Fonte

RU 2017 7635

Ordinanza
sulla liquidità delle banche
(Ordinanza sulla liquidità, OLiq)

Modifica del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero
ordina:

I

L’ordinanza del 30 novembre 20121 sulla liquidità è modificata come segue:

Sostituzione di un termine Concerne soltanto i testi tedesco e francese

Art. 2 cpv.2

Esse detengono una riserva di liquidità durevole e calcolata in modo adeguato per far fronte a peggioramenti della liquidità che si producono in tempi brevi e assicurano un adeguato finanziamento a medio-lungo termine.

Art. 14 cpv.2 lett. a,3 lett. c,4 lett. a e 5

Il requisito LCR deve essere adempito separatamente a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto per quanto riguarda:

a. la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15a, 15b e 16 in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri; e 3 La FINMA stabilisce:

c. in che misura per le banche delle categorie4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 20142 sulle banche (OBCR) si possano prevedere agevolazioni relative alla comprova dell’adempimento del requisito LCR.

Nel singolo caso essa può:

a. emanare disposti che derogano all’obbligo di consolidamento in materia di vigilanza di cui all’articolo7 dell’ordinanza del 1° giugno 20123 sui fondi propri (OFoP), se ciò è necessario al fine del rilevamento di ulteriori partecipazioni determinanti dal punto di vista del rischio di liquidità;

La FINMA può inoltre esigere che i singoli istituti che si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero calcolino il requisito LCR senza considerare i prospettati afflussi derivanti da tali succursali. In questo caso essa può definire ulteriori esigenze per l’adempimento del requisito LCR in base a una propria valutazione dei rischi.

Art. 15b cpv.1 lett. a n. 4 e 5 e lett. c nonché3

Gli attivi della categoria 2a comprendono i seguenti valori patrimoniali:

  1. i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti: 4. e 5. Abrogati

  2. i titoli di credito negoziabili, coperti e disciplinati da leggi speciali, che non sono stati emessi dalla banca stessa o da un altro istituto finanziario ad essa correlato ai sensi dell’allegato1; possono essere conteggiati anche i prestiti ipotecari emessi dalle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie conformemente alla legge del 25 giugno 19304 sulle obbligazioni fondiarie (LOF).

I prestiti di imprese di cui al capoverso1 lettera b e i titoli di credito coperti conformemente al capoverso1 lettera c possono rientrare nella categoria 2a se:

  1. dispongono di almeno una valutazione a lungo termine corrispondente alla classe di rating1 o 2 secondo l’allegato 2 OFoP5;

  2. in mancanza di tale valutazione dispongono di una valutazione a corto termine equiparabile eseguita da un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA;

  3. servono a coprire i deflussi all’estero e dispongono di una valutazione equiparabile a quella di cui alla lettera a o b eseguita da un’agenzia di rating riconosciuta dalla rispettiva autorità nazionale di vigilanza; o

  4. non dispongono di una valutazione di cui alle lettere a–c, ma la loro probabilità di inadempienza, valutata internamente, corrisponde a una valutazione della classe di rating1 o 2 secondo l’allegato 2 OFoP.

Art. 15c cpv.5

Gli attivi delle categorie1 e 2 che rappresentano titoli, prestiti o titoli di credito emessi all’estero, possono essere conteggiati nel volume di HQLA solo se:

  1. presentano i requisiti di qualità HQLA conformemente alla pertinente regolamentazione estera; o

  2. sono riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine.

Art. 15d lett. c

La FINMA definisce:

c. le modalità per un’adeguata diversificazione delle HQLA.

Art. 15e cpv.2 e 6

Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli.

La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione per le operazioni di finanziamento garantite effettuate nelle valute estere nelle quali la banca non possiede alcun conto presso la corrispondente banca centrale estera.

Art. 17c Documentazione sulla liquidità

La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare l’adempimento del requisito LCR (documentazione sulla liquidità). Può prevedere agevolazioni per banche delle categorie4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR6.

Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella documentazione sulla liquidità, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle prescrizioni contabili.

Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sulla liquidità alla BNS mensilmente, entro 20 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una minore frequenza per la notifica.

Le banche di rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sulla liquidità alla BNS mensilmente, entro 15 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese.

La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che:

  1. detengono posizioni in valute estere rilevanti di cui all’articolo 17a capoverso1;

  2. si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero di cui all’articolo 14 capoverso5.

Può esigere che la documentazione sulla liquidità contenga informazioni supplementari riguardo ad attivi con incidenza sulla liquidità e non considerati HQLA.

Art. 17e cpv.1

Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro liquidità e al loro requisito LCR.

Art. 18 cpv.1 lett. a

Le banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle procedure generali di notifica, la somma di:

a. depositi iscritti alla chiusura dell’esercizio nelle posizioni di bilancio di cui all’allegato1 numeri2.3 e 2.7 OBCR7;

Art. 25 cpv.2 lett. a e 3 lett. e

Concerne soltanto il testo tedesco

La parte secondaria può comprendere i seguenti titoli facilmente negoziabili:

e. titoli garantiti da attivi.

Art. 28 cpv.1 lett. e

Le banche di rilevanza sistemica presentano mensilmente la loro situazione in merito alla liquidità conformemente agli articoli 23–25. Entro l’ultimo giorno del mese successivo inoltrano alla FINMA e alla BNS informazioni concernenti:

e. la liquidità conformemente alle lettere a–c in uno scenario di stress che permette di continuare a effettuare finanziamenti sicuri sul mercato pronti contro termine.

Art. 28a Liquidità infragiornaliera

La FINMA può raccogliere informazioni sulla liquidità infragiornaliera.

II

Gli allegati1, 2 e 3 sono modificati come segue:

Allegato 1 lett. A n. 2.6.5 Concerne soltanto il testo francese Allegato 2 n. 5.6, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3.2, 9.3.3 e 9.3.4 Categorie di deflusso Tasso di deflusso 5.6 Maggiore fabbisogno dovuto a variazioni del valore di 100 per cento del mercato di operazioni su derivati e altre transazioni valore più alto in termini assoluti del deflusso netto di garanzie ultimi 24 mesi o 100 per cento sulla base di un modello interno 8.1 Parte inutilizzata di linee di credito e di liquidità revocabili con riserva o irrevocabili nonché transazioni con titoli sintetici equiparabili, nei confronti di: 9.1 Finanziamento di operazioni commerciali 100 per cento del (approccio retrospettivo) deflusso netto medio sull’intero portafoglio ultimi 24 mesi oppure5 per cento del valore nominale dell’importo non ancora versato 9.2 Garanzie e crediti documentari non correlati 100 per cento del a finanziamenti di operazioni commerciali deflusso netto (approccio retrospettivo) medio sull’intero portafoglio ultimi 24 mesi oppure5 per cento del valore nominale dell’importo non ancora versato 9.3.2 potenziale richiesta di riacquisto di titoli di debito 0 per cento della stessa banca Categorie di deflusso Tasso di deflusso 9.3.3 potenziale richiesta di riacquisto di titoli di debito 20 per cento di società veicolo e veicoli di finanziamento su titoli dell’importo che legati alla banca, nonché di linee di finanziamento scade 30 giorni di simili, che a causa della loro struttura trasferiscono calendario dopo il alla banca un rischio di liquidità finanziamento 9.3.4 prodotti strutturati e titoli sintetici equiparabili5 per cento del aventi particolari requisiti in materia di liquidità, volume di emisin particolare prodotti per i quali la banca assicura sione una buona negoziabilità. Sono esclusi i prodotti che non generano alcun funding della banca e che possono essere ridotti senza incidere sulla liquidità Allegato 3 n. 5–7 Categorie di deflusso Tasso di deflusso 5.

Altri afflussi, suddivisi secondo la controparte, entro 30 giorni di calendario 5.1 Crediti contrattuali nei confronti di clienti privati e piccole imprese 50 5.2 Crediti contrattuali nei confronti di istituti non finanziari e di tutte 50 le altre persone giuridiche derivanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti 5.3 Crediti contrattuali nei confronti di istituti finanziari e banche 100 centrali derivanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti 6. Altri afflussi contrattuali di fondi, entro 30 giorni di calendario 7. Afflussi di fondi infragruppo entro 30 giorni di calendario 100 (solo per il singolo istituto)

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr