RU 2020 4145
Ordinanza
concernente un’entrata in vigore parziale
della modifica del 19 giugno 2020
del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima) (Art. 293a della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento)
del 14 ottobre 2020
Il Consiglio federale svizzero, vista la cifra IV capoverso2 della modifica del 19 giugno 20201 del Codice delle obbligazioni (CO)2 (Diritto della società anonima), ordina:
Articolo unico 1 La seguente disposizione della modifica del 19 giugno 2020 del CO entra in vigore il 20 ottobre 20203: articolo 293a capoverso2 della legge federale dell’11 aprile 18894 sulla esecuzione e sul fallimento (cifra II / allegato, numero 4). 2 Le altre disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
14 ottobre 2020 In nome del Consiglio federale svizzero: |
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La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga |
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr |