RU 2016 3207
Legge federale
sulle foreste
(Legge forestale, LFo)
Modifica del 18 marzo 2016
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 21 maggio 20141,
decreta:
I
La legge forestale del 4 ottobre 19912 è modificata come segue:
Art. 5 cpv. 3bis
Quando un’autorità deve decidere in merito all’autorizzazione per la costruzione di impianti per l’impiego di energie rinnovabili e di impianti di trasporto e distribuzione di energia, nella ponderazione degli interessi l’interesse nazionale alla realizzazione di questi progetti è considerato equivalente ad altri interessi nazionali.
Art. 7 cpv.3 lett. b
Concerne soltanto il testo francese
Art. 10 cpv.3, secondo periodo
… L’autorità federale competente decide su richiesta dell’autorità cantonale competente.
Art. 16 cpv.2
Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare tali utilizzazioni, subordinandole a oneri e condizioni.
Art. 17 cpv.3
Per gravi motivi le autorità competenti possono autorizzare la riduzione della distanza minima, subordinandola a oneri e condizioni.
Art. 19, primo periodo
Se la protezione della vita umana o di beni materiali considerevoli lo esige, i Cantoni provvedono alla sicurezza delle zone soggette a valanghe, scoscendimento di terreno, erosione o cadute di pietre, come pure alle opere forestali per la correzione dei torrenti. …
Art. 21a Sicurezza sul lavoro
Per garantire la sicurezza sul lavoro, i mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta devono dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.
Art. 26 Provvedimenti della Confederazione
Il Consiglio federale emana prescrizioni su provvedimenti intesi a prevenire e riparare i danni dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi e che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni.
Per la protezione contro gli organismi nocivi può in particolare vietare o limitare l’utilizzazione di determinati organismi, piante e merci e introdurre obblighi di autorizzazione, di notifica, di registrazione e di documentazione.
La Confederazione si adopera affinché siano eseguiti provvedimenti al confine e stabilisce e coordina i provvedimenti intercantonali adottati dai Cantoni all’interno del Paese.
Gestisce un servizio fitosanitario federale che nel settore della foresta è subordinato all’Ufficio federale.
Art. 27 cpv.1
Fatto salvo l’articolo 26, i Cantoni adottano provvedimenti contro le cause e le conseguenze di danni che possono compromettere sostanzialmente la conservazione della foresta e delle sue funzioni. Effettuano in particolare il monitoraggio degli organismi nocivi sul loro territorio.
Art. 27a Provvedimenti contro gli organismi nocivi
Chi utilizza materiale vegetale deve osservare i principi della protezione dei vegetali.
In collaborazione con i Cantoni interessati, la Confederazione stabilisce strategie e direttive concernenti provvedimenti contro gli organismi nocivi che possono mettere in grave pericolo la foresta e le sue funzioni. I provvedimenti devono essere eseguiti in modo tale da consentire di:
eradicare tempestivamente i nuovi organismi nocivi accertati;
contenere gli organismi nocivi radicati se l’utilità da attendersi prevale sui costi per combatterli;
sorvegliare, eradicare o contenere gli organismi nocivi anche al di fuori della superficie forestale al fine di proteggere la foresta.
I detentori di alberi, arbusti, altre piante, colture, materiale vegetale, mezzi di produzione e oggetti che sono o potrebbero essere infestati da organismi nocivi o che sono organismi nocivi devono, in collaborazione con le autorità competenti, eseguirne o accettarne la sorveglianza, l’isolamento, il trattamento o la distruzione.
Art. 28a Provvedimenti per far fronte ai cambiamenti climatici
La Confederazione e i Cantoni adottano provvedimenti che sostengono la foresta nella capacità di adempiere le sue funzioni durevolmente anche in condizioni climatiche mutate.
Titolo prima dell’art. 29
Capitolo 5 Provvedimenti promozionali
Sezione 1 Formazione, consulenza, ricerca e raccolta di dati
Art. 29, rubrica (concerne soltanto il testo francese), e cpv. 1−3
La Confederazione coordina e promuove la formazione in campo forestale.
In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria.
Abrogato
Titolo prima dell’art. 34a
Sezione 1a Promozione del legno
Art. 34a Vendita e utilizzazione del legno
La Confederazione promuove la vendita e l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, in particolare mediante il sostegno di progetti innovativi.
Art. 34b Costruzioni e impianti della Confederazione
La Confederazione promuove l’utilizzazione del legno derivante da produzione sostenibile, per quanto vi si presti, nella pianificazione, nell’edificazione e nell’esercizio delle costruzioni e degli impianti di sua proprietà.
Nell’acquisizione di prodotti in legno la Confederazione tiene conto della gestione forestale sostenibile e rispettosa della natura nonché dell’obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra.
Art. 37 cpv. 1bis
In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti nati in seguito a eventi naturali eccezionali.
Art. 37a Provvedimenti contro i danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione
La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per provvedimenti per la prevenzione e la riparazione dei danni alla foresta al di fuori della foresta di protezione dovuti a eventi naturali o a organismi nocivi.
In via eccezionale, la Confederazione può accordare, mediante decisione formale, indennità a progetti che richiedono una valutazione specifica da parte sua.
L’ammontare delle indennità è determinato in base al pericolo da prevenire e all’efficacia dei provvedimenti.
Art. 37b Indennità per costi
Ai destinatari di provvedimenti contro gli organismi nocivi di cui all’articolo 27a capoverso3 può essere versata un’equa indennità per i costi di prevenzione, lotta e ripristino che non sono assunti secondo l’articolo 48a.
L’indennità è fissata definitivamente dall’autorità competente secondo una procedura quanto più semplice possibile e gratuita per la persona danneggiata.
Art. 38 cpv.1, frase introduttiva e lett. b ed e, nonché2
La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, aiuti finanziari globali per provvedimenti che contribuiscono a conservare e a migliorare la diversità biologica della foresta, segnatamente per:
la promozione della diversità delle specie e della diversità genetica nella foresta;
Abrogata 2 Abrogato
Art. 38a, rubrica, cpv., frase introduttiva e lett. e–g, nonché lett. a12
Gestione forestale
La Confederazione accorda aiuti finanziari per provvedimenti che migliorano la redditività della gestione forestale sostenibile, segnatamente per:
la promozione della formazione degli operai forestali e la formazione pratica degli operatori forestali a livello di scuola universitaria;
provvedimenti che sostengono la foresta nella sua capacità di adempiere le sue funzioni anche in condizioni climatiche mutate, segnatamente per la cura dei giovani popolamenti e per la produzione di materiale di riproduzione forestale;
l’adeguamento o il ripristino di infrastrutture di allacciamento, sempre che esse siano necessarie per la gestione della foresta nell’ambito di progetti globali, rispettino la foresta come ambiente naturale di vita e che sia evitata una densità di allacciamento eccessiva.
La Confederazione accorda gli aiuti finanziari per:
a. i provvedimenti di cui al capoverso1 lettere a, b e d−g: come contributi globali in base agli accordi di programma conclusi con i Cantoni;
Art. 39 cpv.3
Abrogato
Art. 46 cpv.3, primo periodo, e 4
Il diritto di ricorso dei Cantoni, dei Comuni e delle associazioni per la protezione della natura e del paesaggio è retto dagli articoli 12−12g della legge federale del 1° luglio 19663 sulla protezione della natura e del paesaggio. …
Il Consiglio federale può prevedere nelle disposizioni d’esecuzione una procedura d’opposizione contro le decisioni di prima istanza.
Art. 47, secondo periodo
… È fatto salvo l’articolo 12e della legge federale del 1° luglio 19664 sulla protezione della natura e del paesaggio.
Art. 48a Assunzione dei costi da parte di chi li causa
I costi derivanti da provvedimenti che le autorità adottano o ordinano per evitare un pericolo o pregiudizio imminente per la foresta, come pure per accertarlo ed eliminarlo, sono a carico di chi li ha causati per colpa propria.
Art. 49 cpv. 1bis e 3, secondo periodo
Coordina le sue misure esecutive con quelle dei Cantoni.
… Può delegare al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, ai suoi servizi o a uffici federali a esso subordinati, il compito di emanare prescrizioni di natura prevalentemente tecnica o amministrativa.
Art. 50a Delega di compiti esecutivi
Le autorità esecutive possono incaricare corporazioni di diritto pubblico o privati, contro indennità, di svolgere controlli o di mettere in atto ulteriori misure esecutive.
Art. 51 cpv.2
Essi suddividono il loro territorio in circondari e settori forestali. Questi sono diretti da operatori forestali con formazione superiore ed esperienza pratica.
Art. 56 cpv.3
I mandatari che svolgono lavori di raccolta del legname nella foresta sono esonerati per cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge dall’obbligo di cui all’articolo 21a di dimostrare che la manodopera impiegata ha seguito un corso riconosciuto dalla Confederazione di sensibilizzazione sui pericoli connessi ai lavori forestali.
II
La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.
III
Coordinamento con la legge federale del 20 giugno 2014 sulla formazione continua Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la presente modifica o la legge federale del 20 giugno 20145 sulla formazione continua, all’atto della seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 29 capoverso2 avrà il seguente tenore:
Art. 29 cpv.2
In collaborazione con i Cantoni, provvede alla formazione e alla formazione continua sul piano teorico e pratico in campo forestale a livello di scuola universitaria.
IV
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio degli Stati, 18 marzo 2016 Consiglio nazionale, 18 marzo 2016 Il presidente: Raphaël Comte La presidente: Christa Markwalder La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 luglio 2016.6
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2017.
17 agosto 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
Allegato
(cifra II) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge del 19 dicembre 19807 sul Parco nazionale Ingresso, primo lemma visto l’articolo 78 capoversi3 e 4 della Costituzione federale8;
2. Legge del 20 giugno 19869 sulla caccia Ingresso, primo lemma visti gli articoli 74 capoverso1, 78 capoverso4, 79 e 80 capoverso 1 della Costituzione federale10;
Art. 12 cpv.5, secondo periodo
… Può affidare l’esecuzione di tali compiti, contro indennità, a corporazioni di diritto pubblico o a privati.
Art. 13 cpv.3
La Confederazione accorda ai Cantoni, sulla base di accordi di programma, indennità globali per le spese di risarcimento dei danni causati dalla selvaggina nelle riserve e nelle aree di cui all’articolo 11 capoverso6.