Fonte

RU 2018 2947

Codice civile svizzero
(Protezione dei minorenni)

Modifica del 15 dicembre 2017

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 15 aprile 20151,
decreta:

I

Il Codice civile2 è modificato come segue:

Art. 314c

5. Diritti di 1 Quando l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne pare avviso minacciata, chiunque può avvisarne l’autorità di protezione dei minori.

Se l’avviso è nell’interesse del minorenne, anche le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale3 possono avvisare l’autorità di protezione dei minori. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

Art. 314d

6. Obblighi di 1 Salvo che siano vincolate dal segreto professionale secondo il Codiavviso ce penale4, le seguenti persone sono tenute ad avvisare l’autorità di protezione dei minori se vi sono indizi concreti che l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne è minacciata ed esse non possono rimediarvi nell’ambito della loro attività: 1. i professionisti dei settori della medicina, della psicologia, delle cure, dell’accudimento, dell’educazione, della formazione, della consulenza sociale, della religione e dello sport che nella loro attività professionale sono regolarmente in contatto con minorenni; 2. le persone che apprendono nello svolgimento di un’attività ufficiale che un minorenne versa in tali condizioni.

Adempie l’obbligo di avviso pure chi avvisa il proprio superiore.

I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 314e

7. Collabora- 1 Le persone che partecipano al procedimento e i terzi sono tenuti a zione e assistenza collaborare all’accertamento dei fatti. L’autorità di protezione dei amministrativa minori prende le disposizioni necessarie per la salvaguardia di interessi degni di protezione. Se necessario, ordina l’esecuzione coattiva dell’obbligo di collaborare.

Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale5 possono collaborare senza farsi previamente liberare dal segreto professionale. La presente disposizione non si applica agli ausiliari vincolati dal segreto professionale secondo il Codice penale.

Le persone vincolate dal segreto professionale secondo il Codice penale sono tenute a collaborare se sono state autorizzate a farlo dal titolare del segreto o se, su richiesta dell’autorità di protezione dei minori, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza le ha liberate dal segreto professionale. È fatto salvo l’articolo13 della legge del 23 giugno 20006 sugli avvocati.

Le autorità amministrative e giudiziarie consegnano gli atti necessari, fanno rapporto e forniscono informazioni, sempre che non vi si oppongano interessi degni di protezione.

Art. 443 cpv.2 e 3

Chiunque, nello svolgimento di un’attività ufficiale, apprende che una persona versa in tali condizioni è tenuto ad avvisarne l’autorità di protezione degli adulti se non può rimediarvi nell’ambito della sua attività. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto professionale.

I Cantoni possono prevedere ulteriori obblighi di avviso.

Art. 448 cpv.2

I medici, i dentisti, i farmacisti, le levatrici, i chiropratici e gli psicologi, nonché i loro ausiliari, sono tenuti a collaborare soltanto se sono stati autorizzati a farlo dal titolare del segreto o se, su loro richiesta o su richiesta dell’autorità di protezione degli adulti, l’autorità superiore o l’autorità di vigilanza li ha liberati dal segreto professionale.

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 15 dicembre 2017 Consiglio degli Stati, 15 dicembre 2017 Il presidente: Dominique de Buman La presidente: Karin Keller-Sutter Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore

Iltermine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 7 aprile 2018.7

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 20198.

27 giugno 2018 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Decreto sull’entrata in vigore adottato in procedura semplificata il 25 giugno 2018.

Allegato

(cifra II) Modifica di altri atti normativi Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:

1. Codice penale9

Art. 321 n. 3

3. Rimangono salve le disposizioni della legislazione federale e cantonale sul diritto di avvisare un’autorità e di collaborare con la stessa, sull’obbligo di dare informazioni a un’autorità e sull’obbligo di testimoniare in giudizio.

Art. 364

Abrogato

2. Codice di procedura penale10

Art. 75 cpv.2 e 3

Se necessario per proteggere l’imputato, il danneggiato o i loro congiunti, le autorità penali informano i servizi sociali e le autorità di protezione dei minori e degli adulti riguardo ai procedimenti penali avviati e alle decisioni pronunciate.

Se nell’ambito di un procedimento inerente a un reato in cui sono coinvolti minorenni accertano che sono necessari ulteriori provvedimenti, le autorità penali ne informano senza indugio le autorità di protezione dei minori.

Art. 168 cpv.1 lett. g

Hanno facoltà di non deporre:

g. il tutore o il curatore dell’imputato.

3. Legge federale del 23 marzo 200711 concernente l’aiuto alle vittime di reati

Art. 11 cpv.3

Se l’integrità fisica, psichica o sessuale di un minorenne o di una persona sotto curatela generale è seriamente minacciata, il consultorio può informare l’autorità di protezione dei minori e degli adulti o denunciare il reato all’autorità di perseguimento penale.

4. Legge federale del 9 ottobre 198112 sui consultori di gravidanza

Art. 2 cpv.1, terzo periodo

… Nei rapporti con l’autorità di protezione dei minori si applicano gli articoli 314c capoverso2 e 314e capoversi2 e 3 del Codice civile13.