Portata: Non è stato analizzato come le decisioni successive abbiano trattato questa decisione. Nessuna delle 2 decisioni citanti è stata analizzata.

9C_329/2008

9C_329/2008

Rubrum

{T 0/2}

Sentenza del 3 aprile 2009

II Corte di diritto sociale

Composizione

Giudici federali U. Meyer, Presidente,

Borella, Kernen,

cancelliere Grisanti.

Parti

S.________,

ricorrente, patrocinato dall'avv. Giovanni Belossi,

contro

Cassa cantonale di compensazione, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona,

opponente.

Oggetto

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 20 marzo 2008.

Fatti

A.

S.________ ha ricoperto la carica di amministratore unico della X.________ SA dal 18 novembre 1993 alla data del suo fallimento, decretato l'8 maggio 2006 e liquidato in via sommaria, come pure della sua succursale Y.________ dal 24 giugno 1998 al 18 maggio 2004, data alla quale quest'ultima è stata cancellata dal registro di commercio.

Essendo la società entrata in mora con il pagamento dei contributi paritetici, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, presso la quale la ditta era affiliata in qualità di datrice di lavoro, ha dovuto sistematicamente diffidarla e precettarla.

Il 20 ottobre 2005 l'Ufficio esecuzione Z.________ ha rilasciato alla Cassa due attestati di carenza di beni relativi ai contributi paritetici non pagati dalla società per il 2002 e per il periodo luglio - settembre 2004.

Il 14 luglio 2006 la Cassa ha insinuato all'Ufficio fallimenti W.________ un credito di fr. 85'153.20 per contributi non pagati dal 2001 al mese di maggio 2006. In seguito al deposito della graduatoria, cresciuta in giudicato in assenza di contestazioni, la Cassa, constatato di aver subito un danno di fr. 85'153.20, ne ha postulato il risarcimento a S.________ (decisione del 22 marzo 2007 e decisione su opposizione del 3 luglio 2007).

B.

Adito su ricorso di quest'ultimo, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame e condannato S.________ al risarcimento del danno, addebitandogli negligenza grave nell'osservanza dei propri doveri di amministratore (pronuncia del 20 marzo 2008).

C.

Patrocinato dall'avv. Giovanni Belossi, S.________ insorge contro il giudizio cantonale del quale chiede l'annullamento. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi.

Non sono state chieste osservazioni al gravame.

Considerandi

1.

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF).

2.

2.1

L'autorità giudiziaria cantonale ha già correttamente esposto le norme legali e i principi di giurisprudenza disciplinanti la responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS, nella versione valida prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della relativa novella legislativa). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

2.2

Il ricorrente, che altrimenti non mette in dubbio la propria responsabilità sussidiaria, contesta di dovere risarcire alla Cassa opponente l'integralità del danno fatto valere. Osserva in sostanza che la richiesta sarebbe prematura in quanto la liquidazione fallimentare non è ancora terminata. Si richiama a tal proposito allo scritto 24 luglio 2007 con il quale l'Ufficio fallimenti W.________ ha comunicato che il credito di seconda classe della Cassa verrà verosimilmente tacitato unicamente, ma pur sempre, per una frazione del dovuto. Ritiene pertanto che, nel condannarlo al risarcimento dell'importo invocato, la decisione impugnata gli arrecherebbe un pregiudizio ingiustificato poiché porrebbe a suo carico anche la parte del possibile pagamento della fallita che "andrebbe fatalmente a finire nel calderone fallimentare e non sarebbe più recuperabile".

3.

3.1

Per giurisprudenza, il danno ai sensi dell'art. 52 LAVS subentra nel momento in cui si deve ritenere che i contributi dovuti non potranno più essere recuperati, per motivi giuridici o di fatto (DTF 129 V 193 consid. 2.2 pag. 195; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 con riferimenti). Ciò si avvera in caso di perenzione dei contributi oppure, nell'ipotesi di fallimento, in ragione dell'impossibilità per la cassa di riscuotere i contributi secondo la procedura ordinaria. In questa seconda evenienza, il danno subito dalla cassa è presunto intervenire il giorno del fallimento stesso; il giorno dell'insorgenza del danno segna quello dell'insorgenza del credito risarcitorio (DTF 123 V 12 consid. 5c pag. 16). In caso di esecuzione in via di pignoramento, il danno insorge per contro con il rilascio di un attestato di carenza di beni (DTF 113 V 256 consid. 3c pag. 257 seg.).

3.2

Quanto alla conoscenza del danno, questa Corte ha di recente statuito che i principi elaborati a proposito del vecchio art. 82 OAVS mantengono la loro validità anche sotto l'imperio dell'art. 52 cpv. 3 LAVS (sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 18/06 dell'8 maggio 2006, consid. 4.2). Di conseguenza, la cassa è reputata avere conoscenza del danno quando, facendo prova dell'attenzione ragionevolmente esigibile, avrebbe dovuto rendersi conto che le circostanze effettive non permettevano più di esigere il pagamento dei contributi, ma potevano giustificare l'obbligo di risarcire il danno (DTF 128 V 15 consid. 2a pag. 17; 126 V 443 consid. 3a pag. 444 e sentenze ivi citate).

Ora, in caso di esecuzione in via di pignoramento la conoscenza del danno interviene con la notifica di un attestato di carenza di beni definitivo (DTF 113 V 256 consid. 3c in fine pag. 258). Nel caso di fallimento o di concordato con abbandono dell'attivo, il creditore acquisisce invece normalmente conoscenza del danno con il deposito della graduatoria (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti). Se in quel momento l'entità del danno non può essere determinata né con esattezza né con sufficiente approssimazione, data l'incertezza sul dividendo, la decisione di risarcimento deve essere formulata in modo tale che il responsabile sia tenuto al risarcimento della totalità dell'importo sottratto alla cassa contro cessione di un eventuale dividendo (DTF 113 V 180). Questi principi si applicano anche al fallimento con procedura sommaria poiché la decisione che dispone la liquidazione sommaria non consente ancora, da sola, di conoscere il danno (DTF 129 V 193 consid. 2.3 pag. 195 con riferimenti).

3.3

Stante quanto precede, né il fatto che la società si trovi ancora in fase di liquidazione né l'incertezza a proposito del danno finale ostano al riconoscimento del credito fatto valere dalla Cassa poiché queste circostanze non inibiscono l'inizio della decorrenza dei termini di prescrizione (cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni H 142/04 del 12 agosto 2005, consid. 4.4). La Cassa, che nel termine di prescrizione di due anni (cfr. DTF 131 V 425, in cui questa Corte ha stabilito che ai diritti di risarcimento danni non ancora perenti al 1° gennaio 2003 sono applicabili le nuove regole sulla prescrizione di cui all'art. 52 cpv. 3 LAVS) dall'emissione degli attestati di carenza di beni ha fatto valere il relativo danno insieme a quello insorto in seguito alla dichiarazione di fallimento, ha agito correttamente.

3.4

Per rispondere alle critiche del ricorrente si rimanda a quanto affermato in DTF 113 V 80, in cui il Tribunale federale delle assicurazioni ha ricordato non solo che la determinazione di caso in caso dell'inizio della decorrenza del termine di prescrizione sarebbe opinabile dal profilo dell'economia processuale e della sicurezza del diritto, ma anche che corrisponde meglio agli obiettivi del diritto risarcitorio e al senso di equità fare sopportare all'autore del danno, anziché al danneggiato, l'incertezza sul dividendo finale (consid. 3b pag. 184).

4.

Il ricorso va pertanto respinto. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico della parte ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF).

Dispositivo

Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Le spese giudiziarie di fr. 4500.- sono poste a carico del ricorrente.

3.

Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Lucerna, 3 aprile 2009

In nome della II Corte di diritto sociale

del Tribunale federale svizzero

Il Presidente: Il Cancelliere:

Meyer Grisanti

Disposizioni modificate da allora

Questa decisione interpreta disposizioni il cui atto è stato nel frattempo nuovamente consolidato. Se sia cambiato l’articolo stesso non è registrato.

  • Legge sul Tribunale federale, Art. 66, Art. 95, Art. 96 e Art. 105 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 5 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, 1 aprile 2012, 1 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 febbraio 2013, 1 luglio 2013, 1 gennaio 2014, 1 luglio 2014, 1 agosto 2014, 1 novembre 2015, 1 gennaio 2016, 1 gennaio 2017, 1 aprile 2017, 1 giugno 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 luglio 2022, 1 gennaio 2024, 1 febbraio 2024, 1 luglio 2024, 1 gennaio 2025, 1 aprile 2026 e 13 maggio 2026.
  • Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 82 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 gennaio 2010, 1 gennaio 2011, 1 aprile 2011, 1 gennaio 2012, 30 ottobre 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2014, 1 gennaio 2015, 1 giugno 2016, 1 settembre 2016, 1 gennaio 2017, 5 settembre 2017, 1 giugno 2018, 1 gennaio 2019, 1 maggio 2019, 1 gennaio 2020, 21 marzo 2020, 16 giugno 2020, 21 settembre 2020, 1 gennaio 2021, 1 luglio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.
  • Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, Art. 52 — letto nella versione del 1 gennaio 2009; l’atto è stato nuovamente consolidato il 1 giugno 2009, 1 gennaio 2011, 1 gennaio 2012, 16 luglio 2012, 1 gennaio 2013, 1 gennaio 2015, 1 ottobre 2016, 1 gennaio 2017, 1 settembre 2017, 1 gennaio 2018, 1 gennaio 2019, 1 giugno 2019, 1 gennaio 2020, 1 gennaio 2021, 1 gennaio 2022, 1 gennaio 2023, 1 settembre 2023, 1 gennaio 2024, 1 gennaio 2025 e 1 gennaio 2026.

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