Fonte

FF 2025 2030

Codice penale svizzero (Migliore protezione penale contro gli atti persecutori)

Preambolo

Codice penale svizzero

(Migliore protezione penale contro gli atti persecutori)

Modifica del 20 giugno 2025

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 febbraio 20241;
visto il parere del Consiglio federale del 15 maggio 20242,

decreta:

I

Il Codice penale3 è modificato come segue:

Art. 181bAtti persecutoriChiunque insistentemente segue, molesta o minaccia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

II

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 giugno 2025

La presidente: Maja Riniker
Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Consiglio degli Stati, 20 giugno 2025

Il presidente: Andrea Caroni
La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 1o luglio 2025

Termine di referendum: 9 ottobre 2025