RU 2025 740
Codice penale svizzero
(Migliore protezione penale contro gli atti persecutori)
Modifica del 20 giugno 2025
Preambolo
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 febbraio 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 15 maggio 20242,
decreta:
I
Il Codice penale3 è modificato come segue:
Art. 181b
Atti persecutori
Chiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
II
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 20 giugno 2025 La presidente: Maja Riniker | Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025 Il presidente: Andrea Caroni |
Referendum ed entrata in vigore
1 Il termine di referendum per la presente legge è decorso infruttuosamente il 9 ottobre 2025.4
2 La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026.5
19 novembre 2025 | In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Karin Keller-Sutter |