Fonte

RU 2025 403

Legge federale
sulle foreste
(Legge forestale, LFo)

Modifica del 27 settembre 2024

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell’ambiente, della pianificazione del territorio e dell’energia del Consiglio degli Stati del 22 marzo 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 15 maggio 20242,

decreta:

I

La legge forestale del 4 ottobre 19913 è modificata come segue:

Art. 41a rubrica

Designazione della provenienza

Art. 41b Prezzi indicativi per il legname grezzo

Le organizzazioni dei proprietari di foreste possono pubblicare a livello regionale o nazionale prezzi indicativi per il legname grezzo concordati tra fornitori e acquirenti.

I prezzi indicativi sono fissati in modo differenziato secondo essenze, assortimenti e criteri di qualità.

Le singole imprese non possono essere obbligate a rispettare i prezzi indicativi.

Per i prezzi al consumo non possono essere fissati prezzi indicativi.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 27 settembre 2024

La presidente: Eva Herzog
La segretaria: Martina Buol

Consiglio nazionale, 27 settembre 2024

Il presidente: Eric Nussbaumer
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 16 gennaio 2025.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° agosto 2025.

13 giugno 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi