RU 2026 408
Ordinanza del DEFR
concernente un’aliquota di dazio ridotta sulle piante di granoturco per l’alimentazione degli animali
del 5 agosto 2026
Preambolo
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR),
visto l’articolo 20 capoverso 6 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura,
ordina:
Art. 1 Aliquota di dazio sulle piante di granoturco per l’alimentazione degli animali
Sulle merci fresche o insilate della voce di tariffa 2308.0050 che presentano un tenore, in peso, di sostanza secca non eccedente il 60 per cento si applica, in deroga all’aliquota di dazio indicata per merci della voce di tariffa 2308.0050 nell’allegato 2 dell’ordinanza del 26 ottobre 20112 sulle importazioni agricole, un’aliquota di dazio di 0.00 franchi per 100 chilogrammi lordi.
Art. 2 Esecuzione
L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini esegue la presente ordinanza.
Art. 3 Entrata in vigore e durata di validità
La presente ordinanza entra in vigore il 15 agosto 2026 con effetto sino al 31 ottobre 2026.
5 agosto 2026 | Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Guy Parmelin |