territorio svizzero per un tempo da tre a quindici anni lo straniero condannato a una pena detentiva superiore a un anno o nei confronti del quale è pronunciata una misura ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del Codice penale svizzero7.
L’espulsione ha effetto dal passaggio in giudicato della sentenza o, se la pena o la misura è eseguita, appena il condannato è liberato.
L’espulsione può essere pronunciata a vita se, mentre ha ancora effetto l’espulsione per il reato precedente, il condannato commette un nuovo reato per il quale il giudice ordina una sanzione ai sensi del capoverso1.
Art. 60d
Art. 81 cpv. 1bis
In caso di reati secondo il capoverso1, la pena pecuniaria o l’esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse se è pronunciata anche l’esclusione dall’esercito secondo l’articolo 49.
Art. 144a
Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015 Se, nei cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato secondo il diritto anteriore a una pena pecuniaria superiore a 180 aliquote giornaliere, l’esecuzione di una pena può essere sospesa (art. 36 cpv. 1) soltanto in presenza di circostanze particolarmente favorevoli.
II
Nelle leggi federali qui appresso le comminatorie penali sono modificate come segue:
1. Codice penale8
Art. 122
…, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 139 n. 3
3. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se …
Art. 140 n. 1, primo comma
1. …, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 173 n. 1
1. …, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.
Art. 194 cpv.1
… è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria.
Art. 226 cpv.1
…, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 241 cpv.1
…, è punito con una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
Art. 261
…, è punito con una pena pecuniaria.
Art. 263 cpv.1
…, è punito con una pena pecuniaria.
Art. 278
…, è punito con una pena pecuniaria.
Art. 307 cpv.2 e 3
…, la pena è una pena detentiva da sei mesi a cinque anni.
…, la pena è una pena pecuniaria.
2. Codice penale militare del 13 giugno 19279
Art. 72 cpv.1
Art. 80 n. 2, primo comma
2. …, è punito con una pena pecuniaria.
Art. 82 cpv.1
È punito con una pena pecuniaria chiunque, …
Art. 87 n. 2
2. …, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Art. 91 n. 1
1. …, è punito con una pena detentiva non inferiore a sei mesi.
Art. 100 cpv.1
Art. 121
…, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 131 n. 4
4. Il colpevole è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni se …
Art. 132 n. 1, primo comma
1. …, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 145 n. 1
1. …, è punito, a querela della parte lesa o dell’autorità competente a dare l’ordine di procedere all’istruzione preparatoria, con una pena
Art. 159 cpv.1
Art. 164 cpv.1
…, è punito con una pena detentiva da sei mesi a dieci anni.
Art. 179 cpv.2
…, la pena è una pena pecuniaria.
III
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
IV
Coordinamento con la modifica del 20 marzo 201510 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 20 marzo 2015 del Codice penale svizzero e del Codice penale militare (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche le disposizioni qui appresso avranno il seguente tenore:
1. Codice penale11
Art. 67f
Privo d’oggetto o abrogato
2. Codice penale militare del 13 giugno 192712
Art. 50ebis
Privo d’oggetto o abrogato 3. Legge federale del 16 dicembre 200513 sugli stranieri Adeguamento di rimandi intratestuali Negli articoli 33 capoverso3, 34 capoverso2 lettera b, 35 capoverso4, 37 capoverso2 e 51 capoverso2 lettera b il rimando all’articolo 62 è sostituito con il rimando all’articolo 62 capoverso1.
Art. 5 cpv.1 lett. d
Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
d. non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)14 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 192715 (CPM).
Art. 61 cpv.1 lett. e
Un permesso decade:
e. con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP16 o
Art. 62 Revoca di permessi e di altre decisioni
L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:
lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;
lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP18;
lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;
lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale.
Un permesso o un’altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione.
Art. 63 cpv.1 lett. a ed e, nonché2
Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:
a. sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 62 capoverso1 lettere a o b; e19. Priva d’oggetto o abrogata
La lett. d sarà introdotta all’entrata in vigore della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (FF 2014 4461, allegato cifra II n. 1).
Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso1 lettera b e all’articolo 62 capoverso1 lettera b.
4. Legge del 26 giugno 199820 sull’asilo
Art. 14 cpv.2 lett. d
Con il benestare della SEM il Cantone può rilasciare un permesso di dimora a una persona attribuitagli secondo la presente legge se:
d. non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo 62 capoverso1 della legge federale del 16 dicembre 200521 sugli stranieri (LStr).
V
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 19 giugno 2015 Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015 Il presidente: Stéphane Rossini Il presidente: Claude Hêche Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente l’8 ottobre 2015.22
Fatto salvo il capoverso3, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.23
Gli articoli 19 capoverso2 e 48a del Diritto penale minorile (allegato, n. 2) entrano in vigore il 1° luglio 2016.
6 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 24 marzo 2016.
Allegato
(cifra III) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 200524 sugli stranieri
Art. 5 cpv.1 lett. d
Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
d. non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione penale.
Art. 61 cpv.1 lett. e
Un permesso decade:
e. con l’esecuzione di un’espulsione penale.
Art. 62 lett. b
Abrogata
Art. 63 cpv.1 lett. a e d, nonché2
Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:
sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 62 lettera a;
25 nei confronti dello straniero è stata pronunciata l’espulsione penale.
Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso1 lettera b.
2. Diritto penale minorile del 20 giugno 200326
Art. 19 cpv.2
Tutte le misure cessano con il compimento del 25° anno d’età.
All’entrata in vigore della legge del 20 giugno 2014 sulla cittadinanza (FF 2014 4461, allegato cifra II n. 1) la presente lett. d diventa lett. e.
Art. 27 cpv.1
La privazione della libertà fino a un anno può essere eseguita sotto forma di semiprigionia (art. 77b CP27. La privazione della libertà fino a un mese può essere eseguita anche per giorni. In tal caso la pena è ripartita su più periodi coincidenti con i giorni di riposo o di vacanze del minore.
Titolo prima dell’art. 48a
Sezione 2a Disposizione transitoria della modifica del 19 giugno 2015
Art. 48a
Ai minori nei confronti dei quali è stata ordinata una misura prima dell’entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 si applica l’articolo 19 capoverso2 nel tenore del 19 giugno 2015.
3. Codice di procedura penale28
Art. 132 cpv.3
Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi o una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere.
Art. 352 cpv.1 lett. c
Abrogata
4. Procedura penale militare del 23 marzo 197929
Art. 119 cpv.1 lett. a n. 3
Art. 212 cpv.1, primo periodo
Il Cantone d’esecuzione è incaricato dell’esecuzione delle pene detentive, delle pene pecuniarie, delle multe e delle misure. …
5. Legge del 6 ottobre 199530 sul servizio civile
Art. 72 cpv.1, secondo periodo
… Se è pronunciata anche l’esclusione dal servizio civile ai sensi del capoverso3, la pena pecuniaria o l’esecuzione in forma di lavoro di pubblica utilità sono escluse.
Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.