FF 2025 3017
Messaggio concernente la modifica della legge sugli agenti terapeutici
1 Situazione iniziale
La legge federale del 15 dicembre 20001 sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer), nell’intento di tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci, nonché di tutelare i consumatori di agenti terapeutici dall’inganno e di contribuire a un uso conforme allo scopo e moderato degli agenti terapeutici immessi in commercio.
La LATer è entrata in vigore il 1° gennaio 2002. Nel settore dei medicamenti è stata sottoposta a revisione in due tappe in ragione della diversa urgenza:
– con la revisione anticipata della LATer (prima tappa) sono state istituite le basi legali per consentire ai professionisti della salute di assicurare meglio l’approvvigionamento di medicamenti per la cura dei pazienti. La modifica della legge è entrata in vigore, con il relativo diritto d’esecuzione, il 1° ottobre 2010;
– con le modifiche apportate alla LATer nella seconda tappa sono stati migliorati l’accesso ai medicamenti e le condizioni quadro per la ricerca e l’industria. Le modifiche sono entrate in vigore, con il relativo diritto d’esecuzione, il 1° gennaio 2019 e il 1° gennaio 2020.
La LATer è stata successivamente sottoposta a un’ulteriore ampia revisione nel contesto dell’allineamento del diritto svizzero in materia di dispositivi medici ai regolamenti (UE) 2017/745 (Medical Device Regulation MDR2) e 2017/746 (In Vitro Diagnostic Regulation IVDR3). L’obiettivo di questo adeguamento, entrato in vigore il 26 maggio 2021, era incrementare la sicurezza e l’efficacia dei dispositivi medici, e aumentare così la protezione dei pazienti analogamente all’UE.
Il Parlamento e il Consiglio federale hanno ora nuovamente ravvisato una necessità di agire. I disciplinamenti vigenti della LATer devono essere integrati con disposizioni concernenti i medicamenti per terapie avanzate, in linea con la legge federale dell’8 ottobre 20044 concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule (legge sui trapianti). Si vuole inoltre migliorare la sicurezza della terapia farmacologica per i pazienti all’emissione della prescrizione e durante l’intero processo farmacologico con un maggiore ricorso a strumenti digitali. Infine, nel settore dei medicamenti per uso veterinario deve essere creata la maggiore equivalenza possibile con il diritto dell’UE in materia, ossia il regolamento (UE) 2019/65, per evitare ostacoli al commercio e prevenire lo sviluppo di resistenze ai principi attivi antimicrobici. Con le disposizioni concernenti i medicamenti per terapie avanzate si garantisce l’accesso al mercato delle terapie avanzate nella medicina veterinaria. Questi sono gli aspetti affrontati con il presente disegno di revisione. Si coglie inoltre l’occasione per apportare singoli adeguamenti specifici rivelatisi necessari nella prassi d’esecuzione.
Le misure previste con la presente modifica della LATer tengono conto dei progressi scientifici e delle nuove tecnologie, promuovono la digitalizzazione di importanti processi nel settore sanitario e aumentano così la qualità dell’assistenza sanitaria e la sicurezza della terapia farmacologica. In questo modo, contribuiscono all’attuazione della strategia del Consiglio federale Sanità20306 e del Piano direttore della Confederazione per il rafforzamento della ricerca e della tecnologia in biomedicina.
1.1 Necessità di agire e obiettivi
1.1.1 Medicamenti per terapie avanzate
Contesto scientifico
I nuovi progressi scientifici nella biomedicina hanno portato allo sviluppo di svariate opzioni terapeutiche, riunite nella categoria dei «medicamenti per terapie avanzate» (a livello internazionale è usato l’inglese advanced therapy medicinal products [ATMP]). Questa categoria non costituisce tuttavia un’unità omogenea. I singoli prodotti si differenziano infatti anche fortemente tra loro, sia nel meccanismo d’azione sia nella biologia. I medicamenti per terapie avanzate spesso contengono cellule o tessuti vivi sottoposti a procedimenti biotecnologici oppure sono costituiti da essi. Si contraddistinguono dunque per un’elevata complessità nella fabbricazione e nell’uso. Le cellule o il tessuto impiegati sono sovente prelevati da un paziente, sottoposti a manipolazione in laboratorio e somministrati nuovamente alla stessa persona. Un altro gruppo di medicamenti comprende invece quelli contenenti specifici acidi nucleici decisivi per l’efficacia o da essi costituiti.
Lo sviluppo di medicamenti per terapie avanzate ha un forte carattere sperimentale e di frequente ha origine nell’ambiente della ricerca accademica. Dato che i medicamenti per terapie avanzate sono spesso sviluppati per il trattamento di malattie rare, e sono dunque fabbricati per determinati pazienti oppure in piccole quantità, per molto tempo sono stati di scarso interesse per la maggior parte delle classiche grandi industrie farmaceutiche. Ancora oggi in realtà sono sviluppati perlopiù in piccole e medie imprese biotecnologiche, sovente spin-off di istituti di ricerca universitari.
Tra tante differenze, i medicamenti per terapie avanzate hanno un aspetto in comune, ossia la loro innovatività, che esige condizioni quadro regolatorie speciali e al contempo il più possibile uniformi. L’innovatività di questi preparati si esprime soprattutto a livello di sviluppo, fabbricazione, omologazione e sorveglianza. Per lo sviluppo in ambiti con un elevato fabbisogno medico ma numero ridotto di pazienti, per esempio, gli studi necessari sono in genere eseguiti solo con pochi pazienti, il che complica la presentazione dell’evidenza clinica richiesta e impone adeguamenti al disegno dello studio. Talvolta, in casi simili l’omologazione può essere rilasciata soltanto per un tempo determinato. Ciò significa che è vincolata a oneri particolari che richiedono al titolare dell’omologazione di rilevare e presentare, dopo il rilascio dell’omologazione, ulteriori dati relativi all’efficacia e alla sicurezza (conditional approval). Inoltre, soprattutto con determinati approcci terapeutici cellulari, il procedimento di fabbricazione, solitamente a più stadi, è ancora più complesso e oneroso che per altri medicamenti biologici (da un lato deve essere prodotto il vettore per il trasferimento genico, dall’altro le cellule adatte devono essere modificate mediante trasferimento genico ex vivo). Poiché al momento dell’omologazione di un medicamento per terapie avanzate in genere poco si sa sull’utilità concreta per il paziente e sugli effetti a lungo termine, in questo settore assume un’importanza particolare anche la farmacovigilanza, il che implica che per mezzo di misure appropriate deve essere assicurato che i dati concernenti il trattamento e la sicurezza siano documentati e analizzati a lungo termine (p. es. obbligo di tenere un registro). Già questi esempi rendono palese che le particolarità di questa categoria di medicamenti necessitano di un adeguamento delle norme vigenti concepite per i medicamenti «classici». Benché finora siano stati omologati solo pochi preparati, è indispensabile chiarire le condizioni quadro regolatorie speciali concernenti i medicamenti per terapie avanzate, considerato che nello sviluppo clinico il numero di questi prodotti è da anni in continuo aumento.
Questi sviluppi scientifici e la conseguente domanda da parte dei titolari di omologazioni hanno indotto l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic) a istituire, il 1° gennaio 2022, la divisione Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP), la quale è responsabile, tra l’altro, del monitoraggio normativo e scientifico dei medicamenti per terapie avanzate nel settore della medicina umana. Accanto all’attività nel settore delle omologazioni, essa promuove la ricerca e lo sviluppo in questo campo, oltre a offrire consulenza scientifica e procedurale (Scientific Advice/Pre-Submission Meetings).7
Nel settore dei medicamenti per uso veterinario è particolarmente importante emanare disposizioni specifiche per i medicamenti per terapie avanzate nella misura in cui occorra tenere conto anche dei medicinali veterinari per terapie innovative (novel therapy veterinary medicinal products) di cui al regolamento (UE) 2019/6 nonché degli sviluppi attualmente noti.
Sul piano materiale, questo è in linea anche con l’interpellanza Müller Leo 22.4461 «Advanced Therapy Medicinal Products per gli animali. Non ostacolare le innovazioni» del 15 dicembre 2022, nella quale si sottolinea l’importanza di creare nel diritto in materia di agenti terapeutici le basi legali per l’omologazione in Svizzera di nuove forme terapeutiche nel settore veterinario. Grazie ai continui progressi nello sviluppo di medicamenti per terapie avanzate, si possono prevedere ulteriori approcci terapeutici anche nel settore veterinario. L’istituzione delle necessarie basi legali in questo settore è considerata fondamentale sia dal punto di vista della politica sanitaria, sia dal punto di vista della Svizzera come polo dell’innovazione. Nel suo parere del 15 febbraio 2023, il Consiglio federale dichiara che nel quadro della presente modifica della LATer va introdotta e definita l’espressione «medicamenti per terapie avanzate».
Inquadramento giuridico attuale
Indipendentemente dal suesposto progresso scientifico, la necessità di agire deriva soprattutto anche dalla legislazione vigente, illustrata di seguito.
Diversamente che nell’UE (v. n. 3.1), in Svizzera i medicamenti per terapie avanzate non soggiacciono a un disciplinamento legale uniforme né costituiscono una categoria di medicamenti a sé stante. In linea di principio, la gestione sul piano normativo di un preparato che nell’UE è classificato come «medicinale per terapie avanzate» dipende da ciò che è considerato dalla legislazione svizzera, se un «prodotto di terapia genica» o un «espianto standardizzato». La legislazione svizzera non fornisce una definizione di «prodotto di terapia genica», l’articolo 22 capoverso 1 dell’ordinanza del 20 settembre 20138 sulle sperimentazioni cliniche (OSRUm) si limita a spiegare che una «terapia genica» consiste nell’introduzione di «informazioni genetiche nelle cellule somatiche». Questa lacuna regolatoria causa talvolta problemi di interpretazione e malintesi quando si tratta di classificare i vaccini a base di acidi nucleici (p. es. il vaccino anti-COVID‑19 a mRNA) o gli oligonucleotidi di sintesi (p. es. siRNA), che la scienza non considera terapie geniche.
Nella terapia genica classica, sequenze specifiche di acido nucleico ricombinante sono inserite in determinate cellule nell’intento di ottenere un effetto terapeutico. Nella sua linea guida in materia9, Swissmedic ha ripreso la definizione dal diritto dell’UE e l’ha applicata in modo corrispondente alla propria prassi d’esecuzione. Negli ultimi 20 anni si è visto che, per i prodotti di terapia genica, la Svizzera si dota in linea di principio degli stessi requisiti regolatori dell’UE. La riformulazione nella LATer della definizione di «medicamenti per terapie avanzate» non cambierà nulla in questo senso nemmeno in futuro.
Per i prodotti di terapia genica, si distingue tra metodi in vivo ed ex vivo. Nella terapia genica in vivo gli acidi nucleici terapeutici trasferibili sono introdotti mediante l’uso di vettori direttamente nel corpo del paziente, mentre nella terapia genica ex vivo gli acidi nucleici terapeutici sono trasferiti in vitro nelle cellule o nei tessuti prima di essere introdotti nel corpo del paziente. Poiché la loro fabbricazione costituisce una «manipolazione rilevante» ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera d dell’ordinanza del 16 marzo 200710 sui trapianti, in Svizzera i prodotti di terapia genica ex vivo sono considerati anche espianti standardizzati. A seconda che si tratti di cellule corporee o gameti, si parla di terapia genica somatica o di terapia genica germinale. Quest’ultima in Svizzera è vietata dalla Costituzione federale (art. 119 cpv. 2 lett. a Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 199911 [Cost.]).
Con l’articolo 2 capoverso 1 lettera c LATer vigente, la terapia genica somatica è integralmente assoggettata alla LATer. Ciò significa che alla fabbricazione, all’omologazione e alla sorveglianza del mercato in riferimento ai medicamenti per terapia genica, ossia ai prodotti di terapia genica in vivo, si applicano esattamente le stesse prescrizioni legali vigenti per qualsiasi altro medicamento. In effetti, nel secondo semiperiodo della disposizione in questione, il legislatore ha accordato al Consiglio federale la facoltà di emanare disposizioni speciali in merito a una categoria di preparati al fine di tenere conto di nuove possibilità terapeutiche che al momento dell’elaborazione della LATer potevano non essere ancora note. Tuttavia, negli oltre 20 anni trascorsi dall’entrata in vigore della LATer, il Consiglio federale non se ne è mai avvalso. Attualmente in Svizzera sussiste dunque in linea di principio pochissimo spazio di manovra per tenere conto delle particolarità di queste opzioni terapeutiche innovative, soprattutto in riferimento ai medicamenti per terapia genica. È tuttavia emerso che i prodotti a base di acidi nucleici utilizzati nell’ambito della terapia genica somatica sono già inclusi nel termine «medicamenti», rispettivamente nella nuova espressione «medicamenti per terapie avanzate».
Gli espianti standardizzati sono prodotti a base di tessuti o cellule (incluse le cellule staminali) sottoposti a una manipolazione rilevante oppure destinati a svolgere nel ricevente una funzione diversa da quella svolta nel donatore (art. 2 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza sui trapianti). La fabbricazione di espianti standardizzati è da molti punti di vista equivalente a quella di determinati medicamenti biologici (in particolare sangue e prodotti del sangue). Assoggettare l’impiego di espianti standardizzati agli stessi meccanismi di controllo applicati all’impiego di tali medicamenti è pertanto giustificato. Per questo motivo, l’articolo 49 della legge sui trapianti equipara «per analogia» gli espianti standardizzati ai medicamenti, ciò significa che oltre alle disposizioni della legislazione sui trapianti è applicabile tutta una serie di disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici. In particolare, le aziende che fabbricano o procurano espianti standardizzati devono disporre di un’autorizzazione rilasciata da Swissmedic e prima di essere immessi in commercio o impiegati sui pazienti, gli espianti standardizzati devono essere omologati da Swissmedic. Dai materiali legislativi non si evince che cosa concretamente significhi applicare «per analogia» la LATer agli espianti standardizzati. Nella prassi d’esecuzione è tuttavia emerso che, per l’attuazione dei requisiti posti dal diritto in materia di agenti terapeutici, le particolarità degli espianti standardizzati richiedono adeguamenti mirati. Questo vale in particolare per la loro omologazione: il tipo e la quantità dei dati analitici, non clinici e clinici necessari per provare la qualità, la sicurezza e l’efficacia andrebbero di volta in volta stabiliti in considerazione delle caratteristiche biologiche e funzionali specifiche di questi prodotti. L’applicabilità «per analogia» delle disposizioni della legislazione sugli agenti terapeutici prevista dal legislatore nell’articolo 49 della legge sui trapianti va accolta in linea di principio con favore, in quanto accorda a Swissmedic la massima flessibilità nella sorveglianza dei diversi aspetti dell’impiego degli espianti standardizzati, per garantire che ciò avvenga in modo appropriato. Ma al contempo emerge anche il problema che questa flessibilità possa compromettere la certezza del diritto, considerato che per i destinatari delle disposizioni di legge non è sempre chiaro in quali casi e in quale misura si possa derogare dai requisiti legali applicabili ai medicamenti classici. La revisione in corso della legge sui trapianti12 prevede correzioni specifiche, con le quali tuttavia volutamente non si istituisce un quadro giuridico completo e trasparente riferito ai medicamenti per terapie avanzate (v. al proposito anche quanto esposto al n. 4.1.1). Per concludere, nel complesso si può quindi affermare che la presente revisione è in grado di apportare certezza del diritto nelle condizioni quadro.
Infine, va segnalato che attualmente a livello federale non esistono disciplinamenti legali per gli espianti standardizzati per uso veterinario e che i prodotti in questione non possono al momento essere omologati da Swissmedic.
1.1.2 Digitalizzazione graduale nel settore della prescrizione, della dispensazione e dell’uso di agenti terapeutici
La strategia di politica sanitaria del Consiglio federale 2020–203013 adottata il 6 dicembre 2019 dal Consiglio federale stabilisce nuove priorità di politica sanitaria. Una delle sfide più urgenti riguarda la trasformazione tecnologica e digitale. La digitalizzazione come parte della trasformazione tecnologica influenzerà durevolmente l’evoluzione del settore sanitario nei prossimi anni. Essa svolge un ruolo cardine nel settore sanitario e deve essere ulteriormente rafforzata. La politica ha così incaricato con diversi interventi parlamentari il Consiglio federale di promuovere la digitalizzazione anche nel campo della sicurezza della terapia farmacologica (v. n. 1.4). Con l’adempimento di questi interventi si intende contribuire alla promozione della digitalizzazione nel settore sanitario e al raggiungimento degli obiettivi fissati nella strategia 2020–2030 del Consiglio federale.
Va per esempio introdotto l’obbligo del formato elettronico per due documenti rilevanti per il trattamento (prescrizione e piano farmacologico). Esistono svariate possibilità per metterli a disposizione dei pazienti. La cartella informatizzata del paziente (CIP) rappresenta una soluzione adeguata per la raccolta e la trasmissione dei dati.
Excursus sulla CIP: la CIP è da un lato utile al paziente, che in qualsiasi momento può accedere a questa raccolta dei suoi dati medici più importanti. Dall’altro, migliora lo scambio di informazioni tra i professionisti della salute. Non si tratta di un sistema primario per documentare il trattamento medico come un sistema d’informazione di una clinica o un sistema d’informazione sui pazienti di uno studio medico, bensì di un sistema secondario nel quale sono archiviate le informazioni rilevanti per il proseguimento del trattamento con altri professionisti della salute. Con l’introduzione nella CIP della «cartella farmacologica informatizzata» si intende mettere a disposizione di tutti i professionisti della salute coinvolti nel percorso di cura e dei pazienti dati strutturati in modo uniforme (formati di scambio) riguardanti l’evolversi della terapia farmacologica. I formati di scambio consentono uno scambio di dati semplice e senza discontinuità tra i diversi sistemi d’informazione dei professionisti della salute. Per esempio, se il paziente ha loro accordato i diritti d’accesso, i medici coinvolti nel percorso di cura possono visualizzare nella CIP il piano farmacologico e, al termine della consultazione, archiviarvi nuovamente la versione aggiornata.
Per il piano farmacologico, il 1° giugno 2023 è stato introdotto il formato di scambio «Medication Card document» (allegato 4 dell’ordinanza del DFI del 22 marzo 201714 sulla cartella informatizzata del paziente). Un anno più tardi, sono state istituite le basi legali per utilizzare il formato di scambio «Medication Prescription document» per la prescrizione elettronica15. L’utilizzo di questi formati di scambio comporta diversi vantaggi per tutti i partecipanti allo scambio di informazioni concernenti la terapia farmacologica. È un primo ma importante passo verso la standardizzazione dello scambio nazionale di questo tipo di informazioni e la creazione di una base per l’interoperabilità tramite dati strutturati su questo tipo di terapia. Con la definizione di uno standard comune si garantisce che tutti gli interessati, pazienti inclusi, abbiano accesso a informazioni uniformi, a beneficio della sicurezza dei pazienti16.
I requisiti e gli obblighi legati all’utilizzo della CIP non sono parte della presente revisione della LATer, ma sono definiti tramite la legge federale del 19 giugno 201517 sulla cartella informatizzata del paziente (LCIP). Con l’ampia revisione, attualmente in corso in parallelo, della LCIP si intendono inoltre attuare diverse misure volte a promuovere la diffusione e l’utilità della CIP.
Infine, quale ulteriore strumento volto alla riduzione degli errori nella terapia farmacologica pediatrica, in futuro negli ospedali sarà dichiarato obbligatorio, nel contesto della prescrizione, della dispensazione e dell’uso, il ricorso a sistemi elettronici per il calcolo del dosaggio di medicamenti.
Prescrizione elettronica per agenti terapeutici
La mozione Müller Damian 20.3209 «Ricetta elettronica per agenti terapeutici. Migliore qualità e maggiore sicurezza dei pazienti» del 4 maggio 2020 incarica il Consiglio federale di creare le basi legali affinché le ricette per agenti terapeutici possano essere rilasciate e trasmesse digitalmente nel quadro del processo farmacologico elettronico. Per chi lo desidera, questa possibilità è data già oggi, le pertinenti basi legali figurano nel diritto in materia di agenti terapeutici. Se però tutte le prescrizioni devono essere emesse soltanto per via elettronica, allora occorre introdurre un obbligo in tal senso per i medici, come chiesto nella mozione Sauter 20.3770 «Introduzione della prescrizione medica in formato digitale» del 18 giugno 2020. Quest’ultima chiede infatti che i medici siano tenuti a emettere le prescrizioni per agenti terapeutici in formato digitale al fine di assicurarne la trasmissione senza discontinuità e la leggibilità, ridurre le fonti di errori, escludere la falsificazione e l’utilizzazione ripetuta non autorizzata del documento, e aumentare così la sicurezza dei pazienti.
In adempimento della mozione Müller Damian 20.3209 «Ricetta elettronica per agenti terapeutici. Migliore qualità e maggiore sicurezza dei pazienti» e in considerazione del corrispondente ulteriore obbligo richiesto dalla mozione Sauter 20.3770 «Introduzione della prescrizione medica in formato digitale», con la presente modifica si procede al necessario adeguamento delle basi legali. I requisiti dei sistemi utilizzati per emettere le prescrizioni e riceverle per dispensare i medicamenti prescritti saranno definiti a livello di ordinanza.
Piano farmacologico per rafforzare la sicurezza dei pazienti
La mozione Stöckli 18.3512 «Diritto a un piano di trattamento farmacologico per una maggiore sicurezza dei pazienti» del 13 giugno 2018 incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento una base giuridica che conferisca ai pazienti il diritto di ricevere in formato cartaceo o elettronico un piano di trattamento farmacologico in caso di assunzione parallela di almeno tre medicamenti.
L’obiettivo indicato nella motivazione è l’aumento della sicurezza dei pazienti: nei pazienti con una politerapia (assunzione parallela di più medicamenti ad azione sistemica), un piano farmacologico consente di controllare meglio le possibili interazioni tra medicamenti e i conseguenti possibili effetti collaterali e, in generale, di prevenire errori nella terapia farmacologica.
Il 14 settembre 2023 è stata trasmessa al Consiglio federale la mozione Stöckli 21.3294 «Elaborare e gestire piani di trattamento farmacologico per migliorare la qualità e la sicurezza della terapia dei pazienti con polimorbilità» del 18 marzo 2021. La mozione ha le stesse finalità, ma chiede maggiori dettagli e ulteriori obblighi per la compilazione e la gestione del piano di trattamento farmacologico. Quando dispensano o somministrano medicamenti delle categorie A–D potenzialmente rischiosi o che possono avere effetti indesiderati, i professionisti della salute devono essere tenuti a svolgere e documentare una riconciliazione farmacologica nonché a compilare o aggiornare un piano di trattamento farmacologico. Di conseguenza, il diritto a un piano di trattamento farmacologico richiesto nella mozione Stöckli 18.3512 «Diritto a un piano di trattamento farmacologico per una maggiore sicurezza dei pazienti» diviene obsoleto. I nuovi obblighi richiesti devono essere attuati nell’ambito della presente revisione.
Attualmente, sono soprattutto i servizi Spitex, i medici di famiglia e, durante un ricovero ospedaliero, i professionisti della salute a compilare un piano farmacologico (la FMH ha riepilogato in una scheda le indicazioni a cui i medici devono attenersi se ne utilizzano uno18). Mancano tuttavia un formato uniforme, una procedura standardizzata e una ripartizione delle responsabilità, con la conseguenza che oggi i piani farmacologici spesso non sono completi. Il disegno affronta questi problemi. Oltre ai medici, ora anche altre persone autorizzate a dispensare e usare medicamenti devono essere tenute a compilare un piano farmacologico. La compilazione e l’aggiornamento devono avvenire esclusivamente in forma elettronica. I requisiti relativi all’interoperabilità dei sistemi utilizzati per compilare e aggiornare i piani farmacologici saranno definiti a livello di ordinanza.
Inoltre la mozione chiede che per la dispensazione o la somministrazione di un medicamento sia svolta una riconciliazione farmacologica e la si documenti per evitare errori nel trattamento farmacologico, come per esempio doppie prescrizioni, errori di dosaggio o interazioni tra medicamenti. La riconciliazione farmacologica è già stata introdotta in vari ospedali in Svizzera come ulteriore misura per aumentare la sicurezza dei pazienti, in particolare nelle interfacce del sistema sanitario (tra regime ambulatoriale e stazionario)19.
Aumento della sicurezza dei medicamenti in pediatria
Nella prassi quotidiana, la terapia farmacologica dei bambini costituisce una sfida importante. Poiché solo pochi medicamenti sono omologati specificamente per loro, in pediatria si ricorre regolarmente a soluzioni off-label (medicamenti privi di omologazione per l’uso nel settore pediatrico). Secondo uno studio d’osservazione svolto in una clinica pediatrica svizzera, la metà delle prescrizioni non corrispondeva alle condizioni dell’omologazione20. Per aumentare la sicurezza della terapia farmacologica, oltre a incentivare una più frequente omologazione di medicamenti adatti ai bambini, nel 2018 nella LATer è stata creata pure una base legale che consente la gestione di una banca dati nazionale per l’uso dei medicamenti in pediatria, con raccomandazioni di dosaggio armonizzate per tutta la Svizzera.
I dosaggi errati continuano a figurare tra le cause di errore più frequenti nella terapia farmacologica, anche per via della complessità del calcolo individuale del dosaggio in funzione di parametri come età, peso e superficie corporea.
La mozione Stöckli 19.4119 «Aumentare la sicurezza dei medicamenti in pediatria riducendo gli errori nella terapia farmacologica grazie alla e‑Health» del 24 settembre 2019 incarica il Consiglio federale di adottare le seguenti misure volte ad aumentare la sicurezza dell’uso dei medicamenti destinati ai bambini: dichiarare vincolante l’impiego di strumenti di supporto alle decisioni cliniche basati sull’e‑Health, al fine di evitare errori di dosaggio perlomeno nel settore ospedaliero e nelle farmacie pubbliche (n. 1) nonché prendere in considerazione i costi che ne conseguono nel calcolo delle tariffe (n. 2). Già nel suo parere del 13 novembre 2019 il Consiglio federale si era dichiarato disposto ad attuare in maniera progressiva il numero 1 della mozione. Con la presente revisione si introduce l’obbligo per il settore stazionario. Sempre nel suo parere, il Consiglio federale aveva affermato che i costi supplementari eventualmente comportati dall’attuazione della mozione potrebbero essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe, nella misura in cui fossero necessari per fornire le prestazioni. Il Consiglio federale non ritiene quindi necessario adeguare la legge federale del 18 marzo 199421 sull’assicurazione malattie (LAMal).
Già oggi in pediatria vengono impiegati sistemi elettronici per il calcolo del dosaggio dei medicamenti (di seguito CDSS, dall’inglese clinical decision support system) richiamabili per esempio online22. L’FDA (Food and Drug Administration, l’agenzia statunitense che disciplina i prodotti alimentari e farmaceutici) definisce i CDSS come sistemi che mettono a disposizione di professionisti della salute e pazienti conoscenze e informazioni individuali. Questi dati possono essere selezionati con filtri intelligenti e presentati nei momenti opportuni per migliorare in modo mirato la salute e la qualità dell’assistenza23. In merito alle misure volte a migliorare i trattamenti pediatrici, nelle pubblicazioni scientifiche internazionali il ricorso a un CDSS al momento della prescrizione è sempre citato come uno degli strumenti più importanti24.
Per ridurre gli errori nella terapia farmacologica pediatrica – e così la morbilità e la mortalità dovute a eventi evitabili – va dichiarato in linea di principio vincolante l’utilizzo di CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti nelle strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari.
1.1.3 Medicamenti per uso veterinario: ampia equivalenza con il diritto dell’UE
Con l’allineamento del diritto svizzero in materia di medicamenti per uso veterinario a quello nuovo dell’UE si intende in particolare evitare nuovi ostacoli al commercio e garantire l’accesso al mercato delle terapie avanzate nella medicina veterinaria.
L’UE ha rielaborato e modernizzato il proprio disciplinamento nel settore dei medicamenti per uso veterinario. Il 27 gennaio 2019 sono entrati in vigore i due nuovi regolamenti seguenti, che sostituiscono le direttive UE anteriori:
– regolamento (UE) 2019/6 relativo ai medicinali veterinari25;
– regolamento (UE) 2019/4 relativo ai mangimi medicati26.
Entrambi sono applicabili in tutti i Paesi dell’UE dal 28 gennaio 2022. L’UE ha così emanato prescrizioni armonizzate che trovano applicazione diretta in tutti gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda l’autorizzazione, la fabbricazione, l’importazione, l’esportazione, la dispensazione e l’uso di medicamenti per uso veterinario. Nell’UE è stata inoltre creata una banca dati dedicata all’autorizzazione e alla sorveglianza del mercato. Gli aspetti contenutistici e procedurali sono disciplinati con diversi atti d’esecuzione e atti delegati. Le nuove disposizioni sono rilevanti per la Svizzera nell’ottica della sicurezza dell’approvvigionamento e dell’Accordo del 21 giugno 199927 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo CH-UE; cfr. allegato 11) nonché per considerazioni di politica commerciale.
Per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di medicamenti per uso veterinario in Svizzera e per il mantenimento della capacità di esportazione verso l’UE di animali e prodotti di origine animale, è necessario adeguare il diritto svizzero. Vista la complessità dei nuovi regolamenti UE, si procede a tappe.
Con un pacchetto di revisioni anticipato urgente sono stati apportati a livello di ordinanza gli adeguamenti volti a coprire la necessità di agire più urgente, che riguardava in particolare i settori dell’omologazione di medicamenti (variazioni), dell’autorizzazione (buona pratica di distribuzione) e della sorveglianza del mercato (gestione dei segnali). Gli adeguamenti sono entrati in vigore il 28 gennaio 2022, in contemporanea con le disposizioni dell’UE.
In una seconda tappa, con la modifica dell’ordinanza del 18 agosto 200428 sui medicamenti veterinari (OMVet), è stato vietato o limitato nella medicina veterinaria il ricorso a determinati antibiotici, il cui uso va riservato alla medicina umana (modifica entrata in vigore il 1° aprile 2023).
Con la presente modifica di legge si intendono creare ora le necessarie basi legali per ulteriori allineamenti al diritto dell’UE in materia di medicamenti per uso veterinario, come riportato nel parere del 22 maggio 2019 del Consiglio federale in risposta all’interpellanza Müller-Altermatt Stefan 19.3206 «Sicurezza dell’approvvigionamento e certezza del diritto nel settore dei medicinali veterinari» del 21 marzo 2019.
Le novità nel diritto dell’UE in materia di medicamenti per uso veterinario sono rilevanti per la Svizzera dai punti di vista elencati qui di seguito.
Importazione di medicamenti per uso veterinario dall’UE: la Svizzera dipende dal mercato europeo per il proprio approvvigionamento: più dell’80 per cento dei medicamenti per uso veterinario omologati in Svizzera è prodotto nell’UE. È dunque importante che il disciplinamento svizzero in materia sia il più possibile equivalente a quello dell’UE e che i titolari di un’autorizzazione non debbano, nel limite del possibile, soddisfare ulteriori requisiti per ottenere l’omologazione svizzera (nessuno swiss finish, nel limite del possibile). In questo modo si vogliono anche evitare inutili ritiri dal mercato o aumenti di prezzo dei medicamenti per uso veterinario in Svizzera rispetto all’UE.
Riduzione di resistenze: oltre a quelle agli antibiotici, si sono dimostrate un problema crescente anche le resistenze ad altri principi attivi antimicrobici. Il nuovo regolamento (UE) 2019/6, accanto agli obblighi e alle misure riferiti agli antibiotici, ne include di più completi in riferimento agli antimicrobici. È definita «antimicrobico» qualsiasi sostanza con un’azione diretta sui microrganismi, utilizzata per il trattamento o la prevenzione di infezioni o malattie infettive, che comprende gli antibiotici, gli antivirali, gli antimicotici e gli antiprotozoari. Le misure volte a ridurre le resistenze ai principi attivi antimicrobici devono essere gestite su scala globale per raggiungere l’effetto auspicato.
Importanza per la politica commerciale: poiché il regolamento (UE) 2019/6 prevede il divieto d’importazione da Paesi terzi di animali trattati con determinati principi attivi antimicrobici riservati al trattamento per uso umano (rispettivamente dei prodotti di tali animali) e l’impiego di medicamenti per uso veterinario non è disciplinato nell’Accordo agricolo CH-UE, in questo settore la Svizzera è considerata dall’UE un Paese terzo. In merito alle importazioni, l’UE ha stabilito che il divieto di usare principi attivi antimicrobici riservati al trattamento per uso umano si applica per analogia agli operatori in Paesi terzi relativamente agli animali o ai prodotti di origine animale esportati da detti Paesi terzi nell’Unione. Per evitare ostacoli al commercio con l’UE, la Svizzera deve assicurare che i requisiti citati siano soddisfatti. Per le importazioni deve disporre di disciplinamenti corrispondenti a quelli dell’UE per gli animali e i prodotti di origine animale provenienti da Paesi terzi al fine di poter continuare a esportare animali e prodotti di origine animale verso l’UE; questo vale sia per la produzione interna sia per l’importazione di animali e prodotti di origine animale da Paesi terzi. In Svizzera, l’uso di antibiotici e sostanze analoghe per aumentare le prestazioni degli animali è disciplinato nella legge del 29 aprile 199829 sull’agricoltura (LAgr) e il ricorso a principi attivi antimicrobici riservati al trattamento di determinate infezioni nell’uomo nell’OMVet. Sono state inoltre elaborate regolamentazioni per l’importazione di animali e prodotti di origine animale da Paesi terzi. Disciplinamenti speciali con limitazioni delle esportazioni verso l’UE sarebbero difficilmente realizzabili.
Riduzione dell’onere per i titolari di omologazioni: in futuro, anche in Svizzera l’omologazione di medicamenti per uso veterinario sarà a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di un’omologazione temporanea secondo l’articolo 9a LATer oppure ragioni di protezione della salute degli animali, degli esseri umani oppure dell’ambiente non richiedano un’omologazione a tempo determinato. L’allineamento della durata dell’omologazione svizzera a quella dell’UE consente di evitare uno swiss finish e ridurre l’onere amministrativo.
1.1.4 Necessità di rivedere altre leggi
Legge sulla medicina della procreazione
In seguito al disciplinamento dell’impiego di cellule staminali embrionali esclusivamente come medicamento per terapie avanzate, la riserva riguardante la conservazione di embrioni in vitro di cui nella legge del 19 dicembre 200330 sulle cellule staminali (LCel) e nella legge 18 dicembre 199831 sulla medicina della procreazione (LPAM) deve essere integrata con la riserva di cui nella LATer.
Legge sui trapianti
La legge sui trapianti disciplina l’impiego di organi, tessuti e cellule a scopi di trapianto. Attualmente rientrano in questo disciplinamento anche gli espianti standardizzati. Con la presente modifica della LATer, i prodotti finora disciplinati come espianti standardizzati nella legge sui trapianti sono ora definiti come medicamenti per terapie avanzate. Nella legge sui trapianti vigente, per gli espianti standardizzati si rimanda alle disposizioni della LATer e questo nella prassi ha creato incertezze. L’applicabilità della legge sui trapianti e i rimandi alla LATer per gli espianti standardizzati sono stati pertanto verificati e, dove necessario, adeguati (cfr. art. 2a della modifica del 29 settembre 202332 della legge sui trapianti del Consiglio federale [n‑legge sui trapianti 2023]).
Come già spiegato nel messaggio del 15 febbraio 202333 concernente la modifica della legge sui trapianti, la trasposizione degli espianti standardizzati nella LATer è stata esaminata. Il risultato è che ora si intende creare − analogamente al diritto dell’UE − un disciplinamento per i medicamenti per terapie avanzate. Gli espianti standardizzati saranno considerati parte di questi ultimi e disciplinati esclusivamente nella LATer. Tutte le regolamentazioni concernenti gli espianti standardizzati devono quindi essere stralciate dalla legge sui trapianti, con conseguente riduzione del campo d’applicazione della legge. Le modifiche proposte riguardano, oltre alla legge sui trapianti vigente, anche la modifica del 1° ottobre 202134 della legge sui trapianti (n‑legge sui trapianti 2021) nonché la n‑legge sui trapianti 2023.
Le cellule staminali embrionali nonché i tessuti e le cellule embrionali continuano a essere considerati espianti standardizzati o, in futuro, medicamenti per terapie avanzate (v. commento alla nuova sezione 6b LATer). Per questa ragione, anche tutte le disposizioni concernenti gli embrioni in senso lato (ossia tessuti e cellule embrionali, embrioni soprannumerari e cellule staminali derivate da questi ultimi) di cui nella legge sui trapianti sono stralciate e trasposte nella LATer. Nella maggior parte dei casi anche i tessuti e le cellule di origine animale saranno considerati medicamenti per terapie avanzate. Rimarrà tuttavia possibile disciplinare gli xenotrapianti nella legislazione sui trapianti. La delimitazione precisa sarà definita a livello di ordinanza (v. commento alla nuova sezione 6c LATer).
Legge sulle cellule staminali
Con la trasposizione degli espianti standardizzati nella LATer e il disciplinamento dell’impiego di cellule staminali embrionali e tessuti e cellule embrionali esclusivamente come medicamenti per terapie avanzate, occorre adeguare di conseguenza la LCel. L’esclusione dal campo d’applicazione delle sperimentazioni cliniche non si riferisce più agli scopi di trapianto, bensì alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Per l’autorizzazione di sperimentazioni cliniche con un medicamento per terapie avanzate, per la cui fabbricazione sono state derivate cellule staminali da embrioni soprannumerari, si rimanda ora alla LATer.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Medicamenti per terapie avanzate: nel quadro dei lavori preliminari è stato esaminato se mantenere le disposizioni concernenti gli espianti standardizzati (in futuro un sottoinsieme dei medicamenti per terapie avanzate) nella legge sui trapianti (ossia mantenere lo status quo). Analogamente al disciplinamento dell’UE, che tuttavia non è ripreso tale e quale (v. al proposito in particolare il commento all’art. 4 cpv. 1 lett. aundecies), e in considerazione del fatto che gli espianti standardizzati sono più simili ai medicamenti che agli espianti, ossia sono usati come medicamenti e non trapiantati, si intende procedere al proposto assoggettamento alla LATer. In questo modo, per i medicamenti per terapie avanzate si crea un quadro regolatorio uniforme e trasparente nella certezza del diritto. Neppure le precisazioni effettuate nel contesto della revisione della legge sui trapianti in riferimento agli espianti standardizzati, rispettivamente al loro rapporto con la legislazione sugli agenti terapeutici (cfr. art. 2a della n‑legge sui trapianti 2023) riescono ad assicurare la trasparenza che si intende raggiungere con la presente revisione. Inoltre, attualmente non esistono disciplinamenti legali per gli espianti standardizzati per uso veterinario e i prodotti in questione non possono al momento essere omologati da Swissmedic.
Prescrizione elettronica e piano farmacologico: è stata esaminata l’alternativa di mantenere il disciplinamento attuale.
Le basi legali per una prescrizione elettronica nonché i requisiti per la firma elettronica sussistono già oggi per la prescrizione elettronica facoltativa. Uno degli obiettivi della mozione Müller Damian 20.3209 «Ricetta elettronica per agenti terapeutici. Migliore qualità e maggiore sicurezza dei pazienti» e della mozione Sauter 20.3770 «Introduzione della prescrizione medica in formato digitale» è evitare l’utilizzazione ripetuta non autorizzata della stessa ricetta. Per poterlo raggiungere, devono essere introdotti requisiti più severi per le prescrizioni. La via elettronica offre possibilità più sicure.
Oggi i medici sono già soggetti a obblighi di diligenza, informazione e documentazione. Il nuovo obbligo concernente la compilazione o l’aggiornamento di un piano farmacologico elettronico va tuttavia oltre gli obblighi di diligenza o documentazione vigenti che non lo prevedono. Il presente disciplinamento estenderà inoltre quest’obbligo anche ai professionisti della salute che dispensano o usano medicamenti. Tutti i professionisti della salute coinvolti nel percorso di cura devono verificare la terapia farmacologica, il che promuove la collaborazione interprofessionale. È stato altresì esaminato se mettere a disposizione il piano farmacologico soltanto tramite la CIP. Con l’ampia revisione della LCIP, l’obbligo si applica tuttavia soltanto ai fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 LAMal. Come detto, il piano farmacologico deve però poter essere compilato e aggiornato da tutti i professionisti della salute coinvolti nel percorso di cura. La disponibilità del piano farmacologico deve pertanto essere garantita anche fuori dalla CIP. In seguito alla mozione Stöckli 21.3294 «Elaborare e gestire piani di trattamento farmacologico per migliorare la qualità e la sicurezza della terapia dei pazienti con polimorbilità» è stato anche esaminato se l’obbligo di compilare un piano farmacologico debba sorgere già con l’assunzione di un unico medicamento oppure solo con l’assunzione di almeno tre medicamenti ad azione sistemica per un periodo di almeno 28 giorni (cfr. mozione Stöckli 18.3512 «Diritto a un piano di trattamento farmacologico per una maggiore sicurezza dei pazienti»). Da diversi accertamenti è emerso che, in presenza di più professionisti della salute coinvolti, la completezza del piano farmacologico è in linea di principio assicurata soltanto se la documentazione inizia dall’assunzione del primo medicamento, il che è tuttavia opportuno soltanto per determinati pazienti. Compilare un piano farmacologico per ogni paziente, anche all’acquisto in farmacia di un medicamento non soggetto a prescrizione, non è di alcuna utilità e comporta per i professionisti della salute un considerevole onere amministrativo. Per questo motivo, il Consiglio federale deve subordinare la compilazione del piano farmacologico a una terapia con un determinato numero di medicamenti per un determinato periodo.
Verifica dell’appropriatezza del trattamento farmacologico: la mozione Stöckli 21.3294 «Elaborare e gestire piani di trattamento farmacologico per migliorare la qualità e la sicurezza della terapia dei pazienti con polimorbilità» chiede, inoltre, che l’appropriatezza della terapia farmacologica sia verificata e documentata regolarmente da specialisti. Un trattamento medico è di norma contraddistinto da un rapporto di fiducia tra il medico da un lato e il paziente dall’altro. Dal punto di vista giuridico, questo rapporto è un mandato assoggettato alle disposizioni pertinenti del Codice delle obbligazioni (CO)35. Nell’ambito di un tale mandato, il medico si impegna a visitare il paziente in base alle sue dichiarazioni, a sottoporlo a trattamenti secondo le regole riconosciute della scienza medica, a consegnargli medicamenti e a prescrivere terapie. Nel farlo, il medico deve informare il paziente: è tenuto a comunicare apertamente il risultato dell’esame clinico e a discuterlo con il paziente, a indicare i possibili trattamenti e le eventuali alternative, e a coinvolgere il paziente nelle decisioni su come procedere. L’obbligo di diligenza specifico della professione, lo standard medico-specialistico, la medicina basata sull’evidenza nonché le esigenze individuali dei pazienti sono quindi elementi fondamentali per la valutazione dell’appropriatezza della terapia. Tuttavia, se è necessaria una verifica periodica dell’appropriatezza dei medicamenti dispensati, ogni professionista della salute deve avere accesso all’intera cartella clinica del paziente, compresi anamnesi, risultato dell’esame clinico, radiografie ecc. Per esempio un farmacista dovrebbe conoscere anche le diagnosi secondarie e i valori di laboratorio di un paziente per potere tenere conto di tutte le controindicazioni o adeguare i dosaggi. Il medico non può trasmettere dati o informazioni personali del paziente senza il consenso di quest’ultimo. Anche se viene dato il consenso e i dati vengono trasmessi, non c’è garanzia che vengano interpretati correttamente da tutti i professionisti della salute.
CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti: è stato esaminato se un utilizzo su base volontaria da parte delle strutture potesse costituire un’alternativa all’obbligo. Dai sondaggi condotti tra fornitori di sistemi primari è emerso che molti di loro già offrono un calcolatore dei dosaggi basato su raccomandazioni di dosaggio armonizzate. Tuttavia, non è chiaro se e con quale regolarità le strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari effettivamente si avvalgano di questi software. Si può presumere che con un utilizzo su base volontaria si verifichino più errori nella terapia farmacologica che con uno obbligatorio. L’utilizzo su base volontaria non costituisce pertanto un’alternativa equivalente.
Medicamenti per uso veterinario: nel settore dei medicamenti per uso veterinario non esistono alternative alle modifiche proposte, perché in presenza di divergenze rispetto al diritto dell’UE non si raggiunge l’equivalenza e insorgono ostacoli al commercio. Inoltre, ulteriori ostacoli svizzeri nel settore delle omologazioni possono nuocere all’approvvigionamento di tali medicamenti. Anche le misure volte a ridurre le resistenze ai principi attivi antimicrobici devono essere gestite su scala globale per raggiungere l’effetto auspicato. La presente revisione crea le basi per raggiungere un’ampia equivalenza con i disciplinamenti vigenti nell’UE. Con l’attuazione si ridurranno gli ostacoli al commercio nonché l’onere amministrativo per l’industria dei medicamenti per uso veterinario e per Swissmedic.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
Il disegno non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 202436 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202437 sul programma di legislatura 2023–2027. L’avamprogetto è stato comunque trattato nella legislatura menzionata anche perché, accogliendo le mozioni elencate al numero 1.4, le Camere avevano già incaricato il Consiglio federale di modificare la LATer.
L’attuazione di queste mozioni fornisce un contributo al raggiungimento degli obiettivi della strategia di politica sanitaria 2020–2030 del Consiglio federale, proprio come il disegno. Quest’ultimo soprattutto nell’area di intervento «Trasformazione tecnologica e digitale».
1.4 Interventi parlamentari
A seguito delle modifiche apportate alla LATer, i seguenti interventi parlamentari possono essere tolti dal ruolo perché adempiuti (in merito al loro contenuto, si rimanda al commento al n. 1.1.2):
– mozione Stöckli 18.3512 «Diritto a un piano di trattamento farmacologico per una maggiore sicurezza dei pazienti» del 13 giugno 2018 (S 18.9.2018, N 7.3.2019);
– mozione Stöckli 19.4119 «Aumentare la sicurezza dei medicamenti in pediatria riducendo gli errori nella terapia farmacologica grazie alla e‑Health» del 24 settembre 2019 (S 12.12.2019, N 23.9.2020);
– mozione Müller Damian 20.3209 «Ricetta elettronica per agenti terapeutici. Migliore qualità e maggiore sicurezza dei pazienti» del 4 maggio 2020 (S 30.05.2022, N 28.11.2022);
– mozione Sauter 20.3770 «Introduzione della prescrizione medica in formato digitale» del 18 giugno 2020 (N 1.6.2022, S 30.5.2023);
– mozione Stöckli 21.3294 «Elaborare e gestire piani di trattamento farmacologico per migliorare la qualità e la sicurezza della terapia dei pazienti con polimorbilità» del 18 marzo 2021 (S 2.3.2023, N 14.9.2023).
2 Procedura preliminare, in particolare procedura di consultazione
2.1 Riassunto dei risultati della procedura di consultazione
L’8 dicembre 2023 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione, durata fino al 22 marzo 202438. Sono stati invitati a partecipare i Cantoni, i partiti politici rappresentati nell’Assemblea federale, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell’economia nonché altre organizzazioni.
Sono pervenuti 181 pareri, di cui 84 di organizzazioni e persone non direttamente invitate a esprimersi. Le tendenze principali emerse dalle risposte sono riepilogate qui di seguito.
2.1.1 Medicamenti per terapie avanzate e singoli adeguamenti specifici in relazione all’omologazione
La proposta relativa ai medicamenti per terapie avanzate è stata accolta favorevolmente dalla maggioranza.
La maggior parte dei Cantoni ha approvato la delega di competenze al Consiglio federale, il quale può così subordinare alla LATer determinati prodotti senza destinazione d’uso medica, che per le loro funzionalità e i loro profili di rischio sono simili ai medicamenti per terapie avanzate (cfr. art. 2 cpv. 3). Alcuni Cantoni e singole associazioni farmaceutiche temono che la formulazione aperta possa essere causa di incertezza giuridica e chiedono pertanto una definizione più restrittiva.
Diverse organizzazioni propongono di rinunciare all’aggettivo «importante» nella perifrasi esplicativa dell’espressione orphan drug (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. adecies).
Alcuni partecipanti (in particolare le grandi associazioni farmaceutiche, alcune associazioni ospedaliere e singole organizzazioni di pazienti) concordano in linea di principio con la nuova definizione legale di medicamenti per terapie avanzate (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. aundecies), ma criticano che in parte essa sia differente da quella dell’UE, il che può rallentare soprattutto l’accesso a terapie innovative e comportare maggiori requisiti regolatori per determinati prodotti. Per questa ragione, si deve rinunciare a uno swiss finish (in special modo con l’introduzione della nuova sottocategoria dei prodotti a base di acidi nucleici).
Pur consapevoli che il disciplinamento di cui all’articolo 9a non è oggetto della presente revisione, le grandi associazioni farmaceutiche chiedono la precisazione del momento determinante per l’adempimento dei criteri di cui al capoverso 1 lettera c (momento della presentazione della domanda), perché la prassi di Swissmedic (momento del rilascio dell’omologazione) genererebbe incertezza di pianificazione per i richiedenti.
Il nuovo articolo 9c, inserito nella LATer a seguito del trasferimento in questa legge del nuovo disciplinamento previsto nella legislazione in materia di trapianti concernente le autorizzazioni eccezionali per gli ospedali a utilizzare espianti standardizzati non omologati (esenzione ospedaliera), ha raccolto pareri discordanti: alcuni partecipanti trovano le condizioni proposte eccessivamente restrittive, altri vorrebbero limitazioni più severe. È stata inoltre segnalata la necessità di coinvolgere attivamente gli esperti delle cliniche universitarie nell’elaborazione del diritto d’esecuzione. In questo contesto, l’Associazione medicina universitaria svizzera (Unimedsuisse) ha presentato un approfondito parere chiamato «White Paper», nel quale sono espresse le attese degli ospedali universitari nei confronti dei futuri requisiti regolatori per questa nuova disposizione derogatoria.
Alcuni partecipanti alla consultazione rendono attenti che la formulazione dell’articolo 9d (omologazione per il procedimento di ottenimento o di fabbricazione per l’uso di medicamenti non standardizzabili) ha un impatto inibente sull’innovazione.
Le associazioni farmaceutiche colgono l’occasione delle integrazioni dell’articolo 11 concernenti i requisiti per le domande di omologazione per chiedere anche la creazione di una base legale per l’utilizzo di dati del mondo reale (real world data, RWD) e dell’evidenza generata da questi ultimi (real world evidence, RWE) nel quadro della procedura di omologazione.
Alcune associazioni farmaceutiche ravvisano una contraddizione tra l’articolo 11 capoverso 2ter e gli articoli 59a e 59b, considerato che ai sensi dell’articolo 11 capoverso 2ter Swissmedic può richiedere un piano, quindi non è tenuta a farlo, mentre ritengono che gli articoli 59a e 59b ne prevedano l’obbligo.
In merito al previsto nuovo articolo 23b, da alcune parti è giunta l’osservazione che esso limiti la libertà terapeutica dei medici.
La metà dei Cantoni chiede di verificare se per ragioni di protezione della salute non sia il caso di definire nella LATer requisiti speciali in termini di formazione, perfezionamento e aggiornamento per i professionisti della salute che usano medicamenti per terapie avanzate.
Alcuni Cantoni e organizzazioni propongono di introdurre il modello del consenso presunto (analogamente alla legge sui trapianti in caso di trapianto) anche per il prelievo e l’utilizzazione di organi, tessuti o cellule di persone decedute per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate (cfr. il modello del consenso di cui all’art. 41a cpv. 1).
Molte organizzazioni approvano l’introduzione del follow-up sistematico dell’efficacia e degli effetti indesiderati (cfr. art. 59a), in parte chiedono però un disciplinamento più ampio a livello di legge, per esempio prescrizioni in merito alla forma e ad altre modalità oppure la pubblicazione trasparente della valutazione di questi dati. Alcuni Cantoni e associazioni farmaceutiche lamentano che il disciplinamento previsto non sia appropriato: ricordando che i titolari dell’omologazione non hanno alcun contatto diretto con i pazienti, mettono in dubbio l’attuabilità e la praticabilità dell’articolo in questione, e chiedono una ripartizione ragionevole delle competenze in merito all’obbligo di notifica. Soprattutto diversi istituti di ricerca e il Consiglio svizzero della scienza chiedono un registro centrale che consenta la ricerca di medicamenti per terapie avanzate specifica per malattia, l’interconnessione internazionale e il riutilizzo di questi dati.
La maggior parte dei partecipanti alla consultazione approva il disciplinamento proposto sulla rintracciabilità dei medicamenti per terapie avanzate (cfr. art. 59b).
I partecipanti perlopiù concordano con il previsto obbligo di conservazione delle registrazioni (cfr. art. 59c) di cui agli articoli 59a e 59b, ma esprimono pareri diversi in merito alla sua durata (le richieste variano tra i 20 e i 50 anni).
2.1.2 Digitalizzazione nel settore della prescrizione, della dispensazione e dell’uso di agenti terapeutici
Per quanto riguarda la digitalizzazione, l’avamprogetto è in generale accolto con favore, ma sono state avanzate richieste di rielaborazione e modifica concrete.
Prescrizione elettronica
Tutti i Cantoni, le grandi associazioni farmaceutiche e le associazioni professionali mediche approvano l’obbligo della via elettronica per l’emissione e la presentazione della prescrizione per il ritiro dei medicamenti prescritti. Al contempo si fa notare che sono ancora pochi i fornitori di tali soluzioni e che, per quanto riguarda i sistemi primari per le persone che esercitano una professione medica, il panorama è molto eterogeneo. Per agevolare questo processo, andrebbero accordati termini transitori appropriati. Il settore chiede anche che i requisiti concernenti le prescrizioni elettroniche si basino su standard già affermati, ampiamente diffusi o internazionali, e che siano compatibili con i sistemi esistenti dei fornitori di prestazioni. Numerosi partecipanti alla consultazione ribadiscono inoltre la necessità dell’obbligo di integrare la prescrizione elettronica nella CIP, rendendo così il coordinamento o la compatibilità con quest’ultima indispensabile. Molti sono tuttavia dell’opinione che la CIP al momento non sia ancora sufficientemente diffusa.
Parecchi partecipanti, tra cui alcuni Cantoni, desiderano che sia mantenuta la possibilità di emettere, in casi eccezionali, prescrizioni in forma cartacea.
La maggior parte delle organizzazioni chiede una rimunerazione secondo il tariffario.
Alcuni Cantoni e associazioni ospedaliere sarebbero favorevoli a un’introduzione parallela dell’obbligo della prescrizione elettronica anche per gli stupefacenti, mentre le associazioni farmaceutiche chiedono un’attuazione scaglionata.
Una minoranza è favorevole a una prescrizione elettronica su base volontaria.
Piano farmacologico e riconciliazione farmacologica
L’introduzione di un piano farmacologico obbligatorio è accolta perlopiù con favore e l’integrazione nella CIP è considerata indispensabile ai fini di un utilizzo efficiente. Al contempo si dà voce a preoccupazioni e difficoltà, come l’ulteriore carico di lavoro che la compilazione e il continuo aggiornamento dei piani farmacologici comportano per i professionisti della salute. Alcuni Cantoni e le associazioni farmaceutiche sono dell’opinione che l’obbligo di compilare il piano farmacologico a partire dall’assunzione di un medicamento sia eccessivo, considerato l’elevato onere amministrativo. In alternativa si propone di introdurre l’obbligo a partire dall’assunzione di tre o più medicamenti, visto che il piano farmacologico è indispensabile soprattutto per i pazienti con terapie farmacologiche complesse. In merito all’attuazione, si sollevano alcuni interrogativi concernenti le responsabilità e le competenze dei professionisti della salute.
Parecchi partecipanti alla consultazione ribadiscono la necessità di una piattaforma tecnica centralizzata ai fini di una gestione efficiente dei piani farmacologici e di una trasmissione senza discontinuità ai professionisti della salute coinvolti nel trattamento. I diversi sistemi devono essere interoperabili. Molti Cantoni e associazioni farmaceutiche sono del parere che l’ideale sarebbe integrare il piano farmacologico nella CIP; ricordano tuttavia che attualmente la CIP non è utilizzata in modo capillare e che sarebbe necessaria una soluzione tecnica alternativa per le persone prive di CIP. Per la definizione degli standard andrebbero tenuti in considerazione, come per la prescrizione elettronica, quelli esistenti. Si chiede di armonizzare l’avamprogetto con gli sviluppi della CIP e con il programma DigiSanté.
Le associazioni professionali mediche e le associazioni farmaceutiche chiedono che le prestazioni digitali siano incluse nelle tariffe. In particolare, esigono una rimunerazione a copertura dei costi per gli oneri connessi con il piano farmacologico.
Infine, l’introduzione del piano farmacologico obbligatorio è respinta soprattutto dalle associazioni professionali mediche, che perlopiù motivano il rifiuto con la mancanza di infrastruttura tecnica e la moltitudine di interrogativi senza risposta. In particolare, respingono l’inasprimento delle responsabilità, che per i medici potrebbe comportare ulteriori oneri. Per loro, il piano farmacologico è piuttosto un mezzo d’informazione integrativo, che per i medici non deve comportare ulteriori responsabilità nel quadro degli obblighi di diligenza.
CDSS
La maggior parte dei Cantoni, quattro partiti e le associazioni farmaceutiche sono in linea di principio favorevoli all’introduzione dell’utilizzo obbligatorio di un CDSS come da avamprogetto posto in consultazione. Alcuni Cantoni e gran parte delle associazioni farmaceutiche specificano che potrebbe essere di considerevole beneficio soprattutto nei settori ambulatoriali.
Le associazioni farmaceutiche chiedono di introdurre l’obbligo ovunque prevalga l’uso off label, in particolare in geriatria, in medicina palliativa e per le donne incinte. Considerano anche importante che il CDSS sia dichiarato obbligatorio per tutte le categorie di dispensazione dei medicamenti.
Alcune organizzazioni chiedono altresì che le raccomandazioni di dosaggio non si basino soltanto su raccomandazioni armonizzate, bensì che possano essere prese in considerazione anche raccomandazioni secondo lo stato attuale delle scienze mediche e farmaceutiche. Alcuni Cantoni chiedono inoltre espressamente che queste si basino sulle raccomandazioni di dosaggio armonizzate a livello svizzero conformemente all’articolo 67a. Per i Cantoni è importante che questa banca dati di riferimento sia gestita e aggiornata dalla Confederazione.
Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che l’obbligo a ogni uso sia sproporzionato e provochi inutili oneri aggiuntivi, costi supplementari e obblighi per persone non formate allo scopo. Si chiede pertanto di escluderne il personale infermieristico, considerato che non esistono basi giuridiche per le competenze e gli obblighi degli infermieri in questo settore.
Alcune organizzazioni chiedono che l’utilizzo di un CDSS sia incluso nelle tariffe e ricordano che saranno necessari investimenti per l’acquisto degli strumenti informatici, la formazione del personale e i costi d’esercizio correnti. Per questo motivo, andrebbe attuato anche il numero 2 della mozione Stöckli 19.4119 «Aumentare la sicurezza dei medicamenti in pediatria riducendo gli errori nella terapia farmacologica grazie alla e-Health». Altri chiedono inoltre che la Confederazione faccia sviluppare e gestire da terzi un CDSS, se questo non fosse disponibile in Svizzera.
Quasi la metà delle organizzazioni che si sono espresse in merito al CDSS, tra cui alcuni Cantoni e associazioni professionali mediche, respinge l’obbligatorietà dello strumento, spiegando che un tale obbligo va troppo in là, limita la libertà terapeutica, aumenta l’onere documentale e trasmette un falso senso di sicurezza. Chiedono piuttosto l’elaborazione di una guida per disciplinare l’utilizzo di un CDSS.
2.1.3 Medicamenti per uso veterinario
I partecipanti alla consultazione giudicano l’armonizzazione con le prescrizioni dell’UE importante per la sicurezza dell’approvvigionamento con medicamenti per uso veterinario e per evitare ostacoli al commercio, e gran parte di essi si esprime favorevolmente al riguardo.
La definizione legale di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies LATer è approvata dalla maggioranza, visto che la regolamentazione permette in futuro di disciplinare e omologare anche in Svizzera medicamenti per uso veterinario nel settore delle terapie avanzate (novel therapy veterinary medicinal products). Al contempo si critica che, con la definizione proposta, i vaccini sarebbero considerati medicamenti per terapie avanzate nonostante siano classi di prodotti note e affermate che non necessitano di controlli più severi. Si chiede inoltre che i prodotti a base di cellule non fabbricati su scala industriale siano esclusi dagli stessi requisiti dei medicamenti per uso veterinario fabbricati industrialmente.
In merito all’autorizzazione temporanea dell’uso di medicamenti per terapie avanzate non omologati (art. 9c), le associazioni farmaceutiche chiedono gli stessi disciplinamenti sia per i medicamenti per uso veterinario che per quelli per uso umano.
Alcune associazioni di agricoltori e produttori chiedono che una procedura semplificata d’omologazione sia possibile anche per i medicamenti per uso veterinario destinati ad animali allevati ai fini della produzione alimentare, e che l’articolo 14 capoverso 1 lettera g sia adeguato di conseguenza.
Da molte parti è stato espresso il timore che la procedura semplificata d’omologazione per medicamenti per uso veterinario con statuto minor use / minor species (MUMS) non sia più applicabile dopo l’adeguamento dell’articolo 4 capoverso 1 lettera adecies. Alcuni chiedono pertanto una precisazione dell’articolo 14 capoverso 1 lettera f.
I partecipanti alla consultazione sono favorevoli all’introduzione dell’omologazione valida a tempo indeterminato per i medicamenti per uso veterinario di cui all’articolo 16 capoverso 2bis LATer.
In merito all’articolo 23b, le associazioni farmaceutiche e i veterinari osservano che i requisiti devono essere proporzionati al rischio del medicamento per uso veterinario in questione. L’autonomia scientifica e professionale nonché l’apprezzamento dei veterinari non devono inoltre essere limitati in modo sproporzionato. Diverse associazioni agricole respingono l’articolo 23b spiegando che requisiti eccessivi porterebbero a difficoltà di approvvigionamento.
Secondo le associazioni farmaceutiche, la possibilità di revocare l’omologazione di medicamenti per uso veterinario con principi attivi antimicrobici di cui all’articolo 42a capoverso 2 rappresenta un incentivo negativo per l’omologazione di nuovi medicamenti per uso veterinario, e chiedono lo stralcio della lettera b.
In merito al previsto articolo 43a concernente il follow-up, la rintracciabilità e l’obbligo di conservazione per i medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario, le associazioni farmaceutiche si dicono dubbiose e ricordano che i titolari delle omologazioni non possono procedere a un follow-up sistematico dell’efficacia poiché non hanno accesso ai dati in questione.
Per quanto attiene alle misure per ridurre le resistenze (art. 42a) e all’ampliamento del Sistema d’informazione sugli antibiotici nella medicina veterinaria (SI AMV) (art. 64h), i pareri sono discordanti. Alcuni partecipanti alla consultazione (in particolare i Cantoni) accolgono con favore le misure e in parte ne auspicano l’estensione (base per un divieto di uso e omologazione per determinati antiparassitari). Altri sono dell’opinione che le misure vigenti siano sufficienti e ne respingono l’estensione. Per quanto concerne l’estensione delle misure agli antiparassitari si ricorda che la situazione sul fronte delle resistenze in questo settore non è paragonabile a quella dei medicamenti antimicrobici. Nemmeno la definizione legale di principi attivi antimicrobici (art. 4 cpv. 1 lett. hbis) fa l’unanimità.
2.2 Valutazione dei risultati della procedura di consultazione
2.2.1 Medicamenti per terapie avanzate e singoli adeguamenti specifici in merito all’omologazione
La proposta di estendere la norma di delega di cui all’articolo 2 capoverso 3 a determinati prodotti senza destinazione d’uso medica, che per le loro funzionalità e i loro profili di rischio sono simili ai medicamenti per terapie avanzate, va mantenuta per ragioni di protezione della salute. Senza una corrispondente integrazione, numerosi prodotti utilizzati nel settore della medicina estetica per combattere l’invecchiamento o per altri scopi cosmetici in futuro non sarebbero subordinati ad alcun disciplinamento e quindi nemmeno alla sorveglianza delle autorità.
Considerato che non vanno modificate né le condizioni per il rilascio dello statuto di medicamento orfano («orphan drug») né le altre modalità per l’omologazione semplificata di tali preparati, non va cambiata nemmeno l’espressione «medicamento per uso umano importante per malattie rare» (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. adecies), nel frattempo ampiamente consolidata. Questa decisione è tanto più giustificata in quanto l’aggettivo «importante» non si riferisce al successo terapeutico atteso dal preparato in questione, bensì alla gravità della malattia da trattare.
Anche la nuova definizione dei medicamenti per terapie avanzate, rispettivamente la categoria dei prodotti a base di acidi nucleici (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. aundecies n. 1) va mantenuta. L’introduzione dei prodotti a base di acidi nucleici consente una nuova classificazione logica superiore dei medicamenti contenenti acidi nucleici responsabili dello specifico effetto preventivo o terapeutico, o da essi costituiti. Poiché i prodotti a base di acidi nucleici sono immessi in commercio in Svizzera soltanto da pochi anni, appare senz’altro giustificato definirli innovativi. Lo stralcio di «oppure organismi geneticamente modificati o patogeni», come richiesto in diversi pareri, semplifica la definizione ed evidenzia l’importanza dei prodotti a base di acidi nucleici. Con lo stralcio dei medicamenti contenenti organismi patogeni o da essi costituiti, la definizione non include più determinati prodotti a base di virus e batteri (p. es. virus oncolitici wild type). Si prevede che questo riguardi soltanto un esiguo numero di prodotti, che restano tuttavia medicamenti e pertanto soggetti ai corrispondenti requisiti di cui nella legislazione in materia di agenti terapeutici.
Negli ultimi anni Swissmedic ha già omologato preparati appartenenti a tutte queste classi di medicamenti; la novità consiste unicamente nel fatto che ora sono tutti riuniti nel concetto di prodotti a base di acidi nucleici. Al momento, anche in seno all’UE è in corso una revisione del disciplinamento dei medicinali per terapie avanzate (cfr. proposta39), nell’ambito della quale si prevede di includere in futuro anche gli acidi nucleici di sintesi nella definizione di «medicinali per terapie avanzate». Se così fosse, verrebbe a cadere una differenza sostanziale tra la Svizzera e l’UE nella classificazione di questo tipo di prodotti. I vaccini contro malattie infettive virali contenenti organismi geneticamente modificati o mRNA o da essi costituiti continueranno invece a essere esclusi dalla definizione UE dei medicinali per terapie avanzate. Con l’attribuzione di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 1 dei prodotti di terapia genica e dei vaccini (a base di organismi geneticamente modificati e acidi nucleici) alla categoria di quelli a base di acidi nucleici, il disciplinamento in Svizzera diventa tendenzialmente più semplice e chiaro che nell’UE.
L’articolo 9a, mai stato oggetto della presente revisione, resta immutato. Si tratta di una disposizione volta ad assicurare l’approvvigionamento di medicamenti per i pazienti che al momento non trovano in Svizzera alcun medicamento alternativo equivalente omologato. In linea di principio si parte dal presupposto che per il paziente il beneficio dovuto alla disponibilità immediata del medicamento sia maggiore del rischio imputabile alla mancanza di dati. Non sarebbe difendibile consentire il trattamento con un medicamento potenzialmente poco efficace o molto rischioso, nonostante la disponibilità di un medicamento alternativo equivalente già autorizzato sulla base di una valutazione completa del rapporto rischio-beneficio. La richiesta dell’industria farmaceutica di anticipare il termine per l’adempimento delle condizioni legali per l’omologazione al momento della presentazione della domanda va pertanto respinta.
Con il nuovo articolo 2b della n-legge sui trapianti 2023 è stato creato il quadro legale per l’utilizzo di espianti standardizzati non omologati (esenzione ospedaliera). Le necessarie integrazioni del diritto d’esecuzione sono tuttora in fase di elaborazione, di conseguenza non è stato finora possibile in Svizzera maturare esperienze con l’esecuzione. Modificare ora, con la presente revisione della LATer, la versione adottata dal Parlamento nel quadro della revisione parziale della legge sui trapianti sarebbe pertanto troppo presto. All’articolo 9c capoverso 1 è creata la nuova lettera e unicamente per aggiungere la condizione di cui all’articolo 2b capoverso 1 lettera e della n‑legge sui trapianti 2023, involontariamente non ripresa dal disciplinamento esistente per gli espianti standardizzati nell’avamprogetto. Le richieste degli ospedali universitari saranno considerate nel quadro della suddetta elaborazione del diritto d’esecuzione.
L’articolo 9d attribuisce al Consiglio federale la competenza di subordinare i medicamenti non standardizzabili con un profilo insufficientemente noto in termini di sicurezza o efficacia a un obbligo di omologazione per il procedimento di ottenimento o di fabbricazione. In questo modo è possibile garantire almeno indirettamente la qualità, la sicurezza e l’efficacia di tali preparati destinati a specifici pazienti. Per questa ragione, la richiesta di limitare la norma di delega è respinta.
Per quanto riguarda la richiesta di creare una base legale per l’utilizzo degli RWD, innanzitutto si può affermare che da alcuni anni il ricorso alla RWE a sostegno delle domande di omologazione di medicamenti stia indiscutibilmente assumendo sempre più importanza nel contesto internazionale. Continuano tuttavia a sussistere considerevoli difficoltà in riferimento alla qualità e all’interpretazione degli RWD. Per quanto noto, non esistono quindi basi legali nazionali o internazionali per l’inclusione di RWD/RWE nella procedura di omologazione di medicamenti. A livello federale ci si sta comunque adoperando da tempo per lo sviluppo di nuovi standard per disciplinare l’uso secondario di dati sanitari personali, anche nell’ottica di un’inclusione armonizzata di RWD/RWE nella procedura di omologazione, e si seguono attivamente gli sviluppi internazionali (p. es. i lavori dell’International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use [ICH], il sistema Sentinel dell’FDA statunitense o il progetto DARWIN dell’UE). In questo contesto non sarebbe opportuno voler disciplinare nel quadro della presente revisione l’uso futuro di RWD/RWE soltanto per il settore (parziale) dell’omologazione di medicamenti, senza le necessarie considerazioni contestuali. La questione dovrà piuttosto essere affrontata da un punto di vista globale nel quadro della revisione40 della legge del 30 settembre 201141 sulla ricerca umana (LRUm). Per questo motivo, l’integrazione richiesta dell’articolo 11 capoverso 2 lettera a numero 2 è respinta.
La formulazione potestativa («può») usata nell’articolo 11 capoverso 2ter va mantenuta perché è a livello d’esecuzione che bisognerebbe decidere, in modo adeguato e per singolo caso, in merito alla necessità o meno di un piano per il follow-up o la rintracciabilità. Un tale piano è richiesto per i medicamenti per terapie avanzate potenzialmente molto pericolosi o con un forte carattere sperimentale. Gli articoli 59a e 59b sanciscono invece obblighi da adempiere indipendentemente dalla previa presentazione di un piano. Tra l’articolo 11 capoverso 2ter e gli articoli 59a e 59b non sussiste pertanto alcuna contraddizione.
L’articolo 23b va mantenuto invariato. Swissmedic farà uso della sua competenza soltanto quando l’uso di medicamenti, come i prodotti di terapia genica, può comportare effetti collaterali gravi e necessita quindi di una stretta sorveglianza in terapia intensiva.
Non si reputa necessario definire nella LATer requisiti speciali per la formazione, il perfezionamento e l’aggiornamento dei professionisti della salute. I medicamenti per terapie avanzate sono un gruppo di prodotti troppo eterogeneo affinché possano essere definiti requisiti comuni a livello di legge. Oltretutto per la prescrizione, la dispensazione e l’uso di medicamenti sussistono già corrispondenti obblighi di diligenza.
Non è dato seguito alla richiesta di applicare il modello del consenso presunto anche a organi, tessuti e cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate (cfr. il modello del consenso previsto dall’art. 41a cpv. 1 per il prelievo da persone decedute), poiché per gli espianti standardizzati continua a valere il modello del consenso in virtù della legge sui trapianti già adottata dal Parlamento e accettata in votazione popolare.
In considerazione dei dubbi espressi in merito all’attuabilità, l’articolo 59a è completato con un obbligo di notifica per gli utilizzatori di medicamenti per terapie avanzate. Si tratta di una procedura già affermata nella prassi, visto che già oggi chi usa medicamenti per terapie avanzate deve garantire il follow-up in virtù di un accordo con le aziende farmaceutiche. In questo senso, l’articolo 59a non comporta alcun nuovo obbligo per chi usa medicamenti per terapie avanzate, ed è pure in linea con il principio di cui all’articolo 59 capoverso 3. Nell’articolo 59a sono inoltre aggiunti i titolari di autorizzazioni di cui all’articolo 9c, poiché anche i rispettivi preparati devono essere oggetto di un follow-up sistematico. Le modalità dell’obbligo di notifica e i requisiti saranno disciplinati a livello di ordinanza.
Nell’UE il controllo dell’efficacia e delle reazioni avverse, così come la tracciabilità sono prescritti sin dall’introduzione del regolamento (CE) n. 1394/2007, il che è un’ulteriore dimostrazione della necessità di un tale disciplinamento anche in Svizzera. A questo punto, è palese che con questi obblighi non si crea alcuno swiss finish.
È invece respinta una disposizione più dettagliata a livello di legge, vista l’eterogeneità delle caratteristiche dei medicamenti per terapie avanzate. I requisiti e le modalità specifici, quindi pure l’esclusione dall’obbligo di singoli preparati, vanno disciplinati a livello di ordinanza. Analogamente a quanto vigente nell’UE, neppure in Svizzera è dunque prescritto il follow-up dell’efficacia di determinati medicamenti per uso umano per terapie avanzate, per esempio i vaccini a mRNA o a base di organismi geneticamente modificati contro malattie infettive oppure gli oligonucleotidi. Per questi preparati valgono le stesse disposizioni consolidate per la registrazione degli effetti indesiderati applicate ai medicamenti convenzionali.
La richiesta di un registro centralizzato è respinta poiché esso non è necessario per garantire la sorveglianza del mercato. La Confederazione non è di conseguenza nemmeno tenuta ad assumersi la responsabilità e i costi per istituire e mantenere un tale registro. Benché si possa comprendere la richiesta di uno scambio internazionale di dati, non è chiaro come si potrebbe garantire un accesso alle banche dati europee o mondiali. Le diverse istituzioni sono libere di istituire un registro basandosi sul diritto privato.
Nel quadro dell’obbligo di conservazione (cfr. art. 59c) si mantiene il termine previsto di 30 anni, analogamente alle disposizioni vigenti nella LATer concernenti il sangue e i suoi derivati (cfr. art. 40 cpv. 1), nonché alle disposizioni di cui nel regolamento (CE) n. 1394/2007. Per tenere maggiormente conto di singoli casi, si completa tuttavia la norma di delega di cui al capoverso 2 con la possibilità di fissare a livello di ordinanza durate di conservazione più brevi.
2.2.2 Digitalizzazione nel settore della prescrizione, della dispensazione e dell’uso di agenti terapeutici
Prescrizione elettronica
La richiesta del settore di includere nell’attuazione soluzioni e standard già sviluppati è tenuta in considerazione. In generale, la LATer non deve contenere prescrizioni dettagliate che impediscono di mantenere soluzioni già consolidate. È pertanto unicamente stabilito che l’emissione di prescrizioni elettroniche deve avvenire con sistemi che garantiscano l’interoperabilità. Come voluto da alcuni partecipanti alla consultazione, i requisiti concernenti l’interoperabilità saranno definiti nel quadro del programma DigiSanté con il coinvolgimento del settore, e successivamente sanciti nell’ordinanza del 21 settembre 201842 sui medicamenti (OM). In tutto questo si terrà conto degli sviluppi della CIP, nella quale i pazienti e il personale medico potranno continuare ad archiviare documenti.
L’opzione dell’emissione su carta dietro richiesta è mantenuta. Le firme sul documento cartaceo devono però essere leggibili elettronicamente. Resta aperta la questione se la sola firma elettronica qualificata possa adempiere i requisiti di sicurezza in un processo farmacologico interamente digitale. I requisiti concernenti la firma elettronica sulle prescrizioni dovranno quindi essere riesaminati a livello di ordinanza.
L’erogazione di prestazioni al passo con i tempi, di qualità elevata e sicure è parte integrante del mandato assegnato ai fornitori di prestazioni. Di norma la prescrizione e la documentazione della storia clinica sono già incluse nell’odierna tariffazione. La richiesta di una rimunerazione nelle tariffe è quindi già soddisfatta.
La richiesta di Cantoni e associazioni ospedaliere di introdurre in parallelo l’obbligo di prescrizione elettronica anche per gli stupefacenti è respinta. La digitalizzazione delle ricette di stupefacenti sarà esaminata in una seconda fase. La transizione completa a una prassi di prescrizione digitale uniforme a livello nazionale costituisce una sfida per molti attori coinvolti, dagli sviluppatori dei software fino ai professionisti della salute. Per questa ragione, inizialmente ci si concentrerà sulla digitalizzazione della prescrizione di medicamenti per uso umano ai sensi della LATer.
Alla richiesta di implementare la prescrizione elettronica su base volontaria non sarà dato seguito perché sarebbe impossibile garantire la protezione da una presentazione ripetuta delle prescrizioni senza misure regolatorie. Come già spiegato, nel quadro della revisione e del programma DigiSanté si stanno elaborando i requisiti tecnici per assicurare l’interoperabilità. Gli articoli corrispondenti entreranno in vigore soltanto al termine di questi lavori.
Piano farmacologico e riconciliazione farmacologica
La richiesta di un disciplinamento che consenta al Consiglio federale di subordinare l’obbligo a un determinato numero di medicamenti e alla durata dell’uso è stata accolta. Così facendo, sono attuate anche le richieste originarie della mozione Stöckli 18.3512 «Diritto a un piano di trattamento farmacologico per una maggiore sicurezza dei pazienti». Le condizioni precise saranno stabilite a livello di ordinanza. I singoli obblighi si baseranno sulle competenze dei professionisti della salute in questione (v. anche commento all’art. 26a).
Per il piano farmacologico vanno rispettati gli stessi requisiti tecnici della prescrizione elettronica. Devono inoltre essere tenuti in considerazione gli standard e le soluzioni già sviluppati. È quindi prescritto soltanto che per la compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico vanno usati sistemi che garantiscono l’interoperabilità. I requisiti in questo senso saranno definiti nel quadro del programma DigiSanté con il coinvolgimento del settore e sanciti nell’OM. In tutto questo si terrà conto degli sviluppi della CIP, la quale continuerà a esistere come archivio dei documenti per i pazienti. Con queste misure si tengono in considerazione le richieste del settore.
Come già menzionato, spetta ai partner tariffali determinare e concordare le tariffe. Se l’obbligo comporta un onere supplementare, devono rinegoziarle tra di loro. La LAMal non statuisce alcun diritto alla copertura dei costi, la tariffa può coprire al massimo i costi di una fornitura efficiente delle prestazioni. Non sono pertanto necessari ulteriori adeguamenti da questo punto di vista.
La richiesta delle associazioni professionali mediche di non introdurre l’articolo 26a è respinta. Un piano farmacologico vincolante e aggiornato contribuisce in misura considerevole alla sicurezza dei pazienti poiché riduce gli errori nella somministrazione di medicamenti e individua precocemente le interazioni farmacologiche, aspetti che rientrano tra gli obblighi di diligenza dei medici. La compilazione e l’aggiornamento sistematici dei piani promuovono inoltre un processo farmacologico standardizzato e digitale, e migliorano la comunicazione tra professionisti della salute, il che può incrementare la qualità dell’assistenza nel suo complesso. L’obbligo della riconciliazione farmacologica è stato infine stralciato dal disegno visto che si tratta di un passaggio comunque svolto nel quadro della compilazione e dell’aggiornamento del piano farmacologico. I requisiti precisi concernenti la riconciliazione farmacologica saranno stabiliti a livello di ordinanza.
CDSS
La richiesta di un’introduzione capillare dell’obbligo per tutte le istituzioni non è al momento ancora presa in considerazione. Molte strutture, in particolare cliniche pediatriche, lavorano già con un CDSS, ma altri settori ambulatoriali hanno meno dimestichezza con questi sistemi. Si vogliono quindi dapprima raccogliere esperienze con l’integrazione di un CDSS nei processi di prescrizione, dispensazione e uso, e in seguito derivarne raccomandazioni. Successivamente si potrà organizzarne in modo ottimale l’introduzione nei settori ambulatoriali. Per questa ragione si è deciso di introdurre l’obbligo gradualmente, come proposto nell’avamprogetto.
È incontestabile che la sicurezza dei pazienti debba essere garantita anche per altre fasce di popolazione vulnerabili. Nel quadro del mandato di armonizzazione dei dosaggi nell’uso off-label, la Confederazione dispone già della competenza di estendere questa misura ad altri gruppi vulnerabili. L’articolo 26b deve dunque prevedere una norma di delega per il Consiglio federale analoga a quella di cui all’articolo 67a capoverso 5. La richiesta delle associazioni farmaceutiche è così tenuta in considerazione.
Come evidenziato da alcune organizzazioni, gli errori nella terapia farmacologica possono avere conseguenze gravi anche con medicamenti presunti a basso rischio se usati off-label. Il Consiglio federale non deve pertanto stilare un elenco di medicamenti con un esiguo potenziale di rischio in questo settore sensibile. Le eccezioni devono essere limitate ai casi urgenti in cui un ritardo dovuto a un passaggio supplementare potrebbe essere fatale.
La richiesta di alcune organizzazioni di non limitare le raccomandazioni di dosaggio a quelle armonizzate bensì di considerare in generale le raccomandazioni secondo lo stato attuale delle scienze mediche e farmaceutiche è stata accolta. È stata pure considerata la richiesta dei Cantoni in quest’ambito, ossia: se la Confederazione gestisce una banca dati di raccomandazioni di dosaggio armonizzate secondo l’articolo 67a, questa deve essere utilizzata come base. Una tale banca dati di riferimento per il CDSS è garanzia di dosaggi uniformi a livello nazionale.
Affinché il ricorso a un CDSS sia efficiente, e in considerazione del fatto che in farmacia le prescrizioni sono comunque controllate secondo il principio del doppio controllo, si prevede che l’utilizzo di un CDSS debba avvenire almeno una volta nell’ambito della prescrizione, della dispensazione o dell’uso, evitando così inutili oneri aggiuntivi.
Il timore che gli obblighi possano rivelarsi eccessivi per le persone non specificamente formate è stato considerato. Il personale infermieristico dovrebbe essere esentato dall’obbligo di utilizzare un CDSS quando usa medicamenti conformemente a una prescrizione medica, poiché la responsabilità è del prescrivente. Questa precisazione è necessaria e sarà integrata a livello di ordinanza.
La richiesta di includere nelle tariffe l’utilizzo di un CDSS è stata respinta. La determinazione delle tariffe non è di competenza della Confederazione, bensì dei partner tariffali. L’infrastruttura necessaria (onere iniziale ed esercizio) rientra tra i costi delle prestazioni e può confluire nel calcolo della tariffa. Senza contare che già oggi i CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti sono disponibili sul mercato e diffusi nel settore stazionario, non sussiste dunque alcuna necessità che la Confederazione ne gestisca uno proprio.
La richiesta di alcuni Cantoni e associazioni professionali mediche di non introdurre i nuovi obblighi di cui all’articolo 26b è respinta. Dopotutto, non è previsto che le raccomandazioni di dosaggio calcolate debbano essere sempre seguite. La disposizione prevede unicamente l’utilizzo di un CDSS, non il vincolo di rispettare le raccomandazioni che ne risultano. La prescrizione, la dispensazione o l’uso concreti di un medicamento continuano ad avvenire sotto la responsabilità dell’operatore sanitario curante, a maggior ragione quando i medicamenti sono usati off-label. Nel complesso, l’ingerenza nella libertà terapeutica è quindi quantificata come lieve. I principi vigenti per la responsabilità non cambiano. In merito all’onere documentale causato dall’utilizzo di un CDSS va osservato che una tale documentazione è comunque necessaria per i dosaggi off-label. Poiché il CDSS sarà probabilmente integrato in modo automatico nel processo farmacologico, si può presumere che l’onere supplementare imputabile alla documentazione resti contenuto.
Considerato che i calcolatori di dosaggio sono già utilizzati spesso soprattutto nel settore stazionario, si può fare capo a queste esperienze per redigere una guida e introdurre in modo ottimale l’obbligo di un CDSS.
2.2.3 Medicamenti per uso veterinario
I dubbi in merito alla classificazione dei vaccini (art. 4 cpv. 1 lett. aundecies n. 1) sono stati in parte considerati. I vaccini (ad eccezione di quelli a base di acidi nucleici) sono ora esclusi dalla definizione di medicamenti per terapie avanzate e pertanto non sono soggetti al corrispondente controllo più severo. Non è invece accolta la richiesta di escludere i prodotti a base di cellule non fabbricati su scala industriale dai requisiti vigenti per i medicamenti per uso veterinario fabbricati su scala industriale. Nell’UE, i medicamenti per uso veterinario per la cui fabbricazione non è stato impiegato alcun processo industriale sono soggetti ai disciplinamenti nazionali. Allo stesso modo, il disciplinamento di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 4 LATer non sarà limitato ai medicamenti per uso veterinario fabbricati su scala industriale.
La proposta norma di delega di cui all’articolo 9c capoverso 3 (esenzione ospedaliera) è confermata, poiché consente di tenere maggiormente conto degli aspetti specifici della medicina veterinaria in questo settore di disciplinamento speciale. Essa consente di attendere gli sviluppi in materia nell’UE e di conseguenza elaborare disciplinamenti appropriati e flessibili a livello di ordinanza.
Il timore che i medicamenti per uso veterinario con statuto MUMS non possano più essere omologati in via semplificata a causa della precisazione dell’articolo 4 capoverso 1 lettera adecies è immotivato. Le modalità per l’omologazione semplificata dei medicamenti con statuto MUMS sulla base dell’articolo 14 capoverso 1 lettera f non cambiano con la precisazione in questione. L’articolo 14 capoverso 1 lettera f resta la base legale per l’omologazione semplificata dei medicamenti per uso veterinario con statuto MUMS. Non è tuttavia necessario procedere a un’integrazione in questo senso dell’articolo 14 capoverso 1 lettera f, poiché questa disposizione è applicabile sia ai medicamenti per uso umano importanti per malattie rare sia ai medicamenti per uso veterinario con statuto MUMS.
La richiesta di rendere applicabile l’articolo 14 capoverso 1 lettera g anche ai medicamenti per uso veterinario destinati ad animali allevati ai fini della produzione alimentare non può essere accolta. L’articolo 14 capoverso 1 lettera g assicura, per i medicamenti per uso veterinario destinati esclusivamente ad animali non allevati ai fini della produzione alimentare, che determinate procedure semplificate d’omologazione (descritte nell’ordinanza del 22 giugno 200643 concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica [OOSM]) siano possibili per i medicamenti per animali domestici. L’articolo 14 capoverso 1 lettera g deve essere mantenuto nella forma vigente per garantire la sicurezza alimentare degli animali allevati ai fini della produzione alimentare. Le procedure semplificate d’omologazione per i casi di cui all’articolo 14 capoverso 1 valgono comunque già oggi anche per i medicamenti per uso veterinario destinati ad animali allevati ai fini della produzione alimentare.
L’articolo 23b resta immutato. Nell’attuazione si presterà attenzione a un rapporto adeguato con il rischio e costituirà una condizione per ottenere l’omologazione. Non si vede alcuna relazione con eventuali difficoltà di approvvigionamento, considerato che si tratta di requisiti specifici concernenti la dispensazione e l’uso, e non di requisiti per la fabbricazione di medicamenti per uso veterinario.
La possibilità di revocare un’omologazione per medicamenti per uso veterinario con principi attivi antimicrobici prevista dall’articolo 42a capoverso 2 è importante per l’equivalenza con le prescrizioni dell’UE e quindi per consentire alla Svizzera di continuare a esportare derrate alimentari nell’UE. Il regolamento (UE) 2019/6 (art. 37 par. 3; art. 152 par. 1 secondo comma) non consente più l’autorizzazione, rispettivamente revoca l’autorizzazione, per i medicinali veterinari con principi attivi riservati al trattamento per uso umano. Secondo l’articolo 118 dello stesso regolamento, questo disciplinamento vale anche per i Paesi terzi, come la Svizzera, sempre che detti Paesi esportino nell’UE animali o prodotti di origine animale.
L’introduzione del follow-up sistematico e della rintracciabilità per i medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario di cui all’articolo 43a è confermata. Si tratta di un’estensione della prescrizione riguardante la farmacovigilanza, considerato che i medicamenti per uso veterinario convenzionali sono soggetti all’obbligo di notifica soltanto in presenza di un potenziale pericolo stimabile. Le registrazioni concernenti il follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati consentono alle terapie avanzate di accedere a un’omologazione possibilmente rapida (nonostante le scarse conoscenze sugli effetti a lungo termine e, nel settore delle malattie rare, i pochi dati sulla sicurezza e l’efficacia). Il capoverso 4 prevede inoltre di accordare al Consiglio federale una base di delega per estendere l’obbligo ai veterinari nel caso in cui la praticabilità dovesse richiederlo. Non si considera necessario né indebolire né inasprire il tenore della legge.
La richiesta di non estendere le misure riguardanti i principi attivi antimicrobici agli antiparassitari è stata considerata. Con i principi attivi antimicrobici, l’obiettivo è mantenerne l’efficacia per la medicina umana e veterinaria. Le resistenze agli antiparassitari sono invece importanti soprattutto per determinati gruppi di animali, in particolare piccoli ruminanti e cavalli. In questo caso, però, l’introduzione di restrizioni generali non è di alcuna utilità, servono piuttosto raccomandazioni terapeutiche adeguate alla situazione, affinché gli antiparassitari mantengano la loro efficacia in questi gruppi di animali. Per questi motivi, si rinuncia anche a estendere la base a un divieto di uso e omologazione per determinati antiparassitari analogamente ai medicamenti antimicrobici. Un tale divieto rischierebbe piuttosto di aggravare la situazione sul fronte dell’approvvigionamento di antiparassitari per i menzionati gruppi di animali.
È invece mantenuta la base che apre la possibilità di un’estensione del SI AMV alla registrazione del consumo di antiparassitari, se ciò dovesse rivelarsi necessario. I dati registrati possono fornire indicazioni importanti per raccomandazioni terapeutiche e quindi sostenere il prosieguo dell’uso degli antiparassitari nella medicina veterinaria. In questo contesto, appare giustificato anche un temuto eventuale maggior onere per i veterinari per l’immissione dei dati.
2.3 Procedura di notifica
Il disegno è stato sottoposto alle procedure di notifica dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), dell’AELS e del Regno Unito. In merito non è pervenuta alcuna presa di posizione.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
3.1 Medicamenti per terapie avanzate
L’UE disciplina i medicinali per terapie avanzate nel regolamento (CE) n. 1394/200744. Con le presenti modifiche, la Svizzera allinea le proprie regolamentazioni a quelle dell’UE al fine di raggiungere un’ampia equivalenza, sinonimo di semplificazione per i titolari di omologazioni, rispettivamente per i fabbricanti di medicamenti. Per garantire la compatibilità tra i mercati dell’UE e della Svizzera e la concorrenza economica, l’inquadramento giuridico concernente i medicamenti per terapie avanzate e il loro disciplinamento sono in gran parte adeguati al regolamento (CE) n. 1394/2007.
Per tenere nella debita considerazione le particolarità della categoria dei «medicinali per terapie avanzate» e stabilire a livello europeo condizioni quadro regolatorie uniformi per l’autorizzazione e la sorveglianza di tali preparati innovativi, dal 30 dicembre 2008 nell’UE è applicabile il summenzionato regolamento (CE) n. 1394/2007. Da allora, a livello europeo esiste una regolamentazione specifica che include tutte le terapie avanzate. I rispettivi medicamenti sono suddivisi in tre classi:
– medicinali di terapia genica;
– medicinali di terapia cellulare somatica; e
– prodotti di ingegneria tessutale (Tissue Engineered Products).
Il regolamento (CE) n. 1394/2007 inserisce tra i medicinali per terapie avanzate anche i prodotti costituiti da una combinazione di cellule, tessuti e dispositivi medici. Tutti questi prodotti devono al contempo rientrare nella definizione fondamentale di «medicinale» ai sensi della direttiva 2001/83/CE (direttiva sui medicinali45) e dunque servire al trattamento, alla prevenzione o alla diagnosi di malattie per mezzo di un’azione farmacologica, immunologica o metabolica.
Diversamente che nell’UE, in Svizzera i medicamenti per terapie avanzate non soggiacciono a un disciplinamento legale uniforme né costituiscono una categoria di medicamenti a sé stante. In linea di principio, la gestione sul piano normativo di un preparato che nell’UE è classificato come «medicinale per terapie avanzate» dipende da come esso è considerato dalla legislazione svizzera, se un «prodotto di terapia genica» o un «espianto standardizzato». Ciò nonostante, negli ultimi anni Swissmedic ha già rilasciato omologazioni per tutte le categorie di preparati che nell’UE si qualificano come medicinali per terapie avanzate, e finora non sono emerse differenze regolatorie sostanziali tra la Svizzera e l’UE. L’introduzione della nuova definizione legale dei medicamenti per terapie avanzate non mira a creare tanto nuovi requisiti quanto unicamente un quadro regolatorio uniforme e trasparente nella certezza del diritto per le due categorie di prodotti.
La definizione legale di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies include un maggior numero di tipi di prodotto rispetto a quanti attualmente sussunti nell’UE sotto il concetto di «medicinali per terapie avanzate» ai sensi della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 1394/2007. Ciò significa che tutti i prodotti che nell’UE costituiscono un medicinale per terapie avanzate sono considerati tali anche in Svizzera, mentre non ogni medicamento per terapie avanzate secondo il diritto svizzero è considerato tale nell’UE. Va tuttavia tenuto presente che anche il disciplinamento europeo è al momento oggetto di revisione. La proposta attuale prevede in particolare di inserire anche gli acidi nucleici sintetici tra i medicinali per terapie avanzate46. Una tale estensione della definizione di «medicinale di terapia genica» eliminerebbe una delle due differenze sostanziali tra la Svizzera e l’UE nella classificazione di questo tipo di prodotti. In linea di principio rimarrebbero poi soltanto i vaccini contro le malattie infettive virali contenenti organismi geneticamente modificati o mRNA o da essi costituiti: in Svizzera considerati medicamenti per terapie avanzate, nell’UE probabilmente continueranno a essere esclusi dalla definizione di medicinali per terapie avanzate. In questo non si può però ravvisare alcuno swiss finish ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge del 29 settembre 202347 sullo sgravio delle imprese (LSgrI), considerato che questa diversa qualifica di una determinata categoria di prodotti non comporta grandi oneri regolatori per le imprese in Svizzera, come dimostra l’attuale prassi di omologazione di Swissmedic. Oltretutto non si tratta di una novità introdotta con il presente disegno di revisione, bensì di una prassi di autorizzazione e omologazione affermata da anni e di comprovata efficacia: in base all’ordinanza del 10 settembre 200848 sull’emissione deliberata nell’ambiente (OEDA) e all’ordinanza del 9 maggio 201249 sull’impiego confinato (OIConf), i vaccini ricombinanti sono infatti considerati all’identica stregua di prodotti di terapia genica con effetto terapeutico. In merito ai nuovi obblighi di follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati di un medicamento (art. 59a) e di rintracciabilità del paziente e del medicamento (art. 59b), il Consiglio federale presterà attenzione a non disciplinare più severamente che nell’UE i requisiti specifici per i summenzionati vaccini contro malattie infettive contenenti organismi geneticamente modificati o mRNA o da essi costituiti.
In linea di principio tutti i medicinali per terapie avanzate devono essere sottoposti alla procedura di autorizzazione centralizzata. L’Agenzia europea per i medicinali (European Medicines Agency, EMA) coordina le autorizzazioni centralizzate per questi medicinali. Tuttavia, la legislazione europea prevede un’eccezione per determinati medicinali per terapie avanzate, che possono essere autorizzati dall’autorità nazionale (cfr. art. 3 n. 7 della direttiva 2001/83/CE). Questa possibilità è data per i medicinali per terapie avanzate preparati su base non ripetitiva, conformemente a specifici requisiti di qualità, e utilizzati in un ospedale all’interno dello stesso Stato membro, sotto l’esclusiva responsabilità professionale di un medico, in esecuzione di una prescrizione medica individuale per un prodotto specifico destinato a un determinato paziente (esenzione ospedaliera).
Per tenere conto in fase di fabbricazione delle particolarità dei medicinali per terapie avanzate, la Commissione europea ha adottato nel novembre 2017 le «Guidelines on Good Manufacturing Practice specific to Advanced Therapy Medicinal Products»50, entrate in vigore nel maggio 2018. A sostegno dello sviluppo in campo farmacologico, l’EMA ha inoltre pubblicato numerose linee guida concernenti i medicinali per terapie avanzate, le quali consentono di tenere conto durante le sperimentazioni cliniche degli aspetti peculiari di tali preparati (come il loro meccanismo d’azione particolare o i possibili rischi ambientali) mediante specifici criteri regolatori (p. es. «Guideline on Human Cell-based Medicinal Products»51 o «Guideline on Scientific Requirements for the Environmental Risk Assessment of Gene Therapy Medicinal Products»52).
3.2 Prescrizione elettronica / piano farmacologico / CDSS
Attraverso l’infrastruttura dati eHealth (eHDSI) dell’UE è possibile scambiare dati sanitari personali in modo sicuro, efficiente e interoperabile tra i Paesi dell’UE. Uno di questi servizi sanitari transfrontalieri offerti attraverso l’eHDSI è la prescrizione elettronica, che consente a tutti i cittadini degli Stati membri dell’UE di presentarla per ritirare i medicamenti prescritti in un Paese diverso da quello di residenza. L’introduzione in tutti i Paesi dell’UE è attualmente in corso. L’UE non prevede norme uniformi per il piano farmacologico o il CDSS. Per contro, queste materie concernenti il piano farmacologico sono disciplinate sporadicamente a livello nazionale.
Dal 1° gennaio 2024, in Germania si deve usare la ricetta elettronica (eRezept) per i medicamenti soggetti a prescrizione a carico dell’assicurazione malattie obbligatoria. Dal 1° luglio 2025, anche gli stupefacenti possono essere prescritti e ritirati con una ricetta elettronica. Sulla base del Codice civile tedesco (cfr. in particolare il capitolo 11 «Telematikinfrastruktur» del Sozialgesetzbuch, Fünftes Buch [SGB V]53), il legislatore ha incaricato il Ministero federale della sanità (Bundesministerium für Gesundheit) e le organizzazioni mantello del settore sanitario tedesco (Spitzenverband Bund der Krankenkassen, Kassenärztliche Bundesvereinigung, Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung, Bundesärztekammer, Bundeszahnärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Spitzenorganisation der Apotheker auf Bundesebene) di creare un’infrastruttura per l’informazione, la comunicazione e la sicurezza (infrastruttura telematica) quale base per un’interconnessione digitale e sicura nel settore sanitario. Al contempo ha affidato loro, per l’attuazione di questo mandato, la fondazione della società per la telematica (Gesellschaft für Telematik), azienda che, tra l’altro, ha il compito di creare ex novo l’infrastruttura telematica ed eseguire le misure necessarie affinché le prescrizioni elettroniche emesse da medici convenzionati (Vertragsärzte) per medicamenti soggetti all’obbligo di vendita in farmacia possano essere trasmesse per via elettronica. Per il ritiro dei medicamenti prescritti, le ricette elettroniche possono essere presentate per mezzo della tessera sanitaria elettronica, con l’apposita app oppure stampate su carta.
In Austria, dal 30 giugno 2023 tutti i medici convenzionati, gli studi medici associati convenzionati e i medici privati (Wahlärzte) con diritto di emettere ricette e dotati dell’infrastruttura per l’e‑card sono tenuti a emettere ricette in formato elettronico. Quest’obbligo è basato sul paragrafo 31a della legge generale sulle assicurazioni sociali (allgemeines Sozialversicherungsgesetz), secondo la quale l’associazione mantello degli assicuratori sociali austriaci (Dachverband der österreichischen Sozialversicherungsträger) deve introdurre un sistema di gestione elettronica che consente uno svolgimento in gran parte senza documentazione cartacea dei processi amministrativi tra assicurati, partner contrattuali e assicurazioni sociali e assicurarne l’esercizio. Il ritiro di medicamenti in farmacia dietro presentazione di una ricetta su carta e la fatturazione tramite la cassa malati sono sostituite dalla ricetta elettronica (e‑Rezept), la quale può essere salvata sui server dell’infrastruttura della tessera sanitaria elettronica (e‑card) oppure sulla cartella elettronica del paziente (elektronische Gesundheitsakte o ELGA). Per ritirare in farmacia i medicamenti prescritti mediante una ricetta elettronica, i pazienti devono presentare la loro e-card oppure il codice o l’ID della ricetta elettronica.
In Francia è stato introdotto nel 2016 il piano farmacologico volontario (bilan partagé de médication) per le persone dai 65 anni con almeno una malattia cronica, oppure per coloro che hanno più di 75 anni e a cui sono stati prescritti almeno cinque principi attivi per un trattamento di almeno sei mesi54. Il paziente che richiede un piano farmacologico può scegliere il farmacista che lo deve compilare e aggiornare.
In Germania il piano farmacologico è disciplinato dal paragrafo 31a SGB V. Questa disposizione sancisce che gli assicurati hanno diritto a un piano farmacologico a partire dall’assunzione parallela di almeno tre medicamenti prescritti. Il paragrafo 29a del contratto quadro federale dei medici (Bundesmantelvertrag-Ärzte)55 del 1° luglio 2023 specifica più nel dettaglio questo diritto degli assicurati e gli obblighi che ne derivano per i medici secondo il paragrafo 31a SGB V: su richiesta dell’assicurato, tutti i medici dell’assistenza sanitaria convenzionata devono compilare un piano farmacologico in formato elettronico o cartaceo se il paziente assume parallelamente per un periodo di almeno 28 giorni almeno tre medicamenti ad azione sistemica prescritti e coperti dall’assicurazione malattie obbligatoria e la somministrazione non è eseguita dal medico. Su richiesta del paziente, il piano farmacologico deve essere salvato sulla tessera sanitaria elettronica. Non appena la terapia farmacologica cambia, qualsiasi medico convenzionato coinvolto nel percorso di cura è tenuto ad aggiornare il piano. Su richiesta del paziente, sul piano possono essere elencati anche i medicamenti soggetti all’obbligo di vendita in farmacia che l’assicurato assume senza prescrizione. Di conseguenza, il piano farmacologico deve essere aggiornato anche dai farmacisti. Il formato, il contenuto e i dati da inserire sono prescritti.
Nei Paesi membri dell’UE non esistono al momento, per quanto è dato vedere, disciplinamenti concernenti l’utilizzo di CDSS.
3.3 Medicamenti per uso veterinario
Il nuovo diritto dell’UE in materia di medicinali veterinari contiene in particolare le seguenti novità, che nel diritto svizzero in materia di agenti terapeutici non sono disciplinate o lo sono in modo diverso:
Per «medicinale veterinario» l’UE intende uno spettro di prodotti più ampio rispetto alla LATer. Secondo il regolamento (UE) 2019/6, i «medicinali veterinari per terapie innovative» includono molti agenti terapeutici nuovi e in parte sperimentali. Alcuni di essi ricadono già oggi nel campo d’applicazione della LATer e delle sue ordinanze d’esecuzione, e possono pertanto essere omologati anche in Svizzera per uso veterinario. Una parte di queste terapie innovative è invece considerata dal diritto svizzero un espianto standardizzato ai sensi della legislazione sui trapianti. Attualmente a livello federale non esistono disciplinamenti legali per gli espianti standardizzati per uso veterinario e i prodotti in questione non possono al momento essere omologati da Swissmedic.
L’UE prevede ora diverse misure per ridurre le resistenze ai principi attivi antimicrobici, il che include, oltre agli antibiotici, gli antivirali, gli antimicotici e gli antiprotozoari. Il regolamento (UE) 2019/6 prevede inoltre il divieto d’importazione da Paesi terzi di animali trattati con determinati antimicrobici (rispettivamente dei prodotti di tali animali). Si tratta, tra l’altro, di principi attivi antimicrobici specifici riservati al trattamento per uso umano (l’uso di sostanze che aumentano la produttività degli animali è già disciplinato sia nel diritto dell’UE sia in quello svizzero).
L’autorizzazione dei medicinali veterinari ha ora una durata di validità indeterminata nell’UE.
4 Punti essenziali del progetto
4.1 La normativa proposta
4.1.1 Medicamenti per terapie avanzate
Uno degli obiettivi centrali della presente revisione è escludere la categoria di quelli che finora erano denominati espianti standardizzati dal campo d’applicazione della legislazione sui trapianti e trasporla interamente nella legislazione sugli agenti terapeutici. Questa operazione esige una revisione parziale della legge sui trapianti con la corrispondente riduzione del campo d’applicazione, rispettivamente l’abrogazione di tutte le disposizioni concernenti specificamente gli espianti standardizzati e, dove necessario, la loro integrazione nella legislazione sugli agenti terapeutici. Sul piano terminologico, l’espressione «espianto standardizzato» decade, poiché questi prodotti sono ora considerati un sottoinsieme dei medicamenti per terapie avanzate. Per meglio comprendere la normativa proposta, di seguito sono brevemente riepilogati i principali interventi normativi degli ultimi anni: l’espressione «espianti standardizzati» è stata in origine definita nell’articolo 3 lettera d della legge sui trapianti (all’epoca come «prodotti fabbricati con organi, tessuti o cellule di origine umana o animale, che possono essere standardizzati o il cui processo di fabbricazione può essere standardizzato»), ma tale definizione si è rivelata poco adatta alla pratica e sollevava problemi di delimitazione (cfr. messaggio dell’8 marzo 201356 concernente la modifica della legge sui trapianti). Dopo una revisione parziale della legge sui trapianti (in vigore dal 1° maggio 2016), la definizione di espianto standardizzato, modificata nei contenuti, figura a livello di ordinanza (cfr. la definizione legale vigente di cui all’art. 2 cpv. 1 lett. c dell’ordinanza sui trapianti). Questo «declassamento» normativo è dovuto al fatto che il legislatore considerava «non opportuno» tenere nella legge la definizione di questa espressione, che a livello di ordinanza avrebbe invece potuto consentire al Consiglio federale di «tener conto delle modifiche delle regolamentazioni dell’UE» (cfr. messaggio dell’8 marzo 201357 concernente la modifica della legge sui trapianti). Mentre in diversi articoli la legge sui trapianti prevede prescrizioni materiali a sé per gli espianti standardizzati, nell’articolo 49 vigente dichiara applicabili (per analogia) diverse disposizioni della LATer. Con la revisione parziale della legge sui trapianti (cfr. n‑legge sui trapianti 2023) si intende ora abrogare l’articolo 49 e sostituirlo con il nuovo articolo 2a, nel quale sono elencate più nel dettaglio le norme della legge sui trapianti e della LATer applicabili agli espianti standardizzati. Con questo importante intervento normativo intermedio, vigente dalla sua entrata in vigore fino all’entrata in vigore della presente revisione, si migliora considerevolmente la certezza del diritto. Va sottolineato che la revisione parziale della legge sui trapianti non aveva originariamente l’obiettivo di giungere a uno scorporo completo degli espianti standardizzati. Tale scorporo e trasposizione nella LATer sono stati esaminati e affrontati soltanto durante i lavori relativi alla presente revisione della LATer. Con quest’ultimo intervento, gli espianti standardizzati saranno definitivamente integrati nella LATer in qualità di sottoinsieme dei medicamenti per terapie avanzate. In questo modo si intende creare per questi ultimi nella LATer un quadro regolatorio uniforme e trasparente nella certezza del diritto.
Nel dettaglio, si procede in particolare alle modifiche seguenti:
– L’ingresso della LATer è esteso alle disposizioni costituzionali pertinenti concernenti i medicamenti per terapie avanzate.
– La disposizione sullo scopo di cui all’articolo 1 include ora l’aspetto dell’ottenimento di organi, tessuti e cellule di origine umana ed è esteso alla protezione della salute, della dignità umana e della personalità dei donatori.
– Il campo d’applicazione (art. 2) include ora anche l’impiego di organi, tessuti o cellule nonché embrioni soprannumerari utilizzati per la fabbricazione di agenti terapeutici.
– Gli obblighi di diligenza di cui nella LATer sono estesi e devono essere applicabili anche all’impiego di organi, tessuti, cellule ed embrioni soprannumerari per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate (art. 3 cpv. 3).
– Al fine di assicurare un disciplinamento trasparente nella certezza del diritto dei medicamenti per terapie avanzate anche a livello terminologico, all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies è ora sancita la loro nuova definizione legale, applicabile non solo ai medicamenti per uso umano ma anche a quelli per uso veterinario (novel therapy veterinary medicinal products).
– Per i termini «organi», «tessuti», «cellule», «feto», «embrione» ed «embrione soprannumerario» si rimanda alle disposizioni di legge pertinenti (art. 4 cpv. 1bis, 1ter e 1quater).
– Per garantire l’armonizzazione internazionale, l’articolo 4 capoverso 3 attribuisce al Consiglio federale la competenza di prevedere in modo mirato mediante ordinanza definizioni diverse per «medicamenti per terapie avanzate».
– Le disposizioni non applicabili alla fabbricazione, alla dispensazione e all’uso di medicamenti per terapie avanzate in riferimento a medicamenti non soggetti all’obbligo di omologazione sono ora elencate esplicitamente (art. 9 cpv. 2quinquies).
– La possibilità di usare medicamenti per terapie avanzate non omologati (art. 9c LATer, ispirato all’art. 2b della n‑legge sui trapianti 2023) può essere estesa nel campo d’applicazione della LATer ai medicinali veterinari per terapie innovative.
– I requisiti per l’omologazione di medicamenti per terapie avanzate sono adeguati specificamente per questa categoria di prodotti (art. 11 cpv. 2ter, art. 14 cpv. 1bis).
– In virtù dell’articolo 23b, ai fini della protezione della salute Swissmedic può fissare nell’omologazione di un medicamento (per terapie avanzate) requisiti specifici concernenti la dispensazione o l’uso.
– La nuova sezione 6a prevede disposizioni speciali per i medicamenti per terapie avanzate fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule di origine umana (art. 41a−41h).
– La nuova sezione 6b contiene disposizioni speciali per l’impiego di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari oppure tessuti o cellule embrionali o fetali utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate, nonché per l’impiego di embrioni soprannumerari (art. 41i−41q).
– La nuova sezione 6c prevede disposizioni speciali per i medicamenti per terapie avanzate fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule di origine animale e destinati a essere usati sugli esseri umani (art. 41r−41v).
– Secondo l’articolo 42b, il Consiglio federale può disciplinare l’impiego di animali da espianto nonché di organi, tessuti o cellule di origine animale per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario e può prevedere obblighi di notifica o di autorizzazione. Può inoltre prevedere un test obbligatorio concernente gli animali da espianto o gli organi, i tessuti o le cellule vitali di origine animale.
– Considerate la loro innovatività e complessità, ai medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario si applicano ulteriori obblighi concernenti il follow-up, la rintracciabilità e la conservazione (art. 43a).
– Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione per sperimentazioni cliniche sono specificate in riferimento ai medicamenti per terapie avanzate (art. 54 cpv. 5).
– Singoli medicamenti per terapie avanzate per uso umano necessitano di una sorveglianza più severa. Per questo motivo, ne sono specificamente disciplinati il follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati, la rintracciabilità e l’obbligo di conservazione (art. 59a−59c).
– L’articolo 60 capoverso 2 lettera d chiarisce che le ispezioni nell’ambito dei medicamenti per terapie avanzate sono eseguite da Swissmedic. Il capoverso 2bis sancisce inoltre che Swissmedic è competente per le ispezioni riferite alle attività soggette all’obbligo di autorizzazione con organi, tessuti, cellule, feti ed embrioni soprannumerari.
– Le nuove disposizioni concernenti i medicamenti per terapie avanzate comportano inoltre modifiche delle disposizioni penali (cfr. art. 86 e 87), le quali sono anche state ristrutturate per agevolarne la leggibilità.
4.1.2 Digitalizzazione nel settore della prescrizione, della dispensazione e dell’uso di agenti terapeutici
I punti salienti della normativa in questo settore sono i seguenti:
– La prescrizione in forma elettronica di medicamenti per uso umano (cfr. art. 51 OM), oggi facoltativa, in futuro dovrà essere obbligatoria (cfr. art. 26 cpv. 5 LATer, ai sensi del quale la prescrizione di medicamenti per uso umano e la presentazione della prescrizione per il ritiro dei medicamenti prescritti devono avvenire per via elettronica). Le persone che emettono prescrizioni o le ricevono per fornire la prestazione prescritta devono utilizzare sistemi che garantiscano in particolare l’integrità e l’autenticità delle prescrizioni, la sicurezza dei dati, l’interoperabilità e la protezione dalla presentazione ripetuta di una stessa prescrizione. Il Consiglio federale precisa i requisiti pertinenti dei sistemi da utilizzare e può delegare all’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) l’emanazione dei dettagli tecnici. L’UFSP mette a disposizione un elenco da cui si possono richiamare i parametri utilizzati per la comunicazione da tutti i sistemi a cui si può fare capo per le prescrizioni elettroniche.
– Il disegno crea una base legale che obbliga i professionisti della salute a compilare e aggiornare costantemente un piano farmacologico elettronico al momento della prescrizione, della dispensazione o dell’uso di medicamenti (cfr. art. 26a), utilizzando sistemi che ne garantiscano in particolare l’integrità e l’autenticità, la sicurezza dei dati e l’interoperabilità. Il Consiglio federale precisa i requisiti pertinenti dei sistemi e può delegare all’UFSP l’emanazione dei dettagli tecnici.
– Il disegno propone una base legale che dichiara obbligatorio, in una prima fase nelle strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari, l’utilizzo di un CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti (art. 26b).
4.1.3 Medicamenti per uso veterinario: ampia equivalenza con il diritto dell’UE
I punti salienti della normativa in questo settore sono i seguenti:
– Analogamente a quanto avviene nell’UE, anche in Svizzera si vogliono integrare le misure per ridurre le resistenze non solo agli antibiotici, ma anche ad altri principi attivi antimicrobici (art. 42a cpv. 1). Le prescrizioni vigenti nel diritto svizzero sono estese per vietare l’uso di medicamenti con determinati principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici (art. 42a cpv. 2). Anche l’SI AMV necessita di un conseguente ampliamento ad altri medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici e a medicamenti con principi attivi antiparassitari (art. 64h).
– Allo scopo, è creata la nuova definizione legale di «antimicrobico» e di «antiparassitario» (art. 4 cpv. 1 lett. hbis e hter). Dove necessario, la terminologia è adeguata nell’intera legge.
– Affinché possa continuare a esportare animali e prodotti di origine animale nell’UE, la Svizzera ha introdotto il divieto di utilizzo di determinati medicamenti antimicrobici (art. 8 cpv. 5 OMVet) mediante attuazione autonoma. Il regolamento (UE) 2019/6 (art. 37 par. 3; art. 152 par. 1 secondo comma) non consente più l’autorizzazione, rispettivamente revoca l’autorizzazione, per i medicinali veterinari con principi attivi riservati al trattamento per uso umano. Questa disposizione è ora ripresa in modo analogo nel diritto svizzero (art. 42a cpv. 2).
– Analogamente al disciplinamento nell’UE, anche in Svizzera le omologazioni per medicamenti per uso veterinario devono di norma essere valide a tempo indeterminato (art. 16 cpv. 2bis).
4.1.4 Ulteriori adeguamenti specifici
Con il presente disegno si apportano singoli adeguamenti specifici che si sono rivelati necessari da un lato, a seguito delle esperienze raccolte con l’esecuzione e, dall’altro, durante l’elaborazione del diritto d’esecuzione concernente la n‑legge sui trapianti 2023. Si tratta in particolare degli aspetti seguenti.
I procedimenti di ottenimento e fabbricazione di preparati per pazienti specifici (medicamenti non standardizzabili) devono poter essere esplicitamente subordinati a un’omologazione da parte delle autorità, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia in seguito immesso in commercio o usato direttamente come medicamento allogenico o autologo. Il disciplinamento vigente concernente l’immissione in commercio di medicamenti non standardizzabili è adeguato di conseguenza ed è prevista una nuova disposizione per l’uso di tali medicamenti (art. 9 cpv. 3 e 9d).
Tra gli accordi di sede della Svizzera con organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali e le disposizioni sull’importazione di medicamenti non omologati in Svizzera sussiste un conflitto normativo. Da un lato, questi accordi liberano le organizzazioni o le istituzioni da divieti e restrizioni per l’importazione e l’esportazione di oggetti necessari al funzionamento del servizio, dall’altro la LATer permette unicamente l’importazione di medicamenti omologati o non soggetti all’obbligo di omologazione. Questo problema deve essere chiarito in modo esplicito (art. 20 cpv. 2bis e 21 cpv. 2bis).
L’obbligo di autorizzazione per chi esercita l’attività di mediatore o agente deriva dalla definizione di smercio, secondo cui la consegna o la cessione di medicamenti include pure le attività di mediatori o di agenti. Se tale attività si svolge esclusivamente su territorio svizzero, l’obbligo di autorizzazione deriva dalla definizione di commercio all’ingrosso di cui nell’ordinanza del 14 novembre 201858 sull’autorizzazione dei medicamenti (OAMed), la quale menziona anch’essa la consegna e la cessione di medicamenti. Poiché non è palese, l’obbligo di autorizzazione è ora menzionato esplicitamente nell’articolo 28, affinché sia chiaro che vige indipendentemente dalla natura specifica dei mediatori o degli agenti, dai prodotti mediati e dal luogo della loro realizzazione.
Conformemente al diritto vigente, il Consiglio federale può assegnare a Swissmedic, dietro indennità, altri compiti strettamente connessi con quelli attribuitigli dalla legge, purché non ostacolino l’adempimento di questi ultimi (art. 69 cpv. 1bis). Questa prescrizione è in un certo contrasto con il principio generale secondo cui un’indennità ai sensi dell’articolo 69 capoverso 1 è tra l’altro da versare soltanto quando il costo dell’adempimento dei compiti non sia altrimenti coperto da tasse ed emolumenti (cfr. art. 77 cpv. 2 lett. a). In combinazione con l’adeguamento dell’articolo 77 capoverso 2 lettera a, è chiarito che anche un’assegnazione di compiti da parte del Consiglio federale avviene dietro indennità nella misura in cui l’adempimento dei compiti non sia coperto da tasse ed emolumenti.
Con la n-legge sui trapianti 2023, il Parlamento ha deciso di introdurre una vigilanza nel settore dei trapianti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità e la sicurezza dei trapianti di organi, tessuti e cellule, e ridurre di conseguenza al minimo i rischi, come la trasmissione di malattie. Nel messaggio concernente la n‑legge sui trapianti 2023 era indicato che la gestione dei due servizi di vigilanza da parte di partner esterni avrebbe comportato un maggiore fabbisogno annuo di almeno 250 000 franchi. Vista la tesa situazione finanziaria della Confederazione, non sono disponibili mezzi di questa portata per l’implementazione della vigilanza. Ciò significa che inizialmente potrà essere attuata soltanto la vigilanza nei settori degli organi e dei tessuti. Nel settore delle cellule staminali del sangue, una solida cooperazione internazionale consente già oggi la registrazione di determinate notifiche di eventi gravi e la loro analisi da parte di un organo internazionale. L’introduzione di una vigilanza a livello nazionale per l’intero settore delle cellule staminali del sangue è ora delegata al Consiglio federale, che potrà attuarla in un secondo tempo tramite modifica di un’ordinanza. In aggiunta a questi, si procede ad adeguamenti minori, soprattutto per quanto riguarda le banche dati e la terminologia.
4.1.5 Necessità di coordinamento con le modifiche del 1° ottobre 2021 e del 29 settembre 2023 della legge sui trapianti e con la revisione del diritto doganale
In occasione della votazione del 15 maggio 2022 il Popolo aveva accettato il controprogetto indiretto del Consiglio federale all’iniziativa popolare federale «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» (modifica del 1° ottobre 2021 della legge sui trapianti; n‑legge sui trapianti 2021). Il 29 settembre 2023 il Parlamento ha adottato un’ulteriore modifica della legge sui trapianti (n‑legge sui trapianti 2023). Con la presente revisione si coordinano ora le modifiche che ne sono conseguite.
La presente modifica non può entrare in vigore prima della modifica del 1° ottobre 2021 e della modifica del 29 settembre 2023. Se entra in vigore in contemporanea con quella del 1° ottobre 2021 o quella del 29 settembre 2023, la presente modifica prevale. Se entra in vigore dopo quella del 1° ottobre 2021 o quella del 29 settembre 2023, la presente modifica sostituisce quella del 1° ottobre 2021 e quella del 29 settembre 2023.
Con la modifica del 29 settembre 2023 sono stati adeguati anche gli articoli 63 e 65 della legge sui trapianti. Queste disposizioni sono riformulate pure nel quadro della revisione del diritto doganale (legge sui compiti d’esecuzione dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini [UDSC])59. L’articolo 65 è inoltre oggetto della presente revisione.
Gli articoli 63 e 65 della legge sui trapianti nella versione di cui nella legge sui compiti d’esecuzione dell’UDSC possono entrare in vigore soltanto prima delle due altre versioni (n‑legge sui trapianti 2023 e versione presente).
La versione dell’articolo 65 della legge sui trapianti della presente revisione deve in ogni caso sostituire le altre due versioni.
4.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Rispetto al diritto vigente, il disegno di legge non prevede modifiche fondamentali della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni. Secondo il principio dell’equivalenza fiscale, ogni livello istituzionale finanzia i compiti che ricadono nel proprio settore di competenza.
Swissmedic resta competente per l’esecuzione della maggior parte delle misure nei settori della sicurezza dei prodotti e della sorveglianza del mercato, e i Cantoni svolgono soprattutto compiti d’esecuzione nel settore della dispensazione e dell’uso di medicamenti.
4.3 Attuazione
Il disegno include diversi aspetti che devono essere concretizzati e attuati nel diritto d’esecuzione.
Nel settore dei medicamenti per terapie avanzate dovranno essere emanate numerose disposizioni a livello di ordinanza. Per esempio, oltre alle particolarità tecniche dell’omologazione e dell’autorizzazione, dovranno essere stabiliti tra l’altro anche i requisiti concernenti l’informazione e il consenso nonché l’indipendenza del personale medico per il prelievo o l’utilizzo di organi, tessuti e cellule. Lo stesso vale per i requisiti concernenti l’impiego di organi, tessuti e cellule nonché per i dettagli concernenti gli obblighi di notifica dell’impiego di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari o di embrioni soprannumerari.
Le prescrizioni elettroniche o i piani farmacologici sono già oggi compilati in diversi formati, il che tuttavia complica lo scambio di dati tra professionisti della salute. Le modifiche proposte prevedono la definizione a livello di ordinanza di requisiti uniformi per entrambi i documenti. Il Consiglio federale definisce in particolare i requisiti necessari per l’interoperabilità e lo scambio sicuro dei dati al fine di garantire un’ampia uniformazione ed evitare che gli utilizzatori debbano gestire soluzioni diverse. Saranno altresì stabiliti i requisiti che devono garantire l’integrità e l’autenticità delle prescrizioni e la protezione dalla presentazione ripetuta di una stessa prescrizione. Il Consiglio federale – che può delegare il disciplinamento dei dettagli tecnici all’UFSP – definisce inoltre i dati minimi da indicare nel piano farmacologico. Nel diritto d’esecuzione saranno altresì concretizzate le condizioni per la compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico e quali persone sono esentate dagli obblighi.
Per ottemperare agli obblighi concernenti la prescrizione elettronica e il piano farmacologico elettronico devono essere utilizzati, d’intesa con le cerchie interessate, sistemi elettronici forniti sul mercato da attori privati. Si rinuncia a un sistema gestito dalla Confederazione, anche se potrebbero sorgere difficoltà con la disponibilità di sistemi elettronici interoperabili di privati.
Le condizioni quadro per un’ampia implementazione dell’utilizzo di un CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti in pediatria non sono ancora date. Per questa ragione, l’obbligo è in una prima fase introdotto unicamente nelle strutture pediatriche, dove la maggior parte dei medicamenti è prescritta, dispensata o usata off-label. Con questa soluzione si intende acquisire quante più informazioni importanti possibili. In una seconda fase, l’obbligo di utilizzare un CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti sarà introdotto nel settore ambulatoriale. Alle strutture soggette al nuovo obbligo sarà accordato un termine transitorio adeguato a partire dall’entrata in vigore del disegno affinché possano acquistare il CDSS necessario. Il Consiglio federale può dichiarare non obbligatorio l’utilizzo di tali sistemi per i casi urgenti. Può inoltre estendere l’obbligo ad altri gruppi specifici della popolazione.
I nuovi disciplinamenti concernenti i medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario (novel therapy veterinary medicinal products) nonché ulteriori adeguamenti mirati della regolamentazione svizzera in materia di medicamenti per uso veterinario alla normativa dell’UE necessiteranno in una seconda fase di un’esecuzione/concretizzazione completa a livello di ordinanza (ordinanze del Consiglio federale e ordinanze del Consiglio d’Istituto di Swissmedic).
Il divieto di utilizzare medicamenti antimicrobici diversi dagli antibiotici, in particolare antivirali e antiprotozoari, sarà ripreso nell’OMVet. Altre misure, come per esempio un corrispondente ampliamento del SI AMV e ulteriori misure basate su di esso, non sono attualmente previste, ma potrebbero essere emanate se necessario in virtù delle nuove basi legali. Il rifiuto di domande di omologazione o la revoca di omologazioni concernenti principi attivi antimicrobici riservati al trattamento per uso umano dovranno essere attuati a livello di ordinanza.
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Legge del 15 dicembre 2000 sugli agenti terapeutici
Ingresso
L’ingresso vigente cita soltanto l’articolo 95 capoverso 1 e l’articolo 118 capoverso 2 della Costituzione federale quali principali basi costituzionali della LATer. Finora si era rinunciato a menzionare esplicitamente altri articoli costituzionali potenzialmente rilevanti per la LATer, perché non significativi nell’ottica del requisito della trasparenza in riferimento alle basi costituzionali attributive di competenza della legge. Con la prevista trasposizione nella LATer di numerosi contenuti della legge sui trapianti (cfr. in particolare le nuove sezioni 6a–6c del capitolo 2) e il conseguente significativo ampliamento dello scopo e del campo d’applicazione della legislazione sugli agenti terapeutici (oltre alla protezione della salute dei pazienti e degli animali trattati, l’attenzione è estesa alla protezione della salute, della personalità e della dignità dei donatori e degli animali da espianto nell’ottenimento o nel prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di un agente terapeutico), diventa inevitabile includere anche le disposizioni costituzionali che legittimano la Confederazione a emanare disposti. Per questa ragione, nell’ingresso è ora citato l’articolo 119 capoverso 2 Cost., in virtù del quale la Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano. Vi rientrano anche ovuli fecondati, embrioni e feti, il cui uso come materia prima biologica per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate è ora disciplinato nella LATer. Inoltre l’ingresso è integrato anche dall’articolo 119a capoverso 1 Cost. In base a tale disposizione la Confederazione emana prescrizioni in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule. La disposizione costituzionale include anche gli espianti standardizzati che ora sono disciplinati nella LATer come medicamenti per terapie avanzate.
Sostituzione di un termine
Il nome Swissmedic si è affermato per designare l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici e viene utilizzato nel diritto d’esecuzione già dal 2019. Ciò viene ora opportunamente adeguato anche a livello di legge. Il termine viene introdotto all’articolo 4 paragrafo 1 lettera asexies e utilizzato di conseguenza in tutto l’atto normativo.
Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e
Attualmente, lo scopo della LATer è limitato alla tutela della salute delle persone e degli animali (cfr. messaggio del 1° marzo 199960 concernente la LATer) e questo soltanto nella misura necessaria a garantire il trattamento di pazienti e animali con agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci. Con la trasposizione delle prescrizioni finora esistenti nella legge sui trapianti per l’ottenimento di organi, tessuti o cellule di origine umana per la fabbricazione di agenti terapeutici nonché per l’impiego di agenti terapeutici fabbricati con organi, tessuti e cellule di origine umana, non è più possibile tenere conto soltanto dei riceventi di un agente terapeutico. L’attenzione deve piuttosto essere estesa alla protezione della salute del donatore e dell’animale da espianto. Una donazione da vivente di organi, tessuti o cellule di origine umana diventa per esempio giustificabile soltanto se il rischio a cui si espone la vita o la salute del donatore umano è accettabile dal punto di vista medico. Ciò vale in linea di massima anche per l’animale da espianto, per il quale il prelievo di organi, tessuti e cellule deve sempre rispettare i requisiti etici e di protezione degli animali (tra l’altro il principio delle 3R61).
La trasposizione, voluta con la presente revisione, della categoria degli espianti standardizzati nella definizione di medicamento (v. al proposito quanto esposto al n. 1.1.4 e il commento all’art. 4 cpv. 1 lett. aundecies) avvicina la legislazione sugli agenti terapeutici alla medicina dei trapianti, con inevitabili ripercussioni sullo scopo della legge. Lo scopo della legge sui trapianti non è tuttavia limitato alla protezione della salute, ma include anche la protezione della dignità umana e della personalità nell’applicazione della medicina dei trapianti all’essere umano (cfr. art. 1 della legge sui trapianti). Nel contesto della medicina dei trapianti, la dignità umana è di importanza fondamentale, come evidenzia per esempio il requisito del rispetto della dignità delle persone decedute al momento del prelievo di organi, tessuti o cellule. Anche la protezione della personalità gode però di un’importanza speciale. Nell’ambito della medicina dei trapianti, tra le garanzie della protezione della personalità va citata, oltre alla protezione della vita e dell’integrità fisica e psichica, innanzitutto la protezione dell’autodeterminazione (p. es. in merito alla decisione di mettere a disposizione a scopi di trapianto i propri organi, tessuti o cellule). Questi scopi di protezione di cui nella legislazione sui trapianti devono restare applicabili in misura immutata indipendentemente dal fatto che l’impiego di organi, tessuti o cellule soggiaccia alle prescrizioni della legislazione sui trapianti oppure a quella sugli agenti terapeutici. Le necessità di protezione sono sempre le stesse.
Non da ultimo, le disposizioni della legge sui trapianti sono volte a impedire l’impiego abusivo di organi, tessuti o cellule. Su questo scopo si fondano, per esempio, l’obbligo della gratuità della donazione, il divieto di impiegare organi, tessuti o cellule prelevati senza consenso e i disciplinamenti nel settore del trapianto di tessuti o cellule embrionali o fetali umani nonché degli xenotrapianti. L’impiego abusivo deve essere impedito anche nel caso in cui organi, tessuti o cellule sono utilizzati per fabbricare un medicamento per terapie avanzate, anche quando quest’ultimo sarà assoggettato alla LATer e non più alla legge sui trapianti. In questo contesto, «impiego» include, in analogia alla legislazione sui trapianti, tutte le attività dal prelievo all’uso del medicamento sul paziente.
Per queste ragioni, lo scopo della legge di cui al capoverso 2 lettere d ed e deve essere esteso in analogia alla legislazione sui trapianti.
Art. 2 cpv. 1 lett. abis, b e c nonché cpv. 3
Cpv. 1 lett. a: nella versione italiana, per ragioni di coerenza con le altre versioni linguistiche, il termine «trattamento» è sostituito da «impiego».
Cpv. 1 lett. abis: la prevista integrazione della categoria degli espianti standardizzati nella definizione di medicamento rende necessario anche un adeguamento del campo d’applicazione della LATer. In diverse nuove sezioni, la LATer disciplinerà in futuro l’impiego di organi, tessuti e cellule di origine umana e animale nonché di tessuti o cellule embrionali o fetali e di embrioni soprannumerari, per quanto siano utilizzati per la fabbricazione di agenti terapeutici (cfr. al proposito art. 41a−41v e 42b). Considerato che tali organi, tessuti e cellule di norma non costituiscono di per sé un medicamento o un dispositivo medico secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a, con la nuova lettera abis si chiarisce che anche l’impiego di tale «materia prima» biologica ricade nel campo d’applicazione della LATer. Il termine «impiego» include tutte le attività che vanno dal prelievo della «materia prima» dal donatore o dall’animale da espianto fino all’uso del prodotto finito su persone o animali. Nel campo d’applicazione rientrano sia gli organi, i tessuti e le cellule di origine umana, sia quelli di origine animale, per quanto siano destinati alla fabbricazione di un medicamento per uso umano o veterinario.
Cpv. 1 lett. b: la disposizione è modificata linguisticamente nella versione tedesca e italiana. Le nuove versioni corrispondono alla versione francese.
Cpv. 1 lett. c: la presente disposizione è rimasta invariata dall’entrata in vigore della LATer. Il messaggio del 1° marzo 1999 concernente la LATer adduceva a motivazione la necessità di evitare lacune, considerato che nel caso di alcune terapie non si può distinguere chiaramente se si tratti di un metodo terapeutico o della somministrazione di un agente terapeutico. Come esempio era riportata unicamente la terapia genica somatica62. Al giorno d’oggi, i «metodi terapeutici» di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c non hanno tuttavia più alcuna rilevanza dal punto di vista scientifico. Nella prassi d’esecuzione, soprattutto la terapia genica citata come esempio si è rivelata tutt’altro che indispensabile, tanto più che i prodotti a base di acidi nucleici usati nella terapia genica somatica sono già inclusi de lege lata nel termine «medicamento» e di conseguenza ricadono nel campo d’applicazione della LATer secondo l’articolo 2 capoverso 1 lettera a. Questi prodotti a base di acidi nucleici devono ora essere classificati come medicamenti per terapie avanzate (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. aundecies n. 1). Inoltre, la dottrina sussume in questa disposizione anche determinati metodi terapeutici naturali; tuttavia dagli oltre 20 anni di prassi d’esecuzione da quando è entrata in vigore tale disposizione è emerso che non sussiste alcuna necessità di regolamentazione nel settore dei medicamenti complementari per tali metodi. In particolare, i prodotti della terapia a base di fiori di Bach talvolta menzionati sono classificati dal 2006 come derrate alimentari e soggiacciono pertanto al controllo dell’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV). L’articolo 2 capoverso 1 lettera c può pertanto essere abrogato senza sostituzione per mancanza di rilevanza pratica.
Cpv. 3: questo capoverso era stato introdotto con il nuovo disciplinamento dei dispositivi medici (cfr. messaggio del 30 novembre63 concernente la modifica della legge sugli agenti terapeutici [nuovo disciplinamento dei dispositivi medici]). Con la trasposizione della categoria degli espianti standardizzati nella LATer, in futuro determinati prodotti non sarebbero più soggetti ad alcuna regolamentazione: la definizione legale vigente di espianto standardizzato di cui nell’ordinanza sui trapianti (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. c) non opera una distinzione dei prodotti in funzione della destinazione d’uso, mentre alla LATer sono in linea di principio assoggettati soltanto i prodotti «destinati ad avere un’azione medica sull’organismo umano o animale o dichiarati tali» (cfr. la definizione legale di medicamento di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. a).
La medicina estetica fa da anni ampio ricorso a trattamenti basati sul trapianto di cellule o tessuti della persona stessa o di origine animale (p. es. tessuto adiposo autologo e frazione vascolare stromale (SVF) da esso derivata, sospensione di cellule fetali o giovani di vitello o agnello per la celluloterapia a base di cellule fresche) per combattere l’invecchiamento o per altri scopi cosmetici. Poiché i prodotti utilizzati per questi trattamenti sono destinati a migliorare l’aspetto esteriore della persona trattata e non hanno dunque una destinazione d’uso medica, in futuro non sarebbero inclusi nel campo d’applicazione della LATer. Considerando l’articolo 53 capoverso 2 dell’ordinanza del 16 dicembre 201664 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr) questi prodotti, che in genere le persone si fanno iniettare o impiantare, non possono essere considerati cosmetici ai sensi della legislazione sulle derrate alimentari e pertanto non sono nemmeno di competenza delle relative autorità d’esecuzione. Ai fini della protezione della salute appare dunque importante che questi prodotti, finora disciplinati nel diritto dei trapianti, siano in futuro assoggettati alla LATer e quindi alla sorveglianza da parte di Swissmedic.
Nel settore veterinario si registra un continuo aumento dell’offerta di prodotti, e gli interventi chirurgici senza destinazione d’uso medica eseguiti ai fini del cosiddetto «animal enhancement» sono praticati da tempo. Si può presupporre che in futuro si eseguiranno anche interventi non chirurgici senza destinazione d’uso medica65. Per prevenire una lacuna normativa, determinati prodotti senza destinazione d’uso medica usati per terapie veterinarie potranno essere assoggettati anche alla LATer. A tutela degli animali, delle persone a contatto con gli animali e dell’ambiente occorre assicurare che i prodotti utilizzati siano di qualità ineccepibile e sicuri. Un’attribuzione chiara riduce inoltre le incertezze dei fornitori di prodotti in caso di futuri problemi di delimitazione.
Per i succitati motivi, in futuro il Consiglio federale avrà la competenza di sottoporre alla LATer determinati prodotti senza destinazione d’uso medica che per le loro funzionalità e i loro profili di rischio sono simili ai medicamenti per terapie avanzate.
Art. 3 cpv. 3
Considerato che gli espianti standardizzati, finora disciplinati nella legge sui trapianti, sono ora integrati nella LATer (v. al proposito il commento al n. 1.2.4.2 e all’art. 4 cpv. 1 lett. aundecies) quale sottoinsieme dei medicamenti per terapie avanzate (v. commento all’art. 4 cpv. 1 lett. aundecies n. 2 e 3), appare necessario completare di conseguenza gli obblighi di diligenza previsti dalla legislazione sugli agenti terapeutici o cogliere l’occasione per estenderli sulla base dell’obbligo generale di diligenza di cui all’articolo 4 della legge sui trapianti (cfr. il rimando all’art. 4 già nell’art. 2a cpv. 1 della n‑legge sui trapianti 2023, che sarà abrogato), il quale prevede l’applicabilità degli obblighi di diligenza agli espianti standardizzati. Per l’impiego di organi, tessuti, cellule e di embrioni soprannumerari dai quali vengono fabbricati agenti terapeutici si devono ora prendere tutte le misure necessarie secondo lo stato della scienza e della tecnica affinché la salute delle persone e degli animali non sia messa in pericolo. Per gli animali si tratta della salute degli animali riceventi e in linea di principio anche degli animali da espianto, per i quali il prelievo di organi, tessuti e cellule deve sempre rispettare i requisiti etici e di protezione degli animali (tra l’altro il principio delle 3R).
Art. 4 cpv. 1 lett. adecies, frase introduttiva, aundecies, fbis, hbis, hter nonché cpv. 1bis–1quater e 3
Cpv. 1 lett. adecies, frase introduttiva: durante il dibattito parlamentare sulla revisione della LATer (adottata il 18 marzo 2016 dall’Assemblea federale), il legislatore ha utilizzato le condizioni stabilite finora a livello di ordinanza per concedere lo statuto di medicamento orfano al fine di definire l’espressione di «medicamento importante per malattie rare» all’articolo 4 capoverso 1 lettera adecies. Con lo stralcio della definizione già esistente dalla sua posizione sistematica nel contesto normativo dell’OOSM (cfr. sezione 1: Medicamenti per uso umano) e il suo trasferimento nel catalogo di definizioni della LATer, il campo d’applicazione delle procedure semplificate d’omologazione di cui all’articolo 14 capoverso 1 lettera f LATer è stato però indirettamente limitato ai medicamenti della medicina umana, con la conseguenza che i medicamenti per uso veterinario da allora non possono più essere omologati mediante procedura semplificata quali «medicamenti importanti per malattie rare» sulla base di questa disposizione di legge. Nulla suggerisce tuttavia che l’intenzione del legislatore fosse di annullare le misure introdotte nel 2006 con l’adozione dell’OOSM allo scopo di migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento nel settore dei medicamenti per uso veterinario a beneficio di alcune malattie rare (inglese: minor use) o specie di animali per il cui trattamento non esiste un mercato di vendita sufficientemente ampio (inglese: minor species) (MUMS). La definizione in vigore deve pertanto essere precisata in modo che non si riferisca soltanto a medicamenti della medicina umana, affinché le disposizioni d’esecuzione vigenti in materia di omologazione semplificata di medicamenti per uso veterinario importanti per malattie rare restino applicabili e possano fondarsi sull’articolo 14 capoverso 1 lettera f. La precisazione della definizione serve a garantire che i medicamenti per uso veterinario con statuto MUMS possano continuare a essere omologati in via semplificata sulla base dell’articolo 14 capoverso 1 lettera f.
Cpv. 1 lett. aundecies: all’articolo 4 capoverso 1 è introdotta con la nuova lettera aundecies la definizione di medicamenti per terapie avanzate (a livello internazionale è usato l’inglese advanced therapy medicinal products [ATMP]; nella presente revisione non è usata l’espressione inglese perché nella LATer i medicamenti per terapie avanzate includono anche i medicamenti per uso veterinario, per i quali nell’UE si utilizza la denominazione medicinali veterinari per terapie innovative [novel therapy veterinary medicinal products]). In virtù dell’articolo 4 capoverso 2 LATer, l’espressione avrebbe potuto essere definita mediante ordinanza come precisazione del termine medicamenti di cui alla lettera a, ma uno degli obiettivi dichiarati della presente revisione è proprio quello di istituire per i medicamenti per terapie avanzate un disciplinamento trasparente nella certezza del diritto, considerato che dal punto di vista normativo in Svizzera a oggi non esiste alcuna definizione di validità generale. La LATer prevede inoltre di assoggettare in parte questi medicamenti a prescrizioni particolari, che fanno apparire necessario il riferimento a una corrispondente definizione legale (cfr. in particolare nel capitolo 2 le sezioni 6a−6c). La definizione separata a livello di legge dell’espressione medicamenti per terapie avanzate è pertanto giustificata.
A livello dell’UE esiste per i medicamenti per terapie avanzate per uso umano un regolamento ad hoc, che tiene conto delle particolarità di questa categoria di medicamenti dal punto di vista normativo (v. al proposito anche il n. 3.1). Le definizioni del regolamento (CE) n. 1394/2007, in vigore nell’UE dalla fine del 2008, non corrispondono più interamente allo stato attuale della scienza e della tecnica (soprattutto per via del rapidissimo sviluppo scientifico degli ultimi anni) e non possono per questo essere trasposte identiche nel diritto svizzero. È tuttavia garantita una compatibilità con il diritto dell’UE in quanto tutti i prodotti che secondo il regolamento (CE) n. 1394/2007 costituiscono medicinali per terapie avanzate devono essere considerati tali anche in Svizzera. Invece, non tutti i medicamenti per terapie avanzate secondo il diritto svizzero rientrano anche nel campo d’applicazione del suddetto regolamento. La presente definizione legale è dunque più ampia perché, per quanto possibile, include ora in una sola disposizione tutti i prodotti attualmente classificati dagli ambienti scientifici come medicamenti per terapie avanzate. Le analogie e le differenze rispetto al diritto dell’UE sono esposte nel dettaglio di seguito.
Il regolamento (CE) n. 1394/2007 disciplina unicamente i medicinali per uso umano (che però possono anche essere di origine animale), la costellazione «animale-animale» (medicamenti per uso veterinario contenenti organi, tessuti o cellule di origine animale o da essi costituiti) non è pertanto inclusa (cfr. art. 2 n. 1 lett. a del regolamento (CE) n. 1394/2007).
Per i medicamenti per uso veterinario, con il regolamento (UE) 2019/6 è stata introdotta nell’UE la categoria dei «medicinali veterinari per terapie innovative», la quale include molti agenti terapeutici nuovi e in parte sperimentali ed è estremamente ampia, come si evince in particolare dalla definizione di cui all’articolo 4 numero 43 lettera c: «qualsiasi altra terapia che è considerata un settore nascente nella medicina veterinaria». Una parte dei medicinali veterinari definiti terapie innovative nel nuovo regolamento UE ricade già oggi nel campo d’applicazione della LATer e delle sue ordinanze d’esecuzione, e può pertanto essere omologata in Svizzera per uso veterinario (p. es. medicinali per la terapia genica, per la terapia con emoderivati o per la terapia fagica, oppure medicinali derivanti dalle nanotecnologie). Una parte di queste terapie innovative è però considerata dal diritto svizzero un espianto standardizzato ai sensi della legislazione sui trapianti, e l’uso veterinario di espianti standardizzati, tra cui per esempio le terapie a base di cellule staminali, non è previsto dal diritto vigente, né dalla legge sui trapianti né dalla LATer: la prima perché disciplina soltanto il settore della medicina umana, la seconda perché il termine medicamento non sussume gli espianti standardizzati per uso veterinario. Attualmente a livello federale non esistono disciplinamenti legali per gli espianti standardizzati per uso veterinario e i prodotti in questione non possono al momento essere omologati da Swissmedic.
Con l’introduzione e la definizione nella LATer dei «medicamenti per terapie avanzate» si vogliono includere medicamenti sia per uso umano sia per uso veterinario, nonché la categoria degli espianti standardizzati attualmente disciplinata nella legislazione sui trapianti. Questo consente di prevedere i requisiti regolatori attualmente mancanti per la fabbricazione e l’immissione in commercio di medicamenti per uso veterinario innovativi.
Per assicurarne l’approvvigionamento futuro in Svizzera, anche i medicamenti per uso veterinario innovativi devono essere disciplinati nel modo più armonizzato possibile con l’UE, dove però al momento sussistono ancora molte incertezze sull’effettiva modalità di applicazione di questa regolamentazione. Con le disposizioni a livello di legge della presente revisione si intende dunque lasciare al Consiglio federale e alle autorità d’esecuzione il margine di manovra più ampio possibile, affinché possano in seguito formulare i requisiti a livello di ordinanza in modo tale che possano essere allineati a quelli dell’UE. Con opportuni adeguamenti a livello di ordinanza si potrà tenere conto del fatto che le definizioni di «medicinali veterinari per terapie innovative» di cui nel regolamento (UE) 2019/6 e di «medicamenti per terapie avanzate» di cui nella LATer non saranno identiche, e assicurare infine che i requisiti regolatori svizzeri e dell’UE per gli stessi gruppi di prodotti nel settore veterinario siano il più possibile armonizzati.
Al fine di riprodurre a livello di legge l’eterogeneità di questa nuova categoria di medicamenti, la definizione legale si compone di quattro numeri, commentati separatamente di seguito. Mentre il numero 1 tratta la nuova categoria dei prodotti a base di acidi nucleici, i numeri 2 e 3 disciplinano prodotti che, come spiegato sopra, d’ora in poi dovranno essere esclusi dal campo d’applicazione della legislazione sui trapianti e disciplinati nella LATer. Al numero 4 sono introdotti i medicamenti destinati a essere usati sugli animali. Questa struttura va oltre una categorizzazione fondata su aspetti puramente naturalistici, perché dal punto di vista normativo devono vigere prescrizioni in parte differenti per le singole «sottocategorie». Per esempio, dal punto di vista giuridico, tutti i prodotti a base di acidi nucleici secondo la definizione legale di cui all’articolo 3 OEDA e all’articolo 3 OIConf sono equiparati ai microrganismi, nonostante molti di questi prodotti, come i plasmidi o gli oligonucleotidi, non lo siano affatto in senso biologico. Per questa ragione si dovrà procedere alle corrispondenti differenziazioni soprattutto a livello di ordinanza. Nel contesto delle prescrizioni dell’OIConf e dell’OEDA, con l’entrata in vigore della LATer era già stata istituita una procedura coordinata di autorizzazione od omologazione per tutti i prodotti a base di DNA e RNA che codificano informazioni genetiche, per i medicamenti a base di organismi geneticamente modificati e per i medicamenti contenenti organismi potenzialmente patogeni. Tale procedura impone a Swissmedic di coinvolgere l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) e la Commissione federale per la sicurezza biologica (CFSB). La nuova definizione legale sosterrà questo processo normativo affermato e di comprovata efficacia. Con l’introduzione del concetto di prodotti a base di acidi nucleici è inoltre agevolata la classificazione dei singoli preparati, che non devono più essere distinti in base alla modalità di fabbricazione (sintetici o ricombinanti) o alla destinazione d’uso (preventivi o terapeutici).
Numero 1
Al numero 1 si introducono i prodotti a base di acidi nucleici: si tratta di prodotti il cui principio attivo contiene una o più sequenze di acidi nucleici ricombinanti biologiche o fabbricate sinteticamente oppure è costituito da esse. Sotto questo numero ricadono in particolare i plasmidi a DNA puro o rivestito, i prodotti a mRNA e RNAi, gli oligonucleotidi antisenso, gli oligonucleotidi per l’editing genomico e i vettori virali contenenti RNA o DNA nonché gli aptameri. Sono invece esclusi gli acidi nucleici utilizzati soltanto come cosiddetti «adiuvanti» e che quindi non contribuiscono direttamente all’effetto desiderato del medicamento.
Un prodotto a base di acidi nucleici include quindi i prodotti contenenti DNA o RNA o da essi costituiti e che esplicano un’azione terapeutica o preventiva. Per questi prodotti non si fa distinzione tra ricombinanti o fabbricati sinteticamente, e nemmeno tra sequenze di acidi nucleici lunghe o corte. Essi includono dunque un numero maggiore di tipi di prodotto rispetto a quelli attualmente disciplinati nell’UE con la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 1394/2007. Oltre alle cellule e ai prodotti di ingegneria tessutale, nell’UE sono definiti medicinali per terapie avanzate unicamente i prodotti di terapia genica, i quali sono fabbricati con tecnologia ricombinante e svolgono un’azione terapeutica. Uno dei motivi principali dell’ampliamento in Svizzera del ventaglio di prodotti considerati medicamenti per terapie avanzate è che nel prossimo futuro i prodotti a base di DNA o RNA potranno essere fabbricati in modo totalmente sintetico, un’evoluzione che già oggi nell’UE causa problemi per quanto riguarda l’applicazione della definizione vigente di prodotti di terapia genica. Tuttavia, anche l’UE al momento sta rielaborando la sua definizione dei prodotti di terapia genica, e l’attuale proposta di revisione della Commissione europea66 prevede di inserire anche gli acidi nucleici sintetici tra i medicinali per terapie avanzate (art. 4 par. 1 n. 29). A questo si aggiunge che, sulla base dell’OEDA e dell’OIConf, in Svizzera da anni i vaccini ricombinanti soggiacciono a un disciplinamento identico a quello per i prodotti di terapia genica ad azione terapeutica. Il più recente e noto esempio è il vaccino a mRNA contro la COVID‑19: dal punto di vista giuridico, sulla base dell’OEDA e dell’OIConf, un vaccino a mRNA è equiparato a un «microrganismo». Questo significa che per la valutazione della sicurezza e dell’efficacia sono coinvolte, oltre a Swissmedic, anche altre autorità (UFAM, CFSB, UFSP). In Svizzera, le procedure di autorizzazione di sperimentazioni cliniche e il rilascio dell’omologazione devono quindi essere identiche per tutti i prodotti a base di acidi nucleici contenenti informazioni genetiche, indipendentemente dal fatto che il loro uso sia preventivo o terapeutico. L’introduzione del concetto di prodotto a base di acidi nucleici consolida così procedure di autorizzazione e omologazione affermate da anni e di comprovata efficacia. Queste procedure sono compatibili con quelle dell’UE e non comportano né nuovi requisiti né ostacoli normativi. Negli ultimi anni, in Svizzera è già stato omologato un medicamento per quasi ogni tipo di prodotto a base di acidi nucleici.
La definizione di cui al numero 1 deve essere applicabile anche ai medicamenti per uso veterinario, così in futuro anche i prodotti di terapia genica ex vivo potranno essere omologati per uso veterinario. Restano applicabili altri disciplinamenti e norme giuridiche, come quelle previste dalla legge sull’ingegneria genetica.
Numero 2
Il numero 2 si basa sulla definizione vigente di espianti standardizzati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettera c numero 1 dell’ordinanza sui trapianti. Innanzitutto il termine «prodotti» è sostituito da «medicamenti». È vero che all’articolo 4 capoverso 1 lettera a i medicamenti sono definiti «prodotti di origine chimica o biologica […]», tuttavia anche altre definizioni legali si fondano su questo costrutto (cfr. lett. abis–aquinquies). Con questo piccolo adeguamento terminologico e il conseguente rimando indiretto alla lettera a si intende evidenziare che, per essere considerato medicamento per terapie avanzate, un prodotto deve avere una destinazione d’uso medica. Poiché la definizione di cui all’ordinanza sui trapianti va oltre includendo, in assenza di destinazione d’uso medica, anche prodotti destinati ad altri scopi (p. es. le sospensioni cellulari impiegate nel contesto della celluloterapia a base di cellule fresche per combattere l’invecchiamento), il nuovo articolo 2 capoverso 3 attribuisce ora al Consiglio federale la competenza di sottoporre alla LATer determinati prodotti che per le loro funzionalità e i loro profili di rischio sono simili ai medicamenti per terapie avanzate (v. commento all’art. 2 cpv. 3).
La specificazione che gli organi, i tessuti o le cellule devono essere «vitali» stabilisce una chiara delimitazione rispetto ai tessuti o alle cellule di origine umana devitalizzati (in merito a questi ultimi cfr. art. 2a LATer).
Affinché l’uso di organi, tessuti o cellule vitali per la fabbricazione di un medicamento qualifichi quest’ultimo come un medicamento per terapie avanzate, è necessario che gli organi, tessuti o cellule siano stati sottoposti a una manipolazione rilevante (primo lemma) oppure non siano destinati a svolgere nel ricevente la stessa funzione come nel donatore umano (secondo lemma). L’espressione «manipolazione rilevante» è attualmente definita nell’ordinanza sui trapianti (cfr. il relativo art. 2 cpv. 1 lett. d, in cui è intesa come la moltiplicazione di cellule mediante coltura cellulare [n. 1], la modificazione genetica di cellule [n. 2] o la differenziazione o l’attivazione di cellule [n. 3]). Con la revisione del diritto d’esecuzione, questa espressione sarà in futuro definita più nel dettaglio in un’ordinanza della LATer. Il requisito di cui al secondo lemma è denominato in linguaggio tecnico «uso non omologo» («non homologous use»); per ragioni di chiarezza linguistica si è però optato per la presente formulazione. Anche nel contesto della LATer è giustificato parlare di «donatori» e «riceventi» (cfr. p. es. art. 36 LATer sull’idoneità a donare sangue). Come si evince già dal tenore del testo, il numero 2 si applica soltanto a medicamenti la cui «materia prima» è di origine umana e che sono per uso umano.
Numero 3
Il numero 3 definisce i medicamenti xenogenici per terapie avanzate, ossia i medicamenti per terapie avanzate contenenti organi, tessuti o cellule vitali di origine animale destinati a essere usati sugli esseri umani o da essi costituiti. Attualmente sono disciplinati nella legge sui trapianti come xenotrapianti. A differenza della definizione vigente di espianti standardizzati xenogenici (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. c n. 2 dell’ordinanza sui trapianti), secondo la nuova definizione sono classificati come medicamenti xenogenici per terapie avanzate soltanto organi, tessuti o cellule di origine animale sottoposti a una manipolazione rilevante o destinati a un uso non omologo. Gli organi, i tessuti e le cellule vitali di origine animale che non sono stati sottoposti a una manipolazione rilevante e che sono destinati a un uso omologo sugli esseri umani saranno in futuro classificati come trapianti xenogenici e continueranno a essere disciplinati nella legge sui trapianti. Questo non corrisponde alla definizione della «Guideline on xenogeneic cell-based medicinal products» del 200967 dell’EMA, ma la definizione vigente nella legislazione sui trapianti degli espianti standardizzati xenogenici diverge comunque già oggi dalla definizione legale europea, in particolare poiché secondo il regolamento (CE) n. 1394/2007 gli organi di origine animale non possono essere classificati come medicinali per terapie avanzate, nemmeno se provengono da animali geneticamente modificati e per questo in linea di principio andrebbero considerati come sottoposti a una manipolazione rilevante. Le definizioni vigenti nell’UE sia di «terapia cellulare somatica» sia di «prodotti di ingegneria tessutale» presuppongono un prodotto costituito da «tessuti o cellule» ed escludono così in partenza l’impiego di organi di origine animale per la fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate. L’equiparazione di cellule, tessuti e organi xenogenici è appropriata non soltanto per il fatto che dal punto di vista biologico gli organi non sono altro che un’unità funzionale composta di tessuti e cellule diversi, ma anche perché in tutti e tre i casi si tratta di medicamenti costituiti da sostanze di origine animale, con un potenziale di innovazione e di rischio identico o perlomeno equivalente. Alla luce di queste differenze, comunque già esistenti, tra il diritto dell’UE e quello svizzero, appare opportuno definire i medicamenti xenogenici per terapie avanzate in analogia ai medicamenti di origine umana per terapie avanzate di cui al numero 2 e limitarli agli organi, ai tessuti e alle cellule di origine animale che sono stati sottoposti a una manipolazione rilevante o non sono destinati a svolgere nel ricevente umano la stessa funzione come nell’animale da espianto. Parrebbe infatti fuori luogo considerare, a seconda della «materia prima», l’uso di organi, tessuti o cellule non sottoposti o sottoposti soltanto in minima parte a manipolazione (ossia le cui caratteristiche e funzioni fisiologiche non cambiano dopo la preparazione) come somministrazione di un medicamento xenogenico per terapie avanzate (organi, tessuti o cellule di origine animale) o come uso di un espianto umano (organi, tessuti o cellule di origine umana), e assoggettarlo a legislazioni differenti.
Numero 4
Il numero 4 riprende la frase introduttiva dei numeri 2 e 3, con una differenza sostanziale rispetto al numero 3: gli organi, i tessuti o le cellule di origine animale sono destinati a essere usati sugli animali. Diversamente dai numeri 2 e 3, il numero 4 rinuncia ai requisiti della manipolazione rilevante o dell’uso non omologo. Come gli altri, invece, disciplina soltanto organi, tessuti o cellule «vitali».
Il regolamento (CE) n. 1394/2007 disciplina esclusivamente i medicinali per uso umano (che tuttavia possono essere anche di origine animale), il che esclude la costellazione «animale-animale» (cfr. art. 2 n. 1 lett. a), diventata successivamente oggetto del regolamento (UE) 2019/6 (medicinali veterinari) entrato in vigore soltanto il 28 gennaio 2022. Con il numero 4, per la Svizzera la definizione è estesa ai preparati della medicina veterinaria al fine di tenere conto della necessità di disciplinamento della categoria dei «medicinali veterinari per terapie innovative» (novel therapy veterinary medicinal products) di recente introduzione nell’UE.
Diversamente dai numeri 2 e 3, il numero 4 rinuncia ai requisiti della manipolazione rilevante o dell’uso non omologo, i quali nell’UE sono disciplinati per il settore della medicina veterinaria in un atto delegato che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/668. Per questa ragione, anche per la Svizzera si prevede di regolamentare queste due condizioni soltanto a livello di ordinanza.
Per l’assoggettamento al campo d’applicazione del regolamento (UE) 2019/6 (cfr. art. 2 n. 1 e n. 7 lett. a), fa stato se la fabbricazione dei medicinali veterinari a base di cellule e tessuti è avvenuta con un metodo che comporta un «processo industriale» o no. Se la fabbricazione è avvenuta con un metodo che comporta un processo industriale, il regolamento (UE) 2019/6 è applicabile indipendentemente dal fatto che le cellule o il tessuto siano stati manipolati in misura rilevante o no. Se invece non è stato impiegato alcun processo industriale, nell’UE fanno stato i disciplinamenti nazionali che definiscono a partire da quando un corrispondente prodotto è considerato un medicinale veterinario. La «manipolazione rilevante» è quindi soltanto una condizione per classificare un medicamento per uso veterinario come terapia avanzata nel settore della terapia cellulare e tessutale. La definizione per l’UE di queste ultime è riportata in una linea guida69. Di conseguenza, anche le cellule o i tessuti non sottoposti a una manipolazione rilevante potranno in futuro essere disciplinati come medicinali veterinari nell’UE, ragione per cui il numero 4 non deve prevedere le stesse limitazioni dei numeri 2 e 3.
Nell’UE, il primo medicinale veterinario a base di cellule staminali destinato a essere usato sui cavalli era stato autorizzato già nel 2019. Nel frattempo nell’UE sono stati autorizzati svariati preparati a base di cellule staminali e altri sono in fase di sviluppo. La mancanza di basi legali ha finora impedito a Swissmedic di entrare in materia sulle domande concernenti medicamenti per uso veterinario a base di cellule staminali e di omologarne, creando in Svizzera una lacuna terapeutica. Con la nuova definizione di cui nella LATer si vuole colmare questa lacuna e consentire anche per la medicina veterinaria l’omologazione di medicamenti a base di cellule staminali derivate da specie animali diverse da quella dell’animale ricevente.
Cpv. 1 lett. fbis: la definizione di «prescrizione», introdotta dal legislatore nel quadro delle deliberazioni parlamentari sulla revisione della LATer adottata il 18 marzo 2016 dall’Assemblea federale, è adeguata al campo d’applicazione e alla terminologia della LATer.
Cpv. 1 lett. hbis: oltre alle resistenze agli antibiotici, si sono dimostrate un problema crescente anche quelle ad altri principi attivi antimicrobici. Il nuovo regolamento (UE) 2019/670, accanto agli obblighi e alle misure riferiti agli antibiotici, ne include di più completi in riferimento agli antimicrobici: all’articolo 4 numero 12 è definita «antimicrobico» qualsiasi sostanza con un’azione diretta sui microrganismi, utilizzata per il trattamento o la prevenzione di infezioni o malattie infettive, che comprende gli antibiotici, gli antivirali, gli antimicotici e gli antiprotozoari.
Con la presente revisione si tiene conto di questa evoluzione prevedendo anche nel diritto svizzero in materia di agenti terapeutici obblighi e misure concernenti i principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici. All’articolo 4 è pertanto aggiunta la corrispondente definizione e la terminologia è adeguata, dove necessario, nell’intero atto normativo. La competenza del Consiglio federale di prevedere misure per ridurre la resistenza agli antibiotici si estende così ad altre resistenze e di conseguenza a misure riferite ad altri principi attivi antimicrobici (cfr. anche il commento all’art. 42a).
Anche il SI AMV deve essere ampliato di conseguenza (cfr. art. 64h).
Cpv. 1 lett. hter: in singoli gruppi di animali (piccoli ruminanti, cavalli) stanno aumentando anche le resistenze contro gli antiparassitari. Per questo motivo, nel SI AMV devono poter essere registrati pure i dati concernenti il consumo di medicamenti con principi attivi antiparassitari, se la situazione sul fronte delle resistenze dovesse richiederlo (cfr. art. 64h). L’analisi di questi dati deve fungere da base per le raccomandazioni terapeutiche. Non sono invece previste misure come per i medicamenti antimicrobici. La definizione corrisponde a quella degli antiparassitari di cui nel regolamento (UE) 2019/6 (cfr. anche art. 42a).
Cpv. 1bis−1quater: l’impiego di organi, tessuti e cellule nonché di embrioni soprannumerari a scopo di trapianto o fabbricazione di espianti standardizzati è attualmente disciplinato nella legge sui trapianti. Con la trasposizione della regolamentazione concernente gli espianti standardizzati nella LATer, nella terminologia di quest’ultima ricorrono ora più volte «organi», «tessuti», «cellule», «embrioni», «embrioni soprannumerari» e «feto». Le definizioni sono rette dalla legge sui trapianti (organi, tessuti, cellule), dalla LCel (embrione, embrione soprannumerario) e dalla LPAM (feto). Le definizioni di cui nella legge sui trapianti sono applicabili nella LATer agli organi, ai tessuti o alle cellule sia umani che animali. Invece le definizioni della LCel si riferiscono soltanto agli embrioni umani (art. 1 cpv. 1 LCel) e vanno intese allo stesso modo anche nell’ambito della LATer. Lo stesso vale per il termine «feto», che va inteso unicamente come umano (art. 1 cpv. 1 LPAM).
Cpv. 3: come l’articolo 2 capoverso 3, anche l’articolo 4 capoverso 3 era stato introdotto con il nuovo disciplinamento dei dispositivi medici71. La nuova categoria dei medicamenti per terapie avanzate di cui al capoverso 1 lettera aundecies riguarda un settore della ricerca particolarmente dinamico, che da un lato non è costituito da una categoria di medicamenti uniforme e chiaramente definita dal punto di vista scientifico e dall’altro da alcuni anni è soggetto a un costante e celere mutamento. Il rapido perfezionamento di terapie innovative e rivoluzionarie degli ultimi anni ha già chiaramente dimostrato che in casi specifici una definizione statica a livello di legge potrebbe essere resa obsoleta molto velocemente dal rapidissimo progresso della medicina e necessitare di un adeguamento già dopo pochi anni. Inoltre non è possibile escludere che nei prossimi anni a livello internazionale determinati disciplinamenti (p. es. il regolamento (CE) n. 1394/2007), che già oggi possono essere considerati in parte superati dal punto di vista scientifico, siano sottoposti a revisione o che ne vengano introdotti di nuovi. Per raggiungere un’armonizzazione il più possibile completa, in particolare con le regolamentazioni analoghe vigenti nell’UE, il Consiglio federale deve avere la competenza di prevedere in modo mirato definizioni diverse per i medicamenti per terapie avanzate mediante ordinanza, qualora ciò si renda necessario. In questo modo possono essere semplificate le procedure di omologazione e quindi abbattuti ostacoli regolatori. D’altro canto, è anche ipotizzabile che l’approvvigionamento di medicamenti per terapie avanzate possa essere garantito meglio in futuro con un quadro giuridico il più possibile uniforme o una terminologia armonizzata a livello internazionale.
Questo vale anche per i medicamenti per uso veterinario. Nell’UE, le definizioni di medicinali veterinari per terapie innovative sono precisate in regolamenti d’esecuzione e direttive. Al fine di garantire un’armonizzazione più ampia possibile nonostante la definizione dell’UE sia più generica (ai sensi del regolamento (UE) 2019/6 rientra tra i medicinali veterinari per terapie innovative «qualsiasi altra terapia che è considerata un settore nascente nella medicina veterinaria») e per ridurre le lacune terapeutiche, deve essere possibile procedere a livello di ordinanza a un adeguamento flessibile all’evoluzione in questo campo all’interno dello spazio europeo.
Art. 9 cpv. 2quinquies e 3
Cpv. 2quinquies: l’introduzione di questo capoverso all’articolo 9 ha lo scopo di istituire la stessa situazione giuridica perseguita con il nuovo articolo 2a capoverso 2 lettera a della n‑legge sui trapianti 2023, secondo il quale per ragioni di protezione dei pazienti deve essere esclusa la possibilità di non assoggettare all’obbligo di omologazione la fabbricazione di medicamenti preparati secondo una formula per il settore dei medicamenti per terapie avanzate. Nel contempo, con l’esclusione dell’applicabilità della fattispecie derogatoria di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera e si tiene conto del fatto che, viste le variabilità biologiche della materia prima utilizzata per fabbricare numerosi medicamenti per terapie avanzate, l’esame per l’omologazione da parte delle autorità deve essere incentrato non tanto sulla preparazione individuale per un determinato paziente quanto sul controllo del procedimento di fabbricazione, che di conseguenza è solitamente l’aspetto più importante per questo tipo di preparati. Questo vale per analogia anche per i medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario. In questo modo è chiarito e contrario che soltanto l’eccezione di cui all’articolo 9 capoverso 2 lettera d LATer concernente i medicamenti per sperimentazioni cliniche è applicabile ai medicamenti per terapie avanzate.
Cpv. 3: questa delega di competenze al Consiglio federale è stata riformulata in alcuni punti per eliminare le ambiguità esistenti nella formulazione finora vigente.
Art. 9c Autorizzazione temporanea dell’uso di medicamenti per terapie avanzate non omologati
Il contenuto dei capoversi 1 e 2 corrisponde a quello dell’articolo 2b capoversi 1 e 3 della n‑legge sui trapianti 2023 (espianti standardizzati non omologati), che con la presente revisione sono abrogati e quindi devono essere trasposti nella LATer. Non appare necessario riprendere nella presente revisione l’articolo 2b capoverso 2 della n‑legge sui trapianti 2023, che dichiara non applicabili gli articoli 9–17 LATer, e quindi le regole della procedura di omologazione (da un lato sarebbe dichiarata non applicabile la presente disposizione stessa e dall’altro si evince già dal tenore del presente articolo che si tratta dell’uso di medicamenti non omologati).
Il disciplinamento di cui al capoverso 3 è nuovo. Nella legge sui trapianti, che disciplina unicamente i trapianti sugli esseri umani, non avrebbe avuto ragione d’essere. Per la medicina veterinaria, all’estero non esiste (ancora) un disciplinamento analogo. Il regolamento (UE) 2019/6 (art. 2) non è applicabile ai medicamenti per uso veterinario non fabbricati industrialmente o con metodi industriali. Nell’UE, le terapie che non ricadono sotto questo regolamento saranno prevedibilmente disciplinate a livello nazionale, ma non sono ancora stati pubblicati testi in materia. In modo corrispondente, in Svizzera le disposizioni d’esecuzione basate sugli sviluppi nell’UE saranno sancite a livello di ordinanza. Per evitare che in futuro negli ospedali veterinari o negli studi veterinari in Svizzera determinati animali non possano essere trattati con determinati prodotti a causa della mancanza di basi legali nella LATer, è inserita una regolamentazione derogatoria simile anche per la medicina veterinaria. In mancanza di possibilità di trattamento, il Consiglio federale deve quindi poter dichiarare le disposizioni di cui al capoverso 1 applicabili anche a determinati prodotti di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 4. Questo capoverso deve essere applicato in particolare quando valori tratti dall’esperienza segnalano un’emergenza terapeutica oppure quando in Paesi con un controllo dei medicamenti equivalente entrano in vigore disciplinamenti simili. In questo modo si vuole evitare che determinate terapie veterinarie possano essere eseguite soltanto all’estero, e quindi comportino ripercussioni economiche indesiderate per il proprietario dovute al maggior onere e ulteriore stress per l’animale malato per via del trasporto. Anche nella medicina veterinaria, per il rilascio di un’autorizzazione sono considerati i rischi di cui al capoverso 2 per gli animali, gli esseri umani e l’ambiente.
Art. 9d Omologazione per il procedimento di produzione o di fabbricazione per l’uso di medicamenti non standardizzabili
L’articolo 33 OM assoggetta in determinati casi il procedimento di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili all’obbligo di omologazione. Spesso si tratta di piani terapeutici nei quali le sostanze del corpo del paziente (o dell’animale) sono trasformate in prodotto e impiegate successivamente sulla stessa persona (o sullo stesso animale). Alcuni esempi a questo proposito sono il collirio di siero autologo, i messaggeri propri dell’organismo attivati, concentrati o isolati da siero autologo, i preparati per la flora intestinale, eccetera. Simili procedimenti di fabbricazione sono tuttavia soggetti all’obbligo di omologazione soltanto se il preparato che ne risulta è successivamente immesso in commercio. Poiché tali preparati destinati a determinati pazienti spesso sono fabbricati dal medico curante e usati sulla persona stessa (uso autologo) o su un’altra persona, per esempio un familiare del donatore (uso allogenico), nel contesto dell’esecuzione è emerso ripetutamente il dubbio se in situazioni del genere effettivamente sussista un’immissione in commercio secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LATer e, di conseguenza, se il procedimento di fabbricazione utilizzato dal medico sia soggetto all’obbligo di omologazione. Per esempio in medicina estetica, ma anche in altre discipline mediche, vengono sempre più spesso offerti trattamenti basati sul trapianto di tessuto adiposo autologo e della SVF da esso derivata. A questo scopo, si preleva il tessuto adiposo sottocutaneo del paziente, lo si prepara in diversi modi e, successivamente, lo si trapianta in un’altra sede nello stesso paziente per diverse indicazioni, ad esempio per un aumento volumetrico, per la rigenerazione cutanea o per il trattamento dell’artrosi. Considerate le particolari caratteristiche biologiche e funzionali e i rischi potenzialmente gravi che i prodotti fabbricati per simili terapie comportano, si chiarisce la competenza del Consiglio federale al fine di eliminare l’incertezza del diritto che attualmente sussiste in questo contesto, conferendogli esplicitamente la facoltà di prescrivere un’omologazione per il procedimento di produzione o di fabbricazione di preparati per determinati pazienti, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia in seguito messo in commercio o usato direttamente come medicamento autologo o allogenico.
Art. 11 cpv. 2bis e 2ter
Cpv. 2bis: questo nuovo capoverso serve a completare la documentazione da fornire quando si presenta una domanda di omologazione per un medicamento che incorpora come componente un dispositivo medico, domanda che ora deve contenere anche dati e documenti che comprovano il rispetto delle prescrizioni del diritto in materia di dispositivi medici. In questo modo si assicura che Swissmedic disponga di tutti i dati fondamentali per la valutazione della sicurezza e dell’efficacia del prodotto nel suo complesso. Come componenti di un medicamento possono essere utilizzati soltanto dispositivi medici provvisti, in quanto tali, di una dichiarazione o di un certificato di conformità oppure che rispettano almeno i requisiti generali di sicurezza e prestazione (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. f e g in combinato disposto con il cpv. 2 nonché l’art. 6 dell’ordinanza del 1° luglio 202072 relativa ai dispositivi medici [ODmed]).
Cpv. 2ter: sia le condizioni generali per l’omologazione di cui all’articolo 10 LATer sia i requisiti generali in termini di documentazione di cui all’articolo 11 LATer sono applicabili anche ai medicamenti per terapie avanzate. Questi medicamenti presentano un potenziale di pericolo talvolta elevato o in parte ancora sconosciuto per via dell’innovatività, della complessità o delle particolarità tecniche delle tecnologie utilizzate (p. es. il rischio di trasmettere infezioni con medicamenti di terapia cellulare xenogenici e alcuni medicamenti che comportano un trasferimento genico e possono contenere agenti infettivi capaci di riprodursi). Pertanto, nell’interesse della sicurezza dei pazienti, appare appropriato esigere dai richiedenti di omologazioni di medicamenti per terapie avanzate che presentino anticipatamente un piano per la garanzia del follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati del medicamento in questione nonché della rintracciabilità dei pazienti trattati e del medicamento. Questo costituisce un importante strumento di pianificazione e azione, perché garantendo la rilevazione sistematica dell’efficacia a lungo termine e degli effetti indesiderati dei medicamenti si assicura una reazione rapida al delinearsi di schemi sospetti nella manifestazione di eventi indesiderati. Guardando al diritto dell’UE (regolamento (CE) n. 1394/2007), l’ideale per raggiungere questo obiettivo è completare di conseguenza il piano di gestione dei rischi (RMP) già oggi richiesto per i medicamenti per uso umano. I titolari delle omologazioni sono responsabili per la compilazione e la presentazione del piano per la garanzia del follow-up (cfr. art. 59a cpv. 1). Il follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati dei medicamenti per terapie avanzate compete invece alle persone che usano i medicamenti, considerato che i titolari delle omologazioni non hanno contatti diretti con i pazienti (cfr. art. 59a cpv. 2). La rintracciabilità è responsabilità di tutte le parti coinvolte (cfr. art. 59b).
Finché il medicamento per terapie avanzate è sul mercato, il piano deve essere continuamente aggiornato e rielaborato. Sulla base dell’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1394/2007, nel suo piano per assicurare il follow-up a lungo termine dell’efficacia e degli effetti indesiderati il richiedente deve stabilire le misure per ridurre i rischi noti. A seconda della caratteristica del preparato, il titolare dell’omologazione deve definire ulteriori criteri d’uso affinché sia garantita una reazione rapida al delinearsi di schemi sospetti. Con i prodotti CAR‑T, per esempio, occorre assicurare che siano usati soltanto in strutture appropriate da medici appositamente formati. Per identificare e valutare i rischi nonché pianificare la riduzione degli stessi, devono essere considerati potenziali fattori di rischio la materia prima, l’uso e l’utilizzo (uso autologo o allogenico, grado di manipolazione della materia prima, tipi di cellule ecc.), i criteri di donazione e test, le caratteristiche di qualità, le fasi di fabbricazione e il dosaggio. Di conseguenza, ogni medicamento per terapie avanzate va sottoposto a un’identificazione individuale dei rischi in funzione della sua complessità.
Infine, il piano allestito dal titolare dell’omologazione deve contenere la durata del follow-up a lungo termine dell’efficacia e degli effetti indesiderati che egli considera necessaria in funzione dell’uso. Nelle linee guida dell’EMA «Follow-up of patients administered with gene therapy medicinal products»73 e dell’FDA «Guidance for Industry»74, per i medicamenti per terapie avanzate è richiesta una durata minima di cinque anni per il follow-up, prorogata a seconda delle caratteristiche e del profilo di rischio del prodotto. In Svizzera, questa durata va stabilita specificamente in funzione del tipo, dell’indicazione e delle particolarità del medicamento per terapie avanzate. Con la presente modifica della LATer, i gruppi di prodotti che ricadranno tra i medicamenti per terapie avanzate saranno più numerosi di quanto sia il caso attualmente nel diritto dell’UE (p. es. vaccini a mRNA). Per i vaccini a mRNA o i prodotti per la rigenerazione della pelle o della cartilagine (prodotti dell’ingegneria cellulare o tessutale) si giustifica, a seconda del caso, una durata inferiore del follow-up rispetto, per esempio, ai prodotti di terapia genica, i quali sono introdotti nelle cellule corporee mediante vettori virali che si integrano stabilmente nel genoma e richiedono un follow-up di durata maggiore a causa del possibile sviluppo di patologie tumorali secondarie. Per tenere conto delle caratteristiche e del profilo di rischio del singolo medicamento per terapie avanzate, deve essere possibile fissare durate di follow-up a lungo termine specifiche per prodotto. I requisiti specifici del prodotto che faranno stato per la durata del follow-up a lungo termine saranno definiti dal Consiglio federale a livello di ordinanza, tenendo conto delle nuove conoscenze acquisite nel campo della scienza e della tecnica e dell’evoluzione sul piano internazionale (art. 59a).
Anche per i medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario appare appropriato un requisito simile, in considerazione dell’innovatività, della complessità e del potenziale di pericolo in parte sconosciuto. Secondo un atto delegato75 del regolamento (UE) 2019/6, all’interno dell’UE l’EMA esige l’attuazione di misure o la realizzazione di studi per colmare le lacune o le incertezze dei dati al momento dell’autorizzazione di medicinali veterinari per terapie innovative. Al fine di rilevare segnali precoci o ritardati di reazioni avverse, prevenire le conseguenze cliniche di tali reazioni, garantire un trattamento tempestivo e ottenere informazioni sulla sicurezza e l’efficacia a lungo termine dei medicinali veterinari per terapie innovative, le misure previste per garantire un follow-up devono essere illustrate in dettaglio in un RMP. In considerazione degli sforzi di armonizzazione con il diritto dell’UE nel settore della medicina veterinaria, deve essere possibile richiedere un RMP anche per la presentazione di una domanda per un medicamento per terapie avanzate per uso veterinario. Questo cambio di sistema è necessario perché attualmente, in presenza di lacune nei dati o incertezze al momento dell’omologazione di un medicamento per uso veterinario, Swissmedic può unicamente vincolare l’omologazione a oneri post-marketing. Le prescrizioni concernenti la presentazione di un piano da parte del titolare dell’omologazione sono rette dall’articolo 43a il quale, per quanto riguarda la struttura e gli obblighi di registrazione, tiene conto delle particolarità della medicina veterinaria. Il Consiglio federale emanerà disposizioni d’esecuzione per disciplinare in dettaglio il contenuto e la portata dei dati da inserire nel piano.
Art. 14 cpv. 1bis
La presentazione di una domanda di omologazione per un «medicamento a base di principi attivi noti» sulla base dell’articolo 14 capoverso 1 lettera a deve in linea di principio essere possibile anche per i medicamenti per terapie avanzate, dato che anche in questo settore appare tutt’altro che escluso lo sviluppo di medicamenti biosimilari dei quali sarà richiesta l’omologazione. La procedura semplificata d’omologazione secondo l’articolo 14 capoverso 1 lettera f LATer deve comunque poter essere applicata ai medicamenti per terapie avanzate, considerato che si tratta della base legale per l’omologazione semplificata di medicamenti orfani e MUMS. I medicamenti per terapie avanzate sono infatti spesso sviluppati per il trattamento di malattie rare e sono quindi fabbricati per determinati pazienti oppure in piccole quantità. Le altre fattispecie di cui all’articolo 14 capoverso 1 LATer appaiono invece inadeguate, considerate le particolarità della categoria dei medicamenti per terapie avanzate, in particolare l’elevata complessità in riferimento alla fabbricazione e all’uso, per cui la loro applicabilità a questa categoria va esclusa già a livello di legge.
Art. 16 cpv. 2 e 2bis
Per ragioni di chiarezza, nella frase introduttiva del capoverso 2 è inserita la limitazione ai medicamenti per uso umano, poiché al capoverso 2bis sono introdotte disposizioni speciali riguardanti i medicamenti per uso veterinario.
Nell’UE l’autorizzazione per un medicinale veterinario è rilasciata per un periodo illimitato (art. 5 par. 2 regolamento (UE) 2019/6). Nell’ottica dell’armonizzazione con l’UE, anche in Svizzera la durata di validità dell’omologazione dovrà essere illimitata. In virtù del vigente articolo 16 capoverso 2 LATer, in Svizzera la prima volta l’omologazione per un medicamento per uso veterinario è rilasciata per cinque anni. Sei mesi prima della scadenza, il titolare dell’omologazione deve presentare domanda di rinnovo se vuole mantenere l’omologazione del medicamento per uso veterinario (art. 12 OM). Se non è presentata alcuna domanda di rinnovo, l’omologazione del medicamento per uso veterinario si estingue alla scadenza della prima durata di validità di cinque anni. La domanda di rinnovo dell’omologazione è una procedura amministrativa. Se approvata da Swissmedic, l’omologazione del medicamento per uso veterinario è successivamente valida a tempo indeterminato. La procedura di rinnovo dell’omologazione comporta un onere amministrativo per il titolare dell’omologazione e non offre praticamente alcun valore aggiunto. Dopo l’omologazione, la sorveglianza di aspetti legati alla sicurezza è svolta dalla sorveglianza del mercato e se necessario sono adottate le misure del caso. Con l’allineamento della durata di validità dell’omologazione svizzera per medicamenti per uso veterinario a quella dell’UE si può evitare uno swiss finish nonché ridurre l’onere amministrativo e i costi a carico dei titolari di omologazioni.
Per le autorizzazioni per un mercato limitato (l’equivalente dell’omologazione per medicamenti per uso veterinario con statuto MUMS in Svizzera), nell’UE è prevista un’eccezione al principio dell’autorizzazione rilasciata per un periodo illimitato; esse sono infatti valide soltanto per un periodo di cinque anni (art. 24 par. 1 regolamento (UE) 2019/6). Considerato che in Svizzera è obbligatorio notificare le cifre annue concernenti lo smercio di medicamenti per uso veterinario con statuto minor use, ciò significa che la legittimazione dello statuto è comunque verificata ogni anno, indipendentemente dal rinnovo dell’omologazione. Anche per i medicamenti per uso veterinario MUMS si può dunque rinunciare all’obbligo del rinnovo dell’omologazione dopo cinque anni. Per un eventuale adeguamento delle minor species, i titolari di omologazioni sarebbero in ogni caso contattati da Swissmedic.
Devono pertanto essere previste delle eccezioni al rilascio dell’omologazione per un periodo illimitato, da una parte, in caso di omologazione temporanea secondo l’articolo 9a LATer e, dall’altra, qualora ciò sia richiesto da motivi di tutela della salute delle persone (sicurezza dei pazienti, delle derrate alimentari, dell’ambiente) o degli animali.
Art. 20 cpv. 2bis e 2ter
Cpv. 2bis: in passato è capitato più volte che organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali (segnatamente l’ONU) chiedessero a Swissmedic l’autorizzazione per importare grandi quantità di medicamenti non omologati in Svizzera (in particolare vaccini) per destinarne la dispensazione o l’uso al proprio personale. Né il diritto in materia di agenti terapeutici né gli accordi internazionali (accordo concernente privilegi, immunità e agevolazioni; accordo di sede) né le disposizioni doganali (come in particolare l’ordinanza del 13 novembre 198576 concernente i privilegi doganali delle organizzazioni internazionali, degli Stati nelle loro relazioni con tali organizzazioni e delle missioni speciali di Stati esteri) offrono tuttavia una base giuridica sufficiente per una tale importazione, né con né senza autorizzazione.
Gli accordi di sede autorizzano le organizzazioni intergovernative e le istituzioni internazionali a importare direttamente i beni di cui necessitano per l’esercizio delle loro attività ufficiali.
L’articolo 18 capoverso 1 lettera a LATer prescrive che chi, a titolo professionale, importa medicamenti allo scopo di smerciarli o di dispensarli necessita di un’autorizzazione rilasciata da Swissmedic (autorizzazione d’esercizio). Il Consiglio federale può tuttavia adottare eccezioni all’obbligo di autorizzazione, in particolare per le organizzazioni internazionali (art. 18 cpv. 3 lett. b LATer). Finora, il Consiglio federale non ha mai fatto uso di questa competenza. L’articolo 18 LATer inoltre disciplina soltanto chi può importare medicamenti, non quali medicamenti possono essere importati (cfr. art. 20 LATer).
L’articolo 20 capoverso 1 LATer sancisce che in linea di principio possono essere importati in Svizzera i medicamenti omologati e quelli non soggetti all’obbligo di omologazione. Secondo l’articolo 20 capoverso 2 lettera b LATer, il Consiglio federale può però autorizzare l’importazione, in piccole quantità, di medicamenti non omologati, pronti per l’uso, da parte di operatori sanitari. Le disposizioni d’esecuzione in proposito si trovano nell’articolo 49 OAMed (Importazione da parte di specialisti di medicamenti pronti per l’uso non omologati).
L’importazione di medicamenti non omologati in Svizzera da parte di organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali non può essere sussunta sotto l’articolo 20 capoverso 2, perché l’importazione non è effettuata da operatori sanitari bensì in nome e sotto la responsabilità globale dell’organizzazione o dell’istituzione importatrice. Inoltre, le importazioni di medicamenti non omologati in Svizzera da parte di organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali tipicamente non concernono «piccole quantità», bensì grandi quantità per un intero organico. Nemmeno gli altri requisiti di cui all’articolo 49 OAMed sono di norma adempiuti, come in particolare il fatto che «in Svizzera non sia omologato o disponibile alcun medicamento alternativo equivalente». L’importazione di medicamenti da parte di organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali per il proprio organico spesso è motivata da restrizioni di budget o da prescrizioni interne vincolanti che prevedono un concorso internazionale invece dell’obbligo di acquisto nel Paese ospite. Per queste ragioni, l’importazione di medicamenti non omologati in Svizzera da parte di organizzazioni intergovernative e istituzioni interazionali di norma non può fondarsi sulle disposizioni vigenti della legislazione in materia di agenti terapeutici.
Tra le disposizioni concernenti l’importazione di cui nel diritto in materia di agenti terapeutici e i privilegi di cui negli accordi di sede sussiste quindi un conflitto che questa revisione intende chiarire in modo esplicito. Per non gravare il ruolo e gli obblighi della Svizzera in quanto Stato ospite è opportuno creare la base per un disciplinamento a livello di ordinanza, secondo cui le organizzazioni intergovernative e le istituzioni internazionali possono importare in Svizzera medicamenti per uso umano non omologati, pronti per l’uso, nella quantità necessaria per l’approvvigionamento del proprio personale. Quest’agevolazione vale esclusivamente per le organizzazioni intergovernative e le istituzioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo concernente privilegi, immunità e agevolazioni (cfr. la lista del Dipartimento federale degli affari esteri77). Per ragioni di sistematica, questo disciplinamento è introdotto come capoverso 2bis. Il contenuto normativo del capoverso 2bis vigente diventa l’oggetto del nuovo capoverso 2ter. Le condizioni per l’importazione e gli altri requisiti sono definiti dal Consiglio federale. Andrà verificato se la disposizione di coordinamento emanata in via provvisoria a livello di ordinanza (art. 49a OAMed) debba essere adeguata.
Cpv. 2ter: questa disposizione riprende il contenuto normativo del capoverso 2bis vigente (v. commento al cpv. 2bis). Alle versioni italiana e francese sono apportati adeguamenti minimi dal punto di vista redazionale.
Art. 21 cpv. 2 e 2bis
Il capoverso 2 è adeguato dal punto di vista redazionale con lo stralcio del soggetto «Il Consiglio federale», ora sottinteso.
Secondo il capoverso 2bis, il Consiglio federale può autorizzare la riesportazione dei medicamenti per uso umano non omologati in Svizzera, che sono stati importati secondo l’articolo 20 capoverso 2bis per l’approvvigionamento del personale dei centri regionali delle organizzazioni intergovernative e delle istituzioni internazionali. Le condizioni per la riesportazione e gli altri requisiti vanno fissati a livello di ordinanza (OAMed).
Art. 23b Requisiti specifici concernenti la dispensazione o l’uso
Negli ultimi anni è stato omologato un crescente numero di medicamenti che, per ragioni di protezione della salute, non dovrebbero poter essere semplicemente dispensati (p. es. da una farmacia o da un medico) o usati (p. es. in un ospedale) sulla base del disciplinamento generale delle competenze di cui agli articoli 24 e 25. Si tratta di medicamenti la cui dispensazione o il cui uso, ai fini della protezione della salute dei pazienti, esigono ulteriori conoscenze specialistiche oppure l’adozione di specifici provvedimenti di sicurezza. A titolo di esempio si possono qui menzionare determinati prodotti di terapia genica, il cui uso può essere accompagnato da gravi effetti collaterali e quindi necessita di una stretta sorveglianza in terapia intensiva, motivo per cui possono essere usati soltanto in un centro di trattamento certificato dal fabbricante (solitamente un ospedale). Secondo l’articolo 1 capoverso 1 la LATer, nell’intento di tutelare la salute delle persone e degli animali, si prefigge di garantire che vengano immessi in commercio soltanto agenti terapeutici di elevato valore qualitativo, sicuri ed efficaci. In questo non è determinante soltanto il medicamento in sé, ma lo sono anche determinati aspetti legati alla dispensazione e all’uso. Al momento manca però una base legale specifica che conceda esplicitamente a Swissmedic la possibilità di statuire, al rilascio dell’omologazione, ulteriori requisiti specifici riferiti alla dispensazione o all’uso del medicamento in questione. L’articolo 16 prevede la possibilità di vincolare l’omologazione all’adempimento di oneri e condizioni, ma dalla sistematica non si evince con sufficiente chiarezza che questi non devono riferirsi soltanto al prodotto in sé, ma che possono andare anche oltre. Ora si chiarisce che nell’omologazione di un medicamento possono essere fissati requisiti specifici concernenti la dispensazione o l’uso, ossia requisiti che non concernono unicamente il titolare dell’omologazione (inserimento nell’informazione professionale) e che si estendono anche a terzi. Questo tuttavia vale soltanto nella misura in cui ciò appaia necessario per la protezione della salute dei pazienti o degli animali, una specificazione che sottolinea il carattere derogatorio della presente disposizione. Simili requisiti specifici concernenti la dispensazione o l’uso di un medicamento possono essere stabiliti in particolare con l’inserimento di un onere nella decisione di omologazione oppure di corrispondenti limitazioni nell’informazione professionale. Benché non possano essere imposti autonomamente in modo coercitivo oneri a terzi né limitazioni d’uso nell’informazione professionale, l’uso di un medicamento al di fuori delle limitazioni figuranti nell’informazione professionale costituisce un uso off-label. La libertà terapeutica degli operatori sanitari che dispensano o usano tali medicamenti non è pertanto limitata da simili requisiti specifici, ma la dispensazione o l’uso di un medicamento in modo divergente dai requisiti fissati nell’informazione professionale è di esclusiva responsabilità dell’operatore sanitario. Il mancato adempimento di un onere vincolante per l’omologazione entrerebbe inoltre in linea di conto al momento della verifica del rispetto degli obblighi di diligenza da parte dell’operatore sanitario.
Art. 26 cpv. 2bis lett. b e cpv. 5‒8
Cpv. 2bis lett. b: visto che in futuro la prescrizione di medicamenti per uso umano sarà emessa di norma per via elettronica (cpv. 5), il requisito secondo cui la scelta del fornitore di prestazioni non può essere limitata da ostacoli di natura tecnica vale ora in ogni caso. Esistendo in forma digitale, le prescrizioni elettroniche sono considerate dati immateriali per i quali non sussiste alcun diritto di proprietà. Per questo motivo viene stralciata la prima frase del capoverso 2bis lettera b, dove si afferma che la prescrizione è proprietà della persona per cui essa è stata emessa. Con la definizione dei requisiti concernenti i sistemi (cfr. art. 26 cpv. 8) si assicura che ogni prescrizione elettronica emessa da un medico (e da ogni persona autorizzata dal diritto cantonale a emettere prescrizioni) possa essere presentata per il ritiro dei medicamenti prescritti per via elettronica in ogni farmacia o drogheria della Svizzera. Il terzo periodo del capoverso 2bis lettera b è di conseguenza stralciato. Inoltre, la lettera b introdotta nel quadro delle deliberazioni parlamentari sulla revisione della LATer del 18 marzo 2016 è adeguata al campo d’applicazione e alla terminologia della LATer.
Cpv. 5: per aumentare la sicurezza dei pazienti ed evitare abusi dovuti a utilizzazioni ripetute o falsificazioni, le prescrizioni devono ora essere emesse e presentate per via elettronica. Su richiesta del paziente, la prescrizione può essere messa a sua disposizione in forma cartacea. In questo caso, si tratta della stampa di una prescrizione elettronica, il processo di prescrizione avviene comunque per via elettronica. La prescrizione deve in ogni caso essere leggibile elettronicamente, la firma autografa non è più possibile. Le prescrizioni create in modo strutturato e digitale diventano oltretutto accessibili senza barriere.
Il capoverso 5 obbliga i medici (e le altre persone autorizzate dal diritto cantonale a emettere prescrizioni) a emettere in futuro le prescrizioni di medicamenti per uso umano in formato elettronico. Di conseguenza, anche il ritiro in farmacia o drogheria dei medicamenti prescritti o di parte di essi in caso di prescrizione ripetibile deve avvenire dietro presentazione della prescrizione per via elettronica. Questo vale per tutti i medicamenti per uso umano, inclusi quelli che contengono sostanze stupefacenti prescritti mediante ricetta normale conformemente all’articolo 48 dell’ordinanza del 25 maggio 201178 sul controllo degli stupefacenti (OCStup). In linea di principio, l’obiettivo è far sì che in futuro anche l’emissione della ricetta per stupefacenti di cui all’articolo 47 OCStup e la sua presentazione avvengano per via elettronica. Se e come sarà possibile, in considerazione dei severi requisiti in materia di sicurezza a cui sono soggette queste ricette, sarà valutato dopo l’attuazione dell’obbligo in riferimento alle ricette normali elettroniche. I severi requisiti di sicurezza per gli stupefacenti di cui all’articolo 47 OCStup devono in ogni caso continuare a essere garantiti. La prescrizione e la dispensazione di medicamenti per uso veterinario e di medicamenti per uso umano impiegati in ambito veterinario a seguito di un cambiamento di destinazione non sono toccate da questo disciplinamento e continuano a essere assoggettate alle disposizioni dell’OMVet. Anche la prescrizione di dispositivi medici e la presentazione di queste prescrizioni per il loro ritiro dovranno in futuro avvenire per via elettronica conformemente a quanto sancito dall’articolo 48 capoverso 2 LATer, secondo cui l’articolo 26 si applica per analogia ai dispositivi medici.
Nel contesto della prescrizione elettronica sono trattati dati personali (degni di particolare protezione) in un modo giustificato dalla legge. Sono quindi applicabili le norme in materia di protezione dei dati secondo il diritto federale o cantonale. I professionisti della salute sono responsabili dell’impiego di sistemi per l’emissione e il ricevimento delle prescrizioni che garantiscano la protezione e la sicurezza dei dati. Si applicano al riguardo i requisiti previsti dalla legislazione in materia di protezione dei dati (legge federale del 25 settembre 202079 sulla protezione dei dati [LPD] e ordinanza del 31 agosto 202280 sulla protezione dei dati [OPDa] per i privati o per gli atti normativi cantonali in materia di protezione dei dati in istituzioni cantonali). Quando il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata, il responsabile del trattamento deve effettuare previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 22 LPD (in particolare soggetti privati come cliniche private, studi medici o farmacie private) o secondo le disposizioni cantonali di protezione dei dati (p. es. ospedali cantonali). Eventualmente anche la scelta del sistema elettronico può avere un peso. La digitalizzazione della prescrizione non modifica i requisiti minimi di contenuto per la prescrizione di cui all’articolo 51 OM.
Cpv. 6: per l’emissione e il ricevimento della prescrizione elettronica devono essere utilizzati sistemi che soddisfano i requisiti enumerati alle lettere a–e, di cui il Consiglio federale stabilirà i dettagli come previsto dal capoverso 8. Quest’obbligo costituisce un’ingerenza nella libertà economica (art. 27 Cost.) e, in quanto restrizione di un diritto fondamentale, deve rispettare le condizioni di cui all’articolo 36 Cost. La misura prevista è volta al miglioramento della sicurezza dei pazienti. Appare anche necessaria visto che con la libera scelta dei sistemi elettronici, a cui non sono poste condizioni tecniche, l’interoperabilità – e quindi la sicurezza delle prescrizioni – non può essere garantita in altro modo. L’ingerenza nella libertà economica non è particolarmente incisiva per i privati in questione perché l’utilizzo di sistemi che soddisfano questi requisiti semplifica considerevolmente il lavoro quotidiano delle persone che vi fanno capo, e assicura così una dispensazione ineccepibile dei medicamenti su prescrizione. La sicurezza dei pazienti è a sua volta un interesse importante tutelato dai diritti fondamentali (art. 10 cpv. 2 Cost., protezione dell’integrità fisica e psichica). L’ingerenza nella libertà economica appare dunque accettabile e nel complesso proporzionata.
Lett. a: l’integrità e l’autenticità della prescrizione devono essere garantite. Già nel diritto vigente la firma elettronica sulla prescrizione elettronica deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 51 capoverso 2 OM, secondo cui si può scegliere tra la firma elettronica qualificata (cfr. art. 14 cpv. 2bis CO in combinato disposto con le disposizioni della legge federale del 18 marzo 201681 sulla firma elettronica [FiEle]) o una via di trasmissione che disponga di funzioni di sicurezza equivalenti a quelle della firma elettronica qualificata in termini di garanzia dell’autenticità (quanto alla possibilità di stabilire che il documento provenga effettivamente dal mittente indicato), dell’integrità dei dati (protezione da falsificazioni) e della confidenzialità.
In futuro, su richiesta del paziente, la prescrizione potrà essere messa a disposizione in forma cartacea. In questo caso la firma elettronica vi dovrà figurare come componente leggibile elettronicamente (p. es. codice QR). La firma autografa non è più ammessa.
Lett. b: la legislazione in materia di protezione dei dati vige a prescindere dal fatto che sia esplicitamente indicata come requisito. Nella presente revisione, tuttavia, la sicurezza dei dati deve essere un requisito esplicito visto che il disciplinamento va oltre le prescrizioni generali della legislazione in materia di protezione dei dati (obbligo di verbalizzazione degli accessi). In considerazione delle prescrizioni in materia di protezione dei dati, i professionisti della salute devono tra l’altro garantire una comunicazione sicura al momento della trasmissione elettronica delle prescrizioni mediante appropriati provvedimenti tecnici e organizzativi, come sancito dall’articolo 8 LPD e dall’articolo 3 OPDa.
Per consultare le prescrizioni elettroniche, i professionisti della salute devono inoltre autenticarsi presso provider d’identità riconosciuti. L’accesso per scopi di trattamento delle prescrizioni elettroniche oltre i limiti dei fornitori di soluzioni deve in più essere autorizzato con diritti di accesso uniformi. I diritti di accesso ai dati devono essere garantiti soltanto ai professionisti della salute autorizzati per l’adempimento dei loro compiti legali (ossia per il trattamento dei dati nel quadro delle cure attualmente fornite a una determinata persona: emissione o ricevimento di prescrizioni) e alle persone per le quali sono emesse le prescrizioni (soltanto diritto di lettura).
Infine, gli accessi alle prescrizioni elettroniche devono essere verbalizzati a prova di modifica (ossia a prova di falsificazione).
Lett. c: i diversi sistemi elettronici utilizzati dai professionisti della salute devono essere interoperabili. Al momento si stanno affermando a livello regionale e interregionale sia sistemi che consentono ai pazienti di trasmettere i dati della prescrizione da sistema a sistema tramite codice QR su carta oppure tramite app, sia sistemi che salvano i dati della prescrizione in memorie da cui possono essere richiamati dai professionisti della salute inserendo codici o l’identità del paziente. Affinché possano scambiarsi in sicurezza i dati delle prescrizioni, questi sistemi devono supportare interfacce interoperabili per lo scambio di dati. In questo modo si garantisce che la scelta del fornitore di prestazioni non sia limitata da ostacoli tecnici, e che quindi ogni prescrizione elettronica emessa da un medico (e altre persone autorizzate dal diritto cantonale a emettere prescrizioni) possa essere letta e ricevuta elettronicamente da ogni farmacia o drogheria della Svizzera.
Le prescrizioni sono emesse per via elettronica tramite un’applicazione digitale a scelta dei medici (e di altre persone autorizzate dal diritto cantonale a emettere prescrizioni). I dati inseriti vanno salvati e messi a disposizione in un formato strutturato e leggibile elettronicamente. Questa è una condizione fondamentale per l’automatizzazione dei flussi di dati necessari e dei relativi processi. Per l’invio della prescrizione elettronica, i medici (e le altre persone autorizzate dal diritto cantonale a emettere prescrizioni) possono scegliere tra diverse vie di trasmissione.
Lett. d: le soluzioni tecniche per la prescrizione elettronica devono garantire la consultazione in qualsiasi momento di informazioni aggiornate sullo stato attuale della prescrizione.
Al fine di evitare la dispensazione non ammessa di medicamenti, vanno per esempio registrati per via elettronica i ritiri completi o parziali. Se una prescrizione è messa a disposizione in forma cartacea, sul documento stampato deve figurare una componente leggibile elettronicamente (p. es. codice QR) che consenta di visualizzare lo stato della prescrizione.
Lett. e: affinché siano interoperabili e possano scambiarsi in sicurezza i dati delle prescrizioni, i sistemi elettronici utilizzati dai professionisti della salute devono supportare interfacce interoperabili per lo scambio di dati, per esempio per ricevere in un sistema prescrizioni emesse da un altro sistema. I parametri di comunicazione necessari per lo scambio di dati devono essere noti a tutti i sistemi, per esempio l’URL (Uniform Resource Locator) o la chiave crittografica per la verifica dell’autenticità. Allo scopo, l’UFSP tiene un elenco pubblico dei parametri di comunicazione (cpv. 7). I sistemi utilizzati dai professionisti della salute devono garantire che l’UFSP disponga a tal fine dei parametri di comunicazione sempre aggiornati.
Cpv. 7: l’UFSP mette a disposizione dei gestori dei sistemi elettronici un elenco in cui cercare tramite interfacce i parametri della comunicazione di tutti gli altri sistemi.
Cpv. 8: il Consiglio federale ha già emanato requisiti sulla prescrizione elettronica, finora facoltativa (art. 51 cpv. 2 OM), e sul suo formato per l’integrazione nella CIP (art. 51 cpv. 4 OM). La nuova norma di delega gli attribuisce ora la competenza di precisare i requisiti riguardo ai sistemi da utilizzare per l’emissione e il ricevimento delle prescrizioni, e quella di delegare all’UFSP il disciplinamento dei dettagli tecnici perché l’onere per la concretizzazione, il livello di tecnicità e i requisiti in termini di nozioni specialistiche sono molto elevati. Con questi requisiti si vuole assicurare che le persone che emettono o ricevono le prescrizioni possano adempiere gli obblighi che incombono loro secondo i capoversi 5 e 6. Concretamente questo significa che, per il trattamento e la messa a disposizione dei dati concernenti la prescrizione, i professionisti della salute si avvalgono di sistemi elettronici che sono offerti sul mercato. Si rinuncia a un sistema gestito dalla Confederazione.
Art. 26a Piano farmacologico
Cpv. 1: il piano farmacologico è una panoramica dei medicamenti prescritti o dispensati che il paziente al momento assume o deve assumere, inclusi i medicamenti usati sul paziente da professionisti dalla salute. Questa definizione include anche i medicamenti prescritti non ancora dispensati o non ancora disponibili per l’assunzione.
Nei pazienti con polimorbilità o con politerapia, il rischio che in caso di assunzione parallela più principi attivi si influenzino a vicenda nell’organismo è maggiore. L’obiettivo del piano farmacologico è aumentare la sicurezza della terapia farmacologica, l’accettazione e l’aderenza terapeutica (ossia il rispetto da parte del paziente della terapia prescritta) soprattutto in questo gruppo di pazienti. Per creare maggiore trasparenza nella terapia farmacologica e potere così riconoscere e contrastare precocemente il rischio di interazioni in presenza di una politerapia, in linea di massima i professionisti della salute dovranno compilare un piano farmacologico anche per l’assunzione di un solo medicamento da parte del paziente, indipendentemente dalla durata di tale assunzione (cfr. la possibilità di deroghe di cui al cpv. 3 lett. a).
L’obbligo di compilare e aggiornare un piano farmacologico non modifica in alcun modo le attuali competenze e responsabilità dei professionisti della salute in riferimento alla prescrizione, alla dispensazione o all’uso di medicamenti. Esso si riferisce alle persone che prescrivono, dispensano o usano medicamenti (cfr. art. 24−26 LATer) e comprendono anche la dispensazione tramite vendita per corrispondenza (cfr. art. 27 LATer). Come per la cosiddetta «dispensazione sotto controllo», gli specialisti formati possono compilare o aggiornare il piano sotto la sorveglianza di una persona autorizzata a dispensare medicamenti.
Per raggiungere l’obiettivo di migliorare la sicurezza della terapia farmacologica, evitando interazioni tra medicamenti assunti parallelamente, in linea di principio devono essere inseriti nel piano farmacologico tutti i medicamenti che potenzialmente interagiscono con altri medicamenti. Innanzitutto devono esservi inseriti i medicamenti soggetti a prescrizione, inclusi quelli che il farmacista può dispensare senza prescrizione (art. 24 cpv. 1 lett. a LATer), e anche quelli che sono dispensati previa consulenza specialistica (art. 25 LATer). Conformemente all’articolo 23 capoverso 2 secondo periodo LATer, gli articoli 24–27 e 30 LATer non si applicano ai medicamenti in vendita libera (medicamenti della categoria E; cfr. art. 44 OM).
Una componente essenziale della compilazione o dell’aggiornamento del piano farmacologico è la cosiddetta riconciliazione farmacologica: al momento della prescrizione, della dispensazione o dell’uso di un medicamento, e prima di inserire un nuovo prodotto nel piano farmacologico, i professionisti della salute verificano l’intera terapia farmacologica di un paziente, con l’obiettivo di registrare sistematicamente tutti i medicamenti attualmente assunti e verificare possibili interazioni, doppie prescrizioni o aspetti poco chiari. Le procedure e i requisiti concreti per la riconciliazione farmacologica sono disciplinati nel dettaglio a livello di ordinanza.
L’obbligo di compilare e aggiornare il piano farmacologico da parte della persona responsabile non è subordinato a un previo consenso del paziente. Tantomeno i pazienti possono opporsi alla compilazione o all’aggiornamento di un piano farmacologico. La possibilità di rinunciarvi non è prevista nemmeno dalla mozione Stöckli 21.3294 «Elaborare e gestire piani di trattamento farmacologico per migliorare la qualità e la sicurezza della terapia dei pazienti con polimorbilità» del 18 marzo 2021. Per assicurare la migliore protezione possibile dei pazienti nel presente contesto, il piano farmacologico deve essere completo. Soltanto così è possibile garantire che tutte le persone curanti coinvolte nel percorso di cura dispongano di informazioni esaustive riguardanti la terapia farmacologica attuale del paziente, e possano così in particolare notare le controindicazioni e prevenire gli effetti collaterali gravi evitabili. In questo senso, nel quadro della ponderazione degli interessi, la protezione dei pazienti è più importante del diritto all’autodeterminazione informativa, ovvero si deve rinunciare per ragioni di polizia sanitaria ad accordare il diritto ad acconsentire o rifiutare la compilazione o l’aggiornamento del piano farmacologico. Vanno distinte le costellazioni previste nella delega di competenze al Consiglio federale, secondo le quali l’obbligo di compilare o aggiornare il piano farmacologico può essere limitato o soppresso a livello di ordinanza (cfr. in proposito il cpv. 3).
Cpv. 2: il piano farmacologico deve essere compilato e aggiornato per via elettronica. Su richiesta del paziente, il piano farmacologico deve essere messo a sua disposizione in forma cartacea: in questo caso si tratta di una stampa della versione elettronica. Il formato del piano farmacologico deve in ogni caso essere leggibile elettronicamente. I piani farmacologici creati in modo strutturato e digitale diventano oltretutto accessibili senza barriere.
Il piano farmacologico deve poter essere modificato nelle applicazioni messe a disposizione dei professionisti della salute e in seguito messo a disposizione del paziente in forma cartacea oppure per via elettronica. Dopo ogni aggiornamento occorre avere in particolare cura che il paziente abbia a disposizione l’ultima versione del piano. I professionisti della salute che hanno aderito a una comunità o a una comunità di riferimento certificata secondo la LCIP sono obbligati ad archiviare nella CIP i documenti rilevanti per il trattamento quali il piano farmacologico (v. n. 1.1.2). Come per la prescrizione elettronica (v. commento all’art. 26 cpv. 5), anche in questo caso i rispettivi professionisti della salute sono responsabili del rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati.
Il capoverso 3 delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare diversi aspetti.
Dapprima deve essere definito il contenuto del piano farmacologico. Esso contiene almeno i dati seguenti: cognome e nome del paziente, sesso, anno di nascita, nome del principio attivo o dei principi attivi, al bisogno nome del preparato (nome del prodotto), quantità di principio attivo per unità (dose per unità), forma galenica, dosaggio, istruzioni per l’uso, durata del trattamento, motivo del trattamento, data di immissione e nome della persona che compila o aggiorna il piano farmacologico.
Lett. a: in linea di principio, gli obblighi di cui al capoverso 1 valgono indipendentemente da quanti medicamenti una persona assume e, soprattutto, sono applicabili già da un’unica assunzione di un medicamento. Può tuttavia essere indicato che l’obbligo di compilazione o aggiornamento del piano farmacologico subentri soltanto a partire da un determinato numero di medicamenti assunti per un determinato periodo. In questo modo sarebbe possibile limitare l’articolo 26a ai casi di politerapia (p. es. gli obblighi di cui al presente articolo potrebbero essere applicabili solo dall’assunzione di tre medicamenti per un periodo di un mese).
Lett. b: il Consiglio federale può esentare determinati professionisti della salute dall’obbligo di compilare o aggiornare il piano farmacologico. Gli obblighi di diligenza a cui i professionisti della salute devono attenersi per la prescrizione, la dispensazione o l’uso di un medicamento non sono toccati da questo disciplinamento e continuano a vigere in ogni caso.
Lett. c: in determinati casi il Consiglio federale può inoltre prevedere che non debba essere compilato o aggiornato alcun piano farmacologico. In taluni casi, rivelare nel piano farmacologico determinati medicamenti prescritti o dispensati può causare disagio o timore di stigmatizzazione. Si pensi per esempio ai contraccettivi d’emergenza o ai medicamenti da assumere dopo eventi traumatici come uno stupro.
Cpv. 4: per la compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico devono essere utilizzati sistemi che soddisfano i requisiti enumerati alle lettere a–d, di cui il Consiglio federale o l’UFSP stabilirà i dettagli come previsto dal capoverso 6. Quest’obbligo costituisce un’ingerenza nella libertà economica (art. 27 Cost.), che nel presente contesto è tuttavia giudicato ammissibile (v. commento analogo all’art. 26 cpv. 6).
Lett. a: l’integrità e l’autenticità del piano farmacologico devono essere garantite. Come la prescrizione elettronica (cfr. art. 26 cpv. 6 lett. a), il piano farmacologico deve essere provvisto di firma elettronica, oppure deve essere trasmesso in una forma che garantisca funzioni di sicurezza equivalenti a quelle della firma elettronica qualificata in termini di garanzia dell’autenticità, dell’integrità dei dati e della confidenzialità.
In futuro, su richiesta del paziente, il piano farmacologico potrà essere messo a disposizione anche in forma cartacea. In questo caso la firma elettronica vi dovrà figurare come componente leggibile elettronicamente (p. es. codice QR). La firma autografa non è ammessa.
Lett. b: la legislazione in materia di protezione dei dati vige a prescindere dal fatto che essa sia esplicitamente indicata come requisito. Nella presente revisione, tuttavia, la sicurezza dei dati deve essere un requisito esplicito, visto che il disciplinamento va oltre le prescrizioni generali della legislazione in materia di protezione dei dati (obbligo di verbalizzazione degli accessi).
Per consultare i piani farmacologici, i professionisti della salute devono autenticarsi presso provider d’identità riconosciuti. L’accesso per scopi di trattamento dei piani farmacologici oltre i limiti fissati dai fornitori di soluzioni deve in più essere autorizzato con diritti di accesso uniformi. I diritti di accesso ai dati devono essere garantiti soltanto ai professionisti della salute autorizzati per l’adempimento dei loro compiti legali (ossia per il trattamento dei dati nel quadro delle cure attualmente fornite a una determinata persona: compilazione o aggiornamento del piano farmacologico) e alle persone per le quali è stato compilato il piano (soltanto diritto di lettura).
Gli accessi ai piani farmacologici devono essere verbalizzati a prova di modifica (ossia a prova di falsificazione). Le versioni concluse del piano farmacologico vanno archiviate per un periodo determinato.
Lett. c: anche per il piano farmacologico la scelta del fornitore di prestazioni non deve essere limitata da ostacoli di natura tecnica. Al momento si stanno affermando, a livello regionale e interregionale, sistemi che consentono ai pazienti di trasmettere i dati del piano farmacologico da sistema a sistema tramite codice QR su carta o tramite app (cfr. commento all’art. 26 cpv. 6 lett. c concernente la prescrizione elettronica). Va assicurato che ogni piano farmacologico possa essere letto e aggiornato da tutti i professionisti della salute, il che significa che i diversi sistemi elettronici da questi utilizzati devono essere interoperabili.
La compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico dovranno avvenire in un’applicazione digitale a scelta dei professionisti della salute. I dati inseriti vanno salvati e messi a disposizione in un formato strutturato e leggibile elettronicamente. Questa è una condizione fondamentale per l’automatizzazione dei flussi di dati necessari e dei relativi processi. La versione cartacea non contiene appunti scritti a mano, è la stampa del piano farmacologico compilato o aggiornato per via elettronica. Deve inoltre essere leggibile elettronicamente affinché il piano farmacologico possa essere letto ed elaborato per via elettronica (p. es. codice QR).
Lett. d: affinché siano interoperabili e possano scambiarsi in sicurezza i dati dei piani farmacologici, i sistemi elettronici utilizzati dai professionisti della salute devono supportare interfacce interoperabili per lo scambio di dati, per esempio per aggiornare un piano farmacologico compilato in un altro sistema. I parametri di comunicazione necessari per lo scambio di dati devono essere noti a tutti i sistemi, per esempio l’URL (Uniform Resource Locator) o la chiave crittografica per la verifica dell’autenticità. Allo scopo, l’UFSP tiene un elenco pubblico dei parametri di comunicazione (cpv. 5). I sistemi utilizzati dai professionisti della salute devono garantire che l’UFSP disponga a tal fine dei parametri di comunicazione sempre aggiornati.
Cpv. 5: l’UFSP mette a disposizione un elenco in cui i fornitori di sistemi elettronici possono cercare tramite interfacce i parametri della comunicazione di tutti gli altri sistemi.
Cpv. 6: la norma di delega attribuisce al Consiglio federale la competenza di precisare i requisiti riguardo ai sistemi da utilizzare per la compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico, e quella di delegare all’UFSP il disciplinamento dei dettagli tecnici, perché l’onere per la concretizzazione, il livello di tecnicità e le nozioni specialistiche richieste sono molto elevati. Con questi requisiti si vuole assicurare che le persone che compilano o aggiornano i piani farmacologici possano adempiere gli obblighi che incombono loro secondo i capoversi 2 e 4. Concretamente questo significa che, per il trattamento e la messa a disposizione dei dati concernenti la terapia farmacologica, i professionisti della salute si avvalgono di sistemi elettronici che sono offerti sul mercato. Si rinuncia a un sistema gestito dalla Confederazione.
Art. 26b Sistemi elettronici per il calcolo del dosaggio dei medicamenti
Cpv. 1: al fine di ridurre gli errori nella terapia farmacologica in pediatria, ossia nel trattamento di persone minori di 18 anni, in futuro dovrà essere utilizzato un CDSS. Questi software calcolano il dosaggio dei medicamenti usati off-label nelle strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari. Sulla base di dati come per esempio il sesso, il peso, l’altezza e altri fattori (indicazione, principio attivo ecc.), i CDSS calcolano raccomandazioni di dosaggio e propongono medicamenti appropriati per i dati inseriti. Se i dati inseriti nel software sono gestiti o memorizzati da un terzo (p. es. applicazione web, memorizzazione dei dati presso il fornitore del sistema), non deve essere possibile risalire all’identità dei pazienti; rendere noti dati sanitari a terzi non sarebbe infatti necessario allo scopo del trattamento dei dati (il calcolo dei dosaggi) e non sarebbe quindi proporzionale (cfr. art. 6 cpv. 2 LPD). La memorizzazione presso terzi deve dapprima essere sottoposta a un’accurata verifica dei rischi e delle condizioni per la fornitura delle prestazioni, al fine di assicurare che i requisiti delle disposizioni (federali e cantonali) in materia di protezione dei dati siano rispettati, visto che la responsabilità in questo settore resta della persona incaricata del trattamento dei dati. Se invece si opta per un software per il calcolo del dosaggio dei medicamenti integrato nel sistema d’informazione dei professionisti della salute (e i dati sono quindi memorizzati internamente o a livello locale), un riferimento alle persone è ammesso, poiché in questi sistemi sono memorizzati di norma tutti i dati dei pazienti. Nei casi in cui il trattamento dei dati personali può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata, il titolare del trattamento deve effettuare previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 22 LPD (in particolare ospedali pediatrici privati) o secondo le disposizioni cantonali di protezione dei dati (p. es. ospedali cantonali). I CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti vanno utilizzati sia per la prescrizione sia per la dispensazione e l’uso di medicamenti. È sufficiente che un CDSS sia utilizzato almeno una volta nell’ambito della prescrizione, della dispensazione o dell’uso del medicamento. La dispensazione o l’uso (anche da parte del personale infermieristico) di un medicamento che è già stato prescritto non devono quindi più essere verificati con un CDSS.
Nella quotidianità clinica, i CDSS vanno intesi come un ausilio al processo decisionale e non sostituiscono il professionista della salute nel decidere la terapia farmacologica. Per la qualità di un CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti sono di importanza cruciale i dati o i dosaggi utilizzati dal sistema, i quali devono corrispondere alle raccomandazioni attuali di dosaggio basate sull’evidenza. Se la Confederazione mette a disposizione una banca dati con raccomandazioni di dosaggio armonizzate per l’uso off-label (cfr. art. 67a), i dati in essa contenuti devono essere utilizzati come base per il calcolo del dosaggio. Va specificato che i CDSS di norma sono classificati come dispositivi medici (concetto che include anche i software); per poter essere immessi in commercio o attivati devono pertanto soddisfare i requisiti della legislazione svizzera in materia di dispositivi medici.
L’obbligo di utilizzare CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti si applica a tutte le strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari, indipendentemente dal fatto che siano o meno fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal. Vi rientrano gli ospedali pediatrici «indipendenti» (Zurigo, Basilea, San Gallo), le cliniche pediatriche degli ospedali universitari e cantonali, i reparti di pediatria degli ospedali regionali, le cliniche pediatriche private e tutti gli altri ospedali che non dispongono di un’infrastruttura per la medicina pediatrica ma, per esempio, trattano saltuariamente emergenze pediatriche. Non fa differenza se il trattamento è stazionario o ambulatoriale, a fare stato è la caratterizzazione come struttura che esegue trattamenti pediatrici stazionari.
Il capoverso 2 contiene tre deleghe al Consiglio federale, che deve avere la possibilità di prevedere eccezioni e di estendere l’obbligo di utilizzo di un CDSS.
Nelle situazioni d’urgenza, la rapidità con cui si agisce può essere decisiva. Per questo motivo, il Consiglio può dichiarare l’obbligo di avvalersi di un CDSS non applicabile in tali situazioni (lett. a).
Come da parere del Consiglio federale del 13 novembre 2019 in risposta alla mozione Stöckli 19.4119, si opta per un’introduzione progressiva di tali sistemi. Una volta riuscita l’implementazione in tutti i settori pediatrici stazionari, il Consiglio federale potrà estendere l’obbligo di utilizzare sistemi elettronici per il calcolo del dosaggio dei medicamenti anche alle strutture che eseguono esclusivamente trattamenti pediatrici ambulatoriali (p. es. studi medici pediatrici) e alle farmacie pubbliche (lett. b).
In analogia all’articolo 67a, il Consiglio federale può estendere l’obbligo di utilizzo di un CDSS alle situazioni concernenti altri gruppi vulnerabili della popolazione. Oltre che in pediatria, l’uso off-label di medicamenti è prassi corrente per esempio anche in geriatria, con le donne incinte e le persone con malattie rare (le cosiddette orphan diseases), per i cui casi spesso mancano medicamenti omologati (lett. c).
Art. 28, rubrica e cpv. 1
Con la revisione della LATer entrata in vigore il 1° gennaio 2019, l’attività di mediatore o agente è stata inserita nella definizione di «smercio» di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e. Nel suo messaggio del 22 febbraio 201782, concernente l’approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla contraffazione di agenti terapeutici e reati simili che comportano una minaccia per la salute pubblica (Convenzione Medicrime), rimandando alla definizione legale di cui agli articoli 412 e 418a CO, il Consiglio federale ha chiarito che con questa estensione della definizione tutte le attività di mediatore o agente vanno classificate come attività commerciali soggette ad autorizzazione, indipendentemente dalla loro natura specifica, dai prodotti mediati e dal luogo della loro realizzazione. L’espressione «commercio all’ingrosso» utilizzata nell’articolo 28 LATer è stata precisata nell’articolo 2 lettera l OAMed (in virtù della norma di delega di cui all’art. 4 cpv. 2). Con la formulazione «tutte le attività relative alla consegna o alla cessione, a titolo oneroso o gratuito, di medicamenti» è stato chiarito che «commercio all’ingrosso» include esattamente le stesse attività di quelle comprese nel termine «smercio» di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera e LATer, e che il primo si distingue dal secondo unicamente per la limitazione della cerchia di acquirenti.
Con la nuova categoria dei medicamenti per terapie avanzate si suppone che l’importanza dei mediatori o degli agenti sul mercato svizzero aumenterà. Tale aumento è atteso soprattutto nel settore del turismo medico, nell’ambito del quale i mediatori o gli agenti propongono a persone in Svizzera e all’estero trattamenti abbinati a servizi del settore del benessere o del turismo. L’obbligo di autorizzazione deve essere esteso anche ai mediatori e agli agenti che trattano prodotti senza destinazione d’uso medica (in futuro assoggettati alla LATer, in applicazione dell’art. 2 cpv. 3) senza menzionarne esplicitamente le attività nell’articolo 28 come finora. Per dare agli attori del mercato interno potenzialmente interessati chiarezza e certezza del diritto in merito all’attuazione dell’obbligo di autorizzazione, e soprattutto per evitare che futuri destinatari della disposizione presuppongano erroneamente che la loro attività di mediazione concernente medicamenti per terapie avanzate o prodotti simili senza destinazione d’uso medica sia esclusa dall’obbligo di autorizzazione, si raccomanda una precisione a livello di legge. Questa integrazione nella formulazione del capoverso 1 non ha tuttavia effetto sul disciplinamento già sancito a livello di ordinanza né sulla prassi d’esecuzione vigente dal 1° gennaio 2019 per il rilascio di autorizzazioni d’esercizio a mediatori e agenti.
Art. 37, rubrica e cpv. 1
Nella versione italiana, per ragioni di coerenza con le altre versioni linguistiche, il termine «trattamento» è sostituito con «impiego».
Sezione 6a: Disposizioni speciali per i medicamenti per terapie avanzatefabbricati a partire da organi, tessuti o cellule vitali di origine umana
L’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 introduce la definizione legale di medicamenti per terapie avanzate, i quali contengono organi, tessuti o cellule vitali di origine umana o sono costituiti da essi. In questo contesto, si segnala l’introduzione all’articolo 4 capoverso 1quater del rimando alle definizioni di cui alla legge sui trapianti. Per tenere conto delle particolarità di questa materia prima di origine umana per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate, nella LATer si introduce con gli articoli 41a–41h una nuova sezione 6a. L’attenzione è innanzitutto rivolta al procedimento di ottenimento: accanto a regolamentazioni proprie, per i contenuti ci si riallaccia alla legge sui trapianti oppure si rimanda in parte a quest’ultima. La nuova sezione 6a non costituisce una materia a sé stante, ma contiene disposizioni speciali, applicabili in aggiunta alle altre disposizioni pertinenti della LATer.
In ragione delle numerose particolarità regolatorie, per gli embrioni soprannumerari, le cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari oppure i tessuti o le cellule embrionali o fetali utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2 è creata un’apposita sezione 6b, la quale contiene i disciplinamenti specifici per questa categoria speciale e prevale sulle disposizioni di cui alla sezione 6a.
I dettagli concernenti molte di queste nuove disposizioni – per esempio le modalità di consenso o la definizione di «stretti congiunti» (cfr. art. 41a cpv. 1 e 2) – saranno disciplinati a livello di ordinanza.
Art. 41a Prelievo da persone decedute
Cpv. 1: organi, tessuti o cellule possono essere prelevati da una persona deceduta per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate solo se questa vi ha acconsentito prima di morire. Può esprimere il proprio consenso solo chi ha compiuto 16 anni (in merito ai motivi dei diversi limiti d’età per una donazione in vita o post mortem v. commento all’art. 41b cpv. 1).
Mentre al prelievo di organi, tessuti o cellule da persone viventi si applica sempre il requisito del consenso (ossia: indipendentemente dal fatto che gli organi, i tessuti o le cellule prelevati restino un espianto o siano utilizzati per fabbricare un medicamento per terapie avanzate), per il prelievo di organi, tessuti o cellule da persone decedute in futuro si dovrà operare una distinzione: il «modello del consenso» attualmente in vigore nel contesto del diritto in materia di trapianti (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. a della legge sui trapianti, secondo cui è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se essa ha dato il proprio consenso) con la n‑legge sui trapianti 2021 è sostituito dal «modello del consenso presunto» (cfr. art. 8 cpv. 1 lett. b della n‑legge sui trapianti 2021, secondo cui è consentito effettuare prelievi di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta se la persona non si è opposta al prelievo). Il «modello del consenso presunto» non è tuttavia applicabile agli espianti standardizzati, per i quali continua esplicitamente a vigere il «modello del consenso» (cfr. art. 8 cpv. 5 primo periodo della n‑legge sui trapianti 2021). In merito alla forma del consenso, non sono volutamente statuite prescrizioni in riferimento a una donazione post mortem (p. es. che il consenso dato in vita dovrebbe essere documentato per scritto). Nemmeno nel quadro dell’introduzione del modello del consenso presunto la forma del consenso sarà disciplinata in modo formale legale, né per il prelievo di organi, tessuti o cellule a scopo di trapianto né per il prelievo per la fabbricazione di un espianto standardizzato (cfr. art. 8 della n‑legge sui trapianti 2021). Nel messaggio del 25 novembre 202083 concernente l’iniziativa popolare «Favorire la donazione di organi e salvare vite umane» e il controprogetto indiretto (modifica della legge sui trapianti) è anzi esplicitamente affermato che la dichiarazione di un’opposizione (in riferimento alla donazione a scopo di trapianto) non è soggetta a requisiti formali (cfr. messaggio del 25 novembre 202084 concernente la modifica della legge sui trapianti). Questo principio, secondo cui il consenso può essere espresso in qualsiasi forma (p. es. documentato per scritto nelle direttive del paziente o espresso a voce a un congiunto) vale (continua a valere) di conseguenza anche nel presente contesto.
Cpv. 2 e 3: in questi due capoversi è disciplinato il ruolo degli stretti congiunti e della persona di fiducia. Se la persona deceduta non ha espresso la propria disponibilità alla donazione, questi ultimi possono acconsentire al prelievo tenendo conto della volontà presunta della persona deceduta. Nel solco della logica del capoverso 1, nemmeno il capoverso 2 statuisce una prescrizione concernente la forma dell’espressione della disponibilità alla donazione della persona deceduta (p. es. non deve quindi esistere un consenso documentato, un consenso orale basterebbe, come sancito anche dal diritto in materia di trapianti). Non è necessario nemmeno prevedere prescrizioni di forma a livello di legge per il consenso dei congiunti (corrisponde al nuovo disciplinamento di cui all’art. 8 cpv. 2 della n‑legge sui trapianti 2021). La volontà della persona deceduta prevale sempre su quella degli stretti congiunti. Il prelievo non è consentito se non ve ne sono o se questi non sono raggiungibili. Infine, la persona di fiducia subentra agli stretti congiunti se è comprovato che la persona deceduta le ha delegato la decisione circa il prelievo di organi, tessuti o cellule. Il presente disciplinamento corrisponde essenzialmente a quello della n‑legge sui trapianti 2021 (art. 8 cpv. 3−6 e 8a).
Cpv. 4: il prelievo di organi, tessuti o cellule da una persona deceduta per la fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate può avvenire solo se ne è stata accertata la morte. Il rimando all’articolo 9 della legge sui trapianti assicura che riguardo al criterio e all’accertamento della morte si applichino le prescrizioni della legge sui trapianti.
Cpv. 5: questa disposizione contiene prescrizioni concernenti i provvedimenti medici preparatori. In riferimento alle condizioni si rimanda anche qui alla legge sui trapianti (art. 10 cpv. 2 lett. a−c e 3 della n‑legge sui trapianti 2021). Non si può invece rimandare direttamente all’articolo 10 capoverso 2 lettera d della n‑legge sui trapianti 2021, ragion per cui questa condizione è adeguata in riferimento alla fabbricazione di medicamenti e recepita nel presente capoverso.
Art. 41b Prelievo da persone viventi
Cpv. 1: mentre l’articolo 41a disciplina il prelievo di organi, tessuti o cellule da persone decedute, l’articolo 41b contiene le condizioni concernenti il prelievo da persone viventi. Queste condizioni corrispondono a quelle di cui all’articolo 12 lettere a–c della legge sui trapianti, rispettivamente nel contesto della LATer non sono stabiliti disciplinamenti materiali divergenti affinché per entrambe le costellazioni (prelievo di organi, tessuti o cellule a scopo di trapianto o per la fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate) siano applicabili le stesse condizioni. Un prelievo è di conseguenza ammesso soltanto quando la persona è capace di discernimento e maggiorenne (lett. a); quest’ultima condizione è volutamente divergente da quanto prescritto dall’articolo 41a capoverso 1, in base al quale è sufficiente avere compiuto 16 anni per dare il consenso a una donazione post mortem. Considerato che la decisione di donare un organo presuppone una certa maturità, la legge sui trapianti aveva già sancito che la maggiore età del donatore è una delle condizioni da soddisfare per il prelievo (cfr. messaggio del 12 settembre 200185 concernente la legge sui trapianti). Questo vale anche per il presente caso, in cui organi, tessuti o cellule sono prelevati per la fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate. Senza contare che una donazione in vita costituisce un intervento medico rischioso che solitamente non è nell’interesse dalla persona stessa (non si tratta di un intervento a scopo terapeutico), visto che gli organi, i tessuti o le cellule prelevati sono utilizzati per fabbricare un medicamento destinato a terzi. Il limite di età di 16 anni per una donazione post mortem si fonda invece sull’ammissione che una persona di 16 anni sia in grado di comprendere la portata della dichiarazione della sua volontà in merito al prelievo di organi, tessuti o cellule in caso di morte (cfr. messaggio del 25 novembre 202086 concernente la legge sui trapianti). Per quanto riguarda le modalità del consenso, per le persone viventi valgono inoltre volutamente requisiti più severi: la persona deve essere stata informata in modo esauriente e avere dato il proprio consenso liberamente e per scritto (lett. b). Per quanto riguarda i trapianti è sancito qui che il consenso a una donazione in vita deve indicare in modo inequivocabile il consenso al prelievo e deve essere dato per scritto (va tenuto presente che non si tratta di un intervento medico a scopo terapeutico, bensì di un intervento fatto nell’interesse di una terza persona; il consenso assume qui un’importanza particolare in quanto motivo giustificativo di una lesione personale) (cfr. messaggio del 12 settembre 200187 concernente la legge sui trapianti). Pertanto, il requisito del consenso scritto è ripreso anche nella presente revisione. Non deve poi sussistere un grave rischio per la vita o la salute della persona (lett. c). Considerate le molte costellazioni possibili, non si può stabilire in modo astratto in quali situazioni sussiste un «grave rischio». Occorre piuttosto procedere a una valutazione medica complessiva di tutti gli aspetti del singolo caso concreto (stato di salute, incisività dell’intervento medico ecc.).
Cpv. 2: la legge sui trapianti disciplina in maniera approfondita la protezione delle persone incapaci di discernimento o minorenni dalle quali, secondo l’articolo 13 di quest’ultima, non è consentito prelevare organi, tessuti o cellule. Sono previste eccezioni per i tessuti o le cellule rigenerabili se sono soddisfatte determinate condizioni. Rimandando qui a detta disposizione, essa sarà ora applicabile anche in riferimento alla fabbricazione di medicamenti. Nel contesto della LATer il consenso al prelievo è dato per analogia dalla stessa autorità indipendente istituita dal Cantone in relazione ai trapianti (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. i e 4 della legge sui trapianti).
Cpv. 3: occorre garantire che la persona da cui sono prelevati organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate sia adeguatamente assicurata contro le possibili gravose conseguenze del prelievo. La persona responsabile del prelievo è responsabile anche di assicurare il rispetto di tale condizione. Solitamente i prelievi sono effettuati in istituzioni, in particolare ospedali (nella prassi esistono speciali assicurazioni stipulate dagli ospedali per il settore del trapianto di organi, tessuti e cellule). La garanzia dell’assicurazione non compete in questo caso al personale che effettua il prelievo bensì all’istituzione in cui avviene il prelievo e che impiega queste persone. Il contenuto della protezione assicurativa e l’assunzione dei costi sono retti dall’articolo 14 capoversi 1, 2 e 2ter‒4 della n-legge sui trapianti 2023. I dettagli concernenti l’obbligo di assicurazione sono disciplinati a livello di ordinanza. Invece di un’assicurazione potrebbe essere considerato anche il deposito di una determinata somma di copertura.
Art. 41c Utilizzazione di organi, tessuti o cellule prelevati
Cpv. 1: non è consentito utilizzare organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate se le prescrizioni di cui agli articoli 41a capoversi 1−3 e 41b capoversi 1 e 2 non sono state rispettate (lett. a). Questo disciplinamento corrisponde all’articolo 7a della n-legge sui trapianti 2023.
Non possono essere utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate organi, tessuti o cellule prelevati od ottenuti in violazione delle disposizioni sulla gratuità di cui all’articolo 41d capoverso 1 (lett. b). Sul piano materiale si riprende così l’articolo 7 capoverso 1 lettera b della n‑legge sui trapianti 2023 che deve essere adeguato di conseguenza.
Già l’articolo 2a capoverso 5 della n-legge sui trapianti 2023 sancisce che la fabbricazione di espianti standardizzati è ammessa unicamente se gli organi, i tessuti o le cellule non possono essere attribuiti secondo il capitolo 2 sezione 4 della legge sui trapianti. La LATer riprende ora i contenuti di questo disciplinamento (lett. c). A titolo di esempio possono essere citate le cellule di isole pancreatiche, che possono sia essere trapiantate (come espianti) sia fungere da materia prima per la fabbricazione di medicamenti (cfr. messaggio del 15 febbraio 202388 concernente la modifica della legge sui trapianti).
Cpv. 2: vi sono costellazioni in cui gli organi, i tessuti o le cellule di una persona vivente vengono dapprima prelevati a scopi diversi dalla fabbricazione di un medicamento, oppure provengono da un intervento medico o da un parto (p. es. il prepuzio dopo una circoncisione, il tessuto adiposo dopo una liposuzione oppure il tessuto del cordone ombelicale dopo il parto). Il requisito del consenso all’utilizzo assicura che questi organi, tessuti o cellule non possano essere utilizzati per la fabbricazione di un medicamento contro la volontà della persona vivente. Se la persona dalla quale sono stati prelevati in vita organi, tessuti o cellule «per scopi diversi» decede prima che possa dare il consenso a un tale utilizzo, spetta ai suoi stretti congiunti o alla persona di fiducia esprimersi (in merito alle persone cfr. anche l’art. 41a cpv. 2 e 3). Un disciplinamento analogo esiste già nella legge sui trapianti (cfr. l’art. 5 di detta legge).
Art. 41d Gratuità
Cpv. 1: la gratuità della donazione costituisce un principio fondamentale sancito esplicitamente nel presente capoverso. Anche il diritto in materia di trapianti si fonda sul principio della gratuità della donazione e vieta il commercio di organi, tessuti o cellule di origine umana (cfr. art. 6 cpv. 1 e art. 7 cpv. 1 lett. a della legge sui trapianti). È dunque vietato offrire, concedere, richiedere o accettare un profitto finanziario o vantaggi di altro tipo per la donazione di organi, tessuti o cellule destinati a essere utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 2. Lo stesso vale per la consegna o la cessione di organi, tessuti o cellule destinati a essere utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Con consegna o cessione è da intendersi anche il commercio.
Cpv. 2: il presente capoverso precisa in quattro lettere che cosa non è considerato profitto finanziario o vantaggio di altro tipo nel contesto della donazione o della consegna (già disciplinato dagli art. 6 cpv. 2 e 7 cpv. 2 lett. a della legge sui trapianti). In merito al «gesto simbolico di riconoscenza a posteriori» (cpv. 2 lett. c) va ricordato che può riferirsi a due costellazioni: da un lato il rapporto tra l’istituzione che esegue il prelievo e il donatore (cfr. l’esempio menzionato per il settore della donazione di sangue89 riferito all’art. 33a cpv. 2 lett. c n‑LATer90), dall’altro i casi in cui un paziente trattato con un medicamento per terapie avanzate, per la cui fabbricazione una persona ha donato organi, tessuti o cellule, fa pervenire al donatore un gesto simbolico di riconoscenza a posteriori (questa seconda costellazione è di natura piuttosto teorica, considerato che di norma si tratta di medicamenti omologati e che tra il paziente e il donatore della «materia prima» non sussiste alcun punto di contatto). Il Consiglio federale ha la possibilità di precisare il capoverso 2 lettera c (e le altre condizioni di cui al cpv. 2).
Art. 41e Indipendenza delle persone coinvolte e divieto di influenza
Cpv. 1: in questa disposizione l’indipendenza delle persone coinvolte nei diversi processi fino alla fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate è disciplinata secondo la prescrizione contenuta nella legge sui trapianti. Per evitare conflitti d’interesse è di cruciale importanza che i diversi processi siano chiaramente separati gli uni dagli altri.
Cpv. 2: ai medici che prelevano organi, tessuti o cellule allo scopo di fabbricare un medicamento per terapie avanzate o che partecipano alla sua fabbricazione nonché al personale medico impegnato in queste attività è vietato esercitare qualunque tipo di influenza sulle persone che curano il moribondo o ne accertano la morte. L’interesse alla fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate non può aver alcun peso nella cura del moribondo o nell’accertamento della morte.
Art. 41f Obblighi di diligenza
Chi tratta organi, tessuti e cellule dai quali sono fabbricati medicamenti per terapie avanzate, oltre gli obblighi di diligenza generali di cui nella presente legge (art. 3 cpv. 3) è tenuto a rispettare gli obblighi di diligenza «speciali» della legge sui trapianti, tra cui figurano la verifica dell’idoneità del donatore (art. 30 della legge sui trapianti), il test obbligatorio (art. 31 della legge sui trapianti), l’eliminazione e l’inattivazione di agenti patogeni (art. 32 della legge sui trapianti) e l’obbligo di caratterizzazione (art. 33 della legge sui trapianti; il rimando agli articoli 30 e 31 include già le modifiche apportate con la n-legge sui trapianti 2023). Si tratta della trasposizione del rimando di cui già all’articolo 2a capoverso 1 lettera a della n-legge sui trapianti 2023 e ripreso anche dall’articolo 31 ODmed. Il rimando agli articoli 30–33 è indicato soprattutto perché, in riferimento agli obblighi di diligenza speciali, allo stadio del prelievo o dell’ottenimento per le persone coinvolte (che sia la persona donatrice o quella che effettua il prelievo) non fa alcuna differenza se gli organi, i tessuti o le cellule prelevati restano un espianto o se sono impiegati per fabbricare un medicamento per terapie avanzate o un dispositivo medico.
Gli obblighi di diligenza di cui agli articoli 34 e 35 (caratterizzazione, registrazione e rintracciabilità) della legge sui trapianti non sono oggetto del rimando. La rintracciabilità e l’obbligo di conservazione sono disciplinati in modo specifico negli articoli 59b e 59c LATer (v. il relativo commento).
Art. 41g Obblighi di notifica e autorizzazione nonché requisiti per l’impiego di organi, tessuti o cellule
Cpv. 1: sia il prelievo sia la conservazione, l’importazione e l’esportazione nonché lo smercio di organi, tessuti e cellule da utilizzare per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate costituiscono attività precedenti la fabbricazione. Con fabbricazione (cfr. art. 4 cpv. 1 lett. c LATer) si intende «l’insieme degli stadi della produzione di un agente terapeutico», tra cui anche «l’acquisto delle materie prime». In armonia con i disciplinamenti internazionali (cfr. PIC/S GMP Guideline Part II o PIC/S GMP Guideline Part I, Annexes 2A e 2B), l’espressione «materie prime» non può tuttavia essere interpretata in senso talmente lato da includere anche l’impiego (prelievo, conservazione, importazione ed esportazione, smercio) di materie prime biologiche. Queste attività non soggiacciono pertanto all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera a LATer.
Attualmente non sussiste la necessità di inserire un obbligo di autorizzazione per il prelievo, considerato che per l’impiego di organi, tessuti e cellule di origine umana è ora sancito nella LATer un ampio obbligo di diligenza generale (cfr. art. 3 cpv. 3), valido sempre e indipendentemente da un eventuale obbligo di autorizzazione. Inoltre, l’articolo 2a capoverso 6 lettera a della n‑legge sui trapianti 2023 stabilisce già che il Consiglio federale può subordinare a un’autorizzazione il prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di espianti standardizzati. Anche nel settore dei trapianti, l’articolo 24a della n‑legge sui trapianti 2023 prevede che il Consiglio federale può subordinare il prelievo di organi, tessuti o cellule a un’autorizzazione se la qualità del prelievo non può essere garantita in altro modo. Per parallelismo con l’articolo 25 della legge sui trapianti, la conservazione, l’importazione o l’esportazione e lo smercio di organi, tessuti o cellule prelevati necessitano di un’autorizzazione rilasciata da Swissmedic.
Cpv. 2: l’autorizzazione è rilasciata se sono adempiute le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda, e se esiste un adeguato sistema di garanzia della qualità. Sul piano materiale, queste condizioni per ottenere l’autorizzazione riprendono altri obblighi di autorizzazione (cfr. art. 6 cpv. 1, 19 cpv. 1, 28 cpv. 2 e 34 cpv. 2 LATer) e corrispondono così a quelle per le altre autorizzazioni d’esercizio di cui nella LATer. Il Consiglio federale le preciserà a livello di ordinanza.
Cpv. 3: prima del rilascio di un’autorizzazione per l’impiego di organi, tessuti o cellule, ogni azienda deve essere ispezionata. In linea di principio, queste ispezioni competono a Swissmedic. La delega di questi compiti d’ispezione ai Cantoni non è prevista (cfr. art. 60 cpv. 2bis).
Cpv. 4: come l’articolo 2a capoverso 6 lettera a della n-legge sui trapianti 2023, che in riferimento agli espianti standardizzati prevede la possibilità per il Consiglio federale di introdurre un obbligo di autorizzazione per il prelievo, la presente modifica attribuisce al Consiglio federale la competenza di definire requisiti e introdurre un obbligo di notifica o persino di autorizzazione anche per il prelievo di organi, tessuti e cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate, se la qualità del prelievo, in particolare l’osservanza degli obblighi di diligenza (cfr. art. 41f), non può essere garantita in altro modo. Questa necessità si paleserà in futuro sulla base delle esperienze raccolte con l’esecuzione. Le corrispondenti condizioni sono stabilite dal Consiglio federale. L’autorità competente in questo caso sarebbe Swissmedic.
Art. 41h Eccezioni per l’uso autologo
Con l’uso autologo, la persona che dona il materiale biologico è la stessa che riceve il medicamento fabbricato con quel materiale. Nell’uso allogenico, invece, donatore e ricevente non coincidono. Va da sé che l’uso autologo comporta rischi minori rispetto a quello allogenico. Al Consiglio federale è pertanto attribuita la competenza di escludere a livello di ordinanza le disposizioni non applicabili nel contesto dell’uso autologo. Si tratterà in prima linea di disposizioni volte a disciplinare la gratuità della donazione, il prelievo (incl. i controlli post-donazione eventualmente necessari), il test obbligatorio e l’esecuzione. In ogni caso dovranno essere garantite le disposizioni volte alla protezione della salute della persona in questione. Già nella n‑legge sui trapianti 2023 sono elencate in modo differenziato le prescrizioni applicabili agli espianti standardizzati per i trapianti allogenici e per i trapianti autologi (art. 2a cpv. 1 lett. a e b della n‑legge sui trapianti 2023).
Sezione 6b: Disposizioni speciali per i medicamenti per terapie avanzate fabbricati da tessuti o cellule embrionali o fetali o da cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari, nonché per l’impiego di embrioni soprannumerari
L’impiego di tessuti o cellule embrionali o fetali umani a scopo di trapianto è attualmente disciplinato dagli articoli 37–42 della legge sui trapianti. Nel quadro della revisione di detta legge, attualmente in corso, questi articoli sono ampiamente rielaborati (cfr. art. 37 cpv. 1, 2 lett. b–d e 3, 38, 38a, 38b, 39, 40 e 42 lett. b della n‑legge sui trapianti 2023).
Con la presente revisione della LATer è emerso che gli articoli 37–42 della legge sui trapianti o della n-legge sui trapianti 2023 devono essere nuovamente sottoposti a un adeguamento sostanziale per garantire una trasposizione sistematica degli espianti standardizzati nella LATer (v. in proposito il n. 1.1.4). Nella LATer servono, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 41a–41h, anche disposizioni speciali concernenti gli embrioni soprannumerari, le cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari nonché i tessuti o le cellule embrionali o fetali. Va qui segnalata l’introduzione, all’articolo 4 capoversi 1bis e 1ter, del rimando alle definizioni di cui nella LCel e nella LPAM.
L’adeguamento sostanziale citato all’inizio cui devono (nuovamente) essere sottoposti gli articoli 37–42 della legge sui trapianti o della n-legge sui trapianti 2023 nell’ambito della presente revisione è in definitiva dovuto a una caratteristica comune delle materie prime: in linea di principio possono essere utilizzate anche per la fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate (come altri tessuti e cellule di origine umana). Di per sé non si tratta di una novità: la presente sezione 6b riprende piuttosto le disposizioni pertinenti della n-legge sui trapianti o le modifica specificamente per la LATer (cfr. art. 37–42 della n-legge sui trapianti 2023, in cui tuttavia si parla ancora di espianti standardizzati).
Gli articoli 37–42 della legge sui trapianti o della n-legge sui trapianti 2023 disciplineranno d’ora in poi soltanto l’impiego di tessuti e cellule fetali non utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate (ossia: tessuti e cellule fetali come espianti). L’impiego di tessuti e cellule fetali utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate è invece retto dalla presente sezione. I tessuti e le cellule fetali possono così essere un espianto (il cui impiego è retto dal diritto in materia di trapianti) oppure essere utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate.
Diversa è la situazione per gli embrioni soprannumerari, le cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari nonché i tessuti e le cellule embrionali, che in futuro saranno totalmente esclusi dal campo di applicazione della legge sui trapianti perché si presuppone che queste «materie prime» non vengano trapiantate in senso stretto e che queste cellule (staminali) e tessuti siano stati sottoposti a una manipolazione rilevante o nel ricevente non svolgano la stessa funzione come nel donatore umano (cfr. la definizione legale di cui all’art. 4 cpv. 1 lett. aundecies n. 2). Le disposizioni concernenti le «materie prime embrionali» (diversamente da quelle riguardanti tessuti o cellule fetali) devono pertanto essere abrogate nella legge sui trapianti.
Le cellule staminali embrionali sono derivate in vitro da embrioni soprannumerari. I tessuti o le cellule embrionali o fetali, invece, provengono da embrioni o feti «non più vitali» che «risultano» da un’interruzione di gravidanza (in linea di principio, soltanto se quest’ultima è stata eseguita in ospedale). Concretamente ciò significa che le cellule o i tessuti possono essere prelevati dal feto o dall’embrione abortito.
Dal punto di vista giuridico, le categorie summenzionate necessitano di prescrizioni autonome o speciali al fine di garantire, soprattutto in riferimento agli embrioni soprannumerari, un livello di protezione equivalente a quello prescritto dalla LCel. Benché anche in questo caso si tratti di tessuti o cellule di origine umana, i disciplinamenti sono sanciti in una sezione a parte per via delle particolarità della materia prima.
I dettagli concernenti molte di queste nuove disposizioni, per esempio le modalità di informazione e consenso (cfr. art. 41i e 41k), saranno disciplinati a livello di ordinanza.
Art. 41i Informazione e consenso della donatrice, indipendenza delle persone coinvolte e divieto di influenza in vista dell’utilizzazione di tessuti o cellule embrionali o fetali
I requisiti concernenti l’informazione e il consenso stabiliti nei capoversi 1 e 2 si rifanno a quelli dell’articolo 39 della n‑legge sui trapianti 2023, si riferiscono unicamente a tessuti o cellule embrionali o fetali destinati alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate e concernono unicamente la donna incinta o la donatrice. A una donna incinta può dunque essere chiesto il consenso all’utilizzazione di tessuti o cellule embrionali o fetali per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate solo dopo che ha deciso di interrompere la gravidanza. La donatrice deve essere capace di discernimento e maggiorenne. Deve inoltre essere stata informata in maniera esauriente circa l’utilizzazione prevista e avervi acconsentito liberamente e per scritto (le condizioni di cui al cpv. 2 sono pertanto conformi all’art. 41b cpv. 1 lett. a e b).
Inoltre, il capoverso 3 disciplina l’indipendenza delle persone coinvolte e il divieto di influenza (cfr. l’analoga prescrizione di cui all’art. 41 della legge sui trapianti). Nelle grandi istituzioni sanitarie che partecipano alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate ed eseguono interruzioni di gravidanza occorre vegliare che gli stessi operatori sanitari non siano coinvolti in entrambi i processi, per evitare conflitti di interesse.
Art. 41j Obblighi di notifica e autorizzazione nonché requisiti per l’impiego di tessuti o cellule embrionali o fetali
Cpv. 1: per parallelismo con l’articolo 25 della legge sui trapianti, la conservazione, l’importazione o l’esportazione e lo smercio di tessuti o cellule embrionali o fetali prelevati necessitano di un’autorizzazione rilasciata da Swissmedic.
Cpv. 2: l’autorizzazione è rilasciata se sono adempiute le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda, e se esiste un adeguato sistema di garanzia della qualità. Sul piano materiale, queste condizioni per ottenere l’autorizzazione riprendono altri obblighi di autorizzazione (cfr. art. 6 cpv. 1, 19 cpv. 1, 28 cpv. 2 e 34 cpv. 2 LATer) e corrispondono così a quelle per le altre autorizzazioni d’esercizio di cui nella LATer. Il Consiglio federale le preciserà a livello di ordinanza.
Cpv. 3: prima del rilascio di un’autorizzazione per l’impiego di tessuti o cellule embrionali o fetali, ogni azienda deve essere ispezionata. In linea di principio, queste ispezioni competono a Swissmedic. La delega di questi compiti d’ispezione ai Cantoni non è prevista (cfr. art. 60 cpv. 2bis).
Cpv. 4: al Consiglio federale è attribuita la competenza di definire requisiti e introdurre un obbligo di notifica o autorizzazione anche per il prelievo di tessuti o cellule embrionali o fetali. Ne farà uso soltanto se la qualità del prelievo, in particolare l’osservanza degli obblighi di diligenza (cfr. art. 41q), non può essere garantita in altro modo. Questa necessità si paleserà con l’esecuzione. Le corrispondenti condizioni sono stabilite dal Consiglio federale. In caso di obbligo di notifica o autorizzazione, l’autorità competente sarebbe Swissmedic.
Art. 41k Informazione e consenso della coppia interessata, indipendenza delle persone coinvolte e divieto di influenza in vista della derivazione e dell’utilizzazione di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari
L’articolo 41k corrisponde essenzialmente all’articolo 40 della n-legge sui trapianti 2023 (da abrogare nel quadro del presente disegno) e disciplina l’informazione e il consenso della coppia interessata in riferimento alle cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari destinate alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Conformemente all’articolo 41b capoverso 1 lettere a e b nonché all’articolo 41i capoverso 2 lettere a e b, con il presente articolo si impone che la coppia interessata sia capace di discernimento e maggiorenne, che sia stata informata in modo esauriente sull’utilizzazione prevista e che abbia dato il proprio consenso liberamente e per scritto. È importante che la legge sancisca esplicitamente che ogni membro della coppia interessata può revocare il proprio consenso in qualsiasi momento, senza formalità e senza indicarne i motivi, fino all’inizio della derivazione di cellule staminali (cpv. 3). In questo modo, anche nel contesto della LATer si garantisce un livello di protezione speciale per la derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari (cfr. art. 5 cpv. 3 LCel). In merito al capoverso 5 va specificato che questo non è in contraddizione con l’articolo 3 capoverso 5 LPAM, considerato che quest’ultima disciplina la procreazione con assistenza medica (l’art. 3 si riferisce pertanto soltanto all’impiego di embrioni usati per la procreazione assistita). Inoltre, il capoverso 6 disciplina l’indipendenza delle persone coinvolte e il divieto di influenza (cfr. l’analoga prescrizione di cui all’art. 41 della legge sui trapianti).
Art. 41l Obblighi di autorizzazione per l’impiego di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari
La presente disposizione prevede diversi obblighi di autorizzazione (autorizzazioni d’esercizio) in riferimento alle cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari.
Cpv. 1: la derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari è già assoggettata all’obbligo di autorizzazione dall’articolo 38 capoverso 1 della n‑legge sui trapianti 2023; l’articolo 41l riprende questa norma sul piano materiale. Per parallelismo con l’articolo 25 della legge sui trapianti, la conservazione, l’importazione o l’esportazione e, in questo caso, pure lo smercio di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari necessitano anch’essi di un’autorizzazione rilasciata da Swissmedic.
Cpv. 2: le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione elencate all’articolo 41l, secondo le quali devono essere adempiute le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda, e deve esistere un adeguato sistema di garanzia della qualità, riprendono sul piano materiale obblighi di autorizzazione già sussistenti (cfr. art. 6 cpv. 1, 19 cpv. 1, 28 cpv. 2 e 34 cpv. 2 LATer) e corrispondono così a quelle per le altre autorizzazioni d’esercizio di cui nella LATer. Il Consiglio federale le preciserà a livello di ordinanza.
Cpv. 3: prima del rilascio di un’autorizzazione, ogni azienda deve essere ispezionata. In linea di principio, queste ispezioni competono a Swissmedic. La delega di questo compito d’ispezione ai Cantoni non è prevista (cfr. art. 60 cpv. 2bis).
Art. 41m Requisiti per l’impiego di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari e obbligo di notifica
Il presente articolo sancisce prescrizioni speciali per la derivazione, l’importazione e l’esportazione di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari. Non si tratta di condizioni per il rilascio dell’autorizzazione (le quali derivano dall’art. 41l), ma piuttosto di requisiti speciali riferiti alle attività autorizzate. Per la derivazione, l’importazione o l’esportazione di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari, il rispetto dei requisiti corrispondenti deve essere previamente confermato nel singolo caso (cfr. cpv. 4). Dal punto di vista concettuale gli articoli 41l e 41m divergono quindi dalle disposizioni pertinenti di cui nella n-legge sui trapianti 2023 (cfr. art. 38, 38a e 38b), il che tuttavia si rivela giustificato nel contesto delle autorizzazioni secondo la LATer. Un esempio per chiarire: non sarebbe opportuno chiedere o rilasciare una nuova autorizzazione d’esercizio a ogni derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari (art. 41l cpv. 1). Piuttosto, dovrà essere sufficiente verificare l’adempimento dei requisiti di cui all’articolo 41l capoverso 2 nel quadro di un’autorizzazione d’esercizio «generale». Ne consegue però un obbligo di notifica per ogni derivazione, laddove nella notifica deve essere confermato l’adempimento delle rispettive condizioni (cfr. cpv. 3).
Cpv. 1: possono essere derivate cellule staminali da embrioni soprannumerari solo se il medicamento da fabbricare serve per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia grave, invalidante o che può avere esito letale, e il paziente non può essere trattato con alcun altro agente terapeutico con un beneficio simile. Il contenuto della presente disposizione è basato sull’articolo 38 capoverso 2 lettere a e b della n‑legge sui trapianti 2023, ora da trasporre nel contesto del diritto in materia di agenti terapeutici.
Cpv. 2: le cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari possono essere importate solo se sono soddisfatti per analogia i requisiti di cui all’articolo 41o capoverso 1 lettera b (lett. a). L’esportazione è ammessa soltanto se le condizioni per l’utilizzazione di cellule staminali nel Paese destinatario sono equivalenti a quelle previste dalla presente legge. Con questa disposizione si tiene conto del livello di protezione previsto dalla LCel (cfr. art. 15 cpv. 4 LCel) (lett. b).
Cpv. 3: il titolare di un’autorizzazione di cui all’articolo 41l capoverso 1 deve notificare previamente a Swissmedic ogni derivazione oppure importazione o esportazione di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari, confermando nella notifica il rispetto dei requisiti corrispondenti. La definizione concreta delle modalità (in particolare come devono essere presentate le relative prove) avverrà a livello di ordinanza.
Art. 41n Obblighi di autorizzazione nell’impiego di embrioni soprannumerari
Cpv. 1: la presente disposizione prevede diversi obblighi per il rilascio dell’autorizzazione (autorizzazioni d’esercizio) in riferimento agli embrioni soprannumerari. L’obbligo di autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannumerari è ripreso dall’articolo 38a della n‑legge sui trapianti 2023, abrogato con il presente disegno. Anche l’obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di embrioni soprannumerari è ripreso dalla n-legge sui trapianti 2023 (cfr. art. 38b, anch’esso abrogato). Infine, pure lo smercio di embrioni soprannumerari è soggetto all’obbligo di autorizzazione. Lo smercio (art. 4 cpv. 1 lett. e) deve avvenire gratuitamente in questi casi (cfr. art. 41p cpv. 1 lett. f). È ammesso unicamente un risarcimento dei costi o delle spese (non può esserne tratto un profitto; cfr. art. 41d cpv. 2 lett. d).
Cpv. 2: le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione elencate, secondo le quali devono essere adempiute le necessarie condizioni relative alle qualifiche professionali e all’azienda e deve esistere un adeguato sistema di garanzia della qualità, riprendono sul piano materiale obblighi di autorizzazione già sussistenti (cfr. art. 6 cpv. 1, 19 cpv. 1, 28 cpv. 2 e 34 cpv. 2 LATer) e corrispondono così a quelle per le altre autorizzazioni d’esercizio di cui nella LATer. Il Consiglio federale le preciserà a livello di ordinanza.
Cpv. 3: prima del rilascio di un’autorizzazione per l’impiego di embrioni soprannumerari, Swissmedic ispeziona ogni azienda in loco per verificare che le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione siano adempiute. La delega di questo compito d’ispezione ai Cantoni non è prevista (cfr. art. 60 cpv. 2bis).
Art. 41o Requisiti per l’impiego di embrioni soprannumerari
Cpv. 1: i requisiti qui indicati si riferiscono unicamente a embrioni soprannumerari in vista della derivazione di cellule staminali (per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate). La conservazione è ammessa soltanto se per la derivazione di cellule staminali è già stata rilasciata un’autorizzazione secondo l’articolo 41l capoverso 1 e la conservazione per la derivazione di cellule staminali è assolutamente necessaria, come previsto dall’articolo 38a capoverso 2 lettere a e b della n-legge sui trapianti 2023 (lett. a). Le condizioni vigenti per l’importazione si fondano a livello di contenuto sull’articolo 38b capoverso 2 della n‑legge sui trapianti 2023 (lett. b). L’esportazione è ammissibile soltanto se le condizioni per l’utilizzazione degli embrioni soprannumerari nel Paese destinatario sono equivalenti a quelle previste dalla presente legge; anche questo fondamentalmente corrisponde all’articolo 38b capoverso 3 lettera b della n‑legge sui trapianti 2023 (lett. c). Per lo smercio (v. commento all’art. 41n) il disciplinamento è nuovo e prevede che il destinatario disponga di un’autorizzazione secondo l’articolo 41l capoverso 1 o 41n capoverso 1 (lett. d).
Cpv. 2: il titolare di un’autorizzazione di cui all’articolo 41n deve notificare previamente a Swissmedic la conservazione, l’importazione, l’esportazione e lo smercio di embrioni soprannumerari per la derivazione di cellule staminali, confermando nella notifica il rispetto dei requisiti corrispondenti. La definizione concreta delle modalità (in particolare come devono essere presentate le relative prove) avverrà a livello di ordinanza.
Art. 41p Divieti
Cpv. 1: i divieti di cui alle lettere b–f si rifanno a quelli di cui all’articolo 37 della legge sui trapianti o della n‑legge sui trapianti 2023. È inoltre esplicitamente menzionato il «principio della gratuità» (cfr. anche art. 41d). Stabilendo l’indipendenza del momento e del metodo dell’interruzione della gravidanza si vuole evitare che una donna decida in modo mirato di interrompere la gravidanza per utilizzare a fine terapeutici per sé stessa o per i suoi congiunti i tessuti o le cellule embrionali o fetali (lett. a). In merito alla lettera b va tenuto presente quanto segue: l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LCel prevede che non possano più essere derivate cellule staminali da un embrione soprannumerario dopo il settimo giorno del suo sviluppo. I motivi all’origine di questa disposizione valgono anche per la LATer, per cui il disciplinamento è ripreso invariato. Non è invece vietata la cosiddetta «donazione dedicata» di embrioni soprannumerari, considerato che un tale divieto non deriva né dalla LCel né dalla LPAM né vi sussiste un interesse pubblico (esempio: la donazione da parte di una coppia degli embrioni soprannumerari per la fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate sarebbe «dedicata» perché il medicamento fabbricato con le cellule staminali sarebbe destinato al figlio della sorella gemella della donna).
Cpv. 2: il rimando ad altri divieti di cui alla LCel corrisponde tel quel a quello di cui all’articolo 37 capoverso 3 della n‑legge sui trapianti 2023, che verrà abrogato con il presente disegno.
Art. 41q Obblighi di diligenza
Oltre agli obblighi di diligenza generali di cui nella presente legge (art. 3 cpv. 3) si applicano gli obblighi di diligenza «speciali» della legge sui trapianti (v. commento all’art. 41f) concernenti il test obbligatorio, l’eliminazione e l’inattivazione di agenti patogeni e l’obbligo di caratterizzazione.
Sezione 6c: Disposizioni speciali per i medicamenti per terapie avanzate fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule vitali di origine animale
Art. 41r Obblighi del titolare dell’omologazione o dell’autorizzazione
Il presente articolo disciplina gli obblighi del titolare dell’omologazione o, in caso di sperimentazioni cliniche, del titolare dell’autorizzazione analogamente all’articolo 44 della legge sui trapianti vigente (che si riferisce però unicamente al «titolare dell’autorizzazione»). L’articolo 2a capoverso 1 lettera c numero 2 della n‑legge sui trapianti 2023, che sarà abrogato con la presente revisione, dichiara applicabile per analogia l’articolo 44 della legge sui trapianti; questo rimando per analogia sarà sostituito da un disciplinamento esplicito nella LATer. Nel contesto del trattamento dei medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 3 LATer occorre assicurare l’implementazione di tutte le misure che permettano di riconoscere immediatamente potenziali malattie infettive e di adottare gli eventuali provvedimenti necessari (cfr. messaggio del 12 settembre 200191 concernente la legge sui trapianti). Nonostante negli ultimi anni siano stati ottenuti successi in parte rivoluzionari nel settore degli xenotrapianti, la ricerca nel campo dei medicamenti per terapie avanzate è ancora relativamente giovane ed è difficile stimarne i potenziali rischi sin dall’inizio. Nell’ottica della protezione della popolazione è dunque giustificato che la LATer imponga al titolare dell’omologazione l’obbligo di attuare le misure di cui alle lettere a–f. Non appare invece opportuno assoggettare per legge a questi obblighi la persona/il servizio che usa o dispensa tali medicamenti, considerato che il titolare dell’omologazione o dell’autorizzazione, in quanto interlocutore centrale, può esigere il rispetto di determinati obblighi da parte delle persone / dei servizi che usano o dispensano medicamenti, per esempio mediante accordi sulla qualità. Per il rimanente, in merito alle misure di cui alle lettere a–f si rimanda al messaggio concernente la legge sui trapianti92.
Art. 41s Test obbligatorio
Per analogia con l’articolo 45 della legge sui trapianti bisogna assicurarsi che chi preleva organi, tessuti o cellule di origine animale per la fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 3 LATer oppure li utilizza per questo scopo si sia assicurato che essi siano stati sottoposti a test per rilevare la presenza di agenti patogeni o di loro indicatori.
Art. 41t Garanzie
Anche nel contesto del diritto in materia di agenti terapeutici il Consiglio federale deve poter prevedere, per la protezione dei danneggiati, prescrizioni speciali concernenti la garanzia (cfr. art. 46 della legge sui trapianti). «Danneggiati» possono essere in linea di principio tutti coloro che hanno subito un danno a seguito dell’impiego di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 3 (può trattarsi di persone fisiche o giuridiche, società, ditte individuali ecc.). Il termine «impiego» include tutte le attività svolte con organi, tessuti o cellule di origine animale nell’ottica di fabbricare un medicamento per terapie avanzate (p. es. conservazione, preparazione, vendita). La garanzia può essere chiesta tramite un’assicurazione o in altra forma. Altre forme di garanzia possono per esempio essere il deposito di liquidità in una banca o una fideiussione (lett. a). Se è introdotto un obbligo di assicurazione o garanzia, il Consiglio federale disciplina la portata e la durata di tale garanzia (lett. b). Inoltre, in questo contesto può essere introdotto un obbligo di notifica all’autorità competente (anch’essa designata dal Consiglio federale) dell’inizio, della sospensione e della cessazione della garanzia (lett. c). Poiché dal punto di vista della garanzia non può fare differenza se gli organi, i tessuti o le cellule di origine animale sono impiegati per uno xenotrapianto (cfr. art. 43−48 della legge sui trapianti) o per la fabbricazione di un medicamento, il Consiglio federale dovrà armonizzare le disposizioni d’esecuzione. In particolare potrebbe essere opportuno definire (limitando) a livello di ordinanza i termini «danneggiati» e «impiego», considerato che un obbligo di garanzia per ogni danno immaginabile sarebbe di difficile attuazione o avrebbe un costo inaccessibile. Nel settore degli xenotrapianti, l’articolo 46 della legge sui trapianti contiene la precisazione o limitazione secondo cui chi esegue uno xenotrapianto o consegna a terzi organi, tessuti o cellule per uno xenotrapianto deve garantire la copertura di danni per i quali è responsabile in misura pari a 20 milioni di franchi (art. 26 cpv. 1 dell’ordinanza del 16 marzo 200793 sugli xenotrapianti).
Art. 41u Costi derivanti dai provvedimenti amministrativi
La presente disposizione corrisponde all’articolo 47 della legge sui trapianti e disciplina l’assunzione da parte dell’autore di un danno dei costi derivanti da provvedimenti amministrativi. Autore del danno è in linea di principio chiunque causi un rischio di infezione per la popolazione oppure danni per mezzo di un’infezione (può trattarsi di persone fisiche o giuridiche, società, ditte individuali ecc.). Il rischio di infezione o i danni devono essere insorti durante l’impiego di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate. L’autore si assume i costi derivanti da provvedimenti messi in atto dalle autorità competenti sia per evitare o contenere i rischi di infezione sia per accertare o eliminare i danni. Il trasferimento dei costi sull’autore del danno si giustifica dalla relazione particolarmente stretta di questa persona con un rischio concreto di infezione potenzialmente derivante da tali organi, tessuti o cellule di origine animale ed equivale così al «principio del perturbatore», in base al quale la persona all’origine di un disturbo può essere tenuta a rimediare allo stato contrario alle disposizioni di polizia oppure esserne ritenuta responsabile. Sulla base dell’articolo 41u, l’autore del danno non è direttamente obbligato a rimediare allo stato che si è venuto a creare, ma è ritenuto interamente responsabile delle misure amministrative (compensative), senza che sia richiesta alcuna colpa. Come per l’articolo 41t, anche nel contesto dell’assunzione dei costi derivanti dai provvedimenti amministrativi non può fare differenza se gli organi, i tessuti o le cellule di origine animale sono impiegati per uno xenotrapianto o per la fabbricazione di un medicamento, ragion per cui il Consiglio federale dovrà armonizzare le disposizioni d’esecuzione.
Art. 41v Impiego di animali da espianto nonché di organi, tessuti e cellule di origine animale per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate
Analogamente alla disposizione di delega di cui all’articolo 48 della legge sui trapianti, il Consiglio federale emana – per l’impiego di organi, tessuti e cellule di origine animale prelevati o utilizzati per la fabbricazione dei medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 3 – prescrizioni specifiche applicabili all’intera filiera di fabbricazione (p. es. dalle esigenze concernenti gli animali da espianto a quelle relative all’informazione delle persone che erano o sono a diretto contatto con il paziente) di tali medicamenti per terapie avanzate. Non da ultimo, vista la dinamica scientifica in questo campo della ricerca appare indispensabile lasciare al Consiglio federale la massima flessibilità possibile e riallacciarsi al consolidato concetto di cui all’articolo 48 della legge sui trapianti per riuscire a reagire il più rapidamente possibile alle nuove scoperte scientifiche.
Art. 42a Misure per ridurre le resistenze
Cpv. 1: il campo d’applicazione della presente disposizione è ampliato, rendendo possibile prevedere misure non solo per combattere le resistenze agli antibiotici e riferite a questi ultimi, ma in generale per combattere le resistenze a medicamenti con altri principi attivi antimicrobici come antivirali, antimicotici e antiprotozoari e riferite a questi ultimi (v. commento all’art. 4 cpv. 1 lett. hbis). Non sono invece previste misure per ridurre le resistenze ai principi attivi antiparassitari. A differenza di quelle ai principi attivi antimicrobici, le resistenze ai principi attivi antiparassitari si limitano al momento soprattutto a gruppi di animali specifici. Lì, il mantenimento dell’efficacia deve essere assicurato in altro modo, per esempio con raccomandazioni terapeutiche. Nemmeno la legislazione dell’UE prevede misure contro gli antiparassitari.
Cpv. 2: l’articolo 118 del regolamento (UE) 2019/6 prevede disciplinamenti dell’importazione da Paesi terzi di animali trattati con determinati principi attivi antimicrobici (in particolare antibiotici, ma anche antivirali, antimicotici e antiprotozoari) o dei prodotti di tali animali. Il regolamento delegato (UE) 2023/90594 disciplina i relativi dettagli. Si tratta di determinati principi attivi antimicrobici riservati al trattamento per uso umano, gli antiparassitari non rientrano nel campo d’applicazione di questo disciplinamento. Poiché l’impiego di medicamenti per uso veterinario non è disciplinato nell’Accordo agricolo, in questo settore la Svizzera è considerata un Paese terzo dall’UE. Affinché possa continuare a esportare animali e prodotti di origine animale nell’UE, la Svizzera ha introdotto il divieto di utilizzo di medicamenti con determinati principi attivi antimicrobici (esclusivamente antibiotici), mediante attuazione autonoma (OMVet). Il Consiglio federale ha emanato il corrispondente divieto in virtù del vigente articolo 42a capoverso 2 LATer. Con il presente ampliamento della disposizione, si crea la base legale per vietare l’impiego di medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici. Questo divieto resta necessario anche se non sono più rilasciate omologazioni per medicamenti per uso veterinario con i principi attivi in questione o le corrispondenti omologazioni sono revocate. In questo modo si vuole evitare l’importazione di medicamenti per uso veterinario con i principi attivi in questione o il cambiamento di destinazione di medicamenti per uso umano. L’adeguamento al diritto dell’UE è inoltre appropriato perché il divieto d’impiego di determinati principi attivi antimicrobici è in linea anche con la Strategia svizzera contro le resistenze agli antibiotici (StAR)95, ed è quindi nell’interesse della salute pubblica.
La Svizzera deve però anche assicurare che non giungano nell’UE da Paesi terzi attraverso la Svizzera animali da reddito trattati con medicamenti con determinati principi attivi antimicrobici o i prodotti di tali animali. Il divieto di importazione da Paesi terzi di animali trattati con determinati principi attivi antimicrobici e dei prodotti di tali animali è ripreso nell’ordinanza del 18 novembre 201596 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi. Questa vale peraltro anche per gli animali trattati con medicamenti con principi attivi antimicrobici al fine di accrescerne le prestazioni e per i prodotti di tali animali.
Conformemente al regolamento (UE) 2019/6 (art. 37 par. 3; art. 152 par. 1 secondo comma), l’impiego nella medicina veterinaria di principi attivi antimicrobici riservati al trattamento per uso umano non può più essere omologato, rispettivamente le omologazioni esistenti vanno revocate. Nell’articolo 42a è creata l’esplicita base legale. Poiché questi principi attivi vanno vietati in Svizzera al fine di mantenere la capacità di esportazione dei prodotti di origine animale, e quindi non avrebbe senso omologare medicamenti per uso veterinario con simili principi attivi, il divieto di autorizzazione previsto dal regolamento (UE) 2019/6 va ripreso nel diritto svizzero. Attualmente non sono omologati medicamenti per uso veterinario con i principi attivi antimicrobici in questione. È tuttavia possibile che all’elenco dell’UE si aggiungano ulteriori principi attivi. Pensando a questa eventualità, il Consiglio federale deve prevedere termini transitori adeguati per la vendita delle giacenze. Anche il diritto dell’UE in materia di medicinali veterinari prevede che i medicinali veterinari immessi sul mercato ai sensi del diritto previgente possono continuare a essere commercializzati fino al 29 gennaio 2027, anche se non conformi alle nuove disposizioni (art. 152 par. 2 del regolamento (UE) 2019/6).
Visto che il diritto dell’UE non prevede alcun divieto per l’impiego e l’autorizzazione di principi attivi antiparassitari, né alcuna revoca di autorizzazioni, anche la LATer rinuncia a limitazioni in questo senso.
Le limitazioni dell’impiego nella medicina veterinaria di medicamenti con principi attivi antimicrobici o dell’omologazione di medicamenti per uso veterinario con tali principi attivi devono in linea di principio essere armonizzate con le normative estere per assicurare la migliore efficacia possibile nell’ottica della riduzione delle resistenze. Con lo stralcio del criterio di dover tenere «conto delle normative estere», al Consiglio federale è tuttavia data la possibilità di prevedere misure anche indipendentemente dalle normative estere se circostanze fattuali speciali lo richiedono.
Art. 42b Impiego di animali da espianto nonché di organi, tessuti o cellule vitali di origine animale per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario
A differenza del settore della medicina umana, dove questi aspetti sono trasposti nella LATer dalla legge sui trapianti, nel settore dei medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario fabbricati con organi, cellule e tessuti di origine animale non esistono ancora basi per il disciplinamento delle attività precedenti la fabbricazione (impiego di animali da espianto, prelievo, conservazione, importazione ed esportazione nonché smercio). Nel settore dei medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario, l’«impiego» non include soltanto il prelievo, la conservazione, l’importazione, l’esportazione e lo smercio di materie prime biologiche, bensì anche la detenzione degli animali da espianto.
Al momento attuale non è ancora possibile stimare la direzione che prenderanno gli sviluppi in questo campo a livello internazionale, tanto più che anche all’estero i corrispondenti disciplinamenti sono ancora in fase di realizzazione. È dunque importante creare basi legali che consentano in futuro di reagire in modo adeguato e flessibile agli sviluppi nel settore dei medicamenti per uso veterinario innovativi e ai disciplinamenti in materia adottati all’estero.
Cpv. 1: il Consiglio federale è incaricato di emanare requisiti concernenti l’impiego di animali da espianto da cui sono derivati organi, tessuti e cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 4, nonché l’impiego di organi, tessuti o cellule vitali di origine animale per la summenzionata fabbricazione, in altre parole prescrizioni concernenti il prelievo, la conservazione, l’importazione, l’esportazione e lo smercio. In particolare deve emanare i requisiti minimi relativi alla detenzione di animali da espianto allo scopo di tutelarne il benessere, nonché i requisiti relativi alla qualità di organi, tessuti o cellule vitali utilizzati per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario. Va osservato che gli organi, i tessuti e le cellule vitali per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 4 non sono fabbricati soltanto in vitro, bensì piuttosto prelevati direttamente dagli animali. La creazione delle corrispondenti basi legali si dimostra inoltre necessaria nella misura in cui sono già stati resi noti casi in cui animali da espianto destinati al prelievo di sostanze per la fabbricazione di medicamenti per uso veterinario erano stati detenuti in condizioni gravemente lesive della dignità dell’animale97. Il Consiglio federale è pertanto tenuto a emanare requisiti minimi per le modalità di detenzione al fine di proteggere gli animali da espianto e prescrizioni in merito alla qualità per le diverse attività precedenti la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario, allo scopo di rendere queste attività accessibili a un determinato controllo.
Questi requisiti sono applicabili ai medicamenti per uso veterinario standardizzabili e non standardizzabili che ricadono sotto l’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 4.
Cpv. 2: al Consiglio federale è attribuita la competenza di prevedere un test obbligatorio concernente gli animali da espianto o gli organi, i tessuti o le cellule vitali di origine animale, se questo si rende necessario per esempio a causa di un rischio di infezione. Se l’UE dovesse prevedere test obbligatori in questo settore, anche il Consiglio federale potrebbe così emanare disposizioni in materia e continuare a garantire l’equivalenza più ampia possibile.
Cpv. 3: il Consiglio federale ha la competenza di subordinare in funzione del rischio determinate attività di cui al capoverso 1 a un obbligo di notifica o persino autorizzazione se la qualità, in particolare l’osservanza degli obblighi di diligenza, non può essere garantita in altro modo. Questa necessità si paleserà in futuro sulla base delle esperienze raccolte con l’esecuzione. Le corrispondenti condizioni sono stabilite dal Consiglio federale. L’autorità competente in questo caso sarebbe Swissmedic.
Art. 43a Follow-up, rintracciabilità e obbligo di conservazione per i medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario
L’innovatività e la complessità dei medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario impongono ulteriori obblighi di registrazione oltre all’obbligo di tenere un registro di cui all’articolo 43. Come nel settore della medicina umana (art. 59a), a causa delle conoscenze insufficienti sugli effetti a lungo termine o, per le malattie rare, del numero esiguo di animali con cui sono eseguiti gli studi clinici è necessario, proprio per le terapie avanzate, continuare a sorvegliare l’efficacia e la sicurezza con un follow-up sistematico nonché garantire la rintracciabilità dal fabbricante fino all’animale. L’articolo 43a si applica ai medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario destinati a tutti gli animali (da reddito e da compagnia), mentre l’obbligo di tenere un registro di cui all’articolo 43 si riferisce soltanto agli animali da reddito.
Cpv. 1: una volta ottenuta l’omologazione del preparato, il titolare dell’omologazione è tenuto a registrare sistematicamente informazioni sull’efficacia e sugli effetti indesiderati. Questo in aggiunta alle prescrizioni di farmacovigilanza già vigenti, che non prevedono la registrazione dell’efficacia o la registrazione sistematica degli effetti indesiderati. Il follow-up sistematico dell’efficacia e degli effetti indesiderati del medicamento omologato serve a valutarne il rapporto rischio-beneficio. A causa delle conoscenze insufficienti sugli effetti a lungo termine o, per le malattie rare, del numero esiguo di animali con cui sono eseguiti gli studi clinici è necessario, proprio per le terapie avanzate, continuare a sorvegliare l’efficacia e la sicurezza con un follow-up sistematico. È per esempio possibile che un cavallo tenuto come animale da compagnia manifesti soltanto dopo un periodo prolungato un effetto indesiderato come una neoplasia, in merito alla quale il titolare dell’omologazione deve valutare l’esistenza di un possibile legame con il preparato somministrato. Il follow-up a lungo termine dell’efficacia e della sicurezza è inoltre importante per identificare eventuali microrganismi indesiderati nel medicamento non noti o non identificati al momento dell’omologazione e adottare le misure del caso per proteggere l’animale trattato e il suo detentore ed evitare una (ulteriore) diffusione.
Cpv. 2: al fine di garantire la rintracciabilità di un medicamento innovativo per uso veterinario dal fabbricante a chi ne fa uso fino all’animale, è necessario un obbligo di registrazione senza soluzione di continuità per tutti gli interessati. Soprattutto nel summenzionato caso in cui siano individuati microrganismi indesiderati, la rintracciabilità è essenziale per evitarne la (ulteriore) diffusione, risalire all’animale trattato o all’effettivo di animali trattati e garantire un richiamo completo.
La rintracciabilità del medicamento per terapie avanzate per uso veterinario dal singolo animale o effettivo di animali fino al fabbricante e viceversa è indispensabile per i preparati con un elevato potenziale di pericolo. La necessità di queste registrazioni è già stata comprovata nell’UE, quando l’EMA ha dovuto richiamare preparati a base di cellule staminali contaminate da un virus proveniente dal cavallo donatore98. L’obbligo di registrazione ai fini della sorveglianza degli animali o degli effettivi di animali dopo il trattamento nonché del medicamento per terapie avanzate per uso veterinario è stato inserito anche nel diritto dell’UE. Un atto delegato99 del regolamento (UE) 2019/6 sancisce l’obbligo di raccogliere informazioni sulla sicurezza e l’efficacia dei medicinali veterinari per terapie innovative ai fini del follow-up caso per caso.
Cpv. 3: mentre nel settore della medicina umana la legge prevede un obbligo di conservazione della durata di 30 anni, nel settore dei medicamenti per uso veterinario si è rinunciato a fissare una durata. La durata della conservazione delle registrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 nonché di tutti i documenti importanti deve poter essere adeguata alla durata di vita media del singolo animale o dello specifico effettivo di animali, e ai rischi che ne derivano. Allo stesso modo, una durata generica forfettaria non terrebbe conto delle particolarità del settore della medicina veterinaria. Il Consiglio federale concretizzerà a livello di ordinanza i requisiti concernenti la durata di conservazione.
Cpv. 4: in considerazione dell’innovatività e dell’eterogeneità dei medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario, sussiste un grande potenziale di sviluppo sia dal punto di vista scientifico sia da quello giuridico. Di conseguenza, soprattutto nel settore della medicina veterinaria appare importante poter procedere a concretizzazioni e definire le eccezioni nelle disposizioni d’esecuzione. Nel fare ciò, occorre tenere conto del progresso scientifico e tecnico nonché dell’evoluzione sul piano internazionale.
Il Consiglio federale può, in base ad una valutazione del rischio, prevedere eccezioni agli obblighi di registrazione concernenti il follow-up sistematico o la rintracciabilità. Per colmare lacune nei dati o eliminare incertezze sussistenti al momento dell’omologazione del prodotto, possono essere presi in considerazione caso per caso, come nell’UE100, l’adozione di misure o lo svolgimento di studi post omologazione.
In un primo tempo è previsto che il titolare dell’omologazione si assicuri la collaborazione di professionisti della salute sulla base del diritto privato. Il Consiglio federale può tuttavia estendere l’obbligo di garantire il follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati anche alle altre persone di cui al capoverso 2 se dovesse emergere che il titolare dell’omologazione può adempiere solo in misura insufficiente gli obblighi di cui al capoverso 1 a causa della mancanza di dati o della loro scarsa qualità. Questo riguarderebbe in particolare i veterinari, che conoscono i pazienti e in qualità di professionisti della salute sono in grado di valutare se un medicamento per uso veterinario è efficace oppure se si stanno manifestando effetti indesiderati.
Cpv. 5: appare ipotizzabile che in futuro anche i detentori di animali somministrino ai loro capi determinati medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario, per cui in linea di principio le prescrizioni di cui all’articolo 43a potrebbero essere applicabili anche a loro. Tuttavia, per ragioni di proporzionalità i detentori di animali non sono assoggettati a queste prescrizioni, anzi, è esplicitamente sancito che per loro fa stato unicamente l’obbligo di tenere un registro di cui all’articolo 43: l’articolo 43a dunque non si applica ai detentori di animali.
Art. 53, rubrica e cpv. 2
La presente disposizione corrisponde all’articolo 49 capoverso 2 della n-legge sui trapianti 2023. La derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari per una sperimentazione clinica è retta dalle disposizioni della LCel, mentre l’utilizzazione di cellule staminali così derivate ai fini di un’azione medica sull’organismo umano nell’ambito di una sperimentazione clinica è retto dalla LATer (art. 1 cpv. 3 LCel) e dalla LRUm (art. 53 cpv. 1 LATer). Mentre la LRUm disciplina i requisiti generali per tutti i progetti di ricerca con persone, la LATer contiene ulteriori prescrizioni applicabili specificamente soltanto alle sperimentazioni cliniche con agenti terapeutici (in particolare concernenti la procedura di notifica e autorizzazione). I dettagli concernenti molte di queste nuove disposizioni – per esempio il coordinamento delle diverse autorizzazioni per evitare doppioni – saranno disciplinati a livello di ordinanza. Per maggiori ragguagli sull’interfaccia tra LATer e LCel in riferimento alla derivazione di cellule staminali embrionali si rimanda al commento concernente la modifica di altri atti normativi (art. 7 cpv. 2 lett. a LCel).
Art. 54 cpv. 5
Il nuovo capoverso 5 riprende il disciplinamento di cui all’articolo 49b capoverso 1 lettera b della n‑legge sui trapianti 2023. Analogamente all’articolo 41k capoverso 1 (cfr. in proposito anche art. 38 cpv. 3 della n‑legge sui trapianti 2023), la lettera a esige anche per le sperimentazioni cliniche con cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari che il medicamento serva per la diagnosi, la prevenzione o il trattamento di una malattia grave, invalidante o che può avere esito letale e che il paziente non possa essere trattato con alcun altro agente terapeutico con un beneficio simile. Questi severi criteri corrispondono ai requisiti di cui nella LCel, ma sono stati riformulati sulla base delle condizioni per il rilascio di un’omologazione temporanea secondo l’articolo 9a LATer senza per questo cambiare alcunché sul piano materiale per quanto riguarda le condizioni per il rilascio di un’omologazione. Per l’uso sugli esseri umani di medicamenti per terapie avanzate fabbricati con organi, tessuti o cellule di origine animale nell’ambito di una sperimentazione clinica, la lettera b esige la prova che si possa escludere con grande probabilità un rischio di infezione per la popolazione. Tale prova deve corrispondere allo stato attuale della scienza e della tecnica, e non è altro che il proseguimento di quanto disposto dall’articolo 43 capoverso 2 lettera a della legge sui trapianti.
Art. 58 cpv. 5, primo periodo
Il presente articolo è adeguato a livello redazionale poiché la prima occorrenza in cui è menzionato o introdotto l’UFSP è all’articolo 26 capoverso 6 lettera f.
Art 59a Follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati
In aggiunta alle prescrizioni di farmacovigilanza vigenti, il titolare dell’omologazione di un medicamento per terapie avanzate è ora tenuto anche a registrare sistematicamente informazioni sull’efficacia e sugli effetti indesiderati del preparato. Proprio perché i medicamenti per terapie avanzate sono spesso sviluppati per il trattamento di pazienti con malattie rare e di conseguenza sono fabbricati per determinati pazienti o in piccole quantità, i necessari studi prima del rilascio dell’omologazione possono in genere essere eseguiti soltanto con pochi pazienti. Determinati effetti indesiderati o rischi per la sicurezza possono pertanto essere identificati soltanto dopo il rilascio dell’omologazione, il che rende necessaria la registrazione sistematica di questi dati dopo che il medicamento è già stato omologato. A differenza dell’obbligo di notifica di cui all’articolo 59 LATer, il follow-up sistematico degli effetti indesiderati non dipende del grado di pericolo per la salute. Le esperienze dell’UE nel settore del follow-up a lungo termine evidenziano l’importanza della registrazione dopo il rilascio dell’omologazione dei dati sull’efficacia rilevati nella quotidianità dei trattamenti dei pazienti con medicamenti per terapie avanzate. Sulla base della pertinente linea guida dell’EMA101, il sistema di follow-up è definito come una raccolta e compilazione sistematica di dati concepita in modo da consentire di acquisire conoscenze sulla sicurezza e l’efficacia di un medicamento per terapie avanzate. Il sistema di follow-up costituisce un complemento al sistema di gestione dei rischi già oggi in parte richiesto. Questo specifico obbligo di registrazione volto alla sorveglianza dei pazienti dopo il trattamento con un medicamento per terapie avanzate serve alla valutazione del rapporto rischio-beneficio del preparato utilizzato, ma è importante anche per riconoscere segnali precoci o tardivi di effetti indesiderati e garantire reazioni tempestive. Le strutture e i professionisti della salute che fanno uso di medicamenti per terapie avanzate sono tenute a proseguire il follow-up a lungo termine per la durata stabilita dal titolare dell’omologazione e, in questo periodo, a garantire e a notificare i dati richiesti. La garanzia del follow-up degli effetti indesiderati e dell’efficacia deve essere illustrata in un apposito piano (art. 11 cpv. 2ter LATer) da presentare insieme alla domanda di omologazione, se Swissmedic lo esige nel quadro della procedura di omologazione. Il Consiglio federale emanerà a livello di ordinanza le prescrizioni d’esecuzione concernenti la forma del follow-up e le modalità con cui ottemperare all’obbligo di notifica. Nel fissare i dettagli presterà attenzione a che i requisiti specifici per prodotto non vadano oltre i disciplinamenti simili vigenti all’estero.
Art. 59b Rintracciabilità
Per via delle loro proprietà uniche e specifiche, i medicamenti per terapie avanzate comportano maggiori rischi per la sicurezza rispetto ai medicamenti convenzionali. Analogamente alle disposizioni concernenti il sangue e i prodotti del sangue di cui nella legislazione sugli agenti terapeutici nonché alle disposizioni nella legislazione sui trapianti, si deve tenere conto del rischio di trasmettere infezioni (p. es. con medicamenti di terapia cellulare xenogenica e alcuni medicamenti che comportano un trasferimento genico e possono contenere agenti patogeni capaci di riprodursi e infettivi). La registrazione di tutti i passaggi importanti serve alla rintracciabilità nel caso si manifestino difetti nonché all’accertamento delle cause. Nell’eventualità che nel ricevente di un prodotto fabbricato a partire da organi, tessuti o cellule si manifestino malattie infettive o altri problemi di salute, per l’accertamento delle cause deve essere possibile accedere ai dati del donatore. Per questo motivo, tutte le persone che trattano medicamenti per terapie avanzate devono assicurare una rintracciabilità del medicamento completa e senza soluzione di continuità.
L’obbligo di registrazione ai fini della rintracciabilità rientra tra gli obblighi di diligenza generali e intende evidenziare la responsabilità individuale di chiunque tratti medicamenti per terapie avanzate. La legislazione sui trapianti sancisce al proposito che chi impiega espianti crea un potenziale rischio ed è pertanto tenuto a prendere tutti i provvedimenti necessari per non mettere in pericolo la salute delle persone. Lo stesso vale per l’impiego di medicamenti per terapie avanzate.
Tutte le strutture coinvolte, per esempio la banca dei tessuti, il titolare dell’omologazione e le strutture che usano o dispensano medicamenti per terapie avanzate come ospedali, studi medici privati e altre strutture sono obbligati a istituire un sistema che protegga i dati generati. In questo sistema devono essere registrati tutti i dati che consentono di collegare ogni singolo medicamento per terapie avanzate al paziente trattato e viceversa. Analogamente all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1394/2007, il titolare dell’omologazione deve inoltre assicurare che per ogni medicamento i materiali di partenza e le materie prime, incluse tutte le sostanze che entrano in contatto con i tessuti o le cellule ivi contenuti, possano essere rintracciati dalla donazione attraverso la fabbricazione, l’imballaggio, il magazzinaggio e il trasporto fino alla dispensazione o all’uso sui pazienti.
Il Consiglio federale può prevedere eccezioni se per determinati preparati l’obbligo di rintracciabilità non dovesse essere necessario. Come al riguardo dell’articolo 59a, nel fissare i dettagli presterà attenzione a che i requisiti specifici per prodotto non vadano oltre i disciplinamenti simili vigenti all’estero.
Art. 59c Obbligo di conservazione
Cpv. 1: al fine di garantire il follow-up e la rintracciabilità, tutti i documenti e le registrazioni rilevanti di cui agli articoli 59a e 59b devono essere conservati per 30 anni. Questa durata di conservazione relativamente lunga è fissata sulla base delle disposizioni concernenti il sangue e i suoi derivati di cui nella LATer (cfr. art. 40 cpv. 1) e dell’articolo 15 paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1394/2007, e deve tenere conto del periodo di incubazione, in parte molto lungo, delle malattie trasmissibili nonché dell’insorgenza di malattie secondarie. Sono considerati documenti rilevanti i dati che consentono in un secondo tempo di trarre conclusioni circa il medicamento per terapie avanzate in tutti i passaggi dal donatore al ricevente e viceversa. I dati rilevanti per la rintracciabilità devono essere definiti nei sistemi di garanzia della qualità delle strutture e conservati per 30 anni dall’uso del medicamento per terapie avanzate.
Cpv. 2: il Consiglio federale emanerà in particolare disposizioni d’esecuzione in merito alla durata di conservazione a seconda del tipo di medicamento per terapie avanzate, e per l’eventualità in cui la persona o l’istituzione soggetta all’obbligo di archiviazione termini l’attività aziendale prima della scadenza del termine di conservazione. È importante assicurare la conservazione anche oltre un eventuale termine dell’attività aziendale, nell’interesse della salute pubblica e al fine di garantire la migliore sicurezza possibile dei pazienti. Se non fosse possibile (p. es. in caso di fallimento), l’intera documentazione deve essere conservata altrove.
Art. 60 cpv. 2 lett. d e 2bis
Il vigente articolo 60 LATer prevede che per i preparati che esigono conoscenze specifiche le ispezioni siano effettuate da Swissmedic. L’elenco di cui all’articolo 60 capoverso 2 è completato con i medicamenti per terapie avanzate. Già oggi i centri cantonali di ispezione non effettuano ispezioni concernenti prodotti specifici. Vista la concentrazione presso Swissmedic di conoscenze specifiche sui medicamenti per terapie avanzate, nemmeno queste ispezioni devono ricadere nel settore di competenza dei Cantoni, ma essere effettuate dall’autorità federale. Swissmedic effettua già oggi le ispezioni connesse con gli espianti standardizzati, essendo le disposizioni dell’OAMed applicabili anche a questi ultimi per analogia. Gli sviluppi attuali rivelano inoltre che in Svizzera stanno nascendo nuovi siti di produzione innovativi per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate (p. es. sulla base di cellule CAR‑T, i cosiddetti TIL [linfociti infiltranti il tumore]). È essenziale che le strutture che fabbricano, immettono in commercio, importano o esportano medicamenti per terapie avanzate dispongano di un sistema di qualità di prim’ordine. Con le ispezioni e le verifiche del sistema di qualità possono essere scoperti, e di conseguenza evitati, possibili rischi (p. es. contaminazioni infettive o microbiologiche, conservazione di preparati inutilizzabili o altri rischi rilevanti per la sicurezza). La competenza di Swissmedic per le ispezioni in questo settore è pertanto ora esplicitamente menzionata nella legge (cpv. 2 lett. d). In virtù delle stesse considerazioni, saranno svolti da Swissmedic (cpv. 2bis) anche i controlli delle attività nei settori dell’impiego di organi, tessuti o cellule (art. 41g, 41j), dell’impiego di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari (art. 41l) e dell’impiego di embrioni soprannumerari (art. 41n), già attribuitigli dalla legislazione in materia di trapianti. La Svizzera è troppo piccola per disporre in più luoghi delle conoscenze specialistiche necessarie. Nella prassi Swissmedic deve pertanto continuare ad avere la possibilità di associare o invitare i servizi cantonali a queste ispezioni.
Art. 62a cpv. 1 lett. a n. 4
L’esenzione ospedaliera di cui all’articolo 2b della n-legge sui trapianti 2023 è ora disciplinata nell’articolo 9c LATer (v. il relativo commento). Affinché Swissmedic possa trattare anche nel contesto della LATer i dati personali necessari per la valutazione di una domanda, l’articolo 62a capoverso 1 lettera a numero 4 è completato di conseguenza.
Art. 64h Utilizzo del Sistema d’informazione sugli antibiotici per la sorveglianza dello smercio e dell’uso di altri medicamenti
Al bisogno, specie se ciò appaia necessario in vista dello sviluppo di una resistenza, il SI AMV deve poter essere utilizzato e corrispondentemente ampliato per la sorveglianza dello smercio e dell’uso in ambito veterinario di medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici nonché di medicamenti con principi attivi antiparassitari. Il Consiglio federale può prevederne l’ampliamento a livello di ordinanza ed emanare le corrispondenti disposizioni d’esecuzione. Gli articoli 64b‒64g si applicano per analogia. Ciò significa che il trattamento di dati personali in riferimento ad altri medicamenti avviene allo scopo di combattere determinate altre resistenze nella medicina veterinaria, oltre a quelle agli antibiotici. Anche le disposizioni circa il contenuto del Sistema d’informazione ampliato (quantità di smercio e consumo) e i temi delle disposizioni d’esecuzione da emanare si applicano in questo caso per analogia ai medicamenti aggiunti al Sistema d’informazione con l’ampliamento. Al momento non è tuttavia prevista la rilevazione di dati concernenti lo smercio e il consumo di medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici nonché con principi attivi antiparassitari.
Art. 69 cpv. 1bis
Le disposizioni vigenti consentono al Consiglio federale di assegnare, dietro indennità, a Swissmedic − in aggiunta a quelli di cui all’articolo 69 capoverso 1 − altri compiti strettamente connessi con quelli attribuitigli dalla legge, purché non ostacolino l’adempimento di questi ultimi. La presente prescrizione è in un certo contrasto con il principio generale secondo cui un’indennità per i compiti di cui all’articolo 69 capoverso 1 sia da versare soltanto nella misura in cui il costo dell’adempimento di tali compiti non sia coperto da tasse ed emolumenti (cfr. art. 77 cpv. 2 lett. a). Essa non considera che il legislatore stesso possa da un lato prevedere in una legge formale la riscossione di emolumenti e tasse per l’adempimento di compiti d’esecuzione, e dall’altro delegare al Consiglio federale la designazione dell’autorità d’esecuzione competente. Secondo l’articolo 25a capoverso 1 della n‑legge sui trapianti 2023, il Consiglio federale designa l’autorità di autorizzazione per la conservazione, l’importazione e l’esportazione di organi, tessuti o cellule. Nella revisione in corso del relativo diritto d’esecuzione, il Consiglio federale prevede di designare Swissmedic quale autorità di autorizzazione. Se si osserva soltanto il tenore dell’articolo 69 capoverso 1bis, il Consiglio federale potrebbe farlo solo dietro indennità, il che non sarebbe né necessario né opportuno, considerato che per il rilascio, la sospensione e il ritiro di autorizzazioni vanno obbligatoriamente riscossi emolumenti (art. 67 cpv. 1 lett. a della legge sui trapianti). Per eliminare queste incongruenze, con la presente revisione si stralcia la precisazione secondo cui l’attribuzione di compiti da parte del Consiglio federale deve avvenire dietro indennità. In combinazione con l’adeguamento dell’articolo 77 capoverso 2 lettera a si chiarisce così che anche l’attribuzione di un compito da parte del Consiglio federale avviene dietro indennità soltanto nella misura in cui il costo dell’adempimento di tale compito non sia coperto da tasse ed emolumenti (previsti altrove da leggi speciali).
Art. 77 cpv. 2 lett. a
La disposizione vigente stabilisce che Swissmedic finanzia le sue uscite segnatamente mediante le indennità versate dalla Confederazione per i compiti attribuitigli in modo formale legale secondo l’articolo 69 capoverso 1, nella misura in cui il loro costo non sia coperto da tasse ed emolumenti. In combinazione con l’adeguamento dell’articolo 69 capoverso 1bis, con la presente integrazione si chiarisce che anche l’attribuzione di un compito da parte del Consiglio federale secondo l’articolo 69 capoverso 1bis avviene dietro indennità soltanto nella misura in cui il costo dell’adempimento di tale compito non sia coperto da tasse ed emolumenti.
Art. 80 cpv. 2 lett. b; titolo prima dell’art. 81a; art. 81a cpv. 1, 2 e 3 frase introduttiva
Nella versione italiana di queste disposizioni, per ragioni di coerenza con le altre versioni linguistiche, il termine «vigilanza» è sostituito da «sorveglianza».
Art. 86–86j
Un’integrazione delle disposizioni penali nella LATer, resa necessaria dalla trasposizione in quest’ultima degli espianti standardizzati, avviene per quanto possibile sulla base delle pertinenti disposizioni penali della legge sui trapianti. Anche nella LATer sono ora indicate diverse fattispecie penali, che prevedono sanzioni in particolare per l’impiego non conforme alla legge di organi, tessuti o cellule di origine umana.
Nella versione vigente, le fattispecie penali sono elencate in modo poco chiaro, il che può comportare incertezze nell’applicazione. L’inserimento di nuove disposizioni penali non fa che acuire il problema. Per questa ragione, le disposizioni penali sono ora elencate separatamente in base all’oggetto del reato, senza che questo comporti un adeguamento della rispettiva misura della pena applicabile.
Art. 86 Impiego illecito di medicamenti o prodotti simili a medicamenti per terapie avanzate
Il presente articolo include ora soltanto fattispecie applicabili a tutti i medicamenti. Corrisponde così alle disposizioni vigenti di cui all’articolo 86 capoverso 1 lettere a e g.
Considerato che, in applicazione dell’articolo 2 capoverso 3, il Consiglio federale ora può sottoporre alla presente legge anche determinati prodotti senza destinazione d’uso medica, che per le loro funzionalità e i loro profili di rischio sono simili ai medicamenti per terapie avanzate, pure questi devono essere menzionati esplicitamente nelle disposizioni penali di cui all’articolo 86 capoverso 1. Poiché questi prodotti non sono inclusi nella definizione di «medicamenti» (art. 4 cpv. 1 lett. a), le disposizioni penali applicabili devono essere esplicitamente estese anche a essi. Non è tuttavia opportuno menzionarli nell’articolo 86 capoverso 2 perché la disposizione in questione è volta alla protezione dalle falsificazioni, che non deve essere estesa ai prodotti di cui all’articolo 2 capoverso 3.
Art. 86a Disposizioni speciali per i medicamenti per terapie avanzate e i prodotti simili a medicamenti per terapie avanzate
Il presente articolo contiene le fattispecie applicabili esclusivamente alla categoria, creata con la revisione, dei medicamenti per terapie avanzate e − nella misura in cui riguardi il settore umano − trasposte nella LATer dalla legge sui trapianti o − per quanto concerne il settore dei medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario (art. 42b) − create ex novo.
Art. 86b Impiego illecito di dispositivi medici o prodotti simili a dispositivi medici
Il presente articolo si compone delle disposizioni penali di cui al vigente articolo 86 capoverso 1 lettere d, e nonché g. Analogamente all’articolo 86 anche qui devono essere menzionati i prodotti senza destinazione d’uso medica simili ai dispositivi medici e pertanto assoggettati alla LATer in applicazione dell’articolo 2 capoverso 3.
Art. 86c Impiego illecito di principi attivi antimicrobici
Il presente articolo contiene le disposizioni penali applicabili unicamente all’impiego di principi attivi antimicrobici. Corrisponde alla fattispecie di cui al vigente articolo 86 capoverso 1 lettera b ed è stato soltanto completato con la nuova espressione «principi attivi antimicrobici».
Art. 86d Impiego illecito del sangue e dei suoi derivati
Il presente articolo contiene le disposizioni penali applicabili all’impiego del sangue e dei suoi derivati. Corrisponde alla fattispecie di cui al vigente articolo 86 capoverso 1 lettera c.
Art. 86e Sperimentazioni cliniche illecite
Il presente articolo contiene le disposizioni penali applicabili alle sperimentazioni cliniche. Corrisponde alla fattispecie di cui al vigente articolo 86 capoverso 1 lettera f.
Art. 86f Impiego illecito di tessuti o cellule umani devitalizzati
Il presente articolo riprende le fattispecie di cui al vigente articolo 86 capoverso 1 lettere i−k, ma tiene maggiormente conto della formulazione dell’articolo 2a elencando separatamente le diverse fattispecie, che possono essere commesse in momenti diversi e pure da un’altra cerchia di persone.
Art. 86g Violazione dell’integrità
Il presente articolo corrisponde alla fattispecie di cui al vigente articolo 86 capoverso 1 lettera h (divieto di indebito vantaggio).
Art. 86h–86j
Le fattispecie qualificanti sono state trasposte in un articolo a sé (art. 86h). La disposizione di cui al vigente articolo 86 capoverso 4 è ora suddivisa in una disposizione concernente la negligenza (art. 86i) e una riguardante il privilegio del caso poco grave (art. 86j). Il disciplinamento vigente di cui all’articolo 86 capoverso 4 consente l’applicazione del privilegio soltanto nei casi in cui è data anche la commissione per negligenza. Questo rende per esempio impossibile qualificare come caso poco grave un’importazione non destinata a uso proprio che però non è il risultato di una commissione per negligenza. Potrebbe per esempio essere il caso di un operatore sanitario che importa un medicamento nonostante una precedente difficoltà di approvvigionamento sia da poco risolta. Se la stessa persona importa nuovamente lo stesso medicamento e a quel punto ritiene irrilevante se la difficoltà di approvvigionamento perduri o sia stata revocata e per indifferenza non procede a nuove verifiche, è consapevole della possibilità che stia commettendo una violazione e perlomeno la accetta, ragione per cui secondo il diritto vigente non può essere riconosciuto il caso poco grave. Lo stesso vale per l’importazione di un’unica confezione di un medicamento da parte di un privato per un conoscente (p. es. un familiare anziano), che non adempie la condizione di cui all’articolo 87 capoverso 1 lettera f della destinazione all’uso proprio. In entrambi i casi, la comminazione di una pena pecuniaria (con iscrizione obbligatoria nel casellario giudiziale) può risultare una sanzione inutilmente severa, visto che non possono essere tenute in considerazione le singole circostanze, anche se queste giustificassero la condanna a una multa. Per consentire in tali situazioni l’applicazione indipendente del caso poco grave, la disposizione in materia è sancita in un articolo a parte.
Il chiarimento dell’applicabilità del caso poco grave indipendentemente dalla negligenza è già previsto nel solco dell’attuale revisione della legge federale del 22 marzo 1974102 sul diritto penale amministrativo (DPA). Tuttavia, appare opportuno apportare questo adeguamento della LATer con la revisione che la riguarda direttamente.
Art. 87 cpv. 1 lett. abis, ater, f e i
Come nell’articolo 86, anche nell’articolo 87 occorre effettuare corrispondenti integrazioni dovute alla trasposizione degli espianti standardizzati nella LATer (cpv. 1 lett. abis e ater).
Lett. f: per i dispositivi medici della classe I il rimando alla vecchia direttiva 93/42/CEE è sostituito dal rimando all’articolo 45 capoverso 3 lettera b LATer.
Lett. i: la violazione degli obblighi di follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati e di rintracciabilità dei medicamenti (cfr. art. 43a, 59a e 59b) è punibile. La violazione degli obblighi di conservazione o registrazione (art. 43a e 59c) è già inclusa nell’articolo 87 capoverso 1 lettera d.
Art. 88 Punibilità secondo la legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio
Il presente articolo è un rimando alle disposizioni penali di cui nella legge federale del 6 ottobre 1995103 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). La formulazione della disposizione vigente non è ideale dal punto di vista redazionale perché si limita a rimandare alle pene comminate negli articoli 23–29 LOTC invece che alle disposizioni penali complete. Le pene comminate si riferiscono soltanto alle conseguenze giuridiche, ma non ai comportamenti passibili di pena. Già dai commenti di cui nel messaggio del 1° marzo 1999104 sulla prima versione della LATer si evince che occorre rimandare alle disposizioni penali complete. Ora si coglie l’occasione per procedere a questo adeguamento. La formulazione si basa su altri rimandi simili, per esempio quello di cui all’articolo 22 della legge federale del 17 giugno 2011105 sulla metrologia (LMetr).
5.2 Modifica di altri atti normativi
5.2.1 Legge del 18 dicembre 1998 sulla medicina della procreazione
Art. 16 cpv. 4, secondo periodo
A seguito della n-legge sui trapianti 2023, nella LPAM si precisa che l’uso di embrioni soprannumerari è possibile, oltre che secondo la LCel, anche secondo la legge sui trapianti. Questa modifica è ora adeguata in considerazione del nuovo disciplinamento nella LATer dell’utilizzo come medicamenti per terapie avanzate delle cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari.
5.2.2 Legge dell’8 ottobre 2004 sui trapianti
La legge sui trapianti disciplina l’impiego di organi, tessuti e cellule a scopi di trapianto. Attualmente, rientrano in questo disciplinamento anche gli espianti standardizzati. D’ora in poi, questi ultimi faranno parte dei medicamenti per terapie avanzate e saranno disciplinati interamente dal diritto in materia di agenti terapeutici (v. n. 1.1.4). Tutti i disciplinamenti concernenti gli espianti standardizzati devono pertanto essere abrogati nella legge sui trapianti e l’espressione «espianto standardizzato» non sarà più utilizzata nel contesto del diritto in materia di trapianti. Gli adeguamenti riguardano la legge sui trapianti vigente, la n‑legge sui trapianti 2021 e la n‑legge sui trapianti 2023. Le modifiche seguenti si riferiscono dunque sia alla legge sui trapianti vigente sia alle modifiche adottate, ma non ancora entrate in vigore.
Per quanto riguarda i tessuti e le cellule embrionali si tratta sempre di espianti standardizzati o, in futuro, di medicamenti per terapie avanzate (v. commento alla sezione 6b LATer). Pertanto, tutte le disposizioni che li riguardano sono abrogate nella legge sui trapianti e trasposte nella LATer. Per quanto riguarda i tessuti e le cellule di origine animale, si tratterà perlopiù di medicamenti per terapie avanzate. Rimarrà comunque la possibilità di disciplinare gli xenotrapianti nella legge sui trapianti. La delimitazione esatta sarà precisata soltanto a livello di ordinanza (v. commento all’art. 4 cpv. 1 lett. aundecies n. 3).
Con la n-legge sui trapianti 2023, il Parlamento ha deciso di introdurre una vigilanza nel settore dei trapianti, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità e la sicurezza dei trapianti di organi, tessuti e cellule, e ridurre di conseguenza al minimo i rischi, come la trasmissione di malattie. Nel messaggio concernente la n‑legge sui trapianti 2023 era indicato che la gestione dei due servizi di vigilanza da parte di partner esterni avrebbe comportato un maggiore fabbisogno annuo di almeno 250 000 franchi. Vista la situazione finanziaria tesa della Confederazione, non sono disponibili mezzi di questa portata per l’implementazione della vigilanza. Ciò significa che inizialmente potrà essere attuata soltanto la vigilanza nei settori degli organi e dei tessuti. Nel settore delle cellule staminali del sangue, una solida cooperazione internazionale consente già oggi la registrazione di determinate notifiche di eventi gravi e la loro analisi da parte di un organo internazionale. L’introduzione di una vigilanza a livello nazionale per l’intero settore delle cellule staminali del sangue è ora delegata al Consiglio federale, che potrà attuarla in un secondo tempo.
La n-legge sui trapianti 2023 disciplina diverse banche dati nel settore dei trapianti. Alcune di esse sono state nel frattempo ulteriormente sviluppate e ne sono derivate modifiche che devono essere inserite nella n‑legge sui trapianti 2023.
Art. 2 cpv. 1bis e 2, frase introduttiva, e lett. b n. 3
Cpv. 1bis: il presente capoverso disciplina il campo d’applicazione in riferimento agli espianti standardizzati ed è dunque abrogato.
Cpv. 2 lett. b n. 3: nella prassi attuale, le terapie cellulari avanzate a base di cellule ematiche, come la CAR‑T o la TIL, sono omologate come espianti standardizzati sulla base del disciplinamento dell’UE in materia di medicinali per terapie avanzate. Secondo le vigenti prescrizioni dell’UE, le terapie cellulari CAR‑T rientrano nel quadro dei medicinali per terapie avanzate. Questi ultimi costituiscono una categoria di medicamenti definita all’articolo 2 paragrafo 1 lettera a del regolamento (CE) n. 1394/2007 e suddivisa in quattro sottocategorie. Insieme ad altre terapie, le cellule CAR‑T autologhe o allogeniche sono considerate nell’UE come medicamenti per terapia genica (GTMP) ai sensi dell’allegato I parte IV numero 2.1 della direttiva 2001/83/CE. Dato che d’ora in poi saranno considerate medicamenti per terapie avanzate e saranno assoggettate alla LATer, possono essere stralciate dal campo d’applicazione della legge sui trapianti.
Art. 2a
La presente disposizione designa gli articoli della legge sui trapianti e della LATer applicabili agli espianti standardizzati. Può pertanto essere abrogata senza sostituzione, poiché i medicamenti per terapie avanzate sono ora interamente disciplinati nella LATer.
Art. 2b
L’autorizzazione temporanea per l’utilizzo di espianti standardizzati non omologati (esenzione ospedaliera) è trasposta nella LATer (art. 9c) e abrogata nella legge sui trapianti.
Art. 3 cpv. 2
Poiché il disciplinamento concernente gli embrioni è trasposto dalla legge sui trapianti nella LATer, il termine «embrione» e l’espressione «embrione soprannumerario» non sono più utilizzati nella legge sui trapianti (cfr. nuova definizione legale di cui all’art. 4 cpv. 1bis LATer).
Art. 4 cpv. 1
L’obbligo di diligenza generale vige ancora soltanto per l’impiego di organi, tessuti e cellule a scopi di trapianto. Il loro impiego per la fabbricazione di espianti standardizzati e l’impiego di questi ultimi prodotti non sono più disciplinati. I corrispondenti obblighi di diligenza sono ora disciplinati nella LATer (art. 3 cpv. 3).
Art. 5 Organi, tessuti o cellule prelevati per uno scopo diverso dal trapianto o provenienti da un intervento medico o da un parto
L’articolo 5 deve essere modificato perché le disposizioni concernenti gli espianti standardizzati sono abrogate nella legge sui trapianti. Il presente articolo è inoltre formulato in maniera lievemente più precisa, ma sul piano materiale non cambia nulla.
La presente disposizione disciplina a quali condizioni organi, tessuti e cellule prelevati per uno scopo diverso dal trapianto o provenienti da un intervento chirurgico o da un parto possono essere impiegati a scopi di trapianto. Le condizioni per tale impiego sono – a seconda della costellazione – l’informazione nonché il consenso oppure l’assenza di opposizione.
Esempi tipici sono:
– gli organi domino106;
– le parti ossee della testa o del collo del femore provenienti da interventi di sostituzione dell’anca;
– le cellule staminali del sangue del cordone ombelicale;
– la membrana amniotica proveniente da parti cesarei e utilizzata in oftalmologia;
– i feti provenienti da interruzioni di gravidanza.
Qualora siano impiegati a scopo di trapianto, a questi organi, tessuti e cellule si applicano le disposizioni della presente legge: devono essere rispettati gli obblighi di diligenza, notifica e autorizzazione nonché le regole dell’attribuzione di organi. Tuttavia, poiché il prelievo di organi, tessuti e cellule è avvenuto per scopi diversi dal trapianto oppure questi provengono da un intervento medico o da un parto, nessuna delle disposizioni della legge sui trapianti concernenti il prelievo, ad eccezione delle prescrizioni di cui all’articolo 5 in materia di informazione e di consenso od opposizione, è applicabile. Questo riguarda in particolare anche le disposizioni concernenti il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori.
Art. 7 cpv. 1 lett. b
Il disciplinamento concernente gli espianti standardizzati è stralciato. La gratuità di organi, tessuti e cellule destinati alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate sarà in futuro disciplinata nell’articolo 41d LATer.
Art. 7a Divieto di utilizzo di organi, tessuti o cellule prelevati illecitamente
Il divieto di utilizzo di organi, tessuti o cellule prelevati illecitamente per la fabbricazione di espianti standardizzati è stralciato. Il corrispondente disciplinamento figura ora all’articolo 41c capoverso 1 lettera a LATer.
Art. 8 cpv. 5
Il disciplinamento del consenso in riferimento alla fabbricazione di espianti standardizzati è stralciato. Per il prelievo di organi, tessuti e cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate continua a vigere il modello del consenso, corrispondentemente trasposto nella LATer (cfr. art. 41a, 41b, 41i e 41k LATer).
Art. 15d cpv. 3 lett. a
Nel registro dei controlli postdonazione oggi è indicato se il donatore di organi ha la pelle scura. Questa caratteristica è utilizzata in una formula per la stima del tasso di filtrazione glomerulare e quindi della funzionalità renale. Di conseguenza, il colore della pelle è elencato nella n‑legge sui trapianti 2023 come contenuto del registro. Ora è di nuovo stralciato perché a livello internazionale in campo medico l’utilizzo di questo fattore per la stima del tasso di filtrazione è stato messo in discussione. Oltretutto, esistono altri metodi per stimare la funzionalità renale per i quali non serve conoscere il colore della pelle. In futuro il colore della pelle delle persone figuranti nel registro non sarà indicato e di conseguenza non deve nemmeno più essere riportato nel presente articolo. Considerato che immissioni già esistenti contengono ancora l’informazione sul colore della pelle, queste diventano ora oggetto della disposizione transitoria di cui all’articolo 74a (v. commento all’art. 74a).
Art. 22 Notifica dei donatori
Cpv. 1: tutti gli ospedali con un reparto di terapia intensiva devono essere in grado di riconoscere i donatori che entrano in considerazione per una donazione di organi post mortem e notificarli al servizio nazionale di attribuzione. Sono inclusi anche gli ospedali titolari di un’autorizzazione per il trapianto di organi di cui all’articolo 27 e che sono considerati centri di trapianto. L’espressione «centri di trapianto» è stralciata perché le attività concernenti il riconoscimento e la notifica di potenziali donatori sono indipendenti da quelle svolte in qualità di centro di trapianto e dall’autorizzazione. L’obbligo di riconoscere e notificare donatori continua tuttavia a sussistere anche per questi ospedali.
Cpv. 2: i centri di trapianto – che non sono coinvolti nelle donazioni da persone decedute – gestiscono le donazioni da parte di persone viventi. Se qualcuno desidera donare da vivo un organo a una persona a lui ignota (la cosiddetta «donazione altruistica»), un centro di trapianto deve valutarne l’idoneità. I medici e gli ospedali devono pertanto inviare a un centro di trapianto le persone interessate a fare una donazione altruistica, perché soltanto lì possono essere eseguiti gli accertamenti necessari e la persona informata in modo adeguato sui rischi di una donazione. Soltanto quando è confermato che la persona è idonea a donare e questa ha acconsentito liberamente alla donazione dopo essere stata informata, il centro di trapianto deve notificarla al servizio nazionale di attribuzione inserendone i dati nello Swiss Organ Allocation System (SOAS). L’obbligo di notifica al servizio nazionale di attribuzione per i medici e gli ospedali è invece inutile ed è pertanto abrogato.
Art. 23c cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e lett. a
I centri di trapianto assistono anche le persone che partecipano a un programma di trapianto incrociato tra vivi. La maggior parte dei dati personali necessari per lo svolgimento del programma sono registrati nel SOAS e da lì trasmessi al sistema per l’attribuzione di organi in caso di trapianto incrociato tra vivi (SwissKiPaDoS). I centri devono pertanto essere autorizzati anche a trattare nel SOAS i dati delle persone che partecipano al programma di trapianto incrociato tra vivi. Nella formulazione attuale del presente articolo sono considerati soltanto i donatori, i riceventi e le persone iscritte nella lista d’attesa. Mancano le persone che partecipano al programma e non hanno ancora donato od ottenuto alcun organo (il che significa che a questo punto sono persone disposte alla donazione o pazienti), e il testo è completato di conseguenza.
Art. 23n lett. f e g
L’elenco dei compiti del servizio di coordinamento cellule staminali del sangue è completato con la raccolta di dati sulle complicazioni precoci (lett. f). Considerato che a questo servizio compete anche la rintracciabilità, la trasmissione di informazioni rilevanti per la protezione di altre persone possibilmente interessate può così avvenire rapidamente e in linea retta. Informare il pubblico e rispondere alle domande sono attività importanti per rendere note la possibilità di donare cellule staminali del sangue e l’iscrizione nel registro (lett. g).
Art. 23o cpv. 3 e 4 lett. cbis
Nel catalogo dei dati particolarmente degni di protezione contenuti nel registro delle cellule staminali del sangue, di cui al capoverso 3, è stata aggiunta l’etnia. Conoscere l’etnia di un paziente può semplificare la ricerca di cellule staminali del sangue idonee, perché determinate combinazioni di caratteristiche tissutali sono più frequenti all’interno di uno stesso gruppo etnico. Cercando in modo mirato nei corrispondenti registri, la possibilità di trovare un donatore idoneo in tempo utile aumenta. Poiché l’etnia dei pazienti figura nelle immissioni esistenti e continuerà a essere registrata, nella legge sui trapianti deve essere indicata come dato personale degno di particolare protezione contenuto nel registro. La prevista menzione dell’etnia nella disposizione transitoria di cui all’articolo 74a invece decade.
Per trovare un donatore idoneo, le caratteristiche tissutali dei pazienti sono confrontate con quelle delle persone disposte alla donazione figuranti nel registro delle cellule staminali del sangue. Prima della ricerca, il laboratorio nazionale di riferimento per l’istocompatibilità determina le caratteristiche tissutali dei pazienti e inserisce i risultati nel registro. Per scopi di controllo, il laboratorio di riferimento può anche consultare i dati concernenti le caratteristiche tissutali della persona in questione, precedentemente immessi nel registro dall’ospedale in cui è assistita. La base formale legale di cui al capoverso 4 lettera cbis è necessaria poiché le caratteristiche tessutali sono dati genetici e in quanto tali dati personali degni di particolare protezione.
Art. 25 cpv. 3 lett. d
I disciplinamenti concernenti l’importazione e l’esportazione di cellule staminali provenienti da embrioni soprannumerari sono trasposti dalla legge sui trapianti nella LATer (cfr. art. 41l e 41m cpv. 2 LATer).
Art. 27 cpv. 3 e 4
Cpv. 3: in futuro saranno rilasciate autorizzazioni soltanto per il trapianto di singoli organi. Per il trapianto di più organi contemporaneamente ora non è più necessaria alcuna autorizzazione specifica per ogni combinazione di organi, un’autorizzazione per ogni singolo organo è sufficiente. Il disciplinamento introdotto con la n-legge sui trapianti 2023 è pertanto abrogato.
Cpv. 4: la competenza del Consiglio federale di prevedere un obbligo di autorizzazione per il trapianto o la consegna a terzi di espianti standardizzati fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule geneticamente modificati concerne soltanto gli espianti standardizzati ed è pertanto abrogata. Poiché per i medicamenti per terapie avanzate in linea di principio sussiste un obbligo di omologazione secondo la LATer, un’ulteriore autorizzazione per l’uso non è necessaria. Con l’omologazione possono inoltre essere fissati requisiti specifici concernenti la dispensazione o l’uso (art. 23b LATer).
Art. 29 cpv. 4
Nella versione italiana viene corretto un errore, la parola «postdonazione» viene cancellata.
Art. 30 cpv. 2 lett. a
L’espressione «espianti standardizzati» è sostituita dall’espressione «medicamento per terapie avanzate». Le persone a cui sono stati trapiantati o somministrati sotto forma di medicamento organi, tessuti o cellule di origine animale sono escluse da una futura donazione nel settore dei trapianti al fine di evitare la trasmissione di infezioni.
Art. 36 cpv. 1 lett. a e c, 2 lett. b e 5
A causa della situazione finanziaria tesa della Confederazione, la vigilanza deve essere introdotta in modo scaglionato. La base di cui nella legge sui trapianti deve essere adeguata di conseguenza. La legge disciplina ora in modo vincolante soltanto la vigilanza nei settori degli organi e dei tessuti (cpv. 1 lett. a e c nonché 2 lett. b). L’introduzione della vigilanza nel settore delle cellule è invece delegata al Consiglio federale e sarà attuata in un secondo tempo tramite una revisione d’ordinanza (cpv. 5).
Art. 36a cpv. 3 lett. a
Il capoverso 3 lettera a delega al Consiglio federale la competenza di stabilire i servizi di vigilanza competenti. La formulazione ha dovuto essere modificata a seguito degli adeguamenti resi necessari dall’introduzione della vigilanza (v. commento all’art. 36 cpv. 1 lett. a e c).
Titolo prima dell’art. 37
I disciplinamenti di cui agli articoli 37–42 sono ora limitati ai tessuti e alle cellule fetali perché, a differenza dei tessuti e delle cellule embrionali, possono essere utilizzati anche come espianti (cfr. commento alla sezione 6b LATer). Il titolo della sezione è adeguato di conseguenza.
Art. 37 Principio e divieti
I principi e i divieti di cui all’articolo 37 sono ora limitati all’impiego di tessuti e cellule fetali perché, a differenza dei tessuti e delle cellule embrionali, possono essere utilizzati anche come espianti. I disciplinamenti concernenti i tessuti e le cellule embrionali sono trasposti nella LATer (cfr. art. 41p LATer).
Art. 38, rubrica e cpv. 1 e 3
L’obbligo di autorizzazione per il trapianto di cui all’articolo 38 è ora limitato al trapianto di tessuti e cellule fetali. L’obbligo di autorizzazione per la derivazione di cellule staminali embrionali è ora disciplinato nell’articolo 41l capoverso 1 LATer. Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione di cui ai capoversi 2 e 3 sono in parte trasposte nell’articolo 41l LATer e in parte disciplinate come requisiti per la derivazione nell’articolo 41m capoverso 1.
Art. 38a
L’obbligo di autorizzazione per la conservazione di embrioni soprannumerari è ora disciplinato nell’articolo 41n capoverso 1 lettera a LATer. Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono stabilite nell’articolo 41n e i requisiti per la conservazione nell’articolo 41o capoverso 1 lettera a.
Art. 38b
L’obbligo di autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di embrioni soprannumerari è ora disciplinato nell’articolo 41n capoverso 1 lettera b LATer. Le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione sono stabilite nell’articolo 41n e i requisiti per l’importazione e l’esportazione nell’articolo 41o capoverso 2 lettere b e c.
Art. 39 Informazione e consenso della donatrice
Il disciplinamento concernente l’informazione e il consenso della donatrice di cui all’articolo 39 è ora limitato ai tessuti e alle cellule fetali destinati a scopi di trapianto. L’aspetto della fabbricazione di espianti standardizzati è stralciato. Il corrispondente disciplinamento concernente le cellule embrionali figura nell’articolo 41i capoversi 1 e 2 LATer.
Art. 40
Il disciplinamento concernente l’informazione e il consenso della coppia circa la derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari è trasposto nella LATer. L’informazione e il consenso della coppia sono ora disciplinati nell’articolo 41k LATer.
Art. 42 lett. a
Il Consiglio federale stabilisce le esigenze relative all’informazione. Il rimando all’articolo 40 è stralciato, considerato che l’articolo in questione è abrogato (v. sopra).
Art. 43 cpv. 3
La competenza del Consiglio federale di prevedere un obbligo di autorizzazione per il trapianto o la consegna a terzi di espianti standardizzati fabbricati a partire da organi, tessuti o cellule di origine animale geneticamente modificati concerne soltanto gli espianti standardizzati ed è pertanto abrogata. Poiché i medicamenti per terapie avanzate sono in linea di principio soggetti all’obbligo di omologazione, un ulteriore obbligo di autorizzazione non è necessario e non è dunque previsto dalla LATer. Con l’omologazione possono inoltre essere fissati requisiti specifici concernenti la dispensazione o l’uso (art. 23b LATer).
Art. 45
La disposizione relativa all’obbligo di test sugli animali nel caso di espianti standardizzati è trasferita nella LATer e pertanto qui soppressa. L’obbligo di test sugli organi, sui tessuti o sulle cellule di origine animale destinati alla fabbricazione di un medicamento per terapie avanzate ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 3 LATer è ora disciplinato dall’articolo 41s LATer.
Art. 49 cpv. 2
A seguito della nuova classificazione delle cellule embrionali come medicamenti per terapie avanzate, il disciplinamento concernente la derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari nel settore delle sperimentazioni cliniche è trasposto nella LATer (art. 54 LATer).
Art. 49b cpv. 1 lett. b e cpv. 3 lett. b e c
La condizione per il rilascio dell’autorizzazione per sperimentazioni cliniche in riferimento alle cellule embrionali di cui al capoverso 1 lettera b numero 2 è trasposta nella LATer (art. 54 LATer), la lettera b è adeguata di conseguenza e rielaborata sul piano redazionale.
La verifica e il parere dell’UFSP all’attenzione di Swissmedic nel contesto della procedura di autorizzazione di cui al capoverso 3 lettera b sono ora limitati ai tessuti e alle cellule fetali, visto che le cellule embrionali non sono più disciplinate nella legge sui trapianti.
La vigente lettera c disciplina la verifica e il parere dell’UFSP in riferimento alle cellule staminali da embrioni soprannumerari, che ora possono essere stralciate. Finora mancavano però la verifica e il parere dell’UFSP concernenti le sperimentazioni cliniche con xenotrapianti. Ora l’UFSP verifica per esempio se un’istituzione che intende trapiantare cuori di maiale nell’ambito di una sperimentazione clinica dispone già di esperienza nel trapianto di cuori umani e se sono garantiti i controlli post-trapianto del ricevente. Quest’ultima verifica è importante per proteggere da infezioni le persone a diretto contatto con il ricevente e la popolazione.
Art. 56 cpv. 1 e 2, frase introduttiva
Tutti gli ospedali con un reparto di terapia intensiva devono essere in grado di riconoscere e assistere i donatori che entrano in considerazione per una donazione di organi post mortem, e i Cantoni si accertano che ciò sia garantito. Questo riguarda anche gli ospedali titolari di un’autorizzazione per il trapianto di organi di cui all’articolo 27 e che sono considerati centri di trapianto. L’espressione «centri di trapianto» è stralciata perché le attività concernenti il riconoscimento di potenziali donatori e il prelievo sono indipendenti da quelle svolte in qualità di centro di trapianto e dall’autorizzazione.
Sezione 5: Prescrizioni del Consiglio federale circa la trasmissione di dati
Art. 62
La trasformazione digitale è finalizzata a una trasmissione dei dati il più possibile semplice e sicura tra banche dati diverse. Per esempio, se per un’attribuzione di organi servono i risultati degli esami di laboratorio, i laboratori possono oggi trasmetterli dai loro sistemi direttamente nel SOAS tramite un’interfaccia elettronica. La trasmissione diretta è efficiente ed evita gli errori a cui è soggetta l’immissione manuale dei dati. Per una spedizione, una ricezione e un trattamento dei dati efficaci ed efficienti, la prescrizione di requisiti tecnici uniformi può rivelarsi determinante. Per questo motivo, si creano le basi legali per consentire al Consiglio federale di stabilire per tutte le banche dati utilizzate nel settore dei trapianti la forma di trasmissione dei dati, segnatamente gli standard per le interfacce, i formati dei dati e la struttura dei dati. Per fissare tali standard semantici e tecnici tiene conto dello stato della tecnica (cpv. 1).
Lo stato attuale della tecnica nel contesto della trasformazione digitale in corso nel sistema sanitario è in frequente e rapido mutamento, ora e nel prossimo futuro. Un disciplinamento da parte del Consiglio federale sarebbe in costante ritardo. Per poter adeguare al bisogno i requisiti nel modo più rapido e flessibile possibile allo stato attuale della tecnica, al Consiglio federale è attribuita la competenza di autorizzare l’UFSP a emanare prescrizioni.
Al fine di garantire che tali prescrizioni e aggiornamenti tecnici siano ampiamente armonizzati, l’UFSP coinvolgerà in modo appropriato le persone e istituzioni determinanti nonché le cerchie interessate nei lavori preparatori concernenti il diritto d’esecuzione e nei successivi adeguamenti (cpv. 2).
Art. 64, frase introduttiva, primo periodo
L’obbligo per le aziende e le persone di collaborare allo svolgimento delle ispezioni e dei controlli in riferimento agli espianti standardizzati è stralciato.
Art. 65 cpv. 2 lett. b nonché 4
Il disciplinamento concernente gli espianti standardizzati è stralciato dalle misure amministrative.
Art. 67 cpv. 1bis e 2
Finora, il Consiglio federale ha disciplinato gli emolumenti nel settore dei trapianti nell’ordinanza del 16 marzo 2007107 sugli emolumenti in materia di trapianti. L’attuazione della n‑legge sui trapianti 2023 prevede l’abrogazione di questa ordinanza quale atto normativo autonomo, le cui disposizioni vanno integrate negli altri atti normativi d’esecuzione della legge sui trapianti. Appare quindi opportuno che Swissmedic, a cui sono stati affidati i nuovi compiti d’esecuzione nel settore dei trapianti, stabilisca autonomamente l’ammontare dei corrispondenti emolumenti e li sottoponga per approvazione al Consiglio federale, così come previsto dall’articolo 65 capoverso 5 LATer per il settore degli agenti terapeutici. Affinché Swissmedic possa stabilire e riscuotere emolumenti nel suo settore di competenza per le attività d’esecuzione, serve una base formale legale, ora creata con la presente revisione. Analogamente all’articolo 65 capoverso 1 LATer, è prevista la possibilità per Swissmedic di riscuotere emolumenti per la ricezione delle notifiche.
Art. 69 cpv. 1 lett. c, cbis, f e jn−n
Alle lettere c e cbis sono stralciate le disposizioni penali concernenti gli espianti standardizzati. La lettera f è abrogata, poiché la disposizione è coperta dalla lettera cbis. Anche quelle concernenti gli embrioni o i tessuti e le cellule embrionali di cui alle lettere j, k, l, m e mbis sono stralciate. Il corrispondente disciplinamento figura ora nella LATer. Le disposizioni sono state inoltre leggermente adeguate dal punto di vista redazionale, segnatamente per allinearle alle disposizioni materiali corrispondenti. Il rimando all’articolo 40 di cui alla lettera n è stralciato visto che questa disposizione è abrogata e disciplinata ora dal punto di vista materiale nella LATer.
Art. 70 cpv. 1, frase introduttiva
Nella frase introduttiva, la specificazione «e senza che vi sia delitto ai sensi dell’articolo 69» è abrogata. È compito delle autorità di perseguimento penale giudicare se nel caso concreto vi sia o no concorso effettivo tra un delitto o un crimine ai sensi dell’articolo 69 e una contravvenzione ai sensi dell’articolo 70 della legge sui trapianti (concorso apparente, consunzione).
Art. 71 cpv. 3
Secondo l’articolo 22 della Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 marzo 2015108 contro il traffico di organi umani (Convenzione contro il traffico di organi umani) le Parti devono riferire al Comitato delle Parti circa il numero dei casi di traffico di organi umani sui rispettivi territori. L’UFSP è informato di sentenze, decreti d’accusa e decreti d’abbandono. A sua volta ne notifica il numero al Comitato delle Parti del Consiglio d’Europa e riferisce su casi interessanti. La disposizione è completata di conseguenza. Vi è inoltre integrato lo scopo del trattamento dei dati da parte dell’UFSP e la loro trasmissione al Comitato delle Parti.
Art. 74a Disposizione transitoria della modifica del 29 settembre 2023
Nella disposizione transitoria sono riportati dati specifici che prima erano registrati in alcune banche dati secondo la presente legge, ma che oggi non lo sono più perché non più necessari. I dati già inseriti rimangono nelle banche dati fino alla scadenza del termine di conservazione. Si tratta di dati sull’etnia e sul colore della pelle, considerati degni di particolare protezione ai sensi della LPD.
Già la n-legge sui trapianti 2023 menzionava il SOAS, nel quale fino a metà dicembre 2021 figurava l’etnia delle persone registrate per consentire una ricerca più efficiente di un donatore idoneo. Oggi l’informazione sull’etnia non è più necessaria per l’attribuzione di organi. Durante l’elaborazione della disposizione, si era partiti dal presupposto che nemmeno per il registro delle cellule staminali del sangue dovesse più essere richiesta l’etnia. È stato invece constatato che questa informazione continua a esser necessaria e in taluni casi consente di effettuare una ricerca più specifica di cellule staminali del sangue idonee (v. commento all’art. 23o cpv. 3). Studi recenti ne confermano l’utilità. Per questo motivo, l’etnia dei pazienti continuerà a essere inserita nel registro delle cellule staminali del sangue. Ora non figurerà più nelle disposizioni transitorie bensì nel contenuto del registro (art. 23o cpv. 3).
Nel registro dei controlli postdonazione è inserito ancora oggi il colore della pelle dei donatori di organi per stimarne la funzionalità renale. In futuro questo dato non sarà più necessario e non dovrà più essere immesso nel registro (v. commento all’art. 15d cpv. 3 lett. a). Il colore della pelle è pertanto ora stralciato dall’articolo 15d capoverso 3 lettera a e trasferito nell’articolo 74a, al fine di disciplinare i dati già registrati con le immissioni del passato.
I dettagli concernenti le banche dati disciplinate nella legge sui trapianti, in particolare anche i termini di conservazione dei dati, sono disciplinati a livello di ordinanza.
5.2.3 Legge del 19 dicembre 2003 sulle cellule staminali
Art. 1 cpv. 3
Il disciplinamento dell’impiego di cellule staminali da embrioni soprannumerari a scopi di trapianto contenuto nella legge sui trapianti è sostituito con il disciplinamento dell’impiego di tali cellule staminali per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate contenuto nella LATer. La limitazione del campo d’applicazione della LCel è adeguata di conseguenza. Alle sperimentazioni cliniche con tali medicamenti si applicano le prescrizioni della LATer e della LRUm. La derivazione di cellule staminali da embrioni soprannumerari per tali sperimentazioni cliniche è invece retta dalla LCel (cfr. art. 53 cpv. 2 LATer), proprio come l’utilizzazione di cellule staminali embrionali nell’ambito di progetti di ricerca per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate che non devono ancora essere testati sull’essere umano. L’autorizzazione dell’UFSP di cui all’articolo 7 LCel resta dunque necessaria.
Art. 7 cpv. 2 lett. a
L’UFSP autorizza già oggi la derivazione di cellule staminali embrionali secondo l’articolo 7 LCel, tra l’altro quando questa è eseguita in vista della realizzazione di un progetto di ricerca. L’articolo 7 capoverso 2 lettera a LCel stabilisce ora esplicitamente che la derivazione può avvenire anche nel contesto di sperimentazioni cliniche con medicamenti per terapie avanzate. In questo caso è necessario che il progetto di ricerca in questione abbia ottenuto l’autorizzazione della Commissione d’etica competente secondo l’articolo 45 LRUm nonché di Swissmedic (art. 54 cpv. 1 LATer).
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Medicamenti per terapie avanzate
Il nuovo disciplinamento concernente i medicamenti per terapie avanzate non causerà maggiori oneri a Swissmedic nel suo settore d’esecuzione. La prevista integrazione della categoria degli espianti standardizzati nella definizione di medicamento comporta unicamente la trasposizione di numerose prescrizioni normative da una legge a un’altra, che finora era stata dichiarata applicabile solo per analogia. Molti compiti di Swissmedic non cambiano dunque sul piano materiale, ma si fondano semplicemente su una nuova base legale.
L’assoggettamento per la prima volta di numerosi medicamenti per uso veterinario alla sorveglianza della Confederazione per via dell’introduzione dei «medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario» comporterà invece maggiori oneri per Swissmedic per via dell’atteso aumento delle domande di omologazione nel settore della medicina veterinaria. I medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario di cui all’articolo 4 capoverso 1 lettera aundecies numero 4 che, secondo il diritto svizzero attuale, sarebbero da classificare come «espianti standardizzati» ai sensi della legislazione sui trapianti finora non potevano essere omologati per via della limitazione del campo d’applicazione della legge sui trapianti alla medicina umana. Si presume che per la stragrande maggioranza di questi medicamenti per uso veterinario saranno presentate domande di omologazione in Svizzera dopo l’entrata in vigore della presente revisione. Dalla prima autorizzazione nel 2019 di un medicamento per uso veterinario a base di cellule staminali, negli ultimi quattro anni nell’UE è stata chiesta in media l’autorizzazione per uno-due preparati a base di cellule staminali all’anno. Considerato il numero di prodotti attualmente in corso di sviluppo in questo complesso settore terapeutico, si può presumere che anche nei prossimi 10–15 anni nell’UE sarà presentato un numero di domande comparabile per nuovi medicamenti per uso veterinario per la terapia a base di cellule staminali. In questo contesto, da qui all’entrata in vigore della presente revisione, con la quale si intende colmare la lacuna terapeutica nel settore della medicina veterinaria, si prevede che in Svizzera saranno da 10 a 15 i preparati a base di cellule staminali per i quali le nuove disposizioni renderanno necessaria la presentazione di una domanda di omologazione. Queste domande di nuova omologazione nel settore della terapia a base di cellule staminali riguarderebbero medicamenti contenenti nuove sostanze attive (new active substances, NAS), che richiedono una perizia molto onerosa (a titolo di confronto: con le risorse di personale attuali, negli ultimi anni in media Swissmedic ha effettuato la perizia di 3–5 nuove domande riguardanti medicamenti per uso veterinario contenenti NAS). A questo si aggiunge un certo aumento del carico di lavoro dovuto all’introduzione del follow-up sistematico dei medicamenti per uso veterinario a base di cellule. Una parte di questo maggior onere nel settore dell’omologazione e della sorveglianza del mercato dei medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario sarà compensata dalla riduzione dei compiti amministrativi dovuta all’abrogazione del rinnovo delle omologazioni; tuttavia i proposti adeguamenti delle basi legislative in materia di agenti terapeutici nel settore della medicina veterinaria comporteranno comunque per Swissmedic maggiori oneri stimati in circa uno–due posti di lavoro a tempo pieno. Essendo Swissmedic un ente di diritto pubblico decentralizzato dotato di personalità giuridica e contabilità proprie (art. 68 cpv. 3 e 77 LATer), gli oneri supplementari sono coperti con mezzi finanziari propri (emolumenti).
Infine, il trasferimento di gran parte delle competenze in materia d’esecuzione delle pene nel settore dei medicamenti per terapie avanzate dai Cantoni a Swissmedic comporterà a sua volta un esiguo aumento degli oneri per quest’ultima. Tale aumento dovrà prevedibilmente essere considerato nella futura fissazione del contributo della Confederazione, dato che i compiti di Swissmedic nel settore del diritto penale sono finanziati con contributi federali. Non è possibile fornire una stima dell’entità del maggior onere dovuto alle nuove competenze in materia d’esecuzione delle pene, perché non si dispone di informazioni sull’esperienza dei Cantoni con questi casi complessi e impegnativi dal punto di vista tecnico.
La trasposizione dei disciplinamenti concernenti gli espianti standardizzati dalla legge sui trapianti alla LATer sotto forma di nuovi disciplinamenti concernenti i medicamenti per terapie avanzate non causa all’UFSP alcuna ripercussione sull’effettivo di personale o sulle finanze, perché l’esecuzione per il settore degli espianti standardizzati è già oggi di competenza di Swissmedic e non dell’UFSP.
Riassumendo, a parte l’esiguo maggior onere che è atteso in relazione alle nuove competenze in materia di perseguimento penale e che sarà preso in considerazione nella determinazione del contributo federale, non si delinea nessun’altra ripercussione sull’effettivo del personale o finanziaria per la Confederazione. Mentre il trasferimento dai Cantoni a Swissmedic delle competenze in materia di perseguimento penale comporta incertezze quanto all’esatta portata di questo maggior onere a causa della mancanza di esperienze, il nuovo disciplinamento della LATer relativo agli espianti non ha alcuna ripercussione né sull’effettivo del personale né sulle finanze della Confederazione.
Prescrizione elettronica, piano farmacologico e CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti
I nuovi disciplinamenti concernenti la prescrizione elettronica e il piano farmacologico comportano un certo maggior onere per l’UFSP. Secondo gli articoli 26 capoverso 7 e 26a capoverso 5, l’UFSP metterà a disposizione un elenco dei parametri di comunicazione dei singoli sistemi elettronici per i piani farmacologici e le prescrizioni elettroniche. In merito a tali sistemi elettronici ci si dovrà assicurare che all’UFSP siano sempre trasmessi i parametri più recenti. Al momento non è ancora chiaro che tipo di elenco sarà implementato e quante risorse umane e finanziarie saranno necessarie. Tutto dipende dai possibili sviluppi del mercato. Nel caso più semplice, si tratterà di un sito web o di un file XML nel portale. Se il mercato dovesse diventare più complesso, potrebbe rendersi necessaria un’interfaccia di programmazione (o API, dall’inglese Application Programming Interface) per richieste in formato elettronico. La responsabilità dell’aggiornamento regolare dell’elenco è dell’UFSP. L’obbligo di utilizzare un CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti non ha ripercussioni né sull’effettivo del personale né sulle finanze della Confederazione, visto che né all’UFSP né a Swissmedic sono attribuiti nuovi compiti d’esecuzione.
Medicamenti per uso veterinario
L’introduzione dei «principi attivi antimicrobici» è volta ad ampliare la competenza della Confederazione che, qualora dovesse rivelarsi necessario, può ora prevedere misure concernenti anche i medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici. In questo contesto, anche il SI AMV deve poter, al bisogno, essere ampliato alla sorveglianza di medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici nonché con principi attivi antiparassitari. Al momento non sono tuttavia previste misure concrete nel settore del SI AMV né in altri settori, per cui le presenti modifiche attualmente non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione. Un’eventuale estensione in futuro dell’obbligo di registrare dati concernenti medicamenti con altri principi attivi comporterebbe un maggior onere contenuto per la Confederazione per quanto riguarda l’ampliamento del sistema e l’analisi dei dati, poiché il SI AMV come strumento e l’analisi dei dati che contiene sono già consolidati e dovrebbero essere semplicemente ampliati.
Il divieto di usare medicamenti contenenti altri principi attivi antimicrobici non ha alcuna ripercussione per la Confederazione, visto che al momento tali medicamenti per uso veterinario non sono omologati in Svizzera. Se l’UE dovesse estendere il divieto ai medicamenti contenenti principi attivi già presenti in medicamenti per uso veterinario attualmente omologati in Svizzera, si creerebbe un maggior onere innanzitutto per la revoca delle omologazioni in questione.
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
Medicamenti per terapie avanzate
Le modifiche concernenti i medicamenti per terapie avanzate non hanno alcuna ripercussione per i Cantoni.
Prescrizione elettronica, piano farmacologico e CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti
L’esecuzione delle disposizioni concernenti la prescrizione, la dispensazione e l’uso di agenti terapeutici da parte di professionisti della salute o in punti di vendita è di competenza cantonale. Questo vale anche per le presenti nuove disposizioni nel settore della sicurezza della terapia farmacologica (prescrizione elettronica, piano farmacologico e CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti). Il controllo di questi nuovi strumenti comporterà per i Cantoni un certo maggior onere.
Medicamenti per uso veterinario
Considerato che al momento non sono previste misure per i medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici, in particolare rilevamenti di dati né per i medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici né per i medicamenti con principi attivi antiparassitari, le presenti modifiche non causano alcun maggior onere per i Cantoni. Se in futuro l’obbligo di rilevamento dovesse essere esteso ai medicamenti con altri principi attivi, ne deriverebbe un maggior onere per via dei controlli e delle misure supplementari in caso di incremento del consumo di questi principi attivi, che tuttavia sarebbe comunque contenuto perché a quel punto l’esecuzione nel settore degli antibiotici sarà già consolidata. Dato che un’estensione avrebbe luogo soltanto se si rivelasse necessaria per contenere lo sviluppo di resistenze a principi attivi diversi dagli antibiotici, questo maggior onere appare però giustificato. Anche gli obblighi di registrazione e di rintracciabilità di cui all’articolo 43a possono generare un esiguo maggior onere.
Le modifiche richieste in merito a tutti i temi non hanno ripercussioni dirette per i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
6.3 Ripercussioni sull’economia
6.3.1 In generale
Per stimare le ripercussioni della presente revisione sull’economia svizzera nel suo complesso, l’UFSP ha commissionato esternamente lo svolgimento di un’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR)109. Per l’attuazione della prescrizione elettronica (attuazione delle mozioni Müller Damian 20.3209 «Ricetta elettronica per agenti terapeutici. Migliore qualità e maggiore sicurezza dei pazienti» e Sauter 20.3770 «Introduzione della prescrizione medica in formato digitale») e dell’obbligo di compilare e aggiornare un piano farmacologico (attuazione della mozione Stöckli 21.3294 «Elaborare e gestire piani di trattamento farmacologico per migliorare la qualità e la sicurezza della terapia dei pazienti con polimorbilità») non è stata effettuata un’AIR poiché al momento della sua elaborazione le mozioni sull’argomento non erano ancora state trasmesse. Neppure per il settore dei medicamenti per uso veterinario è stata effettuata un’AIR, perché le modifiche non hanno ripercussioni rilevanti, anzi, in parte comportano persino delle semplificazioni.
Per l’elaborazione del disegno sono stati considerati i principi di cui agli articoli 1 e 2 LSgrI. Dalla verifica secondo l’articolo 4 è emerso che nel presente caso non sono possibili o appropriati agevolazioni, sgravi o semplificazioni.
6.3.2 Industria farmaceutica
Medicamenti per terapie avanzate
Nell’UE i vaccini non rientrano nella definizione di medicamenti per terapie avanzate poiché l’UE non definisce gli agenti profilattici come medicamenti. Dal punto di vista tecnico-scientifico sarebbe tuttavia opportuno classificare i vaccini a mRNA come medicamenti per terapie avanzate. L’AIR ha dunque esaminato quali ripercussioni potrebbero esserci se la Svizzera non seguisse l’UE e classificasse i vaccini a mRNA come medicamenti per terapie avanzate. Alcuni gruppi di interesse sono preoccupati perché temono che questa divergenza possa causare un doppio lavoro per l’omologazione, con conseguenti ritardi e minori domande di omologazione in Svizzera. Un argomento contrario fa cenno all’accettazione dei vaccini ricombinanti: un processo di autorizzazione analogo a quello dei medicamenti permetterebbe di rispondere meglio alle preoccupazioni della popolazione. D’altro canto, spesso i medicamenti sono immessi sul mercato prima nell’UE o negli USA, il che consente di beneficiare di una procedura semplificata per la domanda di omologazione presso Swissmedic. Secondo altri attori, la classificazione come medicamenti per terapie avanzate è più coerente dal punto di vista scientifico e non è escluso che, essendo l’attuale regolamentazione dell’UE in una fase intermedia, le esigenze potrebbero cambiare col tempo.
Prescrizione elettronica, piano farmacologico e CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti
Le nuove disposizioni concernenti la digitalizzazione non hanno ripercussioni per l’industria farmaceutica, ma influiscono in parte sull’industria dei dispositivi medici.
I CDSS vanno qualificati come dispositivi medici. Di conseguenza, devono soddisfare i requisiti della pertinente legislazione svizzera per poter essere immessi in commercio o messi in funzione in Svizzera. Il numero 6.3.4 si occupa nello specifico dei fornitori di CDSS per il calcolo dei dosaggi e di banche dati dei dosaggi.
Medicamenti per uso veterinario
In Svizzera, l’approvvigionamento di medicamenti per uso veterinario avviene primariamente tramite l’industria farmaceutica veterinaria del mercato europeo; più dell’80 per cento dei medicamenti per uso veterinario omologati in Svizzera è fabbricato nell’UE. Per assicurare l’approvvigionamento futuro è fondamentale che le condizioni quadro giuridiche della legislazione sugli agenti terapeutici siano il più possibile armonizzate con quelle dell’UE, e che i titolari di un’autorizzazione europea non debbano soddisfare ulteriori requisiti per ottenere un’omologazione svizzera. Al momento manca una base legale per l’omologazione di determinate terapie avanzate (p. es. prodotti a base di cellule staminali) per uso veterinario in Svizzera. Ne deriva un’incertezza del diritto che ostacola lo sviluppo della medicina veterinaria in uno spettro terapeutico altamente innovativo. Le modifiche proposte sono volte a colmare questa lacuna. L’industria farmaceutica avrà in futuro la possibilità di far omologare anche in Svizzera prodotti a base di cellule staminali per uso veterinario. Il presente disegno riduce inoltre l’onere amministrativo per le aziende, considerato che ora l’omologazione per un medicamento per uso veterinario è valida a tempo indeterminato.
6.3.3 Fornitori di sistemi d’informazione
Gli adeguamenti concernenti la prescrizione elettronica e il piano farmacologico interessano, tra l’altro, i fornitori dei sistemi primari di cui si avvalgono i diversi gruppi di attori. Questi fornitori sono molto diversi tra loro in termini di dimensioni dell’azienda e ampiezza dell’offerta. Concretamente si tratta di fornitori di sistemi d’informazione per cliniche, studi medici, drogherie e farmacie nonché organizzazioni Spitex e case di cura. Alcune aziende sono attive in più settori. Affinché i professionisti della salute possano adempiere i loro nuovi obblighi, i sistemi primari devono essere in grado di emettere prescrizioni e piani farmacologici in formato elettronico. Ciò significa che i fornitori dei sistemi primari devono adeguare i loro software.
Si può partire dal presupposto che la maggior parte dei sistemi primari dei professionisti della salute siano in grado di emettere prescrizioni elettroniche, considerato che la LATer ne sancisce già le basi legali. Inoltre esistono già applicazioni digitali in grado di generare firme elettroniche conformi all’articolo 51 OM. Nella LATer sono ora fissati requisiti concernenti i sistemi utilizzati al fine di assicurare uno scambio di dati sicuro e interoperabile.
L’implementazione di queste nuove funzioni, che tra l’altro devono essere interoperabili con altri sistemi primari delle farmacie, genera costi supplementari.
Dall’AIR è emerso che due terzi dei sistemi d’informazione utilizzati negli ospedali sono in grado di emettere un piano farmacologico. Per le farmacie e gli studi medici questa quota è addirittura superiore. La capacità di integrazione è perlopiù già data anche nelle organizzazioni Spitex e nelle case di cura. I sistemi elettronici per il piano farmacologico devono adempiere i requisiti per uno scambio di dati sicuro e interoperabile, il che comporta a sua volta ulteriori costi.
In futuro, la compilazione dei documenti per il piano farmacologico e la prescrizione elettronica dovranno avvenire in modo strutturato. Secondo l’AIR, il 50 per cento dei fornitori di sistemi informatici per studi medici e il 43 per cento di quelli per ospedali soddisfano già lo standard HL7 FHIR, su cui si basano i formati di scambio. Nei sistemi informatici per le farmacie la quota è inferiore. Un sondaggio condotto tra i fornitori di sistemi primari ha rivelato che la maggior parte di essi prevede già di introdurre questo standard. Questo scambio standardizzato è determinante per il successo dell’introduzione del piano farmacologico, perché soltanto in questo modo è possibile migliorare la trasparenza e la collaborazione interprofessionale, e di conseguenza la sicurezza dei pazienti.
Nella valutazione della praticabilità della soluzione basata su codice QR per l’interfaccia tra piano farmacologico digitale e cartaceo, i fornitori dei sistemi d’informazione ritengono il ricorso al codice QR una soluzione sostanzialmente valida. Occorre però definirne le specifiche tecniche e altri requisiti.
6.3.4 Fornitori di CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti e di banche dati dei dosaggi
Esistono due opzioni per implementare un CDSS per il calcolo dei dosaggi nei sistemi d’informazione: i fornitori di sistemi primari ne implementano uno proprio oppure si integrano calcolatori di altri fornitori in un sistema primario. Lo sviluppo di un CDSS per il calcolo dei dosaggi può comportare investimenti elevati. Attualmente in Svizzera è disponibile un prodotto corrispondente. L’attuazione del presente disegno può tuttavia presentare un potenziale per nuovi fornitori di questo strumento.
6.3.5 Commercio e utilizzatori (professionali)
Medicamenti per terapie avanzate
Nel settore dei medicamenti per terapie avanzate, l’attuazione delle nuove disposizioni concernenti la rintracciabilità avrà ripercussioni soprattutto per gli ospedali. Proprio con le terapie avanzate è importante poter rintracciare ogni prodotto dal donatore di cellule o tessuti al paziente a cui la terapia è somministrata. Per questo motivo, con la presente revisione è inserita una nuova disposizione volta a garantire la rintracciabilità dalle persone che donano o ricevono i prodotti fino alle strutture che ne fanno uso (quindi anche gli ospedali) (v. commento all’art. 59b). La maggior parte dei gruppi di interesse interpellati per l’AIR approva una simile disposizione e considera altrettanto importante poter rintracciare i prodotti dal donatore al ricevente attraverso tutte le fasi della preparazione. La garanzia della rintracciabilità richiede un sistema per risalire ai prodotti e ai relativi pazienti affinché si possa agire senza indugio in caso di problemi (p. es. infezioni). Sistemi del genere sono in parte già disponibili.
Prescrizione elettronica
Al più tardi all’entrata in vigore delle nuove disposizioni gli studi medici, le farmacie e le drogherie devono dotarsi di infrastrutture digitali e devono dunque poter contare sulla disponibilità dei corrispondenti sistemi elettronici. Quando il trattamento dei dati può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata, il titolare del trattamento deve effettuare previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 22 LPD (in particolare soggetti privati come cliniche private, studi medici o farmacie private) oppure secondo le disposizioni cantonali di protezione dei dati (p. es. ospedali cantonali).
La digitalizzazione riduce tuttavia considerevolmente l’onere amministrativo per l’emissione della prescrizione e il suo ricevimento per la dispensazione dei medicamenti prescritti.
Piano farmacologico
Già oggi per i medici sussistono obblighi di diligenza, informazione e documentazione. Tuttavia il nuovo obbligo concernente la compilazione o l’aggiornamento di un piano farmacologico elettronico va oltre gli obblighi di diligenza e documentazione vigenti che non prevedono un tale obbligo.
Gli investimenti iniziali per l’infrastruttura digitale necessaria nel settore ambulatoriale e stazionario possono essere elevati. I professionisti devono poter contare sulla disponibilità dei corrispondenti sistemi elettronici. Quando il trattamento dei dati può comportare un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata, il titolare del trattamento deve effettuare previamente una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell’articolo 22 LPD (in particolare soggetti privati come cliniche private, studi medici o farmacie private) oppure secondo le disposizioni cantonali di protezione dei dati (p. es. ospedali cantonali).
Secondo l’AIR, gran parte delle persone soggette all’obbligo dispone già di un software per la compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico o di fornitori i cui sistemi d’informazione offrono già questa funzione. Per questo motivo, l’implementazione tecnica non va considerata una grande spesa.
L’onere amministrativo per i professionisti della salute interessati dipende dal momento in cui un piano farmacologico deve essere compilato o aggiornato e da chi se ne deve occupare. La crescente trasparenza della terapia farmacologica porterà a lungo termine a una riduzione dell’onere amministrativo per l’aggiornamento del piano farmacologico, come confermano anche i sondaggi condotti dalla BSS: durante i colloqui con gli specialisti, un’esperta ha stimato l’onere per la prima compilazione in 30–40 minuti. Per l’aggiornamento del piano servirebbero poi soltanto pochi minuti.
Le ripercussioni per i droghieri dipendono da quali medicamenti devono figurare nel piano farmacologico. Soltanto i medicamenti delle categorie di dispensazione D ed E possono essere dispensati nelle drogherie le quali, secondo l’articolo 35 capoverso 2 LAMal, non sono fornitori di prestazioni riconosciuti. Ciò significa che l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) non rimborsa i medicamenti e le prestazioni a essi connesse, nemmeno se figurano nell’elenco delle specialità (ES). Le possibili sfide si evidenziano dunque nell’ambito della rimunerazione e della compilazione del piano. L’onere per la compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico resterebbe a carico delle drogherie nella misura in cui non sia coperto in altro modo.
Se con un piano farmacologico si possono ridurre gli errori nella terapia farmacologica, gli ospedali registreranno meno ricoveri riconducibili a tali errori. L’attuazione del nuovo disciplinamento nelle procedure ospedaliere esistenti andrebbe esaminata nel quadro della garanzia della qualità.
Dai colloqui con gli specialisti condotti per l’AIR emerge che in linea di principio si auspica che determinate competenze siano accordate anche alle organizzazioni Spitex o alle persone attive nel settore infermieristico (p. es. l’accesso al piano farmacologico o all’area dei commenti nello stesso). Nel caso ideale, il piano farmacologico è compilato e aggiornato dal professionista della salute prescrivente, cosicché per la dispensazione o l’uso del medicamento sul paziente l’organizzazione Spitex deve solo attenersi a quanto indicato nel piano. Secondo quanto dichiarato dagli esperti nei colloqui, nella migliore delle ipotesi il piano farmacologico costituisce uno sgravio per il personale infermieristico delle organizzazioni Spitex, che dovrebbe rivolgersi meno frequentemente ai professionisti della salute prescriventi per chiarimenti individuali.
CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti
In una prima fase, l’obbligo di utilizzare un CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti in pediatria impone alle strutture stazionarie che eseguono trattamenti pediatrici di acquistarli. Attualmente sono pochi i fornitori di CDSS per il calcolo dei dosaggi, per cui è difficile fornire una stima dei costi di acquisto. Occorre comunque prevedere costi annuali ricorrenti per licenze e aggiornamenti. In una seconda fase, l’obbligo sarà esteso a ulteriori settori ambulatoriali, sebbene dall’AIR sia emerso che sono pochissime le farmacie che utilizzano già CDSS per il calcolo dei dosaggi. In questi settori occorre dunque attendersi costi elevati per l’implementazione.
L’obbligo di utilizzare un CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti costituisce in linea di principio una limitazione della libertà terapeutica e metodologica del medico. In questo contesto va però ricordato che i CDSS sono concepiti come supporto per le strutture pediatriche e il loro personale specializzato. La prescrizione, la dispensazione e l’uso concreti di un medicamento avvengono esclusivamente sotto la responsabilità del professionista della salute curante.
Medicamenti per uso veterinario
Con l’armonizzazione mirata delle basi del diritto in materia di agenti terapeutici con il disciplinamento dell’UE si creano le condizioni quadro affinché i veterinari in Svizzera possano disporre di medicamenti innovativi per il trattamento degli animali. Gli adeguamenti contribuiscono inoltre ad aumentare la disponibilità di medicamenti per i veterinari, dato che gli ostacoli all’omologazione si riducono, rendendo più interessante chiedere l’omologazione di medicamenti per uso veterinario in Svizzera. Poiché al momento non sono previste misure per i medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici e in particolare rilevamenti di dati né per i medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici né per i medicamenti con principi attivi antiparassitari, le modifiche non causano alcun maggior onere per i veterinari. Se in futuro l’obbligo di rilevamento dei dati dovesse essere esteso ai medicamenti con questi principi attivi, ne risulterebbe un maggior onere per l’immissione dei dati. Va tuttavia menzionato che già oggi è previsto in generale il rilevamento in un modulo elettronico delle terapie di gruppo per via orale. Senza contare che la registrazione delle prescrizioni di antibiotici nel SI AMV è già un’attività di routine per i veterinari e potrebbe quindi essere integrata nella quotidianità lavorativa piuttosto facilmente. Anche l’attuazione di eventuali misure in caso di aumento del consumo di medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici provocherebbe un determinato maggior onere, giustificabile però nell’ottica del contenimento dello sviluppo di resistenze. In merito agli obblighi di registrazione concernenti i medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario, può insorgere un eventuale maggior onere per l’adempimento degli obblighi di cui all’articolo 43a. I veterinari dovrebbero sostenere un maggior onere anche se l’obbligo di follow-up dell’efficacia di determinati medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario dovesse essere esteso a questi ultimi.
6.3.6 Pazienti e consumatori
Medicamenti per terapie avanzate
Con il nuovo disciplinamento dei medicamenti per terapie avanzate, i pazienti beneficiano di un approvvigionamento più semplice e migliore di terapie innovative in virtù di condizioni più chiare per l’omologazione e l’uso dei prodotti.
Prescrizione elettronica, piano farmacologico e CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti
La prescrizione e il piano farmacologico in un formato elettronico consentono ai pazienti di avere una visione d’insieme della terapia farmacologica, aumentano la leggibilità e gettano così le basi per l’aumento dell’aderenza terapeutica. Anche le assunzioni errate possono essere ridotte.
Il piano farmacologico porta a una maggiore sicurezza dei pazienti in virtù del riconoscimento delle interazioni tra medicamenti da assumere contemporaneamente. Dall’AIR è inoltre emerso che l’utilità del piano farmacologico è tanto maggiore quanto più il piano è completo. Alla completezza del piano contribuisce il paziente stesso comunicando al professionista della salute tutti i medicamenti che assume. Le prescrizioni elettroniche e i piani farmacologici possono inoltre essere consultati in qualsiasi momento tramite le applicazioni digitali.
Con l’introduzione dell’obbligo di utilizzare un CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti in pediatriasi compie un passo indispensabile e innovativo verso una maggiore sicurezza nella terapia farmacologica, soprattutto per i gruppi di pazienti più vulnerabili. Secondo quanto emerso dall’AIR, l’assenza di dati riguardanti i dosaggi pediatrici nuoce in modo particolare al settore dei nati prematuri e dei neonati. L’AIR giunge alla conclusione che il problema è più marcato nel settore stazionario che in quello ambulatoriale, perché soprattutto in alcuni settori stazionari specifici il numero di casi è inferiore ed esistono pochi dati.
Il ricorso ai corrispondenti sistemi per la prescrizione elettronica, il piano farmacologico e il calcolo dei dosaggi richiede investimenti a breve termine che eventualmente possono essere coperti con un aumento dei premi delle casse malati.
Medicamenti per uso veterinario
Eventuali misure in caso di aumento del consumo di medicamenti antimicrobici diversi dagli antibiotici avrebbero l’obiettivo di contenere lo sviluppo di resistenze nell’interesse della salute pubblica e dalla salute degli animali.
Per i detentori di animali da reddito le modifiche non hanno alcuna ripercussione per il momento. Come per i veterinari, l’estensione delle misure a un aumento del consumo di medicamenti antimicrobici diversi dagli antibiotici provocherebbe per i detentori di animali un maggior onere, che sarebbe tuttavia giustificabile nell’ottica del contenimento dello sviluppo di resistenze.
Se i medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario sono omologati in Svizzera, i detentori di animali vi hanno accesso in modo più semplice e sicuro tramite i veterinari.
6.3.7 Assicuratori-malattie
Prescrizioni elettroniche
Secondo il parere del Consiglio federale in risposta all’interpellanza Stöckli 21.3228 «Come possono essere rispettati i principi in materia di prescrizione, dispensazione e uso di cui all’articolo 26 LATer in un sistema di ricette elettroniche?», l’attuale tariffazione presuppone già che nella consultazione medica vengano emesse ricette e che questo sia documentato nella cartella clinica del paziente. Le spese per i sistemi informatici degli studi medici sono pertanto incluse nei costi delle prestazioni. Entro i limiti della loro autonomia, i partner tariffali possono includere nelle tariffe eventuali costi supplementari purché necessari per la fornitura di prestazioni secondo la LAMal. Al contempo, è tuttavia possibile che con il disciplinamento proposto il rischio di errori nella terapia farmacologica diminuisca, si abbiano meno ricoveri ospedalieri e, di conseguenza, i costi si riducano.
Piano farmacologico
Per quanto riguarda ilpiano farmacologico, le ripercussioni per gli assicuratori secondo l’AIR dipendono da un eventuale adeguamento della struttura della rimunerazione e delle posizioni tariffali nell’ambito del nuovo disciplinamento concernente il piano farmacologico e dalle modalità di questo adeguamento. Per le organizzazioni Spitex e le drogherie potrebbero insorgere maggiori costi poiché esse non fatturano a carico dell’AOMS e quindi dovrebbero coprire per lo più loro stesse le potenziali maggiori spese, a meno che non sia implementata un’altra rimunerazione.
CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti
Nel suo parere in risposta alla mozione Stöckli 19.4119 «Aumentare la sicurezza dei medicamenti in pediatria riducendo gli errori nella terapia farmacologica grazie alla e‑Health», il Consiglio federale ha spiegato che, nella misura in cui fossero necessari per fornire le prestazioni, i costi supplementari eventualmente comportati da una revisione della LATer potrebbero essere presi in considerazione nella fissazione delle tariffe nell’ambito dell’autonomia tariffale dei partner, il che provoca un aumento dei costi per gli assicuratori.
6.3.8 Ripercussioni sull’economia nel suo complesso
Medicamenti per terapie avanzate
Le modifiche concernenti i medicamenti per terapie avanzate tengono conto della posizione della Svizzera come polo di ricerca innovativo e forniscono un importante contributo affinché le aziende possano omologare e immettere sul mercato in Svizzera i loro prodotti all’interno di un quadro giuridico più completo e trasparente. Le nuove definizioni, che nel limite del possibile coincidono con quelle dell’UE, intendono semplificare il lavoro per l’industria.
Per ragioni di sicurezza, alcuni medicamenti sono omologati con determinate limitazioni concernenti la dispensazione o l’uso. Siccome finora non esisteva una base legale esplicita per imporre tali limitazioni, il presente disegno di revisione ne prevede ora l’introduzione (v. commento all’art. 23b). Secondo l’AIR, questa introduzione è accolta nel complesso con favore. Alcuni attori sono dell’opinione che l’introduzione di un nuovo articolo in materia non sia necessaria, ma non vi si oppongono. Le limitazioni non devono naturalmente andare a scapito dell’approvvigionamento di prodotti.
Prescrizione elettronica, piano farmacologico e CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti
L’obbligo di utilizzare tali sistemi può richiamare sul mercato nuovi fornitori e stimolare così l’innovazione e, a medio e lungo termine, la concorrenza. L’introduzione dell’obbligo di emettere una prescrizione elettronicanonché di compilare e aggiornare un piano farmacologico impone ai professionisti della salute interessati di dotarsi dell’infrastruttura necessaria per la compilazione e l’aggiornamento di entrambi i documenti elettronici. In questo modo si incentiva la concorrenza sul mercato dello sviluppo di nuovi software, da cui dovrebbero scaturire soluzioni innovative.
Le ripercussioni macroeconomiche dipendono anche dai risparmi che possono essere conseguiti, per esempio, con la riduzione degli errori nella terapia farmacologica. Secondo i portatori di interessi interpellati nel quadro dell’AIR, le riduzioni degli errori nella terapia farmacologica possono avere un effetto di risparmio sui costi. Diverse stime di esperti indicano che implementando un piano farmacologico gli errori potrebbero essere ridotti di una percentuale compresa tra il 10 e il 50 per cento.
I risultati dell’AIR in merito al CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti in pediatria hanno rivelato che è molto difficile stimare l’ordine di grandezza della riduzione degli errori nella terapia farmacologica. Infine, i costi amministrativi dipendono fortemente dall’implementazione di un CDSS (v. n. 6.3.4)
Un ricovero prolungato in ospedale di un bambino può provocare l’interruzione del reddito dei genitori, il che a sua volta causa costi per l’economia, i quali potrebbero però essere evitati con l’utilizzo di un CDSS.
Medicamenti per uso veterinario
Gli adeguamenti delle basi legali svizzere in materia di agenti terapeutici al disciplinamento dell’UE forniscono un contributo importante all’omologazione e alla commercializzazione in Svizzera di medicamenti per uso veterinario innovativi. L’armonizzazione mirata delle norme svizzere al diritto dell’UE contribuisce a evitare ulteriori ostacoli al commercio, ciò che a sua volta rende più interessante per le aziende richiedere l’omologazione in Svizzera di medicamenti per uso veterinario e immetterli sul mercato. L’armonizzazione assicura inoltre la capacità d’esportazione, visto che i principi attivi antimicrobici riservati al trattamento per uso umano non sono più omologati per uso veterinario o le omologazioni esistenti sono revocate.
Nel complesso, le nuove disposizioni contribuiscono al mantenimento di importanti principi attivi farmacologici e quindi a garantire la salute pubblica e degli animali. In particolare, eventuali misure adottate in caso di aumento del consumo di principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici avrebbero l’obiettivo di ridurre lo sviluppo di resistenze e sarebbero quindi nell’interesse della salute pubblica e della salute degli animali. Viceversa, l’estensione del divieto d’uso a principi attivi contenuti in medicamenti per uso veterinario omologati in Svizzera comporterebbe una limitazione della scelta terapeutica a scapito della salute e del benessere degli animali.
6.4 Ripercussioni sulla società
Non si attendono ripercussioni specifiche sulla società diverse da quelle già tematizzate nei commenti precedenti.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente
Non sono attese ripercussioni sull’ambiente.
6.6 Ripercussioni per il Principato del Liechtenstein
Secondo lo Scambio di note dell’11 dicembre 2001110 tra la Svizzera e il Liechtenstein concernente la validità della legislazione svizzera per gli agenti terapeutici nel Liechtenstein, rispettivamente secondo il Trattato di unione doganale conchiuso il 29 marzo 1923111 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la legislazione svizzera in materia di agenti terapeutici è applicabile anche nel Principato del Liechtenstein. Fa stato anche l’Accordo complementare del 21 maggio 2012112 al summenzionato scambio di note. L’esame dei limiti di applicabilità delle presenti modifiche della LATer è effettuato nell’ambito della procedura regolare d’eliminazione delle divergenze vertente sugli allegati al Trattato doganale.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
Le basi costituzionali per la proposta modifica della LATer risiedono negli articoli 95 capoverso 1, 118 capoverso 2, 119 capoverso 2 e 119a capoverso 1 Cost.
Fa stato in particolare l’articolo 118 capoverso 2 Cost. (Protezione della salute). Vista questa disposizione, la Confederazione emana prescrizioni concernenti tra l’altro il trattamento di agenti terapeutici.
La trasposizione nella LATer degli espianti standardizzati quali medicamenti richiede un’integrazione dell’ingresso, in cui sono ora menzionati anche gli articoli 119 capoverso 2 Cost. (Medicina riproduttiva e ingegneria genetica in ambito umano) e 119a capoverso 1 Cost. (Medicina dei trapianti). Viste queste disposizioni, la Confederazione emana prescrizioni sull’impiego del patrimonio germinale e genetico umano nonché in materia di trapianto di organi, tessuti e cellule.
7.2 Compatibilità con i diritti fondamentali
L’articolo 35 capoverso 3 Cost. sancisce che le autorità devono provvedere affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati. Il prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate comporta ingerenze nel diritto fondamentale alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) dei donatori, in particolare nel diritto all’autodeterminazione e all’integrità fisica. L’esigenza del consenso da parte di una persona capace di discernimento che è stata informata in modo esauriente nonché la libertà di scelta però giustificano completamente tali ingerenze.
L’obbligo di utilizzare sistemi elettronici che soddisfino determinati requisiti per la prescrizione di medicamenti e per i piani farmacologici costituisce un’ingerenza nella libertà economica (art. 27 Cost.). Questa è tuttavia giustificata nell’ottica della sicurezza dei pazienti, in virtù dell’interesse preponderante per prescrizioni e piani farmacologici sicuri (v. commento all’art. 26). Gli obblighi concernenti la compilazione e l’aggiornamento del piano farmacologico sono inoltre connessi con ingerenze nel diritto fondamentale del rispetto della sfera privata del paziente (art. 13 cpv. 2 Cost.). In questo caso, la protezione dei pazienti prevale sul diritto all’autodeterminazione informativa (v. commento all’art. 26a).
7.3 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Tutte le modifiche e le integrazioni proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.
In virtù dell’Accordo del 21 giugno 1999113 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, nei settori di prodotti nei quali la legislazione applicabile della Svizzera e dell’UE è considerata equivalente, le valutazioni della conformità possono essere riconosciute reciprocamente.
Nel settore dei medicamenti, le ispezioni della buona pratica di fabbricazione e la certificazione delle partite (cap. 15) sono rette dal succitato Accordo. Le disposizioni del capitolo 15 coprono tutti i medicinali prodotti industrialmente in Svizzera e nell’UE ed ai quali si applicano i requisiti della buona pratica di fabbricazione. Nei settori menzionati, le modifiche proposte con la presente revisione lasciano invariata l’equivalenza delle corrispondenti disposizioni tecniche dell’UE e della Svizzera.
Inoltre si applica l’Accordo agricolo, in particolare nel presente caso è rilevante l’allegato 11 relativo alle misure sanitarie e zootecniche applicabili agli scambi di animali vivi e di prodotti animali. Con l’allegato 11 viene riconosciuta l’equivalenza delle prescrizioni per tutti i prodotti di origine animale e del settore della salute animale. Tutte le derrate alimentari di origine animale come per esempio formaggi, salumi, uova e miele possono essere esportati senza certificati sanitari se il diritto UE non li prevede esplicitamente. Dal 1° gennaio 2009 la Svizzera fa parte dello spazio veterinario comune dell’UE, ragion per cui sono stati aboliti i controlli veterinari reciproci alle frontiere tra Svizzera e UE. Vengono ancora effettuati controlli veterinari alle frontiere soltanto quando le merci arrivano direttamente in Svizzera da uno Stato terzo (aeroporti di Zurigo e Ginevra). Poiché nell’Accordo agricolo non vi sono prescrizioni specifiche riguardo all’impiego di medicamenti per uso veterinario, in questo settore la Svizzera è considerata un Paese terzo dall’UE. Rientrano per contro nell’Accordo agricolo i residui di farmaci veterinari. L’articolo 9 recita in effetti che il campo di applicazione del titolo «Scambi di prodotti animali» non si applica ai residui di farmaci veterinari, salvo disposizione contraria delle appendici allo stesso titolo. Queste altre disposizioni sono contenute nell’appendice 6 (Condizioni speciali, paragrafi 1 e 12 [in particolare n. 15]). Dal punto di vista pratico, l’equivalenza alla quale si aspira va tuttavia oltre l’equivalenza convenuta tramite accordi internazionali concernente i residui di medicamenti per uso veterinario. Gli audit della Direzione generale della salute e della sicurezza alimentare dell’UE includono quindi sempre tutti gli aspetti del disciplinamento in materia di medicamenti per uso veterinario, nella misura in cui esso possa influire sui residui di medicamenti per uso veterinario, e concernono così i relativi disciplinamenti riferiti all’omologazione, alla sorveglianza del mercato, all’autorizzazione di fabbricazione e di commercio all’ingrosso nonché alla sorveglianza dell’uso dei medicamenti per uso veterinario a livello federale e cantonale. Un’attuazione autonoma della Svizzera nel settore dei medicamenti per uso veterinario è dunque imprescindibile per le relazioni bilaterali volte a salvaguardare lo spazio veterinario comune.
Con la trasposizione nella LATer delle disposizioni concernenti gli espianti standardizzati quali medicamenti per terapie avanzate, ora anche alcune attività precedenti la loro fabbricazione devono essere disciplinate nella LATer. A queste attività, che comportano l’impiego di organi, tessuti e cellule, devono essere applicati gli stessi requisiti, indipendentemente dal fatto che siano svolte nell’ottica di un trapianto o della fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Per quanto riguarda questo aspetto, occorre rispettare anche la Convenzione del 4 aprile 1997114 sui diritti dell’uomo e la biomedicina nonché la Convenzione contro il traffico di organi umani. Le disposizioni proposte sono compatibili con questi accordi.
In quanto membro dell’OMC, la Svizzera deve prestare particolare attenzione quando emana prescrizioni e norme tecniche al fatto che queste, per raggiungere gli obiettivi auspicati, non limitino più del necessario il commercio. Per questa ragione, esse devono basarsi su norme internazionali, se così facendo si può raggiungere l’obiettivo perseguito. Per l’elaborazione del nuovo disciplinamento concernente i medicamenti per terapie avanzate sono pertanto stati considerati in particolare le prescrizioni vigenti del regolamento (CE) n. 1394/2007115 e i rispettivi lavori di revisione attualmente in corso a livello europeo116. Finora l’ICH non ha ancora elaborato linee guida per la valutazione della qualità, dell’efficacia e dell’innocuità di medicamenti per terapie avanzate, mentre la guida del Consiglio d’Europa concernente la sicurezza e la garanzia della qualità di tessuti e cellule117 sarà in futuro applicabile anche alla produzione di materiali di partenza per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Le disposizioni concernenti i medicamenti per terapie avanzate di cui nel presente disegno sono pertanto compatibili con gli impegni della Svizzera derivanti dall’accordo con l’OMC.
7.4 Forma dell’atto
Il presente atto modificatore modifica una legge federale vigente; la modifica prevede disposizioni importanti contenenti norme di diritto che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. e l’articolo 22 capoverso 1 della legge del 13 dicembre 2002118 sul Parlamento, devono essere emanate sotto forma di legge federale. Il presente atto sottostà a referendum facoltativo.
7.5 Subordinazione al freno alle spese
Il disegno non contiene nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa implicanti spese uniche di oltre 20 milioni di franchi; pertanto non sottostà al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
7.6 Delega di competenze legislative
Competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempreché la Costituzione federale non lo escluda (art. 164 cpv. 2 Cost.). La limitazione generale della delega è costituita dalla necessità, sancita dalla Costituzione, di emanare tutte le disposizioni importanti e fondamentali sotto forma di legge (art. 164 cpv. 1 Cost.).
Alcune disposizioni del disegno di modifica conferiscono al Consiglio federale la competenza di emanare ordinanze sostitutive. In considerazione dell’articolo 164 capoversi 1 e 2 Cost. ciò è giustificato dal fatto che in questi casi i principi sono disciplinati a livello di legge. Il quadro entro cui il Consiglio federale può legiferare è così fissato. È opportuno attribuire a quest’ultimo la competenza di emanare ordinanze sostitutive in tutti i casi in cui in futuro saranno richiesti adeguamenti rapidi all’evoluzione tecnica e un’armonizzazione internazionale. Gli aspetti che richiedono un elevato grado di concretizzazione vanno definiti a livello di ordinanza.
Nuove deleghe di competenze normative e ampliamenti di quelle esistenti sono contenute nei seguenti articoli.
LATer
Art. 2 cpv. 3: assoggettamento alla LATer di determinati prodotti senza destinazione d’uso medica, che per le loro funzionalità e i loro profili di rischio sono simili ai medicamenti per terapie avanzate.
Art. 4 cpv. 3: definizione diversa dell’espressione «medicamenti per terapie avanzate» purché ciò sia utile ai fini dell’armonizzazione internazionale.
Art. 9c cpv. 2: esclusione di determinati gruppi di medicamenti dalla possibilità di ottenere un’esenzione ospedaliera.
Art. 9c cpv. 3: possibilità di estendere l’esenzione ospedaliera a determinati medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario.
Art. 9d: prescrizione di un’omologazione per il procedimento di produzione o di fabbricazione di medicamenti non standardizzabili.
Art. 20 cpv. 2bis: possibilità per organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali, con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede, di importare per l’approvvigionamento del proprio personale medicamenti per uso umano non omologati, pronti per l’uso.
Art. 21 cpv. 2bis: possibilità di riesportare, per l’approvvigionamento del personale dei centri regionali, medicamenti non omologati in Svizzera importati da organizzazioni intergovernative e istituzioni internazionali con le quali la Svizzera ha concluso un accordo di sede.
Art. 26a cpv. 3: disciplinamento del contenuto del piano farmacologico. Liberazione di determinate persone dall’obbligo di compilare o aggiornare il piano farmacologico oppure subordinazione di quest’obbligo a una terapia farmacologica con un determinato numero di medicamenti per un determinato periodo. Deroghe in casi speciali.
Art. 26b cpv. 2: disciplinamento dell’eccezione all’obbligo di utilizzare CDSS per il calcolo del dosaggio dei medicamenti nelle strutture che eseguono trattamenti pediatrici stazionari (in situazioni d’urgenza). Possibilità di estendere l’obbligo alle strutture che eseguono trattamenti pediatrici ambulatoriali e alle farmacie pubbliche. Possibilità di estendere l’utilizzo di CDSS per il calcolo del dosaggio di medicamenti destinati ad altri gruppi specifici di popolazione.
Art. 41g cpv. 4: disciplinamento del prelievo di organi, tessuti o cellule per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Introduzione di un obbligo di notifica o di autorizzazione per il prelievo.
Art. 41h: disciplinamento di eccezioni alle disposizioni della presente legge concernenti i medicamenti per terapie avanzate destinati all’uso autologo.
Art. 41j cpv. 4: disciplinamento del prelievo di tessuti o cellule embrionali o fetali per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Introduzione di un obbligo di notifica o di autorizzazione per il prelievo.
Art. 41t: obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile per le persone che trattano organi, tessuti o cellule di origine animale per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Definizione della portata e della durata della garanzia nonché obbligo di notifica all’autorità competente.
Art. 41v: prescrizioni sull’impiego di animali nonché di organi, tessuti e cellule di origine animale per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate. Limitazione o divieto di usare determinate specie animali per la fabbricazione di tali medicamenti.
Art. 42a: disciplinamento di misure per ridurre le resistenze non solo in riferimento agli antibiotici, ma anche ad altri principi attivi antimicrobici. Definizione di limitazioni o divieti dell’impiego di determinati principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici nella medicina veterinaria nonché di limitazioni all’omologazione e della revoca di omologazioni nel rispetto di un termine transitorio.
Art. 42b: disciplinamento dell’impiego di animali da espianto nonché di organi, tessuti o cellule vitali di origine animale per la fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario. Introduzione del test obbligatorio concernente gli animali da espianto o gli organi, i tessuti o le cellule vitali di origine animale. Introduzione di un obbligo di notifica o autorizzazione per le attività connesse con l’impiego di animali da espianto o di organi, tessuti o cellule vitali di origine animale.
Art. 43a cpv. 3–4: definizione della durata della conservazione dei documenti concernenti il follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati e delle registrazioni per la rintracciabilità delle attività con medicamenti per terapie avanzate per uso veterinario. Disciplinamento dei requisiti concernenti l’accesso alle registrazioni nonché delle eccezioni all’obbligo di follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati, alla rintracciabilità e al corrispondente obbligo di registrazione. Possibilità di estendere l’obbligo di follow-up dell’efficacia e degli effetti indesiderati ad altre persone.
Art. 59a cpv. 3: disciplinamento delle misure concernenti la registrazione del follow-up sistematico dell’efficacia e degli effetti indesiderati o delle eccezioni agli obblighi in questo senso nonché all’obbligo di notifica.
Art. 59b cpv. 2: definizione di misure concernenti le registrazioni per la rintracciabilità nel contesto delle attività con medicamenti per uso umano per terapie avanzate o delle eccezioni ai corrispondenti obblighi.
Art. 59c cpv. 2: definizione di una durata di conservazione inferiore per le registrazioni e definizione di misure per la conservazione delle registrazioni e dei documenti importanti qualora l’attività aziendale termini prima della scadenza del termine di conservazione.
Art. 64h: utilizzo e ampliamento del SI AMV per la sorveglianza dello smercio e dell’uso in ambito veterinario di altri medicamenti, quali in particolare medicamenti con principi attivi antimicrobici diversi dagli antibiotici o medicamenti con principi attivi antiparassitari.
Legge sui trapianti
Art. 36 cpv. 5: definizione di una vigilanza nel settore delle cellule.
Art. 62 cpv. 1 e 2: definizione della forma di trasmissione dei dati per le banche dati e i sistemi di gestione degli affari disciplinati secondo la presente legge. Il Consiglio federale può anche autorizzare l’UFSP a definire tale forma.
7.7 Protezione dei dati
Ogni trattamento di dati che Swissmedic eseguirà, in particolare nell’ambito delle domande di omologazione e delle autorizzazioni alla fabbricazione di medicamenti per terapie avanzate, rientra già nelle disposizioni di legge vigenti. Soltanto la trasposizione dell’esenzione ospedaliera (art. 2b della n‑legge sui trapianti 2023) nell’articolo 9c LATer esige un adeguamento dell’articolo 62a capoverso 1 lettera a numero 4, affinché Swissmedic possa trattare dati concernenti la salute nel contesto della gestione delle domande. Per il resto, il disegno non prevede trattamenti o misure più estesi con ripercussioni sulla protezione dei dati.