RU 2025 349
Decreto federale
che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note
di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema
europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
(Sviluppi dell’acquis di Schengen)
del 16 dicembre 2022
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 maggio 20222,
decreta:
Art. 1
Sono approvati:
lo scambio di note dell’11 agosto 20213 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1152 che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 e (UE) 2019/817 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi;
lo scambio di note dell’11 agosto 20214 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1150 che modifica i regolamenti (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/818 per quanto riguarda la definizione delle condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione dell’UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi.
Il Consiglio federale è autorizzato a informare l’Unione europea dell’adempimento dei requisiti costituzionali in relazione con gli scambi di note di cui al capoverso1, 2025-2069 RU 2025 349 conformemente all’articolo7 paragrafo2 lettera b dell’Accordo del 26 ottobre 20045 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.
Art. 2
La modifica delle leggi federali di cui all’allegato è adottata.
Art. 3
Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv.1 lett. d n. 3
Il Consiglio federale determina l’entrata in vigore della modifica delle leggi federali di cui all’allegato.
Consiglio nazionale, 16 dicembre 2022 Consiglio degli Stati, 16 dicembre 2022 Il presidente: Martin Candinas La presidente: Brigitte Häberli-Koller Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol Referendum ed entrata in vigore
Il termine di referendum per il presente decreto è decorso infruttuosamente l’8 aprile 2023.6
Conformemente all’articolo3 capoverso2, le modifiche di legge di cui all’articolo 2 entrano in vigore il 15 giugno 2025.
21 maggio 2025 In nome del Consiglio federale svizzero: |
|---|
La presidente della Confederazione Karin Keller-Sutter |
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi |
Allegato
(art. 2) Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Legge federale del 16 dicembre 20057 sugli stranieri e la loro integrazione
Art. 5 cpv.1 lett. abis8
Lo straniero che intende entrare in Svizzera:
abis. se richiesto, dev’essere in possesso di un visto secondo il regolamento (CE) n. 810/20099 o di un’autorizzazione ai viaggi secondo il regolamento (UE) 2018/124010 (autorizzazione ai viaggi ETIAS);
Art. 68a cpv.2, nota a piè di pagina
I dati dei cittadini di Stati terzi oggetto di divieti di entrata secondo gli articoli 67 e 68 capoverso3 o di un’espulsione ai sensi dell’articolo 66a o 66abis CP o dell’articolo 49a o 49abis CPM sono inseriti nel SIS dall’autorità competente, sempreché siano soddisfatte le condizioni del regolamento (UE) 2018/186111.
Art. 68e cpv.2, nota a piè di pagina
La SEM può trasmettere questi dati e informazioni a uno Stato terzo se in relazione al rimpatrio da uno Stato terzo è necessario identificare una persona che soggiorna
Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 188 del 12.7.2019, pag.25.
Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del19.9.2018, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag.15.
Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull’istituzione, l’esercizio e l’uso del sistema d’informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e che modifica e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, GU L 312 del7.12.2018, pag. 14; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag.15.
illegalmente in Svizzera oppure rilasciarle un documento di viaggio o un documento di identificazione, previo consenso dello Stato segnalante e sempreché siano rispettate le condizioni dell’articolo15 del regolamento (UE) 2018/186012.
Art. 103b cpv. 113, nota a piè di pagina, e 2 lett. bter
1 Ilsistema di ingressi e uscite (EES) contiene, conformemente al regolamento
(UE) 2017/222614, i dati personali di cittadini di Stati terzi che entrano nello spazio Schengen per un soggiorno non superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni o ai quali è rifiutata l’entrata nello spazio Schengen.
Le seguenti categorie di dati sono trasmesse all’EES mediante l’interfaccia nazionale:
bter. i dati riguardanti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS accordate, se sussiste l’obbligo di tale autorizzazione;
Art. 103c cpv.2 lett. d
Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati dell’EES:
d. la SEM: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (unità nazionale ETIAS).
Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo all’uso del sistema d’informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 312 del7.12.2018, pag.1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag.15.
Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag.15.
Titolo prima dell’art. 108a
Sezione 3a:15 Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi
Art. 108a cpv.1, frase introduttiva, e 316
L’ETIAS previsto dal regolamento (UE) 2018/124017 contiene i seguenti dati dei cittadini di Stati terzi esenti dall’obbligo del visto che intendono entrare nello spazio Schengen:
I dati di cui al capoverso1 lettera a sono registrati automaticamente nell’archivio comune di dati di identità (CIR).
Art. 108d cpv. 518
La procedura di rilascio, rifiuto, annullamento o revoca dell’autorizzazione ai viaggi ETIAS è retta dalla legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). Gli articoli 11b capoverso1, 22a e 24 PA non sono applicabili. Al fine di attuare il regolamento (UE) 2018/124020 e gli atti normativi che la Commissione europea emana sulla base di tale regolamento, il Consiglio federale può emanare disposizioni che deroghino alla PA con riguardo a:
la trasmissione per via elettronica di atti scritti e notificazioni (art. 11b cpv.2,
l’audizione preliminare (art. 30 PA);
l’ammissibilità di atti scritti in inglese; la lingua del procedimento è una lingua ufficiale (art. 33a PA).
Art. 108dbis Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali generali21
La procedura di ricorso ETIAS è retta dalla PA22 e dalla legge del 17 giugno 200523 sul Tribunale amministrativo federale, salvo disposizioni contrarie della presente legge.
La sospensione dei termini di cui all’articolo 22a capoverso 1 PA non si applica alla procedura di ricorso ETIAS.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.5 cpv.1 lett. abis.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.5 cpv.1 lett. abis.
I ricorsi e le altre istanze possono essere trasmessi al Tribunale amministrativo federale in una delle quattro lingue ufficiali o in inglese. Se l’istanza è presentata in inglese, il Tribunale amministrativo federale sceglie una delle quattro lingue ufficiali quale lingua del procedimento.
La sentenza e le disposizioni ordinatorie sono redatte nella lingua del procedimento. Se il ricorso è stato presentato in inglese, a titolo informativo il dispositivo della sentenza è tradotto in inglese.
I ricorsi manifestamente infondati sono respinti dal giudice unico se:
è stato utilizzato un documento di viaggio segnalato nel SIS come smarrito, rubato, altrimenti sottratto o invalidato;
il richiedente è oggetto di una segnalazione nel SIS ai fini del rifiuto d’ingresso e di soggiorno; o
l’unità ETIAS di un altro Stato ha trasmesso un parere negativo.
Art. 108dter Procedura di ricorso ETIAS: modalità di trasmissione24
Le istanze nel quadro della procedura di ricorso ETIAS possono essere trasmesse elettronicamente mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS di cui all’articolo 108dquater oppure in una delle forme previste dalla PA25.
Le notificazioni del Tribunale amministrativo federale alla parte o al suo rappresentante sono trasmesse nella stessa forma dell’ultima istanza ricevuta nella stessa procedura. La parte può richiedere di ricevere le notificazioni in una forma diversa.
Tra il Tribunale amministrativo federale e la SEM i documenti relativi al procedimento sono sempre trasmessi mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS.
Art. 108dquater Procedura di ricorso ETIAS: piattaforma di trasmissione ETIAS26
Il Tribunale amministrativo federale mette a disposizione la piattaforma di trasmissione ETIAS.
Art. 108dquinquies Procedura di ricorso ETIAS: disposizioni procedurali per l’utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS27
1 Non è necessario che le istanze trasmesse mediante la piattaforma di trasmissione
ETIAS siano munite di firma elettronica.
La parte domiciliata all’estero che presenta un’istanza mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS non è tenuta a designare un recapito in Svizzera.
Se presenta il ricorso mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS, il ricorrente è automaticamente invitato al pagamento di un anticipo sulle spese. In caso di mancato rispetto del termine di pagamento non si entra nel merito del ricorso. È fatta salva la richiesta di patrocinio gratuito ai sensi dell’articolo 65 PA28.
Le decisioni e le sentenze notificate mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS sono munite della firma elettronica conformemente alla legge federale del 18 marzo 201629 sulla firma elettronica.
Le notificazioni alle parti trasmesse mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS sono reputate avvenute nel momento in cui sono richiamate sulla piattaforma, al più tardi tuttavia il settimo giorno dopo la loro messa a disposizione sulla stessa.
Il Consiglio federale disciplina i seguenti aspetti procedurali relativi all’utilizzo della piattaforma di trasmissione ETIAS:
la firma da utilizzare per decisioni e sentenze;
il formato della decisione e dei relativi allegati;
i dettagli sulle modalità di trasmissione;
le modalità ammesse per il pagamento dell’anticipo sulle spese;
l’archiviazione.
Art. 108f, rubrica e cpv. 330
Comunicazione dei dati dell’ETIAS e dei dati dell’ETIAS registrati nel CIR
Per la comunicazione dei dati dell’ETIAS registrati nel CIR si applica l’arti-
Art. 108fbis Diritti degli interessati31
Alla procedura relativa all’esercizio del diritto d’accesso ai dati e alla procedura di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati personali registrati nell’ETIAS sono applicabili le disposizioni in deroga alla PA32 di cui all’articolo 108d capoverso5.
Ai ricorsi concernenti la procedura di cui al capoverso1 sono applicabili le disposizioni in deroga alla PA di cui agli articoli 108dbis–108dquinquies.
Titolo prima dell’art. 108h
Sezione 3b:33 Sistema nazionale di informazione e autorizzazione ai viaggi
Art. 108h Principi34
La SEM gestisce un sistema d’informazione contenente le autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera nonché i dati inseriti ed elaborati dalla Svizzera nell’elenco di controllo ETIAS (N-ETIAS). N-ETIAS contiene in particolare i dati trasmessi dal sistema centrale ETIAS attraverso l’interfaccia nazionale.
N-ETIAS è utilizzato dall’unità nazionale ETIAS per i seguenti scopi:
rilevamento e trattamento di dati personali, compreso il trattamento di dati personali degni di particolare protezione, e dati di contatto nonché di dati complementari riguardanti le domande, informazioni e copie di documenti di stranieri nell’ambito dell’esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS di competenza della Svizzera;
consultazione di autorità federali e cantonali nel quadro dell’esame delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;
rilevamento e trattamento di dati personali e dati di contatto di stranieri inseriti nell’elenco di controllo ETIAS su richiesta di fedpol o del SIC;
compilazione di statistiche.
Art. 108i Contenuto35
N-ETIAS contiene dati di cittadini di Stati terzi e relativi ai loro documenti di viaggio se:
la domanda di autorizzazione ai viaggi ETIAS delle persone in questione è esaminata dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS; o
la persona in questione è stata inserita nell’elenco di controllo ETIAS.
Contiene le categorie di dati seguenti:
i dati di identità del richiedente e concernenti le autorizzazioni ai viaggi ETIAS richieste, rilasciate, rifiutate, annullate o revocate;
i dati relativi ai documenti di viaggio;
i dati di contatto;
i dati riguardanti lo stato di salute nel quadro della valutazione del rischio epidemico ai sensi dell’articolo3 paragrafo1 numero8 del regolamento (UE) 2018/124036;
informazioni complementari e copie di documenti del richiedente;
i risultati delle verifiche e delle consultazioni di autorità federali e cantonali nonché i risultati di accertamenti dei fatti, considerazioni e indicazioni sullo stato della procedura;
i dati di ORBIS, RIPOL, N-SIS, Registro nazionale di polizia, ASF-SLTD, VOSTRA e SIMIC a cui ha accesso l’unità nazionale ETIAS;
i dati di EES, C-VIS, SIS e CIR a cui ha accesso l’unità nazionale ETIAS;
i dati ottenuti dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS nel quadro dell’assistenza amministrativa prestata alla Confederazione e ai Cantoni;
informazioni riguardanti la procedura di ricorso;
le richieste di fedpol e del SIC di inserimento degli stranieri nell’elenco di controllo ETIAS;
i dati inseriti nell’elenco di controllo ETIAS dalla SEM in veste di unità nazionale ETIAS.
L’unità nazionale ETIAS può riprendere da ETIAS in N-ETIAS i dati personali di cui al capoverso2 lettere a–e.
N-ETIAS contiene inoltre i fascicoli dei procedimenti relativi alle domande di autorizzazione ai viaggi ETIAS in forma elettronica.
Art. 108j Trattamento e comunicazione dei dati37
Hanno accesso ai seguenti dati di N-ETIAS:
la SEM: 1. ai dati di cui all’articolo 108i capoverso2, nel quadro dello svolgimento dei compiti in veste di unità nazionale ETIAS, 2. ai dati di cui all’articolo 108i capoverso2 lettere a–i, per l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte;
il SIC e fedpol ai dati di cui all’articolo 108i capoverso2 lettere a–i, per l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
il SIC e fedpol ai dati di cui all’articolo 108i capoverso2 lettere k ed l, nel quadro dello svolgimento dei compiti in veste di autorità richiedente per il trattamento di dati nell’elenco di controllo ETIAS.
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art.5 cpv.1 lett. abis .
Al fine di istruire i ricorsi ricevuti, al Tribunale amministrativo federale è inviato in forma elettronica un estratto del fascicolo del procedimento mediante la piattaforma di trasmissione ETIAS di cui all’articolo 108dquater.
La comunicazione dei dati personali registrati in N-ETIAS è retta dall’articolo 108f.
Art. 108k Sorveglianza ed esecuzione38
La SEM è responsabile della sicurezza di N-ETIAS e della legalità del trattamento dei dati personali.
Il Consiglio federale disciplina:
l’organizzazione e l’esercizio del sistema;
l’elenco dei dati del sistema e i diritti di accesso delle autorità di cui all’artic. le misure protettive tecniche e organizzative volte a impedire il trattamento non autorizzato dei dati personali;
la procedura di consultazione delle autorità federali e cantonali;
l’elaborazione delle richieste di consultazione e delle relative risposte nel quadro del trattamento delle domande ETIAS;
il trattamento dei dati nell’elenco di controllo ETIAS;
la durata di conservazione e la cancellazione dei dati.
Art. 109a cpv. 139, nota a piè di pagina, e 2 lett. e
Il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) contiene i dati sui visti raccolti da tutti gli Stati per i quali è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 767/200840.
Le autorità seguenti hanno accesso online ai dati del C-VIS:
e. la SEM: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS.
Art. 109c lett. i41
La SEM può permettere l’accesso online ai dati di ORBIS alle seguenti autorità:
i. l’unità nazionale ETIAS: nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti.
Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS), GU L 218 del13.8.2008, pag. 60; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag.15.
Art. 110 cpv.1, frase introduttiva, note a piè di pagina42
1 Ilservizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti
(UE) 2019/81743 e (UE) 2019/81844 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:
2. Legge del 17 giugno 200545 sul Tribunale amministrativo federale
Art. 23 cpv.2 lett. a e d
Sono fatte salve le competenze particolari del giudice unico secondo:
l’articolo 111 della legge del 26 giugno 199846 sull’asilo;
l’articolo 108dbis capoverso5 della legge federale del 16 dicembre 200547 sugli stranieri e la loro integrazione.
3. Legge federale del 17 giugno 201648 sul casellario giudiziale
Art. 46 lett. f n. 4
Le seguenti autorità collegate possono consultare mediante procedura di richiamo tutti i dati figuranti nell’estratto2 per autorità (art. 38), nella misura necessaria per adempiere i compiti elencati qui appresso:
f. la Segreteria di Stato della mi-4. per esaminare le autorizzazioni grazione: ai viaggi ETIAS;
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE)
n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del22.5.2019, pag.27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag.15.
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag.1.
4. Legge federale del 13 giugno 200849 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione
Art. 15 cpv.1 lett. n e 4 lett. kter
Fedpol gestisce, in collaborazione con i Cantoni, un sistema di ricerca informatizzato di persone e oggetti. Il sistema serve a sostenere le autorità federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
n. esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l’elenco di controllo ETIAS secondo l’articolo 108a capoverso 2 LStrI.
Nell’adempimento dei loro compiti, le autorità e i servizi seguenti possono consultare i dati del sistema informatizzato mediante procedura di richiamo:
kter. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS;
Art. 16 cpv.2 lett. s e 5 lett. gbis
Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
s. esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l’elenco di controllo ETIAS secondo l’articolo 108a capoverso 2 LStrI.
I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso2:
gbis. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS;
Art. 16a cpv.1, frase introduttiva, note a piè di pagina50
Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/81751 e (UE) 2019/81852 contiene elementi relativi alle caratteristiche biometri-
Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del22.5.2019, pag.27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag.15.
Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag.1.
che (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:
Art. 17 cpv.4 lett. o53
Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo informatizzata:
o. la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS.
Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl; RS 171.10)