RU 2021 646
RU 2021
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La versione elettronica firmata
è quella determinante
Traduzione
Convenzione del 4 gennaio 1960
istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) Decisione n. 6/2020 del Consiglio che modifica l’allegato A della Convenzione AELS1
Adottata l’8 dicembre 2020 Approvata dall’Assemblea federale il 19 marzo 20212 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 22 luglio 2021 Entrata in vigore il 1° novembre 2021
Il Consiglio dell’AELS decide: Alla Convenzione è aggiunto il nuovo allegato A conformemente alla versione qui annessa:
2021-2421 RU 2021 646
Allegato A
Regole d’origine e cooperazione amministrativa (art. 5)
Art. 1 Norme di origine applicabili
1. Per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri in materia di regole di origine e di cooperazione amministrativa tra le loro autorità doganali, si applicano l’appendice I e le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee (di seguito Convenzione PEM)3, comprese le successive modifiche, che sono inserite nella presente Convenzione e ne divengono parte integrante, mutatis mutandis, fatto salvo l’articolo 15. 2. Tutti i riferimenti all’«accordo pertinente» nell’appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM s’intendono come riferimenti alla presente Convenzione.
Art. 2 Norme di origine alternative applicabili
1. In deroga all’articolo 21, ai fini dell’applicazione della presente Convenzione anche i prodotti che acquisiscono l’origine preferenziale conformemente alle disposizioni di cui all’appendice A del presente allegato («norme alternative») sono considerati originari di uno Stato membro. 2. Le norme alternative si applicano fino all’entrata in vigore della modifica della Convenzione PEM.
Art. 3 Composizione delle controversie
Il capitolo XVII della presente Convenzione si applica alla composizione delle controversie relative all’interpretazione e all’applicazione dell’appendice I e delle pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM.
Art. 4 Denuncia della Convenzione PEM
1. In caso di denuncia della Convenzione PEM da parte di uno Stato membro, quest’ultimo ne informa senza indugio gli altri Stati membri e avvia negoziati relativi a nuove regole d’origine ai fini della presente Convenzione. 2. Fino all’entrata in vigore di tali nuove regole, continuano ad applicarsi l’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM, applicabili al momento della denuncia, e le norme alternative possono continuare ad applicarsi alla presente Convenzione. Tuttavia, a partire dal momento della denuncia, le norme di origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della Convenzione PEM e nelle norme alternative sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra lo Stato membro che ha denunciato la Convenzione PEM e ciascuno degli altri Stati membri.
Art. 5 Disposizioni transitorie
Fino all’applicazione delle disposizioni rivedute della Convenzione PEM e in deroga agli articoli 16 paragrafo 5 e 21 paragrafo3 dell’appendice I della Convenzione PEM, quando il cumulo riguarda soltanto gli Stati AELS, le Isole Færøer, l’Unione europea, la Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e associazione, la Moldova, la Georgia e l’Ucraina, può essere utilizzato un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.
Art. 6 Certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente
1. In alternativa alle disposizioni sul rilascio dei certificati di circolazione, gli Stati membri accettano i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente. In considerazione del sistema digitalizzato per il rilascio di tali certificati, i requisiti formali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente sono stabiliti al paragrafo3. Le autorità doganali dello Stato membro esportatore e dello Stato membro importatore possono concordare altri requisiti formali per i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati elettronicamente. 2. Ogni Stato membro esportatore informa il segretariato dell’AELS sullo stato di attuazione del rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 elettronici e a tutte le questioni tecniche relative a tale attuazione (rilascio, presentazione e verifica di un certificato elettronico). 3. Se concordato dalle autorità doganali dello Stato membro esportatore e importatore, ai certificati di circolazione rilasciati e convalidati elettronicamente non si applicano i paragrafi1 e 2 dell’allegato IIIa, bensì quanto segue:
i timbri a inchiostro utilizzati dalle autorità doganali o dalle autorità governative competenti per la convalida dei certificati di circolazione EUR.1 (casella 11) possono essere sostituiti da timbri-immagine o da timbri elettronici;
le caselle 11 e 12 possono contenere firme facsimile o elettroniche invece delle firme originali;
le informazioni nella casella 11 relative alla forma e al numero del documento di esportazione sono indicate solo se così richiesto dalla legislazione nazionale dello Stato membro esportatore;
i certificati devono recare inoltre un numero di serie o un codice che permetta di identificarli; e
i certificati di circolazione sono redatti in una delle lingue ufficiali degli Stati membri o in inglese.
Appendice A Norme di origine alternative applicabili4
La versione originale inglese dell’appendice A del allegato A della Convenzione può essere consultata sul sito Internet della Segreteria dell’AELS: www.efta.int > Legal Texts > EFTA Convention > Annexes and Protocols. Una traduzione italiana delle norme alternative di origine è pubblicata nel FF 2021 346.