Fonte

934.21

Legge federale concernente le imprese d’armamento della Confederazione
(LIAC)

del 10 ottobre 1997 (Stato 28 gennaio 2003)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 64 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 16 aprile 19973, decreta:

Art. 1 Imprese d’armamento

Per assicurare l’equipaggiamento dell’esercito, nella misura in cui non competa ai Cantoni, la Confederazione può gestire imprese d’armamento, costituire società anonime di diritto privato o partecipare a tali società.

Il Consiglio federale ha la facoltà di costituire società anonime di diritto privato a nome della Confederazione, di acquistare e di cedere partecipazioni in tali società. Esso disciplina i dettagli.

Art. 2 Attività

Le imprese d’armamento eseguono le ordinazioni del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS)4 e di terzi nel rispetto dei principi dell’economia di mercato.

Art. 3 Società di partecipazione

Le partecipazioni della Confederazione nelle società anonime sono esercitate per mezzo di una società di partecipazione nella forma di una società anonima di diritto privato.

Il Consiglio federale definisce il dipartimento che esercita i diritti spettanti alla Confederazione quale azionista nella società di partecipazione in seguito alla costituzione; detto dipartimento si attiene alla strategia formulata dal Consiglio federale.5 1[CS 1 3]. A questa disposizione corrisponde ora l’art. 122 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).

Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001

Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997. Di detta modificazione è stato tenuto conto in tutto il presente testo.

Nuovo testo giusta il n. II 12 dell’all. alla LF del 22 mar. 2002 concernente l’adeguamento di disposizioni organizzative del diritto federale, in vigore dal 1° feb. 2003 (RU 2003 187 188; FF 2001 3431).

Una cessione della maggioranza del capitale o dei voti della Confederazione a terzi sottostà all’approvazione dell’Assemblea federale.

Art. 4 Rappresentanza nel Consiglio d’amministrazione

La Confederazione è rappresentata nel Consiglio d’amministrazione dalla società di partecipazione conformemente ai suoi interessi.

La società di partecipazione è rappresentata nei Consigli d’amministrazione delle imprese d’armamento conformemente ai suoi interessi.

Art. 5 Trasformazione delle aziende esistenti

Le aziende d’armamento esistenti dell’Aggruppamento dell’armamento sono trasformate in società anonime di diritto privato.

Gli attivi e i passivi, nonché i diritti e gli obblighi contrattuali delle aziende d’armamento esistenti sono assunti dalla società anonima in osservanza dei principi di valutazione riconosciuti.

Il Consiglio federale disciplina i dettagli.

Art. 5a6 Ricapitalizzazione

La Confederazione assicura l’adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d’armamento attuali, in occasione della loro trasformazione in società anonime.

Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l’entità e la data della necessaria ricapitalizzazione. L’onere che ne deriva per la Confederazione è registrato nel bilancio e ammortato sull’arco di diversi anni a carico del conto economico.

Art. 5b7 Aumento ulteriore del capitale di copertura

Se il capitale statutario di copertura delle imprese d’armamento aumenta in seguito alla messa a punto degli incartamenti presso la Cassa pensioni della Confederazione, la Confederazione prende a carico tale supplemento di copertura. A questo scopo il DDPS, con l’autorizzazione del Consiglio federale, rilascia una corrispondente dichiarazione di garanzia. Si intendono per messa a punto degli incartamenti le modifiche dell’effettivo degli assicurati e dei campi di dati.

In caso di aumento del capitale di copertura secondo il capoverso 1, la Confederazione assicura un’adeguata dotazione in capitale proprio delle imprese d’armamento interessate. Sono determinanti le norme per la presentazione dei conti applicabili alla fine della procedura di messa a punto degli incartamenti. Il Consiglio federale stabilisce le modalità, l’entità e la data della necessaria ricapitalizzazione.

L’onere che deriva per la Confederazione dai capoversi 1 e 2 è registrato nel bilancio e ammortato sull’arco di diversi anni a carico del conto economico.

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001

Introdotto dal n. I della LF del 6 ott. 2000, in vigore dal 1° lug. 2001

Art. 6 Rapporti d’impiego

Nel momento della trasformazione delle aziende in società anonime, i rapporti di servizio di diritto pubblico del personale delle aziende d’armamento esistenti nell’Aggruppamento dell’armamento sono trasformati in rapporti d’impiego di diritto privato.

Consultate le associazioni del personale, il Consiglio federale emana un disciplinamento transitorio. Quest’ultimo è valevole al massimo fino al termine del periodo amministrativo in corso.

Art. 7 Modifica del diritto vigente

1.8 La legge sull’organizzazione dell’amministrazione9 è modificata come segue:

Art. 58 cpv. 1 lett. C

...

2. La legge militare10 è modificata come segue:

Art. 123 frase introduttiva e cpv. 2 lett. a

...

3. La legge federale sulle finanze della Confederazione11 è modificata come segue:

Art. 37 Titolo

Abrogato

Art. 38

Abrogato

Modifica decaduta in seguito all’entrata in vigore della legge federale del 21 mar. 1997 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (RS 172.010).

[RU 1979 114, 1983 170, 1985 699, 1987 226 n. II 2 808, 1989 2116, 19903 art. 1 1530

n. II 1 1587 art. 1, 1991 362 n. I, 1992 2 art. 1 288 all. n. 2 510, 1993 1770, 1995 978 4362 art. 1, 1996 1486; RU 1983 931 art. 59 n. 2, 1995 4093 all. n. 2 5050 all. n. 1, 1996 546 all. n. 1 1498 all. n. 1, 1997 2187 all. n. 2. RU 1997 2022 art. 63].

Art. 8 Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Data dell’entrata in vigore: 1° maggio 199812

DCF del 25 mar. 1998 (RU 1998 1204).