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40. Sentenza 16 agosto 1993 della II Corte civile nella causa E S.A. contro X AG e I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino (ricorso di diritto pubblico)

Regesto

o Art. 4 Cost.; art. 6 n. 1 e art. 14 CEDU; assistenza giudiziaria alle persone giuridiche. Né l'art. 4 Cost. né la CEDU impongono di far beneficiare dell'assistenza giudiziaria le persone giuridiche alla stessa stregua delle persone fisiche. Occorre prendere in considerazione la concessione dell'assistenza giudiziaria alle persone giuridiche se risultano adempiute ulteriori condizioni? Quesito lasciato indeciso.

Fatti

Nell'ambito della causa che la oppone alla X AG, la E S.A. ha chiesto al Pretore della giurisdizione di Z di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria limitatamente al pagamento delle tasse e spese processuali, ivi comprese quelle per l'assunzione delle prove. Con decreto 2 luglio 1992 il giudice di primo grado ha respinto l'istanza, osservando che, giusta l'art. 155 del Codice di procedura civile (CPC) ticinese, l'assistenza giudiziaria può essere concessa unicamente alle persone fisiche. Il 5 febbraio 1993 la I Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino, adita dall'istante, ha confermato la decisione pretorile.

Il 4 marzo 1993 la E S.A. ha introdotto al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, fondato sull'art. 4 Cost., con cui ha postulato l'annullamento della decisione cantonale. Essa ha altresì chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sede federale. La X AG ha proposto la reiezione del gravame, mentre il Tribunale di appello non ha formulato osservazioni.

Considerandi

1. Le decisioni che rifiutano la concessione dell'assistenza giudiziaria sono incidentali. Esse arrecano tuttavia un danno irreparabile all'interessato (DTF 111 Ia 278 consid. b). Il gravame, diretto contro una sentenza emanata dall'ultima istanza cantonale, è pertanto ammissibile (art. 87 OG).

2. L'autorità cantonale non ha esaminato né il requisito dell'indigenza della ricorrente né le probabilità di esito favorevole dell'azione. Essa ha fondato il proprio giudizio unicamente sull'affermazione che le persone giuridiche sono escluse dal beneficio dell'assistenza giudiziaria. Senza pertinenza sono pertanto gli argomenti della ricorrente fondati sull'asserita precarietà della propria situazione finanziaria.

3. Giusta l'art. 155 del Codice di procedura civile (CPC) ticinese, possono ottenere l'assistenza giudiziaria le persone fisiche che giustificano di non essere in grado di sopperire alle spese della lite. L'autorità cantonale ha ricordato che l'esclusione delle persone giuridiche da tale beneficio corrisponde quindi all'espressa volontà del legislatore. La ricorrente non critica l'applicazione come tale del diritto cantonale da parte del Tribunale di appello e giustamente l'atto ricorsuale non chiede un controllo astratto della costituzionalità della predetta norma, poiché una tale censura sarebbe tardiva (art. 89 cpv. 1 OG).

4. a) La ricorrente sostiene di avere nella fattispecie un diritto, sgorgante dall'art. 4 Cost., all'assistenza giudiziaria. Il rifiuto di quest'ultima e l'impossibilità di effettuare gli anticipi richiesti dal Pretore, segnatamente quello di Fr. 129'678.-- per l'erezione di una perizia, avrebbero come conseguenza la perdita della causa e della pretesa ivi fatta valere, nonché il fallimento della società.

b) La giurisprudenza costante ha sempre escluso le persone giuridiche dalla garanzia costituzionale dell'assistenza giudiziaria fondata sull'art. 4 Cost. (DTF 116 II 652, DTF 88 II 387 segg.). Per quanto concerne l'assistenza giudiziaria innanzi al Tribunale federale l'art. 152 OG recita che la stessa può essere concessa "alla parte che si trova nel bisogno", risp. nel testo francese a "partie qui est dans le besoin", e la lettera tedesca del testo legge indica "einer bedürftigen Partei". Dal testo legale può unicamente essere presa in considerazione una persona fisica, poiché l'espressione essere nel bisogno è sinonimo di povertà, indigenza (DEVOTO/OLI, Il dizionario della lingua italiana, Firenze 1990, pag. 230; DTF 88 II 388 consid. 3). L'idea, dedotta dal principio dell'eguaglianza di fronte alla legge (art. 4 Cost.), alla base dell'art. 152 OG, è che una persona fisica in condizioni di indigenza deve poter far valere i propri diritti come una persona dotata di mezzi finanziari, senza esserne impedita dall'obbligo di anticipare le spese del procedimento. Queste considerazioni non valgono però per una persona giuridica, che non è mai in condizioni di indigenza o povertà, ma che può solo essere dichiarata insolvibile o essere indebitata in modo di avere un'eccedenza debiti e che in tale situazione, trattandosi di una società anonima, è esposta alla dichiarazione di fallimento (art. 725 e 725a CO). Non esistono motivi sufficienti per modificare, come lo propone la ricorrente, la giurisprudenza testé esposta, condivisa dalla maggior parte della dottrina (cfr. le citazioni in DTF 116 II 652 consid. 2a) e conforme sostanzialmente alle soluzioni delle leggi di procedura cantonali. Infatti, contrariamente a quanto asserito nell'atto di ricorso il § 84 cpv. 3 della legge di procedura civile del Cantone Zurigo esclude espressamente le persone giuridiche dal beneficio dell'assistenza giudiziaria, mentre il § 125 cpv. 1 della legge di procedura civile del Cantone Argovia ha il medesimo tenore dell'art. 155 CPC ticinese.

c) È tuttavia esatto che alcuni autori sostengono l'opinione contraria. BIRCHMEIER si limita a questo proposito a una semplice frase di affermazione, omettendo qualsiasi motivo (Bundesrechtspflege, ad art. 152 OG n. 4, pag. 522). OTTOMANN si pronuncia a favore della concessione dell'assistenza giudiziaria alle persone giuridiche, segnatamente alle società anonime, a condizione che alla prova di indigenza sia applicato un criterio più severo che riguardo alle persone fisiche, ad esempio facendo obbligo a far capo a tutto il patrimonio contante disponibile, alla possibilità di assumere un credito o di realizzare degli attivi (Die Aktiengesellschaft als Partei im Schweizerischen Zivilprozess, tesi Zurigo 1976, pag. 58-61). CHRISTIAN FAVRE limita praticamente l'assistenza giudiziaria alle associazioni senza scopo lucrativo e alle fondazioni (L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, tesi Losanna 1988, pag. 98-103). GULDENER suggerisce di concedere l'assistenza giudiziaria alle persone giuridiche solo se anche coloro che vi partecipano economicamente sono nell'indigenza (Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3a edizione, pag. 410 n. 30c). Questa è anche la soluzione consacrata dal § 116 della legge di procedura civile germanica (cfr. BAUMBACH/LAUTERBACH/ALBERS/HARTMANN, Zivilprozessordnung, 51a edizione, Monaco 1993, al § 116 n. 8-11; ROSENBERG/SCHWAB/GOTTWALD, Zivilprozessrecht, 15a edizione, Monaco 1993, pag. 493). Secondo POUDRET, invece, poiché le persone giuridiche sono poste al beneficio delle garanzie costituzionali dell'eguaglianza di trattamento e del diritto di essere sentite alla stessa stregua delle persone fisiche, esse hanno pure il diritto all'assistenza giudiziaria (Commentaire de la loi d'organisation judiciaire, vol. V, ad art. 152 n. 3). L'autore appena citato osserva inoltre che il concetto di bisogno può essere applicato anche alle persone giuridiche, quando è in gioco la loro esistenza.

d) Quest'ultimo punto di vista pone sullo stesso piano due situazioni non necessariamente paragonabili e non tiene conto, nell'ambito dell'istituto dell'assistenza giudiziaria, delle differenze esistenti fra una persona fisica e una persona giuridica. Come ha spiegato la Corte costituzionale tedesca, esaminando la costituzionalità del § 114 (ora § 116) della legge di procedura germanica, l'assistenza giudiziaria è una prestazione dello stato sociale, finanziata con mezzi pubblici e destinata a consentire l'accesso ai tribunali anche alle persone indigenti. Essa è fondata su un criterio di solidarietà sociale che, in linea di principio, non vale per le persone giuridiche e in particolare per le società di capitali, la cui esistenza si giustifica solo in presenza di sufficiente e adeguata base economica (sentenza del 3 luglio 1973 pubblicata in Neue Juristische Wochenschrift, 1974, pag. 230 segg.). Estendere alle persone giuridiche il beneficio dell'assistenza giudiziaria alle medesime condizioni delle persone fisiche, significherebbe regolare nello stesso modo situazioni differenti.

e) È comunque pensabile, come negli esempi citati da OTTOMANN (loc.cit., pag. 60), che una società anonima sia costretta a stare in giudizio allo scopo di ottenere il pagamento di un credito che rappresenta praticamente il suo solo attivo. Ciò non esige tuttavia di applicarle i medesimi criteri validi per le persone fisiche, ma può indurre a prendere in considerazione la concessione dell'assistenza giudiziaria se risultano adempiute altre condizioni, sul modello della legislazione tedesca. Nel caso in esame, la ricorrente ha giustificato la domanda di assistenza giudiziaria, sottoponendo al Pretore una lista di 126 procedimenti esecutivi contro di essa pendenti per un totale di oltre sette milioni. Essa ha altresì prodotto una dichiarazione dell'Ufficio di esecuzione di Bellinzona, dalla quale risulta che nel giugno 1992 essa non era stata in grado di effettuare un versamento destinato a evitare un incanto. Nessuna spiegazione però, neppure nella procedura di appello, è stata fornita sulla composizione del capitale azionario e sulle persone interessate economicamente alla società. In queste condizioni la ricorrente non può pretendere l'assistenza giudiziaria, richiamandosi semplicemente all'eguaglianza di trattamento garantita dall'art. 4 Cost. e facendo valere i medesimi diritti riconosciuti alle persone fisiche. In questo modo essa ignora il fondamento stesso e la giustificazione dell'istituto dell'assistenza giudiziaria, che non consente di far beneficiare una persona giuridica - la quale agisce nel campo economico e con responsabilità limitata - delle prestazioni che lo Stato riserva alle persone fisiche nell'indigenza. Nella fattispecie potrebbe eventualmente spettare all'amministrazione del fallimento, o più probabilmente a un creditore cessionario giusta l'art. 260 LEF, far valere, contro la resistente, la pretesa oggetto della causa di merito, se la stessa presenta sufficienti probabilità di successo.

5. Invano la ricorrente invoca gli art. 6 n. 1 e 14 CEDU. È vero che il termine "ogni persona", che introduce la prima disposizione della Convenzione comprende sia le persone fisiche che le persone giuridiche (FROWEIN/PEUKERT, EMRK Kommentar, pag. 109). Ma a parte il fatto che l'assistenza giudiziaria è menzionata espressamente solo riguardo ai procedimenti penali, né la Commissione né la Corte europea dei diritti dell'uomo non ne hanno mai dedotto che le persone giuridiche, e segnatamente le società di capitali, abbiano diritto all'assistenza giudiziaria allo scopo di rispettare l'esigenza di un equo processo e del diritto di accedere ai tribunali. Anche la sentenza del 9 ottobre 1979 in re Airey (Pubblicazioni della Corte europea dei diritti dell'uomo, serie A, 32, pag. 15) - citata dalla ricorrente - lascia a ogni Stato contraente la scelta dei mezzi per realizzare i postulati dell'art. 6 n. 1 CEDU.

Il ricorso va pertanto respinto. Ciò esclude la concessione dell'assistenza giudiziaria anche per la procedura di ricorso davanti al Tribunale federale.

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge federale di complemento del Codice civile svizzero, Art. 725 e Art. 725a — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 1 maggio 2000, 1 gennaio 2001, 1 maggio 2001, 1 giugno 2001, 1 giugno 2002, 1 luglio 2002, 1 gennaio 2003, 1 aprile 2003, 1 giugno 2003, 1 gennaio 2004, 1 maggio 2004, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 giugno 2005, 1 luglio 2005, 1 dicembre 2005, 1 gennaio 2006, 1 aprile 2006, 1 gennaio 2007, 1 maggio 2007, 1 gennaio 2008, 1 agosto 2008, 1 ottobre 2009, 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 marzo 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 28 maggio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 luglio 2015, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 novembre 2019, 1 gennaio 2020, 1 aprile 2020, 1 gennaio 2021, 1 febbraio 2021, 1 maggio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 9 febbraio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025, 8 luglio 2025, 1 ottobre 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Costituzione federale della Confederazione Svizzera, Art. 4 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2000, 10 giugno 2001, 2 dicembre 2001, 3 marzo 2002, 1 aprile 2003, 1 agosto 2003, 8 febbraio 2004, 2 marzo 2005, 27 novembre 2005, 21 maggio 2006, 1 gennaio 2007, 1 gennaio 2008, 30 novembre 2008, 17 maggio 2009, 27 settembre 2009, 29 novembre 2009, 7 marzo 2010, 28 novembre 2010, 1 gennaio 2011, 11 marzo 2012, 23 settembre 2012, 3 marzo 2013, 9 febbraio 2014, 18 maggio 2014, 14 giugno 2015, 1 gennaio 2016, 12 febbraio 2017, 24 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 23 settembre 2018, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 7 marzo 2021, 28 novembre 2021, 13 febbraio 2022, 1 gennaio 2024 e 3 marzo 2024.
  • Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento, Art. 260 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 1997, 1 gennaio 2001, 1 aprile 2003, 1 luglio 2004, 1 gennaio 2005, 1 gennaio 2007, 1 luglio 2007, 1 gennaio 2008, 1 gennaio 2010, 1 dicembre 2010, 1 gennaio 2011, 1 febbraio 2011, 1 settembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2016, 1 luglio 2016, 1 gennaio 2017, 28 marzo 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2020, 20 ottobre 2020, 1 agosto 2021, 1 gennaio 2023, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Codice di diritto processuale civile svizzero, Art. 155 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 1 gennaio 2013, 1 maggio 2013, 1 luglio 2014, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2020, 1 luglio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2025 e 1 luglio 2026.
  • Legge federale sull’organizzazione giudiziaria, Art. 87, Art. 89 e Art. 152 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 marzo 2000, 1 gennaio 2001, 1 febbraio 2001, 1 marzo 2001, 1 gennaio 2002, 1 giugno 2002, 1 agosto 2002, 1 gennaio 2003, 1 dicembre 2003, 1 gennaio 2004, 1 aprile 2004, 1 maggio 2004, 1 febbraio 2005 e 1 luglio 2006.
  • Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Art. 14 — l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 1999, 23 marzo 2005, 14 giugno 2006, 1 giugno 2009, 1 giugno 2010, 23 febbraio 2012, 1 agosto 2021, 1 febbraio 2022 e 16 settembre 2022.

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