Fonte

Manuale EIA Modulo 1: Basi legali

> Modulo 1 Basi legali stato 12.01.2012 1

Autrice: Salome Sidler, divisione giuridica, UFAM

> Manuale EIA – modulo 1 Basi legali In questo modulo sono illustrate le basi legali che disciplinano lo svolgimento e i contenuti dell’EIA.

1 Decreto federale del 23 marzo 2007 sull’obbligo di compensazione delle emissioni di CO

2 per le centrali a ciclo combinato (RS 641.72)

Manuale EIA. Direttiva della Confederazione per l’esame dell’impatto sull’ambiente UFAM 2009 12

4.3 Pericoli naturali

Le prescrizioni federali in materia di pericoli naturali sono contemplate nella legge Legge sulla sistemazione dei sulla sistemazione dei corsi d’acqua e nella legge forestale (LFo). La prima non contie- corsi d’acqua, legge forestale ne disposizioni di diritto ambientale di cui tenere specificatamente conto nell’EIA. In effetti, l’articolo 4 capoverso 2 della legge sulla sistemazione dei corsi d’acqua disciplina le modalità di intervento sui corsi d’acqua, ma questa disposizione è ripresa in forma identica nella LPAc (art. 37 cpv. 2). L’articolo 21 dell’ordinanza sulla sistemazione dei corsi d’acqua obbliga i Cantoni a fissare lo spazio riservato alle acque in modo da garantire la protezione contro le piene e il mantenimento delle funzioni naturali e a tenerne conto nei piani direttori e piani regolatori. Anche tale disposizione non determina tuttavia particolari esigenze a livello di RIA. Nemmeno il disposto dell’articolo 19 LFo, concernente i pericoli naturali, va considerato una disposizione di diritto ambientale ai sensi dell’articolo 3 OEIA.

Di norma, dunque, i pericoli naturali non vanno presi in considerazione nel RIA. Se tuttavia un progetto prevede specifiche misure in materia (ad es. la protezione contro le valanghe per una strada nazionale), queste sono considerate parte integrante dell’impianto e devono quindi essere trattate nel RIA.

4.4 Pianificazione del territorio

Nella maggior parte dei casi, il contesto per la realizzazione di impianti sottoposti Rilevanza delle indagini all’EIA è determinato dai piani scaturiti dalla pianificazione del territorio, la quale ambientali effettuate nel quadro mira, tra l’altro, a sostenere gli sforzi volti a proteggere le basi naturali della vita (art. 1 della pianificazione del territorio e 3 LPT). Le disposizioni di pianificazione del territorio sono tenute a prendere in considerazione in modo opportuno le esigenze ambientali. Nell’elaborazione del RIA è quindi doveroso tenere conto delle indagini già effettuate nel quadro di procedure decisionali concernenti la pianificazione del territorio (art. 9 cpv. 4 OEIA). Per questa ragione, il RIA deve descrivere in che modo si è tenuto conto nel progetto di queste indagini (ad es. rapporto sui piani di utilizzazione conformemente all’art. 47 OPT).

Qualora abbiano un impatto significativo sullo sviluppo del territorio, in particolare Indicazione sul grado di sull’utilizzazione del suolo, sull’urbanizzazione o sull’ambiente, gli impianti soggetti coordinamento degli impianti all’EIA dovrebbero essere trattati nel piano direttore (nel caso ideale quali dati acquisi- soggetti all’EIA nel piano direttore ti) prima di essere pianificati in dettaglio.

Fuori delle zone edificabili, i progetti di costruzione con impatti significativi sul territo- Obbligo di pianificazione per gli rio, l’ambiente e la pianificazione esistente possono essere autorizzati solo dopo impianti soggetti all’EIA un’opportuna modifica del piano di zona (piano regolatore). Gli impianti sottoposti all’EIA sono di norma sottoposti a tale obbligo di pianificazione e, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 119 Ib 439), non possono essere autorizzati nella procedura di cui all’articolo 24 LPT (eccezioni per edifici e impianti fuori delle zone edificabili).

> Modulo 1 Basi legali stato 12.01.2012 13

4.5 Diritto in materia di energia

Nel diritto federale in materia di energia non esistono attualmente prescrizioni rilevanti Nella procedura federale per l’ambiente di cui tenere conto al momento della realizzazione di un impianto. Poiché generalmente il rispetto del diritto cantonale in materia di energia (utilizzazione razionale dell’energia negli edifici) non limita in modo sproporzionato la Confederazione nell’adempimento dei propri compiti (cfr. cap. 4.10), le pertinenti disposizioni cantonali vanno osservate anche per gli impianti oggetto di procedura federale. Anche se nel progetto di costruzione è necessario prendere in considerazione e presentare gli aspetti concernenti il diritto cantonale in materia di energia, questi non vanno necessariamente trattati nel RIA. Nella sua valutazione, l’UFAM non si pronuncia sull’applicazione del diritto cantonale in materia di energia.

Per quanto concerne invece le procedure puramente cantonali, spetta a ogni Cantone Nella procedura cantonale stabilire se le proprie disposizioni in campo energetico devono essere prese in considerazione nel RIA.

4.6 Radiazioni ionizzanti

L’articolo 3 LPAmb stabilisce che le sostanze radioattive e le radiazioni ionizzanti Le radiazioni ionizzanti non sono sottostanno alla legislazione sull’energia nucleare e a quella sulla radioprotezione. In oggetto del RIA altre parole, la regolamentazione in materia di radiazioni ionizzanti non rientra nella LPAmb. Di conseguenza non sussiste l’obbligo di inserire nel RIA informazioni in materia.

4.7 Legge sui percorsi pedonali e i sentieri

La legge sui percorsi pedonali e i sentieri (LPS) contempla disposizioni sulla pianifica- La LPS non rientra nel diritto zione, la sistemazione e il mantenimento di reti comunicanti di percorsi pedonali e ambientale sentieri. Qualora un progetto di costruzione distrugga parte di un percorso o di un sentiero, è necessario sostituirlo adeguatamente tenendo conto delle condizioni locali (art. 7 LPS). Poiché tuttavia la LPS non rientra nel diritto ambientale, non deve essere considerata in sede di RIA. A prescindere da ciò, il progetto deve comunque rispettare le prescrizioni della LPS.

4.8 Convenzione di Espoo

La determinazione degli impatti ambientali transfrontalieri è necessaria quando un Progetti con impatti ambientali progetto può comportare effetti negativi rilevanti per l’ambiente e per gli abitanti dei transfrontalieri Paesi limitrofi.

La Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfronta- Diritti, obblighi e procedure liero (Convenzione di Espoo) disciplina i diritti e gli obblighi degli Stati coinvolti a titolo di Parte di origine o Parte/i colpita/e.

Manuale EIA. Direttiva della Confederazione per l’esame dell’impatto sull’ambiente UFAM 2009 14

L’accordo internazionale prevede che la Parte di origine notifichi alla Parte colpita i progetti che avranno presumibilmente impatti ambientali transfrontalieri rilevanti. La Parte di origine è tenuta ad accertare gli effetti dei progetti sullo Stato limitrofo. A quest’ultimo viene data la possibilità di partecipare alla procedura. La Parte di origine si impegna inoltre a tenere conto nella sua decisione dei risultati della pubblicazione nello Stato limitrofo (Parte colpita) e del parere dello stesso.

L’applicazione della Convenzione di Espoo è illustrata in dettaglio nel modulo 3 Per i dettagli si rimanda «Procedure». al modulo 3

4.9 Prescrizioni di diritto ambientale contenute in altre leggi federali

La maggior parte delle leggi federali in materia di infrastrutture, come la legge sulle Leggi federali in materia di ferrovie e la legge militare, contiene prescrizioni di diritto ambientale. Non si tratta infrastrutture tuttavia di contenuti originali, ma piuttosto della ripresa di principi già fissati nelle pertinenti leggi di diritto ambientale. L’articolo 6 Lferr stabilisce, ad esempio, che i progetti possono essere autorizzati solo se non vi si oppongono interessi pubblici essenziali in materia di protezione della natura e del paesaggio. Tali prescrizioni sono rilevanti per il RIA solo nella misura in cui hanno carattere indipendente e non risultano essere una mera ripresa di altre norme in vigore. È il caso, ad esempio, delle restrizioni alla navigazione in prossimità delle rive, introdotte dall’ordinanza sulla navigazione interna.

4.10 Diritto ambientale cantonale

Nel caso di progetti su cui è chiamata a decidere un’autorità cantonale, nel RIA è Procedure cantonali necessario tenere conto del diritto ambientale cantonale. Dalla documentazione relativa alla revisione LPAmb del 1995 emerge che il legislatore ha voluto fare in modo che anche le disposizioni cantonali fossero rilevanti ai fini del RIA e dell’EIA. In quest’ottica, la formulazione dell’articolo 3 OEIA adottata in occasione della revisione del 2008 chiarisce che non bisogna tenere conto esclusivamente delle prescrizioni federali.

Per quanto riguarda invece le procedure federali, occorre considerare il diritto cantona- Procedure federali le (e quindi anche quello in materia protezione dell’ambiente) se non limita in modo sproporzionato la Confederazione nell’adempimento dei propri compiti.

Per tutti gli impianti sottoposti all’EIA nell’ambito di una procedura federale vale il principio dell’accentramento delle procedure decisionali. In questi casi, non occorrono quindi autorizzazioni separate da parte di autorità cantonali (cfr. modulo 3, cap. 3.2 «Procedura federale»).