R-69-04 Aliquota d'imposta
Dipartimento federale delle finanze DFF Sicurezza dei confini
Disposti di natura non doganale Edizione 12/26 – 1° maggio 2026
Regolamento 69-04
Aliquote d’imposta Imposta sul valore aggiunto sull’importazione (imposta sull’importazione)
Il regolamento R-69 contiene le disposizioni d’esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini relative agli articoli 50–64 della legge del 12 giugno 2009 sull’IVA (LIVA; RS 641.20) e alle rispettive disposizioni dell’ordinanza. Scopo di questo regolamento, destinato agli specialisti, è uniformare l’applicazione delle disposizioni sull’IVA sull’importazione. Dal presente regolamento non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali. Per agevolare la lettura, nel presente regolamento è usata la forma maschile, la quale tuttavia si riferisce a persone di entrambi i sessi.
1 Aliquota normale
All’atto dell’importazione di beni è applicabile l’aliquota normale (art. 55 cpv. 1 LIVA).
Fa eccezione l’importazione di beni di cui all’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis LIVA, che sono soggetti all’aliquota ridotta.
2 Aliquota ridotta
I beni imponibili all’aliquota ridotta sono enunciati all’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettere a e abis LIVA.
Tra questi rientrano:
acqua trasportata in condotte (cifra 2.1);
derrate alimentari (senza le bevande alcoliche) giusta la legge sulle derrate alimentari (cifra 2.2);
bestiame, pollame, pesci (cifra 2.3);
cereali (cifra 2.4);
sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami, anche in arrangiamenti, mazzi, corone e simili (cifra 2.5);
alimenti e strame per animali, acidi per l’insilamento (cifra 2.6);
concimi, prodotti fitosanitari, materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura (cifra 2.7);
medicinali (cifra 2.8);
giornali e riviste stampati senza carattere pubblicitario (cifra 2.9);
libri stampati e altri stampati senza carattere pubblicitario (cifra 2.10);
giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario (cifra 2.11);
prodotti destinati all’igiene mestruale (cifra 2.12).
2.1 Acqua trasportata in condotte
Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 1 LIVA, è imponibile all’aliquota ridotta: • l’acqua trasportata in condotte.
All’atto dell’importazione, tale aliquota si applica all’acqua trasportata in Svizzera dall’estero attraverso il confine mediante condotte fisse.
All’importazione sono imponibili all’aliquota normale:
l’acqua in cisterne, bottiglie eccetera, purché l’acqua non sia considerata una derrata alimentare giusta la LDerr ;
le acque di scarico.
2.2 Derrate alimentari giusta la LDerr (senza le bevande alcoliche)
2.2.1 Basi legali e panoramica
Le derrate alimentari giusta la legge federale del 20 giugno 2014 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (LDerr; RS 817.0) soggiacciono, fatta eccezione per le bevande alcoliche, all’imposta sull'importazione all’aliquota ridotta (art. 55 cpv. 2 LIVA in combinato disposto con l’art. 25 cpv. 2 lett. a n. 2 LIVA).
In tale ambito, occorre operare le seguenti distinzioni:
derrate alimentari giusta la LDerr, incluse le materie prime, i prodotti intermedi, i prodotti semilavorati nonché gli integratori alimentari e le derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (cifra 2.2.3);
derrate alimentari giusta la LDerr destinate alla fabbricazione di prodotti imponibili all’aliquota normale o di medicamenti (cifra 2.2.4);
derrate alimentari giusta la LDerr destinate alla fornitura di una prestazione della ristora-zione sul territorio svizzero (cifra 2.2.5);
additivi e aromi giusta la LDerr (cifra 2.2.6);
coadiuvanti tecnologici giusta la LDerr (cifra 2.2.7);
dispositivi medici equiparati alle derrate alimentari giusta la LDerr per quanto riguarda la determinazione dell’aliquota d’imposta (cifra 2.2.8).
Sono imponibili all’aliquota normale:
le bevande alcoliche (bevande con un tenore alcolico superiore allo 0,5 % vol. [art. 61 dell’ordinanza del DFI del 16.12.2016 sulle bevande; RS 817.022.12]);
il tabacco e i prodotti del tabacco;
i funghi non commestibili;
le derrate alimentari, gli additivi, gli aromi e i coadiuvanti tecnologici che al momento dell’importazione non sono conformi, per il loro genere e natura, alla LDerr e alle rispettive disposizioni d’esecuzione;
i mezzi ausiliari e d’esercizio per la fabbricazione di derrate alimentari (impastatrice, teglie per torte, apparecchio per montare la panna ecc.).
2.2.2 Definizioni
• Derrate alimentari
In base all’articolo 4 capoversi 1 e 2 LDerr, per derrate alimentari si intendono:
le sostanze o i prodotti che, in forma trasformata, parzialmente trasformata o non trasformata, sono destinati a essere ingeriti o si può ragionevolmente prevedere saranno ingeriti dall’essere umano.
Le derrate alimentari comprendono anche: o le bevande, inclusa l’acqua, destinate al consumo umano; o la gomma da masticare; o tutte le sostanze aggiunte intenzionalmente alle derrate alimentari durante la loro fabbricazione, trasformazione o elaborazione, ad esempio gli additivi e i coadiuvanti tecnologici.
Non sono considerati come derrate alimentari (art. 4 cpv 3 LDerr): o il tabacco e i prodotti del tabacco; o i medicamenti; o i cosmetici; o gli stupefacenti e le sostanze psicotrope; o gli alimenti per animali; o le piante prima del raccolto; o gli animali vivi, a meno che siano stati preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano.
Le derrate alimentari non possono essere pubblicizzate come medicamenti (art. 12 dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso [ODerr; RS 817.02]). Per i criteri di delimitazione tra medicamenti, derrate alimentari e oggetti d’uso vedi www.blv.admin.ch (Alimenti e nutrizione → Mezzi ausiliari e basi esecutive → Criteri di delimitazione).
Materie prime, prodotti intermedi e prodotti semilavorati per la fabbricazione di derrate alimentari Per materie prime, prodotti intermedi e prodotti semilavorati giusta la LDerr si intendono prodotti che non sono destinati alla consegna immediata al consumatore e che devono essere trasformati in derrate alimentari (art. 2 cpv. 1 n. 19 ODerr). Con «trasformazione» si intende un cambiamento sostanziale del prodotto originario (art. 2 cpv. 1 n. 13 ODerr).
Additivi Anche gli additivi sono considerati derrate alimentari. Gli additivi sono sostanze con o senza valore nutritivo che in genere non sono consumate né come derrate alimentari in sé né utilizzate come ingredienti alimentari caratteristici, che sono aggiunte alle derrate alimentari per ragioni di natura tecnologica durante la fabbricazione, la trasformazione, la preparazione, il trattamento, l’imballaggio, il trasporto o il deposito, e il cui effetto è, o può essere, che la sostanza stessa o i suoi sottoprodotti diventino o possano diventare diret-tamente o indirettamente componenti della derrata alimentare (art. 2 cpv. 1 n. 24 ODerr). L’articolo 1a capoverso 6 dell’ordinanza sugli additivi ammessi nelle derrate alimentari (OAdd; RS 817.022.31) stabilisce i prodotti non considerati additivi. Quali additivi posso-no essere utilizzati esclusivamente le sostanze di cui all’allegato 1 di tale ordinanza.
Aromi Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 numero 25 ODerr gli aromi sono prodotti che: o in quanto tali non sono destinati a essere consumati e che sono aggiunti alle derrate alimentari al fine di conferire o modificare un particolare odore o sapore, e o sono stati fabbricati a partire da o sono costituiti dalle seguenti categorie: sostanze aromatizzanti, estratti di aromi, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori di aroma, altri aromi e i loro composti. Ulteriori dettagli sono disciplinati dall’ordinanza sugli aromi (RS 817.022.41).
• Coadiuvanti tecnologici
Anche i coadiuvanti tecnologici sono considerati derrate alimentari. In base all’articolo 2 capoverso 1 numero 23 ODerr, i coadiuvanti tecnologici sono sostanze che non vengono consumate come derrate alimentari, bensì sono usate per motivi tecnologici nella lavora-zione o nella trasformazione di materie prime, derrate alimentari o dei loro ingredienti, e possono rilasciare involontariamente residui della sostanza o dei suoi derivati nel prodot-to finale, inevitabili a livello tecnico; tali residui non devono presentare pericoli per la salu-te né avere conseguenze tecnologiche sul prodotto finale.
2.2.3 Derrate alimentari giusta la LDerr (senza le bevande alcoliche)
Sono imponibili all’aliquota ridotta le derrate alimentari giusta la LDerr ad eccezione delle bevande alcoliche, vale a dire le bevande con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento del volume.
Per derrate alimentari giusta la LDerr si intendono quelle conformi alla LDerr e alle relative disposizioni d’esecuzione.
Vi rientrano anche:
le materie prime, i prodotti intermedi e i prodotti semilavorati ai sensi dell’articolo 2 capo-verso 1 numero 19 ODerr;
gli integratori alimentari ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza sugli integratori alimentari (OIAI; RS 817.022.14);
le derrate alimentari per persone con particolari esigenze nutrizionali ai sensi dell’articolo 2 dell’ordinanza sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE; RS 817.022.104).
Le materie prime, i prodotti intermedi e i prodotti semilavorati giusta la LDerr sono derrate alimentari che corrispondono alla LDerr ma che non vengono consumati nel genere e nella natura in cui si presentavano al momento della dichiarazione doganale. Dopo l’importazione essi vengono trasformati in derrate alimentari pronte per il consumo. Soggiacciono all’aliquota ridotta indipendentemente dallo stato di produzione sempre che, per il loro genere e natura al momento dell’importazione, siano conformi alla LDerr e alle rispettive disposizioni d’esecuzione.
Sono derrate alimentari imponibili all’aliquota ridotta anche gli animali da macello, se sono stati preparati per l’immissione sul mercato ai fini del consumo umano. Prima della macellazione gli animali possono essere allevati.
2.2.4 Derrate alimentari giusta la LDerr destinate alla fabbricazione di prodotti im-ponibili all’aliquota normale o di medicamenti
Le derrate alimentari destinate alla fabbricazione di prodotti imponibili all'aliquota normale o di medicamenti soggiacciono all'aliquota ridotta se:
al momento dell’importazione sono conformi, per il loro genere e natura, alla LDerr e alle relative disposizioni d'esecuzione; e
non sono bevande con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento del volume.
2.2.5 Derrate alimentari giusta la LDerr destinate alla fornitura di una prestazione della
ristorazione sul territorio svizzero Sono imponibili all’aliquota ridotta le derrate alimentari di cui alla cifra 2.2.3 che una persona importa sul territorio svizzero per la fornitura di una prestazione della ristorazione (p. es. servizio feste). Una tale prestazione consiste nel preparare e/o servire derrate alimentari in Svizzera.
Le bevande con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento del volume soggiacciono all’imposta sull’importazione all’aliquota normale.
Se sul giustificativo del valore i costi per i prodotti commestibili, le bevande analcoliche, le bevande alcoliche e le altre prestazioni (preparazione sul territorio svizzero ecc.) non sono indicati separatamente, l’intero importo soggiace all'aliquota normale. L’applicazione dell'aliquota ridotta al momento dell’importazione presuppone che venga presentato un giustificativo del valore nel quale i beni importati siano suddivisi in base all'aliquota d'imposta. L'aliquota ridotta è tuttavia sempre applicabile se per la fornitura della prestazione della ristorazione vengono importati unicamente i prodotti commestibili e bevande analcoliche.
Per quanto concerne la base di calcolo dell’imposta si rinvia alla cifra 8.5 R-69-03.
2.2.6 Aromi e additivi giusta la LDerr
Sono imponibili all’aliquota ridotta le sostanze che adempiono cumulativamente le seguenti condizioni:
si tratta di aromi ammessi dall’ordinanza sugli aromi o additivi ammessi OAdd;
dall’imballaggio, dall’etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta emerge che gli aromi o gli additivi sono destinati all’uso in derrate alimentari (art. 8 e 9 dell’ordinanza su-gli aromi nonché artt. 9, 9a e 9b OAdd). L’utilizzo effettivo è invece irrilevante.
L’utilizzo effettivo dopo l’importazione non influisce sulla scelta dell’aliquota d’imposta. L’aliquota ridotta è pertanto applicabile anche se dopo l’importazione l’importatore utilizza gli aromi ammessi dall’ordinanza sugli aromi e gli additivi ammessi dall’OAdd per la produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco, cosmetici o altri oggetti ammessi all’aliquota nor-male.
Sono considerati aromi: sostanze aromatizzanti, estratti di aromi, aromi ottenuti per trattamento termico, aromatizzanti di affumicatura, precursori di aroma, altri aromi e i loro composti (art. 2 cpv. 1 n. 25 ODerr e allegato 3 dell’ordinanza sugli aromi).
Le sostanze aromatizzanti possono anche avere un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento del volume. Dal punto di vista del loro condizionamento, all’atto dell’importazione devo-no tuttavia poter essere riconosciute come aromi e non come bevande alcoliche
Gli additivi comprendono gli edulcoranti, i coloranti, i conservanti, gli antiossidanti, le sostanze di supporto, gli acidificanti, i regolatori di acidità, gli antiagglomeranti, gli agenti antischiumogeni, le sostanze di carica, gli emulsionanti, i sali di fusione, gli agenti di resistenza, gli esaltatori di sapidità, gli agenti schiumogeni, gli agenti gelificanti, gli agenti di rivestimento, gli agenti umidificanti, gli amidi modificati, i gas d’imballaggio, i propellenti, gli agenti lievitanti, gli agenti complessanti, gli stabilizzanti, gli addensanti, gli agenti di trattamento della farina e gli intensificatori del contrasto (art. 2 cpv. 1 n. 24 ODerr e allegato 1 OAdd).
2.2.7 Coadiuvanti tecnologici giusta la LDerr
Sono imponibili all’aliquota ridotta le sostanze che adempiono cumulativamente le seguenti condizioni: • non vengono consumate come derrate alimentari, bensì sono usate per motivi tecnologici nella lavorazione o nella trasformazione di materie prime, derrate alimentari o dei loro in-gredienti, e possono rilasciare involontariamente residui della sostanza stessa o dei suoi derivati nel prodotto finale, inevitabili a livello tecnico; tali residui non devono presentare pericoli per la salute né avere conseguenze tecnologiche sul prodotto finale (art. 2 cpv. 1 n. 23 ODerr);
• dall’imballaggio, dall’etichetta, dal recipiente o dai documenti di scorta emerge che le so-stanze sono destinate alla lavorazione o alla trasformazione di materie prime, derrate alimentari o dei loro ingredienti. L’utilizzo effettivo è invece irrilevante.
L’utilizzo effettivo dopo l’importazione non influisce sulla scelta dell’aliquota d’imposta. L’aliquota ridotta è pertanto applicabile anche se dopo l’importazione l’importatore utilizza i coadiuvanti tecnologici per la produzione di bevande alcoliche, prodotti del tabacco, cosmetici o altri oggetti ammessi all’aliquota normale.
Quali esempi possono essere citati:
olio lubrificante per macchine da pasticceria, olio per togliere dallo stampo i prodotti della pasticceria, solventi con i quali è possibile dissolvere derrate alimentari o loro componenti, solventi da estrazione impiegati durante la lavorazione di materie prime, derrate alimentari o loro componenti o ingredienti, nonché enzimi alimentari aggiunti a una derrata alimentare per esercitare una funzione tecnologica nella fabbricazione, nella trasformazione, nella prepara-zione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel deposito.
2.2.8 Dispositivi medici equiparati alle derrate alimentari giusta la LDerr per quanto
riguarda la determinazione dell’aliquota d’imposta I dispositivi medici pronti per l’uso che, in assenza di indicazioni terapeutiche, sarebbero considerati derrate alimentari giusta la LDerr sono imponibili all’aliquota ridotta (p. es. pastiglie per la gola che, secondo l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici [Swissmedic], valgono come dispositivi medici e non come medicamenti). Sono esclusi dall’aliquota ridotta o prodotti del tabacco e le bevande con un tenore alcolico superiore allo 0,5 per cento del volume.
2.3 Bestiame, pollame e pesci
Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 3 LIVA, sono imponibili all’aliquota ridotta:
bestiame (cavalli, anche piccoli, asini, muli, manzi, pecore, capre e maiali);
pollame (galline, anatre, oche, tacchini e faraone);
pesci delle specie destinate all’alimentazione umana (pesci commestibili);
embrioni di bestiame;
uova fecondate di pollame;
uova di pesci commestibili
prestazioni fornite all’estero agli animali summenzionati (cure mediche a cui sono sottoposti il bestiame e il pollame; addestramento, preparazione, accoppiamento di cavalli ecc.)
Altri animali (diversi dal bestiame, dal pollame e dai pesci) che sono destinati al macello e successivamente all’alimentazione umana (p. es. conigli, struzzi o selvaggina) sono anche ammessi ad un'aliquota ridotta secondo la prassi amministrativa.
Sono imponibili all’aliquota normale ad esempio cani, gatti, pesci e uccelli ornamentali o animali da zoo, che non rientrano nel summenzionato gruppo imponibile all’aliquota ridotta.
Sono altersì imponibili all’aliquota normale gli embrioni per le cure con cellule fresche, lo sperma animale (anche di bestiame) e le uova fecondate (diverse dalle uova di pollame) per la coltura di virus influenzali o per la ricerca.
2.4 Cereali
Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 4 LIVA, sono imponibili all’aliquota ridotta:
cereali panificabili quali frumento, segale e spelta;
avena, orzo, mais, riso, grano saraceno, dura e miglio;
malto per la fabbricazione della birra.
2.5 Sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, fiori recisi e rami
Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 5 LIVA, sono imponibili all’aliquota ridotta:
sementi, bulbi e cipolle da trapianto;
piante vive, vale a dire piante nel vaso o appena recise, anche trattate con una sostanza di consistenza cerosa ai fini della protezione e della conservazione (paraffinate);
talee e innesti;
alberi di Natale, purché non abbiano ricevuto trattamenti diversi da quelli destinati all'usuale protezione dalle micosi e dagli insetti;
fiori recisi e rami anche in composizioni, mazzi, corone e simili;
fiori secchi e altre piante secche;
tappeti e zolle erbosi per terreni da gioco.
Sono imponibili all’aliquota normale:
• fiori, piante e rami che hanno ricevuto trattamenti diversi da quelli destinati all'usuale pro-tezione dalle micosi e dagli insetti (p. es. foglie, rami o fiori colorati, inclusa la colorazione capillare, vale a dire il raggiungimento dell'effetto cromatico mediante l'assorbimento del colore dopo l'inserimento nell'acqua colorata);
• vasi, ciotole e vasi di colture non contenenti piante, argilla espansa, pietre ornamentali eccetera per la confezione di articoli floreali.
2.6 Alimenti e strame per animali, acidi per l’insilamento
2.6.1 Panoramica
Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 6 LIVA, sono imponibili all’aliquota ridotta:
alimenti e acidi per l’insilamento (cifra 2.6.2);
strame per animali (cifra 2.6.3).
2.6.2 Alimenti e acidi per l’insilamento
Sono considerati alimenti per animali imponibili all’aliquota ridotta:
prodotti utilizzati direttamente per foraggiare animali, compresi insetti per anfibi, topi per serpenti nonché vermi e larve vivi per la pescicoltura;
prodotti di ogni genere mischiati al foraggio;
prodotti naturali (materie prime), prodotti intermedi, complementi e additivi impiegati per la fabbricazione di alimenti per animali (p. es. anche additivi per insilati);
• articoli da masticare prodotti da materiali quali pelle grezza, pezzi di corna e simili oppure ossa, destinati all’alimentazione degli animali da reddito o da compagnia;
Sono imponibili all’aliquota normale:
articoli da masticare di materiali sintetici, di gomma e simili non destinati all’alimentazione di animali da reddito o da compagnia.
esche per la pesca (vermi, larve, insetti ecc.).
2.6.3 Strame per animali
Sono considerati strame per animali imponibili all’aliquota ridotta:
• prodotti quali paglia, segatura per stalle, lettiera per gatti, sabbia per uccelli eccetera, sempre che siano utilizzati per l’allevamento.
Sono imponibili all'aliquota normale: • lo strame per maneggi (p. es. sabbia) nonché i prodotti utilizzati assieme allo strame per attenuare gli odori, combattere i parassiti e motivi analoghi.
2.7 Concimi, preparati per la protezione delle piante, materiali di pacciamatura e altri
materiali vegetali di copertura
2.7.1 Panoramica
Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 7 LIVA, sono imponibili all’aliquota ridotta i seguenti beni:
concimi (cifra 2.7.2);
prodotti fitosanitari (cifra 2.7.3);
materiali di pacciamatura e altri materiali vegetali di copertura (cifra 2.7.4).
2.7.2 Concimi
A tenore dell’articolo 5 dell’ordinanza sulla messa in commercio di concimi (ordinanza sui concimi; RS 916.171) sono considerati concimi le sostanze che servono al nutrimento delle piante.
Sono per esempio imponibili all’aliquota ridotta:
i concimi aziendali;
i concimi ottenuti dal riciclaggio (compost, materiale vegetale non decomposto, digestato solido e liquido, prodotti ricavati da rifiuti di origine animale, fanghi di depurazione);
i concimi minerali;
i concimi organici e organo-minerali;
i concimi con microelementi.
Sono pure assoggettati all’aliquota ridotta:
gli additivi per concimi con oligoelementi (prodotti che migliorano le proprietà o l'efficacia dei concimi o ne facilitano l’utilizzazione);
gli agenti compostanti (prodotti che accelerano la decomposizione dei rifiuti organici);
gli ammendanti con gli stessi effetti delle sostanze nutritive (prodotti che migliorano le proprietà del terreno);
le colture di microrganismi per il trattamento dei terreni, delle sementi o delle piante (pro-dotti che favoriscono lo sviluppo di piante agricole utili fornendo elementi nutritivi supple-mentari o svolgendo funzioni simbiotiche);
i prodotti a base di alghe che servono al nutrimento delle piante;
i prodotti che influiscono sui processi biologici del terreno (prodotti che, mediante micror-ganismi presenti nel terreno, modificano i processi di sintesi degli elementi nutritivi o la lo-ro liberazione);
la terra per fiori e piante con additivi per concimi (anche compost);
le sostanze conservanti e nutritive per fiori recisi;
i preparati per la crescita;
la torba e i prodotti sostitutivi alla torba costituiti da scarti vegetali (p. es. scorze di noci di cocco).
Sono imponibili all’aliquota normale:
gli ammendanti senza gli effetti delle sostanze nutritive quali granulati di resina artificiale, terracotta, lana di roccia eccetera;
la terra per fiori e piante (humus) senza compost né additivi per concimi.
2.7.3 Prodotti fitosanitari
Sono imponibili all’aliquota ridotta: i prodotti fitosanitari che ai sensi del titolo quarto dell’ordinanza del 20 agosto 2025 sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161) sono omologati dall’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e inseriti nel rispettivo elenco: www.blv.admin.ch → Prodotti fitosanitari → Prodotti fitosanitari omologati (Elenco dei prodotti fitosanitari, Prodotti fitosanitari importabili e Omologazioni in situazioni d’emergenza); gli organismi ausiliari secondo l’allegato 7 OPF; le sostanze attive destinate all’impiego nell’agricoltura (in particolare biologica e biodinamica) in sostituzione di prodotti fitosanitari e contenenti unicamente sostanze di base approvate. Per «sostanze di base approvate» si intendono le sostanze attive approvate secondo gli articoli 13 paragrafo 4 e 78 paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Queste sono consultabili nella banca dati europea sui pesticidi EU Pesticides Database – Active substances. A tal fine occorre avviare una ricerca nel sito, selezionando «Basic Substance Application» nel campo di ricerca «Type» e «Approved» nel campo «Status».
Sono imponibili all’aliquota normale:
i biocidi (prodotti contro animali dannosi [topi, coleotteri, mosche, zanzare, scarafaggi, tarme, tafani e simili]);
i prodotti importati da persone a titolo privato per un impiego personale, che non sono sottoposti ad autorizzazione e non soddisfano i requisiti di cui sopra;
i prodotti per proteggere le piante da un’azione fisica, come quelli per lucidare le foglie;
le reti, le trappole, i teli antigelo, i tutori e le corde per proteggere e legare le piante.
Si rimanda inoltre alla disposizione di servizio D-60-6.6 («Sostanze e preparati pericolosi, inclusi prodotti fitosanitari e biocidi»).
2.7.4 Materiali di pacciamatura e materiali vegetali di copertura
Sono considerati materiali vegetali di copertura imponibili all’aliquota ridotta i materiali utilizzati come pacciamatura nei giardini, nei campi, nei frutteti e nelle vigne per tener lontano le erbacce e migliorare o mantenere la coltura del suolo.
Ne sono un esempio:
gli scarti verdi (rifiuti vegetali trinciati);
le scaglie di legno;
la corteccia d’albero.
2.8 Medicinali
2.8.1 Basi legali e panoramica
Le spiegazioni riportate di seguito non disciplinano la possibilità di importare o meno un medicamento, ma unicamente l’aliquota d’imposta da applicare al medicamento.
Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 LIVA in combinazione con l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 8 LIVA, i medicamenti del genere definito dal Consiglio federale soggiacciono all’imposta sull’importazione all’aliquota ridotta. Il Consiglio federale ha definito in modo dettagliato i medicamenti imponibili all’aliquota ridotta all’articolo 49 OIVA.
Panoramica dei diversi generi di medicamenti, dei rispettivi rinvii e delle aliquote applicabili:
• Medicamenti pronti per l’uso e premiscele per foraggi medicinali a uso veterinario conformemente alla cifra 2.8.1 omologati da Swissmedic (inclusi i prodotti del sangue standardizzabili, i diagnostici in vivo, gli isotopi radioattivi destinati a scopi medici e gli espianti stan- sì aliquota dardizzati omologati da Swissmedic come medicamenti) nonché ridotta
• i relativi prodotti galenici finiti
no
Medicamenti complementari omologati da Swissmedic (p. es. medicamenti asiatici, omeopatici e antroposofici) e fitoterapeutici (medicamenti a base di principi attivi vegetali) pronti per l’uso, conforme- aliquota mente alla cifra 2.8.2, nonché sì ridotta
i relativi prodotti galenici finiti
no
• Medicamenti pronti per l’uso in piccole quantità i quali, conformemente alla cifra 2.8.3, non sono soggetti all’omologazione da parte di Swissmedic (p. es. medicamenti fabbricati individualmente per una sì aliquota determinata persona, medicamenti per sperimentazioni cliniche), ad ridotta eccezione del sangue umano e animale completo
no
• Medicamenti pronti per l’uso che, conformemente alla cifra 2.8.3, hanno ottenuto un’autorizzazione temporanea (p. es. medicamenti sì aliquota contro malattie suscettibili di avere esito letale) ridotta
no
• Medicamenti pronti per l’uso non omologati da Swissmedic, la cui importazione da parte di privati e personale medico è ammessa (vedi sì aliquota cifre 2.8.4 e 2.8.5) ridotta
no
• Medicamenti non omologati da Swissmedic, importati temporaneamente per l’imballaggio o la rivendita all’estero con l’autorizzatione di sì aliquota Swissmedic (vedi cifra 2.8.6) ridotta
no
• Altro conformemente alla cifra 2.8.7 aliquota si normale
2.8.2 Medicamenti e premiscele di medicamenti a uso veterinario omologati
2.8.2.1 Definizioni
• Medicamenti Prodotti di origine chimica o biologica destinati ad avere un’azione medica sull’organismo umano o animale o dichiarati tali, utilizzati segnatamente ai fini della diagnosi, della pre-venzione o del trattamento di malattie, ferite e handicap; sono medicamenti anche il san-gue e i suoi derivati (art. 4 cpv. 1 lett. a della legge sui medicamenti e i dispositivi medici [LATer; RS 812.21]).
A condizione che corrispondano alla suddetta definizione, sono considerati medicamenti anche gli isotopi radioattivi destinati a scopi medici, i diagnostici in vivo (reagenti applicati direttamente sull'uomo o sull'animale per la diagnosi di malattie o disturbi), i vaccini, gli espianti standardizzati (prodotti fabbricati con organi, tessuti o cellule di origine umana o animale) e i prodotti per la contraccezione.
Ai sensi dell’articolo 1 dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) i dispositivi medici non sono considerati medicamenti. Sono considerati dispositivi medici determinate sostanze come ad esempio tessuti inattivi, cellule inattive o altro materiale biologico inattivo di origine umana, miscele (p. es. amalgama, silicone o diagnostici in vitro), strumenti, apparecchi e altri prodotti (p. es. siringhe, pacemaker, apparecchi respiratori, protesi, occhiali, test di gravidanza e per la glicemia, preservativi).
Non sono parimenti considerati medicamenti le derrate alimentari, i cosmetici e gli alimen-ti per animali.
• Premiscele di medicamenti a uso veterinario Sono medicamenti per uso veterinario composti di principi attivi e di sostanze ausiliarie, destinati all'aggiunta ai foraggi medicinali, all'acqua potabile oppure alla somministrazione diretta a un gruppo di animali (art. 2 lett. a dell’ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti [OAMed; RS 812.212.1]).
• Pronto per l‘uso Sono considerati pronti per l’uso i medicamenti e le premiscele di medicamenti a uso ve-terinario che costituiscono un prodotto finito, ovvero un prodotto che è passato attraverso tutte le fasi della fabbricazione, che è imballato, etichettato e munito delle relative infor-mazioni.
• Prodotti galenici finiti Medicamenti importati nella forma in cui in seguito saranno impiegati dai pazienti, tuttavia non ancora imballati nel modo in cui saranno consegnati. I medicamenti vengono pertanto importati sotto forma di pastiglie, tinture, pomate eccetera, in grandi imballaggi o come merce sfusa (in inglese: «bulkware»). Siffatti medicamenti sono importati, ad esempio, da aziende farmaceutiche, distributori di medicamenti, ospedali, centri di cura o medici.
2.8.2.2 Condizioni per l’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta
Soggiace all’aliquota ridotta l’importazione di medicamenti e premiscele di medicamenti a uso veterinario, sempre che le condizioni illustrate di seguito siano adempiute contemporaneamente (art. 49 lett. a OIVA): • I medicamenti o le premiscele di medicamenti a uso veterinario sono pronti per l’uso o sotto forma di prodotti galenici finiti (vedi cifra 2.8.1.1).
Se i medicamenti e le premiscele di medicamenti a uso veterinario importati non sono pronti per l’uso, al momento dell’importazione devono presentarsi sotto forma di prodotti galenici finiti affinché possa essere applicata l’aliquota ridotta. Siffatti medicamenti sono importati, ad esempio, da aziende farmaceutiche, distributori di medicamenti, ospedali, centri di cura o medici. • I medicamenti o le premiscele di medicamenti a uso veterinario sono omologati in Svizze-ra ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LATer. In Svizzera, i medicamenti o le premiscele di medicamenti a uso veterinario devono essere omologati da Swissmedic (www.swissmedic.ch) o in base a un accordo internazionale relativo al riconoscimento delle omologazioni per poter essere immessi in commer-cio I medicamenti o le premiscele di medicamenti a uso veterinario omologati da Swissmedic sono elencati nella lista dei medicamenti per uso umano e veterinario di Swissmedic nonché classificati in una delle categorie di consegna A–E (www.swissmedic.ch/ → Servizi e elenchi → Liste ed elenchi → 1.1. Medicamenti per uso umano omologati / 3.1. Medicamenti veterinari omologati). I prodotti immunobiologici (vaccini) a scopi medico-veterinari registrati presso l’Istituto di virologia e di immunologia sono equiparati ai medicamenti omologati per la cura di animali (www.ivi.admin.ch → Vaccinazione (Contrôle des vaccins) → Médicaments immunologiques à usage vétérinaire). I medicamenti omologati in Svizzera ai sensi dell'articolo 9 capoverso 1 LATer compren-dono anche: o i medicamenti per malattie rare omologati da Swissmedic mediante procedura semplificata (art.14 cpv. 1 lett. f LATer); Vedi lista di Swissmedic con i principali medicamenti contro le malattie rare (www.swissmedic.ch → Servizi e elenchi → Liste ed elenchi → 1.7 Orphan Drugs / 3.6 MUMS). o i medicinali radiofarmaceutici omologati da Swissmedic come medicamenti; Vi rientrano gli isotopi radioattivi destinati a scopi medici omologati come medicamenti. o i diagnostici in vivo omologati da Swismedic come medicamenti; Vi rientrano i reagenti applicati direttamente sull’uomo o sull’animale per la diagnosi di malattie o disturbi (p. es. sostanze per eseguire esami di funzionalità degli organi [esame di funzionalità ormonali, esame di tolleranza orale al glucosio ecc.],
mezzi di contrasto per esami radiologici, mezzi di contrasto paramagnetici per tomografia a risonanza magnetica, antigeni [tubercolina per la diagnosi della tubercolosi, estratti allergenici per test allergici]). o i prodotti del sangue standardizzabili ottenuti dal sangue umano o animale completo omologati da Swissmedic come medicamenti; I prodotti del sangue omologati sono riportati nella lista di Swissmedic relativa ai vac-cini e ai prodotti sanguigni omologati (www.swissmedic.ch → Servizi e elenchi → Liste ed elenchi → 5. Vaccini e prodotti sanguigni). I prodotti del sangue non standardizzabili soggiacciono all’aliquota ridotta se sono considerati medicamenti pronti per l’uso non soggetti all’obbligo d’omologazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 2 lettera e LaTer. Il sangue animale completo (ovvero che contiene tutti i componenti naturali del san-gue) è imponibile all’aliquota normale. L’importazione di sangue umano completo è esente da imposta a determinate condizioni . Qualora tali condizioni non siano adempiute, esso è imponibile all’aliquota normale.
o gli espianti standardizzati omologati da Swissmedic come medicamenti.
Le materie prime e i prodotti intermedi per la fabbricazione di medicamenti sono imponibili all’aliquota normale (tuttavia vedi Derrate alimentari e additivi giusta la legge sulle derrate alimentari conformemente alla cifra 2.2).
2.8.3 Medicamenti complementari e fitoterapeutici omologati
2.8.3.1 2.8.2.1 Definizioni Le definizioni relative ai medicamenti complementari e fitoterapeutici sono indicate nell’ordinanza sui medicamenti complementari e fitoterapeutici (OMCF; RS 812.212.24).
2.8.3.2 Condizioni per l’applicazione dell’aliquota d’imposta ridotta
Soggiace all’aliquota ridotta l’importazione dei medicamenti complementari e fitoterapeutici, sempre che le condizioni illustrate di seguito siano adempiute contemporaneamente (art. 49 lett. a OIVA): • I medicamenti sono pronti per l’uso o sono importati sotto forma di prodotti galenici finiti (vedi cifra 2.8.1.1). Se i medicamenti complementari e fitoterapeutici importati non sono pronti per l’uso, al momento dell’importazione devono presentarsi sotto forma di prodotti galenici finiti affin-ché possa essere applicata l’aliquota ridotta. Siffatti medicamenti sono importati, ad esempio, da aziende farmaceutiche, distributori di medicamenti, ospedali, centri di cura o medici.
• I medicamenti complementari e fitoterapeutici sono omologati in Svizzera ai sensi dell'ar-ticolo 9 capoverso 1 LATer. In Svizzera i medicamenti complementari e fitoterapeutici devono essere omologati da Swissmedic o in base a un accordo internazionale relativo al riconoscimento delle omologazioni.
Per verificare se un medicamento complementare o fitoterapeutico è omologato da Swissmedic è possibile procedere come illustrato di seguito: o Medicamenti omeopatici e antroposofici I medicamenti omeopatici e antroposofici con indicazione e omologati sono riportati nell'apposita lista dei medicamenti per uso umano e veterinario di Swissmedic (www.swissmedic.ch → Servizi e elenchi → Liste ed elenchii → 1.1. Medicamenti per uso umano omologati e 3. Medicamenti per uso veterinario.
I medicamenti omeopatici e antroposofici senza indicazione e omologati sono riporta-ti in una lista separata (www.swissmedic.ch → Servizi e elenchi → Liste ed elenchi)
o Medicamenti fitoterapeutici e asiatici I medicamenti fitoterapeutici e asiatici con indicazione e omologati sono riportati nell'apposita lista dei medicamenti per uso umano e veterinario di Swissmedic (www.swissmedic.ch → Servizi e elenchi → Liste ed elenchi → Medicamenti per uso umanoe veterinatio).
Le materie prime e i prodotti intermedi per la fabbricazione di medicamenti sono imponibili all’aliquota normale (vedi tuttavia derrate alimentari giusta la legge sulle derrate alimentari, conformemente alla cifra 2.2).
2.8.4 Medicamenti pronti per l’uso non soggetti all’omologazione di Swissmedic (ad
eccezione del sangue completo) o che hanno ottenuto un’autorizzazione temporanea 2.8.4.1 Medicamenti secondo la formula magistralis (preparazioni magistrali), medi-camenti secondo la formula officinalis e preparati farmaceutici speciali Soggiace all’aliquota ridotta l’importazione di medicamenti, sempre che le condizioni illustrate di seguito siano adempiute contemporaneamente (art. 49 lett. b OIVA).
Ai sensi dell’articolo 9 capoversi 2 e 2quater LATer, per i medicamenti non occorre un’omologazione di Swissmedic. Ad esempio medicamenti fabbricati individualmente per una determinata persona, ad ec-cezione di quelli che contengono organismi geneticamente modificati (art. 2 cpv. 2 dell’ordinanza sui medicamenti; RS 812.212.21).
I medicamenti sono confezionati per la vendita al dettaglio.
Non si tratta di sangue umano o animale completo. Rientrano in questa categoria i medicamenti, riportati di seguito, non fabbricati in modo industriale bensì ad hoc (= fabbricazione per una determinata persona e malattia) o per costituire scorte (= fabbricazione, in anticipo, di una determinata piccola quantità).
Medicamenti secondo la formula magistralis (preparazioni magistrali) confezionati per la vendita al dettaglio, in piccole quantità (art. 9 cpv. 2 lett. a LATer), sempre che le seguenti condizioni siano adempiute contemporaneamente: o i medicamenti sono fabbricati da una farmacia pubblica, da una farmacia ospedaliera o da un'altra azienda incaricata titolare di un'autorizzazione di fabbricazione del Pae-se in questione; o i medicamenti sono fabbricati, su prescrizione medica, per una determinata persona o per un determinato gruppo di persone oppure per un determinato animale o per un determinato effettivo di animali.
• Medicamenti secondo la formula officinalis confezionati per la vendita al dettaglio, in pic-cole quantità (art. 9 cpv. 2 lett. b LATer), sempre che le seguenti condizioni siano adem-piute contemporaneamente: o i medicamenti sono fabbricati in una farmacia pubblica, in una farmacia ospedaliera o in un'altra azienda incaricata titolare di un'autorizzazione di fabbricazione del Paese in questione; o i medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela sono fabbricati secondo una monografia speciale della Farmacopea oppure un altro libro dei medicamenti o un altro formularium riconosciuto da Swissmedic.
• Medicamenti confezionati per la vendita al dettaglio non sottoposti a ricetta medica, secondo una formula propria (preparati farmaceutici speciali; art. 9 cpv. 2 lett. c LATer), sempre che le seguenti condizioni siano adempiute contemporaneamente: o i medicamenti non sottoposti a ricetta medica sono fabbricati in una farmacia pubbli-ca, in una farmacia ospedaliera, in una drogheria o in un'altra azienda incaricata tito-lare di un'autorizzazione di fabbricazione del Paese in questione; o i medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela sono fabbricati secondo una formula propria o pubblicata nella letteratura specializzata a condizione che la persona responsabile della fabbricazione disponga della competenza in mate-ria di dispensazione di cui all'articolo 25 LATer.
• Medicamenti confezionati per la vendita al dettaglio in piccole quantità per i quali non è disponibile o non è omologato alcun medicamento alternativo ed equivalente, sempre che le seguenti condizioni siano adempiute contemporaneamente: o i medicamenti sono fabbricati in una farmacia ospedaliera o in un'altra azienda incaricata titolare di un'autorizzazione di fabbricazione del Paese in questione; o i medicamenti destinati alla dispensazione alla propria clientela sono fabbricati conformemente a una lista di medicamenti interna all'ospedale (art. 9 cpv. 2 lett c bis LATer).
2.8.4.2 Medicamenti per sperimentazioni cliniche o con autorizzazione di Swissme-dic, medicamenti per uso a tempo determinato, medicamenti per malattie che possono avere esito letale o essere invalidanti e medicamenti non standardizzabili Soggiace all’aliquota ridotta l’importazione di medicamenti pronti per l’uso riportati di seguito (art. 49 lett. b e c OIVA).
Medicamenti pronti per l’uso destinati a sperimentazioni cliniche (ad eccezione del sangue umano o animale completo), per i quali, ai sensi dell'articolo 9 capoverso 2 lettera d LATer, non occorre un’omologazione e per i quali Swissmedic ha dato il nullaosta.
Suddetti medicamenti autorizzati a tempo determinato da Swissmedic per l’uso al di fuori di sperimentazioni cliniche su persone determinate o su una cerchia di persone determi-nata.
Medicamenti pronti per l’uso, autorizzati da Swissmedic a tempo determinato o in quantità limitata, con lo scopo di colmare l’indisponibilità temporanea di un medicamento idetico omologato in Svizzera.
Medicamenti pronti per l'uso non standardizzabili (ad eccezione del sangue umano o animale completo), ovvero quei medicamenti la cui quantità di componenti nel prodotto non può essere stabilita con esattezza sulla base della loro provenienza. Ai sensi dell'ar-ticolo 9 capoverso 2 lettera e LATer, questi medicamenti non sono soggetti all'obbligo di omologazione da parte di Swissmedic. Rientrano in questa categoria, ad esempio, anche i prodotti del sangue non standardizzabili, per i quali l’obbligo di omologazione concerne solo il procedimento di produzione o di fabbricazione e non il prodotto stesso, dato che la composizione e la qualità del prodot-to non sono sempre uguali. Il sangue animale completo è imponibile all'aliquota normale. Vi rientra il sangue che con-tiene tutti i componenti naturali del sangue. L’importazione di sangue umano completo è esente da imposta a determinate condizioni . Qualora tali condizioni non siano adempiute, esso è parimenti imponibile all'aliquota normale.
Medicamenti pronti per l’uso per malattie che possono avere esito letale o essere invalidanti, che Swissmedic ha omologato temporaneamente per lo smercio o la dispensazio-ne (art. 9a LATer) o per i quali ha rilasciato un’autorizzazione temporanea dell’uso (art. 9b LATer). Vedi lista di Swissmedic con i principali medicamenti contro le malattie
rare omo-logati temporaneamente (www.swissmedic.ch → Servizi e elenchi → Liste ed elenchi → 3.5. Medicamenti per uso veterinario per malattie potenzialmente letali con omologazione temporanea).
2.8.5 Medicamenti pronti per l’uso non omologati importati in piccole quantità da privati per uso proprio
Ai sensi dell’articolo 49 lettera d OIVA, soggiace all’aliquota ridotta l’importazione di medicamenti non omologati da Swissmedic, ma che possono tuttavia essere importati a determinate condizioni conformemente all’articolo 48 OAMed.
Vi rientrano le importazioni di medicamenti da parte di singole persone (privati), sempre che le seguenti condizioni siano adempiute contemporaneamente:
i medicamenti non omologati da Swissmedic sono importati in piccole quantità necessarie per l’uso proprio da parte della singola persona;
i medicamenti sono confezionati per la vendita al dettaglio.
Sono esclusi:
i medicamenti che contengono organismi geneticamente modificati;
i medicamenti destinati a essere utilizzati su animali da reddito;
i medicamenti immunologici per uso veterinario (vaccini, tossine, sieri); ed espianti standardizzati ai sensi dell’ordinanza sui trapianti (ordinanza sui trapianti; RS 810.211), che sono stati geneticamente modificati.
i medicamenti non omologati che contengono organismi geneticamente modificati e quelli de-stinati a essere utilizzati su animali da reddito nonché quelli immunologici per uso veterinario (vaccini, tossine, sieri).
2.8.6 Medicamenti pronti per l’uso non omologati, importati in piccole quantità da
specialisti
2.8.6.1 Definizioni
Per «specialisti» si intendono:
gli operatori sanitari, ovvero medici, dentisti, veterinari e farmacisti (anche farmacisti ospedalieri; art. 2 lett. j dell’ordinanza sulle autorizzazioni nel settore dei medicamenti [OAMed; RS 812.212.1]);
altre persone ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 lettera b e c.
2.8.6.2 Medicamenti per uso umano non omologati
Ai sensi dell’articolo 49 lettera d OIVA, soggiace all’aliquota ridotta l’importazione di medicamenti non omologati da Swissmedic, ma che possono tuttavia essere importati a determinate condizioni conformemente all’articolo 49 OAMed.
2.8.6.3 Medicamenti per uso veterinario non omologati
Ai sensi dell'articolo 49 lettera d OIVA, soggiace all’aliquota ridotta l’importazione di medicamenti per uso veterinario non omologati da Swissmedic, ma che possono tuttavia essere importati a determinate condizioni conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (OMVet; RS 812.212.27).
2.8.7 Medicamenti importati temporaneamente per l’imballaggio o la rivendita
all’estero Secondo la prassi amministrativa, le sottostanti importazioni di medicamenti non omologati da Swissmedic soggiacciono altresì all’aliquota ridotta. Tale prassi viene accordata benché simili medicamenti non rientrino tra quelli imponibili all’aliquota ridotta di cui all’articolo 49 OIVA.
Medicamenti destinati esclusivamente alla rivendita all’estero, purché l’impresa importa-trice disponga di un’autorizzazione di Swissmedic per la loro importazione ed esportazio-ne.
Medicamenti importati temporaneamente per l’imballaggio da parte di un’impresa in pos-sesso di un’autorizzazione di fabbricazione di Swissmedic.
2.8.8 Medicamenti imponibili all’aliquota normale
L’importazione dei seguenti oggetti soggiace all’aliquota normale:
stupefacenti e sostanze psicotrope;
prodotti cosmetici e igienici;
apparecchi e dispositivi medici, quali ad esempio apparecchi respiratori, siringhe, preser-vativi, protesi, test di gravidanza e per la glicemia, diagnostici in vitro; esclusi i dispositivi medici equiparati alle derrate alimentari giusta la LDerr per quanto riguarda la determina-zione dell’aliquota d’imposta (vedi cifra 2.2.8);
isotopi radioattivi destinati a scopi tecnici;
sangue umano e animale completo; L’importazione di sangue umano intero è esente da imposta a determinate condizioni .
altri preparati e prodotti medicamentosi, nei casi in cui non tutte le condizioni per la con-cessione dell’aliquota ridotta sono adempiute.
2.9 Giornali e riviste stampati senza carattere pubblicitario
2.9.1 Basi legali
Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 9 LIVA i giornali e le riviste stampati senza carattere pubblicitario soggiacciono all’imposta sull’importazione all’aliquota ridotta.
Il Consiglio federale ha definito con maggiore precisione nell’articolo 50 OIVA i giornali e le riviste stampati imponibili all’aliquota ridotta. Secondo tale articolo i giornali e le riviste stampati sono imponibili all’aliquota ridotta se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
sono pubblicati periodicamente, ma almeno due volte all’anno;
servono a informare e a intrattenere;
hanno titolo invariato;
hanno o una numerazione progressiva; e o l’indicazione della data di pubblicazione (è tollerata anche l’indicazione della stagione, p. es. primavera 2018) e della frequenza di pubblicazione;
si presentano esteriormente come giornali o riviste;
non riservano uno spazio preponderante a iscrizioni;
non possiedono carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA.
2.9.2 Spiegazioni
I giornali e le riviste stampati devono presentarsi esteriormente come tali. A differenza dei libri stampati, il numero di pagine non è determinante, ma non possono riservare uno spazio preponderante a iscrizioni.
Se lo stampato non è considerabile né come giornale né come rivista (p. es. perché manca la data di pubblicazione), lo si può eventualmente qualificare come un libro imponibile all’aliquota ridotta (vedi cifra 2.10).
Giornali e riviste stampati con carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA soggiacciono all’aliquota normale.
Ai sensi dell’articolo 52 OIVA uno stampato ha carattere pubblicitario se a livello di contenuti l’intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell’editore o di un terzo che lo sostiene.
Sono considerate terzi che sostengono l’editore:
le persone e le imprese per cui l’editore opera o da questi controllate; o
le altre persone strettamente vincolate all’editore ai sensi dell’articolo 3 lettera h LIVA.
È considerata pubblicità sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli publiredazionali e i comunicati pubblicitari.
La pubblicità non comprende le inserzioni e la pubblicità a favore di terzi indipendenti.
Non possiedono carattere pubblicitario gli stampati senza scopi commerciali pubblicati da parte di organizzazioni assistenziali di pubblica utilità o di altre organizzazioni senza scopo di lucro.
2.9.3 Esempi di giornali e riviste stampati che soggiacciono all’aliquota ridotta
Sono imponibili all’aliquota ridotta, purché siano adempiute tutte le condizioni di cui alla cifra 2.9.1 i seguenti giornali e riviste stampati:
quotidiani e settimanali;
riviste o altri periodici illustrati;
riviste di programmi radiotelevisivi;
giornali e riviste con piccoli avvisi pubblicitari distribuiti da un editore neutrale;
pubblicazioni edite da imprese, destinate esclusivamente al personale d’esercizio
giornali e le riviste con una parte redazionale destinata esclusivamente ai membri di cas-se malati, associazioni, associazioni economiche e professionali nonché organizzazioni politiche, religiose, di utilità pubblica eccetera.
2.9.4 Esempi di stampati che soggiacciono all’aliquota normale
In base al contenuto o alla forma sono imponibili all’aliquota normale ad esempio:
giornali e altre pubblicazioni periodiche con carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA (vedi cifra 2.9.2);
riviste con giochi (p. es. cruciverba, sudoku, parole nascoste ecc);
riviste di club fondate da librai, editori o imprese del settore discografico.
2.10 Libri stampati e altri stampati senza carattere pubblicitario
2.10.1 Basi legali
Secondo l’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettera a numero 9 LIVA, i libri stampati e gli altri stampati senza carattere pubblicitario soggiacciono all’imposta sull’importazione all’aliquota ridotta (giornali e riviste stampati, vedi cifra 2.9).
Il Consiglio federale ha precisato all’articolo 51 OIVA i libri stampati e gli altri stampati (diversi dai giornali e dalle riviste stampati) senza carattere pubblicitario che sono imponibili all’aliquota ridotta. Secondo tale articolo i libri stampati e gli altri stampati sono imponibili all’aliquota ridotta se le seguenti condizioni sono adempite contemporaneamente:
hanno forma di libri, opuscoli o fogli sciolti;
hanno almeno 16 pagine (copertina e pagine vuote incluse), tranne i libri per l’infanzia, le partiture musicali stampate e le parti di stampati a fogli sciolti;
hanno un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informa-tivo, tecnico o scientifico;
non sono destinati ad accogliere iscrizioni o figurine da collezione, eccezion fatta per i libri scolastici e didattici nonché determinati libri per l’infanzia quali i quaderni d’esercizi con illustrazioni accompagnate da testi a carattere complementare e gli album da dipinge-re o colorare contenenti modelli e istruzioni;
non hanno carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA.
2.10.2 Definizione di «stampati»
I prodotti appartenenti a questa categoria devono essere stampati.
Giornali, riviste stampati senza carattere pubblicitario, vedi cifra 2.9;
Giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario, vedi cifra 2.11.
2.10.3 Forma degli stampati
Gli stampati devono avere forma di libri, opuscoli o fogli sciolti. Deve trattarsi di un insieme di fogli stampati, rilegati tra loro da un elemento materiale conferente un’unità fisica, che è pubblicato con un titolo. Tutti i fogli devono essere tenuti insieme solidamente in modo che l’opera possa essere sfogliata.
Gli opuscoli con rilegatura a filo metallico devono essere affrancati almeno una volta nella piega centrale o due volte trasversalmente.
Le opere a fogli sciolti sono da considerare come libri stampati se composti da fogli numerati, disposti progressivamente o sistematicamente e destinati a essere classati in una copertina munita di un sistema a vite, a spirale o ad anelli. L’opera completa deve comprendere almeno 16 pagine e sulla copertina deve apparire il titolo dell’opera. Se l’opera viene fornita in più consegne parziali, la prima fornitura deve comprendere la copertina e una parte dell’opera. Il numero di pagine alla prima consegna, i completamenti periodici e gli adeguamenti non sono rilevanti.
2.10.4 Composizione degli stampati
Lo stampato deve essere composto di almeno 16 pagine (copertina e risguardo inclusi).
Il minimo di 16 pagine non è richiesto per:
i libri stampati per l’infanzia;
le partiture musicali stampate;
• le parti di stampati a fogli sciolti.
Sono considerati libri stampati per l’infanzia, ad esempio:
i libri per l’infanzia con un racconto continuo e numerose immagini illustranti il racconto;
gli album o libri illustrati a contenuto istruttivo o ricreativo per bambini nei quali le immagini sono in primo piano e il testo ha un’importanza secondaria (p. es. libri illustrati che forni-scono le basi dell’alfabeto o del vocabolario);
i libri illustrati con immagini mobili o con immagini che si alzano in rilievo all’apertura del libro;
i libri illustrati con immagini o modelli da ritagliare;
gli album da dipingere o da colorare con informazioni o istruzioni, indipendentemente dal fatto che risultino inutilizzabili dopo averli colorati o avervi incollato delle figure;
gli album contenenti «disegni invisibili», i cui contorni o colori appaiono mediante lo sfre-gamento con una matita o l’inumidimento con un pennello.
Questi libri possono essere stampati su carta, tessuto o altri materiali.
Non sono considerati libri per l’infanzia ad esempio:
i manuali scolastici e d’insegnamento;
i quaderni per gli esercizi e i taccuini bianchi o rigati;
gli album da dipingere o da colorare che non contengono almeno contorni di figure, punti da collegare o modelli da ricopiare;
i diari e le agende, anche se contengono testi e sono destinati prevalentemente ai bambini;
gli album per incollare immagini o figurine da collezione;
cruciverba, sudoku, parole misteriose.
2.10.5 Contenuto degli stampati
Lo stampato deve avere un contenuto religioso, letterario, artistico, ricreativo, educativo, istruttivo, informativo, tecnico o scientifico e non può avere carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA. Il contenuto può consistere in testi, cifre, illustrazioni, note musicali ec-cetera.
2.10.6 Stampati destinati a iscrizioni o immagini
Lo stampato non può essere destinato ad accogliere iscrizioni o figurine da collezione.
Questa disposizione non è applicabile:
ai manuali scolastici;
ai manuali d’insegnamento;
a libri per l’infanzia come o quaderni per gli esercizi con illustrazioni e testi di complemento; o album da dipingere o da colorare con informazioni o istruzioni.
2.10.7 Carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA
Per l’applicazione dell’aliquota ridotta lo stampato non può avere carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA.
Ai sensi dell’articolo 52 OIVA uno stampato ha carattere pubblicitario se a livello di contenuti l’intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell’editore o di un terzo che lo sostiene.
Sono considerati terzi che sostengono l’editore:
le persone e le imprese per cui l’editore opera o da questi controllate; o
le altre persone strettamente vincolate all’editore ai sensi dell’articolo 3 lettera h LIVA.
È considerata pubblicità sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli publiredazionali e i comunicati pubblicitari.
La pubblicità non comprende le inserzioni e la pubblicità a favore di terzi indipendenti.
Non possiedono carattere pubblicitario le pubblicazioni stampate senza scopi commerciali da parte di organizzazioni assistenziali di pubblica utilità o di altre organizzazioni senza scopo di lucro.
2.10.8 Esempi di stampati che soggiacciono all’aliquota ridotta
In base al contenuto sono imponibili all’aliquota ridotta, nella misura in cui adempiano tutte le condizioni formali di cui alla cifra 2.10.1, ad esempio:
libri specializzati quali manuali d’informatica, manuali di bricolage, libri di cucina, istruzioni per lavori a maglia;
istruzioni d’uso, di montaggio e di funzionamento;
i rapporti annuali d’attività, di seminari o congressi nonché pubblicazioni in occasione di feste e anniversari;
gli almanacchi in forma di libro contenenti principalmente articoli redazionali;
i programmi e guide di una manifestazione (culturale, sportiva, commerciale ecc.) princi-palmente destinati ad informare sullo svolgimento dell’evento (orario, luogo, partecipanti, opere culturali previste ecc.), che indichino o no il prezzo del biglietto d’ingresso
le guide per campeggi, per viaggi, per il tempo libero, guide turistiche, culturali e gastronomiche;
le pubblicazioni informative emananti da uffici del turismo ed enti turistici;
i programmi di studio editi da istituti d’insegnamento;
i libri di scuola e testi didattici (destinati altresì a insegnamento a distanza, corsi, semina-ri, studi autodidattici), anche qualora comprendano parti da completare (p. es. manuali d’esercizi);
le opere letterarie, bibliografie, monografie, enciclopedie, dizionari, atlanti, libri liturgici, libretti o partiture di opere musicali o di canto;
le antologie di fotografie o di riproduzioni artistiche, cataloghi di musei e di mostre d’arte, purché non siano principalmente destinati alla vendita delle opere ivi descritte;
i libri fotografici personalizzati (purché la copertina sia corredata del titolo);
pubblicazioni ufficiali e amministrative che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni indirizzano ai cittadini per informare o permettere una presa di posizione. Tra queste pubbli-cazioni rientrano ad esempio messaggi, verbali di dibattiti, atti legislativi, documenti di vo-tazione, informazioni destinate ai nuovi residenti, istruzioni per la dichiarazione delle im-poste;
le direttive sulla stima dei valori di beni, quali ad esempio cataloghi filatelici e numismatici, tariffe Eurotax nonché elenchi di stime di titoli;
gli statuti, i regolamenti e le direttive;
gli elenchi e raccolte, quali ad esempio elenchi di aziende e di settori, indirizzari, elenchi telefonici, raccolta delle decisioni del Tribunale federale, raccolte di leggi, cataloghi di bi-blioteche, così come orari ufficiali.
2.10.9 Esempi di stampati che soggiacciono all’aliquota normale
In base al contenuto o alla forma sono ad esempio imponibili all’aliquota normale: i fogli distesi di un’opera, anche se sono da rilegare, e le relative copertine; gli stampati con meno di 16 pagine, fatta eccezione dei libri per l’infanzia, delle partiture musicali e dei supplementi di stampati a fogli sciolti; gli stampati da completare con iscrizioni e inutilizzabili dopo il primo impiego. Tra questi stampati rientrano, ad esempio, registri, quaderni, libri contabili, riviste di giochi (p. es. pa-role crociate, sudoku, parole misteriose e altri giochi con lettere e numeri) e agende (an-che se corredate di testi, come poesie, proverbi o illustrazioni); stampati in forma di dépliant (p. es. a fisarmonica o a portafoglio) o di schede; gli album che servono per raccogliere fotografie, francobolli eccetera (anche se sono corredati di testi, come poesie, proverbi o illustrazioni); gli album per la raccolta di figurine anche contenenti un racconto progressivo; i manoscritti, anche se composti di almeno 16 pagine (p. es. opere risalenti all’epoca di Gutenberg); i cataloghi e listini dei prezzi ai sensi dell’articolo 52 OIVA (vedi cifra 2.10.7), ad esempio cataloghi di prodotti, di vendita per corrispondenza e all’asta, cataloghi di corsi, prospetti di vacanze, di viaggi e di gastronomia; i programmi stagionali di manifestazioni culturali e sportive con carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA (vedi Ziff. 2.10.7); le carte geografiche, le piante di città eccetera; le raccolte di campioni e collezioni (p. es. tessuti e tappeti); i calendari da parete e da tavolo, a fogli staccabili o rivoltabili;
2.11 Giornali, riviste e libri elettronici senza carattere pubblicitario
2.11.1 Basi legali
Ai sensi dell’articolo 55 capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 25 capoverso 2 lettera abis LIVA, i giornali, le riviste e i libri elettronici senza carattere pubblicitario soggiacciono all’imposta sull’importazione all’aliquota ridotta.
Il Consiglio federale ha precisato nell’articolo 50a OIVA i giornali e le riviste elettronici imponibili all’aliquota ridotta. Secondo tale articolo i giornali e le riviste elettronici sono imponibili all’aliquota ridotta se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati;
sono costituiti prevalentemente da testo o immagini;
svolgono fondamentalmente la stessa funzione di giornali e riviste stampati senza carat-tere pubblicitario secondo l’articolo 50 OIVA (ciò significa che sono periodicamente ag-giornati e forniscono regolarmente informazioni interessanti o servono all’intrattenimento ecc.; vedi cifra 2.9);
non hanno carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA (vedi cifra 2.11.4). Il Consiglio federale ha precisato nell’articolo 51a OIVA i libri elettronici imponibili all’aliquota ridotta. Secondo tale articolo i libri elettronici sono imponibili all’aliquota ridotta se sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:
vengono trasmessi per via elettronica o offerti su supporti di dati;
sono opere singole compiute, costituite prevalentemente da testo o immagini e non inte-rattive;
svolgono fondamentalmente la stessa funzione dei libri stampati senza carattere pubblici-tario secondo l’articolo 51 OIVA (vedi cifra 10.2.10);
non hanno carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA (vedi cifra 2.11.4).
2.11.2 Spiegazioni relative ai giornali e alle riviste elettronici
Rientrano tra i giornali e le riviste elettronici senza carattere pubblicitario anche gli audiogiornali e le audioriviste il cui contenuto riflette in massima parte l’opera originale. Si tratta per esempio dei prodotti destinati a persone ipovedenti.
Le rassegne stampa preparate appositamente per la clientela su supporti di dati sono imponibili all’aliquota normale, a meno che non si tratti soltanto di contenuti personalizzati sulla base di un algoritmo.
I video e i film non sono giornali e riviste elettronici. Se però i video e i film sono integrati nei giornali e nelle riviste elettronici, non è sbagliato assoggettarli all’aliquota ridotta se hanno solo un ruolo secondario.
2.11.3 Spiegazioni relative ai libri elettronici
Rientrano tra i libri elettronici senza carattere pubblicitario anche gli audiolibri il cui contenuto riflette in massima parte l’opera originale nonché le registrazioni audio di opere «spoken word» che possono essere acquistate a pagamento anche in forma di testo. Per contro, le registrazioni di canzoni parlate sono imponibili all’aliquota normale in quanto opere musicali. Lo stesso vale per i radiogrammi, i quali non si limitano alla riproduzione testuale del contenu-to del libro, ma rielaborano e adattano tale contenuto.
I libri elettronici (e-books) imponibili all’aliquota ridotta devono svolgere fondamentalmente la stessa funzione di un libro stampato (e precisamente una funzione educativa e ricreativa). Possono essere arricchiti con altri contenuti («enhanced» o «enriched» e-book), per esempio con un saggio tratto da una lettura dell’autore. Non possono tuttavia essere interattivi. I corsi di lingue online che prevedono esercizi da completare o gli album elettronici da colorare non sono considerati libri elettronici imponibili all’aliquota ridotta in ragione della presenza di interattività. Tuttavia, la presenza di un collegamento verso un sito Internet o la possibilità di cercare una parola in un dizionario non è considerata come interattiva.
Le pubblicazioni su supporti di dati da compilare o creare, come per esempio cruciverba, sudoku, anagrammi o puzzle numerici ma anche agende, soggiacciono all’aliquota normale in ragione della loro interattività.
Soggiacciono all’aliquota normale gli estratti di opere su supporti di dati (non sono opere a sé stante) nonché i video su supporti di dati.
2.11.4 Carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA
Affinché venga applicata l’aliquota ridotta, le riviste, i giornali e i libri elettronici non devono avere carattere pubblicitario ai sensi dell’articolo 52 OIVA.
Ai sensi dell’articolo 52 OIVA le pubblicazioni elettroniche hanno carattere pubblicitario se a livello di contenuti l’intento principale è quello di propagandare le attività commerciali dell’editore o di un terzo che lo sostiene.
Sono considerati terzi che sostengono l’editore:
le persone e le imprese per cui l’editore opera o da questi controllate; o
le altre persone strettamente vincolate all’editore ai sensi dell’articolo 3 lettera h LIVA.
È considerata pubblicità sia la pubblicità diretta, come la pubblicità e le inserzioni, sia quella indiretta, come gli articoli pubbliredazionali e i comunicati pubblicitari. La pubblicità non comprende le inserzioni e le pubblicità a favore di terzi indipendenti.
2.12 Prodotti destinati all’igiene mestruale
Sono considerati prodotti destinati all’igiene mestruale soggetti all’aliquota ridotta:
assorbenti esterni;
proteggi-slip;
assorbenti interni (tamponi);
mutande mestruali;
spugne mestruali;
coppette mestruali.
Gli articoli igienici per l’incontinenza (come proteggi-slip o biancheria intima per incontinenza) oppure i pannolini per adulti e bambini, ad esempio, non sono soggetti all’aliquota ridotta.
3 Composizioni e combinazioni di beni con diverse aliquote d’imposta
Se vengono importate composizioni o combinazioni di beni costituite da beni con diverse ali-quote d’imposta, occorre osservare le basi legali e i regolamenti seguenti:
Prestazione complessiva (art. 52 cpv. 3 LIVA in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 3 LIVA; cifra 5.4.1 R-69-01);
Prestazione principale e prestazione accessoria (art. 52 cpv. 3 LIVA in combinato dispo-sto con l’art. 19 cpv. 4 LIVA; cifra 5.4.2 R-69-01);
Combinazione di beni (art. 52 cpv. 3 LIVA in combinato disposto con l’art. 19 cpv. 2 LIVA; cifra 5.4.3 R-69-01);
Panoramica della prestazione complessiva, della prestazione principale e accessoria nonché delle combinazioni di prestazioni (cifra 5.4.4 R-69-01).
4 Disposizioni transitorie in caso di modifica delle aliquote d’imposta
4.1 In generale
Ai sensi dell’articolo 115 LIVA le disposizioni transitorie sono applicabili per analogia alla modifica delle aliquote d’imposta.
Disposizioni transitorie secondo l’articolo 112 LIVA:
per le importazioni di beni per i quali il debito fiscale è sorto prima dell’entrata in vigore della nuova aliquota è applicabile l’aliquota previgente;
per tutte le importazioni di beni per i quali il debito fiscale è sorto dopo l’entrata in vigore della nuova aliquota è applicabile la nuova aliquota.
In merito alla nascita del debito fiscale vedi articolo 56 capoverso 1 LIVA .
4.2 Importazioni di beni in invii parziali
Gli invii parziali per i quali il debito fiscale è sorto prima dell’entrata in vigore della modifica dell’aliquota d’imposta sono soggetti all’imposta sull’importazione alla vecchia aliquota. Gli invii parziali per i quali il debito fiscale è sorto dopo l’entrata in vigore della modifica sono in-vece soggetti all’imposta sull’importazione alla nuova aliquota.
Se non è possibile attribuire chiaramente a un invio parziale importato le spese per i lavori effettuati sul territorio svizzero o se, al termine dei lavori in Svizzera, l’importo totale dei singoli valori riportati sulle dichiarazioni doganali non coincide con la fattura definitiva per l’intera fornitura (conteggio finale), la rettifica viene effettuata sulla parte di valore più elevata.
Esempio: Werte aufgrund der Zollanmeldung ermittelt:
Gegenstände, bei denen die Einfuhrsteuerschuld zur Zeit der CHF 350'000.- Gültigkeit des bisherigen Steuersatzes entstanden ist Gegenstände, bei denen die Einfuhrsteuerschuld ab Inkraft- CHF 870'000.- treten des neuen Steuersatzes entstanden ist Total der Wertdeklaration CHF 1'220'000.- Definitive Gesamtrechnung (Schlussabrechnung) des Liefe- CHF 1'200'000.- ranten für die werkvertragliche Leistung (Lieferung Gegenstände und Montage- / Einbaukosten) Differenz CHF 20'000.- Nach dem neuen Steuersatz zu besteuernder Wertanteil CHF 850'000.-
Le spese accessorie e altri costi che non sono stati esposti in modo sufficientemente dettagliato da poter essere attribuiti ai singoli beni importati in invii parziali vanno ripartiti proporzionalmente alle quote parte da tassare (dopo un’eventuale correzione). Nel succitato esempio, 35/120 dei costi non attribuibili sono imponibili alla vecchia aliquota, mentre 85/120 a quella nuova.
5 Indicazioni relative alle aliquote d’imposta nella tariffa doganale elettronica Tares
Le indicazioni relative alle aliquote d’imposta nella tariffa doganale svizzera (www.tares.ch) fungono esclusivamente da aiuto per l’imposizione dell’imposta sull’importazione. Esse non possiedono carattere giuridico. Il campo d’applicazione delle voci di tariffa comprende spesso sia beni imponibili all’aliquota ridotta sia beni assoggettati all’aliquota normale. In Tares si fa riferimento a tale situazione soltanto in alcuni casi, ma non in tutti.
I beni che, secondo il diritto dell’imposta sul valore aggiunto, all’atto dell’importazione vanno imposti all’aliquota ridotta sono ammessi dagli uffici doganali a tale aliquota anche quando sono assegnati a una voce di tariffa che, in base alla tariffa d’uso elettronica Tares, comprende esclusivamente beni imponibili all’aliquota normale.