Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 3 decisioni citanti è stata analizzata.

5A_5/2007

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Rubrum

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Decisione dell'8 marzo 2007

II Corte di diritto civile

Composizione

giudice federale Raselli, presidente,

cancelliere Piatti.

Parti

A.________,

ricorrente,

contro

Stato del Canton Ticino, rappresentato dal Tribunale

d'appello del Cantone Ticino, Servizio incassi,

via Pretorio 16, casella postale 45853, 6901 Lugano,

Ufficio esecuzione di Lugano, via Bossi 2a,

6900 Lugano.

Oggetto

realizzazione,

ricorso in materia civile [LTF] contro la decisione emanata il 15 gennaio 2007 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Considerandi

che lo Stato del Cantone Ticino ha avviato una procedura esecutiva nei confronti dell'avv. dr. A.________;

che con decisione 15 gennaio 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto un ricorso interposto dalla debitrice contro la comunicazione della domanda di realizzazione;

che giusta l'autorità di vigilanza le critiche sollevate dall'escussa sono già state proposte e respinte in uno stadio precedente della procedura esecutiva e le relative decisioni cantonali confermate dal Tribunale federale;

che con ricorso 5 febbraio 2007 A.________ ha postulato, previa concessione dell'effetto sospensivo, l'annullamento della procedura esecutiva avviata nei suoi confronti;

che con decreto 12 febbraio 2007 il presidente della corte adita ha respinto per carenza di possibilità di esito favorevole del rimedio sia la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria formulata nel ricorso, sia l'istanza di effetto sospensivo;

che il 27 febbraio 2007 è stata respinta una domanda di riconsiderazione di tale decisione;

che giusta l'art. 99 cpv. 1 LTF possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova soltanto se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore;

che un ricorso in materia civile ai sensi dell'art. 72 segg. LTF deve contenere, oltre alle conclusioni, una motivazione con cui viene spiegato in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 1 e 2 e art. 95 seg. LTF) e che in assenza di una siffatta motivazione non è possibile entrare nel merito del ricorso (108 cpv. 1 lett. b OG);

che in altre parole - come già previsto nel diritto previgente all'art. 55 cpv. 1 lett. c OG (Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 pag. 3764 segg., pag. 3852 seg.) - il ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della sentenza impugnata, indicare le norme violate (Messaggio, FF 2001 pag. 3794) e in che consiste la violazione (DTF 116 II 745 consid. 3 pag. 749);

che anche la violazione di diritti fondamentali dev'essere sollevata e motivata (106 cpv. 2 LTF);

che in altri termini nell'atto di ricorso - come già previsto dal previgente art. 90 cpv. 1 lett. b OG (Messaggio, FF 2001 pag. 3852 seg.) - devono essere esposti in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai considerandi della decisione impugnata, i diritti costituzionali ritenuti violati dalla decisione cantonale e precisato in cosa consista la violazione (DTF 130 I 258 consid. 1.3 pag. 261 seg.);

che in concreto nella misura in cui non si rivela già inammissibile perché basata su fatti nuovi senza che siano adempiute le condizioni di cui all'art. 99 cpv. 1 LTF, la motivazione ricorsuale - che peraltro per una ventina di pagine scritte con carattere minuscolo si limita a riprodurre un infruttuoso gravame inoltrato al Tribunale federale nel settembre 2004 - risulta inintelligibile e non soddisfa i requisiti di motivazione previsti dall'art. 42 cpv. 2 LTF;

che il rimedio appare pertanto defatigatorio e abusivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 1 lett. c LTF e non contiene una motivazione sufficiente che permette di entrare nel merito del ricorso (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF);

che la ricorrente soccombente sopporta le spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 LTF), il cui ammontare tiene conto della condotta processuale (art. 65 cpv. 2 LTF);

che nei casi previsti dall'art. 108 cpv. 1 LTF è competente il presidente della Corte e si applica la procedura semplificata;

Dispositivo

Per questi motivi,

il Presidente della II Corte di diritto civile decide:

1.

Non si entra nel merito del ricorso.

2.

La tassa di giustizia di fr. 400.-- è posta a carico della ricorrente.

3.

Comunicazione alla ricorrente, allo Stato del Canton Ticino, all'Ufficio esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza.

Losanna, 8 marzo 2007

In nome della II Corte di diritto civile

del Tribunale federale svizzero

Il presidente: Il cancelliere:

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 42, Art. 65, Art. 66, Art. 72, Art. 99, Art. 106 e Art. 108 — letto nella versione del 1 gennaio 2007; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 aprile 2007, 1 agosto 2008, 1 gennaio 2009, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.

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