RU 2019 4633
Ordinanza
sugli istituti finanziari
(OIsFi)
del 6 novembre 2019
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge del 15 giugno 20181 sugli istituti finanziari (LIsFi),
ordina:
Capitolo 1 Disposizioni generali
Sezione 1 Oggetto e campo d’applicazione
Art. 1 Oggetto
(art.1 e 72 LIsFi) La presente ordinanza disciplina segnatamente:
le condizioni di autorizzazione degli istituti finanziari;
gli obblighi degli istituti finanziari;
la vigilanza sugli istituti finanziari.
Art. 2 Campo d’applicazione
(art. 2 LIsFi) La presente ordinanza si applica agli istituti finanziari che esercitano la loro attività in Svizzera o dalla Svizzera.
Art. 3 Legami economici
(art.2 cpv.2 lett. a LIsFi) Sono considerate aventi legami economici le società o le unità di un gruppo, se forniscono servizi finanziari o servizi in qualità di trustee ad altre società o unità appartenenti allo stesso gruppo.
Art. 4 Legami familiari
(art.2 cpv.2 lett. a LIsFi)
Sono considerate persone con cui vi sono legami familiari:
i parenti e gli affini in linea diretta;
i parenti e gli affini fino al quarto grado in linea collaterale;
i coniugi e i partner registrati;
i coeredi e i legatari, dall’apertura della successione fino alla chiusura della divisione successoria o fino al soddisfacimento dei legati;
gli eredi sostituiti e i legatari sostituiti ai sensi dell’articolo 488 del Codice civile (CC)2;
le persone che convivono con il gestore patrimoniale o il trustee in una comunione di vita durevole.
Vi è altresì un legame familiare quando un gestore patrimoniale gestisce valori patrimoniali o un trustee gestisce un patrimonio distinto nell’interesse di persone che hanno legami familiari tra di loro, se il gestore patrimoniale o il trustee è controllato direttamente o indirettamente da:
terzi che hanno legami familiari con queste persone;
un trust, una fondazione o un istituto giuridico analogo istituito da una persona che ha legami familiari con queste persone.
Il capoverso2 si applica anche quando, oltre alle persone con cui vi sono legami familiari, sono contestualmente favoriti istituti di pubblica o di comune utilità.
Art. 5 Piani di partecipazione dei lavoratori
(art.2 cpv.2 lett. b LIsFi) Sono considerati piani di partecipazione dei lavoratori i piani che:
rappresentano un investimento diretto o indiretto nell’impresa del datore di lavoro o in un’altra impresa che, mediante la maggioranza dei voti o in altro modo, è posta sotto una direzione unica con l’impresa del datore di lavoro (gruppo); e
sono rivolti a collaboratori il cui rapporto di lavoro non è disdetto al momento dell’offerta.
Art. 6 Mandati disciplinati per legge
(art.2 cpv.2 lett. d LIsFi) Sono considerati mandati disciplinati per legge in particolare:
il mandato precauzionale secondo gli articoli 360–369 CC3;
la curatela di rappresentanza per l’amministrazione dei beni secondo l’articolo 395 CC;
la curatela generale secondo l’articolo 398 CC;
l’esecuzione testamentaria secondo gli articoli 517 e 518 CC;
l’amministrazione dell’eredità secondo gli articoli 554 e 555 CC;
la liquidazione d’ufficio secondo gli articoli 593–596 CC;
la rappresentanza di una comunione ereditaria secondo l’articolo 602 capoverso 3 CC;
l’amministrazione del fallimento secondo gli articoli 237 capoverso2 e 240 della legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF);
il mandato conferito al commissario secondo l’articolo 295 LEF;
i compiti in materia d’esecuzione in caso di concordato ordinario secondo l’articolo 314 capoverso 2 LEF;
l’attività di liquidatore in caso di concordato con abbandono dell’attivo secondo l’articolo 317 LEF;
il mandato di inchiesta secondo l’articolo36 della legge del 22 giugno 20075 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA);
il mandato di risanamento secondo l’articolo28 capoverso3 della legge dell’8 novembre 19346 sulle banche (LBCR), l’articolo67 capoverso 1 LIsFi e l’articolo88 capoverso1 della legge del 19 giugno 20157 sull’infrastruttura finanziaria (LInFi);
la liquidazione del fallimento secondo l’articolo33 capoverso 2 LBCR, l’articolo67 capoverso 1 LIsFi, l’articolo 137 capoverso3 della legge del 23 giugno 20068 sugli investimenti collettivi (LICol), l’articolo88 capoverso 1 LInFi e l’articolo53 capoverso3 della legge del 17 dicembre 20049 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA);
la liquidazione secondo l’articolo 23quinquies capoverso 1 LBCR, l’articolo 66 capoverso 2 LIsFi, l’articolo 134 LICol, l’articolo87 capoverso 2 LInFi e l’articolo 52 LSA.
Art. 7 Esenzione
(art. 2 LIsFi) In casi motivati, l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) può esentare integralmente o parzialmente i gestori di patrimoni collettivi da determinate disposizioni della LIsFi o della presente ordinanza, sempre che:
le finalità di tutela della LIsFi non ne risultino pregiudicate; e
la gestione di patrimoni collettivi sia stata delegata loro soltanto dalle seguenti persone: 1. titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo2 capoverso1 lettere c e d nonché capoverso2 lettere f–i LIsFi, 2. titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo13 capoverso2 lettere b–d 3. società estere che, per quanto riguarda l’organizzazione e i diritti degli investitori, sottostanno a una normativa equivalente alle disposizioni della LIsFi e della LICol.
Art. 8 Società del gruppo importanti
(art.4 cpv. 2 LIsFi) Le funzioni di una società del gruppo sono importanti ai fini delle attività soggette ad autorizzazione se sono necessarie al mantenimento di processi operativi rilevanti, segnatamente nei seguenti ambiti:
gestione della liquidità;
tesoreria;
gestione dei rischi;
amministrazione dei dati di base e contabilità;
personale;
tecnologie dell’informazione;
commercio e regolamento;
diritto e garanzia della conformità alle norme.
Sezione 2 Disposizioni comuni
Art. 9 Richiesta e obbligo di autorizzazione
(art.5 e 7 LIsFi)
L’istituto finanziario presenta alla FINMA una richiesta di autorizzazione. Questa contiene tutte le indicazioni e i documenti necessari per la valutazione, concernenti segnatamente:
l’organizzazione, segnatamente la conduzione e il controllo dell’impresa, come pure la gestione dei rischi (art.9, 20, 21 e 33 LIsFi);
il luogo della direzione (art. 10 LIsFi);
la garanzia (art. 11 LIsFi);
i compiti e la loro eventuale delega (art.14, 19, 26, 27, 34, 35 e 44 LIsFi);
il capitale minimo e le garanzie (art.22, 28, 36 e 45 LIsFi);
i fondi propri (art.23, 29, 37 e 46 LIsFi);
l’organo di mediazione (art. 16 LIsFi);
l’organismo di vigilanza e la società di audit (art. 61–63 LIsFi).
Le imprese di assicurazione ai sensi della LSA11 sono esentate dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione quali gestori di patrimoni collettivi.
La FINMA può esentare dall’obbligo di richiedere un’autorizzazione quale trustee i trustee che operano esclusivamente come tali per trust che sono stati costituiti dalla stessa persona o a favore della stessa famiglia e che sono detenuti e sorvegliati da un istituto finanziario che dispone di un’autorizzazione di cui all’articolo5 capoverso 1 o 52 capoverso 1 LIsFi.
Art. 10 Mutamento dei fatti
(art.8 cpv. 2 LIsFi) Per gli istituti finanziari sono considerati mutamenti di grande importanza secondo l’articolo8 capoverso 2 LIsFi in particolare:
le modifiche dei documenti relativi all’organizzazione e ai soci;
il cambiamento delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
i cambiamenti del capitale minimo e dei fondi propri, segnatamente il mancato adempimento delle esigenze minime;
i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di un’attività irreprensibile da parte dell’istituto finanziario o delle persone incaricate della gestione nonché delle persone che detengono una partecipazione qualificata, segnatamente l’avvio di un procedimento penale;
i fatti che pregiudicano un’attività prudente e solida dell’istituto finanziario a causa dell’influenza esercitata dalle persone che detengono una partecipazione qualificata.
Art. 11 Forma per l’invio dei documenti
(art.5, 7 e 8 LIsFi)
La FINMA può stabilire la forma per l’invio segnatamente:
delle richieste di autorizzazione degli istituti finanziari e dei relativi documenti;
delle comunicazioni di mutamenti secondo l’articolo 8 LIsFi e dei relativi documenti.
Essa può designare un terzo quale destinatario dell’invio.
Art. 12 Organizzazione
Gli istituti finanziari devono definire la propria organizzazione nelle loro basi organizzative.
Devono descrivere esattamente nei documenti pertinenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso. Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione aziendale.
Gli istituti finanziari devono disporre di personale adeguato alla loro attività e qualificato in modo corrispondente.
La gestione dei rischi deve riguardare l’intera attività ed essere organizzata in modo tale che tutti i rischi essenziali possano essere accertati, valutati, gestiti e sorvegliati.
Art. 13 Garanzia
La richiesta di autorizzazione per un nuovo istituto finanziario deve contenere in particolare le indicazioni e i documenti seguenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione secondo l’articolo11 capoversi1 e 2 LIsFi nonché sulle persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l’articolo11 capoverso 3 LIsFi:
per le persone fisiche: 1. indicazioni sulla nazionalità, sul domicilio, sulle partecipazioni qualificate nell’istituto finanziario o in altre società e sui procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, 2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata, 3. referenze, 4. un estratto del casellario giudiziale e del registro delle esecuzioni o un’attestazione corrispondente;
per le società: 1. gli statuti, 2. un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente, 3. una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e, all’occorrenza, della struttura del gruppo, 4. indicazioni sui procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.
Nel valutare la buona reputazione, la garanzia di un’attività irreprensibile e le qualifiche professionali necessarie delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione si deve tener conto tra l’altro dell’attività prevista presso l’istituto finanziario, nonché del tipo di investimenti previsti.
Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono specificare, in una dichiarazione destinata alla FINMA, se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti analoghi.
Entro60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, le società di intermediazione mobiliare inoltrano alla FINMA un elenco delle persone che detengono una partecipazione qualificata al loro capitale. L’elenco contiene indicazioni sull’identità di tali persone e sulla quota da esse detenuta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambiamenti rispetto all’anno precedente. Le indicazioni e i documenti secondo il capoverso1 devono essere forniti inoltre per le persone che detengono una partecipazione qualificata che non erano state notificate in precedenza.
Le persone aventi legami economici o altri legami che detengono congiuntamente almeno il10 per cento del capitale o dei diritti di voto dell’istituto finanziario o le persone che influenzano congiuntamente in un altro modo l’attività dell’istituto finanziario sono considerate persone che detengono una partecipazione qualificata secondo l’articolo11 capoverso 4 LIsFi.
Art. 14 Offerta pubblica di valori mobiliari sul mercato primario
Per stabilire se vi è un’offerta pubblica è determinante l’articolo3 lettere g e h della legge del 15 giugno 201812 sui servizi finanziari (LSerFi).
Le offerte agli istituti e alle persone secondo l’articolo65 capoversi2 e 3 non sono considerate pubbliche.
Art. 15 Delega di compiti
Vi è una delega di compiti secondo l’articolo14 capoverso 1 LIsFi quando gli istituti finanziari incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.
Sono compiti essenziali:
per i gestori patrimoniali o i trustee: i compiti secondo l’articolo 19 LIsFi;
per i gestori di patrimoni collettivi: i compiti secondo l’articolo 26 LIsFi;
per le direzioni dei fondi: i compiti secondo gli articoli32, 33 capoverso4 e 34 LIsFi;
per le società di intermediazione mobiliare: i compiti secondo gli articoli 41 e 44 LIsFi.
Art. 16 Compiti delegabili
Gli istituti finanziari possono delegare a terzi soltanto compiti secondo l’articolo14 capoverso 1 LIsFi che non devono rientrare nella competenza decisionale dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
La delega non deve pregiudicare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale.
L’organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando un istituto finanziario:
non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l’istruzione, la vigilanza e la gestione dei rischi dei terzi; o
non dispone dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.
Art. 17 Delega di compiti: responsabilità e procedura
Gli istituti finanziari rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in caso di delega di compiti tutelano gli interessi dei clienti.
Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:
le competenze e le responsabilità;
eventuali poteri di subdelega;
l’obbligo di rendiconto dei terzi;
i diritti di controllo degli istituti finanziari.
Gli istituti finanziari stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.
La delega deve essere formulata in modo da consentire agli istituti finanziari, ai loro organi di audit interni, alla società di audit, all’organismo di vigilanza e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato.
Art. 18 Attività all’estero
La comunicazione che l’istituto finanziario deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, in particolare:
un piano d’attività che descriva segnatamente il tipo di operazioni previste e la struttura organizzativa;
il nome e l’indirizzo della sede all’estero;
il nome delle persone incaricate dell’amministrazione e della gestione;
la società di audit;
il nome e l’indirizzo dell’autorità di vigilanza dello Stato estero di sede o di domicilio.
L’istituto finanziario deve inoltre comunicare alla FINMA:
la cessazione dell’attività all’estero;
ogni importante modifica dell’attività all’estero;
il cambiamento della società di audit;
il cambiamento dell’autorità di vigilanza dello Stato estero di sede o di domicilio.
Capitolo 2 Istituti finanziari
Sezione 1 Gestori patrimoniali e trustee
Art. 19 Carattere professionale
(art.3 e 17 LIsFi)
I gestori patrimoniali e i trustee svolgono la loro attività a titolo professionale ai sensi del diritto in materia di riciclaggio di denaro se:
durante un anno civile realizzano un ricavo lordo superiore a 50 000 franchi;
durante un anno civile avviano con oltre20 controparti o mantengono con almeno20 controparti relazioni d’affari che non si limitano all’esecuzione di una singola operazione; o
hanno la facoltà illimitata di disporre di valori patrimoniali di terzi che in un qualsiasi momento superano i5 milioni di franchi.
L’attività svolta per istituti e persone ai sensi dell’articolo2 capoverso2 lettere a, b, d ed e LIsFi non è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.
I capoversi1 e 2 non si applicano ai gestori patrimoniali secondo l’articolo 24 capoverso 2 LIsFi.
Art. 20 Autorizzazione completiva
I gestori patrimoniali che intendono operare anche come trustee necessitano di un’autorizzazione completiva.
I trustee che intendono operare anche come gestori patrimoniali necessitano di un’autorizzazione completiva.
Art. 21 Diritto all’assoggettamento a un organismo di vigilanza
(art.7 cpv. 2 LIsFi)
I gestori patrimoniali e i trustee hanno diritto a essere assoggettati a un organismo di vigilanza se garantiscono l’osservanza delle prescrizioni del diritto in materia di vigilanza mediante direttive interne e un’adeguata organizzazione aziendale.
L’organismo di vigilanza può subordinare l’assoggettamento alla condizione che i gestori patrimoniali e i trustee siano sottoposti a un segreto professionale speciale disciplinato dalla legge.
Art. 22 Mutamento dei fatti
I gestori patrimoniali e i trustee comunicano all’organismo di vigilanza i mutamenti dei fatti su cui si fonda l’autorizzazione. Quest’ultimo ne informa periodicamente la FINMA.
Se è richiesta un’autorizzazione secondo l’articolo8 capoverso 2 LIsFi, la FINMA consulta l’organismo di vigilanza nell’ambito della sua valutazione.
Art. 23 Organizzazione
Le persone con diritto di firma devono firmare a due. È fatto salvo l’articolo 20 capoverso 2 LIsFi.
I gestori patrimoniali e i trustee devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo il capoverso3. È fatto salvo l’articolo20 capoverso 2 LIsFi.
Fatto salvo l’articolo20 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere che i gestori patrimoniali o i trustee istituiscano un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, che non sia composto in maggioranza da membri dell’organo di gestione, se:
impiegano dieci o più persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizzano un ricavo lordo annuo superiore a5 milioni di franchi; e
il tipo e il volume dell’attività lo richiedono.
Art. 24 Compiti
Il gestore patrimoniale garantisce che i valori patrimoniali che gli sono affidati per la gestione siano custoditi separatamente per ogni cliente presso una banca secondo la LBCR13, una società di intermediazione mobiliare secondo la LIsFi o un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Gestisce i valori patrimoniali sulla base di una procura conferita in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo. La procura deve essere circo- scritta alle attività di gestione. Se è incaricato di fornire altri servizi che richiedono procure più ampie, esso documenta le basi e l’esercizio di tali attività.
I gestori patrimoniali adottano misure per evitare l’interruzione dei contatti con i clienti nonché l’insorgere di una relazione inattiva con i clienti. Se una relazione d’affari diventa inattiva, il gestore patrimoniale adotta misure adeguate a far pervenire agli aventi diritto gli averi non rivendicati.
Il capoverso2 si applica per analogia ai trustee. Inoltre, nel quadro del diritto applicabile ai trust, i trustee devono:
agire con le conoscenze tecniche, la diligenza e la scrupolosità necessarie per servire al meglio gli interessi dei beneficiari;
adottare provvedimenti organizzativi adeguati a evitare conflitti di interessi o a escludere che tali conflitti arrechino pregiudizio ai beneficiari.
Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori patrimoniali e i trustee, i rischi devono essere presi in considerazione nell’ambito della vigilanza (art.61 e 62 LIsFi).
Art. 25 Persone qualificate incaricate della gestione
Una persona qualificata incaricata della gestione adempie i requisiti relativi alla formazione e all’esperienza professionale nel momento in cui assume la gestione se prova di disporre:
di un’esperienza professionale di cinque anni: 1. per gestori patrimoniali, nell’ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi, 2. per trustee, nell’ambito di un trust; e
di una formazione di almeno40 ore: 1. per gestori patrimoniali, nell’ambito della gestione patrimoniale per conto di terzi, 2. per trustee, nell’ambito di un trust.
In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
I gestori patrimoniali e i trustee mantengono le competenze acquisite partecipando regolarmente a corsi di aggiornamento.
Essi devono adottare le misure necessarie a garantire la continuità d’esercizio nel caso in cui la persona qualificata incaricata della gestione sia impossibilitata a svolgere la sua attività o sia deceduta. Se a tal fine si avvalgono di terzi esterni all’impresa, occorre informarne i clienti. Per il resto si applica l’articolo 14 LIsFi.
Art. 26 Gestione dei rischi e controllo interno
(art.9 e 21 LIsFi)
I gestori patrimoniali e i trustee regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al rischio.
L’indipendenza della gestione dei rischi e del controllo interno dalle attività orientate al conseguimento di un utile non è necessaria se il gestore patrimoniale o il trustee:
impiega non più di cinque persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizza un ricavo lordo annuo inferiore a2 milioni di franchi; e
persegue un modello aziendale privo di rischi elevati.
I valori soglia di cui al capoverso2 lettera a devono essere raggiunti in due di tre esercizi precedenti oppure previsti nella pianificazione dell’attività.
Se il gestore patrimoniale o il trustee ha un organo di alta direzione, vigilanza e controllo secondo l’articolo23 capoverso3 e il suo ricavo lordo annuo supera i
milioni di franchi, la FINMA può esigere, se il tipo e il volume dell’attività del gestore patrimoniale o del trustee lo richiedono, l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.
Art. 27 Capitale minimo
(art.22 cpv. 1 LIsFi)
Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa dal capitale sociale.
Nel caso delle società di persone e delle imprese individuali, il capitale minimo deve essere costituito da:
i conti di capitale;
le accomandite;
gli averi dei soci illimitatamente responsabili.
I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
b. il gestore patrimoniale o il trustee si è impegnato a: 2. non ridurre, senza il consenso preliminare dell’organismo di vigilanza, gli elementi di capitale di cui al capoverso2 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato. scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l’organismo di vigilanza.
La FINMA può autorizzare le società di persone e le imprese individuali a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all’articolo22 capoverso 1 LIsFi.
Art. 28 Entità dei fondi propri
I fondi propri prescritti nell’articolo 23 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente.
Si considerano costi fissi secondo l’articolo23 capoverso 2 LIsFi:
d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.
La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato
In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.
Art. 29 Fondi propri computabili
Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:
il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata e della società cooperativa;
l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo sommario o da una revisione secondo il CO14 della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;
le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nell’ambito della verifica secondo l’articolo 62 LIsFi.
Le società di persone e le imprese individuali possono computare nei fondi propri:
i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell’articolo27 capoverso3;
le accomandite.
I gestori patrimoniali e i trustee possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
b. i gestori patrimoniali e i trustee si sono impegnati a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri. scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso l’organismo di vigilanza.
Art. 30 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri
il20 per cento all’anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all’articolo29 capoverso3;
nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio;
nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
Art. 31 Garanzie
(art.22 cpv.2 e 23 LIsFi)
Sussistono adeguate garanzie se sono osservate le pertinenti disposizioni concernenti i fondi propri.
Le assicurazioni di responsabilità civile professionale possono essere computate nella metà dei fondi propri, sempre che coprano i rischi del modello aziendale.
La FINMA disciplina i dettagli relativi all’assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l’ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti e gli obblighi di comunicazione.
Art. 32 Presentazione dei conti
(art.9, 22 e 23 LIsFi)
Ai gestori patrimoniali e ai trustee si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO15. L’articolo 957 capoversi2 e 3 CO non è applicabile.
Se i gestori patrimoniali e i trustee sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.
Art. 33 Documentazione interna
La documentazione interna dei gestori patrimoniali e dei trustee deve consentire alla società di audit, all’organismo di vigilanza e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.
Sezione 2 Gestori di patrimoni collettivi
Art. 34 Calcolo dei valori soglia
(art.24 cpv.1 e 2 LIsFi)
Per il calcolo dei valori soglia degli investimenti collettivi di capitale gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo24 capoverso2 lettera a LIsFi vale quanto segue:
nei valori patrimoniali gestiti devono essere computati tutti gli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri gestiti dallo stesso gestore, indipendentemente dal fatto che li gestisca direttamente o mediante delega oppure attraverso una società alla quale è vincolato da: 1. una direzione unica, 2. un rapporto di controllo congiunto, o 3. una partecipazione importante diretta o indiretta;
il valore dei valori patrimoniali è calcolato, tenuto conto di un eventuale effetto leva, su base almeno trimestrale;
per gli investimenti collettivi di capitale costituiti più di12 mesi prima, il valore soglia può essere calcolato sulla base del valore medio dei valori patrimoniali degli ultimi quattro trimestri;
il valore degli investimenti collettivi di capitale di cui all’articolo24 capoverso2 lettera a numero 2 LIsFi è calcolato sulla base degli impegni all’investimento o del valore nominale dei corrispondenti investimenti collettivi di capitale, sempre che gli investimenti alla loro base non abbiano un prezzo risultante dalla negoziazione su un mercato regolamentato.
Per il calcolo dei valori soglia dei valori patrimoniali di istituti di previdenza gestiti da un gestore di patrimoni collettivi ai sensi dell’articolo24 capoverso2 lettera b LIsFi vale quanto segue:
devono essere inclusi i valori patrimoniali dei seguenti istituti di previdenza: 1. istituti di previdenza registrati e non registrati, 2. fondi padronali di previdenza, 3. fondazioni d’investimento, 4. fondazioni del pilastro 3a, 5. fondazioni di libero passaggio;
il gestore effettua un calcolo su base trimestrale se viene raggiunto il valore soglia di 100 milioni di franchi;
c. l’istituto di previdenza effettua un calcolo su base annuale se viene raggiunto il valore soglia del20 per cento in ambito obbligatorio. Esso comunica al gestore il valore calcolato.
I valori soglia di cui all’articolo24 capoverso2 lettere a e b LIsFi non vengono cumulati.
La FINMA disciplina i dettagli concernenti il calcolo dei valori soglia e dell’effetto leva secondo i capoversi1 e 2.
Art. 35 Procedura in caso di superamento dei valori soglia
(art.24 cpv.1 e 2 LIsFi)
Il gestore che supera un valore soglia di cui all’articolo24 capoverso 2 LIsFi deve notificarlo alla FINMA entro dieci giorni.
Esso deve presentarle una richiesta di autorizzazione secondo l’articolo24 capoverso 1 LIsFi entro90 giorni, se entro tale termine non apporta al proprio modello aziendale modifiche tali da rendere improbabile un ulteriore superamento dei valori soglia.
Se gli adeguamenti al modello aziendale ai sensi del capoverso2 sono effettuati durante una procedura di autorizzazione in corso, quest’ultima diventa priva di oggetto.
Art. 36 Autorizzazione quale gestore di patrimoni collettivi
(art.24 cpv. 3 LIsFi) La FINMA rilascia a un gestore patrimoniale di cui all’articolo24 capoverso 2 LIsFi un’autorizzazione secondo l’articolo24 capoverso 3 LIsFi se:
esso ha sede in Svizzera;
le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo24 capoverso 1 LIsFi sono adempiute; e
il diritto svizzero o il diritto estero applicabile prevede che la gestione di patrimoni collettivi possa essere delegata soltanto a un gestore di patrimoni collettivi sottoposto a vigilanza.
Art. 37 Organizzazione
Le persone con diritto di firma devono firmare a due.
I gestori di patrimoni collettivi devono poter essere rappresentati da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.
I gestori di patrimoni collettivi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti; può segnatamente consentire eccezioni all’obbligo di cui al capoverso4 se il tipo e il volume dell’attività lo richiedono, in particolare se tali gestori di patrimoni collettivi impiegano non più di dieci persone a tempo pieno nell’impresa oppure realizzano un ricavo lordo annuo inferiore a5 milioni di franchi.
Art. 38 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo
La maggioranza dei membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo non può far parte dell’organo di gestione.
Il presidente non può presiedere contemporaneamente l’organo di gestione.
Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nel gestore di patrimoni collettivi e nelle società dello stesso gruppo. Fanno eccezione i gestori di patrimoni collettivi che fanno parte di un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza su base consolidata della FINMA.
In casi motivati, la FINMA può consentire deroghe a questi requisiti.
Art. 39 Compiti
Per attività amministrativa secondo l’articolo26 capoverso 3 LIsFi, che un gestore di patrimoni collettivi può esercitare nell’ambito dei suoi compiti secondo l’articolo 26 LIsFi, si intende segnatamente l’accettazione e la trasmissione di mandati, a nome e per conto di clienti, che hanno per oggetto strumenti finanziari. È fatto salvo l’articolo 35 LIsFi.
Un gestore di patrimoni collettivi che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all’articolo6 capoverso4 in combinato disposto con l’articolo17 capoverso 1 LIsFi non può investire il patrimonio dell’investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da esso gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale.
Se la fornitura di servizi supplementari accresce i rischi per i gestori di patrimoni collettivi, i rischi devono essere presi in considerazione nell’ambito della vigilanza (art.61 e 63 LIsFi).
Art. 40 Delega di compiti
In base all’articolo 24 LIsFi si determina se per una delega di decisioni di investimento vi è l’autorizzazione necessaria secondo l’articolo14 capoverso 1 LIsFi. I gestori esteri di patrimoni collettivi devono disporre di un’autorizzazione ed essere sottoposti a una vigilanza almeno equivalenti.
Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, le decisioni di investimento possono essere delegate a gestori di patrimoni collettivi all’estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.
Art. 41 Gestione dei rischi e controllo interno
I gestori di patrimoni collettivi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare il rispetto delle prescrizioni legali e delle direttive interne dell’impresa (conformità alle norme).
Essi regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al
Essi effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla unità operative, in particolare da quelle inerenti alle decisioni di investimento (gestione del portafoglio).
La definizione, la garanzia dell’applicazione e il monitoraggio del sistema di controllo interno (SCI) spettano all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo del gestore di patrimoni collettivi. Esso determina anche la tolleranza al rischio.
L’organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata.
I capoversi4 e 5 non si applicano ai gestori di patrimoni collettivi cui è concessa un’eccezione in virtù dell’articolo37 capoverso5.
Se, conformemente all’articolo37 capoverso4, esiste un organo di alta direzione, vigilanza e controllo, la FINMA può inoltre esigere, se il tipo e il volume dell’attività lo richiedono, l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.
In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti.
La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 42 Capitale minimo
(art.28 cpv.1 e 3 LIsFi)
Ilcapitale minimo dei gestori di patrimoni collettivi deve ammontare a 200 000 franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.
Nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, il capitale minimo deve essere costituito dal capitale azionario e di partecipazione, nel caso della società a garanzia limitata dal capitale sociale.
Nel caso delle società di persone, il capitale minimo deve essere costituito da:
i conti di capitale;
le accomandite;
gli averi dei soci illimitatamente responsabili.
I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
b. il gestore di patrimoni collettivi si è impegnato a: 2. non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale di cui al capoverso3 lettere a e c in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.
La dichiarazione di cui al capoverso4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma
Se un gestore di patrimoni collettivi esercita l’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri ai sensi dell’articolo26 capoverso 2 LIsFi, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.
Art. 43 Garanzie
(art.28 cpv.2 e 3 LIsFi)
La FINMA può autorizzare le società di persone a depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo di cui all’articolo42.
In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
Art. 44 Entità dei fondi propri
I fondi propri prescritti nell’articolo 29 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente e devono ammontare costantemente ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, ma al massimo a20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso2.
I gestori di patrimoni collettivi devono:
detenere fondi propri pari allo 0,01 per cento del patrimonio collettivo complessivo gestito dal gestore di patrimoni collettivi; o
concludere un’assicurazione di responsabilità civile professionale.
La FINMA disciplina i dettagli relativi all’assicurazione di responsabilità civile professionale, in particolare per quanto concerne la durata, il termine di disdetta, l’ammontare della copertura assicurativa e i rischi connessi alla responsabilità civile professionale che devono essere coperti e gli obblighi di comunicazione.
Si considerano costi fissi secondo il capoverso1:
d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.
La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato
In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni.
Art. 45 Fondi propri computabili
Le persone giuridiche possono computare nei fondi propri:
il capitale azionario e di partecipazione liberato nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni e il capitale sociale nel caso della società a garanzia limitata;
l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che da un controllo sommario o da una revisione secondo il CO16 della chiusura intermedia o del conto annuale risultino le garanzie previste;
le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nell’ambito della verifica secondo l’articolo 63 LIsFi.
Le società di persone possono computare nei fondi propri:
i conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili, se sono adempiute le condizioni dell’articolo42 capoverso4;
le accomandite.
I gestori di patrimoni collettivi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
b. si sono impegnati a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.
I fondi propri di cui ai capoversi1 e 2 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.
Art. 46 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri
il20 per cento all’anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all’articolo45 capoverso3;
nel caso della società anonima e della società in accomandita per azioni, le azioni della società da essa detenute a proprio rischio;
nel caso della società a garanzia limitata, le quote sociali da essa detenute a proprio rischio;
Art. 47 Presentazione dei conti e rapporto di attività
(art.9, 28 e 29 LIsFi)
Ai gestori di patrimoni collettivi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO17. Se i gestori di patrimoni collettivi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.
Il gestore di patrimoni collettivi consegna alla FINMA, entro30 giorni dall’approvazione da parte dell’organo di gestione, il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.
Ilcapoverso2 non si applica ai gestori di patrimoni collettivi cui è concessa un’eccezione in virtù dell’articolo37 capoverso5.
Art. 48 Documentazione interna
La documentazione interna dei gestori di patrimoni collettivi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.
Sezione 3 Direzioni dei fondi
Art. 49 Gestione autonoma del fondo di investimento
(art.32 LIsFi)
La gestione autonoma del fondo di investimento in nome proprio e per conto degli investitori da parte della direzione del fondo comprende in particolare:
la decisione in merito all’emissione di quote, agli investimenti e alla loro valutazione;
il calcolo del valore netto di inventario;
la determinazione dei prezzi di emissione e di riscatto, nonché delle distribuzioni di utili;
l’esercizio di tutti i diritti appartenenti al fondo di investimento.
Gli istituti che si occupano esclusivamente dell’amministrazione per conto di una società di investimento a capitale variabile (SICAV) con gestione di terzi secondo la LICol18 effettuano autonomamente la gestione del fondo di investimento e sono sottoposti, in quanto direzioni dei fondi, all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo5 capoverso1 in combinato disposto con l’articolo 32 LIsFi.
Art. 50 Amministrazione principale in Svizzera
(art.33 cpv. 1 LIsFi) L’amministrazione principale della direzione del fondo è situata in Svizzera se sono adempiute le seguenti condizioni:
le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione ai sensi dell’articolo 716a CO19 sono svolte in Svizzera;
almeno le seguenti attribuzioni per ogni fondo di investimento gestito dalla direzione del fondo sono svolte in Svizzera: 1. decisione circa l’emissione di quote, 2. decisione in merito alla politica di investimento e alla valutazione degli investimenti, 3. valutazione degli investimenti, 4. determinazione del prezzo di emissione e di riscatto, 5. determinazione delle distribuzioni di utili, 6. definizione del contenuto del prospetto e del foglio informativo di base, del rapporto annuale o semestrale, nonché di altre pubblicazioni destinate agli investitori, 7. tenuta della contabilità.
Art. 51 Organizzazione
Le direzioni dei fondi dispongono generalmente di almeno tre persone a tempo pieno con diritto di firma.
Le persone con diritto di firma devono firmare a due.
L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.
Le direzioni dei fondi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni rispetto a questi requisiti o
Art. 52 Organo di alta direzione, vigilanza e controllo
L’organo di alta direzione, vigilanza e controllo è composto da almeno tre membri.
La maggioranza dei membri di questo organo non può far parte dell’organo di gestione.
Il presidente non può presiedere contemporaneamente l’organo di gestione.
Almeno un terzo dei membri deve essere indipendente dalle persone che detengono una partecipazione qualificata nella direzione del fondo e nelle società dello stesso gruppo. Fanno eccezione le direzioni dei fondi che fanno parte di un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza su base consolidata della FINMA.
In casi motivati, la FINMA può accordare agevolazioni rispetto a questi requisiti o
Art. 53 Indipendenza
(art.33 cpv. 3 LIsFi)
È ammessa la qualità simultanea di membro dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo e della banca depositaria.
Non è ammessa la qualità simultanea di membro dell’organo di gestione della direzione del fondo e della banca depositaria.
La maggioranza dei membri dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo deve essere indipendente dalle persone incaricate presso la banca depositaria dei compiti di cui all’articolo 73 LICol20. Le persone della banca depositaria a livello di direzione, incaricate dei compiti di cui all’articolo 73 LICol, non sono considerate indipendenti.
Nessuna persona con diritto di firma per conto della direzione del fondo può essere nello stesso tempo responsabile presso la banca depositaria dei compiti di cui all’articolo 73 LICol.
Art. 54 Esercizio dell’attività del fondo
(art.33 cpv. 4 LIsFi)
Oltre ai compiti secondo gli articoli32 e 33 capoverso 4 LIsFi nonché l’articolo49, rientrano segnatamente nell’attività del fondo:
la rappresentanza di investimenti collettivi di capitale esteri;
l’acquisto di partecipazioni a società il cui scopo principale è l’investimento collettivo di capitale;
la tenuta di conti di quote.
La direzione del fondo può esercitare queste attività nonché fornire le altre prestazioni di servizi di cui all’articolo 34 LIsFi soltanto se lo prevedono gli statuti.
All’esercizio dell’attività del fondo per investimenti collettivi di capitale esteri si applica per analogia l’articolo26 capoverso 2 LIsFi.
Art. 55 Compiti
Le direzioni dei fondi garantiscono una separazione costante tra il proprio patrimonio e quello che gestiscono.
Esse garantiscono che la valutazione degli investimenti, la gestione del portafoglio e il commercio e il regolamento siano tra loro distinte a livello di funzioni e di personale.
Una direzione del fondo che offre anche una gestione patrimoniale individuale conformemente all’articolo6 capoverso3 in combinato disposto con l’articolo 17 capoverso 1 LIsFi non può investire il patrimonio dell’investitore né completamente né parzialmente in quote degli investimenti collettivi di capitale da essa gestiti, tranne nel caso in cui il cliente abbia dato in precedenza il suo consenso generale.
In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.
Art. 56 Delega di compiti
(art.14 e 35 LIsFi)
In base all’articolo 24 LIsFi si determina se per una delega di decisioni di investimento vi è l’autorizzazione necessaria secondo l’articolo14 capoverso 1 LIsFi. I gestori esteri di patrimoni collettivi devono disporre di un’autorizzazione ed essere sottoposti a una vigilanza almeno equivalenti.
Se il diritto estero richiede la conclusione di un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni con le autorità estere di vigilanza, le decisioni di investimento possono essere delegate a gestori di patrimoni collettivi all’estero soltanto se tale accordo è stato concluso tra la FINMA e le autorità estere di vigilanza rilevanti per le decisioni di investimento delegate.
Art. 57 Gestione dei rischi e controllo interno
Le direzioni dei fondi devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.
Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al
Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla unità operative, in particolare da quelle inerenti alla gestione del portafoglio.
La definizione, la garanzia dell’applicazione e il monitoraggio del SCI spettano all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo della direzione del fondo. Esso determina anche la tolleranza al rischio.
L’organo di gestione attua le pertinenti prescrizioni dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo, elabora direttive, procedure e processi adeguati e assicura che la periodicità del rapporto all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo sia appropriata.
Se il tipo e il volume dell’attività lo richiedono, la FINMA può esigere l’istituzione di un organo di audit interno indipendente dalla gestione.
In casi motivati, la FINMA può derogare a questi requisiti.
La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 58 Capitale minimo
(art. 36 LIsFi) Il capitale minimo delle direzioni dei fondi deve ammontare a1 milione di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.
Art. 59 Entità dei fondi propri
I fondi propri prescritti nell’articolo 37 LIsFi devono essere mantenuti durevolmente. Devono ammontare al massimo a20 milioni di franchi, compresi i fondi propri di cui al capoverso5.
Essi sono calcolati in punti percentuali del patrimonio complessivo degli investimenti collettivi di capitale gestiti dalla direzione del fondo come segue:
a.1 per cento per la quota del patrimonio complessivo inferiore a50 milioni di franchi;
¾ per cento per la quota superiore a50 milioni, ma inferiore a 100 milioni di franchi;
½ per cento per la quota superiore a 100 milioni, ma inferiore a 150 milioni di franchi;
¼ per cento per la quota superiore a 150 milioni, ma inferiore a 250 milioni di franchi;
⅛ per cento per la quota che supera 250 milioni di franchi.
Se la direzione del fondo fornisce le altre prestazioni di servizi di cui all’articolo 34 LIsFi i rischi operativi derivanti da queste attività sono calcolati secondo l’approccio dell’indicatore di base di cui all’articolo92 dell’ordinanza del 1° giugno 201221 sui fondi propri (OFoP).
Se la direzione del fondo è incaricata dell’amministrazione e della gestione del portafoglio di una SICAV, il suo patrimonio complessivo deve essere integrato nel calcolo dei fondi propri secondo il capoverso2.
Se è incaricata esclusivamente dell’amministrazione di una SICAV, la direzione del fondo deve detenere fondi propri supplementari pari allo 0,01 per cento del patrimonio complessivo della SICAV.
Art. 60 Fondi propri computabili
Le direzioni dei fondi possono computare nei fondi propri:
il capitale azionario e di partecipazione liberato;
l’utile dell’esercizio corrente dopo deduzione della quota stimata di ripartizione degli utili, sempre che sia disponibile un controllo sommario della chiusura intermedia con un conto economico completo;
le riserve tacite, sempre che siano versate su un conto speciale e contraddistinte quali fondi propri e che la loro computabilità sia confermata nell’ambito della verifica secondo l’articolo 63 LIsFi.
Le direzioni dei fondi possono inoltre computare nei fondi propri i mutui loro concessi, compresi mutui obbligazionari con una scadenza di almeno cinque anni, se da una dichiarazione risulta che:
b. la direzione del fondo si è impegnata a non compensarli con i crediti propri, né a garantirli con valori patrimoniali propri.
La dichiarazione di cui al capoverso2 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma
I fondi propri di cui al capoverso1 devono corrispondere almeno al 50 per cento dei fondi propri complessivi necessari.
Art. 61 Deduzioni nel calcolo dei fondi propri
il20 per cento all’anno del valore nominale iniziale per gli ultimi cinque anni precedenti il rimborso per i mutui di cui all’articolo60 capoverso2;
le azioni detenute a proprio rischio dalla direzione del fondo;
il valore contabile delle partecipazioni.
Art. 62 Presentazione dei conti e rapporto di attività
(art.9, 33, 36 e 37 LIsFi)
Alle direzioni dei fondi si applicano le disposizioni relative alla presentazione dei conti del CO22. Se le direzioni dei fondi sottostanno a disposizioni più severe relative alla presentazione dei conti previste da leggi speciali, queste sono preminenti.
Entro30 giorni dall’approvazione da parte dell’organo di gestione, la direzione del fondo consegna alla FINMA il rapporto di attività e la relazione completa destinati all’organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Allega al rapporto di attività un elenco dei fondi propri prescritti per il giorno di riferimento del bilancio e di quelli disponibili.
Art. 63 Documentazione interna
La documentazione interna delle direzioni dei fondi deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.
Art. 64 Cambiamento della direzione del fondo
(art. 39 LIsFi) L’articolo 27 LICol23 e l’articolo41 dell’ordinanza del 22 novembre 200624 sugli investimenti collettivi (OICol) si applicano per analogia al cambiamento della direzione del fondo.
Sezione 4 Società di intermediazione mobiliare
Art. 65 Carattere professionale
(art.3 e 41 LIsFi)
Le società di intermediazione mobiliare ai sensi dell’articolo41 lettera a LIsFi esercitano la loro attività a titolo professionale se, direttamente o indirettamente, tengono conti o custodiscono valori mobiliari per più di20 clienti.
Non sono considerati clienti ai sensi dell’articolo41 lettera a LIsFi:
le banche e le società di intermediazione mobiliare svizzere ed estere o altre imprese sottoposte a vigilanza statale;
gli azionisti o i soci che detengono una partecipazione qualificata o le persone aventi legami economici o familiari con loro;
gli investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale.
L’attività svolta per istituti e persone ai sensi dell’articolo2 capoverso2 lettere a, b, d ed e LIsFi non è presa in considerazione ai fini della valutazione dello svolgimento a titolo professionale della stessa.
La funzionalità del mercato finanziario può essere compromessa ai sensi dell’articolo41 lettera b numero 1 LIsFi se vengono effettuate operazioni di negoziazione di valori mobiliari il cui volume complessivo supera i5 miliardi di franchi per anno civile in Svizzera.
È attivo quale membro di una sede di negoziazione ai sensi dell’articolo41 lettera b numero 2 LIsFi chiunque sia ammesso quale partecipante diretto a una sede di negoziazione.
Una società di intermediazione mobiliare fissa pubblicamente i corsi ai sensi dell’articolo41 lettera c LIsFi se fanno parte di un’offerta rivolta al pubblico secondo l’articolo3 lettere g e h LSerFi25. Le offerte agli istituti e alle persone secondo i capoversi2 e 3 non sono considerate pubbliche.
Non sono considerate società di intermediazione mobiliare le direzioni dei fondi.
Art. 66 Organizzazione
Le società di intermediazione mobiliare devono poter essere rappresentate da una persona domiciliata in Svizzera. Questa persona deve essere un membro dell’organo di gestione o dell’organo di alta direzione, vigilanza e controllo.
L’organo di gestione deve essere composto da almeno due persone.
I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo41 lettere a e c LIsFi devono istituire un organo di alta direzione, vigilanza e controllo. Non deve essere composto da membri dell’organo di gestione.
In casi motivati, la FINMA può consentire agevolazioni rispetto a questi requisiti o
Art. 67 Compiti
Nell’ambito dei loro compiti di cui all’articolo 44 LIsFi, le società di intermediazione mobiliare provvedono ad una efficace separazione interna delle funzioni tra commercio, gestione patrimoniale e regolamento. In casi motivati, la FINMA può consentire eccezioni od ordinare la separazione di altre funzioni.
I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo41 lettere a e c LIsFi e che non sono principalmente attivi nel campo finanziario devono rendere giuridicamente autonomo il commercio di valori mobiliari.
Per il resto si applica l’articolo14.
Art. 68 Gestione dei rischi e controllo interno
Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di una gestione dei rischi adeguata e di un controllo interno efficace, tali da garantire in particolare la conformità alle norme.
Esse regolano i principi della gestione dei rischi e determinano la loro tolleranza al
Esse effettuano una separazione funzionale e gerarchica delle attività relative alla unità operative, in particolare da quelle commerciali.
I commercianti che operano per il conto di clienti e i market maker ai sensi dell’articolo41 lettere a e c LIsFi istituiscono un organo di audit interno indipendente dalla gestione. Esso deve disporre di risorse sufficienti e di diritti di verifica incondizionati.
In casi motivati, la FINMA può consentire agevolazioni rispetto a questi requisiti o
Art. 69 Capitale minimo e garanzie
Il capitale minimo della società di intermediazione mobiliare deve ammontare a 1,5 milioni di franchi ed essere versato interamente. Va mantenuto durevolmente.
In caso di fondazione mediante conferimenti in natura, il valore degli attivi apportati e il volume dei passivi devono essere verificati da una società di audit abilitata. Tale procedura si applica anche in caso di trasformazione di un’impresa esistente in una società di intermediazione mobiliare.
Per le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone il capitale si compone:
dei conti di capitale; e
degli averi dei soci illimitatamente responsabili.
Gli averi di cui al capoverso3 possono essere computati nel capitale minimo soltanto se da una dichiarazione risulta che:
b. la società di intermediazione mobiliare si è impegnata a: 2. non ridurre, senza il consenso preliminare della società di audit, gli elementi di capitale in modo tale che il capitale minimo non sia rispettato.
La dichiarazione di cui al capoverso4 è irrevocabile. Deve essere fornita in forma
La FINMA può autorizzare le società di intermediazione mobiliare che rivestono la forma di società di persone a depositare una garanzia minima di1,5 milioni di franchi al posto del capitale minimo ai sensi dei capoversi3 e 4, per esempio sotto forma di garanzia bancaria o di conferimento in contanti su un conto bancario bloccato.
In casi motivati, la FINMA può esigere un capitale minimo più elevato.
Art. 70 Fondi propri e ripartizione dei rischi
Le società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti di cui all’articolo44 capoverso1 lettera a LIsFi devono detenere durevolmente fondi propri pari ad almeno un quarto dei costi fissi dell’ultimo conto annuale, ma al massimo a20 milioni di franchi.
Si considerano costi fissi:
d. le spese per le correzioni di valore, gli accantonamenti e le perdite.
La quota di spese per il personale che dipende esclusivamente dal risultato
Le società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti di cui all’articolo44 capoverso1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni
Art. 71 Liquidità
Le società di intermediazione mobiliare che non tengono personalmente conti di cui all’articolo44 capoverso1 lettera a LIsFi devono investire i propri fondi in modo da garantire in ogni momento una sufficiente liquidità.
Le società di intermediazione mobiliare che tengono personalmente conti di cui all’articolo44 capoverso1 lettera a LIsFi devono osservare le disposizioni dell’ordinanza del 30 novembre 201227 sulla liquidità.
Art. 72 Presentazione dei conti
(art. 48 LIsFi) Le disposizioni relative alla presentazione dei conti dell’ordinanza del 30 aprile 201428 sulle banche si applicano per analogia.
Art. 73 Documentazione interna
La documentazione interna delle società di intermediazione mobiliare deve consentire alla società di audit e alla FINMA di esprimere un giudizio attendibile sull’attività.
Art. 74 Obbligo di registrazione
La società di intermediazione mobiliare registra tutti i mandati ricevuti e tutte le operazioni in valori mobiliari da essa effettuate.
L’obbligo di registrazione si applica anche ai mandati e alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.
Esso si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
La FINMA determina quali indicazioni sono necessarie e in quale forma devono essere registrate.
Art. 75 Obbligo di comunicazione
La società di intermediazione mobiliare comunica tutte le operazioni da essa effettuate in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione. Devono essere comunicati in particolare:
la denominazione e il numero dei valori mobiliari acquistati o alienati;
il volume, la data e l’ora della conclusione dell’operazione;
il corso;
le informazioni per l’identificazione dell’avente economicamente diritto.
L’obbligo di comunicazione si applica anche alle operazioni in derivati relativi a valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione.
Esso si applica sia alle operazioni effettuate per proprio conto sia a quelle effettuate per conto di clienti.
Non devono essere comunicate le seguenti operazioni effettuate all’estero:
le operazioni in valori mobiliari ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, purché alla sede di negoziazione siano regolarmente comunicati i fatti soggetti all’obbligo di comunicazione in virtù di un accordo ai sensi dell’articolo 32 capoverso 3 LInFi29 o nell’ambito di uno scambio di informazioni tra la FINMA e la competente autorità estera di vigilanza, se: 1. le operazioni sono effettuate dalla succursale di una società di intermediazione mobiliare svizzera o da un partecipante estero ammesso, e 2. la succursale o il partecipante estero sono ammessi al commercio dalla competente autorità estera di vigilanza e sono soggetti all’obbligo di comunicazione nello Stato interessato o nello Stato di origine;
le operazioni in valori mobiliari esteri ammessi al commercio presso una sede di negoziazione in Svizzera e le operazioni in derivati relativi a tali valori, effettuate presso una sede di negoziazione estera riconosciuta.
Per effettuare la comunicazione si può ricorrere a terzi.
Sezione 5 Succursali
Art. 76 Istituti finanziari esteri
(art.52 cpv. 1 LIsFi)
Sono considerate istituti finanziari esteri tutte le imprese organizzate secondo il diritto estero che:
a. possiedono all’estero un’autorizzazione quale istituto finanziario;
nella ragione sociale, nella descrizione dello scopo sociale o in documenti aziendali utilizzano espressioni di cui all’articolo13 capoverso 2 LIsFi o un’espressione di significato analogo; o
operano quali istituti finanziari ai sensi dell’articolo2 capoverso 1 LIsFi.
Se la sua direzione effettiva si trova in Svizzera o se i suoi affari si svolgono essenzialmente o prevalentemente in Svizzera o a partire dalla Svizzera, l’istituto finanziario deve essere organizzato secondo il diritto svizzero e sottostà alle disposizioni relative agli istituti finanziari svizzeri.
Art. 77 Obbligo e condizioni di autorizzazione
L’istituto finanziario estero deve:
disporre di un’autorizzazione ed essere sottoposto a una vigilanza almeno equivalenti a quelle richieste per la succursale in Svizzera;
disporre di garanzie paragonabili a quelle previste: 1. agli articoli22 e 23 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l’attività di trustee (art.52 cpv. 1 lett. a LIsFi), 2. agli articoli28, 29, 36 e 37 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che esercitano l’attività del fondo, la gestione patrimoniale per investimenti collettivi di capitale o la gestione partimoniale per istituti di previdenza (art.52 cpv.1 lett. b LIsFi), 3. agli articoli 45–47 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che negoziano valori mobiliari, concludono affari o tengono conti della clientela (art.52 cpv.1 lett. c–e LIsFi).
La succursale deve:
osservare le disposizioni della LSerFi30, se fornisce servizi finanziari di cui all’articolo3 lettera c LSerFi;
adempiere le condizioni secondo l’articolo 20 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l’attività di trustee (art.52 cpv.1 lett. a LIsFi);
essere sottoposta a una vigilanza: 1. secondo gli articoli61 e 62 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri che gestiscono valori mobiliari o svolgono l’attività di trustee, 2. secondo gli articoli61 e 63 LIsFi nel caso degli istituti finanziari esteri di cui all’articolo52 capoverso1 lettere b–e LIsFi.
L’istituto finanziario estero può iscrivere la succursale nel registro di commercio soltanto dopo aver ricevuto dalla FINMA l’autorizzazione per la sua istituzione.
Art. 78 Pluralità di succursali
Se istituisce più succursali in Svizzera, l’istituto finanziario estero deve:
richiedere l’autorizzazione per ognuna di esse;
designare una delle succursali quale responsabile delle relazioni: 1. con la FINMA e con l’organismo di vigilanza nei casi di cui all’articolo52 capoverso1 lettera a LIsFi, 2. con la FINMA nei casi di cui all’articolo52 capoverso1 lettere b–e LIsFi.
Le succursali devono adempiere congiuntamente le condizioni della LIsFi e della presente ordinanza. Un solo rapporto di audit è sufficiente.
Art. 79 Conto annuale e chiusure intermedie delle succursali
Le succursali possono allestire il loro conto annuale e le loro chiusure intermedie secondo le prescrizioni applicabili all’istituto finanziario estero, sempre che soddisfino gli standard internazionali in materia di presentazione dei conti.
Devono essere esposti separatamente i crediti e gli impegni:
nei confronti dell’istituto finanziario estero;
nei confronti di imprese o società immobiliari attive nel settore finanziario, se: 1. l’istituto finanziario estero forma con esse un’unità economica, o 2. si deve supporre che l’istituto finanziario estero è legalmente o di fatto tenuto a sostenere simili imprese.
Il capoverso2 si applica anche alle operazioni fuori bilancio.
La succursale trasmette il suo conto annuale e le sue chiusure intermedie:
all’organismo di vigilanza all’attenzione della FINMA nei casi di cui all’articolo52 capoverso1 lettera a LIsFi;
alla FINMA nei casi di cui all’articolo52 capoverso1 lettere b–e LIsFi.
La pubblicazione non è richiesta.
Art. 80 Rapporto di audit
La società di audit trasmette il suo rapporto:
all’organismo di vigilanza all’attenzione della FINMA nei casi di cui all’articolo52 capoverso1 lettera a LIsFi;
alla FINMA nei casi di cui all’articolo52 capoverso1 lettere b–e LIsFi.
Essa consegna una copia al direttore responsabile della succursale.
La succursale trasmette una copia del rapporto di audit all’organo dell’istituto finanziario estero competente per l’attività della succursale.
Art. 81 Scioglimento di una succursale
Prima di procedere alla scioglimento di una succursale, l’istituto finanziario estero richiede l’approvazione della FINMA.
Sezione 6 Rappresentanze
(art.58 cpv.1 e 59 LIsFi)
Art. 82
La rappresentanza di un istituto finanziario estero deve:
osservare le disposizioni della LSerFi31, se fornisce servizi finanziari di cui all’articolo3 lettera c LSerFi;
essere sottoposta a una vigilanza: 1. secondo gli articoli61 e 62 LIsFi nei casi di cui all’articolo58 capoverso1 in combinato disposto con l’articolo52 capoverso1 lettera a LIsFi, 2. secondo gli articoli61 e 63 LIsFi nei casi di cui all’articolo58 capoverso1 in combinato disposto con l’articolo52 capoverso1 lettere b–e LIsFi. L’articolo63 capoverso1 lettera b LIsFi non è applicabile.
Capitolo 3 Vigilanza
Sezione 1 Gestori patrimoniali e trustee
Art. 83 Società svizzere di un gruppo
(art.61 cpv.1 e 2 LIsFi)
Per i gestori patrimoniali e i trustee svizzeri che fanno parte di un gruppo finanziario la FINMA può prevedere che la vigilanza continua sia esercitata esclusivamente nell’ambito della vigilanza sul gruppo. Ciò presuppone che la società di un gruppo sia fortemente coinvolta nella gestione dei rischi, nel controllo interno e nell’organo di audit interno del gruppo finanziario.
La FINMA pubblica un elenco delle società del gruppo sottoposte alla sua vigilanza in conformità al capoverso1.
Art. 84 Vigilanza continua
(art.61 cpv.2 e 62 LIsFi)
L’organismo di vigilanza verifica in modo continuato se gli assoggettati alla sua vigilanza, in particolare:
adempiono i requisiti definiti nella LIsFi;
adempiono gli obblighi secondo la legge del 10 ottobre 199732 sul riciclaggio di denaro (LRD);
adempiono gli obblighi secondo la LSerFi33, se forniscono servizi finanziari secondo l’articolo3 lettera c LSerFi;
adempiono gli obblighi secondo la LICol34, se svolgono attività ad essa sottoposte.
La FINMA emana per gli organismi di vigilanza prescrizioni concernenti la verifica e la vigilanza. In particolare prescrive agli organismi di vigilanza un sistema di valutazione dei rischi e requisiti minimi per il piano di vigilanza. Essa li consulta previamente.
Le attività di verifica e i relativi risultati devono essere esposti in rapporti di audit. I rapporti di audit devono essere redatti in una lingua ufficiale. Eventuali eccezioni previste da società di audit secondo l’articolo 43k LFINMA35 necessitano dell’approvazione dell’organismo di vigilanza.
Se vigila su un istituto finanziario la cui attività necessita di un’autorizzazione più ampia in caso di superamento dei valori soglia, l’organismo di vigilanza controlla che questi valori vengano rispettati ed eventualmente notifica il loro superamento alla FINMA e all’istituto finanziario.
La facoltà di emanare decisioni è riservata alla FINMA. La FINMA subentra all’organismo di vigilanza nell’attività di vigilanza continua se ciò è necessario ai fini dell’esecuzione delle leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo1 capoverso 1 LFINMA.
Art. 85 Coordinamento delle attività di vigilanza
(art.5 e 62 LIsFi) Nel caso dei gestori patrimoniali e dei trustee la FINMA e gli organismi di vigilanza coordinano le loro attività di vigilanza per evitare doppioni.
Art. 86 Ricorso a società di audit
(art.62 cpv. 1 LIsFi) Se non effettua direttamente la verifica degli assoggettati, l’organismo di vigilanza si assicura che:
la società di audit a cui ricorre sia incaricata correttamente e abilitata seconb. la società di audit a cui ricorre attui le prescrizioni della FINMA;
l’ambito e il grado di approfondimento della verifica corrispondano alla valutazione dei rischi contenuta nel suo piano di vigilanza; e
la società di audit a cui ricorre lo informi immediatamente riguardo a irregolarità.
Art. 87 Periodicità della verifica
(art.62 cpv.2 e 3 LIsFi)
Per determinare la periodicità della verifica e l’intensità della vigilanza l’organismo di vigilanza si basa sui rischi connessi all’attività e all’organizzazione degli assoggettati alla vigilanza.
Negli anni in cui non ha luogo alcuna verifica periodica, esso raccoglie in forma standardizzata dati sui rischi degli assoggettati alla vigilanza.
Esso valuta i dati raccolti mediante autodichiarazione e in caso di necessità prende altre misure.
Dopo averlo consultato, la FINMA emana disposizioni nei confronti dell’organismo di vigilanza concernenti la valutazione di cui ai capoversi 1–3.
Sezione 2 Gestori di patrimoni collettivi, direzioni dei fondi, società di
intermediazione mobiliare, gruppi finanziari e conglomerati finanziari
Art. 88 Verifica
(art.61 cpv.3 e 63 LIsFi)
La società di audit verifica se gli assoggettati alla vigilanza, in particolare:
adempiono i requisiti definiti nella LIsFi;
adempiono gli obblighi secondo la LRD37;
adempiono gli obblighi secondo la LSerFi38, se forniscono servizi finanziari secondo l’articolo3 lettera c LSerFi;
adempiono gli obblighi secondo la LICol39, se svolgono attività ad essa sottoposte.
Gli assoggettati alla vigilanza per i quali la società di audit presenta annualmente un’analisi dei rischi sono esonerati dall’obbligo di presentare un rapporto sulla conformità della loro attività secondo l’articolo63 capoverso 3 LIsFi.
Art. 89 Cooperazione delle società di audit
(art. 63 LIsFi) Le società di audit di assoggettati alla vigilanza che cooperano ai sensi degli articoli14, 27 o 35 LIsFi sono a loro volta tenute a cooperare strettamente.
Sezione 3 Misure in materia di insolvenza
Art. 90
L’articolo 24 LBCR40 si applica per analogia alle direzioni dei fondi e alle società di intermediazione mobiliare.
Capitolo 4 Disposizioni finali
Art. 91 Abrogazione e modifica di altri atti normativi
(art. 73 LIsFi) L’abrogazione e la modifica di altri atti normativi sono disciplinate nell’allegato.
Art. 92 Disposizioni transitorie per i gestori patrimoniali e i trustee
I gestori patrimoniali e i trustee che fino all’entrata in vigore della LIsFi sono stati assoggettati alla vigilanza della FINMA in qualità di intermediari finanziari direttamente sottoposti secondo la LRD41 non devono più affiliarsi a un organismo di autodisciplina conformemente all’articolo 24 LRD se entro un anno dall’entrata in vigore della LIsFi:
ottengono da un organismo di vigilanza la conferma dell’assoggettamento secondo l’articolo7 capoverso 2 LIsFi; e
presentano una richiesta di autorizzazione alla FINMA.
Presentano un rapporto sulla conformità della loro attività alle disposizioni della LRD:
all’organismo di vigilanza prima dell’assoggettamento secondo l’articolo 7 capoverso 2 LIsFi; o
all’organismo di autodisciplina prima dell’affiliazione secondo l’articolo 14 LRD.
Art. 93 Altre disposizioni transitorie
L’articolo5 capoverso 2 LIsFi non si applica agli istituti finanziari che, al momento dell’entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritti nel registro di commercio.
Gli istituti finanziari che forniscono servizi finanziari secondo la LSerFi42 devono affiliarsi a un organo di mediazione al più tardi sei mesi dopo che il Dipartimento federale delle finanze ha riconosciuto o istituito per essi un organo di mediazione secondo l’articolo 84 LSerFi. Il termine è osservato con la presentazione della richiesta.
Gli istituti finanziari con sede all’estero, che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera dispongono già di un’autorizzazione, non devono presentare una nuova richiesta di autorizzazione. Devono adempiere i requisiti legali entro un anno dall’entrata in vigore.
Gli istituti finanziari con sede all’estero che a causa di una succursale o di una rappresentanza in Svizzera sottostanno per la prima volta all’obbligo di autorizzazione previsto nella LIsFi devono annunciarsi alla FINMA entro sei mesi dall’entrata in vigore. Entro tre anni dalla stessa devono adempiere i requisiti previsti dalla legge e presentare una richiesta di autorizzazione. Possono proseguire la loro attività fino alla decisione concernente l’autorizzazione.
L’articolo77 capoverso3 non si applica alle succursali che, al momento dell’entrata in vigore della LIsFi, sono già iscritte nel registro di commercio.
Le esenzioni che la FINMA ha concesso in virtù dell’articolo18 capoverso 3 LICol43 nella versione del 28 settembre 201244 ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale continuano a essere applicate nell’ambito dell’articolo7 della presente ordinanza.
Art. 94 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.
6 novembre 2019 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |
Allegato 1
(art. 91) Abrogazione e modifica di altri atti normativi
I
L’ordinanza del 2 dicembre 199645 sulle borse è abrogata.
II
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 22 agosto 200746 sui revisori
Art. 11a cpv.1 lett. a, c e d, nonché2
L’autorità di sorveglianza rilascia l’abilitazione a imprese di revisione sotto sorveglianza statale nonché ad auditor responsabili per eseguire verifiche conformemente alle leggi sui mercati finanziari negli ambiti di vigilanza seguenti:
banche secondo la legge dell’8 novembre 193447 sulle banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto secondo la legge del 19 giugno 201548 sull’infrastruttura finanziaria, società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 201849 sugli istituti finanziari (LIsFi) e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie secondo la legge del 25 giugno 193050 sulle obbligazioni fondiarie;
direzioni dei fondi e gestori di patrimoni collettivi secondo la LIsFi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, banche depositarie nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri secondo la legge del 23 giugno 200651 sugli investimenti collettivi.
Abrogata 2 Abrogato
Art. 11d, rubrica e cpv., frase introduttiva, nonché cpv. lett. a12
Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, società di intermediazione mobiliare e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie
L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di banche, infrastrutture del mercato finanziario, gruppi finanziari e offerte pubbliche di acquisto, società di intermediazione mobiliare e centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie (art. 11a cpv.1 lett. a) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:
a. 400 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi
Art. 11dbis cpv.2 lett. a
a. 100 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi
Art. 11e cpv.2 lett. a
a. 100 ore di verifica nell’ambito di vigilanza del presente articolo, negli ultimi
Art. 11f, rubrica e cpv., frase introduttiva, nonché cpv. lett. a12
Conoscenze specialistiche ed esperienza professionale per la verifica di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, banche depositarie, gestori di patrimoni collettivi nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri
L’auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche di direzioni dei fondi, fondi di investimento, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, banche depositarie, gestori di patrimoni collettivi nonché rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri (art. 11a cpv.1 lett. c) se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:
a. 100 ore di verifica negli ambiti di vigilanza del presente articolo, negli ultimi
Art. 11g
Art. 11h cpv.1, frase introduttiva
I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 11d–11f, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell’informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:
Art. 11i –11k
Art. 12 cpv. 2ter
L’abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in uno degli ambiti di vigilanza ai sensi dell’articolo 11a capoverso1 lettere a–c autorizza anche a eseguire verifiche dell’osservanza delle disposizioni della legge del 10 ottobre 199752 sul riciclaggio di denaro (LRD) e della legge del 15 giugno 201853 sui servizi finanziari nell’ambito di vigilanza interessato.
Art. 38 cpv.7 e 42 cpv. 2bis
2. Ordinanza del 21 novembre 201254 sulle norme contabili riconosciute visto l’articolo 962a capoverso5 del Codice delle obbligazioni (CO)55; visti l’articolo 6b capoversi1 e 2 della legge dell’8 novembre 193456 sulle banche, l’articolo48 della legge del 15 giugno 201857 sugli istituti finanziari e l’articolo87 della legge del 23 giugno 200658 sugli investimenti collettivi,
Art. 2 cpv.1
Per le banche secondo la legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e per le società di intermediazione mobiliare secondo la legge del 15 giugno 2018 sugli istituti finanziari, le pertinenti prescrizioni contabili (art. 25–42 dell’ordinanza del 30 aprile 201459 sulle banche) dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta.
3. Ordinanza del 10 novembre 200460 concernente la comunicazione di decisioni penali cantonali
Art. 3 n. 29 e 30
Le autorità cantonali comunicano tutte le sentenze, decisioni amministrative di carattere penale e dichiarazioni di non doversi procedere emanate in applicazione delle seguenti leggi federali: 29. legge del 22 giugno 200761 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA): comunicazione all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA); 30. leggi sui mercati finanziari secondo l’articolo1 capoverso 1 LFINMA: comunicazione alla FINMA.
4. Ordinanza del 3 dicembre 197362 concernente le tasse di bollo
Art. 9 cpv.1
Se la creazione o l’aumento del valore nominale, a titolo oneroso o gratuito, di azioni, buoni di partecipazione o quote sociali di una società anonima, di una società in accomandita per azioni o di una società a garanzia limitata svizzera è oggetto di notifica all’Ufficio cantonale del registro di commercio, la società è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di30 giorni dalla scadenza del trimestre nel corso del quale sono stati emessi i diritti di partecipazione.
Art. 10 cpv1 e 1bis
Ogni società anonima, società in accomandita per azioni o società a garanzia limitata svizzera deve pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base del rendiconto, nel termine di30 giorni se:
a. riceve versamenti suppletivi ai sensi dell’articolo5 capoverso2 lettera a della legge dai suoi azionisti o soci;
b. la maggioranza dei suoi diritti di partecipazione è stata trasferita alle condizioni poste dall’articolo5 capoverso2 lettera b della legge.
Il termine di30 giorni decorre dalla scadenza del trimestre:
in cui è stato effettuato il versamento suppletivo: per i casi di cui al capoverso1 lettera a;
in cui è avvenuto il trasferimento: per i casi di cui al capoverso1 lettera b.
Art. 11 cpv.2
La tassa sui buoni di godimento dev’essere pagata spontaneamente all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, entro30 giorni dalla scadenza di ogni trimestre per i buoni di godimento emessi in questo periodo.
Titolo prima dell’art.12
Tassa sulle quote sociali e sui buoni di godimento di società cooperative nonché sui buoni di partecipazione di banche cooperative
Art. 12 cpv. 1bis e 2bis
La società cooperativa è tenuta a pagare spontaneamente la tassa all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Le banche cooperative i cui statuti prevedono la raccolta di capitale di partecipazione sono tenute a pagare spontaneamente la tassa sui buoni di godimento all’Amministrazione federale delle contribuzioni, sulla base di un rendiconto su modulo ufficiale, nel termine di30 giorni dalla scadenza del trimestre in cui la costituzione o l’aumento del capitale di partecipazione sono stati iscritti nel registro di commercio. Per il resto si applicano i capoversi1 e 2.
5. Ordinanza del 19 dicembre 196663 sull’imposta preventiva
Titolo prima dell’art.20
B. Imposta sul reddito di azioni, quote sociali in società a garanzia limitata e in società cooperative, buoni di partecipazione di banche cooperative e buoni di godimento
Art. 20 cpv.2
Si considera reddito imponibile di buoni di partecipazione, buoni di godimento e buoni di partecipazione di una banca cooperativa ogni prestazione valutabile in denaro corrisposta ai titolari di buoni di partecipazione, buoni di godimento o buoni di partecipazione di una banca cooperativa; il rimborso del valore nominale dei buoni di partecipazione o dei buoni di partecipazione di una banca cooperativa emessi gratuitamente non costituisce reddito imponibile in quanto la società o la banca cooperativa provi di aver pagato l’imposta preventiva sul valore nominale al momento dell’emissione dei titoli.
Art. 23 cpv.1
Ogni società cooperativa svizzera i cui statuti prevedono delle prestazioni pecuniarie dei soci o la costituzione di capitale mediante quote sociali e ogni banca cooperativa i cui statuti prevedono la costituzione di capitale di partecipazione mediante buoni di partecipazione è tenuta ad annunciarsi all’Amministrazione federale delle contribuzioni, spontaneamente e senza indugio, non appena sia iscritta nel registro di commercio o le relative disposizioni siano riprese negli statuti; la dichiarazione deve essere corredata di una copia firmata degli statuti.
Art. 36 cpv.1 lett. b, c ed e
Una dichiarazione di domicilio può essere rilasciata soltanto dai seguenti istituti:
direzioni dei fondi svizzere secondo l’articolo32 della legge del 15 giugno 201864 sugli istituti finanziari (LIsFi);
gestori svizzeri di patrimoni collettivi secondo l’articolo 24 LIsFi;
società svizzere di intermediazione mobiliare secondo l’articolo 41 LIsFi.
6. Ordinanza del 3 ottobre 199465 sul libero passaggio
Art. 19a cpv.3, frase introduttiva e lett. c
I titoli devono essere depositati presso banche o società di intermediazione mobiliare soggette alla vigilanza della FINMA. Le società di intermediazione mobiliare devono disporre di un’autorizzazione della FINMA alla custodia in deposito. Sono ammessi i seguenti investimenti:
c. investimenti nel quadro di un contratto di gestione patrimoniale concluso dalla fondazione di libero passaggio con banche, società di intermediazione mobiliare, direzioni dei fondi o gestori di patrimoni collettivi secondo l’articolo24 della legge del 15 giugno 201866 sugli istituti finanziari soggetti alla vigilanza della FINMA; la determinazione, l’acquisto e la vendita delle quote di questo tipo di investimenti, gli interessi degli assicurati che vi partecipano e la copertura dei diritti di partecipazione devono essere costantemente chiaramente garantiti; il contratto di gestione patrimoniale deve prevedere esplicitamente il rispetto per analogia degli articoli 49–58 OPP2.
7. Ordinanza del 18 aprile 198467 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Art. 48f cpv.4 lett. e, f, i e j, nonché 5–7
Possono essere incaricate di amministrare il patrimonio soltanto le persone o istituzioni esterne seguenti:
le società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo41 della legge del 15 giugno 201868 sugli istituti finanziari (LIsFi);
le direzioni dei fondi secondo l’articolo 32 LIsFi e i gestori di patrimoni collettivi secondo l’articolo 24 LIsFi;
i datori di lavoro che amministrano il patrimonio del loro istituto di previdenza;
le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di salariati che amministrano il patrimonio dell’istituto di previdenza della loro associazione.
a 7 Abrogati 8. Ordinanza del 18 novembre 201569 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie
Art. 19 cpv.1 lett. e n. 1
Sono considerati adeguati i seguenti investimenti:
e. investimenti collettivi di capitale ai sensi degli articoli8, 9 e 119 capoverso1 della legge del 23 giugno 200670 sugli investimenti collettivi che: 1. sono approvati e autorizzati all’offerta in Svizzera dall’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA), 9. Ordinanza del 22 novembre 200671 sugli investimenti collettivi In tutta l’ordinanza «gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore di patrimoni collettivi».
Art. 1
Art. 1a, rubrica
Concerne soltanto il testo francese
Art. 1b Società operative
(art.2 cpv.2 lett. d LICol)
Ai fini dell’applicazione della legge sono considerate società operative che svolgono un’attività imprenditoriale, a prescindere dalla loro forma giuridica, le imprese:
che hanno la propria sede statutaria o effettiva in Svizzera o che sono stabilite in Svizzera se la loro sede statutaria è situata in un altro Stato;
che esercitano un’attività a titolo professionale o in una misura che richiede un’azienda costituita in forma commerciale; e
il cui scopo principale è la direzione di un’azienda di servizi, industriale o commerciale.
In particolare sono da considerarsi società operative le imprese che:
progettano o costruiscono immobili;
producono, acquistano, vendono o scambiano beni e merci commerciali;
offrono qualsiasi altro servizio al di fuori del settore finanziario.
Sono considerate società operative anche le imprese che nell’ambito della loro attività operativa ricorrono a fornitori di servizi esterni o società interne al gruppo, se le decisioni imprenditoriali rimangono durevolmente di competenza della stessa impresa nel corso dell’attività corrente tramite un accordo esplicito sui diritti di organizzazione, controllo e di impartire istruzioni.
Non sono considerate società operative le società di cui all’articolo13 capoverso 2 lettere c e d della legge che riprendono il controllo dei diritti di voto in imprese o fanno parte dell’organo della direzione superiore, della vigilanza e del controllo delle loro partecipazioni.
Oltre alle proprie attività imprenditoriali, le società operative possono anche effettuare investimenti a scopo di investimento. Questi possono però rappresentare soltanto un’attività accessoria o ausiliaria secondaria rispetto allo scopo principale.
Art. 1c
Art. 7 lett. a e c
Chiunque richiede un’autorizzazione ai sensi dell’articolo13 della legge deve sottoporre i seguenti documenti alla FINMA:
gli statuti e il regolamento di organizzazione nel caso della SICAV e della SICAF;
i pertinenti documenti organizzativi nel caso del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
Art. 8 Esenzione dall’obbligo dell’autorizzazione
(art.13 cpv. 3 LICol) Chi dispone di un’autorizzazione quale direzione del fondo è esentato dall’obbligo dell’autorizzazione a cui sottostanno i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.
Art. 10 Buona reputazione, gestione ineccepibile e qualifiche professionali
(art.14 cpv.1 lett. a, abis e b LICol)
Le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione devono essere sufficientemente qualificate per l’attività prevista in base alla loro formazione, esperienza e carriera attuale.
Nella valutazione dei requisiti si deve tener conto tra l’altro dell’attività prevista presso il titolare dell’autorizzazione, nonché del tipo di investimenti previsti.
Art. 11
Art. 12 cpv.1
La direzione deve essere composta di almeno due persone. Queste ultime devono essere domiciliate in una località dalla quale possono esercitare la loro attività gestionale in modo effettivo e responsabile.
Art. 12b Delega di compiti
Vi è una delega di compiti quando le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri incaricano un fornitore di servizi di eseguire interamente o in parte, in modo autonomo e durevole, un compito essenziale modificando così le condizioni alla base dell’autorizzazione.
Sono compiti essenziali:
per una SICAV: i compiti secondo l’articolo 26 LICol;
per un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri: i compiti secondo l’articolo 124 LICol.
Art. 12c Compiti delegabili
Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri possono delegare a terzi soltanto compiti che non rientrano nella competenza decisionale dell’organo di gestione o dell’organo dell’alta direzione, della vigilanza e del controllo.
La delega non deve pregiudicare l’adeguatezza dell’organizzazione aziendale.
L’organizzazione aziendale non è più da considerarsi adeguata in particolare quando la SICAV o il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri:
non dispone delle risorse di personale e delle conoscenze specifiche necessarie per la scelta, l’istruzione, la sorveglianza e il controllo dei rischi dei terzi; o
non dispone dei necessari diritti di impartire istruzioni e di controllo nei confronti dei terzi.
Art. 12d Delega di compiti: responsabilità e procedura
Le SICAV o i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri rimangono responsabili dell’adempimento degli obblighi derivanti dal diritto in materia di vigilanza e in occasione della delega di compiti tutelano gli interessi degli investitori.
Essi convengono con i terzi, in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo, i compiti che saranno delegati. Nell’accordo occorre regolamentare in particolare quanto segue:
le competenze e le responsabilità;
eventuali poteri di subdelega;
l’obbligo di rendiconto dei terzi;
i diritti di controllo delle SICAV e dei rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri.
Le SICAV e i rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri stabiliscono i compiti delegati e forniscono indicazioni sulla possibilità di una subdelega nelle loro basi organizzative.
La delega deve essere formulata in modo da consentire alle SICAV o ai rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, ai loro organi di audit interni, alla società di audit e alla FINMA di consultare e verificare il compito delegato.
Art. 15 cpv.1 lett. a e b, nonché4, frase introduttiva
I titolari dell’autorizzazione, eccettuata la banca depositaria, comunicano:
il cambiamento delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione;
i fatti suscettibili di porre in forse la buona reputazione e la garanzia di una gestione ineccepibile da parte delle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione, segnatamente l’avvio di un procedimento penale nei loro confronti;
I rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri che non vengono offerti esclusivamente a investitori qualificati devono comunicare:
Titolo prima dell’art.19 e art. 19
Art. 20 cpv.3, frase introduttiva e lett. b, frase introduttiva, nonché4
I conti di capitale e gli averi dei soci illimitatamente responsabili possono essere sommati al capitale soltanto se da una dichiarazione risulta che:
b. è stato preso un impegno a: scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo e depositata presso una società di audit abilitata.
Art. 21 e 22 cpv.2 lett. c e 3
Art. 23 lett. c e g
Nel calcolo dei mezzi propri vanno dedotti:
c. Abrogata
Art. 24 –28, titolo prima dell’art. 29a, art. 29a–29f, titolo prima dell’art.30,
nonché art. 30 e 30a
Art. 32 cpv.4
Le prestazioni delle società immobiliari ai membri della loro amministrazione, alla gestione e al personale devono essere computate sulle rimunerazioni alle quali hanno diritto la direzione del fondo e la SICAV in virtù del regolamento del fondo.
Art. 40 cpv.5
Le quote o le classi di quote di un exchange traded fund (ETF) svizzero devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata. Se un investimento collettivo di capitale estero, approvato per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, è un ETF, almeno le quote o le classi di quote offerte in Svizzera a investitori non qualificati devono essere costantemente quotate in una borsa svizzera autorizzata.
Titolo prima dell’art.42 e art. 42–50
Art. 52 Scopo
(art.36 cpv.1 lett. d LICol) La SICAV può gestire esclusivamente il proprio patrimonio o i suoi comparti. Le è segnatamente vietato fornire prestazioni di servizi di cui agli articoli26 e 34 della legge del 15 giugno 201872 sugli istituti finanziari (LIsFi).
Art. 55 cpv.3, 3bis, 3ter e 4
La SICAV con gestione autonoma calcola l’entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l’articolo59 dell’ordinanza del 6 novembre 201973 sugli istituti finanziari (OIsFi).
La SICAV con gestione di terzi che delega l’amministrazione a una direzione del fondo autorizzata e la gestione del portafoglio a un gestore di patrimoni collettivi calcola l’entità dei mezzi propri necessari applicando per analogia l’articolo 59 OIsFi. Da questo importo può dedurre il20 per cento.
La FINMA può esonerare dall’obbligo di coprire il patrimonio con mezzi propri la SICAV con gestione di terzi che delega la gestione del portafoglio a una banca ai sensi della legge dell’8 novembre 193474 sulle banche o a una società di intermediazione mobiliare ai sensi della LIsFi75 con sede in Svizzera.
Se delega l’amministrazione e la gestione del portafoglio alla stessa direzione del fondo autorizzata, la SICAV con gestione di terzi non deve coprire il patrimonio con mezzi propri (art.59 cpv. 4 OIsFi).
Art. 62a Banca depositaria
Alla banca depositaria si applicano per analogia l’articolo15 capoverso2 della presente ordinanza e l’articolo 53 OIsFi76.
Art. 62b cpv.2, frase introduttiva
Con la convocazione dell’assemblea generale la SICAV informa gli azionisti, nella forma prescritta negli statuti, in merito:
Art. 64 cpv.4
All’organizzazione della SICAV con gestione autonoma si applicano per analogia gli articoli51 capoverso1, 52 capoverso1 e 53 OIsFi77.
Art. 65 Delega di compiti
(art.36 cpv.3 e 51 cpv. 5 LICol) Gli articoli32 e 35 LIsFi78 sono applicabili per analogia alla delega di compiti.
Art. 70 cpv.4
Art. 74 cpv.2 lett. k
Gli strumenti del mercato monetario che non sono quotati in borsa o su un altro mercato regolamentato accessibile al pubblico, possono essere acquistati soltanto se l’emissione o l’emittente sottostà a prescrizioni in materia di protezione dei creditori e degli investitori e se tali strumenti sono emessi o garantiti:
k. da una banca, da una società di intermediazione mobiliare o da un altro istituto sottoposto a una vigilanza equivalente a quella svizzera.
Art. 86 cpv.2, frase introduttiva
Concerne soltanto i testi tedesco e francese
Art. 95 cpv.1
La direzione del fondo e la SICAV pubblicano negli organi di pubblicazione il valore venale del patrimonio del fondo e il valore di inventario delle quote che ne risulta contemporaneamente alla sua comunicazione alla banca o alla società di intermediazione mobiliare incaricate della negoziazione regolare di quote di fondi immobiliari in borsa o fuori borsa.
Art. 98, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a
La direzione del fondo e la SICAV possono rimborsare anticipatamente, dopo la chiusura dell’esercizio contabile, le quote disdette nel corso di detto esercizio se:
a. gli investitori lo esigono in forma scritta o in un’altra forma che consenta la prova per testo all’atto della disdetta;
Art. 105a, frase introduttiva
Se trasferisce la custodia del patrimonio del fondo a un depositario terzo o a un depositario centrale in Svizzera o all’estero, la banca depositaria verifica e sorveglia che esso:
Art. 113
Art. 117 cpv.1
La società in accomandita per investimenti collettivi di capitale può gestire esclusivamente il proprio patrimonio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli26 e 34 LIsFi79 o avviare attività imprenditoriali a scopo commerciale.
Art. 121 cpv.3 lett. b, nonché4
Sono ammessi soltanto progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali di persone che non sono legate, né direttamente né indirettamente:
b. alle persone responsabili dell’amministrazione e della gestione; o 4 L’accomandatario, le persone responsabili dell’amministrazione e della gestione e le persone fisiche e giuridiche loro vicine nonché gli investitori di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale non possono né riprendere da quest’ultima valori immobiliari e infrastrutturali né cederglieli.
Art. 122 cpv.1
La società di investimento a capitale fisso può gestire soltanto il proprio patrimonio. Essa si prefigge principalmente il conseguimento di redditi o utili di capitale e non persegue un’attività imprenditoriale in senso proprio. Le è segnatamente vietato fornire a terzi prestazioni di servizi ai sensi degli articoli26 e 34 LIsFi80.
Art. 127a Pubblicità di investimenti collettivi di capitale esteri
(art. 120 cpv.1 e 4 LICol) La pubblicità di investimenti collettivi di capitale esteri comporta gli obblighi di cui all’articolo 120 capoversi1 e 4 della legge.
Art. 128 Contratto di rappresentanza e contratto di ufficio di pagamento
(art. 120 cpv.2 lett. d LICol)
La direzione del fondo di un investimento collettivo di capitale estero o la società estera del fondo, il cui investimento collettivo di capitale ha l’approvazione per essere offerto in Svizzera a investitori non qualificati, deve provare di aver concluso:
un contratto di rappresentanza in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo;
un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
La banca depositaria deve provare di aver concluso un contratto di ufficio di pagamento in forma scritta o in un’altra forma che ne consenta la prova per testo.
Per l’offerta in Svizzera di investimenti collettivi di capitale esteri il contratto di rappresentanza disciplina segnatamente:
i diritti e gli obblighi della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso1 e del rappresentante ai sensi dell’articolo 124 capoverso 2 della legge, in particolare i suoi obblighi di comunicazione, pubblicazione e informazione e le norme di comportamento;
le modalità con cui gli investimenti collettivi di capitale sono offerti in Svizzera;
l’obbligo di rendiconto della direzione del fondo o della società del fondo di cui al capoverso1 nei confronti del rappresentante, segnatamente per quanto concerne le modifiche del prospetto e dell’organizzazione dell’investimento collettivo di capitale estero.
La FINMA pubblica un elenco dei Paesi con i quali ha concluso un accordo sulla collaborazione e lo scambio di informazioni secondo l’articolo 120 capoverso2 lettera e della legge.
Art. 128a cpv.2
La FINMA disciplina i dettagli concernenti l’organizzazione e gli obblighi del rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri.
Art. 129a Eccezioni
(art. 120 cpv. 4 LICol) Gli investimenti collettivi di capitale esteri offerti a investitori qualificati secondo l’articolo5 capoverso1 della legge del 15 giugno 201881 sui servizi finanziari (LSerFi) nell’ambito di una relazione durevole di consulenza in investimenti ai sensi dell’articolo3 lettera c numero 4 LSerFi non devono adempiere i requisiti di cui all’articolo 120 capoverso2 lettera d della legge.
Art. 129b Piani di partecipazione del personale
(art. 120 cpv. 5 LICol) Sono considerati piani di partecipazione del personale i piani di partecipazione dei lavoratori secondo l’articolo 5 OIsFi82.
Art. 131 Capitale minimo e prestazione di garanzie
(art.14 cpv.1 lett. d LICol)
Il rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri deve disporre di un capitale minimo di 100 000 franchi. Il capitale deve essere versato interamente e mantenuto durevolmente.
La FINMA può consentire alle società di persone di depositare, al posto del capitale minimo, una garanzia, segnatamente una garanzia bancaria o un conferimento in contanti, su un conto bancario bloccato, corrispondente al capitale minimo.
In casi motivati, la FINMA può fissare un importo minimo diverso.
Per il rimanente si applica per analogia l’articolo20.
Art. 131a Obblighi del rappresentante nell’offerta di quote a investitori qualificati
(art. 120 cpv. 4 LICol) Il rappresentante assicura che gli investitori possano ottenere presso di lui i documenti determinanti dell’investimento collettivo di capitale estero.
Art. 136 e 144a–144c
10. Ordinanza del 1° giugno 201283 sui fondi propri Titolo Ordinanza sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP) visti gli articoli3 capoverso2 lettera b, 3g,4 capoversi2 e 4, 4bis capoverso2, 10 capoverso4 lettera a e 56 della legge dell’8 novembre 193484 sulle banche (LBCR) e gli articoli46 capoverso3 e 72 della legge del 15 giugno 201885 sugli istituti finanziari (LIsFi), In tutta l’ordinanza «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari
Art. 1 cpv.1
Al fine di proteggere i creditori e la stabilità del sistema finanziario, le banche e le società di intermediazione mobiliare che tengono conti devono disporre di fondi propri proporzionati alla loro attività commerciale e ai loro rischi e limitare in modo adeguato i loro rischi.
Art. 3
La presente ordinanza si applica alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi (qui di seguito banche).
Art. 124 cpv.3, frase introduttiva
Le esigenze particolari devono essere adempiute a livello di gruppo finanziario e a livello di ogni singolo istituto autorizzato conformemente alla LBCR o alla LIsFi da tutte le unità che esercitano funzioni di rilevanza sistemica. La FINMA può escludere le unità:
11. Ordinanza del 30 novembre 201286 sulla liquidità Titolo Ordinanza sulla liquidità delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sulla liquidità, OLiq) visti gli articoli4 capoverso2, 10 capoverso4 lettera a e 56 della legge dell’8 novembre 193487 sulle banche (LBCR) e gli articoli46 capoverso3 e 72 della legge del 15 giugno 201888 sugli istituti finanziari (LIsFi),
Art. 1 cpv.1
La presente ordinanza disciplina le esigenze qualitative e quantitative in materia di liquidità applicabili alle banche ai sensi della LBCR e alle società di intermediazione mobiliare che tengono conti ai sensi della LIsFi (qui di seguito banche).
Art. 16 cpv.2
Nel computo gli afflussi di fondi prospettati possono essere presi in considerazione per un importo massimo pari al 75 per cento dei deflussi di fondi prospettati. Su richiesta, la FINMA può esentare le società di intermediazione mobiliare senza conto presso la Banca centrale da questa limitazione.
12. Ordinanza dell’11 novembre 201589 sul riciclaggio di denaro
Art. 1 lett. c
La presente ordinanza disciplina:
c. la vigilanza sugli intermediari finanziari secondo l’articolo2 capoverso 3 LRD da parte degli organismi di autodisciplina riconosciuti.
Art. 5 cpv.2
Il commercio di valori mobiliari è considerato attività commerciale unicamente se richiede un’autorizzazione secondo la legge del 15 giugno 201890 sugli istituti finanziari (LIsFi).
Art. 6 cpv.1, frase introduttiva
Per quanto siano esercitate per conto di terzi, sono parimenti considerate attività ai sensi dell’articolo2 capoverso3 lettere f e g LRD:
Titolo dopo l’art.22
Capitolo 3a Organismi di autodisciplina
Art. 22a Abilitazione delle società di audit
Una società di audit è sufficientemente organizzata se:
dispone di almeno due auditor responsabili abilitati per l’ambito della LRD;
al più tardi tre anni dopo il rilascio dell’abilitazione dispone di almeno due mandati di verifica nell’ambito della LRD;
a prescindere dalla sua forma giuridica, rispetta le disposizioni riguardanti la documentazione e la conservazione dei documenti secondo l’articolo 730c del Codice delle obbligazioni (CO)91.
L’attività che necessita di un’autorizzazione secondo le leggi sui mercati finanziari di cui all’articolo1 capoverso1 della legge del 22 giugno 200792 sulla vigilanza dei mercati finanziari non è compatibile con l’abilitazione quale società di audit per eseguire verifiche ai sensi dell’articolo 24a LRD se la stessa è esercitata dalle seguenti persone:
le società poste sotto una direzione unica con la società di audit;
le persone fisiche che partecipano in modo diretto o indiretto a una società di cui alla lettera a almeno con il10 per cento del capitale o dei diritti di voto o che possono influenzare in un altro modo determinante la sua attività;
gli auditor responsabili.
Una società di audit è sufficientemente assicurata contro i rischi di responsabilità se, a copertura della responsabilità civile derivante da verifiche ai sensi dell’articolo 24a LRD, ha stipulato un’assicurazione per i danni patrimoniali o fornito garanzie finanziarie equivalenti. La copertura assicurativa messa a disposizione per tutti i danni patrimoniali in un anno deve ammontare almeno a 250 000 franchi.
Art. 22b Abilitazione degli auditor responsabili
Un auditor responsabile dispone delle conoscenze specialistiche e dell’esperienza professionale necessarie per essere abilitato a eseguire verifiche ai sensi dell’articolo 24a LRD se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:
esperienza professionale di cinque anni nella fornitura di prestazioni di verifica nell’ambito della LRD;
200 ore di verifica nell’ambito della LRD;
quattro ore di perfezionamento nell’ambito della LRD, nell’anno precedente la presentazione della domanda di abilitazione.
sensi dell’articolo 24a LRD se può dimostrare di soddisfare i seguenti requisiti:
100 ore di verifica nell’ambito della LRD, negli ultimi quattro anni;
quattro ore di perfezionamento all’anno nell’ambito della LRD.
L’abilitazione rilasciata per eseguire verifiche in un ambito di vigilanza ai sensi dell’articolo 11a capoverso1 lettere a–c dell’ordinanza del 22 agosto 200793 sui revisori o dell’articolo 62 LIsFi94 autorizza anche ad eseguire verifiche nell’ambito della LRD.
Art. 22c Abilitazione alla verifica di avvocati e notai nell’ambito della LRD
Un auditor responsabile dispone delle pertinenti conoscenze della LRD, della relativa esperienza e della formazione continua richiesta (art.18 cpv.4 lett. c LRD) se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 22b.
Le persone fisiche abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD possono svolgere i controlli a titolo indipendente senza essere iscritte nel registro di commercio quale impresa individuale abilitata e senza essere abilitate a esercitare la funzione di revisore secondo l’articolo 5 LSR95.
Le persone abilitate alla verifica di avvocati e notai ai sensi della LRD sono considerate indipendenti dal membro oggetto della verifica se osservano le prescrizioni di cui agli articoli 11 LSR e 728 CO96.
Art. 22d Perfezionamento
I corsi di perfezionamento ai sensi degli articoli 22b e 22c, compresi i corsi che impiegano nuove tecnologie dell’informazione e i corsi a distanza, devono soddisfare almeno i seguenti criteri:
il perfezionamento comprende l’ambito della LRD;
i corsi esterni e interni di perfezionamento durano almeno un’ora;
ai corsi interni di perfezionamento partecipano almeno tre persone.
È computata l’effettiva durata del corso di perfezionamento. Le relazioni e lezioni specialistiche sono considerate computando il doppio della durata della relazione o della lezione.
Lo studio autodidattico non è considerato perfezionamento.
Titolo dopo l’art. 22d
Capitolo 4 Disposizioni transitorie e finali
Disposizione transitoria della modifica del 6 novembre 2019 Se un intermediario finanziario direttamente sottoposto alla FINMA prima dell’entrata in vigore della legge si affilia a un organismo di autodisciplina ai sensi dell’articolo 24 LRD, presenta all’organismo di autodisciplina un rapporto sulla conformità della sua attività alle disposizioni della LRD.
13. Ordinanza del 15 ottobre 200897 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA Sostituzione di espressioni
In tutta l’ordinanza «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari
In tutta l’ordinanza «gerente patrimoniale di investimenti collettivi di capitale» è sostituito, con i necessari adeguamenti grammaticali, con «gestore di patrimoni collettivi».
Art. 3 cpv.1 lett. aquater, aquinquies, b, f e h
Per quanto possibile, la FINMA imputa i suoi costi direttamente agli ambiti di vigilanza seguenti:
aquater. ambito delle sedi di negoziazione (art.15 cpv.2 lett. ater LFINMA); aquinquies. ambito delle controparti centrali, dei depositari centrali, dei repertori di dati sulle negoziazioni (art.15 cpv.2 lett. ater LFINMA)
ambito degli investimenti collettivi di capitale (art.15 cpv.2 lett. abis e b LFINMA);
Abrogata
ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA (art. 15 cpv.2 lett. e LFINMA).
Art. 17 cpv.2
Le società di intermediazione mobiliare e le banche con statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare la tassa complementare in funzione del totale di bilancio e la tassa complementare in funzione della cifra d’affari realizzata con i valori mobiliari. Le banche senza statuto di società di intermediazione mobiliare devono versare soltanto la tassa complementare in funzione del totale di bilancio.
Art. 20 cpv.1 lett. e–g, nonché4
La tassa di base ammonta annualmente a:
750 franchi per investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale;
Abrogata
per gestori di patrimoni collettivi che sottostanno alla vigilanza della FINMA: 1. 20 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo di almeno50 milioni di franchi, 2. 10 000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo compreso tra5 milioni e 50 milioni di franchi, 3. 5000 franchi per gestore di patrimoni collettivi con un ricavo lordo inferiore a5 milioni di franchi;
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni98.
Art. 23 cpv.2
Per il calcolo della tassa complementare sono determinanti in parti uguali il ricavo lordo calcolato secondo l’articolo 959b del Codice delle obbligazioni99 e le dimensioni dell’impresa, in base alla chiusura dei conti approvata dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. Le dimensioni dell’impresa corrispondono alle spese fisse.
Art. 31 cpv.1 lett. d
Il ricavo lordo comprende tutti i ricavi ai sensi dell’articolo 959b del Codice delle obbligazioni100, dedotti i ricavi:
d. di un’attività di organismo di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA.
Titolo dopo l’art.31
Sezione 6a Organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA
Art. 31a Tassa di base
La tassa di base ammonta annualmente a 3000 franchi per organismo di vigilanza.
Art. 31b Tassa complementare
L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare è coperto in funzione del numero di tutti i gestori patrimoniali e i trustee sottoposti a un organismo di vigilanza.
La tassa complementare dovuta da un organismo di vigilanza è calcolata in funzione della sua quota di partecipazione al numero complessivo di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza.
Il numero di gestori patrimoniali e trustee sottoposti alla vigilanza di un organismo di vigilanza è determinato il 31 dicembre dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.
Titolo prima dell’art.32 e art. 32–34
Allegato, n. 1,1.1,1.2,1.6,1.6a,1.10,2.1,2.1a,2.3,2.6,2.8,5.2,5.3,6, 6.1–6.3 in Franken
Ambito delle banche e delle società di intermediazione mobiliare 1.1 Decisione concernente il conferimento di un’autoriz- 10 000–100 000 zazione in quanto banca o società di intermediazione mobiliare (art.2 e 3 LBCR101; art. 5 e 41 segg. LIsFi102 1.2 Decisione concernente il conferimento di un’auto- 3 000–30 000 rizzazione complementare per banche o società di intermediazione mobiliare e decisione concernente una partecipazione qualificata (art.3 cpv.5 e 3ter LBCR; art. 8 e 11 cpv. 5 LIsFi) 1.6 Decisione concernente la modifica di statuti, contratti 500–10 000 di società o regolamenti di una banca o di una società di intermediazione mobiliare (art.3 cpv. 3 LBCR; art. 8 LIsFi) 1.6a Decisione concernente l’autorizzazione di un muta- 500–10 000 mento di grande importanza per banche o società di art. 8 cpv. 2 LIsFi) 1.10 Comunicazione della prevista istituzione di una pre- 3 000–30 000 senza o dell’avvio di un’attività all’estero (art.3 cpv. 7 LBCR e art. 20 OBCR; art. 15 LIsFi) in Franken 2.1 Decisione concernente il conferimento di 4 000–50 000 un’autorizzazione in quanto direzione di fondo, gestore di patrimoni collettivi o banca depositaria (art.5, 2.1a Decisione concernente il conferimento di un’autoriz- 4 000–30 000 zazione in quanto SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale o SICAF (art. 13 LICol) 2.3 Decisione concernente l’approvazione della modifica 500–10 000 dei documenti organizzativi (statuti, regolamento di organizzazione, regolamento di investimento, contratto della società) della direzione di un fondo, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestore di patrimoni collettivi o di un rappresentante di investimenti collettivi di capitale esteri (art.15 cpv.1 e 16 LICol; art. 8 LIsFi) 2.6 Decisione concernente l’approvazione dell’offerta di 2 000–20 000 un investimento collettivo di capitale estero a investitori non qualificati per ciascun investimento collettivo di capitale mono-comparto o per ciascun segmento patrimoniale (art.15 cpv.1 lett. e in comb. disp. con art. 120 LICol) 2.8 Abrogato 5.2 Mutazioni (art.24 e 25 LRD) 200–10 000 5.3 Abrogato
Ambito degli organismi di vigilanza secondo il titolo terzo LFINMA105 6.1 Decisione concernente il conferimento di 2 000–20 000 un’autorizzazione in quanto gestore patrimoniale o trustee (art.5 e 17 segg. LIsFi) 6.2 Decisione concernente l’autorizzazione di un muta- 200–4 000 mento di grande importanza in seno a gestori patrimoniali o trustee (art.8 cpv. 2 LIsFi) 6.3 Procedura in relazione alla cessazione volontaria 500–5 000 dell’attività di gestore patrimoniale o trustee 14. Ordinanza del 25 novembre 2015106 sull’infrastruttura finanziaria In tutta l’ordinanza «commerciante di valori mobiliari» è sostituito, con i necessari
Art. 30 cpv.3
La sede di negoziazione deve concludere un accordo scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo con tutti i partecipanti che hanno una funzione particolare, segnatamente con quelli che nella sede di negoziazione perseguono una strategia di «market making». Essa utilizza sistemi e procedure che garantiscono il rispetto delle regole da parte di questi partecipanti.
Art. 113 cpv.1, frase introduttiva, e 2
Le controparti finanziarie e non finanziarie disciplinano per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo i processi con cui garantiscono l’adempimento degli obblighi per:
Le controparti non finanziarie che non vogliono negoziare derivati possono fissare questa decisione per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo e sono quindi esonerate dall’obbligo di cui al capoverso1.
Art. 131 cpv.5 lett. dbis ed e
L’obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo:
dbis. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 supera di volta in volta i 50 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2020;
in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2021 supera di volta in volta gli8 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2021.
Allegato 2, n. 5 Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V
Settore di attività della Tipologia delle attività azien- O O N Per controparti finanziarie: controparte soggetta dali della controparte soggetta – A = banche secondo l’articolo1 capoall’obbligo di comunica- all’obbligo di comunicazione verso1 della legge dell’8 novembre zione 1934107 sulle banche – B = società di intermediazione mobiliare secondo l’articolo41 della legge del 15 giugno 2018108 sugli istituti finanziari (LIsFI) – C = imprese di assicurazione e di riassicurazione secondo l’articolo2 capoverso1 lettera a della legge del 17 dicembre 2004109 sulla sorveglianza degli assicuratori – D = società madri di un gruppo finanziario o assicurativo o di un conglomerato finanziario o assicurativo – E = gestori di patrimoni collettivi e direzioni dei fondi secondo l’articolo24 e 32 LIsFi – F = investimenti collettivi di capitale secondo la LICol – G = istituti di previdenza e fondazioni d’investimento secondo gli articoli 48 segg. della legge federale del 25 giugno 1982110 sulla previdenza professionale Campo Indicazioni da comunicare Convalida Valori ammessi Indicazioni aggiuntive per T/ P / V per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Per controparti non finanziarie: – H = petrolio e gas naturale – I = sostanze di base (chimica, materie prime) – J = aziende industriali (edilizia, elettronica, tecnica di produzione, trasporti ecc.) – K = beni di consumo (generi alimentari, elettrodomestici ecc.) – L = sanità – M = servizio alla clientela (viaggi, media ecc.) – N = telecomunicazioni – O = approvvigionamento (elettricità, acqua ecc.) – P = tecnologia (software e hardware) Per controparti centrali: – Q = controparte centrale Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.