Fonte

952.06

Ordinanza
sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare
(Ordinanza sulla liquidità, OLiq)1

Preambolo

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 2, 10 capoverso 4 lettera a e 56
della legge dell’8 novembre 19342 sulle banche (LBCR)
e gli articoli 46 capoverso 3 e 72 della legge del 15 giugno 20183
sugli istituti finanziari (LIsFi),4

ordina:

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina le esigenze qualitative e quantitative in materia di liquidità applicabili alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi (qui di seguito banche).5

La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione.

Art. 2 Principi

Tutte le banche devono disporre in ogni momento della liquidità necessaria per poter rispettare i propri obblighi di pagamento anche in situazioni di stress.

Esse detengono una riserva di liquidità durevole e calcolata in modo adeguato per far fronte a peggioramenti della liquidità che si producono in tempi brevi e assicurano un adeguato finanziamento a medio-lungo termine.6

Capitolo 2 Rendiconto

Art. 3 Rilevamento dei dati

La FINMA può esigere che le banche presentino un rapporto sulla liquidità conformemente alle prescrizioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria7.

Essa è segnatamente autorizzata a rilevare dati ai fini del computo della quota strutturale di liquidità (Net Stable Funding Ratio, NSFR) e, se necessario, di ulteriori indicatori a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto.8

Art. 49 Compiti della società di audit

La società di audit è tenuta a confermare l’esattezza del rendiconto riguardante la NSFR e ulteriori indicatori conformemente alle disposizioni tecniche di esecuzione della FINMA.

Capitolo 3 Esigenze in materia di liquidità

Sezione 1 Esigenze qualitative

Art. 5 Principio della proporzionalità

Le banche sono obbligate a gestire in modo adeguato i rischi di liquidità a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto conformemente alla loro dimensione nonché al genere, all’entità, alla complessità e ai rischi delle loro attività.

Art. 6 Funzioni di direzione, controllo e gestione

Le banche definiscono in che misura sono disposte ad assumersi rischi di liquidità (tolleranza al rischio di liquidità).

Esse stabiliscono le strategie di gestione del rischio di liquidità in conformità con la tolleranza al rischio di liquidità.

Esse considerano i loro costi e rischi inerenti alla liquidità per tutte le fondamentali attività di bilancio e fuori bilancio, segnatamente al momento della fissazione dei prezzi, dell’introduzione di nuovi prodotti e del computo dei ricavi. Esse provvedono affinché tra gli incentivi ai rischi e i rischi di liquidità assunti esista una relazione equilibrata conformemente alla tolleranza al rischio di liquidità statuita.

Art. 7 Sistemi di misurazione e gestione dei rischi

Le banche stabiliscono processi adeguati per individuare, valutare, gestire e sorvegliare i rischi di liquidità. In particolare, devono allestire un prospetto sulla loro liquidità per periodi di diversa durata con un confronto dei potenziali afflussi e deflussi di fondi nelle posizioni di bilancio e fuori bilancio.10

Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità nonché il fabbisogno di finanziamento del gruppo finanziario e di tutte le entità giuridiche, i settori di attività e le valute rilevanti per il rischio di liquidità, considerando le restrizioni legali, regolamentari e operative al trasferimento di liquidità.

Esse individuano, gestiscono e sorvegliano i rischi di liquidità infragiornalieri. I rischi di liquidità incorsi non devono pregiudicare né gli obblighi né i sistemi di pagamento e di gestione delle operazioni.

Le banche controllano i titoli che generano liquidità e distinguono tra titoli gravati e non gravati. Esse devono poter dimostrare in ogni momento dove sono detenuti i titoli e come poterli mobilitare tempestivamente.

Art. 8 Riduzione dei rischi

Le banche adottano misure per ridurre i loro rischi di liquidità. Esse devono segnatamente disporre di un sistema di limiti e di una struttura di finanziamento adeguatamente diversificata in funzione di fonti di finanziamento e durata.

Art. 9 Stress test

Per quanto concerne i rischi di liquidità ciascuna banca deve riprodurre diversi scenari di stress ed eseguire stress test sul proprio stato di liquidità in base a questi scenari. A questo proposito, essa considera i flussi di pagamento da posizioni di fuori bilancio e altri impegni eventuali, compresi quelli derivanti da società veicolo di cartolarizzazione e altre società veicolo, alle quali fornisce liquidità o che deve sostenere materialmente per motivi contrattuali o di reputazione.

Per gli stress test le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR11 devono considerare esclusivamente lo scenario di stress di cui all’articolo 12 capoverso 1.12

La scelta degli scenari di stress deve tener conto dei seguenti elementi:

  1. cause e fattori specifici all’istituto, comuni al mercato e combinate;

  2. diversi orizzonti temporali;

  3. diversi livelli di gravità delle situazioni di stress, compreso lo scenario di una perdita del finanziamento non garantito nonché di una limitazione del finanziamento garantito.

Le ipotesi relative agli scenari, in particolare quelli sugli afflussi e sui deflussi di fondi e sul valore di liquidità dei titoli in caso di situazioni di stress, devono essere verificate regolarmente nonché in seguito al manifestarsi di un tale scenario.13

Nella valutazione dello stress test occorre analizzare le ripercussioni sul conto economico.

Art. 10 Piano d’emergenza

Tutte le banche elaborano un piano d’emergenza che prevede strategie efficaci in caso di mancanza di liquidità. Esse stabiliscono in forma adeguata nelle direttive interne e nelle istruzioni le competenze, i mezzi di comunicazione e le misure necessarie.

L’elaborazione del piano d’emergenza deve tenere conto in particolare degli scenari di stress di cui all’articolo 9 capoverso 1 nonché dei risultati degli stress test.

Art. 11 Compiti della società di audit

La società di audit è tenuta a confermare l’adempimento delle esigenze qualitative conformemente alle disposizioni tecniche di esecuzione della FINMA riguardanti gli articoli 5–10.

Sezione 2 Esigenze quantitative

Art. 12 Quota di liquidità a breve termine

Lo scopo della quota di liquidità a breve termine (Liquidity Coverage Ratio, LCR) è di garantire che le banche mantengano sufficienti attività liquide di elevata qualità (High Quality Liquid Assets, HQLA) per poter coprire in ogni momento il deflusso netto di fondi prospettato in uno scenario di stress di liquidità basato su ipotesi di deflussi e afflussi per un orizzonte temporale di 30 giorni di calendario (orizzonte temporale di 30 giorni). Le ipotesi riguardanti i deflussi di fondi e i tassi di deflusso sono elaborate sulla base dell’allegato 2, quelle concernenti gli afflussi di fondi e i tassi di afflusso sulla base dell’allegato 3.

L’adempimento del requisito LCR non libera le banche dall’obbligo di detenere riserve di liquidità calcolate in modo adeguato ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 considerando i risultati degli stress test di cui all’articolo 9 capoverso 1.

Art. 13 Computo

L’indicatore LCR corrisponde al quoziente fra:

  1. il volume di HQLA (numeratore);

  2. il valore del deflusso netto di fondi prospettato per l’orizzonte temporale di 30 giorni previsto nello scenario di stress (denominatore).

Art. 14 Adempimento del requisito LCR

La banca soddisfa il requisito LCR quando il quoziente calcolato conformemente all’articolo 13 risulta almeno pari a 1.

Il requisito LCR deve essere adempito separatamente a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto per quanto riguarda:

  1. 15la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15a, 15b e 16 in tutte le valute, convertite in franchi svizzeri; e

  2. la totalità delle posizioni elencate negli articoli 15a, 15b e 16 in franchi svizzeri tenendo in considerazione l’articolo 17.

La FINMA stabilisce:

  1. in che misura le società holding con una banca quale filiale possano essere esonerate dall’adempimento del requisito LCR, qualora tale adempimento non si riveli opportuno dal profilo della normativa sulla vigilanza;

  2. in che misura la società madre quale istituto singolo possa essere esonerata dall’adempimento del requisito LCR in caso di gruppi finanziari con struttura di holding;

  3. 16in che misura per le banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 30 aprile 201417 sulle banche (OBCR) si possano prevedere agevolazioni relative alla comprova dell’adempimento del requisito LCR.

Nel singolo caso essa può:

  1. 18emanare disposti che derogano all’obbligo di consolidamento in materia di vigilanza di cui all’articolo 7 dell’ordinanza del 1° giugno 201219 sui fondi propri (OFoP), se ciò è necessario al fine del rilevamento di ulteriori partecipazioni determinanti dal punto di vista del rischio di liquidità;

  2. definire esigenze più rigorose riguardo all’adempimento del requisito LCR di una banca se ciò risulta necessario in considerazione delle sue attività commerciali, dei rischi di liquidità assunti, della strategia aziendale, della qualità della gestione del rischio di liquidità o del grado di sviluppo delle tecniche utilizzate.

La FINMA può inoltre esigere che i singoli istituti che si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero calcolino il requisito LCR senza considerare i prospettati afflussi derivanti da tali succursali. In questo caso essa può definire ulteriori esigenze per l’adempimento del requisito LCR in base a una propria valutazione dei rischi.20

Su richiesta della banca, la FINMA può esonerare dall’adempimento del requisito LCR le succursali estere in Svizzera, le cui società madri sottostanno all’estero a una vigilanza e a requisiti legali comparabili a quelli svizzeri, se informazioni equiparabili inerenti al requisito LCR vengono pubblicate su base consolidata.

Art. 15 HQLA: Definizione e composizione

Sono considerate HQLA gli attivi:

  1. dei quali la banca può disporre facilmente, in ogni momento entro i 30 giorni di calendario seguenti e senza rilevanti perdite di valore, al fine di acquisire liquidità; e

  2. che soddisfano gli altri requisiti conformemente all’articolo 15d.

Possono essere considerate HQLA:

  1. le attività liquide di elevata qualità ai sensi dell’articolo 15a (categoria 1);

  2. le attività liquide di elevata qualità ai sensi dell’articolo 15b (categorie 2a

    e 2b).

Art. 15a HQLA: Attivi della categoria 1

Gli attivi della categoria 1 comprendono i seguenti valori patrimoniali:

  • a. le monete e le banconote;

  • b. i patrimoni delle banche centrali comprese le riserve minime, nella misura in cui il regolamento della banca centrale in questione permetta di prelevarli in caso di stress di liquidità;

  • c. i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:

    1. di un Governo centrale,

    2. di una banca centrale,

    3. di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico,

    4. della Banca dei regolamenti internazionali,

    5. del Fondo monetario internazionale,

    6. della Banca centrale europea,

    7. dell’Unione europea,

    8. di una banca multilaterale di sviluppo;

  • cbis. i titoli negoziabili garantiti dalle istituzioni elencate nella lettera c;

  • d. i titoli negoziabili che consistono in crediti nella valuta del Paese nei confronti di un Governo centrale o una banca centrale, emessi dal Governo centrale interessato o dalla banca centrale nel Paese interessato o nel Paese di provenienza della banca, se il Governo centrale presenta una ponderazione del rischio superiore allo 0 per cento conformemente al paragrafo 53 del metodo standard secondo Basilea II21; nonché

  • e. i titoli negoziabili che rappresentano crediti in valuta estera nei confronti della Confederazione o della Banca nazionale svizzera (BNS) fino a concorrenza del deflusso netto di fondi dovuto alla situazione di stress, nella valuta estera in cui si presenta il rischio di liquidità; questo vale anche se per la Svizzera la ponderazione del rischio supera lo 0 per cento conformemente al paragrafo 53 del metodo standard secondo Basilea II.

I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere c e cbis possono rientrare nella categoria 1 solo se soddisfano le seguenti condizioni:

  1. presentano una ponderazione del rischio dello 0 per cento conformemente al paragrafo 53 del metodo standard secondo Basilea II;

  2. in caso di crediti garantiti, sussiste la garanzia esplicita, irrevocabile e incondizionata di un Governo centrale o di un ente territoriale subordinato oppure la responsabilità solidale di più enti territoriali;

  3. non rappresentano un impegno di un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1 o di una società correlata a un istituto finanziario. Costituiscono un’eccezione i prestiti di istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.

Gli attivi della categoria 1 sono calcolati al valore attuale di mercato.

Art. 15b HQLA: Attivi della categoria 2

Gli attivi della categoria 2a comprendono i seguenti valori patrimoniali:

  • a. i titoli negoziabili che rappresentano crediti nei confronti:

    • 1. di un Governo centrale,

    • 2. di una banca centrale,

    • 3. di un ente territoriale subordinato dotato di autonomia di bilancio e del diritto di riscuotere imposte o di un altro ente di diritto pubblico,

    • 4. e 5.22 ...

    • 6. di una banca multilaterale di sviluppo;

  • abis. i titoli negoziabili garantiti dalle istituzioni elencate nella lettera a;

  • b. i prestiti di imprese negoziabili compresi i titoli del mercato monetario, se sono emessi da società che né singolarmente né in correlazione ad altre sono considerate quale istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1; e

  • c. 23i titoli di credito negoziabili, coperti e disciplinati da leggi speciali, che non sono stati emessi dalla banca stessa o da un altro istituto finanziario ad essa correlato ai sensi dell’allegato 1; possono essere conteggiati anche i prestiti ipotecari emessi dalle centrali di emissione di obbligazioni fondiarie conformemente alla legge del 25 giugno 193024 sulle obbligazioni fondiarie (LOF).

I titoli negoziabili di cui al capoverso 1 lettere a e abis possono rientrare nella categoria 2a solo se soddisfano le seguenti condizioni:

  1. presentano una ponderazione del rischio del 20 per cento al massimo conformemente al paragrafo 53 del metodo standard secondo Basilea II;

  2. non rappresentano un debito di un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1 o di una società correlata a un istituto finanziario. Costituiscono un’eccezione i prestiti di istituti finanziari istituiti da un Governo centrale o dal Governo di un ente territoriale di diritto pubblico subordinato, allo scopo di assegnare prestiti con finalità di incentivazione su mandato statale, su base non concorrenziale e senza scopo di lucro.

I prestiti di imprese di cui al capoverso 1 lettera b e i titoli di credito coperti conformemente al capoverso 1 lettera c possono rientrare nella categoria 2a se:

  1. dispongono di almeno una valutazione a lungo termine corrispondente alla classe di rating 1 o 2 secondo l’allegato 2 OFoP25;

  2. in mancanza di tale valutazione dispongono di una valutazione a corto termine equiparabile eseguita da un’agenzia di rating riconosciuta dalla FINMA;

  3. servono a coprire i deflussi all’estero e dispongono di una valutazione equiparabile a quella di cui alla lettera a o b eseguita da un’agenzia di rating riconosciuta dalla rispettiva autorità nazionale di vigilanza; o

  4. non dispongono di una valutazione di cui alle lettere a–c, ma la loro probabilità di inadempienza, valutata internamente, corrisponde a una valutazione della classe di rating 1 o 2 secondo l’allegato 2 OFoP.26

Gli attivi della categoria 2a sono valutati al valore attuale di mercato, applicando una riduzione del valore pari al 15 per cento.

La FINMA può assegnare alla categoria 2 (attivi della categoria 2b) ulteriori attivi che:

  1. hanno comprovato di essere una fonte affidabile di liquidità anche in condizioni di tensione nei mercati pronti contro termine o a contante; e

  2. non sono stati emessi da un istituto finanziario ai sensi dell’allegato 1 o da una società correlata a un istituto finanziario.

Gli attivi della categoria 2b sono valutati al valore attuale di mercato, applicando una riduzione del valore pari almeno al 50 per cento.

Art. 15c HQLA: Computabilità

Ai fini del calcolo del requisito LCR, gli attivi possono essere conteggiati nel volume complessivo di HQLA nel modo seguente:

  1. attivi della categoria 1: nessuna limitazione;

  2. attivi della categoria 2b considerati separatamente: fino al limite massimo del 15 per cento;

  3. attivi delle categorie 2a e 2b considerati congiuntamente: fino al limite massimo del 40 per cento.

Prima di procedere al calcolo dei limiti massimi di cui al capoverso 1 lettere b e c, è necessario:

  1. applicare la riduzione del valore pari al 15 e al 50 per cento conformemente all’articolo 15b capoversi 4 e 6;

  2. pareggiare le operazioni conformemente all’articolo 15e; e

  3. svolgere le operazioni di finanziamento garantite che:

    1. comprendono lo scambio di HQLA,

    2. non sono contemplate dall’articolo 15e, e

    3. hanno una durata di al massimo 30 giorni di calendario.

I limiti massimi vanno rispettati a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto.

La FINMA definisce le modalità di computo dei limiti massimi.

Gli attivi delle categorie 1 e 2 che rappresentano titoli, prestiti o titoli di credito emessi all’estero, possono essere conteggiati nel volume di HQLA solo se:

  1. presentano i requisiti di qualità HQLA conformemente alla pertinente regolamentazione estera; o

  2. sono riconosciuti dalla BNS come idonei a operazioni di pronti contro termine.27

Per l’adempimento del requisito LCR sono determinanti le HQLA detenute il primo giorno dell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress, indipendentemente dalla loro durata residua. Non sono prese in considerazione le HQLA che vanno pareggiate ai sensi dell’articolo 15e.

Gli attivi possono essere conteggiati come HQLA per 30 giorni a partire dal momento in cui non sono più considerati tali.

Art. 15d HQLA: Altri requisiti

La FINMA definisce:

  1. le caratteristiche delle HQLA da considerare determinanti affinché sia possibile acquisire liquidità in modo affidabile nell’orizzonte temporale di 30 giorni anche conformemente allo scenario di stress;

  2. i requisiti operativi che la gestione delle HQLA deve adempiere affinché sia possibile acquisire liquidità in modo affidabile nell’orizzonte temporale di 30 giorni anche conformemente allo scenario di stress;

  3. 28le modalità per un’adeguata diversificazione delle HQLA.

Art. 15e HQLA: Pareggio

Le operazioni di finanziamento garantite vengono pareggiate se comprendono lo scambio di HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.

Sono considerate operazioni di finanziamento garantite i collateral swap e i finanziamenti di titoli come le operazioni di pronti contro termine, le operazioni di prestito di titoli e i crediti garantiti da titoli.29

Le operazioni della BNS che diminuiscono la liquidità vengono pareggiate indipendentemente dal tipo di garanzia se scadono entro 30 giorni di calendario. Le operazioni della BNS che aumentano la liquidità vengono pareggiate solo se sono garantite da HQLA e scadono entro 30 giorni di calendario.

Non vengono pareggiati lo scambio di attivi della categoria 2b né le operazioni di finanziamento garantite, se gli attivi ricevuti sono utilizzati a copertura di short position con una durata superiore a 30 giorni di calendario. Una short position comprende sia il prestito di attivi non coperto sia la vendita di attivi non coperta.

Per le operazioni effettuate con la BNS che prevedono contrattualmente la possibilità di disdetta, il termine di disdetta è determinante per calcolare la durata residua.

La FINMA emana disposizioni tecniche di esecuzione per le operazioni di finanziamento garantite effettuate nelle valute estere nelle quali la banca non possiede alcun conto presso la corrispondente banca centrale estera.30

Art. 16 Deflusso netto di fondi

Il deflusso netto di fondi è calcolato sottraendo gli afflussi complessivi prospettati nell’orizzonte temporale di 30 giorni conformemente allo scenario di stress dai deflussi complessivi prospettati per lo stesso periodo.

Nel computo gli afflussi di fondi prospettati possono essere presi in considerazione per un importo massimo pari al 75 per cento dei deflussi di fondi prospettati. Su richiesta, la FINMA può esentare le società di intermediazione mobiliare senza conto presso la Banca centrale da questa limitazione.31

I deflussi di fondi sono calcolati ponderando le posizioni di bilancio e fuori bilancio conformemente alla rispettiva categoria di deflusso con i tassi di deflusso determinanti ai sensi dell’allegato 2.

Se una posizione può rientrare in più categorie di deflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di deflusso maggiore.

Gli afflussi di fondi si calcolano ponderando le posizioni di bilancio conformemente alla rispettiva categoria di afflusso con i tassi di afflusso determinanti ai sensi dell’allegato 3.

Se una posizione può rientrare in più categorie di afflusso, è determinante la categoria che presenta il tasso di afflusso minore.

Per le posizioni da pareggiare ai sensi dell’articolo 15e non viene preso in considerazione alcun afflusso né deflusso di fondi.

Le posizioni di bilancio e fuori bilancio non possono essere rilevate due volte. In particolare, gli attivi compresi nel volume di HQLA non possono essere computati quali afflussi di fondi.

In deroga all’allegato 2, la FINMA può:

  1. fissare tassi di deflusso inferiori per depositi stabili all’estero che sottostanno a un sistema di garanzia dei depositi particolarmente sicuro;

  2. riconoscere un approccio basato su un modello interno per il computo del maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a variazioni del valore di mercato di operazioni su derivati e di altre transazioni finanziarie.

Art. 17 Adempimento del requisito LCR in franchi svizzeri

La FINMA determina a quali condizioni e in che misura le banche possono conteggiare HQLA in valuta estera ai fini dell’adempimento del requisito LCR conformemente all’articolo 14 capoverso 2 lettera b.

Per le banche che per motivi operativi non detengono HQLA in valuta estera, essa stabilisce a quali condizioni e in che misura gli attivi della categoria 2a possano essere conteggiati al di là del limite massimo del 40 per cento (art. 15c cpv. 1 lett. c).

Art. 17a Il requisito LCR in valute estere rilevanti

Il requisito LCR va rilevato e sorvegliato per tutte le posizioni in ogni valuta estera rilevante.

Ai fini del computo del requisito LCR, i limiti massimi del 15 e del 40 per cento previsti nell’articolo 15c capoverso 1 lettere b e c devono essere rispettati per ogni valuta estera rilevante. Il limite massimo del 75 per cento per gli afflussi di fondi di cui all’articolo 16 capoverso 2 non si applica.

La FINMA disciplina:

  1. il livello di consolidamento al quale va applicato l’obbligo di rilevamento e di sorveglianza;

  2. la quota fra impegni in una valuta estera e impegni complessivi di una banca a partire dalla quale una valuta estera è considerata rilevante.

Se una banca assume eccessivi rischi valutari, in singoli casi giustificati la FINMA può fissare limiti minimi relativi al grado di adempimento del requisito LCR in valute estere rilevanti.

Essa può inoltre definire criteri per l’adempimento del requisito LCR in valute estere rilevanti, qualora sia necessario ai fini della realizzazione di standard internazionali riconosciuti.

Le HQLA in valuta estera computate conformemente all’articolo 17 per coprire il deflusso netto di fondi in franchi svizzeri non possono essere computate per coprire il deflusso netto di fondi nella valuta estera in questione.

Art. 17b Mancato adempimento del requisito LCR

Se circostanze straordinarie portano a una drastica riduzione della liquidità, si può tollerare temporaneamente il mancato raggiungimento del grado di adempimento richiesto.

Le banche annunciano senza indugio alla FINMA se il grado di adempimento richiesto non è stato raggiunto o se si profila un mancato adempimento.

Esse presentano immediatamente un piano alla FINMA, dal quale si evince quali sono le misure e la scadenza previste per raggiungere nuovamente il grado di adempimento richiesto.

Se il piano non garantisce che il grado di adempimento richiesto sia di nuovo raggiunto entro un termine adeguato, la FINMA può adottare misure appropriate.

La FINMA può esigere dalle banche che non raggiungono il grado di adempimento richiesto di fornire nel corso del mese informazioni a scadenze ravvicinate riguardanti il requisito LCR; può inoltre richiedere ulteriori informazioni inerenti alla liquidità, adeguate alla durata e all’entità del mancato raggiungimento del requisito LCR.

Art. 17c32 Documentazione sulla liquidità

La FINMA stabilisce la forma e il contenuto dei formulari per comprovare l’adempimento del requisito LCR (documentazione sulla liquidità). Può prevedere agevolazioni per banche delle categorie 4 e 5 secondo l’allegato 3 OBCR33.

Ai fini della valutazione delle posizioni menzionate nella documentazione sulla liquidità, le banche si fondano sulla chiusura allestita conformemente alle prescrizioni contabili.

Le banche senza rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sulla liquidità alla BNS mensilmente, entro 20 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese. Se una banca lo richiede, in casi motivati la FINMA può stabilire una minore frequenza per la notifica.

Le banche di rilevanza sistemica inoltrano la documentazione sulla liquidità alla BNS mensilmente, entro 15 giorni di calendario dall’ultimo giorno del mese.

La FINMA definisce speciali obblighi di notifica per le banche che:

  1. detengono posizioni in valute estere rilevanti di cui all’articolo 17a capoverso 1;

  2. si finanziano in misura significativa tramite succursali all’estero di cui all’articolo 14 capoverso 5.

Può esigere che la documentazione sulla liquidità contenga informazioni supplementari riguardo ad attivi con incidenza sulla liquidità e non considerati HQLA.

Art. 17d Deflussi e afflussi di fondi all’interno del gruppo

Per i deflussi e gli afflussi di fondi tra una società madre e le filiali dello stesso gruppo finanziario, la FINMA può stabilire tassi di deflusso e di afflusso che si scostano da quelli previsti agli allegati 2 e 3.

Art. 17e Pubblicazione

Le banche informano regolarmente e in modo adeguato il pubblico in merito alla loro liquidità e al loro requisito LCR.34

Le banche di rilevanza sistemica sono tenute a indicare il requisito LCR sotto forma di media giornaliera degli ultimi 90 giorni. Se sussiste solo un obbligo di pubblicazione semestrale, vanno utilizzati i dati giornalieri degli ultimi 180 giorni.

La FINMA può assoggettare ulteriori banche all’obbligo di indicare il requisito LCR sotto forma di media giornaliera se lo ritiene adeguato dal profilo della valutazione del rischio o del bisogno d’informazione del pubblico.

La FINMA disciplina i particolari della pubblicazione. In particolare definisce quali informazioni supplementari e rilevanti per il requisito LCR vanno pubblicate.

Art. 17f Società di audit

La società di audit è tenuta a confermare l’esattezza dei dati comunicati nella documentazione sulla liquidità e il rispetto del requisito LCR conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica.

Sezione 3 Esigenze quantitative per depositi privilegiati

Art. 1835

Le banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle procedure generali di notifica, la somma di:

  1. 36depositi iscritti alla chiusura dell’esercizio nelle posizioni di bilancio di cui all’allegato 1 numeri 2.3 e 2.7 OBCR37;

  2. depositi ai sensi della lettera a, considerati privilegiati conformemente all’articolo 37a LBCR;

  3. depositi ai sensi della lettera b, considerati garantiti conformemente all’articolo 37h LBCR.

Sulla base dei dati comunicati conformemente al capoverso 1 lettera c, la FINMA calcola le quote rispetto all’importo massimo della garanzia dei depositi di cui all’articolo 37h capoverso 3 lettera b LBCR e le comunica alle singole banche.

Per il computo del requisito LCR le banche considerano le loro quote rispetto all’importo massimo quali «linee di credito e di liquidità confermate e inutilizzate nei confronti del sistema svizzero di garanzia dei depositi» di cui all’allegato 2 numero 8.1.5.

La FINMA può eccezionalmente esigere che singole banche pubblichino in maniera appropriata la somma da comunicare secondo il capoverso 1 lettera c, se tale misura appare necessaria per tutelare i creditori non privilegiati.

Capitolo 4 Disposizioni particolari per banche di rilevanza sistemica

Sezione 1 In generale

Art. 19 Scopo

Le banche di rilevanza sistemica devono essere in grado di rispettare i propri obblighi di pagamento anche in una situazione eccezionalmente difficile.

Oltre alle esigenze applicabili a tutte le banche, esse devono soddisfare le particolari esigenze quantitative in materia di liquidità conformemente al presente capitolo.38

Art. 20 Cerchia di consolidamento

Le banche di rilevanza sistemica soddisfano le esigenze a livello di gruppo finanziario e di singolo istituto comprese tutte le succursali.

Sezione 2 Esigenze quantitative

Art. 21 Esigenze particolari in materia di liquidità

Le banche di rilevanza sistemica devono essere in grado durante almeno 30 giorni di coprire in ogni momento i deflussi di liquidità complessivi che possono essere attesi al verificarsi dello scenario di stress conformemente all’articolo 22.

In un orizzonte temporale di 7 giorni nonché di 30 giorni esse non possono presentare in alcun momento una mancanza di liquidità.

Art. 22 Scenario di stress

Lo scenario di stress deve fondarsi contemporaneamente su un evento di crisi specifico alla banca e su un evento di crisi comune all’intero mercato.

Lo scenario di stress deve basarsi sull’ipotesi che:

  1. la banca perda l’accesso al finanziamento garantito e non garantito sul mercato monetario e dei capitali; e

  2. vengano prelevate ingenti quantità di depositi.

La FINMA concretizza lo scenario di stress.

Art. 23 Mancanza di liquidità

In un orizzonte temporale di 7 giorni si è in presenza di una mancanza di liquidità se i deflussi di liquidità di cui all’articolo 24 capoverso 2 superano l’importo delle seguenti posizioni:

  1. afflussi di liquidità secondo l’articolo 24 capoverso 1;

  2. valore che potrebbe essere conseguito tramite l’alienazione dei valori patrimoniali del cuscinetto di liquidità (art. 25);

  3. facilitazioni esistenti nelle banche centrali fino ai limiti convenuti ancora aperti.

Per coprire i deflussi di liquidità in un orizzonte temporale di 30 giorni, oltre alle tre posizioni menzionate al capoverso 1, la banca può ricorrere alle facilitazioni di liquidità straordinarie della BNS fino all’importo ancora disponibile convenuto per i preparativi.

Art. 24 Afflussi e deflussi di liquidità

In uno scenario di stress gli afflussi di liquidità vengono calcolati moltiplicando diverse categorie di crediti di bilancio per i rispettivi tassi di afflusso. Non devono essere calcolati come afflussi di liquidità i titoli che confluiscono nel portafoglio titoli del cuscinetto di liquidità conformemente all’articolo 25.

I deflussi di liquidità vengono calcolati moltiplicando diverse categorie di impegni di bilancio o fuori bilancio per i rispettivi tassi di prelievo.

La FINMA stabilisce la classificazione dei crediti e degli impegni nonché i tassi minimi di prelievo e i tassi massimi di afflusso.

I tassi di prelievo e di afflusso che non vengono prescritti dalla FINMA devono essere fissati dalle banche in funzione dello scenario di stress di cui all’articolo 22.

Art. 25 Cuscinetto di liquidità regolamentare

Le banche di rilevanza sistemica detengono un cuscinetto di liquidità costituito da titoli liquidi, non gravati, liberamente disponibili e immediatamente convertibili al verificarsi dello scenario di stress. Il cuscinetto si compone di una parte primaria e di una parte secondaria.

La parte primaria comprende:

  1. titoli di debito di Stati o di banche centrali nonché della Banca dei regolamenti internazionali, del Fondo monetario internazionale o delle banche multilaterali di sviluppo, alle quali è attribuita una ponderazione di rischio dello 0 per cento conformemente alle prescrizioni sui fondi propri;

  2. prestiti ipotecari svizzeri emessi dalla Centrale d’emissione di obbligazioni fondiarie delle banche cantonali o dalla Banca di obbligazioni fondiarie degli Istituti ipotecari svizzeri;

  3. averi in giroconto presso le banche centrali e denaro contante.

La parte secondaria può comprendere i seguenti titoli facilmente negoziabili:

  1. prestiti di imprese a elevata solvibilità;

  2. prestiti del settore pubblico diversi da quelli considerati al capoverso 2 lettera a;

  3. titoli di partecipazioni quotati in borsa;

  4. titoli del mercato monetario;

  5. 39titoli garantiti da attivi.

La FINMA può ampliare o ridurre l’elenco dei titoli da calcolare nella parte primaria e secondaria del cuscinetto di liquidità.

Per i titoli della parte primaria e secondaria del cuscinetto di liquidità la FINMA stabilisce tassi di sconto minimi per il calcolo del valore di alienazione. Questi tassi si applicano a un portafoglio diversificato di titoli.

In un orizzonte temporale di 7 giorni la liquidità generata tramite l’alienazione di titoli del cuscinetto di liquidità deve essere composta per almeno il 75 per cento da titoli della parte primaria.

In un orizzonte temporale di 30 giorni tale liquidità deve essere composta per almeno il 50 per cento da titoli della parte primaria.

Sezione 3 Ulteriori disposizioni

Art. 26 Agevolazioni temporanee

In caso di shock di liquidità è possibile derogare provvisoriamente alle esigenze previste all’articolo 21.

Una deroga alle esigenze previste all’articolo 21 o una deroga prevedibile in ragione di deflussi straordinari di liquidità sono da comunicare immediatamente alla FINMA e alla BNS.

Dopo la comunicazione la FINMA stabilisce un termine entro il quale la banca deve presentare, per autorizzazione, un piano per colmare le mancanze di liquidità.

Se il piano è insufficiente, la FINMA adotta misure adeguate.

Art. 27 Gestione insufficiente del rischio di liquidità

Se le banche non applicano le prescrizioni previste agli articoli 5–10, la FINMA riscuote sui deflussi di liquidità delle posizioni di bilancio e fuori bilancio delle banche di rilevanza sistemica un supplemento che corrisponde al mancato grado di applicazione, tuttavia al massimo al 10 per cento di tali deflussi.

Art. 28 Obblighi di rendiconto

Le banche di rilevanza sistemica presentano mensilmente la loro situazione in merito alla liquidità conformemente agli articoli 23–25. Entro l’ultimo giorno del mese successivo esse inoltrano alla FINMA e alla BNS informazioni concernenti:

  1. la liquidità a livello di gruppo finanziario nello scenario di stress prestabilito;

  2. la liquidità a livello di singolo istituto comprese tutte le succursali nello scenario di stress prestabilito;

  3. la liquidità a livello di singolo istituto senza le succursali situate all’estero nello scenario di stress prestabilito;

  4. la suddivisione dei titoli liquidi non gravati e liberamente disponibili secondo il numero internazionale di identificazione dei titoli per Paese ISIN a livello di singolo istituto senza le succursali situate all’estero;

  5. 40la liquidità conformemente alle lettere a–c in uno scenario di stress che permette di continuare a effettuare finanziamenti sicuri sul mercato pronti contro termine.

Le banche di rilevanza sistemica presentano inoltre mensilmente alla FINMA e alla BNS, al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo, un rapporto che descrive le modifiche più importanti intervenute in merito alla liquidità rispetto al mese precedente e che ne indica i motivi.

La FINMA determina la forma del rendiconto.

Art. 28a41 Liquidità infragiornaliera

La FINMA può raccogliere informazioni sulla liquidità infragiornaliera.

Art. 29 Compiti della società di audit

Conformemente alle prescrizioni previste dal sistema di verifica la società di audit conferma il rendiconto riguardante le esigenze quantitative in materia di liquidità delle banche di rilevanza sistemica e la loro osservanza.

Capitolo 5 Consulenza della BNS

Art. 30

Nell’ambito dell’esecuzione della presente ordinanza, la FINMA consulta la BNS.

Capitolo 6 Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 Disposizioni transitorie

Durante i periodi di osservazione previsti dal Comitato di Basilea, la FINMA può esigere da tutte le banche il relativo rendiconto.

Il periodo di osservazione termina conformemente alle indicazioni del Comitato di Basilea42, al più tardi tuttavia con l’introduzione dell’indicatore NSFR.43

Art. 31a44 Disposizioni transitorie della modifica del 25 giugno 2014

Le banche senza rilevanza sistemica soddisfano il requisito LCR ai sensi dell’articolo 14 capoversi 1 e 2:

  1. almeno al 60 per cento per l’anno 2015;

  2. almeno al 70 per cento per l’anno 2016;

  3. almeno all’80 per cento per l’anno 2017;

  4. almeno al 90 per cento per l’anno 2018.

Per il 2015, le banche senza rilevanza sistemica inoltrano alla BNS la documentazione sulla liquidità conformemente all’articolo 17c per la prima volta il 2 marzo e per gli altri mesi dell’anno al più tardi il giorno 30 del mese seguente.

Art. 32 Modifica del diritto vigente

...45

Art. 33 Entrata in vigore

Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

Per le banche che non sono di rilevanza sistemica, le disposizioni degli articoli 5–10 entrano in vigore il 1° gennaio 2014.

Le disposizioni del quarto capitolo entrano in vigore il 15° giorno del mese successivo alla loro approvazione da parte dell’Assemblea federale.

(art. 15a cpv. 2 lett. c e 15b cpv. 2 lett. b)

Istituto finanziario

A. Sono considerate quale istituto finanziario le imprese che forniscono una o più prestazioni di servizi nei seguenti settori

  1. Servizi assicurativi e servizi connessi

    • 1.1 Assicurazione diretta (coassicurazione compresa)

      • 1.1.1 assicurazione sulla vita

      • 1.1.2 assicurazione non vita

    • 1.2 Riassicurazione e retrocessione

  2. Servizi bancari e altri servizi finanziari

    • 2.1 Accettazione di depositi e di altri averi rimborsabili di clienti

    • 2.2 Concessione di crediti di ogni tipo, compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali

    • 2.3 Leasing finanziario

    • 2.4 Tutti i servizi di pagamento e di trasferimento, comprese le carte di credito, charge cards, carte di debito, assegni di viaggio e assegni bancari

    • 2.5 Fideiussioni e impegni di credito

    • 2.6 Compravendita per conto proprio o di clienti in borsa, su mercati OTC o in altra forma mediante

      • 2.6.1 titoli del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito)

      • 2.6.2 valute estere

      • 2.6.3 strumenti derivati compresi futures e opzioni

      • 2.6.4 strumenti riguardanti i tassi di cambio e gli interessi, compresi swap e forward rate agreement

      • 2.6.5 titoli trasferibili

      • 2.6.6 altri strumenti e investimenti finanziari commerciabili, compresi i metalli preziosi

    • 2.7 Partecipazione all’emissione di titoli di ogni tipo e prestazione di servizi connessi a tali emissioni

    • 2.8 Attività in qualità di intermediario finanziario

    • 2.9 Custodia e amministrazione di titoli o

    • 2.10 Private equity e veicoli simili aventi lo scopo di acquisire partecipazioni

B. Sono considerate quale istituto finanziario anche le strutture holding nelle quali sono consolidati fornitori di prestazioni di servizi conformemente alla lettera A.

C. Non sono considerate quale istituto finanziario le filiali di istituti non finanziari che non dispongono dell’autorizzazione di esercitare come banca e che forniscono una o più delle attività sopracitate esclusivamente a società di gruppo.

(art. 16 cpv. 3)

Deflussi di fondi e tassi di deflusso

Categorie di deflusso

Tasso di deflusso (percentuale)

1. Depositi di clienti privati

  • 1.1 I depositi di clienti privati comprendono tutti i depositi a vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario. Depositi a termine con una durata residua superiore a 30 giorni di calendario non sono presi in considerazione.

  • 1.1.1 depositi stabili

5

  • 1.1.2 depositi meno stabili

10

  • 1.2 Depositi di clienti privati che ammontano a più di 1,5 milioni di franchi svizzeri. Sono compresi tutti i depositia vista e a termine con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario.

20

2. Mezzi finanziari non garantiti, messi a disposizione da clienti commerciali o da grandi clienti

  • 2.1 Depositi a vista e a termine di piccole imprese con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario

  • 2.1.1 depositi stabili

5

  • 2.1.2 depositi meno stabili

10

  • 2.2 Depositi operativi correlati a servizi di clearing, deposito e cash-management

  • 2.2.1 depositi operativi di tutte le controparti, completamente coperti dalla garanzia dei depositi

5

  • 2.2.2 depositi operativi di tutte le controparti, non completamente coperti dalla garanzia dei depositi

25

  • 2.3 Depositi computabili depositati presso l’istituto centrale da membri di un gruppo finanziario

25

  • 2.4 Depositi di istituti non finanziari, Governi centrali, banche centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo, se:

  • 2.4.1 i depositi complessivi sono completamente coperti dalla garanzia dei depositi

20

  • 2.4.2 i depositi complessivi non sono completamente coperti dalla garanzia dei depositi

40

  • 2.4.3 i depositi sono investiti da fondazioni di libero passaggio, bancarie o di investimento che riuniscono depositi derivanti da conti di libero passaggio e dalla previdenza individuale vincolata

40

  • 2.5 Depositi a vista e a termine di istituti finanziari ai sensi dell’allegato 1 comprese le società ad essi correlate, di tutte le altre persone giuridiche e dei clienti commerciali quali le casse pensioni, con una durata residua o un termine di disdetta fino a 30 giorni di calendario

100

  • 2.6 Titoli di credito non garantiti

100

  • 2.7 Ulteriori apporti necessari alle riserve delle banche centrali

100

3. Transazioni garantite e collateral swap che scadono entro 30 giorni di calendario e le cui garanzie non sono utilizzate per la copertura di short position

  • 3.1 Operazioni di finanziamento attuate con la BNS e garantite mediante attivi della categoria 2b o titoli non considerati HQLA («attivi non HQLA») e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati

0

  • 3.2 Operazioni di finanziamento garantite tramite attivi della categoria 2b o attivi non HQLA e la cui controparte è:

  • – il proprio Governo centrale o banche multilaterali di sviluppo; o

  • – enti territoriali nazionali subordinati o altri enti di diritto pubblico con una ponderazione del rischio che ammonta al massimo al 20 per cento

25

  • 3.3 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi della categoria 2a

35

  • 3.4 Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi della categoria 2b e non concluse con il proprio Governo centrale, né con banche multilaterali di sviluppo o enti territoriali nazionali di diritto pubblico quali controparte, con una ponderazione del rischio che ammonta al massimo al 20 per cento

50

  • 3.5 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi della categoria 1 oppure di attivi non HQLA con attivi della categoria 2b

50

  • 3.6 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 2a

85

  • 3.7 Tutte le restanti operazioni di finanziamento garantite mediante attivi non HQLA e tutti i collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 1

100

4. Collateral swap, se le garanzie sono utilizzate per coprire short position

  • 4.1 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria

0

  • 4.2 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2a con attivi della categoria 1

15

  • 4.3 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi della categoria 2a

35

  • 4.4 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi della categoria 1 oppure di attivi non HQLA con attivi della categoria 2b

50

  • 4.5 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 2a

85

  • 4.6 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi non HQLA con attivi della categoria 1

100

5. Derivati e altre transazioni

  • 5.1 Deflusso netto di fondi provenienti da operazioni su derivati

100

  • 5.2 Maggiore fabbisogno di liquidità in relazione a valori soglia di rating inerenti a operazioni finanziarie e su derivati e altre transazioni

100

  • 5.3 Maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a garanzie eccedentarie detenute da una banca in relazione a operazioni su derivati e altre transazioni e contrattualmente revocabili in ogni momento dalla controparte

100

  • 5.4 Maggiore fabbisogno di liquidità in relazione a garanzie per operazioni su derivati e altre transazioni contrattualmente dovute dalla banca che sottostà all’obbligo di dichiarazione

100

  • 5.5 Maggiore fabbisogno di liquidità in relazione a operazioni su derivati e altre transazioni che permettono alla controparte di sostituire le garanzie con attivi non HQLA

100

  • 5.6 Maggiore fabbisogno dovuto a variazioni del valore di mercato di operazioni su derivati e altre transazioni

100 per cento del valore più alto in termini assoluti del deflusso netto di garanzie nell’arco di 30 giorni di calendario durante gli ultimi 24 mesi o 100 per cento sulla base di un modello interno

  • 5.7 Maggiore fabbisogno di liquidità dovuto a variazioni di valutazione di garanzie a copertura di operazioni su derivati e altre transazioni e che non rappresentano attivi della categoria 1

20

6. Perdita di possibilità di finanziamento in caso di titoli garantiti da attivi (asset-backed securities, ABS), titoli di credito garantiti e altri strumenti di finanziamento strutturati (questo vale per tutti gli importi che giungono a scadenza e i valori patrimoniali restituiti entro 30 giorni di calendario)

100

7 Perdita di possibilità di finanziamento derivante da titoli del mercato monetario garantiti da attivi (asset-backed commercial papers, ABCP), società veicolo (conduit), veicoli di finanziamento su titoli (securities investment vehicle) e altre linee di finanziamento simili

  • 7.1 Importi che scadono entro 30 giorni

100

  • 7.2 Altre possibili perdite di possibilità di finanziamento

100

  • 7.3 Opzioni inserite in convenzioni di finanziamento che prevedono la restituzione di crediti o un potenziale sostegno alla liquidità entro 30 giorni

100

8. Linee di credito e di liquidità

  • 8.1 Parte inutilizzata di linee di credito e di liquidità revocabili con riserva o irrevocabili nonché transazioni con titoli sintetici equiparabili, nei confronti di:

  • 8.1.1 clienti privati e piccole imprese

5

  • 8.1.2 istituti non finanziari, Governi centrali, banche centrali, enti territoriali subordinati e altri enti di diritto pubblico e banche multilaterali di sviluppo

  • 8.1.2.1 linee di credito

10

  • 8.1.2.2 linee di liquidità

30

  • 8.1.3 banche che sottostanno alla vigilanza della FINMA o a una regolamentazione del requisito LCR statuita da un’autorità estera

40

  • 8.1.4 tutti gli altri istituti finanziari ai sensi dell’allegato 1 (comprese banche estere che non sottostanno a una regolamentazione del requisito LCR statuita da un’autorità estera, imprese di investimento, assicurazioni, società fiduciarie nonché beneficiari)

  • 8.1.4.1 linee di credito

40

  • 8.1.4.2 linee di liquidità

100

  • 8.1.5 il sistema svizzero di garanzia dei depositi

50

  • 8.1.6 tutte le altre persone giuridiche e i clienti commerciali comprese le società correlate a istituti finanziari

100

  • 8.2 Obblighi derivanti da linee di credito e di liquidità revocabili senza condizioni, inutilizzate e non confermate

0

9. Altri obblighi eventuali volti allo stanziamento di fondi, quali garanzie, crediti documentari, linee di credito e di liquidità revocabili

  • 9.1 Finanziamento di operazioni commerciali (approccio retrospettivo)

100 per cento del deflusso netto medio sull’intero portafoglio nell’arco di 30 giorni di calendario durante gli ultimi 24 mesi oppure 5 per cento del valore nominale dell’importo non ancora versato

  • 9.2 Garanzie e crediti documentari non correlati a finanziamenti di operazioni commerciali (approccio retrospettivo)

100 per cento del deflusso netto medio sull’intero portafoglio nell’arco di 30 giorni di calendario durante gli ultimi 24 mesi oppure 5 per cento del valore nominale dell’importo non ancora versato

  • 9.3 Obblighi non contrattuali quali:

  • 9.3.1 potenziali prelievi di liquidità da joint venture o da partecipazioni minoritarie a imprese

0

  • 9.3.2 potenziale richiesta di riacquisto di titoli di debito della stessa banca

0 per cento

  • 9.3.3 potenziale richiesta di riacquisto di titoli di debito di società veicolo e veicoli di finanziamento su titoli legati alla banca, nonché di linee di finanziamento simili, che a causa della loro struttura trasferiscono alla banca un rischio di liquidità

20 per cento dell’importo che scade 30 giorni di calendario dopo il finanziamento

  • 9.3.4 prodotti strutturati e titoli sintetici equiparabili aventi particolari requisiti in materia di liquidità, in particolare prodotti per i quali la banca assicura una buona negoziabilità. Sono esclusi i prodotti che non generano alcun funding della banca e che possono essere ridotti senza incidere sulla liquidità

5 per cento del volume di emissione

  • 9.3.5 fondi del mercato monetario amministrati e gestiti allo scopo di mantenere un valore stabile, come i fondi constant-net-asset-value del mercato monetario

5 per cento del volume di emissione

  • 9.3.6 altri obblighi non contrattuali

0

10. Potenziale richiesta di riacquisto di titoli di credito della stessa banca con durata (residua) superiore a 30 giorni tramite commercianti di valori mobiliari o market makers ad essa correlati

0

11. Short position di clienti, coperte da garanzie di altri clienti non considerate HQLA

50

12. Short position della banca coperte da operazioni di finanziamento garantite

0

13. Altri deflussi di fondi contrattuali entro 30 giorni (ad es. deflussi a copertura di finanziamenti di titoli non assicurati, short position non coperte, dividendi o versamenti contrattuali di interessi)

100

14. Obblighi contrattuali di rinnovare concessioni di credito («rollover»), se tali obblighi non sono già stati considerati in altre categorie di deflusso:

  • 14.1 nei confronti di clienti privati, piccole imprese, imprese non finanziarie e altre persone giuridiche comprese società collegate a istituti finanziari

100 per cento, se la differenza tra i deflussi ai sensi del numero 14.1 e la metà degli afflussi contrattuali ai sensi dell’allegato 3, numeri 5.1 e 5.2 risulta positiva

0 per cento, se la differenza tra i deflussi ai sensi del numero 14.1 e la metà degli afflussi contrattuali ai sensi dell’allegato 3, numeri 5.1 e 5.2 risulta negativa

  • 14.2 nei confronti di istituti finanziari

100

15. Deflussi di fondi interni al gruppo (solo per il singolo istituto)

100

(art. 16 cpv. 5)

Afflussi di fondi e tassi di afflusso

Categorie di afflusso

Tasso di afflusso (percentuale)

1. Operazioni di finanziamento garantite che scadono entro 30 giorni di calendario e sono coperte dalle garanzie elencate ai numeri da 1.1 a 1.6 e collateral swap, se le loro garanzie non sono utilizzate per coprire short position

  • 1.1 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della stessa categoria e non sono pareggiati

0

  • 1.2 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2a con attivi della categoria 2b

35

  • 1.3 Operazioni di finanziamento garantite mediante attivi della categoria 2b e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 1 con attivi della categoria 2b o lo scambio di attivi della categoria 2b con attivi non HQLA

50

  • 1.4 Prestiti marginali coperti da garanzie considerate attivi non HQLA

50

  • 1.5 Collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 2a con attivi non HQLA

85

  • 1.6 Tutte le restanti operazioni di finanziamento garantite mediante attivi non HQLA, e collateral swap che comprendono lo scambio di attivi della categoria 1 con attivi non HQLA

100

2. Operazioni di finanziamento, prestiti marginali e collateral swap che scadono entro 30 giorni di calendario e garantiti, se le garanzie sono utilizzate per coprire short position

0

3. Linee di credito e di liquidità concesse alla banca dichiarante

0

4. Depositi operativi presso altri istituti finanziari (compresi i depositi presso l’istituto centrale di un sistema finanziario)

0

5. Altri afflussi, suddivisi secondo la controparte, entro 30 giorni di calendario

  • 5.1 Crediti contrattuali nei confronti di clienti privati e piccole imprese

50

  • 5.2 Crediti contrattuali nei confronti di istituti non finanziari e di tutte le altre persone giuridiche derivanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti

50

  • 5.3 Crediti contrattuali nei confronti di istituti finanziari e banche centrali derivanti da operazioni non menzionate nelle categorie di afflusso precedenti

100

6. Altri afflussi contrattuali di fondi, entro 30 giorni di calendario

7. Afflussi di fondi infragruppo entro 30 giorni di calendario (solo per il singolo istituto)

100