RU 2025 348
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera
e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera
(cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE
e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac
a fini di contrasto
del 1° ottobre 2021
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 marzo 20212,
decreta:
Art. 1
Sono approvati:
l’Accordo del 27 giugno 20193 tra la Svizzera e l’Unione europea sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm);
il Protocollo del 27 giugno 20194 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto.
Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarli.
Art. 2
La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.
2025-2013 RU 2025 348
Art. 3
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3 e 141a cpv. 2 Cost.).
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato.
Consiglio degli Stati, 1° ottobre 2021 Consiglio nazionale, 1° ottobre 2021 Il presidente: Alex Kuprecht Il presidente: Andreas Aebi La segretaria: Martina Buol Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente il 20 gennaio 2022.5
Conformemente all’articolo3 capoverso2, il presente decreto e le modifiche della legge del 12 giugno 20096 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen entrano in vigore il 15 giugno 2025.
Le rimanenti disposizioni entreranno in vigore in un secondo tempo.
21 maggio 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi |
Allegato
(art. 2) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 111j
Quale punto di accesso nazionale, la SEM può confrontare sulla base degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 603/20138 le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.
Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso3 un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:
La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo6 del regolamento (UE) n. 603/2013. Verifica in particolare che siano soddisfatte le condizioni relative al confronto in Eurodac di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013.
Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione in Eurodac. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.
Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag.1.
In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 19 paragrafo3 del regolamento (UE) n. 603/2013, l’autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.
Ai sensi dei capoversi1 e 2 sono considerati:
reati di terrorismo: 1. pubblica intimidazione (art. 258 CP9, 2. pubblica istigazione a un crimine o alla violenza (art. 259 CP), 3. sommossa (art. 260 CP), 4. atti preparatori punibili (art. 260bis CP), 5. organizzazioni criminali e terroristiche (art. 260ter CP), 6. messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi (art. 260quater CP), 7. finanziamento del terrorismo (art. 260quinquies CP), 8. reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo (art. 260sexies CP), 10. divieto di organizzazioni (art. 74 della legge federale del 25 settembre 201511 sulle attività informative), 11. reati ai sensi dell’articolo2 della legge federale del 12 dicembre 201412 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate, e 12. atti di violenza criminali volti a intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un’organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto;
reati gravi: i reati elencati nell’allegato1 della legge del 12 giugno 200913 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.
2. Legge del 26 giugno 199814 sull’asilo
Art. 99 cpv. 2–4
Le impronte digitali e le fotografie sono registrate, senza le corrispondenti generalità, in una banca dati gestita dall’Ufficio federale di polizia (fedpol) e dalla SEM.
Le nuove impronte digitali sono confrontate con quelle della banca dati gestita da fedpol.
L’art. 275ter CP è stato abrogato il 1° luglio 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
l’LF è stata abrogata il 1° luglio 2023 (RU 2014 4565; 2018 3345. RU 2021 360 all. cifra I; 2022 602).
Se constata una concordanza con un’impronta digitale già registrata, fedpol ne informa la SEM, nonché le autorità cantonali di polizia interessate e il Corpo delle guardie di confine, indicando le generalità della persona interessata (cognome, nome, pseudonimi, data di nascita, sesso, numero di riferimento, numero personale, cittadinanza, numero di controllo del processo e Cantone di attribuzione). Per i rilevamenti fatti dalla polizia si comunicano inoltre, in forma cifrata, la data, il luogo e il motivo del rilevamento delle impronte digitali.
Art. 102aquater Confronto in Eurodac ai fini del perseguimento penale
Quale punto di accesso nazionale, la SEM può confrontare sulla base degli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 603/201315 le impronte digitali con i dati registrati nel sistema centrale Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi.
Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, all’autorità nazionale di verifica di cui al capoverso3 un confronto delle impronte digitali in Eurodac ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo o altri reati gravi:
La Centrale operativa e d’allarme di fedpol costituisce l’autorità nazionale di verifica ai sensi dell’articolo6 del regolamento (UE) n. 603/2013. Verifica in particolare che siano soddisfatte le condizioni relative al confronto in Eurodac di cui all’articolo 20 del regolamento (UE) n. 603/2013.
Se queste condizioni sono soddisfatte, l’autorità nazionale di verifica avvia una consultazione in Eurodac. Il confronto delle impronte digitali in Eurodac avviene in modo automatizzato tramite il punto di accesso nazionale.
In casi eccezionali di urgenza ai sensi dell’articolo 19 paragrafo3 del regolamento (UE) n. 603/2013, l’autorità nazionale di verifica può avviare immediatamente la consultazione e verificare solo a posteriori se sono soddisfatte tutte le condizioni.
Regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto delle impronte digitali per l’efficace applicazione del regolamento (UE) n. 604/2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, e che modifica il regolamento (UE) n. 1077/2011 che istituisce un’agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (rifusione), versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag.1.
Ai sensi dei capoversi1 e 2 sono considerati:
a. reati di terrorismo: i crimini e i delitti di cui all’articolo 111j capoverso6 letb. reati gravi: i reati elencati nell’allegato1 della legge del 12 giugno 200917 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen.
3. Codice penale18
Art. 356
5quinquies. 1 Tramite il confronto di sistemi d’informazione contenenti dati dattilo- Cooperazione nell’ambito scopici e dati relativi a veicoli e ai loro detentori nonché tramite lo dell’Accordo scambio di informazioni, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli di partecipazione a Prüm Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità
a. Confronto transfrontaliera. di dati dattiloscopici e di dati 2 Conformemente all’articolo9 paragrafo1 della decisione relativi a veicoli e ai loro deten- 2008/615/GAI19, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti postori sono confrontare, caso per caso, i dati dattiloscopici con i dati indicizzati nel sistema d’informazione della Svizzera ai fini della prevenzione e del perseguimento di reati.
Il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 357 capoverso1 può eseguire, su richiesta, un confronto con i dati dattiloscopici registrati nei sistemi d’informazione degli Stati contraenti ai fini del perseguimento di reati.
Decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, versione della GU L 210 del6.8.2008, pag.1.
Art. 357
Punti 1 Fedpol è il punto di contatto nazionale secondo gli articoli6, 11, 15 di contatto nazionali e 16 paragrafo3 della decisione 2008/615/GAI20 per lo scambio di dati dattiloscopici e di dati personali. 2 In qualità di punto di contatto, fedpol assolve segnatamente i seguenti compiti:
esegue il confronto con i dati dattiloscopici contenuti nei sistemi d’informazione degli altri Stati contraenti;
verifica le corrispondenze ottenute in seguito a un confronto eseguito dalla Svizzera nel sistema d’informazione sui dati dattiloscopici di uno Stato contraente;
conformemente all’articolo 10 della decisione 2008/615/GAI trasmette allo Stato contraente richiedente i dati personali e, su richiesta e per quanto il diritto svizzero lo preveda, ulteriori informazioni disponibili;
trasmette, su richiesta o di propria iniziativa, dati personali e non personali conformemente agli articoli13 e 14 (eventi di rilievo) nonché16 (prevenzione di reati di terrorismo) della decisione 2008/615/GAI;
stabilisce le capacità massime di consultazione di dati dattiloscopici. 3 Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso2:
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 356 cpv.2.
L’Ufficio federale delle strade è il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 12 paragrafo2 della decisione 2008/615/GAI per lo scambio di dati relativi ai veicoli nonché di dati relativi ai proprietari o ai detentori di veicoli. In tale veste, concede allo Stato contraente richiedente l’accesso ai dati relativi ai veicoli e ai loro detentori nel sottosistema SIAC Veicoli per gli scopi di cui all’articolo 12 paragrafo 1 della decisione 2008/615/GAI. L’accesso ai dati ha luogo conformemente all’articolo 15 nonché al capo 3 dell’allegato della decisione
Per reati di terrorismo di cui all’articolo16 della decisione 2008/615/GAI s’intendono i crimini e i delitti menzionati all’articolo 111j capoverso6 lettera a della legge federale del 16 dicembre 200522 sugli stranieri e la loro integrazione.
4. Legge del 12 giugno 200923 sullo scambio di informazioni con gli Stati Schengen L’allegato1 è sostituito dalla versione qui annessa.
5. Legge del 20 giugno 200324 sui profili del DNA
Art. 1 cpv.1 lett. d
La presente legge disciplina:
d. lo scambio transfrontaliero di dati nell’ambito dell’Accordo del 27 giugno 201925 di partecipazione a Prüm.
Decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all’attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, GU L 210 del6.8.2008, pag. 12.
Inserire dopo l’art.13
Sezione 4a Collaborazione internazionale nell’ambito dell’Accordo
di partecipazione a Prüm e dell’Accordo PCSC
Art. 13a Accesso al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo e di confronto nell’ambito dell’Accordo di partecipazione a Prüm
Tramite il confronto nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 e tramite lo scambio di informazioni, la Confederazione e i Cantoni sostengono gli Stati contraenti segnatamente nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera.
Conformemente all’articolo3 della decisione 2008/615/GAI, i punti di contatto nazionali degli Stati contraenti possono confrontare, caso per caso, i profili del DNA con i dati indicizzati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della presente legge ai fini del perseguimento di reati.
Per far luce su un crimine o un delitto (art.3 cpv. 1), il punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 357 capoverso 1 CP26 può confrontare su richiesta un profilo del DNA con i dati indicizzati nei corrispondenti sistemi d’informazione dei profili del DNA degli Stati contraenti.
Le autorità seguenti possono chiedere, nell’ambito dei compiti loro attribuiti dalla legge, un confronto ai sensi del capoverso3:
Il punto di contatto nazionale di cui all’articolo 357 capoverso 1 CP può confrontare, ai fini del perseguimento di reati, l’insieme dei profili del DNA di tracce registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della presente legge con l’insieme dei profili del DNA di uno Stato contraente.
Il punto di contatto nazionale di uno Stato contraente può dal canto suo confrontare, ai fini del perseguimento di reati e d’intesa con il punto di contatto nazionale ai sensi dell’articolo 357 capoverso 1 CP, i propri profili del DNA di tracce con l’insieme dei profili del DNA registrati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10 della presente legge.
Allegato
(art. 2 / allegato, cifra 4)
Allegato 1
(art.7 cpv.1 e 11 cpv. 1) Reati considerati dalla legislazione svizzera che corrispondono o sono equivalenti a quelli definiti nella decisione quadro 1. Omicidio volontario, lesioni Omicidio (omicidio intenzionale, assassinio, personali gravi omicidio passionale, omicidio su richiesta della vittima, infanticidio), lesioni gravi, mutilazione di organi genitali femminili (art. 111–114, 116, 2. Furti organizzati o con l’uso Furto e rapina (art. 139 n. 3 e 140 CP) di armi 3. Criminalità informatica Acquisizione illecita di dati, accesso indebito a un sistema per l’elaborazione di dati, danneggiamento di dati, abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, conseguimento fraudolento cpv.1 e 2, 150 CP) 4. Sabotaggio Danneggiamento, incendio intenzionale, esplosione, uso delittuoso di materie esplosive o gas velenosi, fabbricazione, occultamento e trasporto di materie esplosive o gas velenosi, inondazione o franamento, danneggiamento d’impianti elettrici, di opere idrauliche e di opere di premunizione (art. 144, 221, 223, 224, 226, 227 e 228 CP) 5. Truffa Truffa (art. 146 cpv.1 e 2 CP)
Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, GU L 190 del18.7.2002, pag.1.
Codice penale, RS 311.0 6. Frode, compresa la frode che Abuso di un impianto per l’elaborazione di dati, lede gli interessi finanziari abuso di carte-chèques o di credito, frode dello delle Comunità europee scotto, conseguimento fraudolento di una prestaai sensi della Convenzione zione, danno patrimoniale procurato con astuzia, del 26 luglio 199529 elaborata false indicazioni su attività commerciali, false in base all’articolo K3 del comunicazioni alle autorità del registro di comtrattato sull’Unione europea mercio, contraffazione di merci, bancarotta fraurelativa alla tutela degli dolenta e frode nel pignoramento, conseguimento interessi finanziari delle fraudolento di un concordato giudiziale Comunità europee (art. 147–150, 151–155, 163 e 170 CP) Truffa in materia di prestazioni e di tasse, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, soppressione di documenti Frode fiscale, appropriazione indebita d’imposte alla fonte (art. 186 cpv.1, 187 cpv. 1 LIFD31) Frode fiscale (art. 59 cpv. 1 LAID32) Crimini e delitti secondo la legge sugli investimenti collettivi (art. 148 cpv. 1 LICoI33) Falsificazioni, false attestazioni, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, uso di certificati falsi o inesatti, documenti esteri, rilascio illegittimo di dichiarazioni di conformità, apposizione e uso non autorizzato di marchi di confor-
GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49
LF del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo, RS 313.0
LF del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta, RS 642.11
LF del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni, RS 642.14
L del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi, RS 951.31
LF del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, RS 946.51 7. Contraffazione e pirateria Contraffazione di merci (art. 155 CP) in materia di prodotti Violazione del diritto al marchio, uso fraudolento, uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo, uso di indicazioni di provenienza non pertinenti (art. 61 cpv.3, 62 cpv.2, 63 cpv.4 e 64 cpv. 2 Violazione del diritto di design (art. 41 cpv. 2 Violazione del diritto d’autore, lesione di diritti di protezione affini (art. 67 cpv.2 e 69 Violazione del brevetto (art. 81 cpv. 3 LBI38) 8. Racket ed estorsioni Estorsione (art. 156 CP) 9. Dirottamento di aereo/nave Estorsione, coazione, sequestro di persona e rapimento, presa d’ostaggio (art. 156, 181 e 183–185 CP) 10. Traffico di veicoli rubati Ricettazione (art. 160 CP) 11. Tratta di esseri umani Matrimonio forzato, unione domestica registrata forzata, tratta di esseri umani (art. 181a, 182 cpv.1, 2 e 4 CP) 12. Rapimento, sequestro Sequestro di persona e rapimento, circostanze e presa di ostaggi aggravanti, presa d’ostaggio (art. 183–185 CP) Atti compiuti senza autorizzazione per conto di uno Stato estero (art. 271 n. 2 CP) 13. Sfruttamento sessuale Atti sessuali con fanciulli, promovimento della dei bambini e pornografia prostituzione, atti sessuali con minorenni contro infantile rimunerazione, pornografia (art. 187, 195 lett. a, 196 e 197 cpv.1, 3, 4 e 5 CP) 14. Stupro Violenza carnale (art. 190 CP) 15. Incendio volontario Incendio intenzionale (art. 221 CP)
L del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi, RS 232.11
L del 5 ottobre 2001 sul design, RS 232.12
L del 9 ottobre 1992 sul diritto d’autore, RS 231.1
L del 25 giugno 1954 sui brevetti, RS 232.14 16. Traffico illecito di materie Pericolo dovuto all’energia nucleare, alla radionucleari e radioattive attività e a raggi ionizzanti, atti preparatori puni- Inosservanza di provvedimenti di sicurezza interna ed esterna secondo la legge sull’energia nucleare (art. 88–91 LENu39) 17. Falsificazione di monete, Contraffazione di monete, alterazione di monete compresa la contraffazione (art. 240 e 241 CP) dell’euro 18. Falsificazione di mezzi Contraffazione di monete, alterazione di monete, di pagamento messa in circolazione di monete false, imitazione di biglietti di banca, monete o valori di bollo ufficiali senza fine di falsificazione, importazione, acquisto e deposito di monete false (art. 240–244 CP) 19. Falsificazione di atti Falsificazione di valori di bollo ufficiali, falsifiamministrativi e traffico cazione di marche ufficiali, falsificazione dei di documenti falsi pesi e delle misure, falsità in documenti, falsità in certificati, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, documenti esteri, falsità in atti formati da pubblici ufficiali o funzionari (art. 245, 246, 248, 251–253, 255 e 317 n. 1 CP) 20. Partecipazione a un’organiz- Organizzazione criminale, associazioni illecite 21. Traffico illecito di armi, Messa in pericolo della sicurezza pubblica munizioni ed esplosivi con armi (art. 260quater CP) Delitti secondo la legge sulle armi (art. 33 cpv.1
LF del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare, RS 732.1
L’art. 275ter CP è stato abrogato il 1° luglio 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
L del 20 giugno 1997 sulle armi, RS 514.54 22. Terrorismo Pubblica intimidazione, pubblica istigazione a un crimine o alla violenza, sommossa, atti preparatori punibili, organizzazioni criminali e terroristiche, messa in pericolo della sicurezza pubblica con armi, finanziamento del terrorismo, reclutamento, addestramento e viaggi finalizzati alla commissione di un reato di terrorismo, associazioni illecite (art. 258–260sexies, 275ter CP42) Divieto di organizzazioni (art. 74 LAIn43) Disposizioni penali secondo la legge federale che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate44 (art. 2) 23. Razzismo e xenofobia Discriminazione e incitamento all’odio 24. Reati che rientrano Genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violanella competenza giurisdizio- zioni delle Convenzioni di Ginevra, altri crimini nale della Corte penale di guerra, attacchi contro persone e beni di caratinternazionale tere civile, trattamento medico ingiustificato, lesione dell’autodeterminazione sessuale e della dignità umana, reclutamento e impiego di bambini-soldato, metodi di guerra vietati, impiego di armi vietate, rottura di un armistizio o della pace, reati contro un parlamentario, ritardo nel rimpatrio di prigionieri di guerra, altre violazioni del diritto internazionale umanitario (art. 264, 25. Riciclaggio di proventi Riciclaggio di denaro (art. 305bis CP) di reato 26. Corruzione Corruzione di pubblici ufficiali svizzeri (corruzione attiva, corruzione passiva, concessione di vantaggi, accettazione di vantaggi), corruzione di pubblici ufficiali stranieri (art. 322ter–322septies CP) 27. Favoreggiamento Incitazione all’entrata, alla partenza dell’ingresso e del soggiorno o al soggiorno illegali (art. 116 cpv.1 lett. a, abis illegali e c in combinato disposto con il cpv. 3 LStrI45)
L’art. 275ter CP è stato abrogato il 1° luglio 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).
LF del 25 settembre 2015 sulle attività informative, RS 121
LF del 12 dicembre 2014 che vieta i gruppi «Al-Qaïda» e «Stato islamico» nonché le organizzazioni associate è stata abrogata il 1° dicembre 2022 (RU 2014 4565; 2018 3345. RU 2021 360 all. cifra I; 2022 602).
LF del 16 dicembre 2005 sugli stranieri e la loro integrazione, RS 142.20 28. Traffico illecito di sostanze Disposizioni penali della legge sulla promozione ormonali ed altri fattori dello sport (art. 22 LPSpo46) di crescita Delitti e crimini secondo la legge sulle derrate alimentari (art. 63 LDerr47) Delitti e crimini secondo la legge sugli agenti terapeutici (art. 86 cpv.1, 2 e 3 LATer48) 29. Traffico illecito di beni Disposizioni penali secondo la legge sul trasfericulturali, compresi gli oggetti mento dei beni culturali (art. 24–29 LTBC49) d’antiquariato e le opere d’arte 30. Traffico illecito di organi Delitti secondo la legge sulle cellule staminali e tessuti umani (art.24 cpv. 1–3 LCel50) Abuso di patrimonio germinale e applicazione senza consenso o autorizzazione secondo la legge sulla medicina della procreazione Delitti secondo la legge sui trapianti52 (art. 69 cpv.1 e 2) 31. Traffico illecito di stupefa- Disposizioni penali secondo la legge sugli stupecenti e sostanze psicotrope facenti (art. 19 cpv.1 e 2, 19bis, 20 e 21 LStup53) 32. Criminalità ambientale, com- Delitti secondo la legge sulla protezione preso il traffico illecito di dell’ambiente (art. 60 cpv. 1 LPAmb54) specie animali protette e il Delitti secondo la legge sulla protezione traffico illecito di specie e di delle acque (art. 70 cpv. 1 LPAc55) essenze vegetali protette Disposizioni penali secondo la legge sulla radio- Disposizioni penali secondo la legge sull’ingegneria genetica (art. 35 cpv. 1 LIG57)
L del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport, RS 415.0
L del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari, RS 817.0
L del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici, RS 812.21
L del 20 giugno 2003 sul trasferimento dei beni culturali, RS 444.1
L del 19 dicembre 2003 sulle cellule staminali, RS 810.31
L del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione, RS 810.11
L dell’8 ottobre 2004 sui trapianti, RS 810.21
L del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti, RS 812.121
L del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente, RS 814.01
LF del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque, RS 814.20
LF del 22 marzo 1991 sulla radioprotezione, RS 814.50
L del 21 marzo 2003 sull’ingegneria genetica, RS 814.91 Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero dell’Accordo RU 2025 348