Fonte

RU 2020 993

Ordinanza
sugli emolumenti in materia di registro di commercio
(OEmol-RC)

del 6 marzo 2020

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 941 capoverso2 del Codice delle obbligazioni (CO)1,
ordina:

Art. 1 Obbligo di pagare gli emolumenti

Chi occasiona una decisione da parte di un’autorità del registro di commercio o le chiede una prestazione deve pagare un emolumento.

Se più persone hanno congiuntamente occasionato una decisione o chiesto una prestazione, esse rispondono solidalmente dell’emolumento.

Art. 2 Rinuncia alla riscossione degli emolumenti

L’autorità del registro di commercio non riscuote emolumenti per:

  1. le iscrizioni disposte da un tribunale o da un’autorità amministrativa in una sentenza o in una decisione;

  2. le comunicazioni e le informazioni ad altre autorità.

È possibile rinunciare alla riscossione degli emolumenti:

  1. se vi è un interesse pubblico preponderante alla decisione o alla prestazione;

  2. se si tratta di decisioni o prestazioni che comportano un dispendio irrilevante, segnatamente di semplici informazioni;

  3. laddove l’emolumento sia verosimilmente irrecuperabile, segnatamente perché la persona tenuta a pagarlo è comprovatamente nullatenente, senza indirizzo noto o all’estero.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti

Gli emolumenti sono calcolati in base alle aliquote in allegato.

RS 221.411.1

Se l’allegato non indica alcuna aliquota o fissa un quadro tariffario invece dell’importo forfetario, gli emolumenti sono calcolati in funzione del dispendio di tempo, se del caso nei limiti di tale quadro tariffario. La tariffa oraria oscilla tra 100 e 250 franchi a seconda delle conoscenze specialistiche richieste al personale responsabile.

Per decisioni e prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza, l’autorità del registro di commercio può riscuotere supplementi fino al 50 per cento dell’emolumento.

Art. 4 Esborsi

Gli esborsi sono parte costitutiva dell’emolumento e sono calcolati separatamente.

Sono considerati esborsi i costi supplementari legati a una decisione o a una prestazione, in particolare:

  1. i costi di trasmissione e di comunicazione;

  2. i costi per l’acquisizione delle informazioni necessarie, in particolare dei documenti;

  3. i costi di traduzione.

Art. 5 Anticipo e pagamento anticipato

L’autorità del registro di commercio può esigere dalla persona tenuta a pagare l’emolumento un anticipo o un pagamento anticipato.

Art. 6 Fatturazione ed esigibilità

L’emolumento è esigibile al momento della fatturazione o con il passaggio in giudicato della decisione.

Art. 7 Prescrizione

Il credito si prescrive in cinque anni dall’inizio dell’esigibilità.

La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto dell'amministrazione inteso a far valere il credito presso la persona tenuta a pagarlo.

Con l’interruzione decorre un nuovo termine di prescrizione.

Art. 8 Ripartizione tra la Confederazione e i Cantoni degli introiti derivanti dagli emolumenti

Gli introiti derivanti dagli emolumenti riscossi per le iscrizioni nel registro di commercio secondo i numeri 1–3 dell’allegato spettano in ragione del 90 per cento al Cantone che ha proceduto all’iscrizione e del 10 per cento alla Confederazione.

Gli introiti derivanti dagli emolumenti secondo i numeri 4 e 5 dell’allegato spettano al Cantone o alla Confederazione, a seconda dell’autorità che ha emanato la decisione o fornito la prestazione.

La parte spettante alla Confederazione degli emolumenti riscossi nel corso dell’anno precedente dagli uffici cantonali del registro di commercio deve esserle versata all’inizio di ogni anno.

Art. 9 Disposizione transitoria

Le modalità di pagamento e l’ammontare degli emolumenti per le decisioni e le prestazioni antecedenti l’entrata in vigore della presente ordinanza sono rette dal diritto anteriore.

Art. 10 Abrogazione di un altro atto normativo

L’ordinanza del 3 dicembre 19542 sulle tasse in materia di registro di commercio è abrogata.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1°gennaio 2021.

6 marzo 2020 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato

(art.3 cpv. 1) Aliquote degli emolumenti 1. Iscrizioni 1.1. Imprese individuali Prima iscrizione 80.– Modifica dello scopo 50.– Cancellazione 30.– 1.2. Società in nome collettivo o in accomandita Prima iscrizione 160.– Modifica dello scopo 50.– Scioglimento e cancellazione della società e continuazione della ditta da parte di un socio come impresa individuale 140.– Revoca dello scioglimento 70.– 1.3. Società di capitali e società secondo la legge del 23 giugno 20063 sugli investimenti collettivi Prima iscrizione 420.– Modifiche degli statuti o del contratto della società 200.– Riduzione e aumento del capitale senza modifica degli statuti 200.– Iscrizione, modifica o cancellazione dell’ufficio di revisione o della società di audit 30.– Iscrizione o cancellazione della rinuncia a una revisione limitata 30.– Cambiamento di un socio di una società a garanzia limitata 70.– Revoca dello scioglimento 210.– 1.4 Società cooperative Prima iscrizione 280.– Modifiche degli statuti 110.– Iscrizione o cancellazione della rinuncia a una revisione limitata 30.– Revoca dello scioglimento 210.– 1.5. Associazioni Prima iscrizione 280.– Trasferimento della sede, sempreché gli statuti non prevedano una sede fissa 30.– Modifiche degli statuti 110.– Revoca dello scioglimento 140.– 1.6 Fondazioni Prima iscrizione 210.– Trasferimento della sede, sempreché l’atto pubblico non preveda una sede fissa 30.– Modifica dell’atto pubblico 80.– 1.7. Istituti di diritto pubblico Prima iscrizione 350.– Trasferimento della sede, sempreché gli statuti non prevedano una sede fissa 30.– Modifiche degli statuti 140.– 1.8. Succursali di enti giuridici con sede in Svizzera Prima iscrizione 200.– Iscrizione, modifica o cancellazione del domicilio legale o di un domicilio 30.– supplementare Modifica dello scopo della succursale 50.– Modifica dei dati relativi alla sede principale 50.– 1.9. Succursali di enti giuridici con sede all’estero Prima iscrizione 400.– Iscrizione, modifica o cancellazione dei dati relativi a una persona o alla sua 20.– funzione Modifica dello scopo della succursale 50.– Modifica dei dati relativi alla sede principale 50.– 1.10. Altro Iscrizione, modifica o cancellazione di un capo di un’indivisione 50.– Iscrizione, modifica o cancellazione di una procura non commerciale 50.– Iscrizione di un concordato con abbandono dell’attivo 70.– 2. Ristrutturazioni 2.1.

Fusione Per l’ente giuridico assuntore 420.– Cancellazione dell’ente giuridico trasferente 80.– 2.2. Scissione Per ciascun ente giuridico assuntore 420.– Per ciascun ente giuridico trasferente 80.– 2.3. Trasformazione Trasformazione in una persona giuridica 420.– Trasformazione in una società di persone 210.– 2.4. Trasferimento di patrimonio Per l’ente giuridico trasferente 280.– 3. Trasferimento della sede in Svizzera o all’estero Trasferimento dall’estero in Svizzera 420.– Cancellazione in seguito a trasferimento all’estero 210.– 4. Diffide Diffida di un ente giuridico 50–200.– 5. Prestazioni 5.1. Uffici del registro di commercio Autenticazione di una firma 10–30.– Autenticazione di documenti giustificativi 10–120.– Allestimento di un estratto autenticato 10–120.– Allestimento di copie di notificazioni o di documenti giustificativi 10–120.– Attestazione che certifica che un ente giuridico non è iscritto 10–120.– 5.2. Ufficio federale del registro di commercio Ricerca dell’identità: per ditta o per nome 30–50.–