Fonte

RU 2003 187

Legge federale
concernente l’adeguamento di disposizioni
organizzative del diritto federale

del 22 marzo 2002

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20011,
decreta:

I

La legge del 21 marzo 19972 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione è modificata come segue:

Art. 8 rubrica e cpv.1

Organizzazione e direzione dell’Amministrazione federale

Il Consiglio federale definisce un’organizzazione razionale dell’Amministrazione federale e la modifica quando le circostanze lo richiedono. In questo contesto può derogare a disposizioni organizzative di altre leggi federali; sono esclusi i casi nei quali l’Assemblea federale limita espressamente la competenza organizzativa del Consiglio federale.

Art. 64

Abrogato

II

L’abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell’Allegato.

III

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 marzo 2002 Consiglio degli Stati, 22 marzo 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore

Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 18 luglio 2002.3

Fatto salvo il n. I/27 dell’allegato, la presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2003.

Il n. I/27 dell’allegato entra in vigore allo stesso tempo della modifica del 4 ottobre 20024 della legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare.

15 gennaio 2003 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

(cifra II) Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati i seguenti atti normativi: 1. Decreto federale del 7 ottobre 19885 concernente i festeggiamenti per i «700 anni della Confederazione»; 2. Decreto federale del 6 ottobre 19956 concernente le celebrazioni per il 150esimo anniversario dello Stato federale; 3. Decreto federale del 26 giugno 19207 concernente l’istituzione di Legazioni a Bruxelles, Stoccolma e Varsavia; 4. Decreto federale del 19 giugno 19258 per la trasformazione dei Consolati generali svizzeri ad Atene e Belgrado in Legazioni; 5. Decreto federale del 1° aprile 19279 concernente la trasformazione in Legazione del Consolato generale della Svizzera in Praga; 6. Decreto federale del 28 giugno 192810 che istituisce una Legazione svizzera in Turchia; 7. Decreto federale dell’8 novembre 193411 che approva il trattato d’amicizia conchiuso, nel giugno 1934, tra la Svizzera e l’Egitto e che istituisce una Legazione di Svizzera in Egitto; 8. Decreto federale del 24 giugno 193812 concernente la creazione di Legazioni di Svizzera in Estonia, Finlandia, Lettonia e Lituania e nel Lussemburgo; 9. Decreto federale del 22 giugno 193913 concernente la trasformazione in Legazioni dei Consolati generali di Svizzera a Caracas e a Dublino; 10. Decreto federale del 5 ottobre 194514 concernente la creazione di Legazioni; 11. Decreto federale dell’8 ottobre 194715 concernente la creazione di nuove Legazioni; 12. Decreto federale del 29 settembre 195016 concernente l’apertura di una Legazione in Israele;

13. Decreto federale del 29 settembre 195017 concernente l’apertura di una Legazione in Giordania; 14. Decreto federale del 15 giugno 195118 concernente l’apertura di Legazioni in Indonesia, in Islanda e in Etiopia; 15. Decreto federale del 19 giugno 195319 concernente l’apertura di una legazione nell’Afghanistan; 16. Decreto federale del 21 marzo 195620 concernente l’istituzione di rappresentanze diplomatiche; 17. Decreto federale del 22 giugno 195621 concernente l’istituzione di rappresentanze diplomatiche; 18. Decreto federale del 24 marzo 196022 concernente l’istituzione di nuove rappresentanze diplomatiche; 19. Decreto federale del 27 settembre 196123 concernente l’istituzione di nuove missioni diplomatiche; 20. Legge federale del 25 giugno 196524 concernente l’istituzione di missioni diplomatiche in Malawi, Malta, Zambia e Gambia; 21. Legge federale del 9 marzo 196725 concernente l’istituzione di nuove rappresentanze diplomatiche; 22. Legge federale del 30 giugno 197226 concernente l’istituzione di una missione diplomatica nel Bangla Desh; 23. Legge federale del 20 giugno 197527 sull’istituzione di missioni diplomatiche in Mozambico ed in Angola; 24. Legge federale del 10 ottobre 198028 sull’istituzione di missioni diplomatiche nello Zimbabwe e negli Emirati Arabi Uniti; 25. Decreto federale del 21 marzo 195629 concernente la trasformazione di legazioni di Svizzera in ambasciate; 26. Legge federale del 7 dicembre 195630 che modifica la legge federale concernente la Stazione centrale svizzera di meteorologia;

27. Legge federale del 27 giugno 196931 su gli organi direttivi ed il Consiglio della difesa; 28. Decreto federale del 18 marzo 198832 concernente la partecipazione finanziaria della Confederazione alla rimozione dei danni causati dal maltempo nel 1987; 29. Decreto federale del 20 giugno 198033 concernente il raccordo ferroviario dell’aeroporto di Ginevra; 30. Legge federale del 17 marzo 193734 che abroga quella del 23 dicembre 1915 sulla costruzione di una ferrovia normale da Niederwenigen a Döttingen (ferrovia della Surb) in prolungamento della linea Oberglatt-Niederwenigen; 31. Decreto federale del 17 dicembre 197135 per l’istituzione di un Centro di formazione professionale agricola a Changins; 32. Decreto federale del 22 giugno 198436 concernente l’alienazione della partecipazione della Confederazione al capitale azionario della Società generale dell’orologeria svizzera SA; 33. Decreto federale del 25 giugno 197637 che accorda al Perù un aiuto finanziario di10 milioni di franchi.

II

I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge del 29 settembre 195238 sulla cittadinanza svizzera Stralcio e sostituzione di espressioni 1. Nell’articolo13 capoversi1 e 5 l’espressione «Ufficio federale di polizia» è sostituita dall’espressione «Ufficio federale». 2. Negli articoli25, 32, 41 capoverso1, 45 capoverso2, 48 e 49 capoverso 2 l’espressione «Dipartimento federale di giustizia e polizia» è sostituita dall’espressione «Ufficio federale». 3. Negli articoli 49a capoverso1 e 49b capoverso1 l’espressione «competente» è stralciata.

Art. 12 cpv.2

La naturalizzazione è valida soltanto se l’Ufficio federale competente (Ufficio federale)39 ha concesso un’autorizzazione.

Art. 37

Inchieste L’Ufficio federale può incaricare il Cantone di naturalizzazione di svolgere le inchieste necessarie per determinare se il candidato soddisfa le condizioni per la naturalizzazione.

Art. 46 cpv.3

L’Ufficio federale non riscuote tassa alcuna per il suo intervento nella procedura di svincolo.

Art. 51 cpv.2

Sono parimenti legittimati a ricorrere i Cantoni e i Comuni interessati.

2. Legge federale del 19 aprile 197840 sulla formazione professionale visti gli articoli 27sexies, 34ter, 42ter e 64bis della Costituzione federale41, …

Art. 11 cpv.2 primo periodo

L’Ufficio federale stabilisce il programma minimo dei corsi. ...

Art. 36 cpv.2 secondo periodo

... Provvede, in collaborazione con i Cantoni e le associazioni professionali, alla formazione degli istruttori incaricati dei corsi per maestri di tirocinio.

Attualmente Ufficio federale degli stranieri, UFDS.

Queste disposizioni corrispondono agli articoli 63, 64, 110, 123 e 135 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

3. Legge dell’8 ottobre 199942 sull’aiuto alle università

Art. 17 Contributi fissi agli istituti

Il Gruppo della scienza e della ricerca può concludere contratti di prestazioni con gli istituti che hanno diritto a un sussidio e versare loro un contributo fisso alle spese di gestione invece di un sussidio calcolato conformemente all’articolo15. Questo contributo non deve superare il45 per cento delle spese di gestione effettive.

4. Legge del 22 dicembre 191643 sulle forze idriche

Art. 73

II. Commissione Il Dipartimento nomina una commissione incaricata di studiare le dell’economia idrica questioni d’ordine generale o particolari attinenti all’economia idrica e di fornirgli il suo parere in proposito; le competenze e l’organizzazione di questa commissione sono determinate con regolamento.

5. Legge del 20 dicembre 195744 sulle ferrovie

Art. 94

IV. Tasse Il Dipartimento stabilisce le tasse che devono essere riscosse nell’esecuzione della presente legge.

6. Legge federale del 25 settembre 191745 concernente la costituzione di pegni sulle imprese di strade ferrate e di navigazione e la liquidazione forzata di queste imprese

Art. 5 cpv.3 e 4

Il Consiglio federale emana disposizioni per l’impianto e la tenuta del registro dei pegni.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.

7. Legge del 3 ottobre 197546 sulla navigazione interna visto l’articolo 24ter della Costituzione federale47, …

Art. 56 cpv.1 e 3

Il Consiglio federale, uditi i Cantoni e le associazioni interessate, emana le prescrizioni esecutive.

Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni emana le disposizioni relative agli emolumenti per gli atti ufficiali delle autorità federali.

8. Legge del 21 dicembre 194848 sulla navigazione aerea

Art. 58 cpv.2

Il Dipartimento emana prescrizioni sulle condizioni di navigabilità nonché sulla limitazione delle emissioni foniche e delle sostanze nocive prodotte dagli aeromobili a motore.

9. Legge del 22 marzo 199149 sulla radioprotezione visti gli articoli 24quinquies, 24septies, 27sexies, 64 e 64bis della Costituzione federale50, …

Art. 7 cpv.1

Il Consiglio federale istituisce le commissioni consultive seguenti:

  1. Commissione della radioprotezione e di sorveglianza della radioattività;

  2. Commissione di protezione nucleare e chimica.

10. Legge federale del 18 marzo 199451 sull’assicurazione malattie

Art. 20 cpv.2 e 3 primo periodo

Il Dipartimento stabilisce il contributo su proposta dell’istituzione. Fa rapporto alle competenti Commissioni delle Camere federali sull’impiego di tale contributo.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

11. Legge del 20 giugno 198652 sulla caccia

Art. 12 cpv.2, 2bis e 3 primo periodo

Essi possono ognora ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.

Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina le misure di cui al capoverso2.

Concerne soltanto i testi tedesco e francese.

12. Legge federale del 10 ottobre 199753 concernente le imprese d’armamento della Confederazione

Art. 3 cpv.2

Il Consiglio federale definisce il dipartimento che esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione in seguito alla costituzione; detto dipartimento si attiene alla strategia formulata dal Consiglio federale.