Fonte

RU 2021 878

Legge federale
sulle basi legali delle ordinanze del Consiglio federale
volte a far fronte all’epidemia di COVID-19
(Legge COVID-19)

Modifica del 17 dicembre 2021

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 20211,
decreta:

I

La legge COVID-19 del 25 settembre 20202 è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 4bis, 6, 6bis e 7 lett. a

Al fine di rafforzare i servizi del settore sanitario nella crisi da COVID-19, i Cantoni finanziano le riserve di capacità necessarie per far fronte ai picchi di attività. Definiscono le capacità necessarie d’intesa con la Confederazione.

La Confederazione promuove lo svolgimento dei test COVID-19 e assume i costi non coperti da un’assicurazione sociale. Il Consiglio federale disciplina i dettagli in collaborazione con i Cantoni. Può prevedere eccezioni per quanto riguarda l’assunzione dei costi di:

  1. analisi di biologia molecolare individuali;

  2. test rapidi per uso proprio;

  3. test sierologici effettuati senza essere stati ordinati dai Cantoni;

  4. altre analisi, se necessario per garantire le capacità di test e di laboratorio necessarie per combattere l’epidemia di COVID-19.

Chi si sottopone a test ripetitivi mediante analisi di biologia molecolare aggregate svolti all’interno di un’impresa, un’istituzione di formazione o un’istituzione sanitaria ha diritto, se il risultato del test è negativo, al rilascio di un certificato COVID-19 secondo l’articolo 6a.

2021-4162 RU 2021 878

La Confederazione adotta i provvedimenti seguenti di concerto con i Cantoni:

a. mette a punto un sistema elettronico di tracciamento dei contatti efficace e capillare; i dati di tale sistema sono anonimizzati o cancellati al termine della loro valutazione, ma al più tardi due anni dopo la loro raccolta;

Art. 3a cpv.1

Le persone vaccinate contro la COVID-19 con un vaccino omologato che offre una protezione sufficiente contro la trasmissione del virus non sono sottoposte a quarantena.

Art. 11a cpv.1

La Confederazione può, su richiesta, assumere una parte dei costi non coperti degli organizzatori di eventi di importanza sovracantonale autorizzati dal Cantone e previsti tra il 1° giugno 2021 e il 31 dicembre 2022 che, in forza dei provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19, sono annullati o posticipati su ordine delle autorità.

Art. 11b Baracconisti

Nell’ambito dei provvedimenti adottati per far fronte all’epidemia di COVID-19, nel 2022 la Confederazione può sostenere mediante contributi a fondo perso la capacità di sussistenza economica delle persone di cui all’articolo2 lettera c dell’ordinanza del 4 settembre 20023 sul commercio ambulante.

Art. 12a cpv.2, frase introduttiva

I servizi e le persone seguenti sono tenuti a fornire ai servizi competenti dei Cantoni, alla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) e ai terzi incaricati dalla SECO, su richiesta, i dati personali e le informazioni di cui questi necessitano per la gestione, la sorveglianza e l’erogazione degli aiuti finanziari di cui all’articolo 12 nonché per la prevenzione, la lotta e il perseguimento degli abusi:

Art. 12b cpv. 8

Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera a4 o d5 oppure l’obbligo di cui al capoverso7 primo periodo6 non sono osservati, la restituzione dei contributi è retta dalla legge del 5 ottobre 19907 sui sussidi. Se le condizioni di cui al capoverso 6 lettera b8

Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

o c9 non sono osservate, il club è tenuto a restituire quanto eccede il 50 per cento delle entrate non realizzate dalla biglietteria secondo il capoverso 410.

Art. 15 cpv. 5

Il Consiglio federale può dichiarare applicabili le disposizioni della LPGA. Può prevedere deroghe all’articolo 24 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’estinzione del diritto, all’articolo 49 capoverso 1 LPGA per quanto concerne l’applicabilità della procedura semplificata e all’articolo 58 capoverso 1 LPGA per quanto concerne la competenza del tribunale delle assicurazioni.

Art. 17b Preannuncio e durata del lavoro ridotto

In deroga all’articolo 36 capoverso 1 LADI11, per il lavoro ridotto non è previsto alcun termine di preannuncio. Il preannuncio deve essere rinnovato se il lavoro ridotto dura più di sei mesi. Dal 1° luglio 2022, il lavoro ridotto di durata superiore a tre mesi può essere autorizzato al massimo sino al 31 dicembre 2022.

Art. 19 cpv.2

Il Consiglio federale disciplina il conteggio, la gestione e l’esecuzione delle pretese dei Cantoni alla partecipazione della Confederazione a provvedimenti per i casi di rigore per gli anni 2020, 2021 e 2022 conformemente all’articolo 1212.

Art. 19a Statistiche

La Confederazione tiene una statistica, aggiornata periodicamente, dei sussidi concessi in virtù della presente legge. Informa il pubblico sui sussidi concessi, suddividendoli secondo il tipo, il Cantone e il settore economico, e valuta in che misura sono stati raggiunti gli obiettivi perseguiti con la concessione di tali sussidi. Pubblica una statistica degli abusi constatati.

Art. 21 cpv.11

La durata di validità dell’articolo15 di cui al capoverso 10 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

II

La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 30 giugno 2022:

  1. articolo 12b capoversi 1–4 e 6 e 7;

  2. articolo 13.

Nel tenore del 19 marzo 2021 (RU 2021 153).

Nel tenore del 18 dicembre 2020 (RU 2020 5821).

Nel tenore del 19 marzo 2021 (RU 2020 3835, 5821; 2021 153).

La durata di validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2022:

  1. articolo 1a;

  2. articolo 2;

  3. articolo 3 capoversi1, 2 lettere a–d ed f–i, 3–5, nonché7 lettere b, c ed e;

  4. articolo 3a capoverso2;

  5. articolo 3b;

  6. articolo 4;

  7. articolo 4a;

  8. articolo 5;

  9. articolo 6;

  10. articolo 7 lettera b;

  11. articolo 11;

  12. articolo 11a capoversi 2–7;

  13. articolo 12;

  14. articolo 17 capoverso1 lettere d, e, f, g;

  15. articolo 17a;

  16. articolo 17d.

La validità dei seguenti articoli è prorogata sino al 31 dicembre 2031:

  1. articolo 1 capoversi 2bis e 3;

  2. articolo 19.

III

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 13 dicembre 200213 sul Parlamento

Art. 10a Voto a distanza nel Consiglio nazionale in caso di assenza dovuta alla COVID-19

I membri del Consiglio nazionale che hanno dovuto mettersi in isolamento o in quarantena a causa della COVID-19 a seguito di istruzioni emanate da un’autorità possono votare a distanza.

I membri del Consiglio nazionale che desiderano votare a distanza secondo il capoverso1 ne informano la segreteria del Consiglio nazionale il giorno prima della seduta.

I voti trasmessi dai membri del Consiglio nazionale secondo il capoverso1 sono registrati nel sistema elettronico di voto simultaneamente alla votazione in corso nel Consiglio nazionale. Se un membro del Consiglio nazionale non ha potuto trasmettere il proprio voto per motivi tecnici, la votazione non viene ripetuta.

2. Legge del 18 marzo 201614 sulle multe disciplinari La validità dell’articolo1 capoverso1 lettera a numero 12a della legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari nel tenore della modifica del 18 dicembre 202015 è prorogata sino al 31 dicembre 2022.

3. Legge del 28 settembre 201216 sulle epidemie La validità degli articoli seguenti della legge del 28 settembre 2012 sulle epidemie nel tenore della modifica del 19 giugno 202017 è prorogata sino al 31 dicembre 2022:

  1. articolo 60a;

  2. articolo 62a;

  3. articolo 80 capoverso1 lettera f;

  4. articolo 83 capoverso1 lettera n.

4. Legge del 25 giugno 198218 sull’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 90a cpv.3

Nel 2020, nel 2021 e nel 2022 la Confederazione eroga un contributo straordinario al fondo di compensazione. Gli importi totali dei contributi straordinari per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono calcolati in base alle spese generate dall’indennità per lavoro ridotto nei periodi di conteggio del pertinente anno.

IV

La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv.1 della Costituzione federale [Cost.]19). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. b Cost.).

Fatti salvi i capoversi seguenti, entra in vigore il 18 dicembre 202120 con effetto sino al 31 dicembre 2022.

L’articolo15 capoverso 5 entra in vigore il 1° gennaio 2022.

L’articolo 12a capoverso2, frase introduttiva, ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

L’articolo 12b capoverso 8 ha effetto sino al 31 dicembre 2027.

L’articolo19 capoverso2 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

La cifra II capoverso3 ha effetto sino al 31 dicembre 2031.

Consiglio degli Stati, 17 dicembre 2021

Consiglio nazionale, 17 dicembre 2021

Il presidente: Thomas Hefti

La presidente: Irène Kälin

La segretaria: Martina Buol

Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Pubblicazione urgente del 17 dicembre 2021 ai sensi dell’art.7 cpv.3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).