Fonte

142.20

Legge federale sugli stranieri (LStr)
(LStrI)

del 16 dicembre 2005 (Stato 1° gennaio 2018)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 121 capoverso1 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 20022, decreta:

Capitolo 1 Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina l’entrata, la partenza, il soggiorno e il ricongiungimento familiare degli stranieri in Svizzera. Essa disciplina inoltre la promozione della loro integrazione.

Art. 2 Campo d’applicazione

La presente legge si applica laddove, in materia di stranieri, non siano applicabili altre disposizioni del diritto federale oppure trattati internazionali conclusi dalla Svizzera.

Ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea (CE) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

Ai cittadini degli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) e ai loro familiari, nonché ai lavoratori distaccati in Svizzera da un datore di lavoro con domicilio o sede in uno di questi Stati, la presente legge si applica solo se l’Accordo del 21 giugno 20014 di emendamento della Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio non contiene disposizioni derogatorie o se la presente legge prevede disposizioni più favorevoli.

RU 2007 5437

Le disposizioni sulla procedura in materia di visto nonché sull’entrata in Svizzera e sulla partenza dalla Svizzera si applicano soltanto in quanto gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen non contemplino disposizioni divergenti.5

Gli Accordi di associazione alla normativa di Schengen sono elencati nell’allegato 1 numero1.6

Capitolo 2 Principi dell’ammissione e dell’integrazione

Art. 3 Ammissione

L’ammissione in Svizzera dello straniero che esercita un’attività lucrativa è subordinata all’interesse dell’economia svizzera; sono determinanti le opportunità di integrazione duratura nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociale e sociopolitico. È tenuto conto adeguatamente dei bisogni culturali e scientifici della Svizzera.

Lo straniero è inoltre ammesso in Svizzera se impegni di diritto internazionale pubblico, motivi umanitari o la ricostituzione dell’unione familiare lo esigono.

Nell’ammissione di stranieri è tenuto conto dell’evoluzione demografica, sociale e sociopolitica della Svizzera.

Art. 4 Integrazione

L’integrazione mira alla convivenza della popolazione residente indigena e di quella straniera, sulla base dei valori sanciti dalla Costituzione federale, nonché sulla base del rispetto reciproco e della tolleranza.

L’integrazione è volta a garantire agli stranieri che risiedono legalmente e a lungo termine in Svizzera la possibilità di partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società.

L’integrazione presuppone la volontà degli stranieri di integrarsi nella società e un atteggiamento di apertura da parte della popolazione svizzera.

Occorre che gli stranieri si familiarizzino con la realtà sociale e le condizioni di vita in Svizzera, segnatamente imparando una lingua nazionale.

Introdotto dall’art. 127 qui avanti. Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149).

Capitolo 3 Entrata e partenza

Art. 5 Condizioni d’entrata

Lo straniero che intende entrare in Svizzera:

  1. dev’essere in possesso di un documento di legittimazione riconosciuto per il passaggio del confine e, se richiesto, di un visto;

  2. deve disporre dei mezzi finanziari necessari al soggiorno;

  3. non deve costituire un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici né per le relazioni internazionali della Svizzera; e

  4. 7 non dev’essere oggetto di una misura di respingimento né di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis del Codice penale (CP)8 o dell’articolo 49a o 49abis del Codice penale militare del 13 giugno 19279 (CPM).

Egli deve offrire garanzia che partirà dalla Svizzera se prevede di soggiornarvi soltanto temporaneamente.

Il Consiglio federale determina i documenti di legittimazione riconosciuti per il passaggio del confine.11 Rilascio del visto

Il visto è rilasciato, su incarico della competente autorità federale o cantonale, dalla rappresentanza svizzera all’estero o da un’altra autorità designata dal Consiglio

In caso di rifiuto del visto per un soggiorno non sottostante a permesso (art. 10), la competente rappresentanza all’estero emana, mediante un modulo, una decisione a nome della Segreteria di Stato della migrazione (SEM)12 o del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), a seconda della sfera di competenze. Il Consiglio federale può prevedere che anche altri servizi del DFAE siano abilitati a emanare decisioni a

Contro una decisione secondo il capoverso2 può essere fatta opposizione scritta entro 30 giorni all’autorità che ha emanato la decisione (SEM o DFAE). L’arti-

Nuovo testo giusta il n. IV3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle

art. 2 lett. a).

Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405

art. 2 lett. a).

La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv.

dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e colo63 della legge federale del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa si applica per analogia.15

Per la copertura di eventuali spese di soggiorno, assistenza o connesse al viaggio di ritorno, possono essere richieste una dichiarazione di garanzia temporanea, una cauzione o altre garanzie.16

Art. 717 Passaggio di confine e controlli al confine

L’entrata in Svizzera e la partenza dalla Svizzera sono rette dagli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen.

Il Consiglio federale disciplina i controlli sulle persone che possono essere svolti al confine in conformità degli Accordi suddetti. Se l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione di allontanamento secondo l’articolo 64.18

Se, giusta l’articolo 24, 25 o 26 del codice frontiere Schengen19, i controlli al confine svizzero sono temporaneamente ripristinati e l’entrata è rifiutata, l’autorità competente per il controllo al confine emana una decisione motivata e impugnabile, mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen. Il rifiuto d’entrata è immediatamente esecutivo. Un eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.20

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (RU 2010 2063; FF 2009 3629). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023, FF 2013 2195).

Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405

art. 2 lett. a).

Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405

art. 2 lett. a).

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925;

Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 105 del 13.4.2006, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 1051/2013, GU L 295 del 6.11.2013, pag.1.

Introdotto dall’all. al DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’art.2 del DF del 26 set. 2014 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE)

n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 535; FF 2014 2935 2971).

Art. 821

Art. 9 Competenza in materia di controllo al confine

I Cantoni eseguono il controllo delle persone sul loro territorio sovrano.

D’intesa con i Cantoni di confine, il Consiglio federale disciplina il controllo delle persone da parte della Confederazione nell’area di confine.

Capitolo 4 Obbligo del permesso e di notificazione

Art. 10 Soggiorno senza attività lucrativa

Per un soggiorno di tre mesi al massimo senza attività lucrativa lo straniero non necessita di un permesso; se nel visto è fissato un soggiorno di durata inferiore, vale questa durata.

Lo straniero che intende soggiornare in Svizzera per oltre tre mesi senza attività lucrativa necessita di un permesso. Il permesso va chiesto prima dell’entrata in Svizzera all’autorità competente per il luogo di residenza previsto. Rimane salvo l’articolo 17 capoverso2.

Art. 11 Soggiorno con attività lucrativa

Lo straniero che intende esercitare un’attività lucrativa in Svizzera necessita di un permesso indipendentemente dalla durata del soggiorno. Il permesso va richiesto all’autorità competente per il luogo di lavoro previsto.

È considerata attività lucrativa, poco importa se svolta a titolo gratuito od oneroso, qualsiasi attività dipendente o indipendente normalmente esercitata dietro compenso.

Se si tratta di attività lucrativa dipendente, il permesso dev’essere chiesto dal datore di lavoro.

Art. 12 Notificazione

Lo straniero che necessita di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio deve notificarsi presso l’autorità competente per il luogo di residenza in Svizzera prima della scadenza del soggiorno esente da permesso o prima di iniziare un’attività lucrativa.

Se si trasferisce in un altro Comune o Cantone, lo straniero deve notificarsi presso l’autorità competente per il nuovo luogo di residenza.

Il Consiglio federale stabilisce i termini di notificazione.

Art. 13 Procedura di permesso e procedura di notificazione

All’atto della notificazione, lo straniero deve presentare un documento di legittimazione valido. Il Consiglio federale determina le eccezioni e i documenti di legittimazione riconosciuti.

L’autorità competente può esigere la produzione di un estratto del casellario giudiziale dello Stato d’origine o di provenienza, come pure di altri documenti necessari per la procedura.

La notificazione può avvenire soltanto quando lo straniero è in grado di esibire tutti i documenti necessari per il rilascio del permesso, designati dall’autorità competente.

Art. 14 Deroghe all’obbligo del permesso e di notificazione

Il Consiglio federale può emanare disposizioni più favorevoli in merito all’obbligo del permesso e di notificazione, segnatamente allo scopo di facilitare servizi transfrontalieri temporanei.

Art. 15 Notificazione della partenza

Lo straniero titolare di un permesso deve notificare all’autorità competente per il luogo di residenza la propria partenza per un altro Comune o Cantone oppure per l’estero.

Art. 16 Notificazione in caso di alloggio a pagamento

Chi dà alloggio a pagamento deve notificare lo straniero all’autorità cantonale competente.

Art. 17 Regolamentazione del soggiorno fino alla decisione relativa al permesso

Lo straniero entrato legalmente in Svizzera in vista di un soggiorno temporaneo, ma che in seguito richiede un permesso per un soggiorno duraturo, deve attendere la decisione all’estero.

Se è manifesto che le condizioni d’ammissione saranno adempite, l’autorità cantonale competente può autorizzare lo straniero a rimanere in Svizzera durante la procedura.

Capitolo 5 Condizioni d’ammissione

Sezione 1 Ammissione per un soggiorno con attività lucrativa

Art. 18 Esercizio di un’attività lucrativa dipendente

dipendente se:

  1. l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;

  2. un datore di lavoro ne ha fatto domanda; e

  3. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20–25.

Art. 19 Esercizio di un’attività lucrativa indipendente

indipendente se:

  1. l’ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera;

  2. sono adempite le condizioni necessarie al finanziamento e all’esercizio di tale attività; e

  3. sono adempite le condizioni di cui agli articoli 20 e 23–25.

Art. 20 Misure limitative

Il Consiglio federale può limitare il numero dei primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora (art. 32 e 33) per l’esercizio di un’attività lucrativa. Esso consulta preventivamente i Cantoni e le parti sociali.

Il Consiglio federale può stabilire contingenti massimi per la Confederazione e i Cantoni.

La SEM può emanare decisioni per primi permessi di soggiorno di breve durata e di dimora computandoli sui contingenti federali oppure aumentare i contingenti cantonali. Essa tiene conto dei bisogni dei Cantoni e dell’interesse dell’economia svizzera.

Art. 21 Priorità

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa unicamente se è dimostrato che per tale attività non è possibile reperire un lavoratore indigeno o un cittadino di uno Stato con cui è stato concluso un accordo di libera circolazione delle persone che corrisponda al profilo richiesto.

Sono considerati lavoratori indigeni:

  1. i cittadini svizzeri;

  2. i titolari di un permesso di domicilio;

  3. i titolari di un permesso di dimora autorizzati a esercitare un’attività lucrativa.

In deroga al capoverso1, lo straniero con diploma universitario svizzero può essere ammesso in Svizzera se la sua attività lucrativa riveste un elevato interesse scientifico o economico. È ammesso provvisoriamente per un periodo di sei mesi a partire dalla conclusione della sua formazione o della sua formazione continua in Svizzera affinché possa trovare una siffatta attività lucrativa.22 23

Art. 22 Condizioni di salario e di lavoro

unicamente se sono osservate le condizioni di lavoro e di salario usuali nella località, nella professione e nel settore.

Art. 23 Condizioni personali

Il permesso di soggiorno di breve durata o di dimora per esercitare un’attività lucrativa può essere rilasciato solo a quadri, specialisti e altri lavoratori qualificati.

All’atto del rilascio del permesso di dimora occorre inoltre esaminare se la qualifica professionale, la capacità di adattamento professionale e sociale, le conoscenze linguistiche e l’età dell’interessato ne lascino presagire un’integrazione durevole nel mercato svizzero del lavoro e nel contesto sociopolitico.

In deroga ai capoversi1 e 2, possono essere ammessi in Svizzera:

  1. investitori e imprenditori che mantengono posti di lavoro o ne creano di nuovi;

  2. persone riconosciute in ambito scientifico, culturale o sportivo;

  3. persone con conoscenze o attitudini professionali specifiche, sempreché ne sia dimostrato il bisogno;

  4. persone trasferite in Svizzera che fanno parte dei quadri di aziende attive sul piano internazionale;

  5. persone la cui attività in Svizzera è indispensabile nel contesto di relazioni d’affari internazionali importanti dal punto di vista economico.

Art. 24 Abitazione

unicamente se dispone di un’abitazione conforme ai suoi bisogni.

Art. 25 Ammissione di frontalieri

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa come frontaliero unicamente se:

a. fruisce di un diritto di soggiorno duraturo in uno Stato limitrofo e il suo luogo di residenza si trova da almeno sei mesi nella vicina zona di frontiera; e

Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

b. lavora in Svizzera entro la zona di frontiera.

Gli articoli 20, 23 e 24 non sono applicabili.

Art. 26 Ammissione di servizi transfrontalieri

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per prestare servizi transfrontalieri temporanei unicamente se la sua attività è nell’interesse dell’economia svizzera.

Si applicano per analogia le condizioni di cui agli articoli 20, 22 e 23.

Sezione 2 Ammissione per un soggiorno senza attività lucrativa

Art. 27 Formazione e formazione continua24

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o una formazione continua se:25

  1. 26 la direzione dell’istituto scolastico conferma che la formazione o la formazione continua può essere intrapresa;

  2. vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni;

  3. dispone dei mezzi finanziari necessari; e

  4. 27 possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o la formazione continua previste.

Per i minorenni, dev’essere garantito che qualcuno li assista adeguatamente.

La prosecuzione del soggiorno in Svizzera dopo la conclusione o l’interruzione della formazione o della formazione continua è retta dalle condizioni generali di ammissione della presente legge.28

Art. 28 Redditieri

Lo straniero che non esercita più un’attività lucrativa può essere ammesso in Svizzera se:

a. ha raggiunto l’età minima fissata dal Consiglio federale;

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero (RU 2010 5957; FF 2010 351 367). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

  1. possiede legami personali particolari con la Svizzera; e

  2. dispone dei mezzi finanziari necessari.

Art. 29 Cure mediche

Lo straniero può essere ammesso in Svizzera per ricevere cure mediche. Il finanziamento e la partenza dalla Svizzera devono essere garantiti.

Sezione 3 Deroghe alle condizioni d’ammissione

Art. 30

È possibile derogare alle condizioni d’ammissione (art. 18–29) al fine di:

  1. disciplinare l’attività lucrativa degli stranieri ammessi in Svizzera nel quadro del ricongiungimento familiare, purché non sussista un diritto ad esercitare un’attività lucrativa (art. 46);

  2. tenere conto dei casi personali particolarmente gravi o di importanti interessi pubblici;

  3. disciplinare il soggiorno dei minori affiliati;

  4. proteggere le persone particolarmente esposte al pericolo di sfruttamento nel contesto della loro attività lucrativa;

  5. 29 disciplinare il soggiorno delle vittime e dei testimoni della tratta di esseri umani, nonché delle persone che collaborano con le autorità di perseguimento penale nell’ambito di un programma di protezione dei testimoni svizzero, estero o di un tribunale penale internazionale;

  6. consentire soggiorni nel quadro di programmi di aiuto e di sviluppo in materia di cooperazione economica e tecnica;

  7. 30 agevolare gli scambi internazionali nel settore economico, scientifico e culturale, nonché la formazione professionale e la formazione professionale continua;

  8. semplificare il trasferimento, per motivi aziendali, di quadri superiori e specialisti indispensabili in imprese che operano su scala internazionale;

  9. 31 …

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 23 dic. 2011 sulla protezione extraprocessuale dei testimoni, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 6715; FF 2011 1).

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in

  1. 32 consentire soggiorni di formazione continua in Svizzera a impiegati alla pari collocati da un’organizzazione riconosciuta;

  2. agevolare la riammissione degli stranieri ex titolari di un permesso di dimora o di domicilio;

  3. disciplinare l’attività lucrativa e la partecipazione a programmi occupazionali da parte di richiedenti l’asilo (art. 43 della L del 26 giu. 199833 sull’asilo, LAsi), stranieri ammessi provvisoriamente (art. 85) e persone bisognose di protezione (art. 75 LAsi).

Il Consiglio federale stabilisce le condizioni generali e disciplina la procedura.

Sezione 4 Apolidi

Art. 31

Le persone riconosciute dalla Svizzera come apolidi hanno diritto a un permesso di dimora nel Cantone in cui soggiornano legalmente.

Agli apolidi che adempiono le fattispecie di cui all’articolo 83 capoverso 7 si applicano le disposizioni concernenti gli stranieri ammessi provvisoriamente secondo l’articolo 83 capoverso8.

...34

Capitolo 6 Regolamentazione del soggiorno

Art. 32 Permesso di soggiorno di breve durata

Per soggiorni di un anno al massimo è rilasciato un permesso di breve durata.

Esso è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

Può essere prorogato fino a due anni. Il cambiamento d’impiego è possibile solo per motivi gravi.

Un nuovo permesso di breve durata può essere rilasciato solo dopo un’adeguata interruzione del soggiorno in Svizzera.

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in

Art. 33 Permesso di dimora

Per soggiorni di oltre un anno è rilasciato un permesso di dimora.

Il permesso di dimora è rilasciato per un determinato scopo di soggiorno e può essere vincolato a ulteriori condizioni.

È di durata limitata e può essere prorogato se non vi sono motivi di revoca secondo l’articolo62 capoverso 135.

Art. 34 Permesso di domicilio

Il permesso di domicilio è di durata illimitata e non è vincolato a condizioni.

Il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che:

  1. ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora; e

  2. non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo62 capoverso1.

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno più breve se motivi gravi lo giustificano.

Il permesso di domicilio può essere rilasciato dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se lo straniero è ben integrato, segnatamente se conosce bene una lingua nazionale.

I soggiorni temporanei non sono presi in considerazione per il computo dei cinque anni giusta i capoversi2 lettera a e 4.36 I soggiorni in vista di una formazione o di una formazione continua (art. 27) sono presi in considerazione se al termine degli stessi la persona interessata è stata titolare di un permesso di dimora duraturo per un periodo ininterrotto di due anni.37

Art. 35 Permesso per frontalieri

Il permesso per frontalieri è rilasciato per un’attività lucrativa entro la zona di frontiera (art. 25).

Il titolare del permesso per frontalieri deve recarsi almeno una volta alla settimana al suo luogo di residenza all’estero; il permesso può essere vincolato ad altre condizioni.

Il permesso per frontalieri è di durata limitata e può essere prorogato.

Nuovo rimando giusta il n. IV3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 2010 (Ammissione agevolata di stranieri con diploma universitario svizzero), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5957; FF 2010 351 367).

Nuovo testo del per. giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 689; FF 2013 3085).

Dopo un’attività lucrativa ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto alla proroga del permesso se non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo62 capoverso 1.

Art. 36 Luogo di residenza

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio può scegliere liberamente il luogo di residenza entro il Cantone che ha rilasciato il permesso.

Art. 37 Trasferimento della residenza in un altro Cantone

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora che intende trasferire la propria residenza in un altro Cantone deve richiedere dapprima il permesso dal nuovo Cantone.

Il titolare di un permesso di dimora ha diritto di cambiare Cantone se non è disoccupato e non sussistono motivi di revoca secondo l’articolo62 capoverso1.

Il titolare di un permesso di domicilio ha diritto di cambiare Cantone se non sussistano motivi di revoca secondo l’articolo63.

Per soggiornare temporaneamente in un altro Cantone non è necessario alcun permesso.

Art. 38 Attività lucrativa

Il titolare di un permesso di soggiorno di breve durata ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Il cambiamento d’impiego può essere autorizzato se sussistono motivi gravi e sono adempite le condizioni di cui agli articoli 22 e 23.

Il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale attività in tutta la Svizzera. Egli non necessita di un’autorizzazione per cambiare impiego.

Il titolare di un permesso di dimora può essere autorizzato a passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.

Il titolare di un permesso di domicilio può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 39 Attività lucrativa dei frontalieri

Il titolare di un permesso per frontalieri può esercitare temporaneamente la sua attività lucrativa fuori della zona di frontiera. Se intende trasferire il centro della sua attività nella zona di frontiera di un altro Cantone, deve richiedere un permesso del nuovo Cantone. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento di Cantone.

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a cambiare impiego se sono adempite le condizioni di cui agli articoli21 e 22. Dopo un’attività ininterrotta di cinque anni il titolare ha diritto al cambiamento d’impiego.

Il titolare di un permesso per frontalieri può essere autorizzato a passare da un’attività dipendente a un’attività indipendente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 19 lettere a e b.

Art. 40 Autorità competenti per il rilascio dei permessi e decisione preliminare delle autorità preposte al mercato del lavoro

I permessi di cui agli articoli 32–35 e 37–39 sono rilasciati dai Cantoni. È fatta salva la competenza dell’autorità federale nel contesto di misure limitative (art. 20) e di deroghe alle condizioni d’ammissione (art. 30) e alla procedura d’approvazione (art. 99).

Se non sussiste un diritto all’esercizio di un’attività lucrativa, è necessaria una decisione preliminare delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro per ammettere l’esercizio di un’attività lucrativa, il cambiamento d’impiego o il passaggio a un’attività indipendente.

Se un Cantone chiede il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora computato sui contingenti della Confederazione, la decisione preliminare è emanata dalla SEM.

Art. 41 Carte di soggiorno

Con il permesso, lo straniero riceve di norma una carta di soggiorno.

Lo straniero ammesso provvisoriamente (art. 83) riceve una carta di soggiorno che ne indica la condizione giuridica.

La carta di soggiorno per i titolari del permesso di domicilio è rilasciata a fini di controllo per una durata di cinque anni.

La carta di soggiorno può essere provvista di un microchip. Questo contiene l’immagine del viso e le impronte digitali del titolare, nonché i dati iscritti nella zona a lettura ottica.38

Il Consiglio federale stabilisce quali persone dispongono di una carta di soggiorno provvista di microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.39

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

La SEM determina forma e contenuto delle carte di soggiorno. Può affidarne parzialmente o interamente l’allestimento a terzi.40 Art. 41a41 Sicurezza e lettura del microchip

Il microchip è protetto contro le falsificazioni e la lettura non autorizzata. Il Consiglio federale stabilisce i requisiti tecnici.

Il Consiglio federale può concludere con gli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen e con altri Stati trattati concernenti la lettura delle impronte digitali registrate nel microchip, purché gli Stati interessati dispongano di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Art. 41b42 Servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche

Il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche e gli appaltatori generali interessati devono dimostrare di:

  1. possedere le conoscenze specialistiche e le qualifiche necessarie;

  2. garantire una produzione sicura, di alta qualità, puntuale e conforme alle pertinenti specifiche;

  3. garantire il rispetto della protezione dei dati; e

  4. disporre di sufficienti risorse finanziarie.

Gli aventi economicamente diritto, i titolari di quote, i membri del consiglio di amministrazione o di un organo analogo, i membri della direzione e le altre persone che hanno o possono avere un’influenza determinante sull’impresa o sulla produzione delle carte di soggiorno biometriche devono godere di buona reputazione. Possono essere eseguiti controlli di sicurezza ai sensi dell’articolo 6 dell’ordinanza del 19 dicembre 200143 sui controlli di sicurezza relativi alle persone.

La SEM può esigere in ogni tempo i documenti necessari per la verifica dei requisiti di cui ai capoversi1 e 2. Se il servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche fa parte di un gruppo di imprese, tali requisiti si applicano all’intero gruppo.

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

[RU 2002 377, 2005 4571, 2006 4177 art. 13 4705 n. II1, 2008 4943 n. I 3 5747 all. n. 2, 2009 6937 all.4 n. II2. RU 2011 1031 art. 31 cpv. 1]. Vedi ora l’O del4 mar. 2011 (RS 120.4).

Le disposizioni di cui ai capoversi 1–3 sono applicabili ai prestatori di servizi e ai fornitori se le loro prestazioni rivestono un’importanza determinante per la produzione delle carte di soggiorno biometriche.

Il Consiglio federale stabilisce gli ulteriori requisiti applicabili al servizio incaricato dell’allestimento delle carte di soggiorno biometriche, agli appaltatori generali, ai prestatori di servizi e ai fornitori.

Capitolo 7 Ricongiungimento familiare

Art. 42 Familiari di cittadini svizzeri

I coniugi stranieri e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.

I familiari stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se sono in possesso di un permesso di dimora duraturo rilasciato loro da uno Stato con cui la Svizzera ha concluso un accordo di libera circolazione delle persone. Sono considerati familiari:

  1. il coniuge e i parenti in linea discendente, se minori di21 anni o a carico;

  2. i parenti e gli affini in linea ascendente, se a carico.

Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 43 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di domicilio

Il coniuge straniero e i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di domicilio hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con lui.

Dopo un soggiorno regolare e ininterrotto di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio del permesso di domicilio.

I figli minori di 12 anni hanno diritto al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 44 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di dimora

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di dimora può essere rilasciato un permesso di dimora se:

  1. coabitano con lui;

  2. vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni; e

  3. non dipendono dall’aiuto sociale.

Art. 45 Coniugi e figli di stranieri titolari del permesso di soggiorno di breve durata

Al coniuge straniero e ai figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di uno straniero titolare del permesso di soggiorno di breve durata può essere rilasciato un permesso di soggiorno di breve durata se:

  1. coabitano con lui;

  2. vi è a disposizione un’abitazione conforme ai loro bisogni; e

  3. non dipendono dall’aiuto sociale.

Art. 45a44 Nullità del matrimonio Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare con il coniuge secondo gli articoli 42–45 le autorità competenti rilevano indizi di una causa di nullità conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 del Codice civile45 (CC), ne informano l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare con il coniuge è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.

Art. 46 Attività lucrativa del coniuge e dei figli

Il coniuge e i figli di un cittadino svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora (art. 42–44) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in tutta la Svizzera.

Art. 47 Termine per il ricongiungimento familiare

Il diritto al ricongiungimento familiare dev’essere fatto valere entro cinque anni. Per i figli con più di 12 anni il termine si riduce a 12 mesi.

Questi termini non si applicano per il ricongiungimento familiare secondo l’articolo 42 capoverso2.

Il termine decorre:

  1. dal momento dell’entrata in Svizzera o dell’insorgere del legame familiare, per i familiari di un cittadino svizzero secondo l’articolo 42 capoverso1;

  2. con il rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l’insorgere del legame familiare, per i familiari di uno straniero.

Il ricongiungimento familiare differito è autorizzato unicamente se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. Se necessario, i figli con più di14 anni vengono sentiti in merito al ricongiungimento.

Introdotto dal n. I1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in

Art. 48 Affiliati in vista d’adozione

L’affiliato ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se:

  1. ne è prevista l’adozione in Svizzera;

  2. sono adempite le disposizioni di diritto civile sul collocamento in vista d’adozione; e

  3. l’entrata in Svizzera a scopo di adozione è avvenuto legalmente.

Se l’adozione prevista non ha luogo, sussiste un diritto alla proroga del permesso di dimora e, dopo cinque anni a decorrere dall’entrata in Svizzera, al rilascio del permesso di domicilio.

Art. 49 Deroghe all’esigenza della coabitazione

L’esigenza della coabitazione secondo gli articoli 42–44 non è applicabile se possono essere invocati motivi gravi che giustificano il mantenimento di residenze separate e se la comunità familiare continua a sussistere.

Art. 50 Scioglimento della comunità familiare

Dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se:

  1. l’unione coniugale è durata almeno tre anni e l’integrazione è avvenuta con successo; o

  2. gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera.

Può segnatamente essere un grave motivo personale secondo il capoverso1 lettera b il fatto che il coniuge è stato vittima di violenza nel matrimonio, che il matrimonio contratto non è espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel Paese d’origine risulta fortemente compromessa.46

Il termine per il rilascio del permesso di domicilio è retto dall’articolo34.

Art. 51 Estinzione del diritto al ricongiungimento familiare

I diritti giusta l’articolo 42 si estinguono se:

  1. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno;

  2. sussistono motivi di revoca secondo l’articolo63.

Nuovo testo giusta il n. I1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1035; FF 2011 1987).

I diritti giusta gli articoli 43,48 e 50 si estinguono se:

  1. sono invocati abusivamente, segnatamente per eludere le prescrizioni della presente legge o le pertinenti disposizioni d’esecuzione sull’ammissione e sul soggiorno;

  2. sussistono motivi di revoca secondo l’articolo62 capoverso1.

Art. 52 Unione domestica registrata

Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Capitolo 8 Integrazione

Art. 53 Promozione dell’integrazione

Nell’adempiere i loro compiti rispettivi, la Confederazione, i Cantoni e i Comuni tengono conto delle esigenze dell’integrazione.

Essi creano condizioni quadro favorevoli alla parità di opportunità e alla partecipazione della popolazione straniera alla vita pubblica.

Essi incoraggiano segnatamente l’apprendimento della lingua, l’avanzamento professionale, la previdenza per la salute nonché tutto quanto è in grado di facilitare la comprensione reciproca della popolazione svizzera e straniera e la loro convivenza.

Essi tengono conto delle esigenze particolari dell’integrazione delle donne, dei fanciulli e degli adolescenti.

Le autorità federali, cantonali e comunali, le parti sociali, le organizzazioni non governative e le associazioni degli stranieri cooperano nel lavoro d’integrazione.

Art. 54 Considerazione del grado d’integrazione

Il rilascio di un permesso di dimora o di soggiorno di breve durata può essere vincolato alla condizione che lo straniero frequenti un corso di lingue o d’integrazione. Ciò vale anche per il rilascio di un permesso nel contesto del ricongiungimento familiare (art. 43–45). L’obbligo di frequentare un corso può essere stabilito in un accordo d’integrazione.

Il grado d’integrazione è preso in considerazione per il rilascio del permesso di domicilio (art.34 cpv. 4) e nelle decisioni discrezionali delle autorità, segnatamente in merito a misure di allontanamento e di espulsione, nonché in merito a divieti d’entrata (art. 96).

Art. 5547 Contributi finanziari

La Confederazione contribuisce finanziariamente all’integrazione conformemente ai capoversi2 e 3. Tali contributi completano le spese sostenute dai Cantoni a favore dell’integrazione.

I contributi per persone ammesse provvisoriamente, rifugiati riconosciuti e persone bisognose di protezione titolari di un permesso di dimora, per i quali la Confederazione rimborsa ai Cantoni le spese d’aiuto sociale secondo l’articolo 87 della presente legge e gli articoli 88 e 89 LAsi48, sono versati sotto forma di somme forfettarie per l’integrazione o di finanziamenti destinati a programmi cantonali d’integrazione. Possono essere subordinati al raggiungimento di obiettivi sociopolitici e limitati a determinati gruppi di persone.

Gli altri contributi sono versati per il finanziamento di programmi cantonali di integrazione nonché per programmi e progetti di portata nazionale volti a promuovere l’integrazione degli stranieri a prescindere dal loro statuto. Il coordinamento e lo svolgimento delle attività nell’ambito dei programmi e progetti possono essere affidati a terzi.

Il Consiglio federale fissa l’importo dei contributi della Confederazione secondo i capoversi2 e 3.

Il Consiglio federale designa i settori da promuovere e disciplina i dettagli della procedura di cui ai capoversi2 e 3.

Art. 56 Informazione

Confederazione, Cantoni e Comuni provvedono a un’adeguata informazione degli stranieri sulle condizioni di vita e di lavoro in Svizzera, segnatamente sui loro diritti e doveri.

Gli stranieri sono informati circa le offerte esistenti in materia di promozione dell’integrazione.

Confederazione, Cantoni e Comuni informano la popolazione sulla politica migratoria e sulla situazione particolare degli stranieri.

Art. 57 Coordinamento dell’integrazione

La SEM coordina i provvedimenti dei servizi federali per l’integrazione degli stranieri, segnatamente nei settori dell’assicurazione contro la disoccupazione, della formazione professionale e della sanità.

Essa assicura lo scambio d’informazioni e di esperienze con i Cantoni.

I Cantoni designano un servizio che funga da interlocutore della SEM nelle questioni inerenti all’integrazione.

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014

Art. 5849 Commissione della migrazione

Il Consiglio federale istituisce una commissione consultiva composta di stranieri e svizzeri.

La commissione si occupa delle questioni sociali, economiche, culturali, politiche, demografiche e giuridiche sollevate dall’entrata, dalla dimora e dal ritorno di tutti gli stranieri, comprese le persone del settore dell’asilo.

La commissione collabora con le competenti autorità federali, cantonali e comunali nonché con le organizzazioni non governative attive nella migrazione, segnatamente con le commissioni cantonali e comunali per gli stranieri attive nel settore dell’integrazione. Essa prende parte allo scambio di opinioni ed esperienze a livello internazionale.

La commissione può essere sentita su questioni di principio inerenti alla promozione dell’integrazione. È autorizzata a chiedere il versamento di contributi finanziari alla SEM per svolgere progetti d’integrazione di portata nazionale.

Il Consiglio federale può attribuire altri compiti alla commissione.

Capitolo 9 Documenti di viaggio

Art. 59

La SEM può rilasciare un documento di viaggio allo straniero privo di documenti.

Ha diritto a un documento di viaggio lo straniero che:

  1. è considerato rifugiato ai sensi della Convenzione del 28 luglio 195150 sullo statuto dei rifugiati;

  2. è riconosciuto apolide dalla Svizzera ai sensi della Convenzione del 28 settembre 195451 sullo statuto degli apolidi;

  3. è privo di documenti ed è titolare di un permesso di domicilio.

Non ha diritto al rilascio di un documento di viaggio lo straniero che ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera o è stato condannato con sentenza passata in giudicato all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP52 o dell’articolo 49a o 49abis

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014

Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121

La registrazione dei dati biometrici e la trasmissione dei dati del documento di viaggio al servizio incaricato del suo allestimento possono essere parzialmente o interamente affidate a terzi. L’articolo 6a della legge del 22 giugno 200155 sui documenti d’identità si applica per analogia.56

I documenti di viaggio per stranieri possono essere provvisti di un microchip. Il microchip può contenere un’immagine digitalizzata del viso e le impronte digitali del titolare del documento. Possono esservi registrati anche gli altri dati di cui all’articolo 111 capoverso2 lettere a, c ed e. L’articolo 2a della legge del 22 giugno 2001 sui documenti d’identità si applica per analogia.57

Il Consiglio federale determina quali tipi di documenti di viaggio per stranieri sono provvisti di un microchip e quali dati devono essere registrati nello stesso.58

Capitolo 10 Fine del soggiorno

Sezione 1 Aiuto al ritorno e alla reintegrazione

Art. 60

La Confederazione può fornire un aiuto al ritorno e alla reintegrazione allo straniero che lascia la Svizzera di propria iniziativa o perché tenuto a farlo.

Possono chiedere un aiuto al ritorno e alla reintegrazione:

  1. le persone che hanno lasciato lo Stato d’origine o di provenienza a causa di un grave pericolo generale, segnatamente un conflitto armato, una guerra civile o una situazione di violenza generalizzata, o che non potevano rientrare in tale Stato durante il perdurare della minaccia, sempreché il loro soggiorno sia stato conforme alla presente legge ed esse siano tenute a lasciare la Svizzera;

  2. le persone di cui all’articolo 30 capoverso1 lettere d ed e.

L’aiuto al ritorno e alla reintegrazione comprende:

a. la consulenza per il ritorno secondo l’articolo 93 capoverso1 lettera a LA-

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto

Introdotto dall’art.2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto

  1. abis. l’accesso ai progetti in corso in Svizzera per il mantenimento della capacità al ritorno secondo l’articolo 93 capoverso1 lettera b LAsi;

  2. la partecipazione a progetti nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo per facilitare il ritorno e la reintegrazione secon do l’articolo 93 capoverso1 lettera c LAsi;

  3. un sostegno finanziario nel singolo caso per facilitare l’integrazione o per assicurare l’assistenza sanitaria nello Stato d’origine o di provenienza o in uno Stato terzo secondo l’articolo 93 capoverso1 lettera d LAsi.60 4 Il Consiglio federale disciplina le condizioni e la procedura per il versamento e il computo dei contributi.

Sezione 2 Decadenza e revoca dei permessi

Art. 61 Decadenza dei permessi

Un permesso decade:

  1. al momento della notificazione della partenza dalla Svizzera;

  2. con il rilascio di un permesso in un altro Cantone;

  3. alla scadenza della durata di validità;

  4. in seguito ad espulsione ai sensi dell’articolo68.

  5. 61 con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a CP62 o

  6. 64 con l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66abis CP o dell’arti- 2 Se lo straniero lascia la Svizzera senza notificare la propria partenza, il permesso di soggiorno di breve durata decade dopo tre mesi e il permesso di dimora e il permesso di domicilio dopo sei mesi. Il permesso di domicilio può, su richiesta, essere mantenuto per quattro anni.

Nuovo testo giusta il n. IV2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 Cost. sull’espulsione di stranieri che commettono reati (RU 2016 2329; FF 2013 5163). Nuovo testo giusta il n. IV3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle

Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6

Art. 6265 Revoca di permessi e di altre decisioni

L’autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, e le altre decisioni giusta la presente legge se:

  1. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d’autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali;

  2. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP66;

  3. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  4. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione;

  5. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale;

  6. 67 lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell’ambito di un annullamento secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 201468 sulla cittadinanza.

Un permesso o un’altra decisione giusta la presente legge non possono essere revocati per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione.

Art. 63 Revoca del permesso di domicilio

Il permesso di domicilio può essere revocato unicamente se:

  1. 69 sono adempiute le condizioni di cui all’articolo62 capoverso1 lettere a o b;

  2. lo straniero ha violato gravemente o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  3. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall’aiuto sociale in maniera durevole e considerevole;

  4. 70 lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell’ambito di un annullamento secondo l’articolo 36 della legge del 20 giugno 201471 sulla cittadinanza;

Nuovo testo giusta il n. IV3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle

Introdotta dal n. II1 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza svizzera, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2561; FF 2011 2567).

Nuovo testo giusta il n. IV3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle

Introdotta dal n. II1 dell’all. alla L del 20 giu. 2014 sulla cittadinanza, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 2561; FF 2011 2567).

e. 72 nei confronti dello straniero è stata pronunciata l’espulsione penale.

Il permesso di domicilio di uno straniero che soggiorna regolarmente e ininterrottamente da oltre 15 anni in Svizzera può essere revocato unicamente per i motivi di cui al capoverso1 lettera b e all’articolo62 capoverso1 lettera b.73

Il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura ma ha rinunciato all’espulsione74.75

Sezione 3 Misure di allontanamento e di respingimento

Art. 6476 Decisione di allontanamento

Le autorità competenti emanano una decisione di allontanamento ordinaria nei confronti dello straniero:

  1. che non è in possesso del permesso necessario;

  2. che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata (art. 5);

  3. cui il permesso è negato o il cui permesso è revocato o non è prorogato dopo un soggiorno autorizzato.

Lo straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera e che è in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen77 (Stato Schengen) è invitato senza formalità a recarsi immediatamente in tale Stato. Se lo straniero non dà seguito a questo invito, è emanata una decisione secondo il capoverso1. Qualora motivi di sicurezza e ordine pubblici o di sicurezza interna o esterna della Svizzera rendano opportuna la sua immediata partenza, è emanata una decisione senza previo invito.

Il ricorso contro le decisioni secondo il capoverso1 lettere a e b deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide entro dieci giorni sulla restituzione dell’effetto sospensivo.

Originaria lett. d. Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle sanzioni), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2016 1249; FF 2012 4181).

Nuovo testo giusta il n. IV3 della LF del 19 giu. 2015 (Modifica della disciplina delle

Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’Assemblea federale (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10).

Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925;

Tali Accordi sono elencati nell’all.1 n. 1.

Le competenti autorità cantonali nominano senza indugio una persona di fiducia che difenda durante la procedura di allontanamento gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato.

Il Consiglio federale definisce il ruolo, le competenze e le mansioni della persona di fiducia secondo il capoverso4.78 Art. 64a79 Allontanamento in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino

Se in virtù delle disposizioni del regolamento (UE) n. 604/201380 un altro Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino (cpv. 4) (Stato Dublino) è competente per lo svolgimento di una procedura d’asilo e d’allontanamento, la SEM emana una decisione di allontanamento nei confronti dello straniero che soggiorna illegalmente in Svizzera.81

Il ricorso contro la decisione di allontanamento deve essere presentato entro cinque giorni feriali dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. Lo straniero può, entro il termine di ricorso, chiedere la concessione dell’effetto sospensivo. Il Tribunale amministrativo federale decide entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta. Se l’effetto sospensivo non è accordato entro tale termine, l’allontanamento può essere eseguito.

Il Cantone di soggiorno dell’interessato è competente per l’esecuzione dell’allontanamento e, se necessario, per il versamento e il finanziamento delle prestazioni di aiuto sociale o del soccorso d’emergenza.

L’articolo 64 capoverso4 è applicabile ai minorenni non accompagnati.82

Gli Accordi di associazione alla normativa di Dublino sono elencati nell’allegato 1 numero2.

Introdotto dal n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; FF 2009 7737).

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag.31.

Nuovo testo giusta il n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento

Introdotto dal n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411).

Art. 64b83 Decisione di allontanamento notificata mediante modulo standard Se lo straniero è entrato illegalmente in Svizzera, la decisione di allontanamento gli è notificata mediante un modulo standard.

Art. 64c84 Allontanamento senza formalità

Lo straniero è allontanato senza formalità se:

  1. è riammesso in Austria, Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Norvegia, nei Paesi Bassi, in Polonia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia o Ungheria in virtù di un accordo di riammissione;

  2. 85 l’entrata gli è stata precedentemente negata in conformità dell’articolo 1386 del codice frontiere Schengen87.

Se lo straniero ne fa richiesta senza indugio, è emanata una decisione mediante un modulo standard (art. 64b).

Art. 64d88 Termine di partenza ed esecuzione immediata

Con la decisione di allontanamento è impartito un termine di partenza adeguato, compreso tra sette e 30 giorni. Se circostanze particolari quali la situazione familiare, problemi di salute o la lunga durata del soggiorno lo esigono, è impartito un termine di partenza più lungo o è prorogato il termine di partenza inizialmente impartito.

L’allontanamento è immediatamente esecutivo o può essere impartito un termine di partenza inferiore a sette giorni se:

a. lo straniero costituisce un pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici o per la sicurezza interna o esterna della Svizzera;

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Introdotto dall’all. al DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925;

Nuovo testo giusta l’art.2 del DF del 26 set. 2014 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 535; FF 2014 2935 2971).

Ora: all’art.14 (Regolamento [UE] 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen] GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv.3.

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

  1. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi al rinvio coatto;

  2. la domanda di rilascio di un permesso è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta;

  3. lo straniero è riammesso in uno degli Stati di cui all’articolo 64c capoverso 1 lettera a in virtù di un accordo di riammissione;

  4. allo straniero è stata precedentemente negata l’entrata in conformità dell’articolo 1389 del codice frontiere Schengen90 (art. 64c cpv.1 lett. b);

  5. lo straniero è allontanato in base agli Accordi di associazione alla normativa di Dublino (art. 64a).

Art. 64e91 Obblighi dopo la notificazione della decisione di allontanamento Dopo la notificazione della decisione di allontanamento, l’autorità competente può obbligare lo straniero a:

  1. presentarsi regolarmente a un’autorità;

  2. prestare adeguate garanzie finanziarie;

  3. depositare documenti di viaggio.

Art. 64f92 Traduzione della decisione di allontanamento

L’autorità competente provvede affinché, su richiesta, la decisione di allontanamento venga tradotta per scritto od oralmente in una lingua che sia o che si possa supporre comprensibile allo straniero.

La decisione di allontanamento notificata mediante un modulo standard secondo l’articolo 64b non è tradotta. Allo straniero è consegnato un foglio informativo contenente spiegazioni circa la decisione di allontanamento.

Art. 6593 Rifiuto d’entrata e allontanamento all’aeroporto

Se l’entrata in Svizzera è rifiutata al momento del controllo di confine all’aeroporto, lo straniero deve lasciare immediatamente la Svizzera.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64c cpv.1 lett. b.

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv.3.

Introdotto dall’all. al DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925;

Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

Nuovo testo giusta l’art.2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la Comunità europea concernente il recepimento del codice frontiere Schengen, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5629 5405 art. 2 lett. b; FF 2007 7149).

La SEM emana entro48 ore mediante il modulo previsto nell’Allegato V Parte B del codice frontiere Schengen94 una decisione motivata e impugnabile. Il ricorso contro tale decisione deve essere presentato entro48 ore dalla notificazione. Esso non ha effetto sospensivo. L’autorità di ricorso decide sul ricorso entro 72 ore.95

La persona allontanata è autorizzata a trattenersi per 15 giorni al massimo entro le zone di transito internazionali degli aeroporti per preparare la prosecuzione del viaggio, sempreché non siano disposti nei suoi confronti il rinvio coatto (art. 69), la carcerazione in vista di rinvio coatto o la carcerazione cautelativa (art. 76–78). Sono fatte salve le disposizioni relative all’ammissione provvisoria (art. 83) e alla presentazione di una domanda d’asilo (art. 22 LAsi96.97

Art. 6698

Art. 6799 Divieto d’entrare in Svizzera

Fatto salvo il capoverso 5, la SEM vieta l’entrata in Svizzera a uno straniero allontanato se:

  1. l’allontanamento è eseguito immediatamente in virtù dell’articolo 64d capoverso2 lettere a–c;

  2. lo straniero non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli.

La SEM può vietare l’entrata in Svizzera allo straniero che:

  1. ha violato o espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all’estero;

  2. ha causato spese d’aiuto sociale;

  3. si trova in carcerazione preliminare, in vista di rinvio coatto o cautelativa (art. 75–78).

Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 7 cpv.3.

Nuovo testo giusta l’art.2 del DF del 26 set. 2014 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) n. 1051/2013 che modifica il codice frontiere Schengen al fine di introdurre norme comuni sul ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne, in vigore dal 1° mar. 2015 (RU 2015 535; FF 2014 2935 2971).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e

Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925;

Il divieto d’entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni. Può essere pronunciato per una durata più lunga se l’interessato costituisce un grave pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblici.

L’Ufficio federale di polizia (fedpol) può, previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), vietare l’entrata in Svizzera a uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera. Fedpol può pronunciare un divieto d’entrata di durata superiore a cinque anni e, in casi gravi, di durata indeterminata.

L’autorità cui compete la decisione può, per motivi umanitari o altri motivi gravi, rinunciare eccezionalmente a pronunciare un divieto d’entrata oppure sospenderlo definitivamente o temporaneamente. A tal proposito occorre considerare segnatamente i motivi che hanno portato al divieto d’entrata nonché la protezione della sicurezza e dell’ordine pubblici e la salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera e ponderarli con gli interessi privati dell’interessato a una decisione di sospensione.100

Art. 68 Espulsione

Fedpol può disporre, previa consultazione del SIC, l’espulsione nei confronti di uno straniero allo scopo di salvaguardare la sicurezza interna o esterna della Svizzera.101

Con l’espulsione è impartito un termine di partenza adeguato.

L’espulsione è accompagnata da un divieto d’entrare in Svizzera di durata determinata o indeterminata. Fedpol può, per motivi gravi, sospendere temporaneamente il divieto.

Se l’interessato ha violato in modo rilevante o ripetutamente od espone a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblici oppure costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera, l’allontanamento è immediatamente esecutivo.

Sezione 4 Rinvio coatto

Art. 69 Decisione di rinvio coatto

L’autorità cantonale competente dispone il rinvio coatto se:

  1. lo straniero lascia scadere il termine impartitogli per la partenza;

  2. l’allontanamento o l’espulsione sono immediatamente esecutivi;

100 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 101 Nuovo testo giusta il n. I2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni

c. lo straniero è in carcere in base agli articoli 76 e 77 e la decisione d’allontanamento o d’espulsione è passata in giudicato.

L’autorità competente può rinviare nel Paese di sua scelta lo straniero che ha la possibilità di recarsi legalmente in più di uno Stato.

L’autorità competente può differire il rinvio coatto per un congruo periodo se circostanze particolari quali problemi di salute dell’interessato o la mancanza di possibilità di trasporto lo esigono. Essa conferma per scritto all’interessato il differimento del rinvio coatto.102

Prima del rinvio coatto di uno straniero minorenne non accompagnato, l’autorità competente si accerta che nello Stato di rimpatrio questi sarà affidato a un membro della sua famiglia, a un tutore o a una struttura di accoglienza che ne garantiscano la protezione.103

Art. 70 Perquisizione

Durante la procedura di allontanamento o di espulsione, la competente autorità cantonale può far perquisire lo straniero e le cose che ha con sé al fine di mettere al sicuro i documenti di viaggio o d’identità. La perquisizione è effettuata da una persona dello stesso sesso.

Se è stata emanata una decisione di prima istanza di allontanamento o di espulsione, l’autorità giudiziaria può ordinare la perquisizione di un’abitazione o di altri locali se vi è il sospetto che lo straniero vi si nasconda o che i documenti di viaggio e d’identità necessari per la procedura e l’esecuzione vi siano nascosti.104

Art. 71 Assistenza della Confederazione alle autorità d’esecuzione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia assiste i Cantoni incaricati dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure dell’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP105 o dell’artia. collaborando all’ottenimento dei documenti di viaggio;

b. organizzando il viaggio;

102 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto 103 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto 104 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 107 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121

c. 108 assicurando la collaborazione tra i Cantoni interessati e il DFAE.

Art. 71a109 Monitoraggio dei rinvii coatti

Il Consiglio federale disciplina la procedura e le competenze in materia di monitoraggio dei rinvii coatti.

Può affidare a terzi compiti in materia di monitoraggio dei rinvii coatti.

Art. 71b110 Trasmissione di dati medici per valutare l’idoneità al trasporto

Lo specialista competente per l’esame medico trasmette, su richiesta, i dati medici necessari per valutare l’idoneità al trasporto di persone oggetto di una decisione di allontanamento o di espulsione alle seguenti autorità, in quanto ne necessitino per l’adempimento dei loro compiti legali:

  1. le autorità cantonali cui compete l’allontanamento o l’espulsione;

  2. i collaboratori della SEM responsabili per l’organizzazione centrale e il coordinamento dell’esecuzione coattiva dell’allontanamento o dell’espulsione;

  3. il personale medico specializzato che, su incarico della SEM, assicura il monitoraggio medico sull’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione al momento della partenza.

Il Consiglio federale disciplina la conservazione e la cancellazione dei dati.

Art. 72111

Sezione 5 Misure coercitive

Art. 73 Fermo

La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:

a. notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;

108 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e 109 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto 110 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018

b. accertarne l’identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione.

Il fermo non può protrarsi oltre la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari e in ogni caso non oltre i tre giorni.

La persona fermata deve:

  1. venire informata del motivo del fermo;

  2. avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.

Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.

Su richiesta, l’autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.

La durata del fermo non viene computata nella durata di un’eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un’eventuale carcerazione preliminare o di un’eventuale carcerazione cautelativa.

Art. 74 Assegnazione di un luogo di soggiorno e divieto di accedere a un dato territorio

L’autorità cantonale competente può imporre a uno straniero di non abbandonare o di non accedere a un dato territorio se:

  1. lo straniero non è in possesso di un permesso di soggiorno di breve durata, di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio e perturba o mette in pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici, segnatamente mediante traffico illecito di stupefacenti; o

  2. 112 è stata pronunciata nei suoi confronti una decisione di allontanamento o di espulsione passata in giudicato e indizi concreti fanno temere che lo straniero non lasci la Svizzera entro il termine di partenza o lo straniero non ha rispettato il termine di partenza impartitogli;

  3. 113 il rinvio coatto è stato differito (art. 69 cpv. 3).

Queste misure sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro di registrazione e di procedura114 o in un centro speciale di cui all’articolo 26 112 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; 113 Introdotta dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto 114 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 20 cpv.2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2015 3989), con effetto dal 1° feb. 2014. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

capoverso 1bis LAsi115, è competente il Cantone in cui è ubicato il centro. Il divieto di accedere a un dato territorio può essere ordinato anche dall’autorità del Cantone in cui si trova questo territorio.116

Contro queste misure è ammissibile il ricorso a un’autorità giudiziaria cantonale. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 75 Carcerazione preliminare

Allo scopo di garantire l’attuazione della procedura d’allontanamento o di un procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP117 o dell’articolo 49a o 49abis CPM118, la competente autorità cantonale può far incarcerare per sei mesi al massimo, durante la preparazione della decisione in merito al diritto di soggiorno, lo straniero privo di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o di domicilio che:119

  1. 120 nella procedura d’asilo o d’allontanamento oppure nel procedimento penale in cui può essere pronunciata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM rifiuta di dichiarare la propria identità, presenta più domande d’asilo sotto diverse identità o non dà seguito ripetutamente a una citazione, senza sufficiente motivo, o, nella procedura d’asilo, non ottempera ad altri ordini impartitigli dall’autorità;

  2. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo 74;

  3. nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;

  4. presenta domanda d’asilo dopo essere stato allontanato in seguito alla revoca, passata in giudicato, del permesso (art.62 e 63) o alla mancata proroga dello stesso per violazione o esposizione a pericolo dell’ordine e della sicurezza pubblici o per minaccia della sicurezza interna o esterna della Svizzera;

  5. presenta domanda d’asilo dopo essere stato espulso (art. 68);

  6. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento o di un’espulsione; tale scopo è presunto allorché sarebbe stato possibile e ragio- 116 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in vigore dal 29 set. 2012 fino al 28 set. 2015 (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503) e prorogato fino al 28 set. 2019 giusta il n. II della LF del 26 set. 2014 (RU 2015 2047; FF 2014 1869).

119 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 120 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 nevolmente esigibile presentare prima la domanda d’asilo e quest’ultima è presentata in prossimità di una carcerazione, di un procedimento penale, dell’esecuzione di una pena o dell’emanazione di una decisione di allontanamento;

  1. minaccia in modo grave o espone a serio pericolo la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;

  2. è stato condannato per un crimine.

L’autorità competente decide senza indugio in merito al diritto di soggiorno dello straniero incarcerato.

Art. 76 Carcerazione in vista di rinvio coatto

Se, in prima istanza, è stata notificata una decisione d’allontanamento o d’espulsione secondo la presente legge oppure è stata pronunciata l’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP122 o dell’articolo 49a o 49abis CPM123, l’autorità competente, allo scopo di garantire l’esecuzione, può:124

  1. mantenere in carcere lo straniero che già vi si trova sulla base dell’articolo 75;

  2. incarcerare lo straniero se: 1.125 sono dati i motivi giusta l’articolo 75 capoverso1 lettere a, b, c, f, g o h, 2.126 ... 3. indizi concreti fanno temere ch’egli intenda sottrarsi al rinvio coatto, in particolare perché non si attiene all’obbligo di collaborare secondo l’articolo 90 della presente legge e l’articolo8 capoverso1 lettera a o capoverso 4 LAsi, 4. il suo comportamento precedente indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità, 121 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Abrogato dal n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), con effetto dal 1° 124 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 125 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento 5.127 la decisione d’allontanamento è notificata in un centro di registrazione e di procedura o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi e l’esecuzione dell’allontanamento è presumibilmente attuabile. 6.128 ...

Nei casi Dublino l’ordine di carcerazione è retto dall’articolo 76a.129

La carcerazione secondo il capoverso1 lettera b numero 5 può durare 30 giorni al massimo.130 3I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.131

I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione secondo la presente legge oppure per l’esecuzione dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM sono intrapresi senza indugio.132 Art. 76a133 Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino

L’autorità competente può incarcerare lo straniero per garantirne il trasferimento nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo, se nella fattispecie:

a. indizi concreti fanno temere che lo straniero intenda sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento;

127 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento 128 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE) (RU 2010 5925; FF 2009 7737). Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012 (RU 2013 4375 5357; FF 2010 3889, 2011 6503). Abrogato dal n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale), con effetto dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1841; FF 2014 2411). 129 Introdotto dal n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] 130 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento 131 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento 132 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 133 Introdotto dal n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE]

  1. la carcerazione è proporzionata; e

  2. non possono essere applicate efficacemente misure alternative meno coercitive (art. 28 par.2 del regolamento [UE] n. 604/2013134).

I seguenti indizi concreti fanno temere che lo straniero intende sottrarsi all’esecuzione dell’allontanamento:

  1. nella procedura d’asilo o d’allontanamento lo straniero non ottempera a ordini impartitigli dall’autorità, segnatamente rifiuta di dichiarare la propria identità in violazione dell’obbligo di collaborare secondo l’articolo8 capoverso1 lettera a LAsi135 o non dà seguito a una citazione ripetutamente e senza sufficiente motivo;

  2. il suo comportamento precedente in Svizzera o all’estero indica ch’egli non si attiene alle disposizioni delle autorità;

  3. presenta più domande d’asilo sotto diverse identità;

  4. abbandona il territorio che gli è stato assegnato o accede a un territorio che gli è vietato giusta l’articolo 74;

  5. nonostante il divieto d’entrata accede al territorio svizzero e non può essere allontanato immediatamente;

  6. soggiorna illegalmente in Svizzera e presenta una domanda d’asilo allo scopo evidente di eludere l’imminente esecuzione di un allontanamento;

  7. espone a serio pericolo o minaccia in modo grave la vita o la salute altrui e per questa ragione è perseguito penalmente o è stato condannato;

  8. è stato condannato per un crimine;

  9. nega all’autorità competente di possedere o aver posseduto un titolo di soggiorno o un visto rilasciati da uno Stato Dublino o di aver presentato una domanda d’asilo in tale Stato.

Dall’ordine di carcerazione lo straniero può essere mantenuto in carcere o incarcerato per al massimo:

  1. sette settimane durante la preparazione della decisione inerente alla competenza per la domanda d’asilo; ciò comprende la presentazione all’altro Stato Dublino della richiesta di presa in carico, il termine entro il quale è attesa la risposta o l’accettazione implicita della richiesta, nonché l’allestimento della decisione e la sua notifica;

  2. cinque settimane durante la procedura prevista dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1560/2003136;

134 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv.1. 136 Regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del2 set. 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo, GU L 222 del 5.9.2003, pag.3.

c. sei settimane tra la notifica della decisione d’allontanamento o d’espulsione, o la fine dell’effetto sospensivo di un eventuale rimedio giuridico per l’impugnazione di una decisione di prima istanza d’allontanamento o d’espulsione, e il trasferimento dello straniero nello Stato Dublino competente, al fine di garantire l’esecuzione della decisione.

Se lo straniero si rifiuta di salire a bordo di un mezzo di trasporto in vista dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente, o se con il proprio comportamento impedisce in altro modo il trasferimento, può essere incarcerato allo scopo di garantire il trasferimento laddove non sia possibile ordinare la carcerazione conformemente al capoverso3 lettera c e risulti vana una misura più mite. La carcerazione può durare soltanto fino a che il trasferimento sia nuovamente possibile, ma al massimo sei settimane. Con il consenso dell’autorità giudiziaria, può essere prorogata fintanto che lo straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento. La durata massima di questa carcerazione è di tre mesi.

I giorni di carcerazione sono computati nella durata massima di cui all’articolo 79.

Art. 77 Carcerazione in vista di rinvio coatto per carente collaborazione nel procurare i documenti di viaggio

La competente autorità cantonale può incarcerare lo straniero, allo scopo di garantire l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, se:

  1. è stata pronunciata una decisione esecutiva;

  2. l’interessato non ha lasciato la Svizzera entro il termine impartitogli; e

  3. l’autorità ha dovuto procurare i documenti di viaggio per l’interessato.

La carcerazione può durare 60 giorni al massimo.

3I passi necessari per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sono intrapresi senza indugio.

Art. 78 Carcerazione cautelativa

Lo straniero che non adempie al suo obbligo di lasciare la Svizzera entro il termine impartitogli e che con il suo comportamento personale rende impossibile l’esecuzione della decisione, passata in giudicato, d’allontanamento o d’espulsione secondo la presente legge oppure d’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP137 o dell’articolo 49a o 49abis CPM138, può essere incarcerato per cautelare il successivo adempimento del suo obbligo di lasciare la Svizzera laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite.139

La carcerazione può essere ordinata per un mese. Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, può essere prorogata di volta in volta di due mesi fintanto che lo 139 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 straniero non si riveli disposto a mutare il proprio comportamento e a lasciare la Svizzera. È fatto salvo l’articolo 79.140

La carcerazione e la sua proroga sono ordinate dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Lo straniero che si trovi già in carcere in applicazione dell’articolo 75, 76 o 77 può esservi lasciato qualora siano adempite le condizioni di cui al capoverso1.141

Il primo ordine di carcerazione è esaminato entro96 ore da un’autorità giudiziaria in base a un’udienza in procedura orale. Su richiesta dello straniero incarcerato, la proroga della carcerazione è esaminata entro otto giorni lavorativi dall’autorità giudiziaria in base a un’udienza in procedura orale. Il potere d’esame è retto dall’articolo 80 capoversi2 e 4.

Le condizioni della carcerazione sono rette dall’articolo 81.

La carcerazione termina se:

  1. la partenza volontaria e regolare non è possibile benché lo straniero abbia ottemperato agli obblighi di collaborare con l’autorità;

  2. la partenza avviene conformemente alle istruzioni;

  3. viene ordinata la carcerazione in vista di rinvio coatto;

  4. viene accolta una domanda di scarcerazione.

Art. 79142 Durata massima della carcerazione

La carcerazione preliminare e in vista di rinvio coatto secondo gli articoli 75–77 e la carcerazione cautelativa secondo l’articolo 78 non possono, assieme, durare più di sei mesi.

Con il consenso dell’autorità giudiziaria cantonale, la durata massima della carcerazione può essere prorogata di un periodo determinato non superiore a 12 mesi o, se si tratta di minori tra i 15 e i 18 anni, non superiore a sei mesi se:

  1. l’interessato non coopera con l’autorità competente;

  2. si verificano ritardi nella trasmissione dei documenti necessari alla partenza da parte di uno Stato che non è uno Stato Schengen.

140 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; 141 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento 142 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925;

Art. 80 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione

La carcerazione è ordinata dall’autorità del Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione. Riguardo alle persone che soggiornano in un centro di registrazione e di procedura o in un centro speciale di cui all’articolo 26 capoverso 1bis LAsi143, la competenza di ordinare la carcerazione preliminare (art. 75) spetta al Cantone in cui è ubicato il centro. Nei casi di cui all’articolo 76 capoverso1 lettera b numero 5, la carcerazione è ordinata dalla SEM.144

La legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria entro96 ore nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Se la carcerazione è stata disposta secondo l’articolo 77, la procedura di esame si svolge per scritto.145

In caso di carcerazione secondo l’articolo 76 capoverso1 lettera b numero 5, la procedura volta a esaminare la legalità e l’adeguatezza della carcerazione e la pertinente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.146

L’autorità giudiziaria può rinunciare all’udienza in procedura orale se il rinvio coatto sarà eseguito presumibilmente entro otto giorni a decorrere dall’ordine di carcerazione e l’interessato vi ha acconsentito per scritto. Se il rinvio coatto non può essere eseguito entro tale termine, l’udienza dev’essere tenuta il più tardi 12 giorni dopo l’ordine di carcerazione.

Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dell’interessato e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita. Sono escluse la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto e la carcerazione cautelativa di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i 15 anni.147

Lo straniero incarcerato può, dopo un mese dall’esame della carcerazione, presentare istanza di scarcerazione. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali, nell’ambito di un’udienza in procedura orale. Una nuova istanza di scarcerazione può essere presentata dopo un mese nel caso di carcerazione secondo l’articolo 75 e dopo due mesi nel caso di carcerazione secondo l’articolo 76.

144 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 28 set. 2012 (Modifiche urgenti della legge sull’asilo), in vigore dal 29 set. 2012 fino al 28 set. 2015 (RU 2012 5359; FF 2010 3889, 2011 6503) e prorogato fino al 28 set. 2019 giusta il n. II della LF del 26 set. 2014 (RU 2015 2047; FF 2014 1869). 145 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; 146 Introdotto dal n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] 147 Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015

La carcerazione ha termine se:

  1. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;

  2. è stata accolta un’istanza di scarcerazione;

  3. la persona incarcerata comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

Art. 80a148 Ordine di carcerazione ed esame della carcerazione nell’ambito della procedura Dublino

La competenza di ordinare la carcerazione secondo l’articolo 76a spetta:

  1. nei riguardi di uno straniero che durante la procedura Dublino soggiorna in un centro di registrazione e di procedura o in un centro speciale secondo

  2. nei riguardi di uno straniero che è stato assegnato a un Cantone o soggiorna in un Cantone senza aver presentato una domanda d’asilo (art. 64a): a tale Cantone.

Se la carcerazione è stata ordinata dalla SEM, la procedura volta a esaminare la legalità e l’adeguatezza della carcerazione e la pertinente competenza sono rette dagli articoli 105, 108, 109 e 111 LAsi.

Se la carcerazione è stata ordinata dal Cantone, su richiesta dello straniero incarcerato la legalità e l’adeguatezza della carcerazione sono esaminate da un’autorità giudiziaria in procedura scritta. Tale esame può essere chiesto in ogni tempo.

Lo straniero incarcerato può presentare istanza di scarcerazione in ogni tempo. L’autorità giudiziaria decide in merito entro otto giorni feriali in procedura scritta.

È esclusa la carcerazione di fanciulli e adolescenti che non hanno compiuto i

anni.

La persona di fiducia di cui all’articolo 64a capoverso 3bis della presente legge o all’articolo 17 capoverso 3 LAsi è informata preliminarmente dell’incarcerazione di un minore non accompagnato.

La carcerazione ha termine se:

  1. il motivo è venuto a mancare o si rivela che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione è inattuabile per motivi giuridici o di fatto;

  2. è stata accolta un’istanza di scarcerazione;

  3. lo straniero incarcerato comincia a scontare una pena o misura privativa della libertà.

148 Introdotto dal n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE]

Nell’esaminare l’ordine di carcerazione, nonché la decisione di mantenimento o revoca di quest’ultima, l’autorità giudiziaria tiene parimenti conto della situazione familiare dello straniero e delle circostanze in cui la carcerazione è eseguita.

Art. 81150 Condizioni di carcerazione

I Cantoni provvedono affinché una persona in Svizzera, designata dallo straniero incarcerato, sia informata. Lo straniero incarcerato può comunicare verbalmente e per scritto con il rappresentante legale, i familiari e le autorità consolari.

La carcerazione è eseguita in locali adeguati. Il raggruppamento con persone in carcerazione preventiva o che scontano una pena va per quanto possibile evitato e può tutt’al più essere ordinato provvisoriamente e per superare difficoltà nell’ambito delle carcerazioni amministrative.151

Nell’organizzare la carcerazione va tenuto conto delle esigenze delle persone bisognose di protezione, dei minori non accompagnati e delle famiglie con minori.152

Le condizioni di carcerazione sono inoltre rette:

  1. in caso di allontanamento verso un Paese terzo: dagli articoli 16 paragrafo 3 e 17 della direttiva 2008/115/CE153;

  2. nei casi connessi a un trasferimento Dublino: dall’articolo 28 paragrafo4 del regolamento (UE) n. 604/2013154.155

Art. 82156 Finanziamento da parte della Confederazione

La Confederazione può finanziare integralmente o parzialmente la costruzione e l’equipaggiamento degli stabilimenti carcerari cantonali di una determinata dimensione destinati esclusivamente all’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Al calcolo dei contributi e alla procedura si applicano per 150 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e la CE concernente il recepimento della direttiva CE sul rimpatrio (direttiva 2008/115/CE), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5925; 151 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 152 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento 153 Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, versione della GU L 348 del 24.12.2008, pag.98. 154 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv.1. 155 Introdotto dal n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento [UE] 156 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 analogia le disposizioni delle sezioni2 e 6 della legge federale del 5 ottobre 1984157 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure.

La Confederazione partecipa con una somma forfettaria giornaliera alle spese d’esercizio dei Cantoni per l’esecuzione della carcerazione preliminare, della carcerazione in vista di rinvio coatto e della carcerazione cautelativa, nonché del fermo di breve durata. Questa somma è versata per:

  1. richiedenti l’asilo;

  2. rifugiati e altri stranieri la cui incarcerazione è in relazione con la revoca di un’ammissione provvisoria;

  3. stranieri la cui incarcerazione è stata ordinata in relazione con una decisione d’allontanamento della SEM;

  4. rifugiati espulsi secondo l’articolo 65 LAsi158.

Capitolo 11 Ammissione provvisoria

Art. 83 Decisione d’ammissione provvisoria

Se l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l’ammissione provvisoria.

L’esecuzione non è possibile se lo straniero non può partire né alla volta dello Stato d’origine o di provenienza o di uno Stato terzo, né esservi trasportato.

L’esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d’origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

L’esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

Il Consiglio federale designa gli Stati d’origine o di provenienza o le regioni di tali Stati nei quali il ritorno è ragionevolmente esigibile. Se gli stranieri allontanati o espulsi provengono da uno di tali Stati o da uno Stato membro dell’UE o dell’AELS, si ritiene che l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione sia di norma ragionevolmente esigibile.159 159 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014

Il Consiglio federale verifica periodicamente la decisione di cui al capoverso 5.160

L’ammissione provvisoria può essere proposta dalle autorità cantonali.

L’ammissione provvisoria secondo i capoversi2 e 4 è esclusa se lo straniero allontanato o espulso:

  1. 161 è stato condannato in Svizzera o all’estero a una pena detentiva di lunga durata o nei suoi confronti è stata ordinata una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 CP162;

  2. ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo la sicurezza e l’ordine pubblici in Svizzera o all’estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; o

  3. ha causato, con il suo comportamento, l’impossibilità di eseguire l’allontanamento o l’espulsione.

I rifugiati per i quali esistono motivi di esclusione dall’asilo secondo gli articoli 53 e 54 LAsi163 sono ammessi provvisoriamente.

L’ammissione provvisoria non è disposta o si estingue con il passaggio in giudicato dell’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis

Art. 84 Fine dell’ammissione provvisoria

La SEM verifica periodicamente se le condizioni per l’ammissione provvisoria sono ancora soddisfatte.

Se le condizioni non sono più soddisfatte, la SEM revoca l’ammissione provvisoria e ordina l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione.

Su richiesta delle autorità cantonali, di fedpol o del SIC, la SEM può revocare l’ammissione provvisoria ordinata perché l’esecuzione non era ragionevolmente esigibile o possibile (art. 83 cpv.2 e 4) e ordinare l’esecuzione dell’allontanamento se sussistono motivi di cui all’articolo 83 capoverso 7.166 160 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 161 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 165 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del 20 mar. 2015 (Attuazione dell’art. 121 cpv. 3–6 166 Nuovo testo giusta il n. I2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni

L’ammissione provvisoria si estingue al momento della partenza definitiva, in caso di soggiorno all’estero di oltre due mesi senza autorizzazione o al momento dell’ottenimento di un permesso di dimora.167

Le domande di rilascio di un permesso di dimora presentate da stranieri ammessi provvisoriamente che si trovano in Svizzera da oltre cinque anni sono esaminate approfonditamente considerandone il grado d’integrazione, la situazione familiare e la ragionevolezza di un rientro nello Stato di provenienza.

Art. 85 Regolamentazione dell’ammissione provvisoria

La carta di soggiorno per lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera (art. 41 cpv. 2) è rilasciata a fini di controllo, per una durata di 12 mesi al massimo, dal Cantone di soggiorno ed è, se del caso, da questo prorogata fatto salvo l’articolo 84.

Per la ripartizione delle persone ammesse provvisoriamente si applica per analogia l’articolo 27 LAsi168.

Lo straniero ammesso provvisoriamente in Svizzera che intende cambiare Cantone deve farne domanda alla SEM. Dopo aver sentito i Cantoni interessati, quest’ultima decide definitivamente, fatto salvo il capoverso4.

La decisione relativa al cambiamento di Cantone può essere impugnata unicamente per violazione del principio dell’unità familiare.

Lo straniero ammesso provvisoriamente può scegliere liberamente il luogo di residenza nell’attuale Cantone di soggiorno o nel Cantone attribuitogli. Le autorità cantonali possono assegnare un luogo di residenza o un alloggio nel Cantone allo straniero ammesso provvisoriamente che non è stato riconosciuto quale rifugiato e percepisce l’aiuto sociale.169

Le autorità cantonali possono rilasciare allo straniero ammesso provvisoriamente un’autorizzazione a esercitare un’attività lucrativa indipendentemente dalla situazione del mercato del lavoro e dalla situazione economica.

I coniugi e i figli non coniugati d’età inferiore ai 18 anni degli stranieri ammessi provvisoriamente, rifugiati compresi, possono raggiungere queste persone ed essere inclusi nell’ammissione provvisoria il più presto dopo tre anni se:

  1. coabitano con esse;

  2. è disponibile un’abitazione conforme ai loro bisogni; e

  3. la famiglia non dipende dall’aiuto sociale.

Se nell’ambito della verifica dell’adempimento delle condizioni per il ricongiungimento familiare secondo il capoverso 7 rileva indizi di una causa di nullità 167 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 169 Per. introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 conformemente all’articolo 105 numero 5 o 6 CC170, la SEM ne informa l’autorità competente secondo l’articolo 106 CC. La domanda di ricongiungimento familiare è sospesa fino alla decisione di quest’autorità. Se l’autorità promuove un’azione, la domanda è sospesa sino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.171

Art. 86 Aiuto sociale e assicurazione malattie

I Cantoni disciplinano la determinazione e il versamento delle prestazioni di aiuto sociale e del soccorso d’emergenza per gli stranieri ammessi provvisoriamente. Sono applicabili gli articoli 80a–84 LAsi172 concernenti i richiedenti l’asilo. In particolare il sostegno agli stranieri ammessi provvisoriamente deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L’entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. Per quanto concerne gli standard dell’aiuto sociale, per i rifugiati ammessi provvisoriamente e per i rifugiati condannati con sentenza passata in giudicato all’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP173 o dell’articolo 49a o 49abis CPM174 si applicano le condizioni valide per i rifugiati cui la Svizzera ha concesso asilo.175

Per quanto concerne l’assicurazione obbligatoria malattie per gli stranieri ammessi provvisoriamente, si applicano le corrispondenti disposizioni per i richiedenti l’asilo della LAsi e della legge federale del 18 marzo 1994176 sull’assicurazione malattie.

Art. 87 Contributi federali

La Confederazione versa ai Cantoni:

  1. 177 per ogni straniero ammesso provvisoriamente, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoversi1 e 2 e 89 LAsi178;

  2. 179 per ogni rifugiato ammesso provvisoriamente e per ogni apolide secondo l’articolo31 capoverso2, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso3 e 89 LAsi;

  3. 180 per le persone la cui ammissione provvisoria è stata soppressa mediante decisione passata in giudicato, la somma forfettaria di cui all’articolo 88 capoverso 4 LAsi, sempre che la stessa non sia già stata versata precedentemente;

171 Introdotto dal n. I1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in 175 Nuovo testo giusta il n. IV1 della LF del 25 set. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2016 3101; FF 2014 6917). 177 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 179 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 180 Introdotta dal n. IV2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

d. 181 per ogni apolide secondo l’articolo31 capoverso1, una somma forfettaria secondo gli articoli 88 capoverso3 e 89 LAsi.

L’assunzione delle spese di partenza e il versamento di un aiuto al ritorno sono retti dagli articoli 92 e 93 LAsi.

Le somme forfettarie di cui al capoverso1 lettere a e b sono versate per un periodo massimo di sette anni dopo l’entrata in Svizzera.182

La somma forfettaria di cui al capoverso1 lettera d è versata per un periodo massimo di cinque anni dopo il riconoscimento dell’apolidia.183

Art. 88184 Contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali

Gli stranieri ammessi provvisoriamente sono soggetti al contributo speciale prelevato sui valori patrimoniali secondo l’articolo 86 LAsi185. Sono applicabili le disposizioni del capitoli 5 sezione 2 e 10 LAsi nonché l’articolo 112a LAsi.

L’obbligo di pagare il contributo speciale sussiste al massimo per dieci anni dall’entrata in Svizzera.

Art. 88a186 Unione domestica registrata Le disposizioni del presente capitolo concernenti il coniuge straniero si applicano per analogia in caso di unione domestica registrata di coppie omosessuali.

Capitolo 12 Obblighi

Sezione 1 Obblighi degli stranieri, dei datori di lavoro e dei destinatari di servizi

Art. 89 Possesso di un documento di legittimazione valido

Durante il soggiorno in Svizzera, lo straniero dev’essere in possesso di un documento di legittimazione valido, riconosciuto giusta l’articolo 13 capoverso1.

181 Introdotta dal n. 1 dell’all. all’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 182 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. all’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 183 Introdotto dal n. 1 dell’all. all’O del 25 set. 2015, in vigore dal 1° gen. 2018 184 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 16 dic. 2016 (Integrazione), in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6521; FF 2016 2471 2013 2045). 186 Introdotto dal n. I1 della LF del 15 giu. 2012 sulle misure contro i matrimoni forzati, in

Art. 90 Obbligo di collaborare

Lo straniero e i terzi che partecipano a una procedura secondo la presente legge sono tenuti a collaborare all’accertamento dei fatti determinanti per l’applicazione della presente legge. In particolare devono:

  1. fornire indicazioni corrette ed esaustive sugli elementi essenziali per la regolamentazione del soggiorno;

  2. fornire senza indugio i mezzi di prova necessari o adoperarsi per presentarli entro un congruo termine;

  3. procurarsi documenti di legittimazione (art. 89) o collaborare a tal fine con le autorità.

Art. 91 Obbligo di diligenza del datore di lavoro e del destinatario di servizi

Prima che lo straniero assuma un impiego, il datore di lavoro, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, deve accertarsi che l’interessato è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.

Chi fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri deve accertarsi, esaminandone la carta di soggiorno o informandosi presso le autorità competenti, che il prestatore dei servizi è autorizzato a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera.

Sezione 2 Obblighi delle imprese di trasporto

Art. 92187 Obbligo di diligenza

Le imprese di trasporto aereo adottano tutte le misure ragionevolmente esigibili al fine di trasportare unicamente persone munite dei documenti di viaggio, dei visti e dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti.

Il Consiglio federale disciplina la portata dell’obbligo di diligenza.

Art. 93188 Obbligo di assistenza e copertura dei costi

Su richiesta delle autorità federali o cantonali competenti, le imprese di trasporto aereo assistono senza indugio le persone trasportate cui è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.189

L’obbligo di assistenza comprende:

187 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e 188 Nuovo testo giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405

art. 2 lett. a).

189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e

  1. il trasporto immediato della persona in questione dalla Svizzera al Paese di provenienza, allo Stato che ha rilasciato i documenti di viaggio o a un altro Stato che ne garantisce l’ammissione;

  2. l’assunzione delle spese scoperte di accompagnamento e delle altre spese usuali di mantenimento e d’assistenza, fino al momento in cui la persona in questione parte o entra in Svizzera.

L’impresa di trasporto aereo che non è in grado di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di diligenza è inoltre tenuta ad assumere:190

  1. per un periodo massimo di sei mesi, le spese scoperte di mantenimento e d’assistenza occasionate alle autorità federali o cantonali, compresi i costi di carcerazione ordinata sulla base del diritto in materia di stranieri;

  2. i costi dell’accompagnamento;

  3. i costi del rinvio coatto.

Il capoverso3 non si applica nel caso in cui la persona trasportata era autorizzata a entrare in Svizzera in virtù dell’articolo 22 LAsi191. Il Consiglio federale può prevedere ulteriori deroghe, in particolare in presenza di circostanze eccezionali quali guerre o calamità naturali.192

Il Consiglio federale può stabilire una somma forfetaria basata sulle spese prevedibili.

Si possono chiedere garanzie.

Art. 94193 Cooperazione con le autorità

Le imprese di trasporto aereo cooperano con le autorità federali e cantonali competenti. Le modalità della cooperazione sono disciplinate nell’autorizzazione d’esercizio o nell’ambito di una convenzione tra la SEM e l’impresa.

Inoltre l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può in particolare stabilire:

  1. misure particolari che l’impresa di trasporto aereo si impegna ad adottare per rispettare l’obbligo di diligenza secondo l’articolo 92;

  2. l’introduzione di somme forfettarie in sostituzione delle spese di mantenimento e d’assistenza secondo l’articolo 93.

Se stabilisce misure particolari ai sensi del capoverso2 lettera a, l’autorizzazione d’esercizio o la convenzione può prevedere che un eventuale importo a carico dell’impresa di trasporto aereo secondo l’articolo 122a capoverso1 sia ridotto al massimo della metà.

190 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 192 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della 193 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e

Art. 95194 Altre imprese di trasporto

Il Consiglio federale può sottoporre altre imprese commerciali di trasporto alle disposizioni degli articoli 92–94, 122a e 122c qualora una parte della frontiera terrestre svizzera diventi una parte delle frontiere esterne Schengen. A tal fine tiene conto delle condizioni di cui all’articolo 26 della Convenzione del 19 giugno 1990195 di applicazione dell’Accordo di Schengen (CAS).

Sezione 3:196 Obblighi dei gestori di aeroporti

Art. 95a Alloggi messi a disposizione dai gestori di aeroporti

I gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione, sul territorio dell’aeroporto e fino all’esecuzione dell’allontanamento o fino all’entrata in Svizzera, alloggi adeguati ed economici a favore degli stranieri che all’aeroporto si vedono rifiutare l’entrata o il prosieguo del viaggio.

Capitolo 13 Compiti e competenze delle autorità

Art. 96 Esercizio del potere discrezionale

Nell’esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché del grado d’integrazione

Se un provvedimento si giustifica ma risulta inadeguato alle circostanze, alla persona interessata può essere rivolto un ammonimento con la comminazione di tale provvedimento.

Art. 97 Assistenza amministrativa e comunicazione di dati197

Le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge collaborano nell’adempimento dei compiti loro assegnati. Esse forniscono le informazioni necessarie e, su richiesta, consentono la consultazione degli atti ufficiali.

194 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e 195 Convenzione del 19 giu. 1990 di applicazione dell’Accordo di Schengen del14 giu. 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19. 196 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 197 Per i dati relativi al lavoro nero fanno stato gli art. 11 e 12 della LF del 17 giu. 2005 concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 359; FF 2002 3243).

Le altre autorità federali, cantonali e comunali sono tenute, su richiesta, a fornire alle autorità menzionate nel capoverso1 i dati e le informazioni necessari per l’applicazione della presente legge.

Il Consiglio federale determina quali dati vanno comunicati alle autorità menzionate nel capoverso1 concernenti:

  1. l’avvio di inchieste penali;

  2. le sentenze di diritto civile e penale;

  3. le modifiche legate allo stato civile e il diniego di contrarre matrimonio;

  4. il versamento di prestazioni dell’aiuto sociale;

  5. 198 la riscossione di indennità di disoccupazione.

Art. 98 Ripartizione dei compiti

La SEM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali.

Il Consiglio federale disciplina l’entrata, la partenza, l’ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso2 della legge del 22 giugno 2007199 sullo Stato ospite.200

I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti.

Art. 98a201 Coercizione di polizia e misure di polizia da parte delle autorità d’esecuzione Le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia se il loro mandato lo richiede e per quanto i beni giuridici da proteggere lo giustifichino. La legge del 20 marzo 2008202 sulla coercizione è applicabile.

Art. 98b203 Delega a terzi di compiti inerenti al rilascio dei visti

D’intesa con la SEM, il DFAE può abilitare terzi a svolgere i seguenti compiti inerenti alla procedura di rilascio dei visti:

a. fissare gli appuntamenti in vista del rilascio dei visti;

198 Introdotta dal n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4375; FF 2010 3889, 2011 6503). 200 Nuovo testo giusta l’art. 35 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). 201 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 20 mar. 2008 sulla coercizione, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5463; FF 2006 2327). 203 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto 1° gen. 2010 (RU 2010 2063 5761; FF 2009 3629).

  1. ricevere i documenti (modulo di domanda del visto, passaporto, giustificativi);

  2. riscuotere gli emolumenti;

  3. rilevare i dati biometrici nell’ambito del sistema centrale d’informazione visti;

  4. restituire il passaporto al titolare una volta conclusa la procedura.

Il DFAE e la SEM provvedono affinché i terzi incaricati rispettino le disposizioni in materia di protezione e sicurezza dei dati.

Il Consiglio federale stabilisce a quali condizioni i terzi possono essere incaricati di svolgere i compiti di cui al capoverso1.

Art. 99 Procedura d’approvazione

Il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all’approvazione della SEM. Quest’ultima può rifiutare l’approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.

Art. 100 Trattati internazionali204

Il Consiglio federale promuove partenariati bilaterali e multilaterali con altri Stati in materia di migrazioni. Può concludere accordi per rafforzare la cooperazione nel settore delle migrazioni nonché per ridurre le migrazioni illegali e le loro conseguenze negative.

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati o organizzazioni internazionali accordi su:205

  1. l’obbligo del visto e l’esecuzione del controllo al confine;

  2. la riammissione e il transito delle persone in situazione irregolare in Svizzera;

  3. il transito di persone sotto scorta di polizia, nel quadro degli accordi di transito e di riammissione, inclusa la condizione giuridica del personale di scorta appartenente alle parti contraenti;

  4. il termine per il rilascio del permesso di domicilio;

  5. 206 la formazione professionale e la formazione professionale continua;

204 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della 205 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della 206 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del 20 giu. 2014 sulla formazione continua, in

  1. il reclutamento di lavoratori;

  2. i servizi transfrontalieri;

  3. la condizione giuridica delle persone di cui all’articolo98 capoverso2.

Negli accordi di riammissione e transito, il Consiglio federale può, nei limiti delle sue competenze, concedere o denegare prestazioni e vantaggi. Al riguardo tiene conto degli impegni internazionali, nonché del complesso delle relazioni della Svizzera con lo Stato estero interessato.

I dipartimenti competenti possono concludere con autorità estere o con organizzazioni internazionali convenzioni sull’applicazione tecnica di accordi di cui al capoverso2.207

Fino alla conclusione di un accordo di riammissione ai sensi del capoverso2 lettera b, il Dipartimento federale di giustizia e polizia può, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri, concludere con le autorità estere competenti convenzioni che disciplinano questioni organizzative riguardanti il ritorno degli stranieri nel loro Paese d’origine nonché l’aiuto al ritorno e la reintegrazione.208 Art. 100a209 Impiego di consulenti in materia di documenti

Per lottare contro la migrazione illegale si può far capo a consulenti in materia di documenti.

I consulenti in materia di documenti assistono segnatamente le autorità competenti per il controllo al confine, le imprese di trasporto aereo e le rappresentanze svizzere all’estero in occasione del controllo dei documenti. Svolgono esclusivamente un’attività consultiva e non esercitano funzioni sovrane.

Il Consiglio federale può concludere con altri Stati accordi concernenti l’impiego di consulenti in materia di documenti.

207 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della 208 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5407 5405 art. 2 lett. c; FF 2007 7149). 209 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato,

Capitolo 14 Protezione dei dati, trattamento dei dati e sistemi d’informazione210

Art. 101211 Trattamento dei dati

La SEM, le competenti autorità cantonali in materia di immigrazione e, nei limiti delle sue competenze, il Tribunale amministrativo federale possono trattare o far trattare dati personali, inclusi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, concernenti gli stranieri nonché i terzi coinvolti in procedure secondo la presente legge, purché abbisognino di tali dati al fine di adempiere i loro compiti legali.

Art. 102 Rilevamento di dati per stabilire l’identità e l’età212

Allo scopo di accertare e assicurare l’identità di uno straniero, le autorità competenti possono, nel contesto dell’esame delle condizioni d’entrata in Svizzera o di una procedura nell’ambito del diritto in materia di stranieri, rilevare i dati biometrici

Se sussistono indizi che uno straniero sedicente minorenne ha già raggiunto la maggiore età, le autorità competenti possono disporre una perizia volta ad accertarne l’effettiva età.213

Il Consiglio federale stabilisce quali dati biometrici possono essere rilevati secondo il capoverso1 e ne disciplina l’accesso.214 Art. 102a215 Dati biometrici per carte di soggiorno

L’autorità competente può registrare e conservare i dati biometrici necessari per il rilascio delle carte di soggiorno.

I dati biometrici necessari per il rilascio di una carta di soggiorno sono nuovamente rilevati ogni cinque anni. Il Consiglio federale può stabilire termini di rilevamento più brevi per i casi in cui l’evoluzione delle caratteristiche fisionomiche dell’interessato lo esiga.

210 Nuovo testo giusta all’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del 211 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). 212 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 213 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 214 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 215 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto

I dati registrati e conservati possono essere utilizzati dalle autorità cantonali competenti nel settore della migrazione al fine di rinnovare una carta di soggiorno.

Art. 102b216 Controllo dell’identità del titolare di una carta di soggiorno biometrica

Le autorità seguenti sono autorizzate a leggere i dati registrati nel microchip della carta di soggiorno per verificare l’identità del titolare o l’autenticità del documento:

  1. il Corpo delle guardie di confine;

  2. le autorità cantonali e comunali di polizia;

  3. le autorità cantonali e comunali competenti nel settore della migrazione.

Il Consiglio federale può autorizzare le imprese di trasporto aereo, i gestori di aeroporti e altri servizi tenuti a verificare l’identità di persone a leggere a tal fine le impronte digitali registrate nel microchip.

Art. 103 Sorveglianza dell’arrivo all’aeroporto

L’arrivo di passeggeri all’aeroporto può essere sorvegliato mediante tecniche di individuazione. Le autorità competenti per il controllo al confine (art. 7 e 9) utilizzano i dati così ottenuti al fine di:217

  1. risalire all’impresa di trasporto aereo e al luogo del decollo per le persone che non adempiono le condizioni d’entrata in Svizzera;

  2. procedere al confronto con i dati contenuti nei sistemi di ricerca di persone per tutti coloro che entrano in Svizzera.

Le autorità competenti comunicano al SIC le eventuali minacce concrete per la sicurezza interna o esterna del Paese constatate grazie alla sorveglianza. Esse possono trasmettere, oltre alla notificazione, anche i pertinenti dati.218

I dati rilevati devono essere cancellati entro 30 giorni. Il Consiglio federale può prevedere che determinati dati siano conservati più a lungo se necessari per una procedura pendente di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri.

La Confederazione può versare ai Cantoni in cui sono ubicati gli aeroporti internazionali contributi ai costi di sorveglianza secondo il capoverso1.

216 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF del 18 giu. 2010 che approva e traspone nel diritto 217 Nuovo testo del secondo per. giusta l’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a). 218 Nuovo testo giusta il n. I2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni

Il Consiglio federale disciplina le specificazioni che i sistemi di riconoscimento dei tratti del viso devono soddisfare, nonché i dettagli della procedura di sorveglianza e la comunicazione di informazioni al SIC.219 Art. 103a220 Controllo di confine automatizzato all’aeroporto

Le autorità competenti per il controllo di confine negli aeroporti possono applicare una procedura di controllo automatizzata. Tale procedura è volta a semplificare il controllo delle persone che vi partecipano al momento dell’entrata nello spazio Schengen e al momento della partenza dallo stesso.

Alla procedura di controllo automatizzata possono partecipare esclusivamente:

  1. i cittadini svizzeri; o

  2. le persone che possono avvalersi dell’Accordo del 21 giugno 1999221 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o della Convenzione del 4 gennaio 1960222 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio.

La partecipazione alla procedura di controllo automatizzata richiede un passaporto biometrico o una carta per partecipanti nella quale sono registrati i dati biometrici del titolare. Le autorità competenti per il controllo al confine possono rilevare i dati biometrici necessari al rilascio della carta per partecipanti.

Al passaggio del confine, i dati contenuti nel passaporto biometrico o nella carta per partecipanti possono essere confrontati con quelli del sistema di ricerca informatizzato di polizia (RIPOL) e del sistema d’informazione di Schengen (SIS).

Le autorità competenti per il controllo al confine gestiscono un sistema d’informazione. Questo serve al trattamento dei dati personali relativi alle persone che necessitano di una carta per partecipanti per la procedura di controllo automatizzata. Il sistema d’informazione non contiene dati biometrici. Le persone interessate devono essere previamente informate in merito alle finalità del trattamento dei dati e alle categorie di destinatari dei dati.

Il Consiglio federale disciplina la procedura di registrazione, le condizioni di partecipazione alla procedura di controllo automatizzata, l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione e il catalogo dei dati personali da trattare nel sistema d’informazione.

219 Nuovo testo giusta il n. I2 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni 220 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, Art. 103b223 Sistema d’informazione sulle entrate rifiutate

La SEM gestisce un sistema d’informazione interno sulle entrate rifiutate secondo l’articolo 65 (sistema INAD). Tale sistema serve ad applicare le sanzioni in caso di violazione dell’obbligo di diligenza secondo l’articolo 122a e ad allestire statistiche.

Il sistema INAD contiene i seguenti dati sulle persone cui è stata rifiutata l’entrata nello spazio Schengen:

  1. cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza;

  2. dati sul volo;

  3. dati sul motivo per cui è stata rifiutata l’entrata;

  4. dati sulle procedure per violazione dell’obbligo di diligenza secondo l’articolo 122a in relazione alla persona interessata.

I dati rilevati nel sistema INAD sono anonimizzati dopo due anni.

Art. 104224 Obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, la SEM può, per determinati voli, obbligare le imprese di trasporto aereo a comunicare alla SEM o all’autorità competente per il controllo al confine i dati personali delle persone trasportate e i dati sul volo. I dati devono essere comunicati immediatamente dopo il decollo.

La decisione che dispone l’obbligo di comunicazione indica:

  1. gli aeroporti o gli Stati di partenza;

  2. le categorie di dati secondo il capoverso3;

  3. gli aspetti tecnici relativi alla trasmissione dei dati.

L’obbligo di comunicazione vale per le seguenti categorie di dati:

  1. generalità delle persone trasportate (cognome, nome, sesso, data di nascita, cittadinanza);

  2. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del documento di viaggio utilizzato;

  3. numero, Stato di rilascio, tipo e data di scadenza del visto o del titolo di soggiorno utilizzato, nella misura in cui l’impresa di trasporto aereo disponga di questi dati;

  4. aeroporto di partenza, aeroporti di scalo in Svizzera o aeroporto di destinazione in Svizzera, nonché dati sull’itinerario di volo prenotato dalle persone 223 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 224 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di trasportate, nella misura in cui tali informazioni siano note all’impresa di trasporto aereo;

  5. numero del trasporto;

  6. numero complessivo delle persone trasportate sul volo in questione;

  7. data e ora previste del decollo e dell’atterraggio.

Le imprese di trasporto aereo informano le persone interessate conformemente all’articolo 18a della legge federale del 19 giugno 1992225 sulla protezione dei dati.

La decisione che dispone o revoca l’obbligo di comunicazione è emanata sotto forma di decisione di portata generale e pubblicata nel Foglio federale. I ricorsi contro tali decisioni non hanno effetto sospensivo.

Le imprese di trasporto aereo possono conservare i dati di cui al capoverso 3 esclusivamente a fini probatori. Devono cancellare i dati:

  1. se è accertato che la SEM non avvia alcun procedimento per violazione dell’obbligo di comunicazione, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;

  2. il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata in applicazione dell’articolo 122b passa in giudicato.

Art. 104a226 Sistema d’informazione sui passeggeri

La SEM gestisce un sistema d’informazione sui passeggeri (sistema API) per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti. Il sistema API contiene i dati di cui all’articolo 104 capoverso3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso4.

Per controllare se le imprese di trasporto aereo adempiono l’obbligo di comunicazione e applicare le sanzioni di cui all’articolo 122b, la SEM può consultare nel sistema API, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 104 capoverso3.

Per migliorare i controlli al confine e lottare efficacemente contro l’entrata illegale nello spazio Schengen e il transito illegale nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, le autorità competenti per il controllo delle persone alle frontiere esterne Schengen possono consultare, mediante procedura di richiamo, i dati di cui all’articolo 104 capoverso3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso4.

I dati di cui all’articolo 104 capoverso3 lettere a e b sono automaticamente e sistematicamente confrontati con i dati del sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL, del sistema SIS, del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) e della banca dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD).

226 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di

Dopo l’atterraggio del volo interessato i dati di cui all’articolo 104 capoverso3 e i risultati dei confronti di cui al capoverso4 possono essere impiegati soltanto per lo svolgimento di un procedimento di diritto penale, d’asilo o in materia di stranieri. Devono essere cancellati:

  1. se è accertato che non è avviato un siffatto procedimento, ma in ogni caso entro due anni dalla data del volo;

  2. il giorno successivo a quello in cui la decisione emanata nel quadro di un siffatto procedimento passa in giudicato.

I dati possono essere conservati in forma anonima oltre i termini di cui al capoverso 5 per scopi statistici.

Art. 104b227 Accesso ai dati sui passeggeri nel singolo caso

Per consentire alle autorità competenti per il controllo al confine di effettuare tali controlli, di lottare contro la migrazione illegale e di eseguire gli allontanamenti, le imprese di trasporto aereo, su richiesta, mettono a loro disposizione le liste dei passeggeri.

Le liste dei passeggeri devono contenere i seguenti dati:

  1. cognome, nome, indirizzo, data di nascita, cittadinanza e numero del passaporto delle persone trasportate;

  2. aeroporto di partenza, aeroporti di scalo e aeroporto di destinazione;

  3. agenzia viaggi per il tramite della quale è stato prenotato il volo.

L’obbligo di mettere a disposizione le liste dei passeggeri termina sei mesi dopo l’esecuzione del volo.

Le autorità competenti per il controllo al confine cancellano i dati entro 72 ore dalla ricezione.

Art. 105 Comunicazione di dati personali all’estero

Per l’adempimento dei loro compiti, segnatamente per la lotta contro i reati secondo la presente legge, la SEM e le competenti autorità cantonali possono comunicare dati personali relativi a stranieri alle autorità estere e alle organizzazioni internazionali incaricate di compiti corrispondenti, a condizione che queste garantiscano una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Possono essere comunicati i dati personali seguenti:

  1. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

  2. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;

227 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di

  1. altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;

  2. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;

  3. i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;

  4. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

  5. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

Art. 106 Comunicazione di dati personali allo Stato d’origine o di provenienza

In vista dell’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione verso lo Stato d’origine o di provenienza, l’autorità incaricata dell’organizzazione della partenza può comunicare alle autorità estere i dati qui appresso unicamente se ciò non metta in pericolo lo straniero o i suoi congiunti:

  1. le generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, cognome e nome dei genitori e ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

  2. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;

  3. altri dati che permettono di accertare l’identità di una persona;

  4. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero ed egli ne sia stato informato;

  5. i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero.

Art. 107 Comunicazione di dati personali nel contesto degli accordi di transito e di riammissione

Per l’esecuzione degli accordi di riammissione e di transito di cui all’articolo 100, la SEM e le autorità cantonali competenti possono trasmettere i dati personali necessari anche a Stati che non dispongono di una protezione dei dati equivalente a quella svizzera.

Ai fini della riammissione dei suoi propri cittadini, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:

  1. generalità (cognome, nome, pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, ultimo indirizzo nello Stato d’origine o di provenienza) dello straniero e, se necessario, dei suoi congiunti;

  2. indicazioni concernenti il passaporto o altri documenti d’identità;

  1. altri dati necessari per accertare l’identità di una persona;

  2. indicazioni sullo stato di salute, in quanto siffatta comunicazione sia nell’interesse dello straniero;

  3. i dati necessari per garantire l’entrata nello Stato di destinazione e per la sicurezza delle persone che accompagnano lo straniero;

  4. indicazioni su procedimenti penali, se necessario nel caso concreto per assicurare la riammissione e per salvaguardare la sicurezza e l’ordine pubblici nello Stato d’origine e sempreché non ne risulti un pericolo per la persona interessata; l’articolo2 della legge federale del 20 marzo 1981228 sull’assistenza internazionale in materia penale si applica per analogia.

Ai fini del transito di cittadini di Stati terzi, possono essere comunicati all’altro Stato contraente i dati seguenti:

  1. dati giusta il capoverso2;

  2. indicazioni sui luoghi di soggiorno e gli itinerari;

  3. indicazioni sulla regolamentazione del soggiorno e i visti accordati.

L’accordo di riammissione o di transito deve menzionare lo scopo per cui questi dati possono essere utilizzati, eventuali provvedimenti di sicurezza e le autorità competenti.

Art. 108 e 109229

Art. 109a230 Consultazione dei dati del sistema centrale d’informazione visti

Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008231.

Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:

a. 232 la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali: nell’ambito della procedura di rilascio dei visti;

229 Vedi art. 126 cpv. 6 qui appresso. 230 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS) (RU 2010 2063, 2011 4449; FF 2009 3629). 231 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del9 lug. 2008, 232 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015

  1. 233 la SEM: al fine di determinare lo Stato responsabile dell’esame di una domanda d’asilo in applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013234, nonché nell’ambito dell’esame di una domanda d’asilo qualora il trattamento della domanda competa alla Svizzera;

  2. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia incaricate del controllo alle frontiere esterne Schengen: al fine di effettuare i controlli ai valichi delle frontiere esterne e sul territorio svizzero;

  3. il Corpo delle guardie di confine e le autorità cantonali di polizia che procedono a controlli delle persone: al fine di identificare le persone che non adempiono o non adempiono più le condizioni d’entrata o di soggiorno nel territorio svizzero.

Le autorità seguenti possono chiedere determinati dati del C-VIS al punto di accesso centrale di cui al capoverso4, conformemente alla decisione 2008/633/GAI235, ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:

  1. fedpol;

  2. il SIC;

  3. il Ministero pubblico della Confederazione;

  4. le autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale nonché le autorità di polizia delle Città di Zurigo, Winterthur, Losanna, Chiasso e Lugano.

La Centrale operativa di fedpol costituisce il punto di accesso centrale ai sensi dell’articolo3 paragrafo3 della decisione 2008/633/GAI.

Art. 109b236 Sistema nazionale visti

La SEM gestisce un sistema nazionale visti. Tale sistema è destinato alla registrazione delle domande di visto e all’allestimento dei visti rilasciati dalla Svizzera. Contiene in particolare i dati trasmessi al C-VIS attraverso l’interfaccia nazionale (N-VIS).

Il sistema nazionale visti contiene le seguenti categorie di dati riguardanti i richiedenti il visto:

233 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (Recepimento del regolamento 234 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 64a cpv.1. 235 Decisione 2008/633/GAI del Consiglio, del 23 giu. 2008, relativa all’accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità designate dagli Stati membri e di Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi, GU L 218 del 13.8.2008, pag. 129. 236 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto

gen. 2014 (RU 2010 2063, 20141; FF 2009 3629).

  1. dati alfanumerici sul richiedente e i visti richiesti, rilasciati, rifiutati, annullati, revocati o prorogati;

  2. fotografie e impronte digitali del richiedente;

  3. collegamenti tra determinate domande di visto;

  4. 237 dati ottenuti dal sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL e dalla banca dati ASF-SLTD ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso;

  5. 238 dati ottenuti dal sistema SIS ai quali le autorità competenti in materia di visti hanno accesso, sempreché vi sia una segnalazione secondo il Capo IV del regolamento (CE) n. 1987/2006239 e siano soddisfatte le condizioni secondo l’articolo 32 paragrafo1 di tale regolamento.

Il sistema nazionale visti contiene inoltre un sottosistema con i fascicoli in forma elettronica dei richiedenti il visto.240

Per svolgere i compiti richiesti nella procedura di rilascio del visto, la SEM, le rappresentanze svizzere all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, il Corpo delle guardie di confine e i posti di confine delle polizie cantonali che rilasciano visti eccezionali sono autorizzati a inserire, modificare o cancellare i dati nel sistema nazionale visti.241 Le autorità sono tenute a inserire e trattare i dati da trasmettere al C-VIS conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008242.

Art. 109c243 Consultazione del sistema nazionale visti La SEM può permettere l’accesso online ai dati del sistema nazionale visti alle seguenti autorità:

237 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 238 Introdotta dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 239 Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dic. 2006, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), versione della GU L 381 del 28.12.2006, pag.4. 240 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 241 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 set. 2014, in vigore dal 1° mar. 2015 242 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del9 lug. 2008, 243 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto

gen. 2014 (RU 2010 2063, 20141; FF 2009 3629).

  1. Corpo delle guardie di confine e posti di frontiera delle autorità cantonali di polizia: per i controlli delle persone e il rilascio di visti eccezionali;

  2. rappresentanze svizzere all’estero e missioni: per l’esame delle domande di visto;

  3. Segreteria di Stato e Direzione politica del DFAE: per l’esame delle domande di visto di competenza del DFAE;

  4. Ufficio centrale di compensazione: per l’esame delle domande di prestazioni nonché per l’assegnazione e la verifica del numero d’assicurato AVS;

  5. autorità cantonali e comunali competenti in materia di migrazione e autorità cantonali di polizia: per l’adempimento dei loro compiti nel settore degli stranieri;

  6. autorità federali competenti in materia di sicurezza interna, di assistenza internazionale in materia penale e di polizia: 1. per identificare le persone nell’ambito di scambi d’informazioni di polizia, inchieste di polizia di sicurezza o di polizia giudiziaria, di procedure d’estradizione, dell’assistenza giudiziaria e amministrativa, del perseguimento ed esecuzione penali in via sostitutiva, della lotta contro il riciclaggio di denaro, il traffico di stupefacenti e la criminalità organizzata, del controllo dei documenti di legittimazione, delle ricerche di persone scomparse, nonché del controllo degli inserimenti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia previsto dalla legge federale del 13 giugno 2008244 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione, 2. per esaminare le misure di respingimento a salvaguardia della sicurezza interna ed esterna della Svizzera conformemente alla legge federale del 21 marzo 1997245 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;

  7. autorità di ricorso della Confederazione: per l’istruzione dei ricorsi interposti presso di esse;

  8. uffici dello stato civile e relative autorità di vigilanza: per l’identificazione delle persone in relazione con eventi di stato civile, per la preparazione della celebrazione del matrimonio o della registrazione dell’unione domestica, nonché per evitare l’elusione del diritto in materia di stranieri giusta l’articolo 97a capoverso1 del Codice civile246 e l’articolo 6 capoverso2 della legge del 18 giugno 2004247 sull’unione domestica registrata.

Art. 109d248 Scambio d’informazioni con gli Stati membri dell’UE per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008 Gli Stati membri dell’Unione europea per i quali non è ancora entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/2008249 possono chiedere informazioni alle autorità di cui all’articolo 109a capoverso3.

Art. 109e250 Disposizioni esecutive per i sistemi d’informazione visti Il Consiglio federale disciplina:

  1. a quali unità delle autorità di cui agli articoli 109a capoversi2 e 3 e 109b capoverso3 spettano le facoltà menzionate in tali disposizioni;

  2. la procedura di acquisizione dei dati del C-VIS da parte delle autorità di cui all’articolo 109a capoverso3;

  3. la portata degli accessi online al C-VIS e al sistema nazionale visti;

  4. l’elenco dei dati rilevati nel sistema nazionale visti e i diritti d’accesso delle autorità di cui all’articolo 109c;

  5. la procedura di scambio d’informazioni di cui all’articolo 109d;

  6. la registrazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;

  7. le modalità relative alla sicurezza dei dati;

  8. la collaborazione con i Cantoni;

  9. la responsabilità del trattamento dei dati;

  10. l’elenco dei reati secondo l’articolo 109a capoverso3.

Art. 110251 Sistema di fascicoli personali e di documentazione

La SEM, in collaborazione con il Tribunale amministrativo federale e le competenti autorità cantonali, gestisce un sistema di gestione automatizzata dei fascicoli personali e della documentazione.

248 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto 249 Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del9 lug. 2008, 250 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 20141; FF 2009 3629). 251 Nuovo testo giusta il n. I1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109).

Art. 111 Sistemi d’informazione per documenti di viaggio

La SEM gestisce un sistema d’informazione per il rilascio a stranieri di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno (ISR).252

L’ISR contiene i dati seguenti:

  1. 253 cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, indirizzo, statura, immagine del viso, impronte digitali, cognome e nome dei genitori, cognome dei genitori prima del matrimonio, firma, numero del fascicolo e numero personale;

  2. dati relativi alla domanda, quali data di presentazione e decisione;

  3. dati relativi al documento di viaggio, quali data di rilascio e durata di validità;

  4. firma e nome del rappresentante legale per documenti di viaggio rilasciati a minori o interdetti;

  5. cognome coniugale, nome religioso o nome d’arte e dati relativi a segni particolari quali disabilità, protesi o impianti, se il richiedente esige che tali dati figurino nel documento di viaggio;

  6. dati relativi ai documenti di viaggio persi.

Mediante interrogazione automatica nel sistema di ricerca informatizzato di polizia RIPOL si verifica se il richiedente è ricercato per un crimine o un delitto.

I dati registrati in virtù del capoverso2 sono trattati dai collaboratori della SEM incaricati del rilascio di documenti di viaggio svizzeri e permessi di ritorno.254

La SEM può rendere accessibili i dati registrati in virtù del capoverso2 alle seguenti autorità o servizi, mediante procedura di richiamo, sempreché tali autorità o servizi ne abbisognino per l’adempimento dei loro compiti:255

a. 256 il servizio incaricato dell’allestimento dei documenti di viaggio;

252 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto 253 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto 254 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto 255 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto 256 Nuovo testo giusta l’art.2 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 che approva e traspone nel diritto

  1. i posti di confine delle autorità cantonali di polizia e il Corpo delle guardie di confine, per l’esecuzione del controllo delle persone;

  2. i posti di polizia designati dai Cantoni, per l’identificazione delle persone e per la ricezione di notificazioni concernenti documenti di viaggio smarriti;

  3. 257 le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la ricezione delle domande di rilascio di documenti di viaggio;

  4. 258 le autorità o i servizi designati dai Cantoni, per la registrazione dell’immagine del viso e delle impronte digitali.

Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

Capitolo 14bis:259 Protezione dei dati nell’ambito degli Accordi di associazione alla normativa di Schengen

Art. 111a Comunicazione di dati agli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen

La comunicazione di dati personali alle autorità competenti di Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen è parificata alla comunicazione di dati personali tra organi federali.

Art. 111b Trattamento dei dati

La SEM funge da autorità centrale per la consultazione in merito alle domande di visto in conformità degli accordi di associazione alla normativa di Schengen.

In tale qualità può servirsi di procedure informatizzate per comunicare e richiamare dati appartenenti segnatamente alle seguenti categorie:

  1. la rappresentanza diplomatica o consolare presso la quale è stata presentata la domanda di visto;

  2. l’identità della persona interessata (nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, domicilio, professione e datore di lavoro) come pure, all’occorrenza, l’identità dei suoi familiari;

  3. indicazioni relative ai documenti d’identità;

  4. indicazioni relative ai luoghi di soggiorno e agli itinerari.

Le rappresentanze svizzere all’estero possono scambiare con i servizi omologhi degli Stati vincolati da un accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati 257 Introdotta dal n. I1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; 258 Introdotta dal n. I1 della LF del 18 giu. 2010 che adegua disposizioni concernenti la registrazione di dati nel settore della migrazione, in vigore dal 24 gen. 2011 (RU 2011 95; 259 Introdotto dall’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a).

necessari alla cooperazione consolare in loco, segnatamente informazioni relative all’impiego di documenti falsificati o contraffatti e a reti di passatori nonché dati appartenenti alle categorie indicate nel capoverso2.

Il Consiglio federale può modificare le categorie di dati personali indicate nel capoverso2 per adeguarle agli ultimi sviluppi dell’acquis di Schengen. Consulta in merito l’Incaricato federale della protezione dei dati.

Art. 111c Scambio di dati

Le autorità di controllo alla frontiera e le imprese di trasporto possono scambiarsi i dati personali necessari per soddisfare l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 e l’obbligo di assistenza di cui all’articolo 93.

A tale scopo possono comunicare e richiamare segnatamente i dati personali di cui all’articolo 111b capoverso2 lettere b–d.

Gli articoli 111a, 111d e 111f sono applicabili per analogia.260

Art. 111d Comunicazione di dati a Stati terzi

Dati personali possono essere comunicati a Stati terzi soltanto se questi garantiscono un adeguato livello di protezione.

Qualora non garantisca un adeguato livello di protezione, allo Stato terzo possono, nel caso specifico, essere comunicati dati personali se:

  1. la persona interessata ha, senza ombra di dubbio, dato il suo consenso; trattandosi di dati personali degni di particolare protezione o di profili della personalità, il consenso deve essere esplicito;

  2. la comunicazione è necessaria per proteggere la vita o l’incolumità fisica della persona interessata; o

  3. la comunicazione è necessaria per tutelare un interesse pubblico preponderante o per accertare, esercitare o far valere un diritto in giustizia.

Oltre che nei casi indicati nel capoverso2, possono essere comunicati dati personali anche quando, nel caso specifico, garanzie sufficienti assicurano una protezione adeguata della persona interessata.

Il Consiglio federale definisce la portata delle garanzie da prestare e le relative modalità.

I dati provenienti dalla banca dati Eurodac non possono in nessun caso essere trasmessi a:

  1. uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

  2. organizzazioni internazionali;

260 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873).

c. soggetti di diritto privato.261

Art. 111f Diritto d’accesso

Il diritto d’accesso è retto dalle disposizioni federali o cantonali in materia di protezione dei dati.263 Il detentore della collezione di dati fornisce inoltre le informazioni di cui dispone sull’origine dei dati.

Art. 111g e 111h264

Capitolo 14ter:265 Eurodac

I posti di confine e le autorità di polizia dei Cantoni e dei Comuni rilevano senza indugio le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai14 anni che:

  1. entrano illegalmente in Svizzera da uno Stato non vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Dublino;

  2. non vengono né respinti alla frontiera né trattenuti o incarcerati in vista del rinvio per l’intero periodo tra il fermo e l’allontanamento.

Oltre alle impronte digitali sono raccolti i dati seguenti:

  1. il luogo e la data del fermo in Svizzera;

  2. il sesso della persona fermata;

  3. la data del rilevamento delle impronte digitali;

  4. il numero d’identificazione svizzero delle impronte digitali;

261 Introdotto dal n. 1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE] n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411). 263 Nuovo testo giusta il n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, in vigore dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387; FF 2009 5873). 264 Abrogati dal n. 1 della LF del 19 mar. 2010 che traspone nel diritto svizzero la decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell’ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale, con effetto dal 1° dic. 2010 (RU 2010 3387 3418; FF 2009 5873). 265 Introdotto dall’art. 127 qui avanti, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5405 art. 2 lett. a). 266 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. al DF del 26 set. 2014 (recepimento del R [UE]

n. 603/2013 che istituisce l’«Eurodac» e che modifica il R [UE] n. 1077/2011 che istituisce l’agenzia IT), in vigore dal 20 lug. 2015 (RU 2015 2323; FF 2014 2411).

  1. la data della trasmissione dei dati all’unità centrale;

  2. il codice d’identificazione dell’operatore.

I dati rilevati secondo i capoversi1 e 2 sono trasmessi all’unità centrale entro

ore dal fermo. Se l’interessato è incarcerato per una durata superiore a 72 ore, la trasmissione dei dati deve avvenire prima della scarcerazione.

Se lo stato delle dita dell’interessato impedisce il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro48 ore dopo che il rilevamento sia nuovamente possibile con la qualità richiesta. Se lo stato di salute dell’interessato o misure adottate per motivi di salute pubblica impediscono il rilevamento dattiloscopico, le impronte digitali devono essere trasmesse all’unità centrale entro48 ore dopo che il motivo dell’impedimento sia cessato.

Se gravi problemi tecnici impediscono la trasmissione dei dati, è accordato un termine supplementare di48 ore per adottare le misure necessarie al fine di garantire il funzionamento del sistema.

I posti di confine e le autorità cantonali e comunali di polizia o competenti in materia di stranieri possono rilevare le impronte di tutte le dita agli stranieri di età superiore ai14 anni che soggiornano illegalmente in Svizzera, al fine di verificare se hanno già presentato una domanda d’asilo in un altro Stato Dublino.

I dati rilevati in base ai capoversi1, 2 e 6 sono trasmessi alla SEM, che li inoltra all’unità centrale.

I dati di cui ai capoversi1 e 2 sono memorizzati nella banca dati Eurodac a cura dell’unità centrale e distrutti automaticamente 18 mesi dopo il rilevamento delle impronte digitali. La SEM chiede senza indugio all’unità centrale di distruggere anzitempo tali dati non appena viene a conoscenza del fatto che lo straniero:

  1. ha ottenuto un permesso di dimora in Svizzera;

  2. ha lasciato il territorio degli Stati Dublino;

  3. ha ottenuto la cittadinanza di uno Stato Dublino.

Le procedure di cui ai capoversi 1–8 sono rette dagli articoli 102b, 102c e 102e

Capitolo 15 Rimedi giuridici

Art. 112 …268

La procedura delle autorità federali è retta dalle disposizioni generali sull’organizzazione giudiziaria federale.

Le disposizioni relative alla sospensione dei termini non si applicano alle procedure previste negli articoli 65 e 76 capoverso1 lettera b numero 5.

Art. 113 e 114269

Capitolo 16 Disposizioni penali e sanzioni amministrative

Sezione 1 Disposizioni penali270

Art. 115 Entrata, partenza o soggiorno illegali e attività lucrativa

senza autorizzazione

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

  1. viola le prescrizioni in materia d’entrata in Svizzera secondo l’articolo 5;

  2. soggiorna illegalmente in Svizzera, segnatamente dopo la scadenza della durata del soggiorno non sottostante a permesso o del soggiorno autorizzato;

  3. esercita senza permesso un’attività lucrativa in Svizzera;

  4. entra o lascia la Svizzera senza passare per un posto di confine prescritto (art. 7).

È punito con la stessa pena lo straniero che, lasciata la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti, entra o fa preparativi per entrare nel territorio nazionale di un altro Stato violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata.271

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se lo straniero entrato o uscito illegalmente è immediatamente allontanato od espulso.

Art. 116 Incitazione all’entrata, alla partenza o al soggiorno illegali

È punito con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria chiunque:

a. in Svizzera o all’estero, facilita o aiuta a preparare l’entrata, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero;

269 Abrogati dal n. I1 dell’O dell’AF del 20 dic. 2006 che adegua taluni atti normativi alle disposizioni della L sul Tribunale federale e della L sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2006 5599; FF 2006 7109). 270 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 271 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e

  1. abis. 272 dalla Svizzera, facilita o aiuta a preparare l’entrata, il transito, la partenza o il soggiorno illegali di uno straniero in uno Stato Schengen;

  2. procura un’attività lucrativa in Svizzera a uno straniero sprovvisto del permesso necessario;

  3. 273 facilita o aiuta a preparare l’entrata illegale di uno straniero nel territorio nazionale di un altro Stato, violando le disposizioni ivi vigenti in materia d’entrata, dopo che questi ha lasciato la Svizzera o le zone di transito internazionali degli aeroporti.

Nei casi di lieve entità può essere pronunciata la sola multa.

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore:

  1. ha agito nell’intento di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o

  2. ha agito per un’associazione o un gruppo di persone costituitosi per commettere ripetutamente tali atti.

Art. 117 Impiego di stranieri sprovvisti di permesso

Chiunque, in qualità di datore di lavoro, impiega intenzionalmente stranieri non autorizzati a esercitare un’attività lucrativa in Svizzera o fa capo in Svizzera a servizi transfrontalieri prestati da una persona che non dispone del relativo permesso, è punito con una pena detentiva fino a un anno o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Chiunque è già stato oggetto di una condanna passata in giudicato ai sensi del capoverso1 ed entro cinque anni commette nuovamente un reato secondo il capoverso1, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria.

Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa fino a 20 000 franchi.274

Art. 118 Inganno nei confronti delle autorità

Chiunque inganna le autorità incaricate dell’esecuzione della presente legge fornendo dati falsi o tacendo fatti essenziali e ottiene in tal modo, per sé o per altri, il rilascio di un permesso o evita che il permesso sia ritirato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Chiunque, nell’intento di eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri, contrae matrimonio con uno straniero o facilita, incoraggia 272 Introdotta dal n. I della LF del 18 giu. 2010 (Controllo di confine automatizzato, 273 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e 274 Introdotto dal n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014 o rende possibile un siffatto matrimonio, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

La pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria, e con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria se l’autore:

  1. ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un indebito arricchimento; o

  2. ha agito per un’associazione o un gruppo costituitisi per commettere tali reati in modo continuato.

Art. 119 Inosservanza dell’assegnazione di un luogo di soggiorno o del divieto di accedere a un dato territorio

Lo straniero che non si attiene al luogo di soggiorno assegnatogli o al divieto di accedere a un dato territorio (art. 74) è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Si può prescindere dal procedimento penale, dal rinvio a giudizio o dalla punizione se l’autore:

  1. può essere immediatamente allontanato od espulso;

  2. si trova in carcerazione preliminare o in vista di rinvio coatto.

Art. 120 Altre infrazioni

È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza:

  1. viola l’obbligo di notificare il suo arrivo o la sua partenza (art. 10–16);

  2. senza il necessario permesso, cambia impiego o passa da un’attività lucrativa dipendente a un’attività lucrativa indipendente (art. 38);

  3. senza il necessario permesso, trasferisce la sua residenza in un altro Cantone (art. 37);

  4. disattende le condizioni connesse al permesso (art. 32,33 e 35);

  5. viola l’obbligo di cooperare all’acquisizione dei documenti d’identità (art. 90 lett. c).

Il Consiglio federale può prevedere multe fino a 5000 franchi per infrazioni alle disposizioni d’esecuzione della presente legge.

Art. 120a a 120c 275

Art. 120d276 Trattamento indebito di dati personali dei sistemi d’informazione visti Chi tratta dati personali del sistema nazionale visti o del C-VIS per uno scopo diverso da quelli di cui agli articoli 109a–109d è punito con la multa.

Art. 120e277 Perseguimento penale

Le infrazioni di cui agli articoli 115–120 e 120d sono perseguite e giudicate dai Cantoni. Se un’infrazione è stata commessa in più Cantoni, la competenza spetta al Cantone che per primo ha iniziato il perseguimento.

…278

Sezione 2 Sanzioni amministrative279

Art. 121280 Messa al sicuro e confisca di documenti

Conformemente alle istruzioni della SEM, le autorità e i servizi amministrativi possono confiscare i documenti di viaggio e d’identità falsi o falsificati, nonché i documenti di viaggio e d’identità autentici se vi sono indizi concreti per ritenere che vengano utilizzati abusivamente, oppure possono metterli al sicuro per riconsegnarli all’avente diritto.

275 Introdotti dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Abrogati dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), con effetto dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023; FF 2013 2195). 276 Introdotto dal n. I della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della trasposizione degli accordi d’associazione alla normativa di Schengen e Dublino) (RU 2008 5407; FF 2007 7149). Nuovo testo giusta l’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE in merito al recepimento del regolamento e della decisione relativi al sistema d’informazione visti (VIS), in vigore dal 20 gen. 2014 (RU 2010 2063, 2011 4449, 20141; FF 2009 3629). 277 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto 279 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 280 Nuovo testo giusta il n. 1 dell’all. alla LF del14 dic. 2012, in vigore dal 1° feb. 2014

La confisca o la riconsegna secondo il capoverso1 è possibile anche se vi sono indizi concreti per ritenere che i documenti di viaggio o d’identità autentici siano destinati a persone che soggiornano illegalmente in Svizzera.

Sono considerati documenti d’identità ai sensi del capoverso1 i documenti di legittimazione o qualsiasi altro documento che possa fornire indicazioni sull’identità

Art. 122 Violazioni commesse dai datori di lavoro281

L’autorità competente respinge o accoglie solo in parte le domande di ammissione a favore di lavoratori stranieri che non hanno diritto al rilascio di un permesso, se le stesse sono presentate da un datore di lavoro che ha violato reiteratamente la presente legge.

L’autorità competente può parimenti comminare tali sanzioni.

Le spese non coperte occasionate all’ente pubblico dal sostentamento, dall’infortunio, dalla malattia oppure dal viaggio di ritorno del lavoratore straniero non autorizzato a esercitare un’attività lucrativa sono a carico del datore di lavoro che lo ha assunto o che aveva l’intenzione di assumerlo.

Art. 122a282 Violazioni dell’obbligo di diligenza delle imprese di trasporto aereo

Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l’entrata.

Non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se l’impresa di trasporto aereo:

  1. dimostra che: 1. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile, 2. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero, 3. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati, 281 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e 282 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 4. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti; o

  2. rende verosimile di essere stata costretta a trasportare il passeggero.

Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’addebito di cui al capoverso1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.

Art. 122b283 Violazioni dell’obbligo di comunicazione delle imprese di trasporto aereo

Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.

Una violazione dell’obbligo di comunicazione è presunta se l’impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all’articolo 104 capoverso3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.

Non vi è violazione dell’obbligo di comunicazione se l’impresa di trasporto aereo dimostra che:

  1. nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o

  2. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell’obbligo di comunicazione.

Art. 122c284 Disposizioni comuni relative alle sanzioni nei confronti delle imprese di trasporto aereo

Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l’obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all’estero.

La SEM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.

La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 1968285 sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:

a. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell’entrata;

283 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 284 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di

b. in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all’articolo 104 capoverso1.

Capitolo 17 Emolumenti

Art. 123

Per le decisioni e gli atti amministrativi previsti dalla presente legge possono essere riscossi emolumenti. Esborsi connessi a procedure secondo la presente legge possono essere computati a parte.

Il Consiglio federale stabilisce l’ammontare degli emolumenti federali e l’ammontare massimo degli emolumenti cantonali.

I crediti pecuniari in virtù della presente legge possono essere fatti valere senza formalità. L’interessato può esigere che sia emanata una decisione formale.

Capitolo 18 Disposizioni finali

Art. 124 Vigilanza ed esecuzione

Il Consiglio federale vigila sull’applicazione della presente legge.

I Cantoni emanano le disposizioni necessarie per l’applicazione della presente legge.

Art. 125 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’allegato.

Art. 126 Disposizioni transitorie

Alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane applicabile il diritto previgente.

La procedura è retta dal nuovo diritto.

I termini di cui all’articolo 47 capoverso1 decorrono dall’entrata in vigore della presente legge, purché l’entrata in Svizzera sia avvenuta prima di tale data o il legame familiare sia insorto prima di tale data.

Se più favorevoli all’autore, le disposizioni penali della presente legge si applicano anche alle infrazioni commesse prima della sua entrata in vigore.

L’articolo 107 vale unicamente per gli accordi di transito e di riammissione conclusi dopo il 1° marzo 1999.

Gli articoli 108 e 109 decadono con l’entrata in vigore della legge federale del 20 giugno 2003286 sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo.

Art. 126a287 Disposizioni transitorie relative alla modifica del 16 dicembre 2005 della LAsi288

Se, prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, sorge un motivo per l’allestimento di un conteggio intermedio o finale secondo l’articolo 87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998289, il conteggio intermedio o finale e la liquidazione del saldo sono effettuati secondo il diritto previgente.

Il Consiglio federale disciplina la procedura di conteggio, nonché l’entità e la durata del contributo speciale e del prelevamento di valori patrimoniali riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente che esercitavano un’attività lucrativa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 e nei cui confronti, al momento di tale entrata in vigore, non è insorto un motivo per l’allestimento di un conteggio finale.

Fatti salvi i capoversi1 e 2 del presente articolo, le procedure secondo gli articoli 85–87 LAsi nel tenore del 26 giugno 1998 pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 sono rette dal nuovo diritto.

Fatti salvi i capoversi 5–7 del presente articolo, agli stranieri che al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, nonché della presente legge, sono ammessi provvisoriamente si applica il nuovo diritto. Le ammissioni provvisorie disposte in virtù dell’articolo 44 capoverso 3 LAsi permangono.

Riguardo agli stranieri ammessi provvisoriamente in Svizzera al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, la Confederazione versa ai Cantoni, per la durata dell’ammissione provvisoria, ma al massimo per sette anni dall’arrivo in Svizzera, le somme forfettarie di cui agli articoli 88 capoversi1 e

e 89 LAsi. La Confederazione versa inoltre ai Cantoni un contributo unico volto in particolare ad agevolare l’integrazione professionale di tali persone. Il Consiglio federale ne stabilisce l’ammontare.

Alle procedure secondo l’articolo 20 capoverso1 lettera b della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri nel tenore del 19 dicembre 2003290, pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, si applica il diritto previgente.

Se l’ammissione provvisoria di uno straniero è stata soppressa prima dell’entrata in vigore della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005 con decisione passata in 287 Introdotto dal n. IV2 della L del 16 dic. 2005, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2006 4745, 2007 5573; FF 2002 6087).

giudicato, la Confederazione versa ai Cantoni una somma forfettaria unica di 15 000 franchi, sempreché tale persona non abbia ancora lasciato la Svizzera.

Art. 126b291 Disposizioni transitorie della modifica dell’11 dicembre 2009 Fino all’entrata in vigore del sistema nazionale visti, gli articoli 190c e 120d hanno il tenore seguente: …292 Art. 126c293 Disposizione transitoria della modifica del 20 giugno 2014 I procedimenti penali amministrativi per violazione dell’obbligo di diligenza o di comunicazione pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 20 giugno 2014 della presente legge sono continuati secondo il diritto previgente.

Art. 127 Coordinamento con gli Accordi relativi alla normativa di Schengen

Con l’entrata in vigore degli Accordi riguardanti l’associazione alla normativa di Schengen i seguenti articoli della presente legge sono adattati come segue: …294

Art. 128 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 2008295

Art. 92 –95 e 127: 12 dicembre 2008296

291 Introdotto dall’art.2 n. 1 del DF dell’11 dic. 2009 che approva e traspone nel diritto 292 Le mod. possono essere consultate alla RU 2010 2063. 293 Introdotto dal n. I della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di 294 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 5437. 295 DCF del 24 ott. 2007. 296 Art. 2 lett. a dell’O del 26 nov. 2008 (RU 2008 5405).

Disposizioni transitorie della modifica del 14 dicembre 2012297

Fatto salvo il capoverso2, le procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge sono rette dal nuovo diritto.

L’articolo 83 capoversi 5 e 5bis della presente legge non è applicabile alle procedure pendenti al momento dell’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge.

Entro due anni dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2012 della presente legge, i gestori di aeroporti sono tenuti a mettere a disposizione gli alloggi presso gli aeroporti secondo l’articolo 95a.

Allegato 1298 1. Accordi di associazione alla normativa di Schengen Gli accordi di associazione alla normativa di Schengen comprendono:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004299 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (AAS);

  2. Accordo del 26 ottobre 2004300 sotto forma di scambio di lettere tra il Consiglio dell’Unione europea e la Confederazione Svizzera concernente i Comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi;

  3. Accordo del 17 dicembre 2004301 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  4. Accordo del 28 aprile 2005302 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Danimarca sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo delle parti dell’acquis di Schengen basate sulle disposizioni del titolo IV del Trattato che istituisce la Comunità europea;

  5. Protocollo del 28 febbraio 2008303 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

298 Introdotto dal n. III cpv.1 della LF del 13 giu. 2008 (Complementi nel quadro della 2. Accordi di associazione alla normativa di Dublino Gli accordi di associazione alla normativa di Dublino comprendono:

  1. Accordo del 26 ottobre 2004304 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri o in Svizzera (AAD);

  2. Accordo del 17 dicembre 2004305 tra la Confederazione Svizzera, la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen nonché sui criteri e i meccanismi per determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in Svizzera, in Islanda o in Norvegia;

  3. Protocollo del 28 febbraio 2008306 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein dell’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera;

  4. Protocollo del 28 febbraio 2008307 tra la Confederazione Svizzera, la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli stati membri o in Svizzera.

Allegato 2308 (art. 125) Abrogazione e modifica del diritto vigente I La legge federale del 26 marzo 1931309 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri è abrogata.

II Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue: …310 308 Originario all. 309 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv.2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1] 310 Le mod. possono essere consultate alla RU 2007 5437.