RU 2025 669
Ordinanza
sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa
(OASA)
Modifica del 22 ottobre 2025
Preambolo
Il Consiglio federale svizzero
ordina:
I
L’ordinanza del 24 ottobre 20071 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa è modificata come segue:
Art. 53 Persone bisognose di protezione
Una volta ottenuta la protezione provvisoria, la persona bisognosa di protezione può esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente.
L’inizio e la fine di un’attività lucrativa e il cambiamento d’impiego sottostanno all’obbligo di notifica.
Art. 64 rubrica e cpv. 2 e 3
Cambiamento d’impiego
(art. 30 cpv. 1 lett. l, 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 43, 61 e 75 cpv. 2 LAsi)
Abrogato
Al cambiamento d’impiego di stranieri, rifugiati o apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, di rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, di persone bisognose di protezione, di apolidi che vi sono riconosciuti nonché di rifugiati o di apolidi oggetto di un’espulsione giudiziaria passata in giudicato si applicano per analogia gli articoli 65–65c.
Art. 65 rubrica e cpv. 1
Notifica dell’inizio di un’attività lucrativa di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi
(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)
Gli stranieri, i rifugiati e gli apolidi ammessi provvisoriamente in Svizzera, i rifugiati che vi hanno ottenuto asilo, le persone bisognose di protezione e gli apolidi che vi sono riconosciuti possono svolgere un’attività lucrativa previa notifica della stessa.
Art. 65a Notifica della fine di un’attività lucrativa di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi
Alla notifica della fine di un’attività lucrativa di persone ammesse provvisoriamente, rifugiati, persone bisognose di protezione o apolidi si applica per analogia l’articolo 65 capoversi 2–4 e 6.
Art. 65b rubrica
Registrazione e trasmissione dei dati notificati
(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)
Art. 65c rubrica
Controllo delle condizioni di salario e di lavoro
(art. 31 cpv. 3 e 85a LStrI; art. 61 e 75 cpv. 2 LAsi)
II
La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2025.
22 ottobre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |