Fonte

748.0

Legge federale sulla navigazione aerea
(LNA)

del 21 dicembre 1948 (Stato 28 gennaio 2003)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 36 e 37ter della Costituzione federale2; 3 visto il messaggio del Consiglio federale del 23 marzo 19454, decreta:

Parte prima Principi della navigazione aerea

Titolo primo Spazio aereo e superficie terrestre

Capo primo Sovranità sullo spazio aereo e suoi effetti

Art. 15 I. Uso dello spazio aereo svizzero 1. Principio e definizioni

L’uso dello spazio aereo svizzero da parte di aeromobili o di ordigni balistici è autorizzato entro i limiti della presente legge, della legislazione federale in generale e degli accordi internazionali che vincolano la Svizzera.

Si considerano aeromobili, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che possono sostenersi nell’atmosfera per mezzo di reazioni dell’aria diverse da quelle dell’aria sul suolo (veicoli a cuscinetto d’aria).

Si considerano ordigni balistici, ai sensi della presente legge, gli apparecchi volanti che non rientrano nella categoria degli aeromobili.

Per servizio della sicurezza aerea si intendono, ai sensi della presente legge, tutti i servizi che garantiscono uno svolgimento sicuro, ordinato e fluido del traffico aereo.

RU 1950 I 479

Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978

[CS 1 3]. A queste disposizioni corrispondono ora gli art. 87 e 92 della Cost. federale del

apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678 1679; FF 1998 4434).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 26 2. Aeromobili e ordigni balistici ammessi alla circolazione

Sono ammessi alla circolazione nello spazio aereo svizzero, fatto salvo il capoverso 2:

  1. gli aeromobili svizzeri di Stato;

  2. gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera conformemente all’articolo52 e muniti dei certificati previsti nell’articolo 56;

  3. gli aeromobili di categorie speciali ai quali si applicano norme particolari (art.51 e 108);

  4. gli aeromobili stranieri che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di accordi internazionali;

  5. gli aeromobili che possono utilizzare lo spazio aereo svizzero in virtù di una decisione speciale dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (Ufficio federale).

Il Consiglio federale può escludere dalla circolazione nello spazio aereo svizzero gli aeromobili di categorie speciali per tutelare la sicurezza della navigazione aerea o per motivi inerenti alla protezione dell’ambiente, oppure ammetterli a condizione che organismi appropriati, pubblici o privati, garantiscano i compiti di sorveglianza.

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolari concernenti gli ordigni balistici.

Art. 3 II. Vigilanza della Confederazione 1. Autorità federali 1a. Accordi internazionali relativi al traffico aereo 1b. Collaborazione con autorità straniere14

Il Consiglio federale ha la vigilanza della navigazione aerea su tutto il territorio della Confederazione. Esso la esercita per mezzo del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni 7(Dipartimento).8

Per la vigilanza immediata è istituito l’Ufficio federale9 come speciale divisione del Dipartimento10.

Il Consiglio federale stabilisce le norme particolari, segnatamente quelle che concernono le tasse.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo del per. 2 giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuova denominazione giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; FF 1992 I 540). Di detta modificazione è tenuto conto in tutto il presente testo.

Il Consiglio federale può concludere con Stati stranieri accordi relativi al traffico aereo internazionale.

Entro i limiti delle proprie attribuzioni, e previa intesa con le altre autorità federali interessate, l’Ufficio federale può concludere, con autorità aeronautiche estere o organizzazioni internazionali, accordi concernenti la collaborazione tecnica, segnatamente in materia di:

  1. vigilanza sulle imprese di navigazione aerea;

  2. sicurezza aerea;

  3. ricerche e salvataggi.

Art. 415 2. Delega della sorveglianza

L’Ufficio federale può delegare speciali competenze di sorveglianza alle direzioni degli aerodromi o ai Cantoni, alle autorità comunali o a organismi appropriati, previo il loro accordo.

I Governi dei Cantoni interessati saranno sentiti prima di qualsiasi delega di competenze alle autorità comunali.

Art. 5 della navigazione aerea

3. Commissione 1 Il Consiglio federale nomina una Commissione della navigazione aerea, composta di almeno sette membri, la quale dà il suo parere sulle questioni importanti concernenti la navigazione aerea.

La composizione, le competenze e il modo di lavoro della Commissione sono regolati mediante ordinanza.

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Originario art. 3bis.

Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 616 4. Ricorso 5. Allegati alla Convenzione di Chicago e collaborazione europea

Le decisioni fondate sulla presente legge e sulle sue disposizioni d’esecuzione possono essere impugnate dinanzi alla Commissione di ricorso del DATEC.17

Contro le inchieste sugli infortuni aeronautici sono ammessi soltanto i ricorsi previsti dall’articolo 26a.

Il Consiglio federale può eccezionalmente dichiarare direttamente applicabili taluni allegati, comprese le relative prescrizioni tecniche, della Convenzione del 7 dicembre 194419 relativa all’aviazione civile internazionale; per queste disposizioni può prescrivere un modo di pubblicazione speciale e decidere che taluni allegati o parti di allegati non verranno tradotti.

Il Consiglio federale può applicare tale disciplinamento pure alle prescrizioni tecniche stabilite nell’ambito della collaborazione tra le autorità aeronautiche europee.

Art. 7 III. Limitazioni alla navigazione aerea 1. Divieto di circolare

Nell’interesse dell’ordine e della sicurezza pubblica o per ragioni di ordine militare, il Consiglio federale può vietare o limitare in modo temporaneo o permanente l’uso dello spazio aereo o il sorvolo di certe zone.

Art. 820 2. Aerodromi, spazi aerei e vie aeree

Con riserva delle eccezioni stabilite dal Consiglio federale, gli aeromobili possono prendere il volo o atterrare soltanto su aerodromi.

Per gli atterramenti d’aeromobili a motore fuori di aerodromi autorizzati è richiesta un’autorizzazione speciale, concessa caso per caso o a tempo determinato.

Gli atterramenti in montagna, in voli di addestramento o di turismo, possono aver luogo sulle aree d’atterramento designate dal Dipartimento, d’intesa con il Dipartimento federale della difesa, della prote-

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 zione della popolazione e dello sport21 e le autorità cantonali competenti.

La quantità di dette aree sarà ristretta; saranno sistemate zone di silenzio.

Per motivi importanti il Dipartimento può concedere, d’intesa con le autorità cantonale e comunale competenti, eccezioni di breve durata alle prescrizioni del capoverso 3.

Il Consiglio federale emana prescrizioni speciali per gli atterramenti in montagna a scopo di perfezionamento delle persone al servizio di organizzazioni svizzere di salvataggio.

L’Ufficio federale può prescrivere determinati spazi aerei o vie aeree cui gli aeromobili devono attenersi. Vanno uditi i Governi dei Cantoni interessati.

Art. 9 3. Aerodromi e idroscali doganali

Gli aeromobili che si dirigono all’estero o ne provengono possono prendere il volo od atterrare soltanto su aerodromi e idroscali doganali.

In via eccezionale, la Direzione generale delle dogane può, d’intesa con l’Ufficio federale, autorizzare l’uso di altro campo.

Art. 10 4. Varco della frontiera

L’Ufficio federale può designare, d’intesa con la Direzione generale delle dogane, determinati punti tra i quali non può essere varcata la frontiera.

Art. 1122 IV. Diritto applicabile I. Utilizzazione abusiva di aeromobili

Lo spazio aereo che sovrasta la Svizzera è soggetto al diritto svizzero.

Il Consiglio federale può fissare norme speciali per gli aeromobili stranieri, sempreché esse non deroghino alle disposizioni sulla responsabilità civile e a quelle penali della presente legge.

All’estero, a bordo degli aeromobili svizzeri, è applicabile il diritto svizzero, a meno che non sia imperativamente applicabile quello dello Stato ospitante o sorvolato.

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964

Sono, in ogni caso, riservate le disposizioni degli accordi internazionali, le norme riconosciute del diritto internazionale e le disposizioni della presente legge sull’applicabilità territoriale delle disposizioni penali.

È vietato ogni uso dello spazio aereo svizzero incompatibile con gli obiettivi della Convenzione del 7 dicembre 194424 relativa all’aviazione civile internazionale.

Questa disposizione si applica per analogia anche all’uso all’estero:

  1. di aeromobili svizzeri;

  2. di aeromobili stranieri da parte di un esercente la cui sede principale o residenza permanente si trova in Svizzera.

Capo secondo: Uso dello spazio aereo e misure di sicurezza25

Art. 1226 II. Prescrizioni completive 1. Competenza

Il Consiglio federale emana le prescrizioni di polizia, in particolare per garantire la sicurezza della navigazione aerea, per prevenire gli attentati, per combattere il rumore, l’inquinamento dell’aria e altri effetti dannosi o molesti inerenti all’impiego di aeromobili.

Esso emana altresì prescrizioni per la protezione della natura.

I Governi dei Cantoni interessati devono essere sentiti prima dell’emanazione di prescrizioni per la prevenzione degli attentati sugli aerodromi.

Art. 13 2. Autorizzazioni

Il Consiglio federale può subordinare all’autorizzazione preventiva dell’Ufficio federale, specialmente i lanci con paracadute, le ascensioni di palloni frenati, l’organizzazione di manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché l’esecuzione di voli acrobatici e le dimostrazioni acrobatiche a bordo di aeromobili.

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 1427 3. Divieti

Nello spazio aereo svizzero sono vietati i voli a velocità supersoniche.

È vietato gettare oggetti da un aeromobile in volo, riservate le eccezioni da determinare dal Consiglio federale.

Il Consiglio federale può vietare o subordinare a un’autorizzazione dell’Ufficio federale la presa di fotografie aeree e la loro pubblicazione, la pubblicità e la propaganda con aeromobili, come pure il trasporto di determinati oggetti per via aerea.

Art. 1528 4. Provvedimenti speciali

L’Ufficio federale ordina speciali provvedimenti di polizia, segnatamente per garantire la sicurezza di volo e combattere i rumori degli aeromobili, sia all’atto del rilascio d’un’autorizzazione, sia mediante apposita decisione.

Art. 16 5. Ispezione

Gli organi di vigilanza hanno in ogni tempo diritto di ispezionare gli aeromobili ed il loro contenuto, come pure di verificare tutti i documenti di cui devono essere muniti.

Art. 1729 6. Atterramenti forzati

Se un aeromobile, in stato d’emergenza, deve compiere un atterramento esterno, il comandante è tenuto, terminata l’operazione, a chiedere le istruzioni all’autorità di polizia aerea per il tramite delle autorità locali.

Nell’attesa l’aeromobile resta, insieme con le persone e le cose che vi si trovano, sotto la vigilanza delle autorità locali.

Art. 18 III. Obbligo di atterrare30

Qualsiasi aeromobile può, per motivi d’ordine e di sicurezza pubblica, essere obbligato ad atterrare. Esso deve obbedire senza indugio ai segnali d’atterramento.

Qualsiasi aeromobile che usa, senza averne il diritto, lo spazio aereo svizzero, deve atterrare sul più vicino aerodromo o idroscalo doganale

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 14 giu. 1963, in vigore dal 1° mag. 1964

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 per sottoporsi al controllo delle autorità competenti. Esso rimane sotto sequestro fino al momento in cui l’Ufficio federale gli rilascia l’autorizzazione di circolare.

Art. 1931 IV. Voli all’estero V. Formazione del personale navigante straniero nonché manutenzione di apparecchi volanti stranieri

L’Ufficio federale può limitare o vietare i voli di aeromobili svizzeri all’estero se la sicurezza dell’esercizio lo esige; questa disposizione si applica ai voli effettuati da aeromobili stranieri il cui esercente ha la sede principale o la residenza permanente in Svizzera.

Qualora motivi politici impongano provvedimenti di cui al capoverso 1, l’Ufficio federale li attua d’intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri.

L’Ufficio federale può, d’intesa con le direzioni competenti del Dipartimento federale degli affari esteri, vietare la formazione di personale navigante straniero nonché la manutenzione e la riparazione di apparecchi volanti stranieri, se gravi motivi di politica estera lo esigono.

Art. 2033 VI. Incidenti particolari

Ai fini di migliorare la sicurezza della navigazione aerea, il Consiglio federale emana disposizioni concernenti l’obbligo di comunicare gli incidenti particolari d’aviazione; le disposizioni dell’articolo 23 capoverso 1 si applicano agli infortuni aeronautici.

Art. 21 VII. Esercizio della polizia aerea34

La polizia aerea è esercitata dagli organi designati dal Consiglio federale.

Sono riservate le competenze generali della polizia della Confederazione e dei Cantoni su gli aerodromi, gli idroscali e gli altri terreni messi al servizio della navigazione aerea.

giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024;

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024;

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 22 VIII. Infortuni aerei35 1. Servizio di salvataggio

L’Ufficio federale può emanare disposizioni sull’organizzazione del servizio di salvataggio negli infortuni aerei.

Art. 2336 2. Provvedimenti d’urgenza

Gli infortuni aeronautici devono essere comunicati, coi mezzi più rapidi, al Dipartimento; questo compito spetta ai membri interessati del personale aeronautico, agli organi della polizia aerea e alle autorità locali.

Le autorità locali provvedono affinché sul luogo dell’infortunio non sia fatto alcun mutamento che possa ostacolare l’inchiesta, salvo le operazioni indispensabili di salvataggio e di soccorso.

Art. 2437 3. Inchieste sugli infortuni aeronautici a. In generale

Per ogni infortunio aeronautico è aperta un’inchiesta intesa a chiarire le circostanze e le cause e ad impedire infortuni analoghi.

Il Consiglio federale può prevedere eccezioni, in particolare per i voli del traffico non commerciale.

Esso può prevedere inchieste per gli incidenti che hanno particolarmente pregiudicato la sicurezza della navigazione aerea senza aver provocato un infortunio.

L’inchiesta non ha lo scopo di valutare giuridicamente le cause e le circostanze dell’infortunio.

Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell’inchiesta ha il diritto di consultare gli atti, purché interessi pubblici o privati importanti non esigano il segreto di taluni documenti.

Art. 2538 b. Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici

Un Ufficio d’inchiesta sugli infortuni aeronautici (Ufficio) è aggregato al Dipartimento.

L’Ufficio svolge l’inchiesta, se del caso in collaborazione con le autorità giudiziarie e amministrative competenti in altre procedure e allestisce il suo rapporto.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 2 ott. 1959, in vigore dal 1° mag. 1960 (RU 1960 371 373).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Se l’esame previsto dall’articolo 26 capoverso 2 non è richiesto, tale rapporto costituisce il rapporto finale.

Art. 2639 c. Commissione sugli infortuni aeronautici d. Rapporto della procedura e impugnazione e. Disposizioni di esecuzione f. Spese

Il Consiglio federale designa una Commissione federale sugli infortuni aeronautici (Commissione).

Chiunque giustifica un interesse ai risultati dell’inchiesta, come pure le autorità designate dal Consiglio federale, può chiedere, entro il termine di trenta giorni dalla sua consegna, che il rapporto d’inchiesta dell’Ufficio venga esaminato dalla Commissione affinché essa determini se è completo e concludente; in questo caso la Commissione allestisce un rapporto finale.

Il rapporto finale della Commissione non costituisce una decisione e finale, riapertura non può essere impugnato.

Se fatti nuovi essenziali insorgono entro un termine di dieci anni dalla consegna del rapporto finale, l’Ufficio procede d’ufficio o su richiesta alla riapertura della procedura. Il rifiuto di riapertura della procedura può essere impugnato entro trenta giorni con un ricorso alla Commissione, che statuisce definitivamente.

La Commissione statuisce altresì definitivamente sui ricorsi presentati contro le misure di inchiesta e sui ritardi intervenuti nello svolgimento delle inchieste.

Il Consiglio federale stabilisce le modalità della procedura d’inchiesta, della pubblicazione dei risultati e della procedura dinanzi alla Commissione.

Esso può prevedere perquisizioni, sequestri, autopsie, perizie, citazioni, convocazioni forzate e audizioni di persone sentite a titolo informativo e di testimoni.

È inoltre applicabile la legge federale sulla procedura penale42, purché talune peculiarità della procedura d’inchiesta non esigano deroghe.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Il Consiglio federale stabilisce i casi nei quali, per motivi gravi, la consultazione degli atti nell’ambito di altre procedure deve essere limitata.

La Confederazione assume le spese di inchiesta; essa dispone di un diritto di regresso nei confronti delle persone che hanno provocato l’infortunio intenzionalmente o per negligenza grave.

Le spese di rimozione delle salme e degli aeromobili sono a carico dell’esercente, anche se il provvedimento è stato ordinato dall’inquirente per i bisogni dell’inchiesta.

Il Cantone sul cui territorio si è verificato l’infortunio assume le spese di sorveglianza in loco.

Il Consiglio federale stabilisce le spese e le indennità della procedura dinanzi alla Commissione; esso può prevedere che esse siano totalmente o parzialmente addossate alle persone che hanno richiesto la procedura o che hanno formulato richieste nell’ambito della stessa.

Art. 2744 IX. Traffico aereo commerciale . 1. Imprese con sede in Svizzera a. Autorizzazione di esercizio

.

Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto professionale di persone o di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un’autorizzazione di esercizio dell’Ufficio federale. Il Consiglio federale stabilisce in quale misura esse devono essere di proprietà o sotto il controllo di Svizzeri.

L’autorizzazione viene rilasciata se, in vista del tipo di esercizio previsto, l’impresa:

  1. dispone degli aeromobili necessari iscritti nella matricola svizzera degli aeromobili e dei necessari diritti d’uso sull’aerodromo svizzero previsto quale ubicazione dell’esercizio;

  2. dispone delle competenze tecniche e organizzative necessarie a garantire un esercizio sicuro e il più ecologico possibile degli aeromobili;

  3. è redditizia e dispone di un’organizzazione finanziaria e di una contabilità affidabili;

  4. dispone di una sufficiente copertura assicurativa;

  5. impiega aeromobili che, in materia di rumore e sostanze nocive, soddisfano requisiti corrispondenti allo stato attuale della tecnica, ma almeno pari a quelli minimi concordati internazionalmente.

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998

L’autorizzazione è rilasciata per un periodo determinato. Essa può essere rinnovata, modificata o revocata.

Il Consiglio federale stabilisce i tipi di esercizio e le relative condizioni. In casi motivati può prevedere la possibilità di derogare alle condizioni di cui al capoverso 2 lettera a.

Art. 2845 b. Concessione di rotte

Le imprese con sede in Svizzera che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio secondo l’articolo 27.

Quando rilascia una concessione, il Dipartimento esamina in particolare se i voli sono di interesse pubblico e tiene segnatamente conto del collegamento degli aeroporti nazionali.

La concessione può essere rilasciata per l’esercizio di singole o più rotte. La sua durata è limitata. La concessione può essere rinnovata, modificata o revocata.

Il Consiglio federale fissa le condizioni alle quali un’impresa concessionaria può far effettuare voli da altre imprese di trasporti aerei. L’impresa concessionaria continua a rispondere, di fronte alla Confederazione, dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla concessione. L’impresa che effettua realmente i voli è soggetta agli obblighi derivanti dagli articoli 27 o 29.

Il Consiglio federale disciplina la procedura in particolare per quanto concerne il rilascio della concessione e determina il contenuto e la portata dell’obbligo di allestire orari di volo, di garantire l’esercizio e il trasporto e di emanare tariffe.

Prima di decidere su una domanda di concessione occorre consultare i Governi dei Cantoni coinvolti e le imprese pubbliche di trasporto interessate.

Art. 2946 2. Imprese con sede all’estero . a. Autorizzazione di esercizio

Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto professionale di persone e di merci per mezzo di aeromobili devono essere in possesso di un’autorizzazione dell’Ufficio federale.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998

L’autorizzazione viene rilasciata se:

  1. l’impresa soddisfa i requisiti per un esercizio sicuro e nei limiti del possibile rispettoso dell’ambiente, secondo i requisiti minimi concordati internazionalmente;

  2. l’impresa è sottoposta a una vigilanza adeguata; e

  3. importanti interessi svizzeri non vi si oppongono.

L’autorizzazione può essere rifiutata se lo Stato estero interessato non autorizza allo stesso modo le imprese svizzere ad effettuare il trasporto professionale di persone o di merci.

L’autorizzazione è rilasciata per un periodo limitato. Può essere rinnovata, modificata o revocata.

Art. 3047 b. Concessione di rotte

Le imprese con sede all’estero che effettuano il trasporto regolare di persone o di merci su una linea di navigazione aerea devono essere in possesso di una concessione di rotte. La concessione viene rilasciata solo all’impresa in possesso di un’autorizzazione di esercizio di cui all’articolo 29.

L’Ufficio federale rilascia la concessione se le condizioni fissate negli accordi internazionali sono adempiute.

In mancanza di una regolamentazione internazionale, il Consiglio federale disciplina le condizioni alle quali il Dipartimento può conferire diritti di trasporto alle imprese straniere. A tale proposito, occorre segnatamente vigilare a che sia garantita la reciprocità.

Quando conclude accordi bilaterali o multilaterali, la Confederazione persegue l’utilizzazione della designazione multipla.

Art. 3148 . 3. Disposizioni comuni . a. Delimitazione del traffico di linea

Il Consiglio federale disciplina la delimitazione del traffico di linea da ogni altro traffico commerciale.

Art. 3249 b. Cabotaggio

Nella misura in cui gli accordi internazionali non prevedano altrimenti, il trasporto professionale di persone o di merci per via aerea tra due punti del territorio svizzero è riservato, di regola, alle imprese svizzere.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998

Art. 3350 4. Scuole

Le imprese che formano il personale aeronautico devono essere in possesso di un’autorizzazione all’istruzione, rilasciata dall’Ufficio federale.

L’autorizzazione viene rilasciata se il richiedente dispone di un’organizzazione di esercizio e di istruttori in grado di garantire una formazione adeguata e se è in possesso dei necessari diritti d’uso su un aerodromo adeguato.

Il Consiglio federale disciplina le modalità e la procedura di rilascio delle autorizzazioni.

Art. 3451

Art. 3552

Capo terzo: Infrastruttura53

Art. 3654 I. Aerodromi 1. Competenza, idroscali 2. Esercizio a. Concessione d’esercizio b. Autorizzazione d’esercizio c. Regolamento d’esercizio d. Modifiche rilevanti del regolamento d’esercizio

Il Consiglio federale emana le prescrizioni particolareggiate sulla costruzione e l’esercizio degli aerodromi.

Può limitare il numero di idroscali.

Per l’esercizio degli aerodromi che servono alla navigazione pubblica (aeroporti) è necessaria una concessione d’esercizio. Essa è rilasciata dal Dipartimento.

Al concessionario è attribuito il diritto di gestire un aeroporto a titolo professionale e in particolare di riscuotere tasse. Esso è obbligato a rendere l’aeroporto accessibile a tutti gli aeromobili del traffico interno e internazionale, fatte salve le restrizioni del regolamento

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la

Nuovo testo giusta il n. I della LF dell’8 ott. 1999, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1678 1679; FF 1998 4434).

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione d’esercizio, a garantire un esercizio adeguato e sicuro e a provvedere per l’infrastruttura necessaria a tal fine.

Previo consenso del Dipartimento, la concessione può essere trasferita a terzi. Se sono trasferiti solamente singoli diritti o obblighi, il concessionario rimane responsabile nei confronti della Confederazione per l’adempimento degli obblighi che risultano dalla legge o dalla concessione.

Al concessionario spetta il diritto d’espropriazione.

Per l’esercizio di tutti gli altri aerodromi (campi d’aviazione) occorre un’autorizzazione d’esercizio. Essa è rilasciata dall’Ufficio federale.

L’autorizzazione d’esercizio stabilisce diritti e obblighi relativi all’esercizio di un campo d’aviazione.

Il gerente d’aerodromo deve adottare un regolamento d’esercizio.

Il regolamento d’esercizio stabilisce le modalità concrete dell’esercizio come risultano dal piano settoriale «infrastruttura aeronautica», dalla concessione o dall’autorizzazione d’esercizio, nonché dall’approvazione dei piani e in particolare:

  1. l’organizzazione dell’aerodromo;

  2. le procedure d’avvicinamento e di decollo, nonché particolari prescrizioni per l’utilizzazione dell’aerodromo.

Il gerente d’aerodromo sottopone il regolamento all’Ufficio federale per approvazione.

Se il gerente adotta o modifica il regolamento d’esercizio in relazione con la costruzione o la modifica di impianti aeroportuali, l’Ufficio federale approva il regolamento d’esercizio al più presto al momento dell’approvazione dei piani.

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

L’Ufficio federale trasmette ai Cantoni interessati le domande di modifica del regolamento d’esercizio con effetti sostanziali sull’esposizione al rumore invitandoli a esprimere il loro parere entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199759 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa60 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’Ufficio federale. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Art. 3761 3. Procedura di approvazione dei piani a. Principio b. Diritto applicabile c. Procedura ordinaria; introduzione d. Picchettamento f. Avviso personale g. Opposizione 6. Procedura di stima; immissione in possesso anticipata 7. Ricomposizione particel- 8. Impianti accessori disponibilità di terreni per costruzioni e impianti aeroportuali futuri A. Zone riservate a. Determinazione b. Effetti c. Soppressione B. Allineamenti. a. Determinazione b. Effetti c. Soppressione C. Atti preparatori

Per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che servono totalmente o preponderantemente all’esercizio di un aerodromo (impianti aeroportuali) occorre un’approvazione dei piani. Sono considerati impianti aeroportuali anche le strutture di raccordo e i cantieri connessi con gli impianti e l’esercizio.

Autorità d’approvazione dei piani è:

  1. per gli aeroporti il Dipartimento;

  2. per i campi d’aviazione l’Ufficio federale.

Con l’approvazione dei piani sono rilasciate tutte le autorizzazioni necessarie secondo il diritto federale.

Non è necessaria alcuna autorizzazione o piano del diritto cantonale. Va tenuto conto del diritto cantonale per quanto esso non limiti in modo sproporzionato la costruzione e l’esercizio dell’aerodromo.

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la

Per progetti che incidono considerevolmente sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente, occorre di regola un piano settoriale secondo la legge federale del 22 giugno 197962 sulla pianificazione del territorio.

La procedura di approvazione dei piani è retta dalla presente legge e per gli aeroporti, in subordine, dalla legge del 20 giugno 193064 sull’espropriazione (LEspr).

La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, all’autorità competente. Questa esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.

Prima del deposito pubblico della domanda, l’impresa richiedente deve mettere in evidenza, mediante picchettamento e, per gli edifici, mediante l’indicazione dei profili le modifiche del terreno necessarie per l’opera progettata.

Per motivi importanti, in particolare la tutela della sicurezza del volo e di un ordinato svolgimento dell’esercizio, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può esentare completamente o parzialmente dall’obbligo di cui al capoverso 1.

Le obiezioni contro il picchettamento o l’indicazione dei profili devono essere presentate subito, al più tardi però entro il termine di deposito dei piani, all’autorità competente per l’approvazione dei piani.

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo gisuta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

e. Consultazione; 1 L’autorità competente per l’approvazione dei piani trasmette la pubblicazione e deposito dei domanda ai Cantoni interessati invitandoli a esprimere il loro parere piani entro tre mesi. In casi motivati tale termine può eccezionalmente essere prorogato.

La domanda deve essere pubblicata negli organi ufficiali di pubblicazione dei Cantoni e dei Comuni interessati e depositata pubblicamente durante 30 giorni.

Per gli aeroporti, il deposito dei piani ha per conseguenza il bando di espropriazione secondo gli articoli 42–44 LEspr68.

Al più tardi con il deposito pubblico dei piani degli impianti aeroportuali, l’impresa richiedente deve inviare agli aventi diritto all’indennità secondo l’articolo 31 LEspr70 un avviso personale sui diritti da espropriare.

Chi ha qualità di parte secondo le prescrizioni della legge sulla procedura amministrativa72 o della LEspr73 può, durante il termine di deposito dei piani, fare opposizione presso l’autorità competente. Se non fa opposizione, è escluso dal seguito della procedura.

Per gli impianti aeroportuali, entro il termine di deposito dei piani vanno sollevate tutte le obiezioni relative al diritto d’espropriazione e vanno presentate tutte le domande di indennità o di prestazioni in natura. Successive opposizioni e domande secondo gli articoli 39–41 LEspr devono essere inoltrate al Dipartimento.

I Comuni salvaguardano i loro interessi mediante opposizione.

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

h. Eliminazione La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione delle divergenze nella Ammini- federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del strazione 21 marzo 199775 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrafederale zione.

4. Approvazione 1 Con l’approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali il Dipardei piani; durata di validità timento decide simultaneamente anche circa le opposizioni relative al diritto di espropriazione.

L’approvazione dei piani decade se entro cinque anni dal passaggio in giudicato della decisione non è stato dato inizio all’esecuzione del progetto di costruzione.

Per gravi motivi, l’autorità competente per l’approvazione dei piani può prorogare di tre anni al massimo la durata di validità dell’approvazione. La proroga è esclusa se la situazione determinante di fatto o di diritto si è sostanzialmente modificata dal passaggio in giudicato dell’approvazione.

5. Procedura 1 La procedura semplificata di approvazione dei piani è applicata a: semplificata

  1. progetti limitati localmente e che concernono pochi interessati chiaramente individuabili;

  2. impianti di aerodromi la cui modifica o trasformazione della destinazione non alterano in maniera sostanziale l’aspetto esterno, non ledono interessi degni di protezione di terzi e hanno soltanto ripercussioni insignificanti sulla pianificazione del territorio e sull’ambiente;

  3. impianti di aerodromi che sono rimossi entro tre anni al più tardi. 2 Ai piani particolareggiati che si basano su un progetto già approvato si applica la procedura semplificata.

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

L’autorità competente per l’approvazione dei piani può ordinare il picchettamento. La domanda non è né pubblicata né depositata pubblicamente. L’autorità competente per l’approvazione dei piani sottopone il progetto agli interessati, sempreché non abbiano dato precedentemente il loro consenso per scritto; questi possono fare opposizione entro 30 giorni. L’autorità competente per l’approvazione dei piani può chiedere un parere a Cantoni e Comuni. Impartisce un termine adeguato a tal fine.

Per il rimanente si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria. In caso di dubbio è eseguita la procedura ordinaria.

Dopo la conclusione della procedura di approvazione dei piani per gli impianti aeroportuali è eseguita, se necessario, la procedura di stima dinanzi alla Commissione federale di stima (Commissione di stima) secondo le disposizioni della LEspr79. Vengono discusse soltanto le pretese annunciate.

Il Dipartimento trasmette al presidente della Commissione di stima i piani approvati, il piano di espropriazione, la tabella dei fondi di cui si chiede l’espropriazione e le pretese annunciate.

Il presidente della Commissione di stima può, sulla base di una decisione esecutiva di approvazione dei piani, autorizzare l’immissione in possesso anticipata. Si presume che, senza l’immissione in possesso anticipata, l’espropriante subirebbe un significativo pregiudizio. Per il rimanente si applica l’articolo 76 LEspr.

Se consente di assicurare i diritti reali necessari a un progetto per lare. Competenza impianti aeroportuali e se non avviene volontariamente, la ricomposizione particellare dev’essere ordinata su domanda del Dipartimento entro un termine da esso fissato in virtù del diritto cantonale. Se tale termine non è osservato, si effettua la procedura ordinaria con espropriazioni.

Nella procedura di ricomposizione particellare:

  1. possono essere inseriti fondi dell’impresa richiedente;

  2. può essere ridotta la superficie dei fondi compresi nella procedura;

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

  1. possono essere computati i plusvalori da bonifiche fondiarie rese necessarie dalla costruzione aeroportuale;

  2. l’impresa richiedente può essere anticipatamente immessa in possesso;

  3. possono essere presi altri provvedimenti di diritto cantonale.

Il terreno ceduto all’impresa richiedente per i suoi bisogni mediante riduzioni di superficie è bonificato all’impresa di ricomposizione particellare, al valore venale.

Se il dirittocantonale non prevede una procedura particolare, si applica la procedura di rilottizzazione delle aree edificabili rispettivamente di raggruppamento dei fondi e delle foreste; la zona di rilottizzazione e il perimetro possono essere limitati al conseguimento dello scopo della ricomposizione particellare per la costruzione aeroportuale.

Alla costruzione aeroportuale sono addebitati i costi supplementari che ha provocato. Se la ricomposizione particellare deve essere eseguita esclusivamente a causa della costruzione aeroportuale, l’impresa richiedente sopporta integralmente le spese.

L’edificazione e la modifica di costruzioni e di impianti non destinati totalmente o prevalentemente all’esercizio dell’aerodromo (impianti accessori) sono sottoposte al diritto cantonale.

L’autorità cantonale sente l’Ufficio federale prima di autorizzare un impianto accessorio.

Il progetto di costruzione non deve pregiudicare la sicurezza aerea né compromettere l’esercizio dell’aerodromo.

L’Ufficio federale può impugnare le decisioni delle autorità cantonali in applicazione della presente legge e delle sue disposizioni d’esecuzione con i rimedi giuridici del diritto federale e del diritto cantonale.

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione 9. Assicurazione 1 L’Ufficio federale può, d’ufficio o su proposta dell’esercente deldella l’aerodromo, del Cantone o del Comune, determinare zone riservate in regioni esattamente delimitate, per riservare i fondi necessari a costruzioni e impianti aeroportuali futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni.

Le decisioni concernenti la costituzione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Nelle zone riservate non possono essere eseguite trasformazioni edilizie contrarie al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

Le zone riservate decadono non appena la decisione che determina gli allineamenti passa in giudicato, ma al più tardi dopo cinque anni; possono essere prorogate di tre anni al massimo. Se una zona riservata decade, può esserne ridefinita un’altra con perimetro parzialmente o totalmente identico.

L’Ufficio federale sopprime una zona riservata, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, quando constata che l’impianto aeroportuale progettato non sarà eseguito.

Le decisioni concernenti la soppressione delle zone riservate devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

L’Ufficio federale può determinare allineamenti per assicurare impianti aeroportuali esistenti o futuri. I servizi federali, i Cantoni, i Comuni e i proprietari fondiari interessati devono essere consultati. La consultazione dei Comuni e dei proprietari fondiari interessati spetta ai Cantoni. Gli allineamenti devono corrispondere allo stato finale prevedibile delle opere e tener conto della pianificazione del territorio e della protezione dell’ambiente. Possono essere delimitati verticalmente.

Gli allineamenti possono essere determinati soltanto in virtù di piani approvati.

Le decisioni sulla determinazione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

Entro gli allineamenti non può essere eseguita alcuna trasformazione edilizia o altro intervento contrari al loro scopo. Sono eccettuati i provvedimenti di manutenzione o per l’eliminazione di pericoli e di immissioni nocive. In casi eccezionali, possono essere autorizzati ulteriori provvedimenti, se il proprietario rinuncia a qualsiasi successiva indennità per il plusvalore che ne risulta.

L’Ufficio federale sopprime, d’ufficio o su domanda dell’esercente dell’aerodromo, del Cantone o del Comune, gli allineamenti divenuti privi di oggetto.

Le decisioni sulla soppressione degli allineamenti devono essere pubblicate nei Comuni interessati, con l’indicazione dei termini di ricorso.

I principi dell’indebito arricchimento s’applicano per analogia ai casi in cui è stata versata un’indennità. In caso di cambiamento di proprietario, il nuovo proprietario è tenuto alla restituzione. In caso di lite, decide la Commissione di stima. È fatto salvo il ricorso di diritto amministrativo.

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione All’interno degli allineamenti e delle zone riservate già stabiliti o previsti possono essere effettuati atti preparatori. L’articolo 15 LEspr89 si applica per analogia.

Art. 38 10. Diritto

In quanto gli interessi militari lo consentano, gli aerodromi e gli idroscali appartenenti alla Confederazione sono aperti anche all’aviazione civile.

Gli aeromobili a servizio dell’esercito, della dogana e della polizia possono usare gratuitamente degli aerodromi e idroscali civili sussidiati dalla Confederazione, sempreché non intralcino l’aviazione civile.

Rimangono riservati speciali accordi regolanti i diritti d’uso di cui ai capoversi 1 e 2.

Art. 3991 11. Tasse d’aerodromo92

L’Ufficio federale sorveglia le tasse degli aerodromi pubblici, nella misura in cui sono riscosse per l’uso degli impianti nel traffico aereo.

Per la fissazione delle tasse, l’esercente dell’aerodromo tiene parimenti conto delle emissioni foniche e di sostanze nocive degli aeromobili.

Art. 4093 II. Servizio della sicurezza aerea 1. In generale 2. Impianti 3. Uso della proprietà di terzi

Il Consiglio federale organizza il servizio della sicurezza aerea.

Esso può affidare integralmente o parzialmente il servizio della sicurezza aerea civile ad una società anonima di economia mista senza scopo lucrativo (società), il cui capitale appartiene in maggioranza alla Confederazione e i cui statuti sono subordinati all’approvazione del Consiglio federale.

La società è esentata da qualsiasi imposta della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione

Originario 3.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Originario4.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Servizi locali di sicurezza di volo possono essere istituiti sugli aerodromi con l’autorizzazione dell’Ufficio federale; se la sicurezza aerea lo esige, l’Ufficio federale può altresì imporre l’istituzione di un simile servizio.

I servizi civili e militari della sicurezza aerea devono essere coordinati in funzione del bisogno e riuniti, purché tale riunione sia giudiziosa dal profilo tecnico e dell’esercizio.

L’attività dei servizi di sicurezza aerea non è limitata alle frontiere nazionali.

Per la costruzione e le modifiche importanti di un impianto di sicurezza aerea occorre l’approvazione dei piani da parte dell’Ufficio federale.

Gli articoli 37–37t si applicano per analogia.

All’impresa che chiede l’approvazione dei piani per provvedimenti di sicurezza aerea spetta il diritto d’espropriazione.

La Confederazione e la società hanno il diritto di usare proprietà pubbliche o private per gli impianti di sicurezza aerea.

Art. 4196 III. Ostacoli alla navigazione aerea

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni per impedire che siano creati ostacoli alla navigazione aerea, per eliminare quelli esistenti o per adeguarli ai bisogni della sicurezza della navigazione aerea.

Per la soppressione totale o parziale di ostacoli alla navigazione aerea è applicabile la legislazione federale sull’espropriazione.

Art. 4297 IV. Limitazioni della proprietà fondiaria a. In generale

Il Consiglio federale può prescrivere mediante ordinanza che:

a. entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici o agli impianti del servizio della sicurezza aerea oppure a una distanza determinata dalle vie aeree possono essere eretti edi-

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1994 3010; FF 1992 I 540). Nuovo testo giusta il n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle

Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 fici o altri ostacoli soltanto in quanto non compromettano la sicurezza della navigazione aerea (zone di sicurezza);

b. entro un raggio determinato intorno agli aerodromi pubblici l’impiego degli edifici esistenti e la erezione di nuovi edifici sono permessi soltanto in quanto la loro esecuzione e destinazione si concilino con gli inconvenienti provocati dal rumore degli aeromobili (zone di rumore).

Il Consiglio federale può prescrivere tali zone di sicurezza e di rumore su territorio svizzero anche per aerodromi pubblici, impianti del servizio di sicurezza o vie aeree situati all’estero.98

L’estensione territoriale e la natura delle restrizioni della proprietà in favore di un aerodromo pubblico situato su territorio svizzero devono essere stabilite in piani di zona da parte dell’esercente dell’aerodromo; devono essere uditi i Governi dei Cantoni interessati, l’Ufficio federale e l’Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio99.100

Per gli aerodromi pubblici situati all’estero l’Ufficio federale subentra al posto dell’esercente dell’aerodromo, giusta il capoverso 3; esso agisce d’accordo con gli altri uffici federali interessati.101

Sono fatte salve le prescrizioni della legislazione sulla protezione dell’ambiente relative al rumore.102

Art. 43103 b. Procedura

I piani di zona sono depositati pubblicamente nei Comuni, con un termine di opposizione di 30 giorni, dall’esercente dell’aerodromo se sono stabiliti in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero e dall’Ufficio federale se sono stabiliti in favore di un aerodromo situato all’estero, di un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea. Senza l’autorizzazione del depositante, dal momento del deposito non può più essere presa, in merito al fondo sottoposto a restrizione, nessuna decisione contraria al piano di zona.104

Se è fatta opposizione e risulta impossibile un’intesa, l’autorità cantonale competente trasmette l’opposizione all’Ufficio federale.

Nuovo testo giusta il n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978

Nuova denominazioen giusta il DCF non pubblicato del19 dic. 1997. 100 Nuovo testo giusta il n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 101 Introdotto dal n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 102 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 103 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 104 Nuovo testo giusta il n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978

Il Dipartimento decide in merito alle opposizioni e approva i piani di zona sottopostigli dagli esercenti d’aerodromo o dall’Ufficio federale.

Il piano di zona approvato diviene vincolante con la pubblicazione nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 44105 c. Indennizzo e. Aerodromi privati

La restrizione della proprietà fondiaria mediante un piano di zona dà diritto a indennizzo se, negli effetti, essa equivale a un’espropriazione.

Il sorgere del diritto e il calcolo dell’indennizzo sono stabiliti dalle condizioni esistenti all’atto della pubblicazione del piano di zona nel Foglio ufficiale cantonale.

L’interessato deve far valere le proprie pretese durante i cinque anni consecutivi alla pubblicazione del piano di zona:

  1. presso l’esercente dell’aerodromo, se il piano di zona è stabilito in favore di un aerodromo situato su territorio svizzero;

  2. presso l’Ufficio federale, se il piano di zona è stabilito in favore di un aerodromo situato all’estero, d’un impianto del servizio di sicurezza o di una via aerea.106 4 Se è contestata l’esistenza o l’entità della pretesa s’applica, per analogia, la procedura di stima prevista nella legislazione federale sull’espropriazione.

Gli articoli42 a 44 e 47 non si applicano agli aerodromi non adibiti al traffico pubblico.

I provvedimenti imposti dall’esercizio devono essere adottati nelle forme del diritto privato.

Se non è possibile garantire in questo modo l’osservanza delle prescrizioni pertinenti, l’autorizzazione di esercitare l’aerodromo è negata o revocata.

105 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 (RU 1973 1738 1750; FF 1971 I 197). Vedi anche il n. III delle disp. fin. mod. del

dic. 1971, alla fine del presente testo. 106 Nuovo testo giusta il n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 107 Originario art. 44 bis. 108 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974

Art. 45109 V. Ripartizione delle spese 1. Esercente dell’aerodromo

Sono a carico di chi esercita l’aerodromo le spese di costruzione, d’esercizio e di manutenzione del medesimo.

Sono inoltre a suo carico:

  1. le spese di soppressione o adattamento degli ostacoli alla navigazione aerea che pregiudicano l’impiego dell’aerodromo, se situato su territorio svizzero;

  2. le indennità dovute conformemente all’articolo 44 capoverso 1, se l’aerodromo è situato su territorio svizzero.110 3 ...111

Art. 46 2. Imprese di trasporti aerei

Le spese straordinarie del servizio di sicurezza, cagionate dall’esercizio di determinate linee aeree, possono essere messe a carico anche delle imprese di trasporti aerei interessate.

Art. 47112 3. Terzi

1I terzi che costruiscono successivamente nuovi impianti devono assumersi tutte le spese d’adattamento alle esigenze della sicurezza della navigazione aerea.

La Confederazione può versare un’indennità speciale, se l’adattamento di un nuovo impianto indispensabile provoca spese eccessivamente elevate.

Art. 48113 4. Confederazione

Fatti salvi gli articoli 45–47, la Confederazione assume le spese:

  1. di sicurezza aerea, nella misura in cui non sono addossate alla società;

  2. di soppressione o di adeguamento degli ostacoli alla navigazione aerea esistenti in Svizzera al di fuori del perimetro di un aerodromo o di un aerodromo situato all’estero;

109 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 110 Nuovo testo giusta il n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 112 Nuovo testo giusta il n. I62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013). 113 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

c. di indennizzo per le restrizioni alla proprietà fondiaria in Svizzera a favore di un aerodromo e all’estero a favore di un impianto di sicurezza aerea.

La Confederazione e la società riscuotono tasse per coprire le loro spese di sicurezza aerea.

Dal profilo della tecnica di sicurezza aerea l’intero territorio della Confederazione costituisce un’unità e le tasse vanno riscosse in funzione dei medesimi principi.

Le tasse riscosse dalla società sottostanno all’approvazione del Dipartimento.

Art. 49114

Art. 50115

Titolo secondo: Aeromobili e personale aeronautico

Capo primo Aeromobili

Art. 51116

I. Classificazione 1 Il Consiglio federale emana le disposizioni per la classificazione degli aeromobili in singole categorie.

Esso definisce in particolare:

  1. quali aeromobili sono considerati aeromobili svizzeri di Stato;

  2. a quali speciali categorie di aeromobili si applicano norme particolari (art. 2 e 108).

Esso può autorizzare i Cantoni a prendere provvedimenti per determinate categorie di aeromobili senza occupanti in vista della riduzione degli effetti nocivi sull’ambiente e dei pericoli ai quali sono esposti persone e beni al suolo.

delle procedure d’approvazione dei piani (RU 1999 3071; FF 1998 2029). 116 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 52117 II. Matricola degli aeromobili 1. In generale

L’Ufficio federale tiene la matricola svizzera degli aeromobili.

Un aeromobile può essere iscritto nella matricola svizzera soltanto se:

  1. non è immatricolato in un altro Stato;

  2. adempie le condizioni d’ammissione agli esami prescritti;

  3. i rapporti di proprietà sull’aeromobile rispondono ai requisiti fissati dal Consiglio federale. Per quanto concerne i cittadini di Stati esteri, il Consiglio federale può subordinare l’iscrizione alla condizione che questi Stati concedano reciprocità ai cittadini svizzeri, sempreché non vi si oppongano obblighi internazionali. A tal fine, può concludere accordi con gli Stati esteri.118 3 Oltre al proprietario può essere iscritto nella matricola anche l’esercente, sempreché adempia le condizioni richieste, indipendentemente dalla proprietà.

Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate su le condizioni, il contenuto, la modificazione e la cancellazione delle immatricolazioni.

Art. 53119 2. ...

Art. 54120 3. ...

Art. 55 4. Effetti giuridici

Gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera121 sono considerati come aeromobili svizzeri.

117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 118 Nuovo testo giusta il n.I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° apr. 1994 (RU 1994 733 734; FF 1993 I 609).

Art. 56122 III. Certificati

L’Ufficio aeronautico certifica per gli aeromobili iscritti nella matricola svizzera:123

  1. l’immatricolazione, nel certificato d’immatricolazione;

  2. la navigabilità, nel certificato di navigabilità;

  3. 124 l’emissione di rumori e sostanze nocive degli aeromobili a motore, nel certificato di rumore e di emissione di sostanze nocive.

  4. ...125 2 Il Consiglio federale può prescrivere la riunione dei certificati di navigabilità, di rumore e di emissione di sostanze nocive.126 3 ...127

Il Consiglio federale emana, secondo gli accordi internazionali, prescrizioni sul rilascio, la durata di validità, il rinnovo e il ritiro di licenze e certificati.128

Art. 57129 IV. Costruzione e esercizio di aeromobili

Per garantire in particolare la sicurezza aerea, il Dipartimento emana prescrizioni sulla costruzione, l’esercizio, la manutenzione e l’equipaggiamento degli aeromobili, nonché sui documenti che devono trovarsi a bordo.

Il Dipartimento può emanare prescrizioni sulla costruzione di talune parti di aeromobili.

Le aziende di costruzione e di manutenzione devono essere titolari di una licenza dell’Ufficio federale.

122 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 123 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 124 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 126 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 128 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 129 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 58130 V. Esame degli aeromobili e degli apparecchi aeronautici

La navigabilità degli aeromobili iscritti nella matricola svizzera nonché l’emissione di rumori e di sostanze nocive degli aeromobili a motore sottostanno a controllo.131

Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.132

L’Ufficio federale emana un regolamento concernente l’esame degli aeromobili. Esso designa quegli apparecchi i quali, pur non essendo aeromobili, soggiacciono all’esame.

Il richiedente sopporta le spese di controllo.

Art. 59 VI. Contrassegni

Qualsiasi aeromobile che circola nello spazio aereo svizzero deve portare contrassegni ben visibili.

L’Ufficio federale fissa il genere dei contrassegni, se non sono prescritti da accordi internazionali.

Capo secondo: Personale aeronautico

Art. 60 I. Licenze

I piloti d’aeromobili, il personale ausiliario indispensabile per la condotta d’un aeromobile, in particolare i navigatori, i radiotelegrafisti di bordo, i meccanici di bordo e le persone che intendono formare personale aeronautico devono, per esercitare la loro attività, essere in possesso di una licenza dell’Ufficio federale, da rinnovarsi periodicamente.

Il Consiglio federale stabilisce quali altre categorie del personale aeronautico devono essere in possesso di una licenza per esercitare la loro attività.

Esso emana le prescrizioni sul rilascio, il rinnovo e il ritiro delle licenze.

130 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 132 Nuovo testo giusta il n. II 8 dell’all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

Art. 61 II. Tessera d’allievo

Chi intende prepararsi ad un’attività, per la quale è obbligatoria la licenza conformemente all’articolo60, deve ottenere una tessera d’allievo dall’Ufficio federale.

...133

Art. 62 III. Certificati stranieri

L’Ufficio federale decide circa il riconoscimento dei certificati stranieri, a meno che siano applicabili accordi internazionali in materia.

Esso ha il diritto di non riconoscere, per la circolazione nello spazio aereo svizzero, i certificati rilasciati a un cittadino svizzero da uno Stato estero.

Art. 63 IV. Diritti e obblighi del personale aeronautico

Il Consiglio federale determina i diritti e gli obblighi del personale aeronautico mediante ordinanze e regolamenti speciali, entro i limiti degli accordi internazionali e della legislazione federale. Le condizioni di lavoro sono regolate mediante contratto.

Parte seconda: Rapporti giuridici derivanti dall’esercizio della navigazione aerea

Titolo primo Responsabilità civile verso i terzi

Art. 64 I. Entità del risarcimento 1. Norma

L’esercente dell’aeromobile è tenuto a risarcire il danno causato dall’aeromobile in volo a persone e a cose che si trovano a terra, per il fatto solo che sia accertata l’esistenza di un danno causato dall’aeromobile.

La presente disposizione è applicabile:

  1. al danno cagionato da un corpo qualsiasi che cade dall’aeromobile, anche in caso di lancio regolamentare di zavorra o di lancio fatto in caso di necessità;

  2. al danno cagionato da qualsiasi persona che si trova a bordo di un aeromobile; se questa persona non appartiene all’equipaggio, l’esercente è responsabile soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli70 e 71.

L’aeromobile è considerato in volo dal momento dell’inizio della manovra di partenza a quello della fine della manovra di atterramento.

Art. 65 2. Uso illecito

Chi usa un aeromobile senza il consenso dell’esercente risponde del danno cagionato. L’esercente risponde con chi ha causato il danno soltanto fino all’importo della garanzia che è tenuto a prestare in applicazione degli articoli70 e 71.

Art. 66 3. Collisione

In caso di danno cagionato a terra da due o più aeromobili entrati in collisione, gli esercenti di questi aeromobili sono considerati solidalmente responsabili verso i terzi vittime del danno.

Art. 67 II. Foro

Per le azioni di risarcimento dei danni è competente, a scelta dell’attore: il tribunale del luogo di domicilio del convenuto, o il tribunale del luogo in cui si è verificato il danno.

Art. 68 III. Prescrizione

Queste azioni si prescrivono entro un anno dal giorno in cui è stato cagionato il danno. Se il danneggiato prova di non aver avuto conoscenza sia del danno, sia della sua importanza, ovvero dell’identità della persona responsabile, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui egli ne ha avuto conoscenza.

In ogni caso, l’azione si prescrive entro tre anni dal giorno in cui il danno è stato causato.

Art. 69 IV. Riserva del diritto contrattuale

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni, cagionati a terra, la cui riparazione è disciplinata da un contratto conchiuso tra la persona lesa e quella responsabile conformemente alla presente legge.

Art. 70 V. Garanzia per le conseguenze della responsabilità civile 1. Obbligo di assicurazione

L’esercente di un aeromobile iscritto nella matricola svizzera134 degli aeromobili deve, con riserva dell’articolo 71, essere assicurato contro la responsabilità civile verso i terzi presso una società autoriz- zata dal Consiglio federale ad esercitare nella Svizzera questo genere d’assicurazione.

L’assicurazione deve garantire anche la responsabilità civile delle persone che pilotano, per conto dell’esercente, un aeromobile, o che adempiono altri servizi a bordo, per i danni causati a terzi nell’esercizio della loro attività al servizio dell’esercente.

Art. 71 2. Deposito e cauzione

La garanzia per le conseguenze della responsabilità può consistere anche in un deposito di valori, facilmente realizzabili, presso una cassa pubblica o una banca accetta all’Ufficio federale, come pure in una cauzione solidalmente prestata da una banca o da una società d’assicurazione autorizzata dal Consiglio federale a operare nella Svizzera.

I valori e la cauzione devono essere completati non appena vi è la possibilità che le somme da essi rappresentate vengano diminuite per il pagamento di una indennità.

Art. 72 3. Aeromobili della Confederazione e dei Cantoni

La Confederazione e i Cantoni non sono soggetti all’obbligo di prestare garanzia per i loro aeromobili.

Art. 73 4. Aeromobili stranieri

L’obbligo di prestare garanzia per gli aeromobili stranieri è regolato dagli accordi internazionali. In mancanza di tali accordi, l’Ufficio federale può subordinare l’uso dello spazio aereo svizzero alla prestazione anticipata di una garanzia.

Art. 74135 5. Altre prescrizioni

Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla prestazione delle garanzie, specialmente per quanto concerne il loro importo e il rilascio di certificati ufficiali concernenti il genere, l’importo e la durata di validità delle garanzie prestate.

Esso può estendere la prestazione delle garanzie a determinate categorie di aeromobili svizzeri che non sono iscritti nella matricola.

In modo analogo alla legislazione sulla circolazione stradale, il Consiglio federale può emanare prescrizioni relative ai danni causati da aeromobili sconosciuti o non assicurati.

135 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 Titolo secondo: Diritto di trasporto aereo

Art. 75136 I. In generale

Il Consiglio federale, consultata la Commissione della navigazione aerea, emana le prescrizioni per il trasporto delle persone, dei bagagli, dei beni e degli animali, nonché le prescrizioni sulla responsabilità civile del vettore rispetto ai passeggeri e agli speditori; per tale scopo, esso si attiene ai principi delle convenzioni internazionali vincolanti per la Svizzera.

Peril traffico interno, il Consiglio federale può semplificare le modalità di spedizione.

Il Consiglio federale può regolare in altro modo il limite della responsabilità civile in favore del danneggiato per il traffico interno ed il traffico internazionale non soggetto a convenzioni internazionali sulla responsabilità civile nel trasporto aereo, vincolanti per la Svizzera.

In quanto le convenzioni applicabili riservino un aumento contrattuale dei limiti di responsabilità, il Consiglio federale può emanare prescrizioni giusta le quali il rilascio di concessioni e di autorizzazioni a imprese svizzere del traffico aereo commerciale deve essere subordinato alla condizione che esse offrano ai passeggeri una somma maggiore per la responsabilità civile.

Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’istituzione di un sistema di indennizzo da parte di un’assicurazione che, in caso di limitazione della somma della responsabilità civile, garantisca a titolo complementare la copertura totale o parziale dei diritti di risarcimento in caso di morte o di lesioni corporali; esso può prevedere che premi corrispondenti siano riscossi al momento della vendita dei biglietti di volo.137

Art. 76 II. Riserva della legislazione postale III. Copertura

Per il trasporto degli invii postali per via aerea sono riservate le disposizioni speciali della legislazione postale.

Le imprese svizzere del traffico aereo commerciale devono assicurarsi contro le conseguenze della responsabilità civile come trasportatori 136 Nuovo testo giusta il n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 137 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 138 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 aerei sino a concorrenza di un importo da stabilirsi dal Consiglio federale.

Fatti salvi gli accordi internazionali che vincolano la Svizzera, il Consiglio federale può far dipendere il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni a imprese straniere del traffico aereo commerciale dall’esistenza di una sufficiente assicurazione sulla responsabilità civile come trasportatori aerei.

Titolo terzo: Disposizioni comuni sulla responsabilità civile

Art. 77 I. Assicurazione federale contro gli infortuni

I diritti derivanti dalla presente legge sono garantiti alle persone danneggiate assicurate giusta la legge del 20 marzo 1981139 sull’assicurazione contro gli infortuni. L’assicuratore dispone del diritto di regresso nei confronti degli assicurati conformemente agli articoli 72–75 della legge federale del 6 ottobre 2000140 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali.141

Più ampi diritti, derivanti da infortunio causato da un aeromobile, sono acquisiti alla vittima o ai suoi superstiti.

Art. 78 II. Assicurazione militare

Se una persona, al beneficio dell’assicurazione militare, rimane vittima di infortunio cagionato dall’uso di un aeromobile militare svizzero, è applicabile esclusivamente la legislazione federale sull’assicurazione militare.

Art. 79 III. Diritto delle obbligazioni

Sono applicabili le disposizioni del Codice delle obbligazioni142, in quanto gli articoli64 a 78, come pure le prescrizioni emanate dal Consiglio federale per la loro esecuzione, non dispongono altrimenti.

Titolo quarto: Sequestro conservativo degli aeromobili

Art. 80 I. Nozione 139 RS 832.20 140 RS 830.1 142 RS 220

Per sequestro conservativo, nel senso degli articoli seguenti, s’intende ogni atto, di qualsiasi nome, con il quale un aeromobile è trattenuto, 141 Nuovo testo giusta il n. 5 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RS 830.1).

per un interesse privato, a profitto di un creditore, del suo proprietario o del titolare di un diritto reale che lo grava, senza che il sequestrante possa invocare una sentenza esecutiva ottenuta precedentemente nella procedura ordinaria, o un titolo esecutivo equivalente.

Art. 81 II. Esclusione

Sono esclusi dal sequestro conservativo:

  1. gli aeromobili destinati o adibiti esclusivamente a un servizio di Stato;

  2. gli aeromobili effettivamente in servizio su una linea di trasporti pubblici esercitata regolarmente e gli aeromobili di riserva indispensabili;

  3. tutti gli altri aeromobili destinati o adibiti al trasporto retribuito di persone e di cose, quando sono pronti a prendere il volo per eseguire il trasporto, a meno che non si tratti di un debito contratto per compiere il viaggio o di un credito sorto durante il viaggio.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al sequestro conservativo domandato dal proprietario spossessato del suo aeromobile mediante atto illecito.

Art. 82 III. Sequestro evitato mediante prestazione di garanzia

Ilsequestro conservativo è evitato o immediatamente revocato mediante prestazione di una garanzia sufficiente.

La garanzia è sufficiente allorché copre l’importo del debito e delle spese ed è destinata esclusivamente al pagamento del creditore. Essa è pure sufficiente quando corrisponde al valore dell’aeromobile, se questo valore è inferiore all’importo del debito e delle spese.

Art. 83 IV. Procedura

In ogni caso la domanda di revoca del sequestro conservativo è decisa con una procedura sommaria e rapida.

I Governi cantonali emanano mediante ordinanza le prescrizioni procedurali necessarie. ...143 143 Per. 2 abrogato dal n. II33 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).

Art. 84 V. Risarcimento dei danni cagionati da sequestro conservativo ingiustificato

Quando si è proceduto al sequestro di un aeromobile non sequestrabile nel senso della presente legge, o quando il debitore ha dovuto fornire garanzie per impedire il sequestro o per ottenerne la revoca, il creditore sequestrante risponde conformemente al Codice delle obbligazioni144 del danno causato all’esercente o al proprietario.

La stessa norma si applica in caso di sequestro conservativo ingiustificato.

L’azione per risarcimento dei danni deve essere promossa davanti al tribunale del luogo di domicilio del convenuto o davanti al tribunale del luogo del sequestro conservativo.

Art. 85 VI. Riserve

Le prescrizioni che precedono non si applicano ai provvedimenti conservativi presi in virtù della legislazione sul fallimento, del diritto amministrativo o del diritto penale.

Art. 86 VII. Aeromobili stranieri

Gli articoli 80 a 85 sono applicabili anche agli aeromobili stranieri, purché lo Stato ove sono iscritti nella matricola145 garantisca la reciprocità.

Art. 87 VIII. Protezione della proprietà industriale

Restano riservate le convenzioni internazionali sulla protezione della proprietà industriale.

Titolo quinto: Disposizioni penali

Capo primo Reati

Art. 88 I. Delitti 1. Divieto di circolazione

Chiunque, violando un divieto di circolazione emanato in virtù dell’articolo 7, penetra intenzionalmente nello spazio aereo svizzero, o parte in volo dalla Svizzera, o sorvola una zona vietata, è punito con la detenzione fino ad un anno o con la multa fino a

000 franchi.

Se il colpevole ha inoltre violato le prescrizioni dell’articolo 18 su l’obbligo di atterrare, la pena è la detenzione fino a due anni o la multa fino a 20 000 franchi.

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 5000 franchi.

Art. 89 2. Pilotaggio di un aeromobile munito di 2a. Inosservanza delle istruzioni di un aeromobile intercettatore

Chiunque intenzionalmente pilota o fa pilotare un aeromobile munito di contrassegni contraffatti o alterati, o privo dei contrassegni contrassegni falsi prescritti nell’articolo59 è punito con la detenzione fino a cinque anni e con la multa fino a 20 000 franchi.

In casi di poca gravità, il giudice può infliggere la sola multa.

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

È parimente punibile chiunque pilota o fa pilotare fuori della Svizzera un aeromobile indebitamente munito dei contrassegni svizzeri. È applicabile l’articolo4 capoverso 2 del Codice penale svizzero146.

Chiunque, in qualità di comandante di bordo di un aeromobile, non segue le istruzioni date da un aeromobile intercettatore secondo le norme della circolazione aerea, è punito con la detenzione o con la multa.

L’atto è parimenti punibile se è stato commesso all’estero a bordo:

  1. di un aeromobile svizzero;

  2. di un aeromobile straniero utilizzato da un esercente con sede principale o con residenza permanente in Svizzera.

È applicabile l’articolo4 capoverso 2 del Codice penale svizzero148.

Art. 90 3. Pericoli cagionati in navigazione 146 RS 311.0 148 RS 311.0 4. Facoltà menomate dei membri dell’equipaggio

Chiunque, durante un volo, come comandante di un aeromobile, o membro dell’equipaggio o passeggero, viola intenzionalmente le prescrizioni legali o le norme riconosciute della circolazione e mette in tal modo scientemente in pericolo la persona o i beni di terzi a terra, è punito con la detenzione fino a tre anni.

Se il colpevole ha agito per negligenza, la pena è la detenzione fino a sei mesi o la multa fino a 10 000 franchi.

147 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 Chiunque, trovandosi in preda all’alcole, a narcotici o sostanze psicotrope, svolge funzioni di membro dell’equipaggio, chiunque, intenzionalmente, si oppone o si sottrae a un prelievo di sangue o a una visita medica completiva, ordinati dall’autorità, oppure fa in modo che questi provvedimenti non possano perseguire il loro scopo, è punito con la detenzione o con la multa.

Art. 91150 II. Contravvenzioni IIa. Altre disposizioni penali

1. Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene alla presente legge, a accordi internazionali sulla navigazione aerea, a prescrizioni d’esecuzione o a una decisione significatagli in virtù di dette disposizioni sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, chiunque non ottempera un obbligo derivante da concessione o autorizzazione accordata in virtù della presente legge, delle sue prescrizioni d’esecuzione o di un accordo internazionale sulla navigazione aerea, è punito con l’arresto o con la multa fino a ventimila franchi. 2.151 Nei casi di esigua gravità si può prescindere da ogni pena.

Le disposizioni speciali della legge federale sul diritto penale amministrativo153 (art. 14 a 18) sono applicabili.

Art. 92 III. Provvedimenti amministrativi 1. In generale

Qualora siano state violate disposizioni della presente legge o di ordinanze e altre prescrizioni emanate per la sua applicazione dalle autorità competenti, o disposizioni di accordi internazionali sulla navigazione aerea, l’Ufficio federale può, indipendentemente dall’apertura e dal risultato di qualsiasi procedura penale, pronunciare:

a. il ritiro definitivo o temporaneo, o la limitazione della validità di autorizzazioni, licenze e certificati rilasciati;

149 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 150 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 151 Introdotto dal n. I della LF del24 giu. 1977 (RU 1977 2110). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 (RU 1994 3010 3024; 152 Introdotto dal n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

b. il sequestro di aeromobili che metterebbero in pericolo la sicurezza pubblica se usati ulteriormente, o di cui vi sia da temere l’uso abusivo.

Art. 93154 2. Ritiro della concessione

Una concessione accordata conformemente agli articoli 28, 30 o 37 può essere ritirata, in qualsiasi tempo e senza indennità, in caso di contravvenzione grave o ripetuta agli obblighi del concessionario.

Art. 94155 IV. Persone giuridiche e società commerciali

Art. 95156 V. Disposizioni generali

Alle contravvenzioni a tenore dell’articolo 91 si applicano le disposizioni generali della legge federale sul diritto penale amministra-

Alle altre infrazioni si applicano le disposizioni generali del Codice penale svizzero158.

Capo secondo: Campo d’applicazione e perseguimento penale

Art. 96159 I. Applicabilità per territorio delle disposizioni penali 1. Massima

Con riserva degli articoli89 capoverso4, 97 e 97bis della presente legge, o degli articoli4 a 6 del Codice penale svizzero160 , le disposizioni penali sono applicabili soltanto a chi ha commesso un reato nella Svizzera.

Art. 97161 2. Reati a bordo di aeromobili svizzeri 157 RS 313.0 158 RS 311.0 160 RS 311.0

Il diritto penale svizzero è applicabile anche agli atti commessi fuori della Svizzera a bordo di un aeromobile svizzero.

154 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 15 nov. 1998 156 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

159 Nuovo testo giusta il n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978 161 Nuovo testo giusta il n. I della LF del24 giu. 1977, in vigore dal 1° gen. 1978

I membri dell’equipaggio di un aeromobile svizzero soggiacciono inoltre al diritto penale svizzero anche se hanno commesso il reato fuori dell’aeromobile nell’adempimento delle loro funzioni professionali.

Il giudizio è ammesso soltanto se l’autore si trova nella Svizzera e non è stato estradato all’estero o quando è stato estradato alla Confederazione a cagione dell’atto commesso.

L’articolo 6 numero 2 del Codice penale svizzero162 è applicabile indipendentemente dalla cittadinanza dell’autore.

Art. 98 II. Giurisdizione

Con riserva del capoverso 2 i reati commessi a bordo di un aeromobile soggiacciono alla giurisdizione penale federale.163

Le contravvenzioni a tenore dell’articolo 91 sono perseguite e giudicate dall’Ufficio federale secondo le norme procedurali della legge federale sul diritto penale amministrativo164.165

Se i reati sono stati commessi a bordo di un aeromobile straniero sopra il territorio svizzero o a bordo di un aeromobile svizzero fuori della Svizzera, l’autorità svizzera competente a procedere penalmente può rinunciare al procedimento penale.166

Art. 99 III. Attribuzioni del comandante

Seun reato è commesso a bordo di un aeromobile svizzero, il comandante deve raccogliere ed assicurare le prove.167

Egli compie, fino al momento dell’arrivo delle autorità competenti, gli atti d’inchiesta che non soffrono indugio.168

È autorizzato a perquisire i passeggeri e i membri dell’equipaggio nonché a sequestrare gli oggetti che possono servire di prova.169

Se vi è pericolo nel ritardo, il comandante ha il diritto di procedere al fermo delle persone sospette.170 163 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 165 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0). 166 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0). 167 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 168 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0). 169 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0). 170 Nuovo testo giusta il n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0).

Sono applicabili per analogia gli articoli 39, 40 e 45 a52 della legge federale sul diritto penale amministrativo171 circa l’interrogatorio dell’imputato, la raccolta di informazioni orali, l’attuazione di provvedimenti coattivi, il sequestro, la perquisizione e il fermo.172

Art. 100 IV. Obbligo di denuncia V. Provve dimenti per prevenire attentati 171 RS 313.0 VI. Accertamento dell’ebrietà e di altri stati analoghi

Tutte le autorità, sia di polizia sia giudiziarie, sono tenute a denunciare all’Ufficio federale qualsiasi atto punibile che potrebbe provocare il ritiro di autorizzazioni, licenze e certificati nel senso dell’articolo 92.

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato su un aeromobile in partenza dalla Svizzera, il comandante di polizia competente per l’aerodromo ha diritto di ordinare un controllo e, all’occorrenza, la perquisizione dell’aeromobile. Su richiesta della polizia cantonale, l’equipaggio e il personale dell’infrastruttura sono tenuti a coadiuvare gli organi di polizia nell’esecuzione di tali provvedimenti.

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato mediante invii postali o bagaglio aerei, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare un controllo e se necessario la perquisizione degli invii postali o del bagaglio di cui si tratta. I servizi della Posta svizzera e i loro agenti devono consegnare alla polizia cantonale gli invii postali sospetti.174

Ove esistano sospetti che possa essere commesso un attentato a bordo d’un aeromobile in volo, il comandante di polizia menzionato al capoverso 1 ha diritto di ordinare la perquisizione dei passeggeri e dei bagagli a mano per scovare le armi e gli esplosivi. Il passeggero che si oppone può essere escluso dal volo senza indennità alcuna.

Durante i controlli e le perquisizioni previsti ai capoversi 1 a 3, deve essere massimamente salvaguardato il segreto privato. Per quanto possibile, saranno considerati anche gli interessi del traffico aereo. Deve essere garantito il trattamento doganale.

La responsabilità per i danni inerenti alle operazioni di controllo è disciplinata secondo le disposizioni della legge federale del 14 marzo 172 Introdotto dal n. 15 dell’all. al DPA, in vigore dal 1° gen. 1975 (RS 313.0). 173 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 174 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

1958175 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali.

1I membri dell’equipaggio che presentano indizi di ebrietà o di influsso di narcotici o di sostanze psicotrope sono sottoposti a un esame adeguato. Può essere loro imposto il prelievo del sangue.

I capi d’aerodromo e gli organi di polizia competenti per luogo hanno facoltà di ordinare i provvedimenti necessari. In caso d’intervento dei capi d’aerodromo, quest’ultimi devono chiedere senz’indugio l’operato della polizia se i sospetti di cui al capoverso 1 siano confermati da una prima inchiesta.

Sono applicabili, per analogia, le prescrizioni sulla procedura per il prelievo e l’analisi del sangue e sugli altri provvedimenti verso gli utenti della strada.

Parte terza: Promovimento della navigazione aerea

Art. 101177 I. Prestazioni della Confederazione 1. Alle imprese del traffico di linea178 2. Agli aerodromi

La Confederazione può concedere sussidi o prestiti alla navigazione aerea svizzera per l’esercizio di linee aeree regolari.179

In ogni singolo caso è tenuto conto della situazione finanziaria del beneficiario.

La Confederazione può concedere prestiti con interessi e condizioni d’ammortamento preferenziali per migliorie e ampliamenti degli aeroporti di Basilea-Mulhouse, Ginevra e Zurigo sino a concorrenza del

per cento delle spese di costruzione; se motivi importanti lo giustificano, essa può in via eccezionale superare questo limite.

La Confederazione può concedere prestiti con interessi preferenziali sino a concorrenza del 25 per cento:

176 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 177 Nuovo testo giusta il n. I62 della LF del 14 dic. 1984 sui provvedimenti di risparmio 1984, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 660; FF 1984 I 1013). 178 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 179 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 180 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

  1. delle spese di costruzione, di installazione, di miglioria o di ampliamento di aerodromi che servono principalmente al traffico commerciale regionale oppure servono in ampia misura all’istruzione e al perfezionamento aeronautici o alla Scuola svizzera di aviazione da trasporto;

  2. delle indennità che devono essere versate per le restrizioni della proprietà fondiaria giusta l’articolo 44 capoverso 1.

Art. 102181 II. Partecipazioni

La Confederazione può partecipare a imprese esercitanti aerodromi e a imprese di trasporto aereo se siffatta partecipazione è giustificata dall’interesse generale.

Art. 103182 III. ... IV. Istruzione e perfezionamento aeronautici V. Scuola svizzera di aviazione da trasporto 1. in generale 2. Sorveglianza 3. Prestazioni finanziarie

La Confederazione sostiene l’istruzione e il perfezionamento aeronautici di candidati atti a divenire piloti militari, piloti professionisti, istruttori o piloti di ricognizione.

L’istruzione è impartita principalmente in scuole private.

Il Consiglio federale può delegare a organizzazioni della navigazione aerea la direzione amministrativa, l’informazione sulle possibilità della carriera aeronautica e la pubblicità. La Confederazione assume le spese al prezzo di costo. I dettagli sono disciplinati in via contrattuale.

Il Consiglio federale disciplina la sorveglianza e istituisce un organo incaricato di conciliare gli interessi dei servizi interessati.

La Confederazione istituisce una Scuola svizzera di aviazione da trasporto o impartisce il mandato di gestirne una per suo conto.

La Scuola svizzera di aviazione da trasporto è destinata all’istruzione del personale aeronautico che abbisogna di una licenza personale dell’Ufficio federale per esercitare la propria attività.

Il Consiglio federale stabilisce i dettagli dei compiti, delle condizioni di ammissione, dell’esercizio e della ripartizione dei costi.

181 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 17 dic. 1971, in vigore dal 1° gen. 1974 183 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 184 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 La Scuola sottostà alla sorveglianza dell’Ufficio federale.

Il Dipartimento disciplina le prestazioni finanziarie degli allievi e delle imprese di navigazione aerea alla Scuola.

Parte quarta: Applicazione e disposizioni finali

Art. 104187 I. Riserva della legislazione sulle telecomunicazioni

Sono fatte salve le disposizioni della legislazione sulle telecomunicazioni.

Art. 105 II. Riserva della legislazione doganale

Sono riservate le disposizioni della legislazione doganale.

Chi esercita un aerodromo o un idroscalo è tenuto a mettere a disposizione i locali necessari per le operazioni doganali.

Art. 106 III. Applicazione della legge agli aeromobili militari 1. In generale

La Confederazione risponde soltanto conformemente agli articoli 64 a 74 e 77 a79 dei danni cagionati da aeromobili militari svizzeri a persone ed a beni che si trovano a terra.

Del rimanente, la presente legge si applica agli aeromobili militari soltanto nella misura in cui essa è espressamente dichiarata applicabile dal Consiglio federale.

Art. 107 2. Norme per la sicurezza della circolazione e ordinanza sui segnali IIIa. Protezione dei dati

Il servizio competente del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport prende, d’intesa con l’Ufficio federale, i provvedimenti necessari affinchè gli aeromobili militari osservino le norme emanate per la sicurezza della circolazione, nonchè l’ordinanza sui segnali. Se queste norme sono fissate da accordi internazionali conclusi dalla Svizzera, esse si applicano senz’altro agli aeromobili militari svizzeri.

185 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 186 Introdotto dal n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995 187 Nuovo testo giusta il n. 18 dell’all. alla LF del 30 apr. 1997 sull’organizzazione delle poste, in vigore dal 1° gen. 1998 (RS 783.1).

L’Ufficio federale tratta i dati personali necessari all’applicazione della presente legge, compresi i dati:

  1. sui procedimenti amministrativi e penali, nonché sulle sanzioni secondo la presente legge; e

  2. sull’attitudine (certificato di buona condotta e estratto del casellario giudiziale), la capacità e la salute delle persone attive nell’aviazione civile.

In singoli casi comunica i dati ad altre autorità, nella misura necessaria all’esecuzione delle leggi applicate da tali autorità oppure della presente legge.

Può conservare i dati in forma elettronica.

Art. 108 IV. Norme speciali

Il Consiglio federale può prevedere che talune disposizioni della presente legge non si applichino agli aeromobili di speciali categorie. Si considerano tali:

  1. gli aeromobili di Stato che non sono aeromobili militari;

  2. gli aeromobili senza motore;

  3. gli aeromobili a motore senza occupanti;

  4. gli aeromobili a motore con occupanti e il cui peso o carico alare sono minimi.189 2 Se è il caso esso può fissare norme speciali per queste categorie di aeromobili. I provvedimenti del Consiglio federale non possono tuttavia derogare alle disposizioni sulla responsabilità civile e alle disposizioni penali della presente legge.

Art. 109 V. Esecuzione di accordi internazionali e adattamento allo sviluppo tecnico

Il Consiglio federale è autorizzato a prendere, fino a tanto che una legge non ha regolato la materia, i provvedimenti per:

  1. l’esecuzione degli accordi internazionali relativi alla navigazione approvati dall’Assemblea federale;

  2. l’applicazione alla circolazione aerea nella Svizzera delle norme contenute in detti accordi;

  3. l’adattamento alle innovazioni tecniche nel campo della navigazione aerea.

188 Introdotto dal n. I 13 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione 189 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° gen. 1995

Art. 110 VI. Disposizione abrogativa

Con l’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ad essa; in particolare:

  1. il decreto del Consiglio federale del 27 gennaio 1920190 che regola la circolazione aerea in Svizzera e le prescrizioni esecutive emanate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni e dall’Ufficio federale;

  2. le prescrizioni del Consiglio federale del 24 gennaio 1921191 concernenti la circolazione degli aeromobili sopra e sulle acque.

Art. 111 VII. Entrata in vigore. Esecuzione

Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge; esso è incaricato di eseguirla.

Data dell’entrata in vigore: 15 giugno 1950192 Disposizioni finali della modificazione del 17 dicembre 1971193 III

Nell’applicazione dell’articolo 44 deve essere tenuto conto degli impianti sistemati prima del 1° gennaio 1971 in vicinanza di aerodromi esistenti, tenuto conto della costituzione di zone di sicurezza o di zone di rumore.

Le procedure giusta l’articolo 44 che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge194, sono avviate secondo il diritto cantonale nell’intento di istituire zone di sicurezza o di rumore vanno portate a termine secondo il diritto cantonale.

190 [RU 36 183] 191 [RU 37 84] 192 DCF del 5 giu. 1950 (RU 1950 I 504). 194 Questa legge è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l’art. 34 che è entrato in vigore il

nov. 1973 (RU 1973 1750).

IV Dopo due anni dall’entrata in vigore della presente legge195 , l’iscrizione di aeromobili cui è applicabile l’articolo 53 è cancellata d’ufficio dalla matricola se il proprietario o l’esercente non rispondono alle prescrizioni di detto articolo.

V La consegna del certificato di rumore previsto nell’articolo 56 capoverso 1 lettera c può essere attuata successivamente per le diverse categorie d’aeromobili.

Disposizioni finali della modificazione del 26 giugno 1998196

Le autorizzazioni di esercizio rilasciate in virtù del diritto previgente rimangono in vigore fino alla scadenza della loro validità. Non possono più essere modificate o rinnovate.

I diritti derivanti da concessioni esistenti rimangono validi, purché siano effettivamente utilizzati al momento dell’entrata in vigore della presente modifica. Essi vengono ripresi nelle concessioni di rotta. Se tali diritti venissero pregiudicati da accordi internazionali, non può essere preteso alcun indennizzo dalla Confederazione. I diritti in concessione esistenti possono essere revocati o limitati con riserva di indennizzo.

Disposizioni finali della modificazione del 18 giugno 1999197

Le procedure di concessione edilizia e di autorizzazione di costruzione pendenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono continuate come procedure d’approvazione dei piani. Per le espropriazioni va, se del caso, attuata a posteriori la procedura d’opposizione.

Ai ricorsi pendenti si applica il diritto procedurale previgente.

195 Questa legge è entrata in vigore il 1° gen. 1974, salvo l’art. 34 che è entrato in vigore il

nov. 1973 (RU 1973 1750).