Fonte

RU 2021 644

Decreto federale del 19 marzo 2021 che approva le decisioni di

modifica della Convenzione AELS finalizzate all’applicazione bilaterale transitoria della revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) e che autorizza il Consiglio federale ad approvare le modifiche di altri accordi internazionali in relazione alla Convenzione PEM

www.dirittofederale.admin.ch La versione elettronica firmata è quella determinante

Decreto federale che approva le decisioni di modifica della Convenzione AELS finalizzate all’applicazione bilaterale transitoria della revisione della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) e che autorizza il Consiglio federale ad approvare le modifiche di altri accordi internazionali in relazione alla Convenzione PEM

del 19 marzo 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale allegato al rapporto del 20 gennaio 2021 sulla politica economica esterna 20202,
decreta:

Art. 1

Sono approvate:

  1. la decisione n. 2/2019 del Consiglio dell’AELS del 14 maggio 20193 che modifica la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (Convenzione AELS);

  2. la decisione n. 6/2020 del Consiglio dell’AELS del 10 dicembre 20204 che modifica la Convenzione AELS.

Il Consiglio federale è autorizzato ad approvare le decisioni, i protocolli, l’intesa e le modifiche di accordi seguenti:

  1. la decisione del Comitato misto della Convenzione regionale del 15 giugno 2011 sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (Convenzione PEM) che adotta la revisione della stessa Convenzione, costituita da una parte 2021-3478 RU 2021 644 principale, da un’appendice I (protocollo sulle norme di origine) e da un’appendice II (deroghe convenute tra le Parti nei loro accordi di libero scambio) (in base alla decisione del Consiglio federale del 22 marzo 2019);

  2. le decisioni, i protocolli e l’intesa che hanno contenuto equivalente a quello della decisione menzionata al capoverso1 lettera b e che modificano gli accordi di libero scambio seguenti (in base alle decisioni del Consiglio federale del 27 giugno 2018 e del 24 giugno 2020): 1. Accordo di libero scambio del 22 luglio 1972 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea, 2. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell’AELS 3. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013 tra gli Stati dell’AELS e 4. Accordo di libero scambio del 27 gennaio 2007 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica araba d’Egitto, 5. Accordo di libero scambio del 27 giugno 2016 tra gli Stati dell’AELS e la Georgia, 6. Accordo del 17 settembre 1992 tra gli Stati dell’AELS e Israele, 7. Accordo di libero scambio del 21 giugno 2001 tra gli Stati dell’AELS e il Regno ascemita di Giordania, 8. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2004 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica del Libano, 9. Accordo del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Macedonia, 10. Accordo del 19 giugno 1997 tra gli Stati dell’AELS e il Regno del Marocco, 11. Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011 tra gli Stati dell’AELS 12. Accordo interinale del 30 novembre 1998 tra gli Stati dell’AELS e l’OLP per conto dell’Autorità palestinese, 13. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell’AELS 14. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2004 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica Tunisina, 15. Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell’AELS e la Turchia, 16. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2010 tra gli Stati dell’AELS e l’Ucraina, 17. Accordo del 12 gennaio 1994 tra il Governo Svizzero da una parte, il Governo della Danimarca ed il Governo autonomo delle Isole Färöer dall’altra, sul libero scambio tra la Svizzera e le Isole Färöer;

  1. le decisioni e il protocollo che hanno contenuto equivalente a quello della decisione menzionata al capoverso1 lettera b, incluse le disposizioni aggiuntive sul cumulo totale e sull’eliminazione del divieto di restituzione per i prodotti tessili, e che modificano gli accordi di libero scambio seguenti (in base alle decisioni del Consiglio federale del 22 marzo 2019 e del 24 giugno 2020): 1. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell’AELS 2. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013 tra gli Stati dell’AELS e 3. Accordo del 19 giugno 2000 tra gli Stati dell’AELS e la Repubblica di Macedonia, 4. Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011 tra gli Stati dell’AELS 5. Accordo di libero scambio del 17 dicembre 2009 tra gli Stati dell’AELS 6. Accordo del 10 dicembre 1991 tra i Paesi dell’AELS e la Turchia;

  2. le modifiche degli accordi di libero scambio seguenti che rispettivamente introducono un rinvio alla Convenzione PEM (Ucraina), modificano la loro struttura (Bosnia ed Erzegovina e Montenegro) e introducono il cumulo diagonale dei prodotti agricoli (Montenegro) (in base alla decisione del Consiglio federale del 27 giugno 2018): 1. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2010 tra gli Stati dell’AELS e l’Ucraina, 2. Accordo di libero scambio del 24 giugno 2013 tra gli Stati dell’AELS e 3. Accordo di libero scambio del 14 novembre 2011 tra gli Stati dell’AELS e il Montenegro;

  3. le modifiche degli accordi agricoli seguenti che introducono il cumulo diagonale dei prodotti agricoli (in base alla decisione del Consiglio federale del 27 giugno 2018): 1. Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera 2. Accordo agricolo del 24 giugno 2013 tra la Svizzera e la Bosnia ed Erzegovina, 3. Accordo agricolo del 14 novembre 2011 tra la Confederazione Svizzera 4. Accordo agricolo del 17 dicembre 2009 tra la Confederazione Svizzera 5. Accordo agricolo del 24 giugno 2010 tra la Confederazione Svizzera e l’Ucraina.

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare le decisioni menzionate al capoverso1.

Art. 2

Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 Cost.) Consiglio nazionale, 19 marzo 2021 Consiglio degli Stati, 19 marzo 2021 Il presidente: Andreas Aebi Il presidente: Alex Kuprecht Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente l’8 luglio 2021.5 1° novembre 2021 Cancelleria federale