Fonte

RU 2025 740

Codice penale svizzero
(Migliore protezione penale contro gli atti persecutori)

Modifica del 20 giugno 2025

Preambolo

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 febbraio 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 15 maggio 20242,

decreta:

I

Il Codice penale3 è modificato come segue:

Art. 181b

Atti persecutori

Chiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Referendum ed entrata in vigore

1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2025.4

2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.5

19 novembre 2025

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter
Il cancelliere della Confederazione, Viktor Rossi